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Archivio per Categoria In Evidenza

Impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: obbligo predisposizione piano di emergenza.

Con il c.d. “decreto sicurezza” (convertito in L. n. 132/2018, art. 26-bis) è stato introdotto,  per gli impianti di lavorazione e di stoccaggio dei rifiuti, l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interno.

La nuova disposizione prevede che i gestori degli impianti, esistenti e nuovi, di “stoccaggio e lavorazione” dei rifiuti hanno l’obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
«a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l’ambiente e per i beni; 
b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; 
c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti; 
d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente rilevante.»

Il gestore dell’impianto, previa consultazione del personale (compreso quello delle ditte subappaltatrici a lungo termine), deve provvedere a riesaminare, sperimentare e, se necessario, ad aggiornare il piano ad «intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni».

Per gli impianti esistenti il piano di emergenza deve essere predisposto entro il 5 marzo 2019.

 

GU Serie Generale n.281 del 03-12-2018

LEGGE 1 dicembre 2018, n. 132

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonche’ misure per la funzionalita’ del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

Albo Nazionale Gestori Ambientali: ultimi provvedimenti.

Si riportano qui di seguito i riferimenti degli ultimi chiarimenti (Delibere e Circolari) pubblicati dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali:

Circolare n. 153 del 07 dicembre 2018
Calcolo dei requisiti minimi per l’iscrizione nella categoria 1, sottocategoria di cui alla Tab. D6

Circolare n. 152 del 07 dicembre 2018
Chiarimenti sul Responsabile Tecnico della categoria 10

Delibera n. 7 del 21 novembre 2018
La delibera n. 7 del 21 novembre 2018 modifica la deliberazione n. 2 del 20 luglio 2009 con la quale venivano disciplinati i criteri ed i requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta.

SISTRI addio: dal 1 gennaio 2019 abolito il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti.

E’ ufficiale: con Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018, articolo 6, recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione” è stato soppresso il sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti, meglio noto come SISTRI.

Il provvedimento, che era stato preannunciato dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa nei giorni scorsi, prevede:

  • la soppressione del SISTRI dal 1 gennaio 2019;
  • il venire meno dell’obbligo di pagamento dei diritti annuali di iscrizione;
  • la previsione di un futuro sistema di tracciabilità gestito direttamente del Ministero dell’Ambiente;
  • il ripristino delle versioni degli articoli del D. Lgs. n. 152/06 (Testo Unico Ambientale) antecedenti al SISTRI;
  • l’obbligo per i soggetti di garantire la tracciabilità dei rifiuti attraverso le scritture tradizionali: registro di carico-scarico rifiuti e formulari di trasporto e MUD

 

Leggi l’art. 6 del D.L. n. 135 del 14 dicembre 2018.

 

VerpackG: nuove regole per l’esportazione di merce imballata in Germania.

Il 1° GENNAIO 2019 entrerà in vigore in Germania la nuova legge sugli imballaggi VerpackG che andrà a sostituire l’attuale ordinanza sugli imballaggi (VerpackV) apportando cambiamenti significativi, orientati al conseguimento di una sempre maggiore trasparenza, controllo e responsabilità da parte del produttore nei confronti dell’imballaggio commercializzato.

La legge si rivolge a tutti coloro che per primi immettono sul mercato tedesco merci imballate destinate all’uso e consumo da parte del consumatore finale privato o alla loro commercializzazione.

Tutti gli operatori che effettuano delle esportazioni nel mercato tedesco di prodotti imballati saranno investiti a partire dal 1 gennaio 2019 da importanti adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale per il riciclo degli imballaggi immessi nel territorio tedesco.

Non si può dire che si tratti di novità vere e proprie in quanto, già dal 2009, la Germania prevede l’obbligo di iscrizione ad un sistema “duale” per il riciclo degli imballaggi immessi sul territorio da parte di tutti gli operatori; tuttavia, dal prossimo 1 gennaio sono previste misure sanzionatorie estremamente pesanti (sanzioni forfetarie di € 100.000) e persino il divieto di commercializzazione in Germania per gli operatori che non ottemperino a tali obblighi.

I SOGGETTI COINVOLTI

Qualsiasi operatore che esporta in Germania (anche occasionalmente) merce imballata immettendo per primo sul mercato i prodotti (compreso l’e-commerce).

