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Archivio per Categoria In Evidenza

ISO 45001: approvata la nuova norma internazionale sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

La nuova norma ISO 45001 “Occupational Health & Safety Management Systems – Requirements with guidance for use è la prima norma ISO certificabile sui Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Il nuovo documento è stato preparato dallo IAF (International Accreditation Forum) in collaborazione con OHSAS Project Group e ISO per fornire indicazioni alle parti interessate sulle modalità di migrazione.

Il 18 gennaio 2018 IAF ha rilasciato il documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007”, che fornisce i requisiti per la migrazione delle certificazioni verso la futura ISO 45001 da OHSAS 18001:2007.

Il documento conferma il periodo di migrazione di 3 anni dalla data di pubblicazione della ISO 45001.

 

Leggi il documento IAF MD 21:2018 “Requirements for the Migration to ISO 45001:2018 from OHSAS 18001:2007

Albo Nazionale Gestori Ambientali: precisazioni e chiarimenti.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha emanato in questi ultimi giorni due circolari contenenti chiarimenti ed una Deliberazione con nuova modulistica per la categoria 6.

Circolare n. 59 del 12 gennaio 2018 
Applicazione disposizioni delibera n. 6 del 30 maggio 2017, riguardante i requisiti del responsabile tecnico di cui agli articoli 12 e 13 del DM 120/2014.

Circolare n. 31 del 08 gennaio 2018
Regolarità del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori (DURC).

Delibera n. 1 del 22/01/2018
Modelli di domanda di iscrizione e variazione nella categoria 6 presentate da soggetti non appartenenti all’Unione Europea e non in possesso di autorizzazione a soggiornare nel territorio Italiano.

MUD 2018: pubblicato il nuovo modello ministeriale.

E’ stato approvato con D.P.C.M. del 28 dicembre 2017 il nuovo modello ministeriale per la dichiarazione MUD da presentarsi entro il 30 aprile 2018.

Il MUD, la dichiarazione annuale sui rifiuti prodotti e gestiti dalle aziende e dai comuni e sulle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, deve obbligatoriamente essere presentato alla CCIAA territorialmente competente entro la consueta scadenza del 30 aprile.

Il decreto è comprensivo di istruzioni per la compilazione e di modulistica da utilizzarsi.

Le sezioni di cui è composta la modulistica del “nuovo” MUD sono:

  • Comunicazione Rifiuti
  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso
  • Comunicazione Imballaggi, composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio.
  • Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

GU Serie Generale n.303 del 30-12-2017 – Suppl. Ordinario n. 64

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2017
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2018.

Novatech Srl è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito alla compilazione del MUD: contattaci.

CONAI: riduzione contributo per imballaggi in alluminio dal 1 giugno 2018

Con delibera del Consiglio di Amministrazione CONAI, è stata approvata la diminuzione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in alluminio che, dagli attuali 45,00 Euro/ton, passerà a 35,00 Euro/ton a partire dal 1° giugno 2018.

La variazione del Contributo Ambientale per gli imballaggi in alluminio non avrà effetti sulle procedure semplificate e forfettarie.

Fonte CONAI   – Il comunicato stampa CONAI ufficiale è disponibile al seguente link

Emissioni in atmosfera: modifiche alla parte V del Testo Unico Ambientale.

Con D. Lgs. n. 183 del 15/11/2017 sono state apportate delle modifiche alla parte V del c.d. Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/06) relativa alla disciplina delle emissioni in atmosfera.

Il decreto è intervenuto sulla disciplina dei cosiddetti impianti medi di combustione (con potenza termina compresa tra 1 e 50 MW) ed ha, inoltre, revisionato i procedimenti, i limiti di emissione e le sanzioni connesse alla disciplina generale delle emissioni in atmosfera.

Le nuove disposizioni riguardano anche gli impianti termici civili (disciplinati dal titolo II della parte V).

Il decreto in questione é stato emanato in attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 (relativa agli inquinanti originati dagli impianti medi di combustione), nonché per realizzare un riordino generale del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

GU Serie Generale n.293 del 16-12-2017

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 2017, n. 183

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

SISTRI: proroga del “doppio binario” al 31 dicembre 2018.

Con la legge di bilancio 2018 è stata disposta l’ennesima proroga del SISTRI (Sistema Informatico di Tracciabilità dei Rifiuti) che rinvia fino al 31 dicembre 2018 l’applicazione (obbligatoria) del regime di cosiddetto “doppio binario” attualmente vigente.

