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Registro carico-scarico rifiuti: dove va conservato?

Il Ministero dell’Ambiente chiarisce che il registro di carico e scarico dei rifiuti deve essere conservato presso i luoghi espressamente indicati dalla norma e non presso soggetti terzi, quali studi professionali o associazioni di categoria, pena l’applicazione delle sanzioni per omessa tenuta del registro.

Il dubbio sul luogo di conservazione dei registri dei rifiuti.

Il MASE (Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica) risponde in modo puntuale ad un interpello posto di recente da una Provincia circa la possibilità di conservare il registro di carico e scarico dei rifiuti presso un luogo diverso dall’unità locale di produzione dei rifiuti, come sembra presupporre un recente orientamento giurisprudenziale richiamato da suddetta Amministrazione Provinciale nell’interpello proposto al MASE.

Cosa prevede la legge circa il luogo di tenuta dei registri.

L’art. 190, comma 1, del D.lgs. 152/2006, dispone l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, in capo ai soggetti analiticamente individuati dalla norma stessa.
Inoltre, il successivo comma 10 dispone, tra l’altro, che i registri cronologici di carico e scarico dei rifiuti debbono essere tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede operativa, nonché che i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti presso la sede legale del soggetto che gestisce l’impianto.

L’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, in ordine alla disciplina sopra descritta, prevede specifiche
sanzioni amministrative pecuniarie, tra l’altro, per chiunque omette di tenere, ovvero tiene in modo
incompleto, il suddetto registro di carico e scarico.

La risposta del MASE sulla tenuta dei registri.

Da un’attenta lettura del citato articolo 190, comma 10, si evince che non è sufficiente che il registro
di carico e scarico dei rifiuti sia istituito, ma occorre altresì che lo stesso sia conservato nei luoghi ivi espressamente indicati, ovverosia:
− impianto di produzione;
− impianto di stoccaggio;
− impianto di recupero e/o smaltimento;
− sede operativa delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto;
− sede operativa dei commercianti e degli intermediari.

Soltanto i registri relativi agli impianti dismessi o non presidiati possono essere tenuti anche presso
la sede legale del gestore dell’impianto.

La ratio della norma è di consentire agli organi preposti al controllo, di svolgere un pronto ed efficace accertamento sulla correttezza delle annotazioni effettuate. Infatti, solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’organo di controllo di procedere alla verifica in tal senso, attività che implica la necessità di una pronta e non differibile esibizione per dimostrare la regolare tenuta del registro, altrimenti agevolmente eludibile.

Le sanzioni applicabili per mancata o irregolare tenuta del registro rifiuti.

Da quanto sopra esposto, ne consegue che la conservazione in luoghi diversi da quelli indicati dal legislatore comporterebbe una irregolare ed incompleta tenuta del registro, ossia non conforme alla vigente normativa, e, pertanto, rilevante ai sensi dell’art. 258, comma 2, D.lgs. 152/2006, il quale prevede per la violazioni di tali fattispecie una sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro.

 

Leggi il quesito e la risposta del MASE.

 

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Mobilità elettrica: corsi di formazione gratuiti erogati dalla Regione Veneto.

Un percorso gratuito della Regione Veneto sul tema della mobilità elettrica: “Comunicare la cultura della mobilità elettrica tra opportunità, valorizzazione e strategia”.

Un’opportunità dalla Regione Veneto per la mobilità sostenibile.

La Regione Veneto, ha organizzato nell’ambito del progetto europeo LIFE IP-PREPAIR “Po Regions Engaged to Policies of AIR” un’iniziativa formativa, rivolta alle amministrazioni locali, professionisti e Mobility manager, con l’obiettivo di fornire una visione complessiva del tema della mobilità elettrica, trattandone gli aspetti legislativi, tecnici, gestionali e ambientali.

Tra gli obiettivi primari del progetto: aumentare la diffusione di mezzi a basse emissioni a supporto della mobilità elettrica di persone e merci.

A chi è rivolto il percorso e le edizioni proposte.

Il progetto è rivolto alla formazione di amministratori locali, professionisti e mobility manager di enti pubblici e aziende private per sensibilizzare queste realtà sulle opportunità che l’elettro-mobilità offre alle loro aziende, enti ed all’ambiente generale.

