Il Regolamento Europeo sulla classificazione, etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose (Reg. UE 1272/2008), cosiddetto CLP, è stato di recente modificato con riferimento a circa 30 sostanze.
Le modifiche, ad opera del Regolamento 2025/1222/UE della Commissione del 2 aprile 2025, sono:
La nuova disposizione entra in vigore dal 10 luglio 2025 e produrrà effetti, dopo un periodo transitorio, a partire dal 1 febbraio 2027.
I produttori possono, comunque, iniziare a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al CLP come da nuovo Regolamento, anche prima di tale data. Possono, inoltre, continuare a vendere le scorte esistenti, nel rispetto delle previgenti disposizioni normative.
La scadenza ufficiale per la presentazione del MUD è il 30 giugno 2025 (da un recente chiarimento del Ministero la scadenza del 28 giugno è slittata al lunedì successivo 30 giugno).
Ma cosa succede se si presenta il MUD in ritardo o non lo si presenta?
Da alcuni anni siamo abituati a continui rinvii della data “ordinaria” di scadenza per la presentazione del MUD che, per legge, è il 30 aprile.
Anche quest’anno infatti, a causa di un ritardo del Ministero nella pubblicazione del Decreto di approvazione del MUD per l’anno 2025 (D.P.C.M. 29 gennaio 2025, G.U. n. 49 del 28/02/2025), la scadenza è slittata al 28 giugno che, con l’ulteriore “bonus” weekend, diventa 30 giugno 2025. (vedi: www.mase.gov.it/)
Ma a cosa va incontro chi presenta il MUD in ritardo oppure non lo presenta affatto?
L’art. 258, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:
L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27 agosto 2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con la recente Delibera n. 4 del 20 maggio 2025, ha chiarito che l’impresa iscritta nelle categorie per il trasporto dei rifiuti (categorie 4 e 5), che intenda trasportare anche i propri rifiuti può chiedere un adeguamento della propria posizione presentando un apposito modulo.
Com’era già stato disposto, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del D.M 120/2014, nel rispetto delle norme che disciplinano il trasporto di merci, le iscrizioni nelle categorie 4 e 5 consentono l’esercizio delle attività di cui alle categorie 2-bis e 3-bis se lo svolgimento di queste ultime attività non comporta variazioni della categoria, della classe e della tipologia dei rifiuti per le quali l’impresa è iscritta.
Con alcune delibere successive al disposto del D.M 120/2014, l’ANGA aveva già chiarito alcuni criteri per l’applicazione di tale principio (deliberazione del Comitato Nazionale n. 5 del 19 dicembre 2024, deliberazione del Comitato Nazionale n. 3 del 15 ottobre 2015 recante le integrazioni alla deliberazione n. 2 del 16 settembre 2015).
Oggi l’Albo interviene con questa nuova deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, specificando che le imprese iscritte all’Albo nelle categorie 4 e 5 che, in qualità di produttori iniziali di cui alla categoria 2bis, intendono richiedere l’adeguamento dell’iscrizione alle disposizioni di cui alla presenta domanda di variazione, dovranno utilizzare l’apposito modello “B”.
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025
Criteri per l’applicazione dell’articolo 8, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti (sostituzione della deliberazione n. 5 del 19 dicembre 2024)
Segnaliamo che, contrariamente a quanto indicato in precedenza da ISPRA, l’ente ha disposto un ulteriore rinvio delle scadenze relative alla registrazione utenti (richieste di accredito) e la successiva fase di inserimento dati nell’applicativo PRTR.
ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, aveva previsto di effettuare una raccolta dati, con la collaborazione delle imprese assoggettate all’obbligo di dichiarazione PRTR, entro le seguenti tempistiche, già prorogate una prima volta (vedi la nostra notizia):
Il primo posticipo dei termini non è stato, tuttavia, sufficiente per consentire la risoluzione dei problemi tecnici in cui è incorso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Per tali ragioni, ISPRA ha deciso di rinviare lo svolgimento delle due fasi a una data ancora da definire.
