Quest’anno Novatech festeggia con orgoglio i suoi 25 anni di attività! Per celebrare questo traguardo, siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione come sponsor a un evento speciale che celebra l’eccellenza italiana
Un festival unico che intreccia letteratura, arte e impresa, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e, in particolare, il nostro patrimonio culturale veneto.
L’evento è ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, con la direzione dell’Associazione Culturale Sugarpulp.
Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione online.
Per maggiori dettagli e il programma completo, visita:
👉 impresadellabellezza.it
Unisciti a noi per celebrare la bellezza, la cultura e l’eccellenza italiana e veneta!
Con affetto,
Il team di Novatech
Una nuova certificazione conseguita da Novatech!
Novatech aderisce allo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità come operatore economico, con riferimento ai prodotti intermediati nella filiera di produzione dei biocombustibili.
Novatech, in qualità di intermediario, si configura come “operatore economico”, ai sensi del D. M. 7/8/2024, art. 2, comma 3, lettera b), in quanto svolge attività di commercializzazione, senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici, dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili destinati al mercato nazionale (possono essere materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele).
Novatech si occupa di gestire i materiali e le sostanze (prodotti, sottoprodotti e rifiuti, etc) originati dal produttore degli stessi collocandoli presso gli impianti di generazione di biocombustibile.
A luglio 2025, è stata conseguita la certificazione secondo lo schema “Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi”.
Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi è un meccanismo obbligatorio, introdotto dal DM 7 agosto 2024, che garantisce che biocarburanti, bioliquidi, biometano e altri carburanti rinnovabili soddisfino criteri di sostenibilità stabiliti dalla normativa europea e nazionale.
Il sistema di certificazione verifica che il ciclo di vita del biocombustibile comporti una reale riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai combustibili fossili.
Certificazione di prodotto Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi
(ICIM-BFM-000275-00 primo rilascio 24/07/2025)
Ogni cittadino europeo genera 132 kg di rifiuti alimentari e 12 kg di rifiuti di abbigliamento e calzature all’anno: così risulta secondo i dati diffusi dal Parlamento Europeo.
Nel luglio 2023, la Commissione ha proposto una revisione delle norme dell’UE sui rifiuti, mirata ad integrare provvedimenti in tema di sprechi nel settore alimentare e nel settore del tessile.
Ogni anno, all’interno degli stati dell’UE si generano quasi 60 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari (132 kg a persona) e 12,6 milioni di tonnellate di rifiuti tessili.
Abbigliamento e calzature rappresentano 5,2 milioni di tonnellate di rifiuti, equivalenti a 12 kg a persona ogni anno.
Si stima che meno dell’1% di tutti i tessili a livello mondiale venga riciclato.
La versione aggiornata della direttiva rifiuti andrà ad introdurre obiettivi vincolanti di riduzione degli sprechi alimentari, da raggiungere a livello nazionale entro il 31 dicembre 2030:
Gli obiettivi saranno calcolati sulla media annua 2021-2023.
Su richiesta del Parlamento, i Paesi UE dovranno adottare misure per garantire che gli operatori economici con un ruolo rilevante nella prevenzione e generazione di sprechi facilitino la donazione di alimenti invenduti ancora idonei al consumo umano.
I produttori che immettono tessili sul mercato UE dovranno sostenere i costi di raccolta, cernita e riciclo, tramite nuovi regimi di responsabilità estesa del produttore (EPR), da istituire in ciascuno Stato membro entro 30 mesi dall’entrata in vigore della direttiva.
Le norme si applicheranno a tutti i produttori, anche quelli che operano via l’e-commerce e indipendentemente dal luogo di produzione e penalizzando le pratiche di fast-fashion.
Gli Stati membri avranno 20 mesi dall’entrata in vigore per applicare le norme nella legislazione nazionale.
In Italia è già stata predisposta una bozza di decreto per l’istituzione dell’EPR tessile, analogamente a quanto già in vigore da anni per altri settori (rifiuti di imballaggi, pneumatici, apparecchiature elettriche-elettroniche).