Sono attualmente in calendario ben quattro edizioni del corso in questione della durata di trentadue ore ciascuna, nel periodo tra maggio e settembre 2023, con svolgimento online.

Gli argomenti della formazione.

    • *) il quadro normativo sulla mobilità elettrica;
      *) la pianificazione locale, metodi, esempi e best practice;
      *) i veicoli elettrici e le infrastrutture di ricarica;
      *) la comunicazione dei progetti di mobilità;
      *) elementi di statistica per la raccolta e l’elaborazione dei dati;
      *) le politiche di mobilità sostenibile elettrica;
      *) l’approccio integrato alla valutazione dei progetti;
      *) il PNRR, la mobilità elettrica e i fondi per la transizione;
      *) la mobilità e la transizione all’elettrico;

Come partecipare.

La partecipazione ai corsi è gratuita previa iscrizione on-line all’indirizzo: https://emobilityveneto.gruppolen.it ed è in particolare rivolta alle imprese che abbiano nominato un Mobility Manager aziendale (anche in fase di nomina) e redatto (o in fase di realizzazione) il Piano Spostamenti Casa-Lavoro.

Presentazione corsi

Calendario

Programma europeo LIFE: avviate le call for proposals.

 

Il programma europeo LIFE è uno degli importanti strumenti messi in campo dalla UE per perseguire gli obiettivi e i traguardi in materia di ambiente, clima ed energia, Green Deal europeo. Si tratta di un piano pluriennale di finanziamenti per le aziende pari a 5,4 miliardi di euro per il periodo 2021 – 2027.

Sono state attivate da poco le call for proposals, inviti a presentare proposte, per l’anno 2023 per le diverse tipologie di progetti ammissibili nell’ambito dei 4 sottoprogrammi relativi ai settori “Ambiente” e “Azione per il Clima” del Programma LIFE 2021-2027; per le azioni specifiche del sottoprogramma “Transizione all’Energia pulita”, le call saranno attivate  a metà maggio 2023.

Le informazioni sono contenute nei siti istituzionali:

Per le imprese del sistema Confindustriale è previsto un webinar informativo, organizzato dalla Delegazione di Bruxelles,  il 2 maggio.

Settimana della sostenibilità: evento di Confindustria Veneto Est – 15/19 maggio 2023.

Una settimana di seminari, incontri, workshop sui temi della sostenibilità: questa la kermesse organizzata di Confindustria Veneto Est titolata Settimana della Sostenibilità.

Con l’intento di dare evidenza e visibilità al comune impegno di imprese, scuole, Amministrazioni pubbliche e start up nel realizzare uno sviluppo sostenibile duraturo, Confindustria Veneto Est propone la seconda edizione della Settimana della Sostenibilità, per un confronto e uno scambio di buone pratiche al fine di definire un comune linguaggio e nuove collaborazioni.

L’iniziativa, che intende ricalcare in parte l’apprezzata impostazione dell’edizione passata si terrà dal 15 al 19 maggio 2023 presso la sede della Provincia di Treviso (Complesso Sant’Artemio).

L’obiettivo è riuscire ad affrontare in modo sistematico i temi della sostenibilità nei tre aspetti relativi all’ambiente, al sociale e all’economia, scambiare buone pratiche.

Leggi il programma della Settimana della Sostenibilità

( fonte: https://settimanadellasostenibilita.it/ )

Dichiarazione PRTR 2023 entro il 30 aprile.

Dichiarazione PRTR per i gestori degli stabilimenti soggetti all’obbligo, da presentarsi entro il 30 aprile seguendo le indicazioni di ISPRA.

E- PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) è un registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti, il quale informa il pubblico sia sulle emissioni significative di inquinanti in aria, acqua e suolo che del trasferimento di rifiuti.

I gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni ai sensi dell’art.4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) dovranno provvedere alla comunicazione dei dati 2022 mediante la compilazione e la trasmissione via PEC di un modulo in formato excel, predisposto a tale scopo (e non invece utilizzando la procedura informatica disponibile sul portale all’indirizzo www.eprtr.it ).

La variazione riguarda solo le modalità di comunicazione dei dati, restano invariati rispetto agli anni passati i contenuti (parametri e sostanze da comunicare) e i criteri di compilazione della dichiarazione PRTR. Scadenza per l’invio dei dati è il 30 aprile 2023.

