Gli imballaggi di carta hanno già subito a partire dal 1 luglio 2025 una importante novità legata all’applicazione delle nuove fasce contributive. A partire dal 1° ottobre 2025 il valore base del CAC per la carta si ridurrà da 65,00 €/t a 45,00 €/t.
Il CONAI ha predisposto e presentato un documento contenente le Linee Guida operative che ci aiutano a comprendere meglio le novità.
A partire dal 1° luglio 2025, è divenuto effettivo il sistema di diversificazione del contributo ambientale CONAI basato su otto fasce contributive per gli imballaggi in carta (ne avevamo parlato qui).
La prima fascia resta dedicata agli imballaggi monomateriale ed è quella che vedrà una riduzione del valore del CAC da 65,00 €/t a 45,00 €/t a partire dal ° ottobre 2025.
Lo stesso valore è riferibile alla seconda fascia, relativa agli imballaggi in carta compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.
Gli imballaggi compositi in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio sono classificati come di tipo B.
All’interno di questa fascia vi è una ulteriore distinzione tra:
La fascia 4 resta dedicata ai CPL.
Anche all’interno della fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale, vi è uno sdoppiamneto:
Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.
All’interno delle Linee Guida è presente un approfondimento sulla valutazione di riciclabilità Aticelca 501, necessaria per usufruire delle nuove agevolazioni contributive per gli imballaggi compositi di tipo B1 e C1 (certificati).
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Un’importante “stretta” con conseguenze anche penali è stata introdotta con il Decreto-Legge n. 116/2025 (c.d. “Terra dei Fuochi”) in varie fattispecie previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n 152/06 in materie di gestione di rifiuti.
La riforma, nata per contrastare il fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” ma vigente su tutto il territorio nazionale, modifica il D.Lgs. 152/2006, introducendo nuovi reati e inasprendo le norme su gestione, abbandono e combustione illecita dei rifiuti.
Vengono apportate modifiche anche nel corpo del D.Lgs. 231/2001, ampliando le fattispecie che danno luogo ai reati-presupposto ed introducendo per i soggetti giuridici obblighi di vigilanza più stringenti e sanzioni più severe.
Anche per le violazioni connesse alle attività soggette all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono previste conseguenze molto gravi quali sospensione della patente, fermo dei veicoli, esclusione dall’Albo stesso.
Diverse misure di inasprimento fanno riferimento ai reati di gestione illecita e combustione di rifiuti.
Ci sembra, tuttavia, degno di sottolineatura quanto previsto con riferimento alle sanzioni inerenti la presentazione del MUD e la tenuta di registri di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti.
GU Serie Generale n. 183 del 08-08-2025
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Novità per il trasporto di merci pericolose in regime ADR: l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche consentendo di trasportarle in esenzione dall’ADR ad alcune condizioni.
L’accordo è stato pubblicato nel sito dell’UNECE ed è in attesa della sottoscrizione di almeno un altro Paese aderente all’accordo ADR per entrare in vigore.
A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.
Per permettere il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR, l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025, che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:
Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potrebbero essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
In caso di approvazione dell’accordo multilaterale, la relativa scadenza sarà il 31/08/2027.
Leggi l’accordo Multilaterale M366
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Riportiamo alcune risorse gratuite disponibili agli utenti, utili per formarsi o approfondire le proprie competenze in tema di RENTRI.
– Vademecum digitale a cura della Segreteria del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.
Una breve guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Scaricalo QUI.
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La Regione Veneto ha pubblicato una Delibera di aggiornamento in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
Con tale provvedimento si va a chiarire quale sia la ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi compresi nell’AUA (in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).
L’aggiornamento delle indicazioni regionali in materia hanno l’obiettivo di risolvere i casi di sovrapposizione tra il ruolo del SUAP e delle Province modificando la precedente ripartizione delle competenze tra gli enti.
Le Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell’A.U.A. sono:
La Delibera, inoltre, approva il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di A.U.A., fornendo alcune indicazioni interpretative delle disposizioni della DGR n. 67/2018 (Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.).
Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni.
Il Regolamento Europeo sulla classificazione, etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose (Reg. UE 1272/2008), cosiddetto CLP, è stato di recente modificato con riferimento a circa 30 sostanze.
Le modifiche, ad opera del Regolamento 2025/1222/UE della Commissione del 2 aprile 2025, sono:
La nuova disposizione entra in vigore dal 10 luglio 2025 e produrrà effetti, dopo un periodo transitorio, a partire dal 1 febbraio 2027.
