A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore un aggiornamento del CLP per la classificazione del piombo massivo e della polvere di piombo.
Il piombo sotto forma di polvere di piombo (diametro delle particelle < 1 mm) e di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm) diventa pericoloso per l’ambiente.
Dal 1 settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 che costituisce il XXI ATP al Regolamento CLP, che tra le varie disposizione prevede che il piombo presente in miscela solida, come piombo massivo o polvere di piombo, sia classificato come pericoloso per l’ambiente.
Questo fa si che alcune leghe contenti piombo, quali l’ottone, saranno soggette all’ADR per il trasporto di merci pericolose
Da tale disposizione sono esclusi gli articoli.
Il trasporto del piombo sarà soggetto all’ADR.
Per il trasporto del piombo nelle forme suddette la classificazione da applicare al trasporto ADR sarà la seguente:
classe 9, UN 3077 MATERIA PERICOLOSA PER L’AMBIENTE, SOLIDA, N.A.S.
Le conseguenze di questa modifica sono molteplici sul piano della logistica dei trasporti, sulla loro sicurezza e sulle condizioni contrattuali di trasporto da parte di tutti gli operatori coinvolti nel trasporto
delle merci pericolose; per gli operatori del settore sono previsti obblighi e sanzioni in caso di non conformità alle prescrizioni.
Leggi REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/197 DELLA COMMISSIONE
del 19 ottobre 2023 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda la classificazione e l’etichettatura armonizzate di determinate sostanze
Novatech è partner delle aziende per i trasporti di merci pericolose soggette all’ADR.
Contatta il nostro professionista esperto per informazioni e chiarimenti.
Importante aggiornamento nel settore della formazione obbligatoria erogata attraverso corsi rivolti ai conducenti di veicoli abilitati al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).
Il Decreto 16 maggio 2025 del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce le nuove regole per la formazione, l’erogazione dei corsi, i docenti e gli uffici della motorizzazione con riferimento all’ADR.
Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità per gli utenti che spesso si rivolgevano a percorsi formativi erogati all’estero.
Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:
Per i docenti abilitati all’insegnamento sono previsti come titoli:
GU Serie Generale n.120 del 26-05-2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
Sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi (CAM) relativi ad alcuni settori degli acquisti e servizi della Pubblica Amministrazione.
Con D.M. 9 aprile 2025 vengono aggiornate le specifiche tecniche, per la parte di Criteri Ambientali Minimi, degli appalti relativi ai seguenti servizi:
I CAM hanno lo scopo di ridurre al minimo, in questi servizi, la produzione di rifiuti e gli sprechi e di promuovere la filiera corta, il biologico e il fresco.
Il nuovo decreto abroga il previgente DM del 6/11/2023.
Qui il testo del D.M. 9 aprile 2025
Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023
Anche nel settore degli appalti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani vi è un aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi
Il decreto 7 aprile 2025, pubblicato lo scorso 19 aprile in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 18 giugno e andrà a sostituire il previgente decreto del 3 dicembre 2022.
Il campo di applicazione del decreto copre tutte le procedure pubbliche per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia e spazzamento, con l’obiettivo di:
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).
Novatech collabora con installatori di pannelli fotovoltaici, offrendo soluzioni per la gestione dei moduli a fine vita.
Quando un impianto fotovoltaico viene aggiornato o sostituito, i pannelli dismessi devono essere smaltiti secondo le normative vigenti. Non basta dismetterli: bisogna farlo in modo conforme e responsabile.
✔️ Assicuriamo il corretto smaltimento dei pannelli, garantendo la conformità alle disposizioni di legge.
✔️ Gestiamo tutta la documentazione obbligatoria richiesta dal GSE, inclusi i formulari di trasporto (FIR) e la dichiarazione di avvenuto trattamento.
✔️ Forniamo supporto completo per evitare sanzioni e tutelare l’ambiente.
La tua priorità è installare il futuro, la nostra è smaltire il passato.
Affidati a noi per una gestione professionale e sostenibile dei pannelli fotovoltaici.Per maggiori informazioni e per preventivi sul servizio contatta i nostri uffici:
tel. 049 8936673
Il MASE ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla disciplina del contenuto di riciclato nelle bottiglie in PET con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo prevista per febbraio 2025.
La cosiddetta Direttiva SUP, 2019/904/UE, stabilisce i requisiti specifici di contenuto di riciclato, gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi nonchè l’obbligo di rendicontazione di tali prodotti.
La direttiva prevede che il contenuto minimo di riciclato deve essere garantito da ciascuno Stato Membro.
