È in arrivo l’appuntamento annuale che porta in fiera l’attenzione di imprese, istituzioni, ricercatori e innovatori interessati alle sfide ambientali: la 28ª edizione di Ecomondo avrà luogo a Rimini dal 4 al 7 novembre 2025.
Ecomondo è riconosciuta come uno dei principali eventi europei dedicati all’economia circolare e alla transizione ecologica su scala industriale, istituzionale e sociale
In questa edizione, l’evento punta a rafforzare la propria vocazione globale con la presenza di delegazioni estere e una fitta rete di relazioni internazionali, che troveranno spazio all’interno di oltre 30 padiglioni e 166.000 m² di spazi espositivi.
Tra i temi proposti da questa edizione:
Digitalizzazione e intelligenza artificiale applicate alla sostenibilità e alla riduzione delle emissioni industriali.
Gestione integrata delle risorse, che include filiere di riciclo e valorizzazione di scarti come materie prime seconde.
Bioeconomia rigenerativa, ovvero lo sviluppo di soluzioni agricole, materiali biobased e processi che rigenerano gli ecosistemi.
Monitoraggio ambientale e osservazione della Terra, con tecnologie satellitari, sensori e sistemi predittivi per anticipare impatti climatici e ambientali.
Ecodesign e packaging sostenibile, per ridurre sprechi, impatti dei materiali e facilitare la circolarità dei prodotti.
La proposta espositiva di questa edizione si articola in macroaree tematiche: dalla valorizzazione dei rifiuti, alla rigenerazione dei suoli e degli ecosistemi agro-forestali e alimentari, dall’energia ottenuta dalle biomasse all’uso dei rifiuti come materie prime seconde.
Include inoltre l’intero ciclo idrico integrato e il monitoraggio ambientale, la tutela dei mari e degli ambienti acquei ma anche lo spazio, il monitoraggio satellitare, l’agricoltura di precisione e le smart cities. A queste si aggiungono i padiglioni dedicati a mezzi e componenti per movimentazione, sollevamento, raccolta e trasporto dei rifiuti, e l’evento biennale SAL.VE, expo dei soci ANFIA del comparto veicoli per l’ecologia. (fonte: ecomondo.com)
Ecomondo non è soltanto una fiera espositiva ma un’occasione di incontro per:
Networking internazionale: aziende, startup, enti pubblici e buyer da oltre 70 Paesi interagiranno.
Convegni, workshop e seminari: centinaia di ore di contenuti sui trend normativi, tecnologie emergenti, casi di successo e scenari futuri.
Start-up & innovazione: uno spazio dedicato alle realtà emergenti in ambito green.
Business matching: gli incontri B2B mirati attraverso la piattaforma digitale My Agenda.
Trovi tutte le info per partecipare su: ecomondo.com/it
Novatech Srl è certificata secondo gli standard ISO 9001 e 14001 sin dai primi anni 2000.
Di recente la Direzione Generale ha revisionato il documento contente la Politica per la Qualità e l’Ambiente.
I contenuti sono stati attualizzati rispetto al contesto in cui opera Novatech in modo da rendere il documento più aggiornato alla situazione attuale e ai requisiti delle norme ISO.
Invitiamo tutte le parti interessate a prenderne visione!
NOVATECH S.r.l., nell’erogazione dei propri servizi, si impegna da sempre a garantire l’eccellenza operativa, la tutela ambientale e la massima soddisfazione del Cliente, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile e responsabile.
In linea con i requisiti delle norme ISO 9001 e ISO 14001 e a seguito dell’analisi del proprio contesto operativo e delle esigenze delle parti interessate, la Direzione Generale definisce i seguenti principi e impegni strategici:
📌 Orientamento al Cliente
⚙️ Conformità e Miglioramento Continuo
🌱 Tutela dell’Ambiente e Sostenibilità
👥Valorizzazione delle Persone
🔗 Responsabilità lungo la Filiera
La Direzione Generale si impegna a fornire tutte le risorse necessarie — umane, tecniche, infrastrutturali ed economiche — per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per il continuo miglioramento del Sistema di Gestione.
La presente Politica è:
La Direzione Generale
Vigonza, 9 settembre 2025
La rendicontazione di sostenibilità (o sustainability reporting) è un processo attraverso il quale un’azienda o un ente comunica in modo strutturato, trasparente e periodico il proprio impatto ambientale, sociale ed economico, ovvero le sue performance in ambito ESG (Environmental, Social, Governance).
