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End of Waste – Una disciplina “tampone” per sbloccare le autorizzazioni.

Con L. n. 55/2019 – di conversione del D.L. n. 32/2019, c.d. “Sblocca cantieri” – il Ministero dell’Ambiente punta a tamponare alla situazione di paralisi nel settore dei c.d. “End of waste“(EoW): i materiali secondari derivanti da attività di recupero di rifiuti. Lo fa, però, in maniera ancora parziale, ovvero, richiamando i criteri generali previsti dalla disciplina sul recupero semplificato di rifiuti (D. M. n . 5/2/98) e richiamando la necessità di ulteriori decreti ministeriali che disciplineranno per ciascuna tipologia di rifiuti i criteri specifici per la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto.

Con questo decreto viene riscritto il comma 3 all’art 184 sulla cessazione della qualifica di rifiuti del D. Lgs. n. 152/2016.

Il blocco era dovuto ad una sentenza del Consiglio di Stato (del 28/02/2015 n. 1229/2018) che aveva inibito la possibilità per gli impianti di trattare i rifiuti ottenendo EoW, in attesa dell’emanazione di decreti specifici per ciascun settore di riferimento e senza dare la possibilità di autorizzazioni “caso per caso” ai singoli impianti dalle autorità competenti.

Fino ad oggi, quindi, le autorità potevano rilasciare autorizzazioni al trattamento di EoW esclusivamente con riferimento ai materiali per i quali è stata emanata una disciplina specifica.

Attualmente sono disponibili tre regolamenti europei in materia di EoW, direttamente applicabili in tutti gli Stati membri,  riguardanti i rottami metallici (Regolamento n. 333/2011), di vetro (Regolamento n. 1179/2012) e di rame (Regolamento n. 715/2013).

L’Italia ha adottato due decreti ministeriali sulla disciplina dell’ EoW, riferiti al CSS “Combustibile solido secondario” (DM 14 febbraio 2013, n. 22) e al conglomerato bituminoso (DM 28 marzo 2018, n. 69), comunemente noto come “fresato d’asfalto”. Si è, inoltre, in attesa del regolamento sul recupero dei prodotti assorbenti per la persona (Pap).

Com’è noto questo settore è stato fonte di significative polemiche in ambito nazionale in quanto in contrasto con un’esigenza molto sentita nel settore del recupero dei rifiuti e legata ad un importante ambito di attuazione della tanto declamata economia circolare.

 

L. n. 55/2019 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.

Art. 184, comma 3. D. Lgs. n. 152/06

 

 

 

 

Plastica monouso: l’UE contro i prodotti usa e getta.

Continuano le misure introdotte dalla UE destinate alla progressiva riduzione dell’utilizzo della plastica monouso che si inserisce nel più generale concetto della circolarità economica nella gestione dei rifiuti.

L’ultimo provvedimento risale al 5 giugno 2019, direttiva n. 2019/904/UE sulla “riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente”.

La Direttiva fa parte della Strategia europea per la plastica nell’economica circolare e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 3 luglio 2021.

La disciplina europea prevede tutta una serie di misure che spaziano dal divieto di produzione e commercializzazione di diversi prodotti in plastica monouso, alla responsabilità estesa del produttore, al divieto di introduzione sul mercato di prodotti in plastica oxo-degradabile, alla corretta marcatura ambientale dei prodotti, etc.

Secondo la Commissione europea, oltre l’80% dei rifiuti marini è costituito da plastica. I prodotti soggetti a queste misure costituiscono il 70% di tutti i rifiuti marini. A causa della sua lenta decomposizione, la plastica si accumula nei mari, negli oceani e sulle spiagge dell’UE e del mondo. I residui di plastica si trovano in diverse specie animali come tartarughe marine, foche, balene e uccelli, ma anche in molluschi, pesci e crostacei, quindi anche nella catena alimentare dell’uomo.

Direttiva n. 2019/904/UE

Terre e rocce da scavo – pubblicate le Linee guida ISPRA

L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), in collaborazione con il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell’Ambiente (SNPA), ha pubblicato delle linee guida in materia di terre e rocce da scavo.

Tale documento risulta utile per gli operatori del settore integrando in un unico documento il quadro nazionale complessivo attuale della disciplina sulle terre e rocce. Inoltre, in esso si prendono in considerazione alcuni aspetti rilevanti quali la definizione e i confini della “normale pratica industriale”, la programmazione delle ispezioni da parte degli enti di controllo, l’utilizzo delle terre come sottoprodotti.

 

Leggi le Linee guida in materia di terre e rocce di scavo.

RAEE – Novità derivanti dalla disciplina Europea

Con L. n. 37 del 03/05/2019 sono state recepite nell’ordinamento nazionale le «Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione Europea – Legge europea 2018» .

Nel testo degli artt. da 18 al 21 sono contenute le disposizioni di carattere ambientale; tra queste alcune novità vanno ad incidere sulla disciplina nazionale in materia di RAEE – Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (art. 19).