LE TIPOLOGIE DI IMBALLAGGI ASSOGGETTATI

Oggetto dell’obbligo di dichiarazione e pagamento sono i seguenti imballaggi:

  • imballaggi da vendita (imballaggi primari secondo la terminologia CONAI): sono quelli destinati ad essere smaltiti dal consumatore finale; sono assimilati a questi anche quelli secondari o terziari che vengano analogamente smaltiti presso esercizi commerciali (ristoranti, negozi ove vengono consumati i beni)
  • imballaggi di servizio: imballaggi destinati ad essere riempiti nel punto vendita (es. coppette, bicchieri, piattini da asporto cibo, sacchetti per frutta, verdura, pane)
  • sovraimballaggi o imballaggi secondari (contenenti più unità singole di vendita)

Sono esclusi invece i c.d. imballaggi da trasporto; questi devono essere dichiarati dall’importatore tedesco.

Fanno eccezione gli imballaggi da trasporto utilizzati nelle spedizioni online a domicilio, i quali rientrano quindi nel campo di applicazione.

GLI OBBLIGHI

L’operatore italiano che intende esportare merce imballata sul territorio tedesco deve quindi:

  • Stipulare un contratto finalizzato al recupero degli imballaggi che si prevedono di introdurre in Germania con una delle società “duali” attualmente presenti nel mercato tedesco (ognuna applica condizioni e prezzi propri essendo un mercato libero)
  • Iscriversi al portale LUCID (gratuita)
  • Inserire le stime degli imballaggi che si prevedono di introdurre nel territorio tedesco nell’anno successivo
  • Effettuare le dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (con riallineamento rispetto ai quantitativi presunti precedentemente dichiarati)

IL PORTALE DI REGISTRAZIONE

Il portale per la registrazione obbligatoria degli operatori è chiamato LUCID (www.verpackungsregister.org).

Attualmente è solo in lingua tedesca, salvo la pagina per la registrazione che è tradotta anche in inglese per consentire a tutti di effettuare autonomamente la registrazione (https://lucid.verpackungsregister.org/ )

La registrazione deve essere effettuata da una postazione di proprietà del soggetto che si sta iscrivendo e non può, pertanto, essere delegata a terzi (il sistema è in grado di leggere l’indirizzo di connessione e bloccare l’accesso a soggetti terzi).

All’interno del portale andranno inseriti:

  • dati anagrafici del soggetto che si iscrive;
  • nome commerciale dei prodotti esportati (marchio);
  • le stime degli imballaggi che si intendono esportare in Germania nell’anno successivo (le stesse per le quali si saranno stipulati i contratti con le società duali);
  • dichiarazioni periodiche degli imballaggi immessi (gli stessi data andranno comunicati anche alla società duale con la quale si è stipulato un contratto; si parla quindi di doppia dichiarazione).

 

L’ENTE DI CONTROLLO E LE SANZIONI

L’ente di riferimento ed organo di controllo è la Zentrale Stelle Verpackungsregister  (Organo centrale del registro degli imballaggi). (www.verpackungsregister.org).

Le sanzioni previste sono:

–  in caso di mancata registrazione all’Organo centrale del registro degli imballaggi o di registrazione non conforme agli obblighi di legge, è previsto il pagamento di una somma di denaro per un massimo di € 100.000 per singolo caso, nonché il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata partecipazione ad un sistema di raccolta o ad una soluzione settoriale, oltre ad una sanzione di fino a € 200.000 per singolo caso, è previsto anche il divieto di commercializzazione dell’imballaggio su tutto il territorio tedesco;
· in caso di mancata comunicazione dei dati relativi agli imballaggi o di comunicazione non conforme alla normativa, è previsto il pagamento di una somma di denaro di fino a € 10.000 per singolo caso

LA SANATORIA PER IL 2018

Gli operatori che non hanno ancora stipulato un contratto con una società duale (ricordiamo che l’obbligo esiste dal 2009), possono sanare la loro posizione solo per l’anno 2018 (il pregresso non è sanabile) stipulando con una delle società duali un contratto retroattivo e mettendosi così al riparo da sanzioni.

 

LE SOCIETÀ DUALI

I “sistemi duali” sono società private che operano sul territorio nazionale e che garantiscono un servizio di raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggio.

Si chiama “sistema duale” perché complementare al sistema di raccolta dei rifiuti urbani prodotti a livello domestico.

