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F-gas: la nuova disciplina abolisce la dichiarazione.

F-gas: la nuova disciplina abolisce la dichiarazione.

Il 9 gennaio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-gas), il quale dà attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014 (abrogando il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006).

Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 24 gennaio 2019.

 

Abolita la dichiarazione F-GAS sostituita da una banca dati con dichiarazione a cura degli operatori certificati.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, è abrogato l’articolo 16, comma 1 del D.P.R. n. 43/2012 relativo alla comunicazione ad ISPRA, entro il 31 maggio di ogni anno, delle informazioni riguardanti le quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati, che non dovranno, pertanto, essere più trasmesse da parte dei detentori delle apparecchiature.

Tuttavia restano invariati gli obblighi di mantenimento dei registri.

In sostituzione di tale onere, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra.

A partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018.

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Articolo pubblicato il 29 Aprile 2019

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