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Dichiarazione PRTR: un nuovo applicativo di ISPRA in arrivo.

I Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni in acqua, aria, suolo degli inquinanti e trasferimenti di rifiuti (impianti soggetti ad AIA) dovranno quest’anno provvedere in tre fasi.

Un nuovo applicativo di ISPRA e la dichiarazione in tre fasi.

Ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) la comunicazione dei dati 2024  avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo nonchè attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente,  secondo le seguenti tempistiche:

  • Fase 1: entro il 30 aprile 2025 trasmissione tramite PEC del modulo excel firmato digitalmente
  • Fase 2: entro il 15 giugno 2025 (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 15 maggio) registrazione come utenti dell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)
  • Fase 3: entro il 30 luglio 2025  (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 30 giugno) inserimento dati 2024 nell’applicativo (seguiranno indicazioni specifiche)

Dettagli circa le tre fasi sono reperibili in questa pagina dedicata del sito ISPRA, da tenere monitorata per gli aggiornamenti sulle prossime scadenze.

MUD: domande frequenti risolte!

Anche se abbiamo a che fare con il MUD da molti anni, non mancano mai i dubbi e le domande su questo adempimento che coinvolge tutti gli operatori del mondo dei rifiuti.

Vediamo alcune delle domande più frequenti con riferimento all’edizione del MUD 2025.

Le risposte ai quesiti più frequenti fornite da Ecocamere.

Ecocamere, la società delle CCIAA italiane che si occupa degli aspetti formali di raccolta delle dichiarazioni MUD, dedica una pagina specifica alla risoluzione delle cosiddette FAQ, ossia i dubbi più comuni degli utenti.

Ne riportiamo alcuni di significativi e ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.

Quali sono le novità del MUD 2025?
Le modifiche apportate nel MUD 2025 sono di seguito elencate:

1) Allegato 1 – “Istruzioni per la compilazione del modello unico dichiarazione ambientale” sono state aggiornate le seguenti parti:

  • codice ATECO 96.02.03 in virtù della modifica apportata dal D.Lgs. n. 213/2022 al comma 6 dell’art. 190 del D.lgs. 152/2006;
  • le modalità per il calcolo del numero dei dipendenti sono state allineate agli aggiornamenti normativi subentrati in merito al sistema di tracciabilità RENTRI di cui all’art. 188-bis del D. Lgs. N. 152/2006 e smi;

2) Nella Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato inserito il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;

3) Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione 

Nella Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati (Deliberazione 389/2023/R/RIF;  Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023;  Deliberazione 7/2024/R/RIF ).

Si segnala infine che sono state apportate  alcune integrazioni e aggiornamenti alle ISTRUZIONI rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.

Quali soggetti produttori di rifiuti NON pericolosi sono esclusi dalla presentazione della comunicazione rifiuti?

Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione  enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (lettere c), d) e g).
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
– attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
– attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
– attività di demolizione e  costruzione quali imprese di costruzioni
– attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
– enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ma hanno fino a 10 dipendenti.
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti  da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie  e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 comma 3 lett.g, D.Lgs. 152/2006).

Se l’impresa ha modificato nel corso dell’anno l’unità locale ove si svolgono le attività oggetto di dichiarazione, quante dichiarazioni MUD deve presentare?

L’impresa deve presentare una dichiarazione per ogni Unità Locale ove ha svolto l’attività che genera l’obbligo di presentazione del MUD.
Nella sezione anagrafica dovrà indicare i mesi nei quali l’attività è stata svolta in ciascuna unità locale.

fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD

Ci siamo anche noi ad aiutarti a risolvere i tuoi dubbi!

Contatta i nostri esperti per essere supportato nella presentazione del MUD 2025!

Albo Nazionale Gestori Ambientali: raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da capsule di caffè o altri infusi esausti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce la possibilità per le imprese di effettuare l’attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè e di altri infusi esausti in forma semplificata e con dotazioni minime.

Il contesto nazionale delle capsule di caffè e infusi.

Tra una pausa caffè e l’altra sono davvero molti i rifiuti costituiti da capsule di caffè e altri infusi, prodotti quotidianamente nel nostro Paese e quindi i relativi residui da gestire.

Volendo promuovere il processo di raccolta e avvio a recupero di tali rifiuti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito, con apposita Delibera, delle procedure agevolate per gli operatori che vogliano intraprendere tale attività.

Un’opportunità di economia circolare.

Per favorire il recupero e riciclo di tali frazioni esauste (identificate dal codice EER 20 01 99) all’interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata, e quindi in un’ottica di economia circolare, l’Albo consente di avviare tale attività di raccolta e trasporto con dotazioni minime e requisiti semplificati. Tali sono quelli individuati dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 (alla quale viene aggiunto il EER 20 01 99) che consentono alle imprese in possesso di piccoli mezzi con portata limitata di poter comunque effettuare questa particolare attività di raccolta e trasporto.