Attualmente sono presenti in Germania 9 società duali, che offrono condizioni contrattuali diverse tra di loro e si differenziano per il prezzo dello smaltimento dei singoli materiali.

In allegato l’elenco delle società duali attualmente presente sul mercato tedesco.

 

ASSISTENZA ALLE PRATICHE

La Camera di Commercio Italo-Germanica mette a disposizione, attraverso la propria società di servizi DE International Italia, un servizio di consulenza ed assistenza per gli operatori che devono affrontare gli adempimenti obbligatori prescritti dalla VerpackG comprensivo anche delle trattative contrattuali con le società duali e dell’assistenza a tutti gli adempimenti per la registrazione e successive dichiarazioni periodiche.

Contatti: www.ahk-italien.it

 

In alternativa, è possibile contattare la sede di Berlino della Camera di Commercio Italiana per la Germania (Desk Imballaggi), che offre alle aziende italiane un servizio gratuito e in italiano per le aziende che esportatrici in Germania di prodotti  imballati.

Contatti:

Address: Hiroshimastrasse 1 – 10785 Berlin
Tel. Office: +49 (0) 30 24 31 04 25
Fax: +49 (0) 30 24 31 04 11

imballaggi@itkam.org
www.itkam.org

Fanghi in agricoltura: limiti più severi nella legge di conversione.

Il c.d. “decreto Genova” è legge: con L. 16/11/2018 n. 230, è avvenuta la conversione del  D.L. n. 190/2018 che, oltre a prevedere misure straordinarie e urgenti per la città di Genova conseguenti al crollo del “ponte Morandi”, aveva introdotto delle misure volte a dirimere l’impasse creatasi nel settore dello spandimento dei fanghi in agricoltura a seguito di una discussa sentenza della Corte Suprema, come già riportato in nostro precedente articolo.

Ora, in sede di conversione in legge del decreto, le misure individuate vengono sostanzialmente validate ma, con un emendamento nel testo, vengono introdotti limiti più restrittivi con riferimento ad alcuni inquinanti (IPA – idrocarburi policiclici aromatici, diossine, PCB – policlorobifenili, toluene, selenio, berillio, arsenico, cromo totale, cromo VI).

Leggi il testo della L. n. 230/2018, 

 

 

Rottamazione di veicoli commerciali inquinanti: in Veneto contributi a fondo perduto per le PMI.

La Regione del Veneto ha approvato un bando  (DGR n. 1419 del 2 ottobre 2018, pubblicata il 12 ottobre 2018) per la concessione di contributi, per le annualità 2018/2019, per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti e sostituzione con veicoli commerciali a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

 

Imprese destinatarie:
• le imprese classificate come micro, piccole e medie imprese aventi sede operativa in Veneto ed in regola con i contributi previdenziali, assistenziali (sono esclusi: i trasportatori conto terzi, i settori agricoltura, silvicoltura e pesca.)
• le imprese proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 – N2 da destinare alla rottamazione appartenente a una delle seguenti categorie ambientali:
– euro 0 diesel
– euro 1 diesel
– euro 2 diesel
– euro 3 diesel

 

Veicoli ammissibili
il finanziamento riguarda la sostituzione del veicolo rottamato, avente le caratteristiche stabile dal bando, con un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 – N2:
– elettrico puro
– Ibrido (full hybrid o hybrid plus in)
– metano (mono e bifuel)
– GPL (mono e bifuel)
di classe ambientale euro 6 ad esclusione dei veicoli ad alimentazione “elettrico puro”.

Sono esclusi i veicoli acquistati in leasing.

 

Date per la partecipazione al bando.

Il Bando si articolerà in due fasi:
• la prima prevede l’acquisto di mezzi entro il 31 dicembre 2018 e termine per la presentazione delle domande entro l’11 novembre 2018
• la seconda prevede l’acquisto di mezzi entro il 31 maggio 2019 e termine per la presentazione delle domande entro il 28 febbraio 2019 

 

L’agevolazione

Contributo a fondo perduto per la sostituzione di un solo veicolo, attribuito in base a massa e categoria, secondo questa tabella:

 

Regime: Il regime applicato è de minimis con possibilità di cumulo, nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti comunitari.

