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Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni su locazione veicoli.

Riportiamo di seguito alcune precisazioni fornite dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n. 2 del 9 luglio 2024, riferite alla  locazione di veicoli senza conducente da parte di un’impresa avente sede sul territorio di un altro Stato membro  dell’Unione europea.

A seguito di modifiche apportate dalla normativa europea (recepimento direttiva (UE) 2022/738) e alla conseguente modifica al Codice della Strada (articolo 84, D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) con riferimento all’utilizzo di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada, l’ANGA ha fornito alcuni aggiornamenti operativi:

– i veicoli in locazione senza conducente possono essere utilizzati per trasporti sia nazionali che
internazionali, mentre finora, se l’impresa locatrice aveva sede in altro Stato membro, erano
utilizzabili soltanto per quest’ultima tipologia di trasporti (art. 8, comma 2);
– i veicoli in locazione senza conducente possono essere noleggiati, ai fini di cui al comma 2 del
citato articolo 84, da qualsiasi impresa avente sede sul territorio di altro Stato membro dell’Unione
europea (segnatamente, imprese di autotrasporto di cose per conto di terzi o di locazione senza
conducente regolarmente autorizzate), a condizione che essi siano immatricolati o immessi in
circolazione secondo la legislazione di qualsiasi Stato membro (art. 84, comma 2);
– è ammessa la locazione senza conducente di veicoli di proprietà o in leasing;
– è vietata la sub-locazione;
– per poter essere noleggiato il veicolo deve essere immatricolato per uso di terzi (riferimento
articolo 88 del CdS); negli Stati membri dove non è prevista la distinzione della destinazione d’uso
dei veicoli (conto proprio e conto terzi) la limitazione non è applicabile;
– i veicoli ad uso speciale e quelli utilizzati per il trasporto di merci in conto proprio possono essere
oggetto di locazione senza conducente purché abbiano peso massimo non superiore a 6 tonnellate
(art. 84, comma 4 e 4-bis).

Leggi qui il testo  completo della Circolare n.2 del 9 luglio 2024.

Novatech è a fianco delle imprese nella gestione delle pratiche relative all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Per maggiori  informazioni leggi qui.

MUD 2024:  c’è tempo fino al 30 agosto per i ritardatari.

Quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD ricorreva  il 1 luglio 2024 (leggi articolo).

Te ne sei scordato?
Niente paura ti aiutiamo noi  di Novatech, contattaci subito!

Cosa succede se presento il MUD in ritardo?

La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta da 26,00 a 160,00 euro.

C’è quindi tempo fino al 30 agosto 2024 per presentare il MUD in ritardo o per annullare e sostituire una precedente dichiarazione inesatta o incompleta.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica FAQ disponibile nella sezione MUD.

Oppure contattaci qui

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: l’ultima Delibera.

La delibera n. 2 del 28 giugno 2024 modifica i termini di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa per le variazioni della dotazione dei veicoli.

Il Comitato nazionale, in attesa del completo rinnovo delle Sezioni dell’Albo, per tutelare le imprese iscritte definisce nuovi termini temporali di validità dell’accettazione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata per variazione della dotazione di veicoli, al fine dell’immediata utilizzazione dei veicoli stessi.

 

Delibera n. 2 del 28 giugno 2024

 

 

RENTRI: le risposte alle domande più frequenti.

RENTRI: il nuovo sistema di rintracciabilità dei rifiuti, di prossimo avvio, sta suscitando molti dubbi.

Sul portale ufficiale del RENTRI è stata pubblicata una pagina di supporto contenente le risposte alle domande più frequenti quali: chi sono i soggetti obbligati, quali le scadenze per l’iscrizione/registrazione, definizioni, nuove modalità di registrazione dei rifiuti.

 

Le FAQ sul RENTRI

Il servizio di supporto al RENTRI, ha raccolto un buon numero di domande tipicamente poste dai soggetti interessati, dando risposta quindi ai dubbi più frequenti.

La pagina di supporto è disponibile a questo link

 

Anche gli esperti di Novatech possono aiutarti con i tuoi dubbi sul RENTRI: contattali da qui.