I requisiti sono specificati nella Delibera n. 3 del 14/04/2025.

RENTRI: eventi gratuiti di formazione

Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.

Tutti gli eventi di formazione per gli operatori che utilizzano i servizi di supporto del RENTRI.

  • Come compila il registro il trasportatore e trasmette la copia completa del Fir cartaceo al produttore – venerdì 9 maggio ore 11
  • Come compila il registro un impianto che riceve da terzi e poi tratta internamente e con produzione di materiali – venerdì 23 maggio ore 11
  • Come compila il registro il produttore autorizzato alla messa in riserva o deposito preliminare – venerdì 6 giugno ore 11
  • Come compila il registro l’intermediario – venerdì 20 giugno ore 11

Il link per la registrazione a ciascun evento verrà reso disponibile una settimana prima su questa pagina del portale RENTRI.

Polizza cat-nat: rinvio per le imprese medio-piccole.

Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.

Cos’è la polizza cat-nat?

Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.

Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.

Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.

Cosa prevede la proroga?

La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:

  • Per le piccole e micro imprese: scadenza rinviata al 1 gennaio 2026
  • Per le medie imprese: rinvio al 1 ottobre 2025
  • Per le grandi imprese resta fermo il termine del 31 marzo ma con un periodo di tolleranza di 90 giorni durante il quale non saranno applicate le sanzioni previste in caso di inadempimento, ossia la impossibilità a partecipare a sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.

Quali sono le piccole, medie e grandi imprese?

La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.

Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:

Microimprese

  • Totale dello stato patrimoniale: 450.000 €
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 900.000 €
  • Numero dipendenti: fino a 10

Piccole Imprese 

  • Totale dello stato patrimoniale: 5 milioni di euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 10 milioni di euro
  • Numero dipendenti: fino a 50

Medie Imprese

  • Totale dello stato patrimoniale: 25 milioni di euro
  • Ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro
  • Numero dipendenti: fino a 250

Grandi Imprese

  • Fatturato maggiore di 150 milioni di euro
  • Numero dipendenti: pari o superiore a 500

 

DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.

GU Serie Generale n. 75 del 31-03-2025

Albo Gestori Ambientali: le ultime Delibere pubblicate

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha recentemente pubblicato due nuove Delibere.

 

  • Deliberazione n. 1 del 6 marzo 2025 – Modifiche e integrazioni alla deliberazione n. 6 del 30 maggio 2017. Dispensa dalle verifiche di idoneità per lo svolgimento del ruolo di responsabile tecnico ai sensi dell’art 212, comma 16-bis, del D. lgs 3 aprile 2006, n.152.

La delibera recepisce la recente modifica all’ art. 212, comma 16-bis, del D.lgs n. 152/2006, intervenuta a fine 2024 con la conversione in legge del D.L. ambiente ed esonera dalle verifiche di idoneità il legale rappresentante dell’impresa iscritta che, al momento della domanda, abbia ricoperto tale ruolo presso l’impresa stessa per almeno tre anni consecutivi nello specifico settore di attività oggetto di iscrizione.

 

  • Deliberazione n. 2 del 6 marzo 2025 – Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese all’Albo nazionale gestori ambientali: modifiche ed integrazioni alla deliberazione n. 1 del 22 aprile 2015.

La deliberazione aggiorna le regole per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorietà rese all’Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

Qui un approfondimento sulle attività di controllo svolte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

ANGA: scadenza per il pagamento dei diritti annuali. 30 aprile 2025.

Le imprese e gli enti iscritti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali sono tenuti al pagamento di un diritto annuale d’iscrizione in corrispondenza della/e categoria/e di iscrizione.
Il  versamento del diritto annuale d’iscrizione deve avvenire entro la scadenza annuale del  30 aprile.

Cosa succede se non pago i diritti dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali?

L’omissione del pagamento del diritto annuo entro la scadenza indicata ha come conseguenza la sospensione d’ufficio dall’Albo, che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione di appartenenza dell’effettuazione del pagamento.

Qualora le condizioni di sospensione permangano per più di dodici mesi è previsto il provvedimento di cancellazione dall’Albo.

Modalità di pagamento dei diritti annuali.

Le imprese e gli enti già iscritti all’A.N.G.A. provvedono al pagamento dei diritti annuali collegandosi all’area riservata del sito albogestoriambientali con procedura di pagamento online o tramite MAV elettronico bancario.

Una videoguida dell’Albo illustra i passi per adempiere al pagamento.

Importi dei diritti annuali di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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MUD 2025: la scadenza è il 28 giugno.

Anche quest’anno la scadenza per la presentazione del MUD slitta a fine giugno: la data entro la quale dovrà essere inviato alla CCIAA competente è il 28 giugno 2025.

La scadenza per il 2025.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD) è un adempimento a cui sono tenuti,  ormai da molti anni, i produttori e gli operatori del settore rifiuti speciali e che è destinato a scomparire con la futura piena operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti).