Le istruzioni per il corretto invio dei dati sono rese disponibili da ISPRA.

Si ricorda infine che, la mancata trasmissione della dichiarazione entro il termine del 30 aprile è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 52.000 euro e la mancata rettifica delle eventuali inesattezze della comunicazione entro il termine del 30 giugno è soggetta ad una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 5.000 euro a 26.000 euro.

Greenwashing: in cantiere una direttiva europea.

100% ecologico! Prodotto eco-sostenibile, azienda rispettosa dell’ambiente…
A breve questi slogan dovranno essere usati con cautela e saranno oggetto di una specifica disciplina in arrivo dall’Unione Europea.

Una direttiva per combattere il greenwashing

La diffusa pratica di vantare qualità di eco-sostenibilità di prodotti o servizi da parte delle aziende subirà un giro di vite grazie ad una regolamentazione europea.

La direttiva in cantiere, che dovrebbe essere conclusa entro quest’anno, disciplinerà il cosiddetto “greenwashing”, il marketing in chiave ambientale diffuso tra le aziende che consiste nel definire un proprio prodotto, servizio come genericamente “sostenibile”, “ecologico” o “rispettoso dell’ambiente” senza alla base dati oggettivi che possano dimostrare la veridicità di quanto dichiarato.

E’ stato rilevato dalle istituzioni europee, che la maggior parte dei claim utilizzati in tema di sostenibilità risulta infondato e teso a carpire l’attenzione del consumatore senza un riscontro reale in termini di ecologia, tutela dell’ambiente o risparmio delle risorse.

Cosa dovranno fare le aziende.

Al fine di tutelare i consumatori, la norma proposta dalla Commissione prevede che le aziende che fanno “dichiarazioni ecologiche” dovranno fornire una valutazione dei propri prodotti utilizzando la metodologia dell’impronta ambientale di prodotto o applicando metodologie alternative attualmente al vaglio dei tecnici UE.

Questi argomenti sono raggruppati nell’acronimo ESG: una sigla che richiama i tre pilastri “ambiente, società e governance“. Il rating ESG è sempre più importante e vincolante nelle organizzazioni e costituisce uno dei metri di misura analizzati dagli investitori.

L’obiettivo degli interventi in programma nelle istituzioni europee è di portare la trasparenza in un settore attualmente caratterizzato da incongruenze sulla qualità dei dati, sugli standard di rendicontazione e sui metodi utilizzati per generare i rating ESG.

In tre passi la UE porterà chiarezza nel settore delle ESG.

La nuova normativa Ue imporrà un uso appropriato delle ESG in tre step:

  • definendo degli standard di sostenibilità obbligatori imposti dall’Ue, un aspetto che dovrebbe introdurre maggiore qualità e coerenza in fase di rendicontazione;
  • sottoponendo a revisione le informazioni riportate dalle organizzazioni;
  • introducendo obblighi di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità e requisiti più stringenti nella comunicazione degli impatti sull’ambiente, sulla società e sulla governance.

Accesso al credito per investimenti: la nuova Sabatini Green.

Nella Nuova Sabatini le misure di finanziamento degli investimenti green a basso impatto ambientale e sostenibili.

Con avviso del 6 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia la pubblicazione della circolare n. 410223, con la quale vengono definite le istruzioni per la corretta attuazione dell’intervento anche noto come Nuova Sabatini, oltre che gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura.

La nuova Sabatini green.

L’agevolazione “Beni strumentali” – cosiddetta “Nuova Sabatini “- ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

In particolare, la Nuova Sabatini green è dedicata agli investimenti a basso impatto ambientale e nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Con la circolare ministeriale del 6 dicembre vengono fissati termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, del 22 aprile 2022, che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.

Le disposizioni della nuova circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.

Leggi le condizioni per accedere ai benefici della Sabatini Green.

La tua azienda ha i requisiti ma necessita di una certificazione ambientale: chiedi ai nostri esperti di ISO 14001 e EMAS. Contattaci.

Scheda dati Sicurezza: da gennaio nuovi contenuti.

Dal 1 gennaio 2023 diventano applicativi a tutti gli effetti gli adeguamenti nei contenuti delle schede dati di sicurezza introdotti dal Regolamento REACH versione 2020. Vediamo quali sono.

Il 31 dicembre termina il periodo transitorio per le Scheda dati di Sicurezza non aggiornate al REACH 2020.