Nel nostro ordinamento la Direttiva SUP è stata recepita con il D. Lgs. n.196/2021 che all’art. 6, commi 4 e 5 stabilisce quanto segue:
Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:
1. Calcolo del contenuto di riciclato
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse). L’articolo 5 comma 3 della Decisione prevede inoltre quanto segue: “La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.”
2. Calcolo degli obiettivi di contenuto di riciclato
L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP stabilisce che ciascuno Stato membro “garantisce” il rispetto del contenuto minimo di riciclato, che assume quindi carattere vincolante.
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 nell’allegato 3, punto 3.1, offre diverse opzioni distinte per la definizione degli obiettivi: “«[..] Per esempio gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro».
Nell’ordinamento nazionale, come ricordato sopra, il D.Lgs. 196/2021, art. 6 c. 4, stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande “«[..] devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale”. Si tratta comunque di un obiettivo vincolante e di una media il cui raggiungimento, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP, lo Stato deve “garantire” nei confronti dell’UE.
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”.
Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.
3. Obblighi dei sistemi EPR
Con riferimento agli obblighi dei sistemi EPR, si chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne l’adempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalità nonché per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRA.
Fonte: conai.org
Qui in Novatech c’è molto fermento per l’imminente partenza del RENTRI.
I nostri professionisti si stanno preparando sin dalla prima ora e ormai siamo pronti ai blocchi di partenza.
Abbiamo pensato di mettere a disposizione degli iscritti alla newsletter una breve guida riassuntiva degli adempimenti legati al RENTRI con le principali nozioni.
Tra i servizi svolti dai professionisti che operano all’interno di Novatech segnaliamo l’assistenza nell’iter di ottenimento dell‘Autorizzazione Unica Ambientale.
Scopri di cosa si tratta, i contenuti, chi la rilascia e quanto dura.
Qui tutte le informazioni sull’Autorizzazione Unica Ambientale.
E per ogni dubbio residuo: contattaci!
Avrà luogo dal 5 all’8 novembre a Rimini Fieri, la Fiera annuale della green and circular economy,
Ecomondo, manifestazione giunta alla 27esima edizione, è un evento fieristico internazionale di riferimento per le tecnologie, i servizi e le soluzioni industriali nei settori della green and circular economy.
L’edizione di quest’anno si caratterizza per sei macroaree tematiche:
Per ogni info: ecomondo.com
Ci risiamo: il caldo umido e insopportabile ci mette a dura prova in questa stagione facendoci accumulare stanchezza e malumori dovuti all’eccesso di umidità, temperatura e nottate poco riposanti.
L’aria condizionata è un ottimo alleato per sopravvivere a questi inconvenienti anche se, come sempre, c’è chi la ama e chi la odia!
Dal punto di vista ambientale gli impianti di climatizzazione e raffrescamento sono anch’essi un tema “caldo” in quanto sia sotto il profilo del consumo energetico sia dei gas ad effetto serra hanno un impatto ambientale spesso poco sostenibile, anche se il progresso tecnologico è orientato alla riduzione di questi effetti negativi.
I consigli per un uso senza danni alla salute e all’ambiente
Ecco alcuni consigli per un uso appropriato del climatizzatore a casa e negli ambienti di lavoro, in termini di salute e di ecologia.
Il Regolamento REACH, adottato dalla UE per migliorare la protezione della salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalle sostanze chimiche, prevede una lista di sostanza chimiche particolarmente pericolose per la salute denominate SVHC (Substances of Very High Concern)
L’elenco viene periodicamente aggiornato con l’aggiunta di nuove sostanze ritenute appunto SVHC.
In data 27 giugno 2024 è stato pubblicato sul sito di ECHA, Agenzia europea per le sostanze chimiche, l’aggiornamento della Candidate List, con l’inserimento di una ulteriore sostanza:
Nome della sostanza: Bis(α,α-dimethylbenzyl) peroxide
Numero EC: 201-279-3
Numero CAS: 80-43-3
Motivo dell’inclusione: tossico per la riproduzione
Tipologia di uso: ritardante di fiamma
Si tratta di un ritardante di fiamma che viene inserito nella lista in quanto valutato tossico per la riproduzione.
Le realtà produttive dove vengono utilizzate sostanze chimiche hanno l’obbligo di verificare la presenza di sostanze considerate SVHC all’interno dei propri processi, nelle sostanze e miscele prodotte ed utilizzate, tal quali o all’interno di articoli e vanno incontro ad una serie di importanti adempimenti previsti dalla normativa REACH.
Vuoi approfondire cosa deve fare la tua azienda?
Hai dubbi in merito all’applicabilità del REACH?
Contattaci ora