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RENTRI: le prossime scadenze per la tracciabilità dei rifiuti.

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): con l’avvio del FIR digitale sta per giungere a completamento il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti.

Un sistema che punta a una maggiore trasparenza, controlli più efficaci e responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.

Le prossime scadenze di inizio 2026. 

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026:

Periodo di iscrizione al RENTRI per i soggetti rientranti nel terzo scaglione (hai già letto il nostro articolo?):

  • Enti e imprese che producono rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti.

L’entrata in vigore del FIR digitale

  • Il 13 febbraio 2026 è la data di piena entrata in vigore dell’obbligo di FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti). Dopo questa data,  i FIR dovranno essere emessi in formato digitale tramite il RENTRI, salvo alcuni casi che potranno continuare ad utilizzare il FIR cartaceo.

FIR digitale e FIR cartaceo

  • Quando il FIR deve essere sicuramente digitale: tutti i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese o enti “provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”, che hanno più di 10 dipendenti
  • Il FIR cartaceo rimane un’opzione per i soli rifiuti non pericolosi prodotti da imprese, enti e altre organizzazioni che non ricadono nella categoria sopra (quindi attività diverse da: artigianali, industriali, di trattamento rifiuti) a prescindere dal numero dipendenti, e per le attività artigianali, industriali, di trattamento rifiuti che hanno al massimo 10 dipendenti.

Il supporto di Novatech sul RENTRI.

Sin dall’esordio del RENTRI, Novatech ha supportato le aziende in questo importante passaggio verso la  gestione digitale delle registrazioni dei rifiuti.

I servizi proposti da Novatech per il RENTRI, sono:

  • tenuta dei registri digitali da remoto con sistema interoperabile con il RENTRI
  • consulenza personalizzata per il RENTRI
  • formazione sui sistemi di supporto del RENTRI

Se non hai ancora letto la nostra guida gratuita del FIR digitale, eccola qui.

Per ogni informazione e consiglio, contatta i nostri esperti di RENTRI.

Responsabile Tecnico Gestione rifiuti: novità e riordino nella nuova Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Con la recente Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico i requisiti, le verifiche di idoneità e le modalità di nomina del RT, con applicazione a partire dal 2 gennaio 2026.

Il ruolo del Responsabile Tecnico 

La figura del Responsabile Tecnico (RT) riveste un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti: non solo garantisce la conformità normativa delle imprese, ma assicura anche competenze tecniche adeguate per attività delicate come raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.

Una disciplina più chiara e semplificata

La Delibera n. 6/2025 ha l’obiettivo di sostituire e abrogare sette precedenti provvedimenti normativi relativi al Responsabile Tecnico, creando un quadro unico e coerente che razionalizza le regole e semplifica le procedure, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.

Legale rappresentante come Responsabile Tecnico.

Una delle principali novità riguarda i requisiti richiesti ai legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo per assumere l’incarico di RT.

I legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza continuativa nel ruolo possono assumere l’incarico senza effettuare la verifica di idoneità, purché siano in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Questa disposizione si applica solo alle nomine successive al 2 gennaio 2026.

Verifiche di idoneità e aggiornamento

La Delibera introduce anche importanti modifiche alle procedure di verifica:

  • La verifica di aggiornamento quinquennale per i Responsabili Tecnici è stata semplificata: sarà costituita da un unico modulo specialistico, integrato da alcuni quesiti del modulo generale, anziché dai precedenti moduli separati.
  • Per consentire una transizione ordinata verso il nuovo sistema, l’Albo ha pubblicato nuovi quiz aggiornati alle novità normative, che saranno utilizzati a partire dalle sessioni d’esame organizzate dal 14 luglio 2026.

Queste semplificazioni sono pensate per rendere più efficiente la verifica delle competenze, focalizzando l’attenzione su aspetti più specialistici e coerenti con le attività svolte nella gestione rifiuti.

Entrata in vigore e applicazione

La Delibera n. 6/2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026: da questa data tutte le nomine di Responsabili Tecnici e le verifiche di idoneità dovranno essere conformi alle nuove regole.