Presentazione e valutazione della domanda
Dal 12 ottobre 2018 al 28 febbraio 2019, secondo le due fasi descritte in precedenza. Ammessa una sola domanda per ciascuna impresa.
Trasmissione esclusivamente via PEC all’indirizzo ambiente@pec.regione.veneto.it
oggetto della mail: “bando veicoli commerciali 2018 – Tutela Atmosferica”.

Priorità: fermo restando l’ordine cronologico, priorità per micro imprese, successivamente piccole imprese e infine medie imprese. Dopo ogni 3 veicoli di micro imprese verranno inseriti uno di piccole imprese e uno di medie imprese.

La graduatoria resterà valida per 3 anni e potrà essere rifinanziata.

CONAI: tutte le novità per il 2019.

Come già preannunciato negli ultimi mesi sono numerose le novità che coinvolgono le aziende in tema CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi.

Le evoluzioni nel mondo del riciclo dei rifiuti di imballaggi hanno provocato dei contraccolpi in tutte le filiere e il sistema dei Consorzi – che presiede al ciclo di recupero delle varie tipologie di materiali di imballaggio –  ha dovuto agire di conseguenza con una serie di misure che riepiloghiamo in sintesi qui di seguito.

VARIAZIONI NELLE ALIQUOTE DEL CAC (CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI)

Come già riportato in nostro precedente articolo, a partire dal 1 gennaio 2019, le aliquote relative alle sei tipologie di materiali di imballaggio varieranno nel modo seguente:

  • contributo ambientale su imballaggi in acciaio: diminuzione da € 8,00/ton a € 3,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in alluminio: diminuzione da € 35,00/ton a € 15,00/ton
  • contributo ambientale su imballaggi in carta e cartone: aumento da € 10,00/ton a € 20,00/ton (si veda anche paragrafo sottostante)
  • contributo ambientale su imballaggi in plastica: aumento medio pari a € 263,00/ton (si veda paragrafo sottostante)
  • contributo ambientale su imballaggi in vetro: aumento da € 13,30/ton a € 24,00/ton

L’aumento avrà effetto anche sulle procedure forfetarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni, sempre con decorrenza dal 1° gennaio 2019.

In particolare: – le aliquote da applicare sul valore complessivo delle importazioni (in Euro) passeranno da 0,13 a 0,16% per i prodotti alimentari imballati e da 0,06 a 0,08% per prodotti non alimentari imballati;

Il Contributo mediante il calcolo forfetario sul peso dei soli imballaggi delle merci importate (peso complessivo senza distinzione per materiale) passerà da 52,00 a 64,00 €/ton.

 

DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SULLA CARTA

Per la filiera carta è, inoltre, prevista la diversificazione di contributo sugli “imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi”, quali ad esempio i contenitori utilizzati per la conservazione di succhi di frutta, latte e conserve, costituiti da carta e plastica o carta e alluminio.

In particolare, a fronte di un contributo ambientale per gli imballaggi in carta pari a 20,00 €/ tonnellata, dal 1° gennaio 2019 verrà applicato anche un contributo aggiuntivo su quelli poliaccoppiati idonei al contenimento di liquidi pari a 20,00 €/tonnellata, per un totale di 40,00 €/tonnellata.

Il contributo diversificato per tali imballaggi è volto a migliorare l’efficacia del processo di valorizzazione attraverso il consolidamento e lo sviluppo delle attività di raccolta e di selezione per un riciclo dedicato. Il progetto è quindi orientato allo sviluppo della raccolta e degli investimenti per le operazioni di selezione e riciclo.

In questa voce sono ricompresi, a titolo esemplificativo, i cosiddetti cartoni per bevande (latte, succhi di frutta) e le stesse tipologie di confezioni per altri prodotti alimentari (sughi, passate, legumi). Sono esclusi, invece, gli articoli di imballaggio per il catering (piatti, bicchieri, vaschette con relativi coperchi).

Si veda il documenti di sintesi sulla diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in carta.

 

ULTERIORE DIVERSIFICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE SULLA PLASTICA

Dal 1° gennaio 2019, il nuovo schema contributivo per gli imballaggi in plastica, che conferma anche le agevolazioni già previste per il circuito commercio e industria, sarà il seguente:

  • Fascia A (imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito commercio e industria): 150,00 €/t
  • Fascia B1 (imballaggi da circuito domestico con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata): 208,00 €/t
  • Fascia B2 (altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito domestico): 263,00 €/t
  • Fascia C (imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali): 369,00 €/t

In allegato l’elenco aggiornato esemplificativo delle tipologie di imballaggi in plastica suddivisi secondo i criteri sopra indicati.