I produttori possono, comunque, iniziare a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al CLP come da nuovo Regolamento, anche prima di tale data. Possono, inoltre, continuare a vendere le scorte esistenti, nel rispetto delle previgenti disposizioni normative.
La scadenza ufficiale per la presentazione del MUD è il 30 giugno 2025 (da un recente chiarimento del Ministero la scadenza del 28 giugno è slittata al lunedì successivo 30 giugno).
Ma cosa succede se si presenta il MUD in ritardo o non lo si presenta?
Da alcuni anni siamo abituati a continui rinvii della data “ordinaria” di scadenza per la presentazione del MUD che, per legge, è il 30 aprile.
Anche quest’anno infatti, a causa di un ritardo del Ministero nella pubblicazione del Decreto di approvazione del MUD per l’anno 2025 (D.P.C.M. 29 gennaio 2025, G.U. n. 49 del 28/02/2025), la scadenza è slittata al 28 giugno che, con l’ulteriore “bonus” weekend, diventa 30 giugno 2025. (vedi: www.mase.gov.it/)
Ma a cosa va incontro chi presenta il MUD in ritardo oppure non lo presenta affatto?
L’art. 258, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:
L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27 agosto 2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la recente Delibera n. 4 del 20 maggio 2025, ha chiarito che l’impresa iscritta nelle categorie per il trasporto dei rifiuti (categorie 4 e 5), che intenda trasportare anche i propri rifiuti può chiedere un adeguamento della propria posizione presentando un apposito modulo.
Com’era già stato disposto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M 120/2014, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
Con alcune delibere successive al disposto del D.M 120/2014, l’ANGA aveva già chiarito alcuni criteri per l’applicazione di tale principio (deliberazione del Comitato Nazionale n. 5 del 19 dicembre 2024, deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del 15 ottobre 2015 recante le integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015).
Oggi l’Albo interviene con questa nuova deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, specificando che le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 4 e 5 che, in qualità di produttori iniziali di cui alla categoria 2bis, intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla presenta domanda di variazione, dovranno utilizzare l’apposito modello “B”.
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025
Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)
Segnaliamo che, contrariamente a quanto indicato in precedenza da ISPRA, l’ente ha disposto un ulteriore rinvio delle scadenze relative alla registrazione utenti (richieste di accredito) e la successiva fase di inserimento dati nell’applicativo PRTR.
ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, aveva previsto di effettuare una raccolta dati, con la collaborazione delle imprese assoggettate all’obbligo di dichiarazione PRTR, entro le seguenti tempistiche, già prorogate una prima volta (vedi la nostra notizia):
Il primo posticipo dei termini non è stato, tuttavia, sufficiente per consentire la risoluzione dei problemi tecnici in cui è incorso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Per tali ragioni, ISPRA ha deciso di rinviare lo svolgimento delle due fasi a una data ancora da definire.
Le due fasi relative all’uso dell’applicativo PRTR non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024 e, pertanto, non sono associate all’applicazione di eventuali sanzioni per mancato adempimento da parte delle imprese.
Per aggiornamenti sulle future date consultare la pagina indicata qui in calce.
Fonte: www.isprambiente.gov.it
Dal 15 giugno 2025 fino al 14 agosto 2025 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, di trattamento acque e fanghi o abbattimento fumi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti, sono tenute ad iscriversi al RENTRI.
Dal 15 giugno al 14 agosto 2025, in conformità alla seconda scadenza stabilita dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI:
Dal giorno della loro iscrizione al RENTRI, questi enti ed imprese saranno obbligate alla tenuta digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.
Dovranno quindi istituire, contestualmente alla loro iscrizione, un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale.
Potranno gestire tale registro o direttamente attraverso i servizi di supporto del RENTRI o attraverso un proprio software di gestione, interoperabile con il RENTRI.
I dati registrati dovranno essere trasmessi al RENTRI mensilmente (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione) ed conservati attraverso un servizio di conservazione sostitutiva (fornito da un provider scelto liberamente dall’utente).
Sono previste sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti per i casi di mancata iscrizione entro il termine di legge, per trasmissione dei dati incompleti o difformi rispetto alle modalità previste dai decreti sul RENTRI.
In particolare:
Nell’ipotesi di iscrizione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
I consulenti di Novatech sono pronti ad aiutarti nella gestione del RENTRI con le informazioni necessarie e con un servizio di tenuta digitale dei registri.
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