RENTRI: un nuovo servizio di consulenza

Tutte le novità sul RENTRI ti stanno preoccupando? Hai dei dubbi che non riesci a risolvere?

Affidati agli esperti di Novatech Srl.

 

Il servizio di assistenza alle aziende sul RENTRI .

Presenti sin dagli esordi del nuovo sistema di rintracciabilità dei rifiuti, gli esperti di Novatech sono in grado di supportare le aziende in questo importante passaggio verso il nuovo sistema di digitalizzazione degli adempimenti legati alla gestione dei rifiuti.

Sono in programma corsi di formazione a partire da settembre: leggi qui tutte le informazioni.

Per conoscere chi è obbligato ad iscriversi o a registrarsi al RENTRI e, più in generale, per ogni informazione  contattaci qui.

 

Plastic TAX: rinvio al 2026.

Siamo giunti al settimo rinvio della Plastic Tax, ora slittata a luglio 2026 per mezzo del cosiddetto Decreto Legge Superbonus.

L’imposta destinata a gravare sui cosiddetti MACSI, manufatti in plastica con singolo impiego  è stata introdotta nel nostro ordinamento dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160, e successivamente rinviata di anno in anno.

La Plastic Tax è un’imposta dal valore fisso di 0,45 euro che produttori, importatori e consumatori dovrebbero pagare per ogni chilo di prodotti in plastica, venduti o acquistati.

 

RENTRI: in arrivo i nostri corsi di formazione!

Stiamo arrivando…con i nostri corsi di formazione sul RENTRI!

Cos’è il RENTRI?

Il Registro Elettronico Nazionale di tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI) è un progetto che si pone l’obiettivo di veicolare tutte le registrazioni relative alla gestione dei rifiuti speciali (registro di carico/scarico, formulari, MUD) in un nuovo canale digitale al quale, gradualmente, dovranno confluire tutte le registrazioni obbligatorie per le aziende.

A breve le prime scadenze per l’avvio del RENTRI.

L’avvicinarsi dell’avvio del nuovo sistema RENTRI –  che avrà come data iniziale, per il primo gruppo di aziende il 15 dicembre 2024 – stanno destando preoccupazioni e perplessità sull’utilizzo di questo nuovo sistema e dei nuovi modelli di Formulario e Registro di carico/scarico – questi ultimi a partire dal 13 febbraio 2025.

La nostra proposta di formazione.

Ma non temere, Novatech sta lavorando per costruire gli eventi di formazione per accompagnare le aziende in tutti i passaggi previsti da questo percorso di digitalizzazione.

A partire dal mese di settembre verranno proposti corsi di formazione che forniranno un quadro completo, preciso e chiaro degli adempimenti e scadenze da affrontare per arrivare preparati all’avvento del RENTRI.

Sei interessato? Faccelo sapere!

Per non perdere questa opportunità, compila il modulo di interesse, così da ricevere tra i primi le informazioni relative ai nostri nuovi corsi RENTRI!


    Ho letto e accetto la Privacy Policy Novatech

    MUD 2024: attenzione alla scadenza!

    La scadenza per la presentazione del MUD 2024 è fissata per il giorno luglio 2024.

    Cosa succede se presento il MUD in ritardo?

    La trasmissione tardiva della Comunicazione MUD 2024 può essere effettuata entro il termine di 60 giorni dalla scadenza, ovvero entro il 30 agosto 2024, ed  è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 26,00 a 160,00 euro.

    Per ulteriori dettagli si rimanda alla specifica FAQ disponibile nella sezione MUD.

     

    Sei in difficoltà con il MUD? I nostri esperti sono pronti ad aiutarti.

    Affidati a Novetech per la compilazione ed invio del MUD.

    Contattaci qui.

    Trasporto Transfrontaliero Rifiuti: nuovo Regolamento UE.