Si prevedono obblighi per produttori, importatori e distributori; sistemi collettivi o individuali di gestione; contributo ambientale; target di raccolta differenziata crescenti nel tempo
fonti:
Gli imballaggi di carta hanno già subito a partire dal 1 luglio 2025 una importante novità legata all’applicazione delle nuove fasce contributive. A partire dal 1° ottobre 2025 il valore base del CAC per la carta si ridurrà da 65,00 €/t a 45,00 €/t.
Il CONAI ha predisposto e presentato un documento contenente le Linee Guida operative che ci aiutano a comprendere meglio le novità.
A partire dal 1° luglio 2025, è divenuto effettivo il sistema di diversificazione del contributo ambientale CONAI basato su otto fasce contributive per gli imballaggi in carta (ne avevamo parlato qui).
La prima fascia resta dedicata agli imballaggi monomateriale ed è quella che vedrà una riduzione del valore del CAC da 65,00 €/t a 45,00 €/t a partire dal ° ottobre 2025.
Lo stesso valore è riferibile alla seconda fascia, relativa agli imballaggi in carta compositi di tipo A, in cui il peso della componente carta è compreso tra il 90% e il 95% del peso complessivo dell’imballaggio.
Gli imballaggi compositi in cui il peso della componente carta è compreso tra l’80% e il 90% del peso dell’imballaggio sono classificati come di tipo B.
All’interno di questa fascia vi è una ulteriore distinzione tra:
La fascia 4 resta dedicata ai CPL.
Anche all’interno della fascia dedicata ai compositi di tipo C, con un peso della componente carta compreso fra il 60% e l’80% del totale, vi è uno sdoppiamneto:
Infine, un’ultima fascia resta dedicata ai compositi di tipo D, in cui il peso della componente carta è inferiore al 60% del peso complessivo dell’imballaggio oppure non è esplicitato.
All’interno delle Linee Guida è presente un approfondimento sulla valutazione di riciclabilità Aticelca 501, necessaria per usufruire delle nuove agevolazioni contributive per gli imballaggi compositi di tipo B1 e C1 (certificati).
Hai bisogno di aiuto sulle tematiche degli imballaggi e CONAI?
Contatta Novatech per un aiuto concreto ed efficace.
Un’importante “stretta” con conseguenze anche penali è stata introdotta con il Decreto-Legge n. 116/2025 (c.d. “Terra dei Fuochi”) in varie fattispecie previste dal Testo Unico Ambientale D. Lgs. n 152/06 in materie di gestione di rifiuti.
La riforma, nata per contrastare il fenomeno dei roghi nella cosiddetta “Terra dei Fuochi” ma vigente su tutto il territorio nazionale, modifica il D.Lgs. 152/2006, introducendo nuovi reati e inasprendo le norme su gestione, abbandono e combustione illecita dei rifiuti.
Vengono apportate modifiche anche nel corpo del D.Lgs. 231/2001, ampliando le fattispecie che danno luogo ai reati-presupposto ed introducendo per i soggetti giuridici obblighi di vigilanza più stringenti e sanzioni più severe.
Anche per le violazioni connesse alle attività soggette all’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono previste conseguenze molto gravi quali sospensione della patente, fermo dei veicoli, esclusione dall’Albo stesso.
Diverse misure di inasprimento fanno riferimento ai reati di gestione illecita e combustione di rifiuti.
Ci sembra, tuttavia, degno di sottolineatura quanto previsto con riferimento alle sanzioni inerenti la presentazione del MUD e la tenuta di registri di carico e scarico e formulari di trasporto rifiuti.
GU Serie Generale n. 183 del 08-08-2025
DECRETO-LEGGE 8 agosto 2025, n. 116
Disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.
Novità per il trasporto di merci pericolose in regime ADR: l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche consentendo di trasportarle in esenzione dall’ADR ad alcune condizioni.
L’accordo è stato pubblicato nel sito dell’UNECE ed è in attesa della sottoscrizione di almeno un altro Paese aderente all’accordo ADR per entrare in vigore.
A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.
Per permettere il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR, l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025, che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:
Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potrebbero essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
In caso di approvazione dell’accordo multilaterale, la relativa scadenza sarà il 31/08/2027.