Leggi la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3
giugno 2014, n. 120

RENTRI: al via le iscrizioni del terzo scaglione.

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Chi deve iscriversi nel 3° scaglione del RENTRI.

  • imprese e altri enti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
  • gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa (liberi professionisti e operatori economici autonomi). 

Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.

Le scadenze da ricordare.

  • periodo di iscrizione al RENTRI: dal 15/12/2025 al 13/02/2026;
  • registro cronologico di carico e scarico: dalla data di iscrizione;
  • FIR digitale: a partire dal 13/02/2026 per tutti i soggetti iscritti (hai già visto  la nostra guida gratuita sul FIR digitale?)
  • trasmissione dei dati: almeno una volta al mese i dati del registro di carico e scarico vanno inviati al RENTRI; i dati dei FIR pericolosi devono essere trasmessi nei tempi stabiliti dai decreti direttoriali.

Modalità di iscrizione e gestione

L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.

L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:

  • diritto di segreteria pari a € 10,00 € all’atto dell’iscrizione;
  • contributo annuale € 15,00 primo anno e € 10,00 per gli anni successivi.

Hai bisogno di aiuto per il passaggio al RENTRI? Contatta i nostri servizi per un’assistenza facile e puntuale.

RENTRI: Geolocalizzazione dei mezzi – scadenza il 31 dicembre 2025.

I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?

Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!

Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a  certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

 

La geolocalizzazione dei mezzi di traporto rifiuti.

Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.

Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:

  • Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
    La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica  dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).

  • Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
    La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

  • Gestione del parco veicolare
    Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.

  • Nuove istanze dal 2026
    A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per ogni dubbio contatta i nostri esperti che ti aiuteranno a metterti in regola!

RENTRI: come procedere in caso di indisponibilità dei servizi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo è garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.

Cosa prevede il decreto

L’allegato 1) al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali .

Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.

Manutenzione programmata

Un secondo documento (Allegato 2) disciplina invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.


In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.

Ecco il testo del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025 n. 319.

ADR: novità per i controlli su strada per trasporto di merci pericolose.

La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.

Le principali novità per i trasporti su strada in ADR.

  • Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.

  • Nuove categorie di rischio delle infrazioni:

    • I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).

    • II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.

    • III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.

  • Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).

  • Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.

  • Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.

La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.

Le scadenze della nuova Direttiva.

  • Entrata in vigore: 2 novembre 2025
  • Recepimento nazionale entro: 23 giugno 2026
  • Applicazione effettiva: dal 24 giugno 2026

Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801

RENTRI: formazione gratuita in vista del FIR digitale.

Segnaliamo alcuni eventi formativi gratuiti promossi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali aventi ad oggetto il RENTRI e con focus soprattutto

  • sull’avvio del sistema di gestione digitale del FIR – formulario di trasporto rifiuti che avrà luogo a partire dal 13 febbraio 2026.
  • sull’iscrizione al RENTRI da parte del terzo scaglione di soggetti obbligati dal 15 dicembre 2025.

Qui il calendario di tutti gli eventi in programma.

Decreto “terra dei fuochi”: è legge.

Il Decreto-Legge n. 116 del 2025, denominato Decreto Terra dei Fuochi, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, è  stato convertito in Legge n. 147/2025, in vigore dal 8 ottobre 2025.

 

Obiettivi principali

Tra gli obiettivi del provvedimento, di cui avevamo già parlato qui,  sono di grande rilievo:

  • l’intento di rafforzare la lotta contro la gestione illegale dei rifiuti e i roghi tossici.
  • la necessità di accelerare le bonifiche ambientali e la rimozione dei rifiuti abbandonati.
  • il recepimento delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per inadempienze nella tutela sanitaria e ambientale del territorio, proprio con riferimento ai trascorsi relativi alla cosiddetta terra dei fuochi.

Disposizioni e novità normative

Il decreto, intervenendo nel corpus del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), del Codice Penale, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e della legislazione antimafia, implica un robusto rafforzamento del quadro penale e sanzionatorio nelle violazioni di carattere ambientale.

