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RENTRI: aggiornamento sull’uso del formulario digitale xFIR

Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.

Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?

Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.

Operatività dei formulari digitali.

Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.

Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it

RENTRI: formulario di trasporto rifiuti digitale, ci siamo!

A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RE NTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Cos’è il FIR digitale (xFIR)?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.

Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.

Perché il FIR diventa digitale?

Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:

  • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti: sarà possibile seguire informaticamente tutto il percorso dei rifiuti ed avere il riferimento di tutti i soggetti coinvolti;
  • Ridurre gli errori di compilazione frequenti nella gestione cartacea;
  • Snellire la gestione documentale, eliminando le copie fisiche e centralizzando la condivisione delle informazioni nel sistema RENTRI;
  • Agevolare le attività di controllo e di statistica da parte delle autorità competenti;
  • Consentire l’interoperabilità dei dati tra operatori e Pubblica Amministrazione.

Come funziona operativamente il FIR digitale

La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:

  • Emissione e vidimazione digitale: il FIR viene creato e vidimato tramite il portale o i servizi del RENTRI;
  • Firme digitali: devono essere apposte in sequenza dal produttore/detentore, dal trasportatore prima dell’inizio del trasporto, e dal destinatario alla presa in carico del rifiuto;
  • Durante il trasporto: il trasportatore può aggiornare il FIR in caso di soste o trasbordi. Il documento può essere mostrato su dispositivi mobili (smartphone o tablet) o stampato come copia di cortesia (senza valore legale);
  • Conclusione e restituzione dati: il destinatario completa la firma digitale e invia il documento completo al RENTRI entro 2 giorni lavorativi.

Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende

L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti in settori industriali, artigianali o di trattamento di rifiuti;
  • Trasportatori, impianti e altri operatori della filiera che lavorano con produttori obbligati.

Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.

Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.

Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:

  • dotarsi di strumenti digitali e accessi operativi al sistema RENTRI;
  • utilizzare firme digitali valide per tutti i soggetti della filiera;
  • aggiornare procedure interne e formare il personale;
  • verificare che trasportatori e destinatari abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie;
  • organizzare la conservazione digitale a norma del file .xfir per almeno tre anni.

Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).

Preparati al FIR digitale con Novatech!

Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.

Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech  e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!

RENTRI: dalla legge di bilancio alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.

Chi deve iscriversi al RENTRI

Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

I soggetti esclusi dall’obbligo

La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:

  • i Consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’articolo 237, comma 1;
  • i produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
  • limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo.

Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.

Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come parrucchieri, estetisti e attività affini) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
  • i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Attenzione alle iscrizioni già effettuate

Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

FIR cartaceo: cosa devono fare i produttori non iscritti

Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.

RENTRI: gli ultimi aggiornamenti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.

Ultimi giorni per iscriversi

  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si è aperta l’ultima finestra temporale per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.
    Questi soggetti devono completare l’iscrizione entro tale termine e, successivamente, gestire registri di carico/scarico e FIR in formato digitale per i rifiuti pericolosi.

Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma

  • La piattaforma RENTRI ha ricevuto numerosi aggiornamenti software tra il 2025 e l’inizio del 2026, con focus su:
    • nuova versione dell’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente DEMO) con funzionalità per trasmissione dati, download di file digitale (xFIR) e miglioramenti di sicurezza e usabilità;
    • potenziamento dell’interoperabilità per integrazione con sistemi gestionali aziendali;
    • nuove aree del portale dedicate ai servizi, avvisi e aggiornamenti software

Formazione e supporto agli operatori

  • Continuano ad essere offerti corsi e webinar gratuiti rivolti a imprese, enti e operatori coinvolti nel RENTRI, organizzati con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ecocerved e Unioncamere. Questi eventi illustrano modalità operative, utilizzo dei formulari digitali e aspetti pratici della tracciabilità: li trovi qui.

Esclusioni e modifiche normative

  • La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha aggiornato alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per specifici soggetti, ridefinendo chi è tenuto ad aderire al registro.
  • il testo aggiornato dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ora prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
    • I consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

    • i produttori di rifiuti che rientrano nelle categorie già esonerate dalla tenuta del registro cronologico ai sensi dell’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006. In pratica – se applicabile – tali soggetti non devono iscriversi al RENTRI e possono assolvere gli obblighi di tracciabilità con modalità semplificate alternative (come conservare i Formulari di Identificazione dei Rifiuti per il periodo previsto).

E il MUD?

È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.

La nostra guida operativa al RENTRI

Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?

Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.

Non perderla!

Non hai ancora risolto tutti i tuoi problemi con il RENTRI? Contattaci e ti aiuteremo con i nostri servizi di consulenza specializzata

RENTRI: le prossime scadenze per la tracciabilità dei rifiuti.

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): con l’avvio del FIR digitale sta per giungere a completamento il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti.

Un sistema che punta a una maggiore trasparenza, controlli più efficaci e responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.

Le prossime scadenze di inizio 2026. 

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026:

Periodo di iscrizione al RENTRI per i soggetti rientranti nel terzo scaglione (hai già letto il nostro articolo?):

  • Enti e imprese che producono rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti.

L’entrata in vigore del FIR digitale

  • Il 13 febbraio 2026 è la data di piena entrata in vigore dell’obbligo di FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti). Dopo questa data,  i FIR dovranno essere emessi in formato digitale tramite il RENTRI, salvo alcuni casi che potranno continuare ad utilizzare il FIR cartaceo.

