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MUD 2026: la scadenza è il 3 luglio.

È stato pubblicato il nuovo modello per la presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 con scadenza il 3 luglio 2026.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

Quali sono i tipi di comunicazione inclusi nel MUD?

  • Rifiuti
  • Rifiuti Semplificata
  • Veicoli Fuori Uso
  • Imballaggi
  • RAEE
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD – Rifiuti?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e  dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Chi sono i soggetti esclusi dal MUD?

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006,
  • nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Come gestire il MUD per chi è iscritto al RENTRI?

Per coloro che nel corso del 2025 si sono iscritti al RENTRI ed hanno pertanto registrato in parte sul registro cartaceo ed in parte tramite RENTRI, la raccolta dati sarà fatta utilizzando tali supporti e dovrà comunque avvenire tramite le modalità classiche ovvero con il software messo a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio ed invio telematico del file da esso generato.

– Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

Sintesi delle modifiche al MUD

Anche quest’anno devi presentare il MUD per la tua azienda?

Non stressarti: affidati agli esperti di Novatech!
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Industrie insalubri: importante semplificazione per le aziende in AIA e AUA.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, attuativo del PNRR, prevede una importante semplificazione per le imprese  in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni per emissioni/scarichi.

Tale decreto, all’art. 14, semplifica la disciplina delle industrie insalubri escludendo da tale classificazione le imprese autorizzate con provvedimenti di tipo ambientale.
Le nuove norme mirano a ridurre le autorizzazioni comunali, privilegiando il controllo ambientale integrato.

Novità principali del DL 19/2026.
  • Le attività produttive con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o titoli simili non sono più classificate come industrie insalubri, eliminando la necessità di procedure differenziate ex art. 216 TULS.
  • Viene limitato il potere di intervento dei Comuni e delle ASL, poiché il controllo ambientale si sostituisce alla valutazione sanitaria classica, specialmente per impianti complessi o soggetti ad AUA.

Queste disposizioni, entrate in vigore il 20 febbraio 2026, mirano ad accelerare la realizzazione di progetti del PNRR, semplificando gli iter amministrativi per le imprese.

–      DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 – art. 14

–        Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026

RENTRI: geolocalizzazione e privacy degli autisti.

Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene su un tema che ha generato incertezza tra imprese e consulenti: l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve rispettare anche la disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori?

Il contesto normativo

Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi), chiamate ad adeguarsi al sistema di tracciabilità RENTRI introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede, per il trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come condizione per poter esercitare legittimamente l’attività.

Geolocalizzazione: serve l’accordo sindacale?

Secondo l’Ispettorato, quando il sistema GPS è installato esclusivamente per adempiere all’obbligo ambientale di tracciabilità, non si applica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In questo caso:

  • non è necessario stipulare un accordo sindacale;

  • non serve autorizzazione amministrativa;

  • il dispositivo è considerato un adempimento tecnico imposto dalla normativa ambientale.

La finalità pubblica di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevale quindi sulla disciplina dei controlli a distanza.

Quando è obbligatorio l’accordo sindacale?

Il perimetro di esenzione è però molto preciso.

Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per:

  • monitorare le soste,

  • organizzare i turni,

  • valutare la performance dei conducenti,

  • tutelare il patrimonio aziendale,

si rientra pienamente nella disciplina dell’articolo 4 della Legge 300/1970. In tali casi, è obbligatorio l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione a giugno 2026.

L’obbligo di dotare i veicoli di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è stato prorogato, attraverso la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, al 30 giugno 2026  Da tale data la disponibilità  sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Leggi il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su geolocalizzazione  e tutela dei lavoratori

Leggi il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione nel Decreto Milleproroghe

RENTRI: nel milleproroghe il rinvio a settembre per l’xFIR.

Il formulario cartaceo continua a sopravvivere fino a settembre 2026 grazie al Decreto Milleproroghe.
In questo periodo si potrà continuare ad utilizzarlo in alternativa a quello digitale.

Cosa prevede il Decreto Milleproroghe con riferimento al formulario digitale?

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.