Le due fasi relative all’uso dell’applicativo PRTR non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024 e, pertanto, non sono associate all’applicazione di eventuali sanzioni per mancato adempimento da parte delle imprese.
Per aggiornamenti sulle future date consultare la pagina indicata qui in calce.
Fonte: www.isprambiente.gov.it
Dal 15 giugno 2025 fino al 14 agosto 2025 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, di trattamento acque e fanghi o abbattimento fumi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti, sono tenute ad iscriversi al RENTRI.
Dal 15 giugno al 14 agosto 2025, in conformità alla seconda scadenza stabilita dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI:
Dal giorno della loro iscrizione al RENTRI, questi enti ed imprese saranno obbligate alla tenuta digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.
Dovranno quindi istituire, contestualmente alla loro iscrizione, un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale.
Potranno gestire tale registro o direttamente attraverso i servizi di supporto del RENTRI o attraverso un proprio software di gestione, interoperabile con il RENTRI.
I dati registrati dovranno essere trasmessi al RENTRI mensilmente (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione) ed conservati attraverso un servizio di conservazione sostitutiva (fornito da un provider scelto liberamente dall’utente).
Sono previste sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti per i casi di mancata iscrizione entro il termine di legge, per trasmissione dei dati incompleti o difformi rispetto alle modalità previste dai decreti sul RENTRI.
In particolare:
Nell’ipotesi di iscrizione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.
I consulenti di Novatech sono pronti ad aiutarti nella gestione del RENTRI con le informazioni necessarie e con un servizio di tenuta digitale dei registri.
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A partire dal 1 luglio 2025, il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in carta sarà articolato in otto fasce contributive.
Si amplia così la diversificazione contributiva sugli imballaggi in carta.
Le nuove fasce della carta.
Come già anticipato da alcuni mesi, il contributo CONAI sugli imballaggi in carta verrà ulteriormente diversificato rispetto alle attuali fasce in vigore, giungendo ad una suddivisione in otto fasce con rispettivo contributo ambientale.
La certificazione Aticelca 501, che consente l’applicazione di un contributo ambientale agevolato, è un metodo volontario di valutazione della riciclabilità basato su un’analisi di laboratorio effettuata ai sensi della norma UNI 11743:2019, che simula le fasi del processo industriale di lavorazione della carta da riciclare e analizza i principali elementi che determinano la riciclabilità dei prodotti in carta e cartone.
Per approfondimenti e dettagli:
Per supportare le imprese nella corretta applicazione dei nuovi criteri, CONAI ha reso disponibili delle Linee guida operative.
È disponibile anche il fac-simile dell’attestazione che l’utilizzatore di imballaggi può trasmettere al produttore/commerciante per richiedere l’attribuzione della corretta fascia contributiva:
fonte: www.conai.org
A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.
Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).
L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.
La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.
Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).
Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!
No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario
No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.
No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD in bianco.
Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.
fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD
Per ogni dubbio sul MUD o per una richiesta di preventivo da parte dei nostri tecnici esperti, contattaci!
Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
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A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il FIR (Formulario di trasporto rifiuti) in versione digitale, mandando definitivamente in pensione il vecchio modello cartaceo.
Da alcuni mesi è scaricabile dagli store Google Play e Apple Store l’app gratuita RENTRI FIR Digitale in versione demo.
Questa versione dimostrativa dell’app consente di prendere confidenza con le principali funzionalità: vidimazione, compilazione del FIR digitale, sottoscrizione e condivisione con gli operatori della filiera, all’interno di un ambiente simulato.
L’app è realizzata a cura del Ministero dell’Ambiente e può essere utilizzata esclusivamente per scopi di prova, in vista dell’entrata in vigore del FIR in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.
L’uso dell’app è riservato agli operatori iscritti all’ambiente demo del RENTRI.