    In arrivo il nuovo Regolamento Europeo per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

    Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 30 aprile 2024 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

     

    Il Regolamento stabilisce:

    • Le misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana e a contribuire alla neutralità climatica e al conseguimento di un’economia circolare e dell’obiettivo dell’inquinamento zero prevenendo o riducendo gli impatti negativi che possono derivare dalle spedizioni dei rifiuti e dal trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione;
    • Le procedure e i regimi di controllo per le spedizioni di rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’itinerario di spedizione, del tipo di rifiuti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo di destinazione.

    A quali spedizioni si applica il nuovo Regolamento sul Transfrontaliero?

    Il provvedimento si applica:

    • alle spedizioni di rifiuti tra Stati membri, con o senza transito attraverso paesi terzi;
    • alle spedizioni di rifiuti importati nell’Unione da paesi terzi;
    • alle spedizioni di rifiuti esportati dall’Unione verso paesi terzi;
    • alle spedizioni di rifiuti in transito nel territorio dell’Unione nel corso del tragitto verso o da paesi terzi.

    Quali le spedizioni escluse?
    Sono, invece, esclusi dall’ambito d’applicazione:

    • i residui e i rifiuti comprese le acque reflue prodotti dalla normale attività delle navi e delle piattaforme offshore fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti;
    • i rifiuti prodotti a bordo di veicoli, treni, aeromobili e navi, fino a quando tali rifiuti sono scaricati a terra per essere recuperati o smaltiti; i rifiuti radioattivi;
    • sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati come da definizione di cui all’articolo 3, punti 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1069/2009, rispettivamente, ad eccezione dei sottoprodotti di origine animale o dei prodotti derivati miscelati o contaminati con rifiuti che figurano tra i rifiuti pericolosi nell’elenco dei rifiuti di cui all’articolo 7 della direttiva 2008/98/CE.

    Il Regolamento entra in vigore il 20 maggio 2024 e si applicherà a decorrere dal 21 maggio 2026, fatta eccezioni per alcune disposizioni previste dall’art. 85 che presentano scadenze differite.

    REGOLAMENTO (UE) 2024/1157 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
    dell’11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

    Albo Nazionale Gestori Ambientali: cancellazione per mancata nomina Responsabile Tecnico.

    Com’è noto, il 15 aprile 2024, è scaduto l’ultimo termine del regime transitorio per lo svolgimento del ruolo di responsabile Tecnico della gestione rifiuti, per le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (termine scaduto il 16 ottobre 2023 con ulteriore periodo di 180 gg per il superamento dell’esame di idoneità da parte dell’R.T. – Delibera n. 5 dell’11/10/2023)

    Le aziende che, a seguito di tale termine, si trovino prive del requisito necessario per poter rimanere iscritte nelle categorie dell’Albo che richiedono la nomina di un idoneo R.T., saranno avviate verso un provvedimento di cancellazione.

    Come avviene la cancellazione delle aziende prive di idoneo Responsabile Tecnico?

    Decorso il termine del 15 aprile 2024 previsto dall’articolo 1, comma 1, della deliberazione n° 5
    dell’11 ottobre 2023, le Sezioni entro la data del 30 aprile 2024 provvedono a deliberare l’avvio dei
    procedimenti disciplinari per la cancellazione dall’Albo di quelle categorie che non abbiano un responsabile tecnico idoneo ( ai sensi degli articoli 20, comma 1, lettera b) e 21, comma 1, del D.M. 120/2014).

    Decorso il termine di 30 giorni senza che l’impresa abbia provveduto alla nomina di un nuovo
    responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo
    provvedono a deliberare la cancellazione delle suddette categorie ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera b)
    del D.M. 120/2014 e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.

    Circolare n 1 del 15 aprile 2024 – Modalità e tempistiche di notifica dei provvedimenti di cancellazione per mancata nomina di un Responsabile tecnico idoneo

     

    Il ruolo di responsabile Tecnico può essere svolto anche da professionisti esterni all’azienda in possesso dei requisiti di idoneità.

    Rivolgiti a Novatech Srl per l’incarico di Responsabile Tecnico. Professionisti esperti saranno in grado di garantire alla tua azienda il requisito per poter svolgere il ruolo di operatore iscritto all’Albo Nazionale  Gestori Ambientali. Contattaci da qui.

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