 

NOVITÀ PER COMMERCIANTI DI IMBALLAGGI

Come già annunciato in precedenza, vedi articolo precedente, a partire dal 1 gennaio 2019 verrà spostato il momento in cui si applica il contributo ambientale CONAI (c.d. “prima cessione”) in caso di presenza nella filiera di commercianti di imballaggi vuoti.

La misura – che ha finalità legate alla lotta contro l’evasione dal CAC e tesa ad evitare sperequazioni nell’applicazione dello stesso – comporterà semplificazioni per i commercianti di imballaggi vuoti che potranno richiedere ai fornitori di non applicare il CAC in fattura, ma allo stesso tempo, dovranno farsi carico loro stessi di applicare (in prima cessione) il contributo ai propri clienti utilizzatori/riempitori di imballaggi e di riversarlo a CONAI attraverso le procedure periodiche.

Tutto il sistema si basa su autodichiarazioni che i soggetti dovranno scambiarsi per qualificare la propria natura di “commercianti” o “utilizzatori”.

CONAI non ha ancora pubblicato la modulistica necessaria, che dovrebbe essere resa nota a breve.

Si veda la circolare esplicativa delle novità per i commercianti di imballaggi vuoti.

 

 

Per ogni approfondimento: scriveteci a consulenza@novatech-srl.it

oppure consultate il sito www.conai.org

Fanghi di depurazione: sbloccato lo spandimento in agricoltura.

L’antefatto

Con sentenza della Corte di Cassazione n. 27958/2018 e sentenza del TAR Regione Lombardia n. 1782/2018 si era stabilito che i fanghi da destinare allo spandimento in agricoltura dovessero sottostare ai limiti restrittivi di soglia di contaminazione previsti in tabella I, Allegato V, Parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 in materia di bonifiche, con riferimento agli idrocarburi ed ai fenoli (in quanto la disciplina speciale contenuta nel D. L. 99/1992 non prevede indicazioni per tali sostanze).

Questi pronunciamenti avevano determinato da alcuni mesi un blocco nelle attività di spandimento in agricoltura dei fanghi di depurazione dovuto all’applicazione dei limiti previsti per gli idrocarburi e i fenoli dalla sopracitata tabella ai fanghi biologici provenienti dagli impianti di depurazione delle acque reflue urbane. L’applicazione dei limiti previsti dalla disciplina delle bonifiche del suolo ai fanghi ne ha quindi determinato la paralisi della possibilità di spandimento in agricoltura (essendo presenti nei fanghi concentrazioni media di sostanze molto superiori rispetto al suolo).

Ciò ha determinato uno stato di emergenza dovuto all’intasamento degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane e la necessità di ricorrere a misure straordinarie di autorizzazione all’accumulo degli stessi presso gli impianti (si veda ad esempio Decreto Regione Lombardia n. 94 del 7/8/2018).

L’attesto decreto di emergenza

All’interno del cosiddetto “decreto Genova” (afferente le prime misure successive al crollo del c.d. “ponte Morandi”) è stato inserito anche l’atteso provvedimento di temporaneo sblocco dell’attività di spandimento dei fanghi in agricoltura.

In attesa di una organica revisione della disciplina di settore, l’art. 41 del D.L. n. 109 del 28/9/2018 è intervenuto sul tema, precisando quanto segue:

Art. 41.  Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione

1.  Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell’utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell’Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), per i quali il limite è: ≤ 1.000 (mg/kg tal quale). Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008.

Resta comunque aperto il dibattito sulla questione sia per la genericità del termine “idrocarburi totali” che non fa distinzione tra quelli di natura minerale e quelli di origine biologica, tipica dei fanghi sia per il fatto che, in sede di conversione, il decreto potrebbe subire degli emendamenti.

ADR 2019: le principali novità nella versione aggiornata dell’Accordo.

A far data dal 1 gennaio 2019, entrerà in vigore la versione aggiornata dell’Accordo Europeo sul  trasporto di merci pericolose su strada: ADR 2019.

Il testo degli allegati tecnici A e B dell’Accordo viene regolarmente assoggettato a revisione biennale ad opera del gruppo di lavoro per il trasporto delle merci pericolose della Commissione Economica per l’Europa (UNECE).

