Il nuovo Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.
In Italia, però, questo tema sta generando molti dubbi. Vediamo cosa sappiamo oggi e quali sono le informazioni da interpretare con cautela.
Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
L’obiettivo del registro è creare un’anagrafe ufficiale dei produttori di imballaggi che operano in ciascuno Stato membro, raccogliendo informazioni quali:
Il PPWR stabilisce inoltre un principio molto importante: la registrazione è nazionale, non europea.
Un produttore dovrà essere registrato in ogni Stato membro nel quale immette per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato.
L’Italia ha già istituito il RENAP – Registro Nazionale dei Produttori, previsto dall’articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006, come piattaforma nazionale destinata a ospitare i registri EPR delle diverse filiere. Attualmente il RENAP comprende già alcuni registri (AEE, pile e accumulatori, pneumatici), mentre il registro dedicato agli imballaggi è previsto ma non è ancora operativo con modalità di iscrizione definite.
Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.
Non è quindi possibile al momento affermare che tale Registro sarà gestito dal CONAI, nè che l’adesione al CONAI possa oggi considerarsi pari alla registrazione dei produttori al Registro EPR previsto dal PPWR (il codice socio CONAI non è il numero di iscrizione EPR!).
È importante distinguere i due organismi in base alle diverse funzioni svolte
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CONAI |
Registro EPR (PPWR) |
| È il Consorzio Nazionale Imballaggi previsto dal D.Lgs. 152/2006. | È un registro pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) |
| Gestisce il flusso del Contributo Ambientale al settore degli imballaggi | Serve a registrare i produttori soggetti agli obblighi EPR. |
| L’adesione è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. | L’iscrizione deriva dagli articoli del PPWR dedicati alla registrazione dei produttori. |
| È un consorzio di diritto privato che coordina i consorzi di filiera. | È uno strumento amministrativo di registrazione e controllo emanazione del MASE |
Nel corso del 2026 CONAI ha inviato ai consorziati una comunicazione chiedendo di verificare e aggiornare i dati anagrafici e le categorie di appartenenza, spiegando che tali informazioni sono necessarie anche in vista dell’attuazione del RENAP.
L’aggiornamento dei dati serve a preparare l’integrazione tra le banche dati del sistema CONAI e il futuro registro nazionale, ma ad oggi non esiste un provvedimento che stabilisca che CONAI coincida con il Registro nazionale dei produttori di imballaggi previsto dal PPWR.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, che aggiorna le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico nell’ambito del RENTRI.
Il provvedimento fornisce indicazioni operative aggiornate in vista del completamento della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce le precedenti istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
Le nuove modalità diventano il riferimento ufficiale per la compilazione dei documenti cartacei e digitali previsti dal sistema RENTRI.
Il decreto non introduce nuovi obblighi per le imprese, ma aggiorna e chiarisce le istruzioni di compilazione dei modelli, coerentemente alle funzionalità oggi disponibili nel portale RENTRI e negli applicativi disponibili per la gestione del FIR digitale (xFIR).
Tra le principali novità:
L’obiettivo è ridurre gli errori di compilazione e rendere più uniforme la gestione dei documenti da parte di tutti gli operatori della filiera.
Il decreto arriva in un momento particolarmente importante.
Infatti, a partire dal 15 settembre 2026:
In questa tabella riportiamo una sintesi delle scadenze e tempistiche per la corretta gestione delle registrazioni obbligatorie con il RENTRI:
Contatti i nostri esperti per una consulenza personalizzata sul RENTRI.
Siamo lieti di informare tutti i nostri Clienti che è stato rinnovato, nei termini previsti, il provvedimento di iscrizione di Novatech Srl all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).
Il rinnovo dell’iscrizione conferma il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ci consente di continuare a supportare le aziende nello svolgimento delle attività di intermediazione e consulenza nella gestione dei rifiuti, garantendo professionalità, competenza e piena conformità alle disposizioni di legge.
Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa informazione per opportuna conoscenza e per offrire ai nostri Clienti la certezza di poter continuare a contare su un partner qualificato e regolarmente autorizzato.
Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per approfondire le opportunità di supporto nella gestione dei rifiuti e negli adempimenti ambientali, il nostro team è a disposizione.
Provvedimento di iscrizione in categoria 8 – Novatech Srl
Inizio validità: 13/08/2026
Fine validità: 13/08/2031
Una recente modifica all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce un’importante novità per i liberi professionisti che, nell’esercizio della propria attività, effettuano interventi di manutenzione e producono rifiuti non pericolosi.
La nuova disposizione consente a tali soggetti di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per effettuare il trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti nell’ambito delle attività manutentive.