I soggetti obbligati dovranno, pertanto, continuare ad effettuare le registrazioni di carico e scarico dei rifiuti, sia sul registro cartaceo che sul portale SISTRI così come dovranno continuare l’utilizzo in parallelo del formulario di identificazione dei rifiuti e della scheda movimentazione SISTRI, laddove obbligatoria.

Restano in vigore le sanzioni relative a:

  • mancato versamento dei diritti annuali
  • mancata iscrizione al SISTRI (per i soggetti obbligati)

ISO 9001 e 14001: scade a settembre 2018 il termine per l’adeguamento dei sistemi di gestione alle nuove norme.

ISO 9001 e ISO 14001: le nuove versioni di settembre 2015 in chiave di strumenti strategici per l’azienda.

Con l’emanazione – a settembre 2015 – delle nuove versioni delle norme internazionali UNI EN ISO 9001 “qualità” e ISO 14001 “ambiente”, le aziende hanno la concreta possibilità di adottare nel proprio sistema aziendale degli strumenti strategici nella progettazione delle attività e nel perseguimento dei obiettivi.

Il restyling delle norme, realizzato dal comitato internazionale ISO, è avvenuto con l’intento di operare una revisione radicale e strutturale delle stesse, in risposta ai cambiamenti radicali intervenuti nel contesto socio-economico internazionale e allo scopo di adattare i sistemi di gestione ad un contesto sempre più complesso e mutevole.

La novità principale che permea le nuove versioni della norme è il “risk based thinking“: l’approccio basato sul rischio.

Questo approccio permette di sviluppare degli strumenti di business che l’azienda sceglierà liberamente per lo più tra quelli già noti nelle tecniche di valutazione del rischio ed utilizzati in ambito di progettazione e gestione aziendale, si veda la UNI EN ISO 31000 “Risk Management” per una gestione strategica e completa delle sue attività.

Le azioni, gli obiettivi, le pianificazioni delle azioni da perseguire scaturiranno, quindi, dall’analisi dei rischi e delle opportunità connessi alle attività dell’organizzazione.

L’azienda, attraverso la definizione del “contesto” in cui opera, non potrà più prescindere dal fare una sorta di “autoanalisi del proprio DNA” comprensiva di tutti i fattori interni ed esterni che la caratterizzano e influiscono sulla sua capacità di soddisfare i requisiti e di raggiungere i risultati desiderati.

I tempi per l’adeguamento

A partire dal 15/09/2015, data di emanazione delle nuove versioni delle norme ISO 9001 e 14001, decorre un periodo di tre anni di coesistenza delle vecchie e delle nuove norme, durante il quale le organizzazioni certificate hanno modo di recepire i nuovi requisiti delle norme e di adeguare i propri sistemi di gestione qualità/ambiente.

Di fatto il 14/09/2018 tutti i certificati esistenti, emessi in base alle vecchie norme, termineranno la loro validità.

Le organizzazioni già certificate devono, pertanto, adeguare i loro sistemi di gestione e superare con esito positivo le verifiche ispettive di transizione prima del 14/09/2018, secondo le tempistiche meglio specificate dai loro rispettivi enti di certificazione.

Il servizio di Novatech S.r.l.

Novatech S.r.l. offre la propria competenza e professionalità alle aziende per:

–         revisionare il proprio sistema di gestione ai requisiti delle nuove norme ISO 9001 “qualità” e ISO 14001 “ambiente”

–         costruire ex novo dei sistemi di gestione aderenti alle nuove norme ISO 9001 “qualità” e ISO 14001 “ambiente”.

Per un colloquio gratuito di presentazione o per ogni ulteriore informazione contattaci.

CONAI: aumento del contributo ambientale sulla carta dal 1 gennaio 2018

Il Consiglio di amministrazione CONAI, Consorzio Nazionale Imballaggi, sentito il parere di Comieco, ha deliberato un adeguamento del Contributo Ambientale CONAI per gli imballaggi di carta e cartone.
A partire dal 1 gennaio 2018 entrerà, quindi, in vigore il nuovo contributo ambientale per gli imballaggi in carta che passa da 4 a 10 € a tonnellata.

Sul sito di Comieco  (il consorzio di filiera degli imballaggi a base cellulosica) le ragioni dell’aumento.

 

Terre e rocce di scavo: nuova disciplina nazionale.

Con D.P.R. 13-6-2017 n. 120 pubblicato nella Gazz. Uff. 7 agosto 2017, n. 183 è stato emanato il nuovo “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”, entrato in vigore il 22/08/2017.

Il  regolamento era atteso da tempo considerata la necessità di coordinamento e semplificazione dei numerosi provvedimenti succedutisi nel tempo sul tema.