Per l’anno in corso la scadenza per la presentazione sarà il 28 giugno 2025.

Infatti, è  stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 28 febbraio 2025, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l’approvazione del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) valido per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.

Ci sono novità per il MUD 2025?

Non sono presenti novità sostanziali nel nuovo modello di MUD, in particolare per la categoria di produttori di rifiuti.

Segnaliamo in particolare, tra le novità, l’allineamento delle modalità di calcolo del numero degli addetti e dipendenti dell’impresa a quanto previsto per il RENTRI:

Calcolo addetti: è un dato che ha solo valore statistico e si riferisce al personale che ha operato, a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma contrattuale, durante l’anno di riferimento nell’Unità locale dichiarante.
Numero dei dipendenti dell’impresa: è determinante per stabilire l’obbligo di presentazione del MUD per le aziende che producono solo rifiuti non pericolosi. Corrisponde al numero di persone che lavorano, con vincoli di subordinazione per conto dell’ente o dell’impresa, in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono per il lavoro effettuato una remunerazione. Il numero è riferito alla totalità dei dipendenti presenti nell’impresa o nell’Ente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative. Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch’essi come dipendenti dell’azienda, cioè a libro paga della medesima.

Quali sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD?

L’obbligo di presentazione del MUD 2025 riguarda le seguenti categorie di soggetti:

  • Imprese ed enti che producono, trasportano, recuperano o smaltiscono rifiuti.
  • Imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi.
  • Imprese con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali.
  • Soggetti che svolgono attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione.
  • Consorzi e sistemi riconosciuti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Sono invece esentati dall’obbligo di presentazione del MUD gli imprenditori agricoli con volume d’affari inferiore a 8.000 euro, le imprese che trasportano i propri rifiuti con iscrizione alla cat. 2-bis dell’Albo Gestori Ambientali e le imprese con meno di 10 dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi.

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RENTRI: attenzione alle sanzioni!

Il RENTRI è ufficialmente partito il giorno 13 febbraio 2025.

I numeri delle aziende aderenti sembrano essere molto consistenti, più del previsto, considerate le numerose organizzazioni che si sono iscritte volontariamente.

Vediamo insieme però quali sono le conseguenze per chi invece omette l’iscrizione o commette irregolarità nella gestione delle scritture o nell’invio dei dati al RENTRI.

Sanzioni per mancata o irregolare iscrizione al RENTRI.

La mancata o irregolare iscrizione al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59, comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria

  • da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi
  • e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Le sanzioni sono ridotte ad un terzo nel caso in cui si proceda all’iscrizione al RENTRI entro i 60 giorni successivi alla dalla di scadenza dei termini previsti previsti per i tre scaglioni.

Sanzioni per mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI.

La mancata o incompleta trasmissione dei dati al RENTRI, secondo le tempistiche e le modalità definite dallo stesso Decreto, comporta l’ applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria:

  • da € 500,00 a € 2000,00 per i rifiuti non pericolosi
  • e da € 1000,00 a € 3000,00 per i rifiuti pericolosi.

Operazione di rettifica nel RENTRI: non sono sanzionate!

Non è soggetta alle sanzioni di cui sopra la mera correzione di dati; quindi le operazioni di rettifica, con le modalità previste dal sistema RENTRI,  non sono sanzionate.

Le sanzioni conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali.

In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo ripetitivo, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.

Il RENTRI è partito da poco e i dubbi sono ancora molti.
I nostri esperti possono esserti d’aiuto: contattaci qui.

Albo Gestori Ambientali e RENTRI: obbligo di geolocalizzazione. Cosa fare?

Le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Chi deve avere i sistemi di geolocalizzazione?

Come abbiamo già detto, sono soggetti all’obbligo di geolocalizzazione le imprese che risultano iscritte alla categoria 5 per il traposto dei rifiuti pericolosi dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Questi soggetti, essendo obbligati anche al RENTRI, devono rispettare quanto previsto da tale disciplina. L’articolo 16 del decreto n. 59/2023, sulla disciplina del RENTRI, prevede tra i vari obblighi legati alla tracciabilità digitale dei rifiuti anche quello di geolocalizzazione che diviene requisito di idoneità tecnica per ottenere e conservare l’iscrizione alla categoria 5 dell’ANGA.

Come presentare le certificazione?

Per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione a bordo dei veicoli è necessario presentare, con i sistemi telematici previsti per le pratiche dell’ANGA, un’attestazione secondo il modello contenuto nella delibera n. 3 del 19/12/2024 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, entro il termine del 31 dicembre 2025.

La videoguida che spiega in breve cosa fare.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha messo a disposizione una videoguida sintetica che illustra questo nuovo obbligo.
Guarda la videoguida dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali sulla geolocalizzazione.

 

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