Per dare attuazione alla modifica normativa, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito una nuova sottocategoria dedicata, definendone requisiti, modalità e criteri di iscrizione.
È istituita la sottocategoria 2-quater riservata ai:
“liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.
Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti che svolgono attività manutentive previste dal rispettivo ordinamento professionale.
I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:
a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120:
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.
L’ANGA ha definito i nuovi modelli per l’iscrizione di tali soggetti alla nuova sottocategoria che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2026.
Il nostro team di consulenti è a disposizione per verificare i requisiti di accesso, predisporre la documentazione necessaria e gestire l’intera procedura di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentendoti di operare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Contattaci per informazioni e preventivi.
Il 12 agosto 2026 rappresenta una delle prime scadenze operative previste dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Da questa data, gli operatori economici coinvolti nella produzione e nell’immissione sul mercato degli imballaggi dovranno essere in grado di dimostrare la conformità dei propri imballaggi ai nuovi requisiti europei.Per molte imprese sarà necessario adeguare i prodotti ed organizzare documentazione, responsabilità e flussi informativi lungo tutta la filiera.
Prima di qualsiasi attività è fondamentale capire quale ruolo l’azienda ricopre nella catena di fornitura. Il PPWR distingue infatti diverse figure, fabbricante, fornitore, importatore, distributore e altri operatori, ciascuna con specifici obblighi.
Nella maggior parte dei casi, il fabbricante è l’azienda che:
Su questa figura ricadono gli oneri principali legati alla valutazione di conformità e predisposizione della dichiarazione di conformità dell’imballaggio.
È quindi essenziale identificare correttamente le responsabilità e definire quali informazioni devono essere scambiate con clienti e fornitori.
Un’attività preliminare consiste nel censire gli imballaggi che entrano ed escono dall’azienda.
Questa mappatura permette di associare ogni imballaggio al relativo fornitore, ai dati tecnici disponibili e alla documentazione necessaria per dimostrarne la conformità.
Gran parte delle informazioni richieste dal PPWR proviene dalla filiera.
Per questo motivo è opportuno richiedere ai fornitori:
Per ogni tipologia di imballaggio il fabbricante dovrà raccogliere la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti del Regolamento.
Il fascicolo costituisce la base per effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR (allegato VII) e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli.
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere supportati da una dichiarazione di conformità al PPWR, predisposta dal fabbricante secondo quanto previsto dal Regolamento (allegato VIII).
La dichiarazione non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni prodotto, ma deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.
Ogni imballaggio deve poter essere ricondotto alla propria documentazione tecnica.
Per questo motivo è opportuno adottare un sistema di identificazione attraverso:
Inoltre dovranno essere riportati il nome o il marchio del fabbricante e le informazioni di contatto, direttamente sull’imballaggio oppure tramite un supporto digitale (QR-code) o con documento a sè stante a corredo del prodotto imballato.
Sebbene moltissimi aspetti applicativi del PPWR siano ancora in fase di completamento attraverso atti delegati e di esecuzione, le attività preparatorie possono e devono essere avviate il prima possibile.
Le aziende che inizieranno tempestivamente a raccogliere la documentazione, coinvolgere i fornitori e organizzare i propri processi potranno godere del vantaggio di un sistema già strutturato, riducendo il rischio di ritardi, blocchi commerciali o contestazioni da parte delle autorità.
In sintesi, le azioni prioritarie sono:
Come possiamo aiutarti con il PPWR?
Novatech, come operatore del settore, è in prima linea nello studio e approfondimento del Regolamento n. 40/2025 (PPWR).
In questa prima fase, dove i dubbi sono molti, siamo al fianco delle aziende per offrire una lettura assistita degli obblighi aziendali e un supporto nella raccolta e redazione della documentazione necessaria.
La nuova edizione della norma ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e segna l’avvio del periodo di transizione per tutte le organizzazioni certificate secondo la precedente versione risalente al 2015.
Gli organismi di accreditamento e gli enti di certificazione stanno già programmando il percorso di adeguamento, mentre le aziende avranno tempo fino al 30 aprile 2029 per completare l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
Il percorso di transizione prevede alcune tappe fondamentali:
La revisione della norma mantiene la struttura ormai consolidata (High Level Structure), ma introduce aggiornamenti significativi per rispondere alle nuove sfide ambientali e agli sviluppi normativi.
Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:
Per le organizzazioni già certificate, il passaggio alla nuova versione della norma rappresenta un’opportunità per aggiornare il proprio sistema di gestione e rafforzarne l’efficacia.
Le attività consigliate comprendono:
La ISO 14001:2026 non introduce soltanto nuovi requisiti, ma invita le organizzazioni a sviluppare una gestione ambientale sempre più integrata con la strategia aziendale, capace di creare valore, ridurre i rischi e rispondere alle aspettative di clienti, stakeholders e mercato.