Le disposizioni aggiornate saranno pienamente operative, dopo il semestre transitorio, a far data dal 1 luglio 2019.

Riportiamo qui di seguito un sintetico riassunto che elenca le novità e le modifiche apportate al testo dell’Accordo.

I nostri consulenti esperti restano a disposizione per ogni approfondimento sui temi del trasporto di merci e rifiuti pericolosi:

tel. 049 893 6673

info@novatech-srl.it

Le principali novità dell’ADR 2019

Capitolo 1.1 Esenzioni

  • Soppressa la sezione 1.1.3.1 b) relativa all’esenzione per il trasporto di merci pericolose contenute in macchinari (viene modificato l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati)
  • Modificata l’esenzione per il trasporto di combustibili liquidi (1.1.3.3)

Capitolo 1.2 Definizioni

  • Bombola sovrastampata
  • Cisterna chiusa ermeticamente
  • Materia animale
  • Rivestimento di protezione (per le cisterne)

Capitolo 1.8 Misure di controllo e altre misure di supporto per l’osservanza delle disposizioni di sicurezza

  • Consulente per la sicurezza, obbligo di nomina anche per gli speditori (nomina da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022)

Capitolo 1.10 Disposizioni riguardanti la sicurezza

  • Per le merci ad alto rischio l’autorità competente può applicare altre disposizioni di sicurezza per fini diversi da quelli del trasporto

 Capitolo 2.1 Principi generali di classificazione

  • Campioni di materiali energetici ai fini delle prove
  • Classificazione di oggetti come oggetti contenenti merci pericolose n.a.s., nuovi numeri ONU appartenenti alle classi di pericolo della merce pericolosa contenuta

Capitolo 2.2 Disposizioni particolari per le diverse classi

  • Classe 8: Materie corrosive
    -Modificati i criteri di classificazione delle materie corrosive, l’effetto che si deve considerare per determinare se una materia è corrosiva sono le lesioni cutanee irreversibili del tessuto intatto oppure la necrosi visibile attraverso l’epidermide e nel derma, che si verificano dopo l’esposizione alla materia.
    -Per la classificazione delle miscele corrosive viene proposto un approccio a tappe: 1) si hanno i dati sufficienti per classificare la miscela 2) si hanno i dati riguardanti miscele simili 3) metodo di calcolo basato sulla classificazione dei componenti la miscela
  • Classe 9: materie e oggetti pericolosi diversi
    -Pile al litio al litio ibride che contengono sia litio metallico che litio ionico

Capitolo 3.2 Lista delle merci pericolose

  • Nuovi numeri ONU
    UN 3535 solido inorganico tossico infiammabile, n.a.s., classe 6.1, PG I e II
    UN 3536 batterie al litio installate in mezzi di trasporto, classe 9
    UN 3537 oggetti contenenti un gas infiammabile, n.a.s., classe 2
    UN 3538 oggetti contenenti un gas non infiammabile, non tossico,  n.a.s., classe 2
    UN 3539 oggetti contenenti un gas tossico, n.a.s.., classe 2
    UN 3540 oggetti contenenti liquido infiammabile n.a.s., classe 3
    UN 3541 oggetti contenenti solido infiammabile n.a.s., classe 4.1
    UN 3542 oggetti contenenti materia soggette ad accensione spontanea n.a.s., classe 4.2
    UN 3543 oggetti contenenti materia che a contatto con l’acqua, sviluppa dei gas infiammabili n.a.s., classe 4.3
    UN 3544 oggetti contenenti materia comburente n.a.s., classe 5.1
    UN 3545 oggetti contenenti del perossido organico n.a.s., classe 5.2
    UN 3546 oggetti contenenti della materia tossica n.a.s., classe 6.1
    UN 3547 oggetti contenenti della materia corrosiva n.a.s., classe 8
    UN 3548 oggetti contenenti merci pericolose diverse n.a.s., classe 9
  • Numeri ONU modificati
    UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari o merci pericolose contenute in apparati (apparecchi)

Capitolo 3.3 Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie ed oggetti

 Principali modifiche alle disposizioni speciali:

