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Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’iscrizione delle macchine operatrici.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: chiarimenti sull’iscrizione delle macchine operatrici.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha pubblicato una circolare a chiarimento delle richieste inerenti l’ambito di ammissibilità delle macchine operatrici nelle categorie dell’Albo legate al trasporto di rifiuti.

Ne deriva che le macchine operatrici possono essere iscritte all’Albo:

  • nella categoria 2-bis per il trasporto di rifiuti connessi al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere;
  • nella categoria 1 per l’attività di spazzamento meccanizzato (relativamente alle macchine spazzatrici e per le tipologie di rifiuti con codici 200302 e 200303);
  • nella categoria 1 per l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’art. 184, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 152/06 e per la raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive dei corsi d’acqua.

Definizione di “Macchine operatrici” da art 58 Codice della Strada:

“1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità  stabilite dal regolamento di esecuzione.

2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:

a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.

3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.

4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità  di 15 km/h.”

Leggi il testo della circolare n. 11 del 17/12/2019

Articolo pubblicato il 30 Dicembre 2019

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