Pianificare con anticipo la transizione consentirà alle aziende di affrontare il cambiamento in modo graduale, evitando criticità in prossimità della scadenza del 2029 e trasformando l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita e competitività.
Il 3 luglio 2026 è l’ultima data utile per la presentazione “tempestiva” del MUD.
Cosa succede se, per qualche motivo, viene presentato oltre tale data?
L’obbligo e le modalità di presentazione del MUD sono state definite per l’anno in corso attraverso il DPCM 30/01/2026 («Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026- MUD» – Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026); tale provvedimento ha definito la scadenza per la presentazione del MUD il giorno 3 luglio 2026.
La presentazione tardiva del MUD comporta l’applicazione di una sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00 purchè il ritardo sia contenuto entro i 60 giorni dalla scadenza ordinaria.
Quindi nel periodo dal 4 luglio fino al 1 settembre 2026 è applicabile questa sanzione amministrativa ridotta.
Oltre tale data la sanzione per ritardata presentazione sarà da € 2.000 a € 10.000.
Possono essere applicate anche sanzioni accessorie di altro tipo qualora la mancata o ritardata presentazione riguardi altre sezioni del MUD:
Si vedano a tal proposito le FAQ disponibili sul sito di EcoCamere.
Non farti trovare impreparato: affida ai nostri esperti il tuo MUD!
Se sei in ritardo e non sai come cavartela non aspettare oltre: contatta i nostri uffici per un supporto alla presentazione del MUD.
Quest’anno il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissato al 3 luglio 2026.
Affida la tua dichiarazione ambientale a professionisti del settore
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rappresenta un adempimento obbligatorio per numerose imprese ed enti coinvolti nella produzione, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.
Tra i soggetti interessati rientrano:
La scadenza del 3 luglio 2026 è stata definita a seguito della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026.
La compilazione del MUD richiede attenzione, verifica puntuale dei registri e corretta gestione dei dati ambientali relativi all’anno 2025, soprattutto perchè quest’anno le registrazioni per molte aziende sono avvenute attraverso supporti diversi: al tradizionale registro cartaceo, si è affiancato il RENTRI.
Affidarsi a professionisti esperti significa:
Novatech offre un servizio completo per la gestione delle pratiche MUD 2026:
✔ verifica documentale
✔ raccolta ed elaborazione dati
✔ compilazione e invio telematico
Non aspettare ulteriormente: prenota la gestione della tua dichiarazione ambientale ed evita le criticità dell’ultimo momento.
Il nostro team è a disposizione per verificare gli obblighi della tua azienda e predisporre correttamente tutta la pratica MUD 2026.
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Sono in arrivo dal 1 ottobre 2026 ulteriori ritocchi in aumento al Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica.
Così viene giustificato il provvedimento approvato in seno agli organi consortili: “La decisione fa seguito ai costanti aggiornamenti condotti negli ultimi mesi insieme al consorzio COREPLA per valutare l’evoluzione della situazione economica e industriale della filiera del riciclo delle plastiche, in un contesto che continua a essere caratterizzato da volatilità dei mercati, incremento dei costi di gestione e persistenti criticità nel mercato europeo delle materie plastiche riciclate.”
Ne avevamo parlato nel nostro articolo sul tavolo di crisi sulla plastica.
Ecco i nuovi valori che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2026:
In conseguenza di tali aumenti, subiranno proporzionali variazioni anche le aliquote relative alle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni:
| Procedura | Dal 1 ottobre 2026 |
| Forfettaria “per tara” – €/t | 131,00 |
| Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % | 0,25 |
| Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % | 0,11 |
Conosci il nostro servizio di consulenza sul CONAI? Per qualsiasi difficoltà legata all’applicazione delle procedure CONAI, puoi contattarci qui.
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di aggiornare un sistema fermo da oltre 15 anni.
La riforma si inserisce nel più ampio percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti e il rafforzamento dell’economia circolare, puntando non solo sulla raccolta differenziata ma anche sulla prevenzione e sul riuso dei materiali.
Il nuovo decreto, 26/03/2026 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026), sostituisce le precedenti norme e definisce in modo più preciso:
Tra le principali novità emerge una maggiore attenzione al riutilizzo dei beni prima che diventino rifiuti.
Il decreto introduce infatti:
Il provvedimento coinvolge direttamente Comuni, enti territoriali e gestori ambientali, che dovranno aggiornare regolamenti e procedure operative.
I centri già esistenti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.
Leggi il decreto 26 marzo 2026
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
GU Serie Generale n.98 del 29-04-2026