  • Per UN 1075 gas di petrolio liquefatti sono state inserite la DS 392 sui sistemi di contenimento di gas combustibile e DS 674 sulle prove periodiche di bombole sovrastampate
  • Per l’UN 3166 veicolo alimentato a gas infiammabile …le DS 312, 385 sono state soppresse e sono state sostituite con la 388
  • Per l’UN 3171 veicolo alimentato a batteria o dispositivo alimentato a batteria la DS 240 è state soppressa ed è stata sostituita con la 388
  • Per l’UN 3316 confezioni chimiche o confezioni di pronto soccorso la disposizione speciale 251 viene ampliata
  • Per UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari, vengono applicate le DS 301 e 672
  • Per UN 3528, UN 3529, UN 3530 motore a combustione … viene modificata la DS 363 e in parte la 667
  • Per le pile e batterie al litio UN 3090, 3480 vengono modificata le DS 188, 376, 636 e viene aggiunta la 387 relativa alle batterie che contengono sia pile al litio metallico che pile al litio ionico.
  • Per le pile e batterie al litio contenute in dispositivi UN 3091, 3481 oltre alla DS 387 viene aggiunta anche la 670 che riguarda gli equipaggiamenti provenienti da abitazioni.

Capitolo 4.1 Utilizzazione di imballaggi

  • Nuova istruzione d’imballaggio P006 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • Nella P520 relativa ai perossidi organici e alle materie autoreattive sono state aggiunte le disposizioni supplementari PP94 PP95 relative ai campioni energetici
  • Nuova istruzione d’imballaggio P907 per l’UN 3363 merci pericolose contenute in macchinari/apparati
  • Nuove istruzioni d’imballaggio P911 e LP906 per pile e batterie danneggiate o difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP03 per i numeri ONU da 3537 a 3548
  • E’ stata modificata la LP902 per l’UN 3268 dispositivi di sicurezza
  • E’ stata modificata la LP904 per pile e batterie danneggiate o difettose ed equipaggiamenti contenenti pile e batterie danneggiare e difettose
  • Nuova istruzione d’imballaggio LP905 per alcune serie di produzione di pile e batterie

Capitolo 5.2 Marcatura ed etichettatura

  • La denominazione ufficiale di trasporto per le merci della classe 1 deve essere ben leggibile e indelebile e deve essere redatta in una o più lingue tra cui una deve essere il francese, il tedesco o l’inglese.
  • Le frecce di orientamento devono essere applicate anche su macchie o apparecchi contenenti merci pericolose liquide, se prescritto che devono essere mantenute in un determinato orientamento

Capitolo 5.3 Placcatura e marcatura

  • Le etichette devono resistere alle intemperie e devono permettere di garantire la presenza della segnalazione durante tutta la durata del trasporto.
  • Le etichette devono essere poste sui quattro lati dei contenitori per trasporto alla rinfusa rigidi, mentre devono essere poste sui due lati lunghi dei contenitori per il trasporto alla rinfusa flessibili.

Capitolo 5.4 Documentazione

  • Quando si applica l’esenzione parziale 1.1.3.6 nel documento di trasporto deve essere indicata la quantità totale e il valore calcolato di merci pericolose per ciascuna categoria di trasporto in conformità alla 1.1.3.6.3 e alla 1.1.3.6.4.

Capitolo 7.1 Disposizioni generali e disposizioni speciali relative alla regolazione della temperatura

  • Inserita nuova sezione “Disposizioni particolari applicabili al trasporto alla rinfusa delle materie autoreattive della classe 4.1, dei perossidi organici della classe 5.2 e delle materie stabilizzate tramite regolazione della temperatura (diverse dalle materie autoreattive o dai perossidi organici)

Capitolo 7.3 Disposizioni relative al trasporto alla rinfusa

  • È aggiunta la nota alla sezione 7.3.3.1 che dice che quando è indicato un codice VC1 o VC2 in colonna 17 è possibile usare anche contenitore rispettivamente BK1 o BK2 se le condizioni indicate al 7.3.3.2 sono soddisfatte.

Capitolo 7.5 Disposizioni relative al carico, allo scarico e alla movimentazione

  • Viene ampliata la nota alla sezione 7.5.7 “Movimentazione e stivaggio” con la citazione di altre fonti dove trovare indicazioni per il corretto stivaggio.
  • Nella sezione 7.5.7.4 viene riportato che, per i contenitori che non comprendono i pezzi d’angolo a norma ISO 1496-1, è necessario verificare la compatibilità dei loro dispositivi con quelli montati sui veicoli.
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