Quella che inizialmente è nata come una prassi ed ora è divenuta un obbligo di legge in alcuni casi ha lo scopo principale di rendere note agli stakeholder — come investitori, clienti, dipendenti, istituzioni e cittadini — informazioni non finanziarie fondamentali per valutare:
la sostenibilità delle attività aziendali,
i rischi e le opportunità legati ai fattori ESG,
l’impegno verso la transizione ecologica e la responsabilità sociale.
Gli obblighi di rendicontazione in Italia. Chi è soggetto?
L’Italia ha recepito la Direttiva CSRD – Corporate Sustainability Reporting Directive, con il D.Lgs. 125/2024 che ha ampliato l’ambito di applicazione del previgente D.Lgs. 254/2016.
A seconda delle dimensioni aziendali, si prevedono obblighi di reporting per le grandi aziende che superano almeno due dei seguenti parametri:
Per le PMI quotate, i parametri sono:
Sono previsti parametri specifici anche per imprese non comunitarie con filiali/succursali nell’UE che generano ricavi superiori a € 150 milioni e soddisfano altri criteri dimensionali.
Sono obbligati alla rendicontazione anche gli Enti di interesse pubblico quali banche, assicurazioni e altre entità già soggette a DNF (Dichiarazione Non Finanziaria).
Il decreto legge Economia n. 95/2025, rinvia di due anni il termine per l’entrata in vigore degli obblighi in materia di rendicontazione di sostenibilità.
Tali obblighi, infatti, si applicheranno alle imprese di grandi dimensioni e alle società madri a partire dall’esercizio avente inizio il 1 gennaio 2027 (non più 2025), e alle piccole e medie imprese quotate, ad eccezione delle micro imprese, dall’esercizio avente inizio il 1 gennaio 2028 (non più dal 2026).
Cosa va rendicontato
Le informazioni devono essere incluse nella relazione sulla gestione, in una sezione apposita, e depositate in formato elettronico, sul sito aziendale e al Registro delle Imprese entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio
Principali contenuti richiesti:
Inoltre, è introdotto il principio di doppia materialità: le aziende devono rendicontare sia l’impatto sull’ambiente/società (materialità esterna), sia come i temi ESG influenzano i risultati finanziari (materialità interna).
Devono inoltre conformarsi agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), suddivisi in principi trasversali, tematici e specifici di settore.
Verifica, responsabilità e sanzioni
La rendicontazione deve essere sottoposta a attestazione di conformità da un revisore legale dei conti (o revisore della sostenibilità).
Sanzioni e responsabilità
GU Serie Generale n.184 del 09-08-2025
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 giugno 2025, n. 95
Testo del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 149 del 30 giugno 2025), coordinato con la legge di conversione 8 agosto 2025, n. 118 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il finanziamento di attivita’ economiche e imprese, nonche’ interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali».
A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore un aggiornamento del CLP per la classificazione del piombo massivo e della polvere di piombo.
Il piombo sotto forma di polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm) e di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm) diventa pericoloso per l’ambiente.
Dal 1 settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 che costituisce il XXI ATP al Regolamento CLP, che tra le varie disposizione prevede che il piombo presente in miscela solida, come piombo massivo o polvere di piombo, sia classificato come pericoloso per l’ambiente.
Questo fa si che alcune leghe contenti piombo, quali l’ottone, saranno soggette all’ADR per il trasporto di merci pericolose
Da tale disposizione sono esclusi gli articoli.
Il trasporto del piombo sarà soggetto all’ADR.
Per il trasporto del piombo nelle forme suddette la classificazione da applicare al trasporto ADR sarà la seguente:
classe 9, UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
Le conseguenze di questa modifica sono molteplici sul piano della logistica dei trasporti, sulla loro sicurezza e sulle condizioni contrattuali di trasporto da parte di tutti gli operatori coinvolti nel trasporto
delle merci pericolose; per gli operatori del settore sono previsti obblighi e sanzioni in caso di non conformità alle prescrizioni.
Leggi REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
Novatech è partner delle aziende per i trasporti di merci pericolose soggette all’ADR.
Contatta il nostro professionista esperto per informazioni e chiarimenti.
Importante aggiornamento nel settore della formazione obbligatoria erogata attraverso corsi rivolti ai conducenti di veicoli abilitati al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).
Il Decreto 16 maggio 2025 del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce le nuove regole per la formazione, l’erogazione dei corsi, i docenti e gli uffici della motorizzazione con riferimento all’ADR.
Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità per gli utenti che spesso si rivolgevano a percorsi formativi erogati all’estero.
Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:
Per i docenti abilitati all’insegnamento sono previsti come titoli:
GU Serie Generale n.120 del 26-05-2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
Sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ad alcuni settori degli acquisti e servizi della Pubblica Amministrazione.
Con D.M. 9 aprile 2025 vengono aggiornate le specifiche tecniche, per la parte di Criteri Ambientali Minimi, degli appalti relativi ai seguenti servizi:
I CAM hanno lo scopo di ridurre al minimo, in questi servizi, la produzione di rifiuti e gli sprechi e di promuovere la filiera corta, il biologico e il fresco.
Il nuovo decreto abroga il previgente DM del 6/11/2023.
Qui il testo del D.M. 9 aprile 2025
Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023
Anche nel settore degli appalti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani vi è un aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi
Il decreto 7 aprile 2025, pubblicato lo scorso 19 aprile in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 18 giugno e andrà a sostituire il previgente decreto del 3 dicembre 2022.
Il campo di applicazione del decreto copre tutte le procedure pubbliche per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia e spazzamento, con l’obiettivo di:
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).
Novatech collabora con installatori di pannelli fotovoltaici, offrendo soluzioni per la gestione dei moduli a fine vita.
Quando un impianto fotovoltaico viene aggiornato o sostituito, i pannelli dismessi devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non basta dismetterli: bisogna farlo in modo conforme e responsabile.
✔️ Assicuriamo il corretto smaltimento dei pannelli, garantendo la conformità alle disposizioni di legge.
✔️ Gestiamo tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal GSE, inclusi i formulari di trasporto (FIR) e la dichiarazione di avvenuto trattamento.
✔️ Forniamo supporto completo per evitare sanzioni e tutelare l’ambiente.
La tua priorità è installare il futuro, la nostra è smaltire il passato.
Affidati a noi per una gestione professionale e sostenibile dei pannelli fotovoltaici.Per maggiori informazioni e per preventivi sul servizio contatta i nostri uffici:
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Il MASE ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla disciplina del contenuto di riciclato nelle bottiglie in PET con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo prevista per febbraio 2025.
La cosiddetta Direttiva SUP, 2019/904/UE, stabilisce i requisiti specifici di contenuto di riciclato, gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi nonchè l’obbligo di rendicontazione di tali prodotti.
La direttiva prevede che il contenuto minimo di riciclato deve essere garantito da ciascuno Stato Membro.
Nel nostro ordinamento la Direttiva SUP è stata recepita con il D. Lgs. n.196/2021 che all’art. 6, commi 4 e 5 stabilisce quanto segue:
Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:
1. Calcolo del contenuto di riciclato
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse). L’articolo 5 comma 3 della Decisione prevede inoltre quanto segue: “La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.”
2. Calcolo degli obiettivi di contenuto di riciclato
L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP stabilisce che ciascuno Stato membro “garantisce” il rispetto del contenuto minimo di riciclato, che assume quindi carattere vincolante.
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 nell’allegato 3, punto 3.1, offre diverse opzioni distinte per la definizione degli obiettivi: “«[..] Per esempio gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro».
Nell’ordinamento nazionale, come ricordato sopra, il D.Lgs. 196/2021, art. 6 c. 4, stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande “«[..] devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale”. Si tratta comunque di un obiettivo vincolante e di una media il cui raggiungimento, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP, lo Stato deve “garantire” nei confronti dell’UE.
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”.
Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.
3. Obblighi dei sistemi EPR
Con riferimento agli obblighi dei sistemi EPR, si chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne l’adempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalità nonché per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRA.
Fonte: conai.org
Qui in Novatech c’è molto fermento per l’imminente partenza del RENTRI.
I nostri professionisti si stanno preparando sin dalla prima ora e ormai siamo pronti ai blocchi di partenza.
Abbiamo pensato di mettere a disposizione degli iscritti alla newsletter una breve guida riassuntiva degli adempimenti legati al RENTRI con le principali nozioni.
Tra i servizi svolti dai professionisti che operano all’interno di Novatech segnaliamo l’assistenza nell’iter di ottenimento dell‘Autorizzazione Unica Ambientale.
Scopri di cosa si tratta, i contenuti, chi la rilascia e quanto dura.
Qui tutte le informazioni sull’Autorizzazione Unica Ambientale.
E per ogni dubbio residuo: contattaci!