Le modifiche introdotte ai contenuti delle Scheda dati di Sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) termineranno il loro periodo transitorio con il 31 dicembre 2022.

Dopo il termine del 31 dicembre 2022 le Schede dati Sicurezza non conformi ai nuovi contenuti non potranno più essere utilizzate.

Le novità nei contenuti delle Schede dati di Sicurezza.

Il Regolamento REACH 2020/878 implica importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni e introduce nuove sottosezioni; mantiene invece la struttura in 16 parti delle SdS.

Gli adeguamenti dei contenuti delle SdS  si possono così sintetizzare:

– adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
– adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;
– inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI);
– adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
– adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.

 

Leggi il Reg. REACH ” Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” – (in GU L 203/28 del 26.06.2020).

Contatta il nostro servizio per una consulenza sul regolamento REACH e adeguamento delle Schede dati Sicurezza

Mobility manager: quali le novità?

Modificate alcune delle regole per la nomina del mobility manager, figura obbligatoria per le aziende con oltre 100 dipendenti con la funzione di ottimizzare i flussi di spostamenti casa-lavoro in chiave di sostenibilità.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del Mobility Manager.

Quando è obbligatoria la nomina del mobility manager?

In base all’art. 3 del DM 12 maggio 2021, le imprese e le pubbliche  amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager (ne avevamo parlato qui).

Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i  piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.

Quali sono le novità nella disciplina del mobility manager?

Premesso che i mobility manager possono essere nominati internamente alla realtà aziendale/pubblica amministrazione oppure si può ricorrere ad un mobility manager di area, ecco le modifiche e precisazioni introdotte dal citato decreto.

  • Il Decreto 16 settembre 2022 introduce un nuovo comma che specifica come calcolare i 100 dipendenti nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale: in questo caso la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.
  • Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, invece, la normativa aggiornata specifica che i Comuni possono individuare i Mobility manager di area non solo rivolgendosi al loro personale di ruolo ma anche a quello di una società partecipata o dell’agenzia della mobilità.
  • Viene anche sottolineato, infine, che ai Mobility Manager di area e aziendali che svolgono la propria attività presso le PA può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».

GU Serie Generale n. 271 del 19-11-2022

Ambiente: il programma della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare

Il MiTE annuncia le tempistiche di una serie di interventi per la realizzazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare.

Il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, ha firmato il Decreto per l’adozione del cronoprogramma di attuazione della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare, il documento che individua le azioni, gli obiettivi e le misure da perseguire nella definizione delle politiche istituzionali per assicurare un’effettiva transizione verso un’economia di tipo circolare.

Cronoprogramma di attuazione delle misure della Strategia Nazionale per l’Economia Circolare. 

Ecco i punti inclusi nel cronoprogramma delle attività:

  1. Governance della Strategia (Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’attuazione della Strategia per l’Economia Circolare e Report annuale sull’andamento dell’attuazione della Strategia)
  2. Nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti
  3. Incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclo e utilizzo di materie prime secondarie
  4. Revisione del sistema di tassazione ambientale dei rifiuti al fine di rendere più conveniente il riciclaggio rispetto al conferimento in discarica e all’incenerimento sul territorio nazionale
  5. Diritto al riutilizzo e alla riparazione
  6. Riforma del sistema EPR (Extended Producer Responsibility) e dei Consorzi attraverso la  creazione di uno specifico organismo di vigilanza, sotto la presidenza del MITE
  7. Supporto agli strumenti normativi esistenti: normativa sui rifiuti (nazionale e regionale), Criteri ambientali minimi (CAM) nell’ambito degli appalti pubblici verdi. Lo sviluppo/aggiornamento di
    End Of Waste e CAM riguarderà in particolare l’edilizia, il tessile, la plastica, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
  8. Sostegno ai progetti di simbiosi industriale attraverso strumenti normativi e finanziari
  9. Misure per l’uso del suolo in ottica di economia circolare
  10. Misure per l’uso delle risorse idriche in ottica di economia circolare

Tutti i documenti del MiTe

Decreto approvazione Strategia Nazionale Economia Circolare

Strategia Nazionale Economia circolare

Decreto di adozione del cronoprogramma della Strategia nazionale per l’economia circolare

Cronoprogramma  della Strategia nazionale per l’economia circolare

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