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Novatech sponsor de “L’Impresa della Bellezza”, Vigonza 11-12 ottobre 2025

Cari amici di Novatech,

Quest’anno Novatech festeggia con orgoglio i suoi 25 anni di attività! Per celebrare questo traguardo, siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione come sponsor a un evento speciale che celebra l’eccellenza italiana

L’Impresa della Bellezza

Un festival unico che intreccia letteratura, arte e impresa, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e, in particolare, il nostro patrimonio culturale veneto.
L’evento è ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, con la direzione dell’Associazione Culturale Sugarpulp.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione online.

Per maggiori dettagli e il programma completo, visita:
👉 impresadellabellezza.it

Unisciti a noi per celebrare la bellezza, la cultura e l’eccellenza italiana e veneta!

Con affetto,
Il team di Novatech

Novatech certificata nella filiera dei biocombustibili sostenibili.

Una nuova certificazione conseguita da Novatech!
Novatech aderisce allo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità come operatore economico, con riferimento ai prodotti intermediati nella filiera di produzione dei biocombustibili.

Novatech intermediario nella filiera dei biocarburanti sostenibili.

Novatech, in qualità di intermediario, si configura come “operatore economico”, ai sensi del D. M. 7/8/2024, art. 2, comma 3, lettera b), in quanto svolge attività di commercializzazione, senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici, dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili destinati al mercato nazionale (possono essere materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele).

Novatech si occupa di gestire i materiali e le sostanze (prodotti, sottoprodotti e rifiuti, etc) originati dal produttore degli stessi collocandoli presso gli impianti di generazione di biocombustibile.

La certificazione di prodotto conseguita da Novatech.

A luglio 2025, è stata conseguita la certificazione secondo lo schema  “Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi”.
Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi è un meccanismo obbligatorio, introdotto dal DM 7 agosto 2024, che garantisce che biocarburanti, bioliquidi, biometano e altri carburanti rinnovabili soddisfino criteri di sostenibilità stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il sistema di certificazione verifica che il ciclo di vita del biocombustibile comporti una reale riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai combustibili fossili. 

Certificazione di prodotto Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi
(ICIM-BFM-000275-00 primo rilascio 24/07/2025)

Regolamento UE su rifiuti tessili e alimentari.

Ogni cittadino europeo genera 132 kg di rifiuti alimentari e 12 kg di rifiuti di abbigliamento e calzature all’anno: così risulta secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo.

I dati europei sui rifiuti alimentari e tessili.

Nel luglio 2023, la Commissione ha proposto una revisione delle norme dell’UE sui rifiuti, mirata ad integrare provvedimenti in tema di sprechi nel settore alimentare e nel settore del tessile.

Ogni anno, all’interno degli stati dell’UE si generano quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (132 kg a persona) e 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili.
Abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg a persona ogni anno.
Si stima che meno dell’1% di tutti i tessili a livello mondiale venga riciclato.

I nuovi obiettivi UE contro gli sprechi alimentari.

La versione aggiornata della direttiva rifiuti andrà ad introdurre obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030:

  • obiettivo di riduzione del  10% per il settore della produzione e della trasformazione alimentare
  • obiettivo di riduzione del 30% pro capite per i rifiuti provenienti dal commercio al dettaglio, dai ristoranti, dai servizi di ristorazione e dai nuclei domestici.

Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.

Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.

In arrivo un nuovo sistema EPR per il settore tessile.

I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di produzione e penalizzando le pratiche di fast-fashion.

Gli Stati membri avranno 20 mesi dall’entrata in vigore per applicare le norme nella legislazione nazionale.

In Italia è già stata predisposta una bozza di decreto per l’istituzione dell’EPR tessile, analogamente a quanto già in vigore da anni per altri settori (rifiuti di imballaggi, pneumatici, apparecchiature elettriche-elettroniche).
Si prevedono obblighi per produttori, importatori e distributori; sistemi collettivi o individuali di gestione; contributo ambientale; target di raccolta differenziata crescenti nel tempo

fonti:

CONAI: guida alle nuove fasce contributive carta.

Gli imballaggi di carta hanno già subito a partire dal 1 luglio 2025 una importante novità legata all’applicazione delle nuove fasce contributive. A partire dal 1° ottobre 2025 il valore base del CAC per la carta si ridurrà da 65,00 €/t a 45,00 €/t.

Il CONAI ha predisposto e presentato un documento contenente le Linee Guida operative che ci aiutano a comprendere meglio le novità.

Le nuove fasce contributive degli imballaggi compositi a base cellulosica.

A partire dal 1° luglio 2025, è divenuto effettivo il sistema di diversificazione del contributo ambientale CONAI basato su otto fasce contributive per gli imballaggi in carta (ne avevamo parlato qui).