Le principali modifiche riguardano:

  • Monitoraggio dell’ISPRA sul tasso di raccolta dei RAEE
    L’art. 14 del d.lgs. n. 49/2014 individua gli obiettivi di raccolta differenziata dei RAEE e stabilisce che il monitoraggio sul raggiungimento di tali obiettivi sia effettuato da ISPRA. La nuova previsione normativa prevede che, al fine di consentire ad ISPRA di effettuare il monitoraggio, “i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i terzi che agiscono in loro nome” (cioè i sistemi collettivi) provvedono a comunicare, annualmente e gratuitamente, ad ISPRA le seguenti informazioni:
    – RAEE ricevuti presso i distributori,
    – RAEE ricevuti presso impianti di raccolta e trattamento,
    – RAEE oggetto di raccolta differenziata.
  • Rimborso dei contributi per il finanziamento della gestione dei RAEE
    L’art. 23, comma 3 del d.lgs. n. 49/2014, prevedeva un rimborso a favore dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, del contributo previsto sui RAEE domestici qualora questi venissero avviati a recupero al di fuori dei sistemi collettivi. Tale previsione viene abrogata dall’art 19 della Legge citata.
    Il Ministero dell’ambiente dovrà, invece, prevedere e disciplinare “dei meccanismi o procedure di rimborso dei contributi ai produttori qualora le AEE siano trasferite per l’immissione sul mercato al di fuori del territorio nazionale”.
  • Marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche
    In merito alla marcatura delle AEE viene stabilito che, qualora a causa delle dimensioni o della funzione del prodotto, non sia possibile apporre sull’apparecchiatura il marchio del produttore (come previsto dall’articolo 28 del d.gs. n. 49/2014) e il simbolo (previsto dall’allegato IX del d.gs. n. 49/2014) “gli stessi sono apposti sull’imballaggio, sulle istruzioni per l’uso e sulla garanzia, anche se in formato digitale” dell’AEE stessa.

 

Leggi la LEGGE 3 maggio 2019, n. 37
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018. (disposizioni di carattere ambientale artt. 18-21)

MUD 2019: verso la scadenza del 22 giugno.

Si ricorda la scadenza, quest’anno fissata per sabato 22 giugno 2019, relativa all’obbligo di presentazione del MUD, il modello unico per la dichiarazione dei rifiuti prodotti, gestiti, trasportati dalle aziende nell’anno 2018.

Il modello di quest’anno è contenuto nel DPCM 24 dicembre 2018 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2019.”

 

Come ogni anno, Novatech Srl offre un servizio di compilazione del MUD e verifica di tutta la documentazione correlata.

Per ogni ulteriore informazione ed un preventivo personalizzato, contattaci ai seguenti recapiti:

tel. 049 8936673
mud@novatech-srl.it

F-gas: la nuova disciplina abolisce la dichiarazione.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014 (abrogando il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006).

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

 

Abolita la dichiarazione F-GAS sostituita da una banca dati con dichiarazione a cura degli operatori certificati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, che non dovranno, pertanto, essere più trasmesse da parte dei detentori delle apparecchiature.

Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

A partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

Leggi qui per approfondimenti

 

 

 

CONAI – Aumento dei contributi dal 1 luglio 2019.

A partire dal 1 luglio 2019, il contributo ambientale sul vetro subirà un aumento dall’attuale importo di € 24,00/ton a € 27.00/ton.

Tale variazione avrà effetto, con la stessa decorrenza, anche sul contributo relativo al calcolo forfettario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) che passerà da 64,00 a 65,00 €/ton.

 

Leggi il comunicato stampa di CONAI

Dichiarazione PRTR 2019 – anno di riferimento 2018. Scadenza 30 aprile 2019.

Si informano i Gestori soggetti all’obbligo di comunicazione della dichiarazione PRTR 2019 (art. 4 del DPR 157/2011) che anche quest’anno  il portale www.eprtr.it non dovrà essere utilizzato.

Le dichiarazioni PRTR2019, riferite al 2018, dovranno essere comunicate secondo le modalità illustrate al seguente link:  

http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/Aria/emissioni-in-atmosfera/dichiarazione-prtr-2019-dati-2018

Allo stesso link è anche disponibile il modulo excel da utilizzare per la compilazione della dichiarazione.

La scadenza per la presentazione della dichiarazione è il 30 aprile 2019.

MUD 2019: servizio di compilazione e presentazione.

Novatech Srl, come ogni anno, offre un servizio di compilazione e presentazione della dichiarazione MUD per tutte le categorie di soggetti obbligati.

Il servizio comprende il controllo di tutta la documentazione amministrativa legata alla gestione dei rifiuti (registri di carico-scarico e formulari), la compilazione della dichiarazione e l’invio telematico alla CCIAA territorialmente competente.

Ricordiamo che quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD è il 22 giugno 2019 (leggi notizia).

Per un preventivo personalizzato contattare gli uffici di Novatech (049 8936673) o scrivere a mud@novatech-srl.it

Cos’è la notifica UFI delle miscele pericolose

L’immissione sul mercato di miscele pericolose, che attualmente deve essere preventivamente notificata all’Istituto Superiore di Sanità, verrà gradualmente sostituita dalla nuova notifica UFI (Unique Formula Identifier).

Lo scopo di questa notifica è uniformare in ambito europeo le informazioni utili per gli interventi di primo soccorso trasmesse ai centri antiveleni.

L’immissione sul mercato di una miscela che presenta pericoli per la salute o pericoli fisici, deve essere preceduta dalla predisposizione di un dossier con le informazioni obbligatorie sulla miscela e i suoi componenti che dovrà essere inviato all’ECHA; tali informazioni dovranno essere scritte nella lingua del paese in cui si commercializza il prodotto.

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