Per quanto riguarda l’xFIR, il decreto stabilisce che, fino al 15 settembre 2026:
– si può continuare ad utilizzare il FIR cartaceo (con tutte le modalità e regole già in vigore)
– non saranno applicate sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei xFIR digitali
– è comunque possibile utilizzare l’xFIR digitale

Pertanto, fino al 15 settembre 2026 si avrà un periodo di transizione in cui FIR cartaceo e xFIR digitale coesisteranno.

Dal 16 settembre 2026, saranno in vigore tutti gli obblighi di utilizzo del xFIR digitale che già erano stati previsti per la precedente scadenza del 13 febbraio 2026.

 

Più tempo anche per adeguarsi all’obbligo di  geolocalizzazione dei mezzi di trasporto.

Il Milleproroghe prevede anche lo slittamento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (leggi anche il nostro articolo sul chiarimento dell’ispettorato del lavoro su “privacy e geolocalizzazione”).

 

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26 – (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

CONAI: è disponibile la nuova guida. Le novità per il 2026.

Vuoi conoscere le ultime novità sul CONAI, il Consorzio Nazionale Imballaggi? Aggiornati con la nuova Guida CONAI edizione 2026.

Pubblicata la nuova guida CONAI.

È disponibile online l’edizione 2026 della Guida CONAI, lo storico documento di riferimento per tutte le aziende tenute alla partecipazione al Consorzio e/o agli adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale sugli imballaggi.

Nelle prime pagine sono riepilogati i principali aggiornamenti e le novità per il 2026.

Il servizio di Novatech per il CONAI.

I nostri esperti si occupano di CONAI da moltissimo tempo, contattaci per ogni informazione o consulenza sulle procedure CONAI.

Leggi la Guida all’adesione e all’applicazione del Contributo Ambientale CONAI – anno 2026.

RENTRI: come comportarsi quando non funziona?

L’atteso avvio del formulario nella versione digitale nel nuovo regime RENTRI, sta dando luogo, sin dal suo esordio, a disservizi e malfunzionamenti del sistema che si stanno protraendo da diversi giorni.
Con decreto direttoriale vengono definite le modalità da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o di mancata connessione internet da parte dell’operatore.

Il decreto che definisce come comportarsi

Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”

Il decreto stabilisce quali sono le misure di emergenza o di mitigazione che gli operatori devono e possono adottare nei casi di mancato funzionamento dei servizi RENTRI.

Da quando si possono adottare le modalità operative alternative?

La possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato mediante avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.

Con le stesse modalità viene segnalato il ripristino delle regolari modalità operative e quindi il decadere delle modalità operative di sicurezza.

Come gestire l’xFIR quando RENTRI non funziona?

Quando il malfunzionamento dipende dal RENTRI si torna temporaneamente al FIR cartaceo, quindi si dovrà emettere il FIR in formato cartaceo, il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta, la gestione delle copie segue la vecchia prassi la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR) in questo caso si prende la stampa del fir digitale (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.
Attenzione: La data/ora di down sarà pubblicata direttamente dal RENTRI sul portale e avrà valore giuridico.

 Come gestire l’xFIR quando non si dispone della connessione internet?

Nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato all’utilizzo del RENTRI in quanto non dispone di connessione internet, bisogna utilizzare il formulario cartaceo, con firma a mano e non ci è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.

Le istruzioni ministeriali specificano che in tali casi è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la seguente dicitura:

“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”

Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione; si dovrà poi compilare il “modulo dichiarazione di indisponibilità temporanea e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo  successivo alla cessazione dell’indisponibilità.

Ancora dubbi sul RENTRI? Contatta i nostri esperti per un supporto e una consulenza.

 

RENTRI: aggiornamento sull’uso del formulario digitale xFIR

Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.

Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?

Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.

Operatività dei formulari digitali.

Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.

Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it

RENTRI: formulario di trasporto rifiuti digitale, ci siamo!

A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RE NTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Cos’è il FIR digitale (xFIR)?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.

Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.

Perché il FIR diventa digitale?

Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:

  • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti: sarà possibile seguire informaticamente tutto il percorso dei rifiuti ed avere il riferimento di tutti i soggetti coinvolti;
  • Ridurre gli errori di compilazione frequenti nella gestione cartacea;
  • Snellire la gestione documentale, eliminando le copie fisiche e centralizzando la condivisione delle informazioni nel sistema RENTRI;
  • Agevolare le attività di controllo e di statistica da parte delle autorità competenti;
  • Consentire l’interoperabilità dei dati tra operatori e Pubblica Amministrazione.

Come funziona operativamente il FIR digitale

La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:

  • Emissione e vidimazione digitale: il FIR viene creato e vidimato tramite il portale o i servizi del RENTRI;
  • Firme digitali: devono essere apposte in sequenza dal produttore/detentore, dal trasportatore prima dell’inizio del trasporto, e dal destinatario alla presa in carico del rifiuto;
  • Durante il trasporto: il trasportatore può aggiornare il FIR in caso di soste o trasbordi. Il documento può essere mostrato su dispositivi mobili (smartphone o tablet) o stampato come copia di cortesia (senza valore legale);
  • Conclusione e restituzione dati: il destinatario completa la firma digitale e invia il documento completo al RENTRI entro 2 giorni lavorativi.

Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende

L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti in settori industriali, artigianali o di trattamento di rifiuti;
  • Trasportatori, impianti e altri operatori della filiera che lavorano con produttori obbligati.

Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.

Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.

Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:

  • dotarsi di strumenti digitali e accessi operativi al sistema RENTRI;
  • utilizzare firme digitali valide per tutti i soggetti della filiera;
  • aggiornare procedure interne e formare il personale;
  • verificare che trasportatori e destinatari abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie;
  • organizzare la conservazione digitale a norma del file .xfir per almeno tre anni.

Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).

Preparati al FIR digitale con Novatech!

Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.

Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech  e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!

RENTRI: dalla legge di bilancio alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.

Chi deve iscriversi al RENTRI

Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

I soggetti esclusi dall’obbligo

La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:

  • i Consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’articolo 237, comma 1;
  • i produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
  • limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo.

Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.

Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come parrucchieri, estetisti e attività affini) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
  • i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Attenzione alle iscrizioni già effettuate

Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

FIR cartaceo: cosa devono fare i produttori non iscritti

Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.

RENTRI: gli ultimi aggiornamenti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.

Ultimi giorni per iscriversi

  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si è aperta l’ultima finestra temporale per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.
    Questi soggetti devono completare l’iscrizione entro tale termine e, successivamente, gestire registri di carico/scarico e FIR in formato digitale per i rifiuti pericolosi.

Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma

  • La piattaforma RENTRI ha ricevuto numerosi aggiornamenti software tra il 2025 e l’inizio del 2026, con focus su:
    • nuova versione dell’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente DEMO) con funzionalità per trasmissione dati, download di file digitale (xFIR) e miglioramenti di sicurezza e usabilità;
    • potenziamento dell’interoperabilità per integrazione con sistemi gestionali aziendali;
    • nuove aree del portale dedicate ai servizi, avvisi e aggiornamenti software

Formazione e supporto agli operatori

  • Continuano ad essere offerti corsi e webinar gratuiti rivolti a imprese, enti e operatori coinvolti nel RENTRI, organizzati con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ecocerved e Unioncamere. Questi eventi illustrano modalità operative, utilizzo dei formulari digitali e aspetti pratici della tracciabilità: li trovi qui.

Esclusioni e modifiche normative

  • La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha aggiornato alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per specifici soggetti, ridefinendo chi è tenuto ad aderire al registro.
  • il testo aggiornato dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ora prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
    • I consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

    • i produttori di rifiuti che rientrano nelle categorie già esonerate dalla tenuta del registro cronologico ai sensi dell’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006. In pratica – se applicabile – tali soggetti non devono iscriversi al RENTRI e possono assolvere gli obblighi di tracciabilità con modalità semplificate alternative (come conservare i Formulari di Identificazione dei Rifiuti per il periodo previsto).

E il MUD?

È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.

La nostra guida operativa al RENTRI

Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?

Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.

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