La prima fascia resta dedicata agli imballaggi monomateriale ed è quella che vedrà una riduzione del valore del CAC da 65,00 €/t a 45,00 €/t a partire dal ° ottobre 2025.

Lo stesso valore è riferibile alla seconda fascia, relativa agli imballaggi in carta compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.

Gli imballaggi compositi in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio sono classificati come di tipo B.

All’interno di questa fascia vi è una ulteriore distinzione tra:

  • compositi certificati B Aticelca® 501 (B1)
  • compositi  non certificati (B2).

La fascia 4 resta dedicata ai CPL.

Anche all’interno della fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale, vi è uno sdoppiamneto:

  • compositi certificati C1 quelli certificati C Aticelca® 501
  • compositi  C2 quelli non certificati.

Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.

Le Linee Guida Operative di CONAI.

All’interno delle Linee Guida è presente un approfondimento sulla valutazione di riciclabilità Aticelca 501, necessaria per usufruire delle nuove agevolazioni contributive per gli imballaggi compositi di tipo B1 e C1 (certificati).

Hai bisogno di aiuto sulle tematiche degli imballaggi e CONAI?
Contatta Novatech per un aiuto concreto ed efficace.

Rifiuti: inasprite le sanzioni con il decreto “Terra dei fuochi”.

Un’importante “stretta” con conseguenze anche penali è stata introdotta con il Decreto-Legge n. 116/2025 (c.d. “Terra dei Fuochi”) in varie fattispecie previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n 152/06 in materie di gestione di rifiuti.

Una riforma a contrasto delle attività illecite in materia di rifiuti.

La riforma, nata per contrastare il fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” ma vigente su tutto il territorio nazionale, modifica il D.Lgs. 152/2006, introducendo nuovi reati e inasprendo le norme su gestione, abbandono e combustione illecita dei rifiuti.

Vengono apportate modifiche anche nel corpo del D.Lgs. 231/2001, ampliando le fattispecie che danno luogo ai reati-presupposto  ed introducendo per i soggetti giuridici obblighi di vigilanza più stringenti e sanzioni più severe.

Anche per le violazioni connesse alle attività soggette all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono previste conseguenze molto gravi quali sospensione della patente, fermo dei veicoli, esclusione dall’Albo stesso.

Le sanzioni e i reati per la gestione illecita dei rifiuti.

Diverse misure di inasprimento fanno riferimento ai reati di gestione illecita e combustione di rifiuti.

Ci sembra, tuttavia, degno di sottolineatura quanto previsto con riferimento alle sanzioni inerenti la presentazione del MUD e la tenuta di registri di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti.

  • La mancata o incompleta tenuta del registro di carico e scarico, per rifiuti non pericolosi, passa da una sanzione pecuniaria compresa tra 2.000 e 10.000 euro ad una compresa tra 4.000 e 20.000 euro.
  • Per violazioni inerenti l’attività di trasporto rifiuti, sia pericolosi che non pericolosi, si applica sempre anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi nel caso di rifiuti non pericolosi e da 2 a 8 mesi per rifiuti pericolosi; viene inoltre sospesa l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per un periodo da 2 a 6 mesi nel caso di trasporto di rifiuti non pericolosi e da 4 a 12 mesi per rifiuti pericolosi. È infine prevista la confisca dei mezzi utilizzati, salvo appartengano a persona estranea al reato.
  • Per il trasporto di rifiuti pericolosi senza formulario, o con certificati di analisi falsi o riportanti false informazioni, è previsto un periodo di reclusione compreso tra 1 e 3 anni.

 

GU Serie Generale n. 183 del 08-08-2025
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

ADR: accordo multilaterale M366 esenzione per leghe contenenti piombo.

Novità per il trasporto di merci pericolose in regime ADR: l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche consentendo di trasportarle in esenzione dall’ADR ad alcune condizioni.
L’accordo è stato pubblicato nel sito dell’UNECE ed è in attesa della sottoscrizione di almeno un altro Paese aderente all’accordo ADR per entrare in vigore.

Leghe metalliche pericolose per l’ambiente e soggette all’ADR

A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.

Le esenzioni previste dall’accordo Multilaterale M366

Per permettere il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR, l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025, che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

  • ≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
  • ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potrebbero essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  2. le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
  3. sono trasportate:
    – in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l’omologazione) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua; oppure
    – alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2,
    VC1il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati,
    VC2, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.

Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

In caso di approvazione dell’accordo multilaterale, la relativa scadenza sarà il 31/08/2027.

Leggi l’accordo Multilaterale M366

 

Sei sicuro di trasportare in regola le tue merci pericolose?
Chiedilo ai nostri esperti? Contattaci per ogni dubbio.

RENTRI: risorse gratuite per informarsi al meglio.

Riportiamo alcune risorse gratuite disponibili agli utenti, utili per formarsi o approfondire le proprie competenze in tema di RENTRI.