FIR digitale e FIR cartaceo

  • Quando il FIR deve essere sicuramente digitale: tutti i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese o enti “provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”, che hanno più di 10 dipendenti
  • Il FIR cartaceo rimane un’opzione per i soli rifiuti non pericolosi prodotti da imprese, enti e altre organizzazioni che non ricadono nella categoria sopra (quindi attività diverse da: artigianali, industriali, di trattamento rifiuti) a prescindere dal numero dipendenti, e per le attività artigianali, industriali, di trattamento rifiuti che hanno al massimo 10 dipendenti.

Il supporto di Novatech sul RENTRI.

Sin dall’esordio del RENTRI, Novatech ha supportato le aziende in questo importante passaggio verso la  gestione digitale delle registrazioni dei rifiuti.

I servizi proposti da Novatech per il RENTRI, sono:

  • tenuta dei registri digitali da remoto con sistema interoperabile con il RENTRI
  • consulenza personalizzata per il RENTRI
  • formazione sui sistemi di supporto del RENTRI

Se non hai ancora letto la nostra guida gratuita del FIR digitale, eccola qui.

Per ogni informazione e consiglio, contatta i nostri esperti di RENTRI.

Responsabile Tecnico Gestione rifiuti: novità e riordino nella nuova Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Con la recente Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico i requisiti, le verifiche di idoneità e le modalità di nomina del RT, con applicazione a partire dal 2 gennaio 2026.

Il ruolo del Responsabile Tecnico 

La figura del Responsabile Tecnico (RT) riveste un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti: non solo garantisce la conformità normativa delle imprese, ma assicura anche competenze tecniche adeguate per attività delicate come raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.

Una disciplina più chiara e semplificata

La Delibera n. 6/2025 ha l’obiettivo di sostituire e abrogare sette precedenti provvedimenti normativi relativi al Responsabile Tecnico, creando un quadro unico e coerente che razionalizza le regole e semplifica le procedure, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.

Legale rappresentante come Responsabile Tecnico.

Una delle principali novità riguarda i requisiti richiesti ai legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo per assumere l’incarico di RT.

I legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza continuativa nel ruolo possono assumere l’incarico senza effettuare la verifica di idoneità, purché siano in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Questa disposizione si applica solo alle nomine successive al 2 gennaio 2026.

Verifiche di idoneità e aggiornamento

La Delibera introduce anche importanti modifiche alle procedure di verifica:

  • La verifica di aggiornamento quinquennale per i Responsabili Tecnici è stata semplificata: sarà costituita da un unico modulo specialistico, integrato da alcuni quesiti del modulo generale, anziché dai precedenti moduli separati.
  • Per consentire una transizione ordinata verso il nuovo sistema, l’Albo ha pubblicato nuovi quiz aggiornati alle novità normative, che saranno utilizzati a partire dalle sessioni d’esame organizzate dal 14 luglio 2026.

Queste semplificazioni sono pensate per rendere più efficiente la verifica delle competenze, focalizzando l’attenzione su aspetti più specialistici e coerenti con le attività svolte nella gestione rifiuti.

Entrata in vigore e applicazione

La Delibera n. 6/2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026: da questa data tutte le nomine di Responsabili Tecnici e le verifiche di idoneità dovranno essere conformi alle nuove regole.

Leggi la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3
giugno 2014, n. 120

RENTRI: al via le iscrizioni del terzo scaglione.

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Chi deve iscriversi nel 3° scaglione del RENTRI.

  • imprese e altri enti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
  • gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa (liberi professionisti e operatori economici autonomi). 

Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.

Le scadenze da ricordare.

  • periodo di iscrizione al RENTRI: dal 15/12/2025 al 13/02/2026;
  • registro cronologico di carico e scarico: dalla data di iscrizione;
  • FIR digitale: a partire dal 13/02/2026 per tutti i soggetti iscritti (hai già visto  la nostra guida gratuita sul FIR digitale?)
  • trasmissione dei dati: almeno una volta al mese i dati del registro di carico e scarico vanno inviati al RENTRI; i dati dei FIR pericolosi devono essere trasmessi nei tempi stabiliti dai decreti direttoriali.

Modalità di iscrizione e gestione

L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.

L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:

  • diritto di segreteria pari a € 10,00 € all’atto dell’iscrizione;
  • contributo annuale € 15,00 primo anno e € 10,00 per gli anni successivi.

Hai bisogno di aiuto per il passaggio al RENTRI? Contatta i nostri servizi per un’assistenza facile e puntuale.

RENTRI: Geolocalizzazione dei mezzi – scadenza il 31 dicembre 2025.

I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?

Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!

Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a  certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

 

La geolocalizzazione dei mezzi di traporto rifiuti.

Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.

Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:

  • Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
    La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica  dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).

  • Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
    La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

  • Gestione del parco veicolare
    Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.

  • Nuove istanze dal 2026
    A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per ogni dubbio contatta i nostri esperti che ti aiuteranno a metterti in regola!

RENTRI: come procedere in caso di indisponibilità dei servizi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo è garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.

Cosa prevede il decreto

L’allegato 1) al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali .

Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.

Manutenzione programmata

Un secondo documento (Allegato 2) disciplina invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.


In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.

Ecco il testo del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025 n. 319.

ADR: novità per i controlli su strada per trasporto di merci pericolose.

La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.

Le principali novità per i trasporti su strada in ADR.

  • Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.

  • Nuove categorie di rischio delle infrazioni:

    • I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).

    • II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.

    • III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.

  • Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).

  • Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.

  • Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.

La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.

Le scadenze della nuova Direttiva.

  • Entrata in vigore: 2 novembre 2025
  • Recepimento nazionale entro: 23 giugno 2026
  • Applicazione effettiva: dal 24 giugno 2026

Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801

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