Sono numerose le novità introdotte da questa disciplina che ha lo scopo principale di agevolare l’individuazione dei casi in cui è possibile escludere la qualifica di rifiuto alle terre e rocce scavate e applicare alle stesse la definizione di sottoprodotto.
Nel contempo il decreto definisce i criteri e requisiti necessari per disciplinare il deposito intermedio delle terre, il loro trasporto, le eventuali analisi nonchè il deposito temporaneo nel sito di scavo delle terre qualificabili come rifiuti, etc.

La normativa distingue:

  • cantieri di grandi dimensioni: in cui sono prodotte terre e rocce superiori a 6 mila metri cubi; ulteriormente distinguibili in cantieri soggetti a VIA/AIA e cantieri non soggetti a tali procedure;
  • cantieri di piccole dimensioni:   in cui sono prodotte terre e rocce al di sotto del limite di 6 mila metri cubi.

Di particolare rilievo è l’onere da parte del produttore delle terre di inviare preventivamente allo scavo (secondo una tempistica che può essere di 15 giorni prima o di 90 gg prima per i cantieri soggetti a VIA/AIA) al Comune ed all’ARPA territorialmente competente  un “piano di utilizzo” delle terre (art. 9)  o una autodichiarazione di sussistenza  delle condizioni che qualificano la terra come sottoprodotto (art. 21).

Per quanto riguarda la Regione Veneto, con particolare riferimento alla dichiarazione di utilizzo prevista dall’articolo 21 della nuova norma, si veda quanto specificato da ARPAV nella pagina dedicata:
Terre e rocce da scavo- Dichiarazioni ai sensi dell’ art. 21 del DPR n. 120/2017

Da notare, inoltre, la previsione dell’art. 23 che stabilisce, per le terre e rocce che mantengono la qualifica di rifiuto, un regime di deposito temporaneo che fa eccezione alla disciplina generale prevista dall’art. 183, comma 1, lett bb) del D. Lgs. n. 152/06 prevedendo volumi di terre più elevati rispetto a quelli ordinariamente consentiti (4.000 metri cubi di terre di cui al massimo 800 mc di pericolose).

 

Leggi il  D.P.R. 13-6-2017 n. 120   “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.”

Valutazione di impatto ambientale: nuova disciplina nazionale e regionale per il Veneto.

Con D. Lgs. n. 104/2017 del 16/06/2017, pubblicato sulla G.U. n. 156 del 06/07/2017, prende vita una importante riforma del procedimento di rilascio della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), in recepimento a quanto prescritto dalla Direttiva 2014/52/UE (che fissava il termine del 16/05/17 per l’adeguamento delle normative nazionali a quanto da essa prescritto).

Il decreto entra in vigore il 21 luglio 2017 ma, per arrivare alla piena operatività delle nuove regole, bisognerà attendere i decreti ministeriali attuativi, che devono essere adottati entro il 19 settembre, cioè entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del D.lgs. 104/2017.

Il testo, introdotto con il D. Lgs. 104/2017, modifica gli articoli del D. Lgs. n. 152/2006 relativi alla valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati; è prevista l’applicabilità delle nuove regole ai procedimenti avviati a partire dal 16 maggio 2017.

Tra le novità introdotte si segnalano:

  • tempistiche più rapide per la procedura di VIA,
  • accorpamento di tutti i pareri ambientali in un “provvedimento unico” (per la VIA regionale è obbligatorio),
  • allargamento delle opere soggette a VIA statale,
  • nuova procedura sul progetto di fattibilità

 

Nel contempo, con D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017, il Veneto attua quanto previsto dalla L.R. 4/2016, norma con cui si rivedeva completamente la disciplina regionale sulla VIA, senza, tuttavia, tenere in considerazione quanto disciplinato dalla nuova normativa nazionale.

Con il suddetto provvedimento, la Regione Veneto provvede a stabilire la disciplina attuativa delle procedure in materia di VIA previste dalla L.R. n. 4/2016, nonché a stabilire gli indirizzi e le modalità di funzionamento delle conferenze di servizi relative ai procedimenti di VIA, in conformità con quanto stabilito dalla medesima legge regionale e dalla normativa statale in materia, così come recentemente modificata.

 

Leggi:

D. Lgs. n. 104/2017  – Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU Serie Generale n.156 del 06-07-2017)

Direttiva 2014/52/UE -DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

D.G.R.V. n. 640 del 23/06/2017 – Legge regionale 18 febbraio 2016, n. 4 “Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale”. Disciplina attuativa delle procedure di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera b)) ed indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli articoli 10 e 11 (ai sensi dell’art. 4, comma 3, lettera g)). Delibera n. 40/CR del 14/04/2017.

 

 

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