 

– Vademecum digitale a cura della Segreteria del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.
Una breve guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI.  Scaricalo QUI.

 

– Area “hai bisogno di aiuto?” del sito RENTRI con tutorial, schede informative, assistenza tecnica, area DEMO, assistente virtuale, assistenza per interoperabilità

 

Portale di supporto del RENTRI  con numerose FAQ risolte e articoli di approfondimento, nonchè materiale utilizzato in occasione dei webinar ed eventi di formazione

 

– Formazione gratuita sul RENTRI promossa da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Unioncamere. Vedi qui il calendario degli eventi.

 

– Dai uno sguardo anche alla guida sintetica sul RENTRI, predisposta da Novatech.

 

Se hai ancora dubbi o vuoi una proposta per un servizio personalizzato di supporto agli obblighi del RENTRI: contattaci qui!

AUA: nuovi moduli e competenze per la Regione Veneto.

La Regione Veneto ha pubblicato una Delibera di aggiornamento in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
Con tale provvedimento si va a chiarire quale sia la ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi compresi nell’AUA (in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).

Le autorità competenti al rilascio dell’AUA.

L’aggiornamento delle indicazioni regionali in materia hanno l’obiettivo di risolvere i casi di sovrapposizione tra il ruolo del SUAP e delle Province modificando la precedente ripartizione delle competenze tra gli enti.

Le Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell’A.U.A. sono:

  1. la Regione, nei casi in cui almeno una delle autorizzazioni previste dall’art. 3 del Regolamento sia di propria competenza;
  2. i Comuni e i gestori della fognatura pubblica, nei casi in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato solo all’autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e/o assimilate alle domestiche di cui all’art. 34 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.), rispettivamente in corpo idrico superficiale ed in pubblica fognatura;
  3. i Comuni, nei casi in cui il gestore dell’impianto sia assoggettato, esclusivamente o in combinazione di uno dei casi di cui al punto 2, alla comunicazione o nulla osta di cui all’art. 8, commi 4 o comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  4. le Province, in tutti gli altri casi.

Aggiornamento della modulistica

La Delibera, inoltre, approva il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di A.U.A., fornendo alcune indicazioni interpretative delle disposizioni della DGR n. 67/2018 (Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.).

Deliberazione Giunta Regionale 8 luglio 2025, n. 729

Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni.

CLP: nuove regole UE per diverse sostanze chimiche.

Il Regolamento Europeo sulla classificazione, etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose (Reg. UE 1272/2008), cosiddetto CLP, è stato di recente modificato con riferimento a circa 30 sostanze.

Classificazioni armonizzate nuove ed aggiornate.

Le modifiche, ad opera del Regolamento 2025/1222/UE della Commissione del 2 aprile 2025, sono:

  • inserimento di 22 nuove sostanze
  • modifica alle istruzioni di cui all’allegato VI del Reg. CLP per alcune sostanze

La nuova disposizione entra in vigore dal 10 luglio 2025 e produrrà effetti, dopo un periodo transitorio, a partire dal 1 febbraio 2027.
I produttori possono, comunque, iniziare a  classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al CLP come da nuovo Regolamento, anche prima di tale data. Possono, inoltre, continuare a vendere le scorte esistenti, nel rispetto delle previgenti disposizioni normative.

Vedi qui tutte le modifiche all’All VI del Regolamento CLP.

MUD: cosa succede ai ritardatari?

La scadenza ufficiale per la presentazione del MUD è il 30 giugno 2025 (da un recente chiarimento del Ministero la scadenza del 28 giugno è slittata al lunedì successivo 30 giugno).
Ma cosa succede se si presenta il MUD in ritardo o non lo si presenta?

La scadenza annuale del MUD.

Da alcuni anni siamo abituati a continui rinvii della data “ordinaria” di scadenza per la presentazione del MUD che, per legge, è il 30 aprile.

Anche quest’anno infatti, a causa di un ritardo del Ministero nella pubblicazione del Decreto di approvazione del MUD per l’anno 2025 (D.P.C.M. 29 gennaio 2025, G.U. n. 49 del 28/02/2025), la scadenza è slittata al 28 giugno che, con l’ulteriore “bonus” weekend, diventa 30 giugno 2025. (vedi: www.mase.gov.it/)

Le sanzioni per ritardata o mancata presentazione del MUD.

Ma a cosa va incontro chi presenta il MUD in ritardo oppure non lo presenta affatto?

L’art. 258, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:

  • in caso di presentazione ritardata ma entro 60 giorni dalla scadenza (27 agosto 2025): sanzione da 26,00 a 160,00 euro.
  • presentazione oltre i 60 giorni dalla scadenza, o se omesso, incompleto o inesatto:  sanzione da 2.600,00 a 15.000,00 euro

Cosa succede in caso di invio del MUD per annullare o sostituire una precedente dichiarazione?

L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27 agosto 2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

 

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