I Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni in acqua, aria, suolo degli inquinanti e trasferimenti di rifiuti (impianti soggetti ad AIA) dovranno quest’anno provvedere in tre fasi.
Ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) la comunicazione dei dati 2024 avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo nonchè attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente, secondo le seguenti tempistiche:
Dettagli circa le tre fasi sono reperibili in questa pagina dedicata del sito ISPRA, da tenere monitorata per gli aggiornamenti sulle prossime scadenze.
Anche se abbiamo a che fare con il MUD da molti anni, non mancano mai i dubbi e le domande su questo adempimento che coinvolge tutti gli operatori del mondo dei rifiuti.
Vediamo alcune delle domande più frequenti con riferimento all’edizione del MUD 2025.
Ecocamere, la società delle CCIAA italiane che si occupa degli aspetti formali di raccolta delle dichiarazioni MUD, dedica una pagina specifica alla risoluzione delle cosiddette FAQ, ossia i dubbi più comuni degli utenti.
Ne riportiamo alcuni di significativi e ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.
Quali sono le novità del MUD 2025?
Le modifiche apportate nel MUD 2025 sono di seguito elencate:
1) Allegato 1 – “Istruzioni per la compilazione del modello unico dichiarazione ambientale” sono state aggiornate le seguenti parti:
2) Nella Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato inserito il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
3) Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
Nella Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati (Deliberazione 389/2023/R/RIF; Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023; Deliberazione 7/2024/R/RIF ).
Si segnala infine che sono state apportate alcune integrazioni e aggiornamenti alle ISTRUZIONI rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.
Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (lettere c), d) e g).
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
– attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
– attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
– attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni
– attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
– enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ma hanno fino a 10 dipendenti.
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 comma 3 lett.g, D.Lgs. 152/2006).
L’impresa deve presentare una dichiarazione per ogni Unità Locale ove ha svolto l’attività che genera l’obbligo di presentazione del MUD.
Nella sezione anagrafica dovrà indicare i mesi nei quali l’attività è stata svolta in ciascuna unità locale.
fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD
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L’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce la possibilità per le imprese di effettuare l’attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè e di altri infusi esausti in forma semplificata e con dotazioni minime.
Tra una pausa caffè e l’altra sono davvero molti i rifiuti costituiti da capsule di caffè e altri infusi, prodotti quotidianamente nel nostro Paese e quindi i relativi residui da gestire.
Volendo promuovere il processo di raccolta e avvio a recupero di tali rifiuti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito, con apposita Delibera, delle procedure agevolate per gli operatori che vogliano intraprendere tale attività.
Per favorire il recupero e riciclo di tali frazioni esauste (identificate dal codice EER 20 01 99) all’interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata, e quindi in un’ottica di economia circolare, l’Albo consente di avviare tale attività di raccolta e trasporto con dotazioni minime e requisiti semplificati. Tali sono quelli individuati dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 (alla quale viene aggiunto il EER 20 01 99) che consentono alle imprese in possesso di piccoli mezzi con portata limitata di poter comunque effettuare questa particolare attività di raccolta e trasporto.
I requisiti sono specificati nella Delibera n. 3 del 14/04/2025.
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Il link per la registrazione a ciascun evento verrà reso disponibile una settimana prima su questa pagina del portale RENTRI.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.
Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.
La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:
Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.
La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.
Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:
Microimprese
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.
La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.
La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.
Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione in corrispondenza della/e categoria/e di iscrizione.
Il versamento del diritto annuale d’iscrizione deve avvenire entro la scadenza annuale del 30 aprile.
L’omissione del pagamento del diritto annuo entro la scadenza indicata ha come conseguenza la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione di appartenenza dell’effettuazione del pagamento.
Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è previsto il provvedimento di cancellazione dall’Albo.
Le imprese e gli enti già iscritti all’A.N.G.A. provvedono al pagamento dei diritti annuali collegandosi all’area riservata del sito albogestoriambientali con procedura di pagamento online o tramite MAV elettronico bancario.
Una videoguida dell’Albo illustra i passi per adempiere al pagamento.
Importi dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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Anche quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD slitta a fine giugno: la data entro la quale dovrà essere inviato alla CCIAA competente è il 28 giugno 2025.
Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un adempimento a cui sono tenuti, ormai da molti anni, i produttori e gli operatori del settore rifiuti speciali e che è destinato a scomparire con la futura piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).
Per l’anno in corso la scadenza per la presentazione sarà il 28 giugno 2025.
Infatti, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) valido per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
Non sono presenti novità sostanziali nel nuovo modello di MUD, in particolare per la categoria di produttori di rifiuti.
Segnaliamo in particolare, tra le novità, l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI:
Calcolo addetti: è un dato che ha solo valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità locale dichiarante.
Numero dei dipendenti dell’impresa: è determinante per stabilire l’obbligo di presentazione del MUD per le aziende che producono solo rifiuti non pericolosi. Corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.
L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:
Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.
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Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.
I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.
Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.
La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria
Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.
La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:
Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati; quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI, non sono sanzionate.
Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.
In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.
Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
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Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come abbiamo già detto, sono soggetti all’obbligo di geolocalizzazione le imprese che risultano iscritte alla categoria 5 per il traposto dei rifiuti pericolosi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Questi soggetti, essendo obbligati anche al RENTRI, devono rispettare quanto previsto da tale disciplina. L’articolo 16 del decreto n. 59/2023, sulla disciplina del RENTRI, prevede tra i vari obblighi legati alla tracciabilità digitale dei rifiuti anche quello di geolocalizzazione che diviene requisito di idoneità tecnica per ottenere e conservare l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA.
Per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli è necessario presentare, con i sistemi telematici previsti per le pratiche dell’ANGA, un’attestazione secondo il modello contenuto nella delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il termine del 31 dicembre 2025.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione una videoguida sintetica che illustra questo nuovo obbligo.
Guarda la videoguida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla geolocalizzazione.
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