Hai già consultato la nostra guida operativa al RENTRI?
Questa è la versione aggiornata con le ultime novità ed esclusioni.
Se hai ancora dubbi o hai bisogno di supporto per la gestione del RENTRI non aspettare: contatta i nostri esperti!
Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.
Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?
Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.
Operatività dei formulari digitali.
Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.
Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it
A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RE NTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.
Cos’è il FIR digitale (xFIR)?
Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.
Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.
Perché il FIR diventa digitale?
Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:
Come funziona operativamente il FIR digitale
La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:
Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende
L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:
Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.
Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.
Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:
Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).
Preparati al FIR digitale con Novatech!
Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.
Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!
Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.
Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:
La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:
Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:
Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.
Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:
Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.
Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.
Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.
Ultimi giorni per iscriversi
Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma
Formazione e supporto agli operatori
Esclusioni e modifiche normative
E il MUD?
È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.
La nostra guida operativa al RENTRI
Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?
Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.
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RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): con l’avvio del FIR digitale sta per giungere a completamento il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti.
Un sistema che punta a una maggiore trasparenza, controlli più efficaci e responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.
A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026:
Periodo di iscrizione al RENTRI per i soggetti rientranti nel terzo scaglione (hai già letto il nostro articolo?):
FIR digitale e FIR cartaceo
Il supporto di Novatech sul RENTRI.
Sin dall’esordio del RENTRI, Novatech ha supportato le aziende in questo importante passaggio verso la gestione digitale delle registrazioni dei rifiuti.
I servizi proposti da Novatech per il RENTRI, sono:
- tenuta dei registri digitali da remoto con sistema interoperabile con il RENTRI
- consulenza personalizzata per il RENTRI
- formazione sui sistemi di supporto del RENTRI
Se non hai ancora letto la nostra guida gratuita del FIR digitale, eccola qui.
Per ogni informazione e consiglio, contatta i nostri esperti di RENTRI.
Con la recente Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico i requisiti, le verifiche di idoneità e le modalità di nomina del RT, con applicazione a partire dal 2 gennaio 2026.
La figura del Responsabile Tecnico (RT) riveste un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti: non solo garantisce la conformità normativa delle imprese, ma assicura anche competenze tecniche adeguate per attività delicate come raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.
La Delibera n. 6/2025 ha l’obiettivo di sostituire e abrogare sette precedenti provvedimenti normativi relativi al Responsabile Tecnico, creando un quadro unico e coerente che razionalizza le regole e semplifica le procedure, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.
Una delle principali novità riguarda i requisiti richiesti ai legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo per assumere l’incarico di RT.
I legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza continuativa nel ruolo possono assumere l’incarico senza effettuare la verifica di idoneità, purché siano in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Questa disposizione si applica solo alle nomine successive al 2 gennaio 2026.
La Delibera introduce anche importanti modifiche alle procedure di verifica:
Queste semplificazioni sono pensate per rendere più efficiente la verifica delle competenze, focalizzando l’attenzione su aspetti più specialistici e coerenti con le attività svolte nella gestione rifiuti.
La Delibera n. 6/2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026: da questa data tutte le nomine di Responsabili Tecnici e le verifiche di idoneità dovranno essere conformi alle nuove regole.
Leggi la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3
giugno 2014, n. 120
A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.
L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.
L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:
Hai bisogno di aiuto per il passaggio al RENTRI? Contatta i nostri servizi per un’assistenza facile e puntuale.
I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?
Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!
Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.
Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:
Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).
Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
Gestione del parco veicolare
Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.
Nuove istanze dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
Per ogni dubbio contatta i nostri esperti che ti aiuteranno a metterti in regola!
Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo è garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.
L’allegato 1) al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.
L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali .
Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.
Un secondo documento (Allegato 2) disciplina invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.
In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.
Ecco il testo del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025 n. 319.
La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.
Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.
Nuove categorie di rischio delle infrazioni:
I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).
II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.
III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.
Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).
Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.
Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.
La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.
Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801