A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.
Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).
L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.
La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.
Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).
Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!
No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario
No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.
No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD in bianco.
Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.
fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD
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Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
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A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il FIR (Formulario di trasporto rifiuti) in versione digitale, mandando definitivamente in pensione il vecchio modello cartaceo.
Da alcuni mesi è scaricabile dagli store Google Play e Apple Store l’app gratuita RENTRI FIR Digitale in versione demo.
Questa versione dimostrativa dell’app consente di prendere confidenza con le principali funzionalità: vidimazione, compilazione del FIR digitale, sottoscrizione e condivisione con gli operatori della filiera, all’interno di un ambiente simulato.
L’app è realizzata a cura del Ministero dell’Ambiente e può essere utilizzata esclusivamente per scopi di prova, in vista dell’entrata in vigore del FIR in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.
L’uso dell’app è riservato agli operatori iscritti all’ambiente demo del RENTRI.
I Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni in acqua, aria, suolo degli inquinanti e trasferimenti di rifiuti (impianti soggetti ad AIA) dovranno quest’anno provvedere in tre fasi.
Ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) la comunicazione dei dati 2024 avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo nonchè attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente, secondo le seguenti tempistiche:
Dettagli circa le tre fasi sono reperibili in questa pagina dedicata del sito ISPRA, da tenere monitorata per gli aggiornamenti sulle prossime scadenze.
Anche se abbiamo a che fare con il MUD da molti anni, non mancano mai i dubbi e le domande su questo adempimento che coinvolge tutti gli operatori del mondo dei rifiuti.
Vediamo alcune delle domande più frequenti con riferimento all’edizione del MUD 2025.
Ecocamere, la società delle CCIAA italiane che si occupa degli aspetti formali di raccolta delle dichiarazioni MUD, dedica una pagina specifica alla risoluzione delle cosiddette FAQ, ossia i dubbi più comuni degli utenti.
Ne riportiamo alcuni di significativi e ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.
Quali sono le novità del MUD 2025?
Le modifiche apportate nel MUD 2025 sono di seguito elencate:
1) Allegato 1 – “Istruzioni per la compilazione del modello unico dichiarazione ambientale” sono state aggiornate le seguenti parti:
2) Nella Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato inserito il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
3) Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
Nella Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati (Deliberazione 389/2023/R/RIF; Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023; Deliberazione 7/2024/R/RIF ).
Si segnala infine che sono state apportate alcune integrazioni e aggiornamenti alle ISTRUZIONI rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.
Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (lettere c), d) e g).
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
– attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
– attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
– attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni
– attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
– enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ma hanno fino a 10 dipendenti.
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 comma 3 lett.g, D.Lgs. 152/2006).
L’impresa deve presentare una dichiarazione per ogni Unità Locale ove ha svolto l’attività che genera l’obbligo di presentazione del MUD.
Nella sezione anagrafica dovrà indicare i mesi nei quali l’attività è stata svolta in ciascuna unità locale.
fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD
Ci siamo anche noi ad aiutarti a risolvere i tuoi dubbi!
Contatta i nostri esperti per essere supportato nella presentazione del MUD 2025!
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce la possibilità per le imprese di effettuare l’attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè e di altri infusi esausti in forma semplificata e con dotazioni minime.
Tra una pausa caffè e l’altra sono davvero molti i rifiuti costituiti da capsule di caffè e altri infusi, prodotti quotidianamente nel nostro Paese e quindi i relativi residui da gestire.
Volendo promuovere il processo di raccolta e avvio a recupero di tali rifiuti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito, con apposita Delibera, delle procedure agevolate per gli operatori che vogliano intraprendere tale attività.
Per favorire il recupero e riciclo di tali frazioni esauste (identificate dal codice EER 20 01 99) all’interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata, e quindi in un’ottica di economia circolare, l’Albo consente di avviare tale attività di raccolta e trasporto con dotazioni minime e requisiti semplificati. Tali sono quelli individuati dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 (alla quale viene aggiunto il EER 20 01 99) che consentono alle imprese in possesso di piccoli mezzi con portata limitata di poter comunque effettuare questa particolare attività di raccolta e trasporto.
I requisiti sono specificati nella Delibera n. 3 del 14/04/2025.
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Il link per la registrazione a ciascun evento verrà reso disponibile una settimana prima su questa pagina del portale RENTRI.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.
Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.
La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:
Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.
La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.
Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:
Microimprese
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.
La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.
La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.