Leggi l’accordo Multilaterale M366
Sei sicuro di trasportare in regola le tue merci pericolose?
Chiedilo ai nostri esperti? Contattaci per ogni dubbio.
Riportiamo alcune risorse gratuite disponibili agli utenti, utili per formarsi o approfondire le proprie competenze in tema di RENTRI.
– Vademecum digitale a cura della Segreteria del Comitato nazionale Albo gestori ambientali.
Una breve guida agli strumenti online messi a disposizione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI. Scaricalo QUI.
– Area “hai bisogno di aiuto?” del sito RENTRI con tutorial, schede informative, assistenza tecnica, area DEMO, assistente virtuale, assistenza per interoperabilità
– Portale di supporto del RENTRI con numerose FAQ risolte e articoli di approfondimento, nonchè materiale utilizzato in occasione dei webinar ed eventi di formazione
– Formazione gratuita sul RENTRI promossa da Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo nazionale gestori ambientali, con il supporto di Unioncamere. Vedi qui il calendario degli eventi.
– Dai uno sguardo anche alla guida sintetica sul RENTRI, predisposta da Novatech.
Se hai ancora dubbi o vuoi una proposta per un servizio personalizzato di supporto agli obblighi del RENTRI: contattaci qui!
La Regione Veneto ha pubblicato una Delibera di aggiornamento in tema di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).
Con tale provvedimento si va a chiarire quale sia la ripartizione delle competenze degli enti deputati al rilascio degli atti autorizzativi compresi nell’AUA (in conformità a quanto previsto dal D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale).
L’aggiornamento delle indicazioni regionali in materia hanno l’obiettivo di risolvere i casi di sovrapposizione tra il ruolo del SUAP e delle Province modificando la precedente ripartizione delle competenze tra gli enti.
Le Autorità competenti, ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell’A.U.A. sono:
La Delibera, inoltre, approva il modulo aggiornato per la presentazione dell’istanza di A.U.A., fornendo alcune indicazioni interpretative delle disposizioni della DGR n. 67/2018 (Aggiornamento del Modello semplificato e unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale – AUA.).
Disciplina in materia di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Aggiornamento della modulistica e nuove determinazioni.
Il Regolamento Europeo sulla classificazione, etichettatura armonizzate delle sostanze pericolose (Reg. UE 1272/2008), cosiddetto CLP, è stato di recente modificato con riferimento a circa 30 sostanze.
Le modifiche, ad opera del Regolamento 2025/1222/UE della Commissione del 2 aprile 2025, sono:
La nuova disposizione entra in vigore dal 10 luglio 2025 e produrrà effetti, dopo un periodo transitorio, a partire dal 1 febbraio 2027.
I produttori possono, comunque, iniziare a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele conformemente al CLP come da nuovo Regolamento, anche prima di tale data. Possono, inoltre, continuare a vendere le scorte esistenti, nel rispetto delle previgenti disposizioni normative.
La scadenza ufficiale per la presentazione del MUD è il 30 giugno 2025 (da un recente chiarimento del Ministero la scadenza del 28 giugno è slittata al lunedì successivo 30 giugno).
Ma cosa succede se si presenta il MUD in ritardo o non lo si presenta?
Da alcuni anni siamo abituati a continui rinvii della data “ordinaria” di scadenza per la presentazione del MUD che, per legge, è il 30 aprile.
Anche quest’anno infatti, a causa di un ritardo del Ministero nella pubblicazione del Decreto di approvazione del MUD per l’anno 2025 (D.P.C.M. 29 gennaio 2025, G.U. n. 49 del 28/02/2025), la scadenza è slittata al 28 giugno che, con l’ulteriore “bonus” weekend, diventa 30 giugno 2025. (vedi: www.mase.gov.it/)
Ma a cosa va incontro chi presenta il MUD in ritardo oppure non lo presenta affatto?
L’art. 258, comma 1, del D. Lgs n. 152/2006 prevede le seguenti sanzioni amministrative per ritardata presentazione del MUD oltre il termine di scadenza:
L’eventuale invio tardivo del MUD effettuato per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta puo’ essere effettuato entro il termine del 27 agosto 2025, con l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.
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