I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI (leggi il nostro articolo in proposito).
L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.
Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.
I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.
Entro il 30 aprile deve essere corrisposto al RENTRI il diritto annuale di iscrizione.
Il contributo annuale dovuto per il mantenimento dell’iscrizione al RENTRI va versato entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione).
Il versamento va effettuato direttamente dalla propria area riservata del RENTRI attraverso il servizio PagoPA (sezione “Pratiche/Contributo annuale”).
Gli importi variano a seconda della categoria e dimensione dell’impresa e sono riferiti a ciascuna unità locale:
Ai soggetti obbligati arriverà direttamente dal RENTRI una PEC di pro-memoria di questa scadenza con brevi istruzioni per procedere al versamento.
È stato pubblicato il nuovo modello per la presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 con scadenza il 3 luglio 2026.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.
I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197:
Per coloro che nel corso del 2025 si sono iscritti al RENTRI ed hanno pertanto registrato in parte sul registro cartaceo ed in parte tramite RENTRI, la raccolta dati sarà fatta utilizzando tali supporti e dovrà comunque avvenire tramite le modalità classiche ovvero con il software messo a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio ed invio telematico del file da esso generato.
– Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
– Sintesi delle modifiche al MUD
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Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, attuativo del PNRR, prevede una importante semplificazione per le imprese in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni per emissioni/scarichi.
Tale decreto, all’art. 14, semplifica la disciplina delle industrie insalubri escludendo da tale classificazione le imprese autorizzate con provvedimenti di tipo ambientale.
Le nuove norme mirano a ridurre le autorizzazioni comunali, privilegiando il controllo ambientale integrato.
Queste disposizioni, entrate in vigore il 20 febbraio 2026, mirano ad accelerare la realizzazione di progetti del PNRR, semplificando gli iter amministrativi per le imprese.
– DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 – art. 14
– Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026
Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene su un tema che ha generato incertezza tra imprese e consulenti: l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve rispettare anche la disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori?
Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi), chiamate ad adeguarsi al sistema di tracciabilità RENTRI introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede, per il trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come condizione per poter esercitare legittimamente l’attività.
Secondo l’Ispettorato, quando il sistema GPS è installato esclusivamente per adempiere all’obbligo ambientale di tracciabilità, non si applica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).
In questo caso:
non è necessario stipulare un accordo sindacale;
non serve autorizzazione amministrativa;
il dispositivo è considerato un adempimento tecnico imposto dalla normativa ambientale.
La finalità pubblica di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevale quindi sulla disciplina dei controlli a distanza.
Il perimetro di esenzione è però molto preciso.
Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per:
monitorare le soste,
organizzare i turni,
valutare la performance dei conducenti,
tutelare il patrimonio aziendale,
si rientra pienamente nella disciplina dell’articolo 4 della Legge 300/1970. In tali casi, è obbligatorio l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.
L’obbligo di dotare i veicoli di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è stato prorogato, attraverso la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, al 30 giugno 2026 Da tale data la disponibilità sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Leggi il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su geolocalizzazione e tutela dei lavoratori
Leggi il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione nel Decreto Milleproroghe
Il formulario cartaceo continua a sopravvivere fino a settembre 2026 grazie al Decreto Milleproroghe.
In questo periodo si potrà continuare ad utilizzarlo in alternativa a quello digitale.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.
Per quanto riguarda l’xFIR, il decreto stabilisce che, fino al 15 settembre 2026:
– si può continuare ad utilizzare il FIR cartaceo (con tutte le modalità e regole già in vigore)
– non saranno applicate sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei xFIR digitali
– è comunque possibile utilizzare l’xFIR digitale
Pertanto, fino al 15 settembre 2026 si avrà un periodo di transizione in cui FIR cartaceo e xFIR digitale coesisteranno.
Dal 16 settembre 2026, saranno in vigore tutti gli obblighi di utilizzo del xFIR digitale che già erano stati previsti per la precedente scadenza del 13 febbraio 2026.
Il Milleproroghe prevede anche lo slittamento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (leggi anche il nostro articolo sul chiarimento dell’ispettorato del lavoro su “privacy e geolocalizzazione”).
LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26 – (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
Vuoi conoscere le ultime novità sul CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi? Aggiornati con la nuova Guida CONAI edizione 2026.
È disponibile online l’edizione 2026 della Guida CONAI, lo storico documento di riferimento per tutte le aziende tenute alla partecipazione al Consorzio e/o agli adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale sugli imballaggi.
Nelle prime pagine sono riepilogati i principali aggiornamenti e le novità per il 2026.
Il servizio di Novatech per il CONAI.
I nostri esperti si occupano di CONAI da moltissimo tempo, contattaci per ogni informazione o consulenza sulle procedure CONAI.
Leggi la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI – anno 2026.
L’atteso avvio del formulario nella versione digitale nel nuovo regime RENTRI, sta dando luogo, sin dal suo esordio, a disservizi e malfunzionamenti del sistema che si stanno protraendo da diversi giorni.
Con decreto direttoriale vengono definite le modalità da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o di mancata connessione internet da parte dell’operatore.
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”
Il decreto stabilisce quali sono le misure di emergenza o di mitigazione che gli operatori devono e possono adottare nei casi di mancato funzionamento dei servizi RENTRI.
La possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato mediante avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.
Con le stesse modalità viene segnalato il ripristino delle regolari modalità operative e quindi il decadere delle modalità operative di sicurezza.
Quando il malfunzionamento dipende dal RENTRI si torna temporaneamente al FIR cartaceo, quindi si dovrà emettere il FIR in formato cartaceo, il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta, la gestione delle copie segue la vecchia prassi la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR) in questo caso si prende la stampa del fir digitale (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.
Attenzione: La data/ora di down sarà pubblicata direttamente dal RENTRI sul portale e avrà valore giuridico.
Come gestire l’xFIR quando non si dispone della connessione internet?
Nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato all’utilizzo del RENTRI in quanto non dispone di connessione internet, bisogna utilizzare il formulario cartaceo, con firma a mano e non ci è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
Le istruzioni ministeriali specificano che in tali casi è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la seguente dicitura:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”
Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione; si dovrà poi compilare il “modulo dichiarazione di indisponibilità temporanea” e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Ancora dubbi sul RENTRI? Contatta i nostri esperti per un supporto e una consulenza.
Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.
Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?
Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.
Operatività dei formulari digitali.
Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.
Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it
A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RE NTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Cos’è il FIR digitale (xFIR)?
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.
Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.
Perché il FIR diventa digitale?
Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:
Come funziona operativamente il FIR digitale
La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:
Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende
L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:
Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.
Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.
Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:
Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).
Preparati al FIR digitale con Novatech!
Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.
Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!