Il decreto non si limita all’ambito territoriale della “Terra dei Fuochi” – area tra le province di Napoli e Caserta, nota per l’inquinamento causato dall’interramento e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi – bensì produce effetti su scala nazionale, ridefinendo l’approccio del legislatore al contrasto dei crimini ambientali.

In particolare, comporta:

  • Introduzione di nuove fattispecie di reato in materia di abbandono di rifiuti:
    • Rifiuti non pericolosi;
    • Rifiuti non pericolosi in circostanze aggravate;
    • Rifiuti pericolosi.
  • Aggravamento delle pene per traffico illecito di rifiuti, combustione illecita e disastro ambientale: la maggioranza dei reati contravvenzionali previsti dal testo unico ambientale in materia di rifiuti sono stati trasformati in delitti, alcuni dei quali sono punibili anche a titolo di colpa (nuovo art. 259-ter D. Lgs n 152/06).

  • Possibilità di arresto in flagranza differita per reati ambientali gravi.
  • Estensione delle sanzioni accessorie: sospensione patente, fermo amministrativo del veicolo, esclusione dall’Albo Gestori Ambientali.

 

GU Serie Generale n. 233 del 07-10-2025

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

 

 

Novatech sponsor de “L’Impresa della Bellezza”, Vigonza 11-12 ottobre 2025

Cari amici di Novatech,

Quest’anno Novatech festeggia con orgoglio i suoi 25 anni di attività! Per celebrare questo traguardo, siamo entusiasti di annunciare la nostra partecipazione come sponsor a un evento speciale che celebra l’eccellenza italiana

L’Impresa della Bellezza

Un festival unico che intreccia letteratura, arte e impresa, con l’obiettivo di promuovere il Made in Italy e, in particolare, il nostro patrimonio culturale veneto.
L’evento è ideato da Matteo Strukul e Silvia Gorgi, con la direzione dell’Associazione Culturale Sugarpulp.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico, previa prenotazione online.

Per maggiori dettagli e il programma completo, visita:
👉 impresadellabellezza.it

Unisciti a noi per celebrare la bellezza, la cultura e l’eccellenza italiana e veneta!

Con affetto,
Il team di Novatech

Novatech certificata nella filiera dei biocombustibili sostenibili.

Una nuova certificazione conseguita da Novatech!
Novatech aderisce allo Schema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità come operatore economico, con riferimento ai prodotti intermediati nella filiera di produzione dei biocombustibili.

Novatech intermediario nella filiera dei biocarburanti sostenibili.

Novatech, in qualità di intermediario, si configura come “operatore economico”, ai sensi del D. M. 7/8/2024, art. 2, comma 3, lettera b), in quanto svolge attività di commercializzazione, senza possesso fisico, di materia o sostanza, prodotta dagli operatori economici, dalla cui lavorazione si ottengano biocombustibili destinati al mercato nazionale (possono essere materie prime, prodotti intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele).

Novatech si occupa di gestire i materiali e le sostanze (prodotti, sottoprodotti e rifiuti, etc) originati dal produttore degli stessi collocandoli presso gli impianti di generazione di biocombustibile.

La certificazione di prodotto conseguita da Novatech.

A luglio 2025, è stata conseguita la certificazione secondo lo schema  “Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi”.
Il Sistema Nazionale di Certificazione della Sostenibilità dei Biocarburanti e Bioliquidi è un meccanismo obbligatorio, introdotto dal DM 7 agosto 2024, che garantisce che biocarburanti, bioliquidi, biometano e altri carburanti rinnovabili soddisfino criteri di sostenibilità stabiliti dalla normativa europea e nazionale.

Il sistema di certificazione verifica che il ciclo di vita del biocombustibile comporti una reale riduzione delle emissioni di gas serra (GHG) rispetto ai combustibili fossili. 

Certificazione di prodotto Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi
(ICIM-BFM-000275-00 primo rilascio 24/07/2025)

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