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Notifica UFI delle miscele e sostanze pericolose: termine prorogato.

La Commissione Europea ha esteso di un anno il termine di applicazione del nuovo sistema di notifica per le miscele pericolose destinate al consumatore (c.d. notifica UFI – Unique Formula Identifier): il termine, pertanto, corrisponde a quello previsto per le miscele destinate ad uso professionale, ovvero il 1 gennaio 2021.

La proroga è stata disposta a seguito delle difficoltà riscontrate da parte di un elevato numero d’aziende nell’adeguarsi entro il 2020 alla scadenza originariamente prevista  (01/01/2020).

Il rinvio lascerà maggior respiro agli Stati membri, all’Agenzia Europea per le sostanze chimiche (Echa) e all’industria per conformarsi all’allegato VIII e del Regolamento CLP.

Resta invariato il termine previsto per le miscele ad uso industriale: 1 gennaio 2024.

Leggi cos’è la notifica UFI.

MOCA: la sicurezza nella filiera alimentare.

È innegabile che il tema della sicurezza alimentare sia sempre più presente e sotto la lente di ingrandimento del consumatore e dell’intera filiera alimentare dall’origine fin sulle nostre tavole e oltre.

La sicurezza non riguarda solamente gli alimenti di per sé, bensì coinvolge tutti quei materiali che con l’alimento sono destinati, per loro uso e funzionalità, a venire in contatto e sono suscettibili di migrare al cibo le sostanze in essi contenute.

Tutta la filiera alimentare, dalla produzione, al trattamento, al confezionamento, al trasporto e alla preparazione dei cibi, viene coinvolta dai MOCA (Materiali e Oggetti destinati a venire a Contatto con gli Alimenti) e dalla relativa disciplina. Ai MOCA, pertanto, si applicano i principi e i criteri di sicurezza previsti per gli alimenti.

Alcuni esempi di MOCA: imballaggi in carta, cartone, pellicole, plastiche ma anche pentole, utensili, stoviglie, macchine per la lavorazione degli alimenti a livello industriale ma anche domestico.

La disciplina europea in ambito alimentare è contenuta nel Reg. UE 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.

I Moca sono disciplinati dal Reg. UE 1935/2004 che prevede un quadro normativo armonizzato per l’UE e fissa i
principi generali di sicurezza e di inerzia per tutti i MOCA.  Accanto ad esso è in vigore il Reg. UE 2023/2006 sulle Buone Pratiche di Fabbricazione (GMP). Tra le altre cose, entrambi prevedono la responsabilità dell’operatore alimentare e la rintracciabilità.

Il Reg. UE n. 10/2011 descrive le norme sulla composizione dei MOCA di plastica, compresa l’istituzione di un elenco dell’Unione di sostanze autorizzate nella fabbricazione di MOCA di plastica.

Il potenziale trasferimento delle sostanze contenute nei MOCA agli alimenti è legato ad una serie di fattori che dipendono principalmente dalla natura e dalla composizione dei materiali e delle sostanze con i quali i Moca sono prodotti, dalla natura e composizione dei cibi, dalla superficie di contatto, dal tempo e dalla temperatura di contatto tra essi ed il cibo.

I materiali e gli oggetti non devono trasferire ai prodotti alimentari componenti in quantità tale da costituire un pericolo per la salute umana, comportare una modifica inaccettabile della composizione dei prodotti alimentari o causare un deterioramento delle loro caratteristiche organolettiche (art. 3 del citato Reg. 1935/2004).

 

Novatech Srl offre un servizio di consulenza  e adeguamento alla disciplina sui MOCA: contattaci.

End of waste – La Regione Lombardia fa salve le autorizzazioni in vigore.

La Regione Lombardia prende posizione sull’interpretazione della L. 55/2019 – c.d. decreto sblocca cantieri – il provvedimento che ha posto un serio blocco al settore dell’end of waste, la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (leggi i nostri precedenti articoli qui e qui).

Con Circolare Prot. T1.2019.0030555 del 23/09/2019, la Regione Lombardia adotta l’interpretazione secondo cui con L. 55/2019 il legislatore  “ fa riferimento alla “concessione” di autorizzazioni e non alle autorizzazioni vigenti, né ai prodotti da recupero rifiuti già autorizzati”, facendo salve dal rischio di revoca, pertanto, le imprese già autorizzate o con autorizzazioni in scadenza.

Dal mancato rinnovo o dalla revoca delle autorizzazioni previgenti, deriverebbe un grave danno al sistema di gestione dei rifiuti e una forte penalizzazione dei processi innovativi per il recupero dei rifiuti che contribuiscono, a tutti gli effetti, all’economia circolare.

Leggi la circolare della Regione Lombardia sull’end of waste

Banca dati Fgas: dal 25 settembre comunicazione dei dati da parte delle imprese certificate

Il D.P.R. 146/2018 istituisce la Banca dati gas fluorurati a effetto serra e apparecchiature contenenti gas fluorurati, e stabilisce che dal 25 settembre 2019, le imprese certificate (o le persone, nel caso di imprese non soggette ad obbligo di certificazione) devono comunicare i dati relativi agli interventi di installazione, riparazione, manutenzione, controllo delle perdite e smantellamento svolti su apparecchiature contenenti gas fluorurati.

Devono essere comunicati gli interventi svolti sulle seguenti apparecchiature, a prescindere dalla quantità di FGAS in esse contenute:

  • apparecchiature fisse di refrigerazione e di condizionamento d’aria;
  • pompe di calore fisse;
  • apparecchiature fisse di protezione antincendio;
  • celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • commutatori elettrici.

La comunicazione va effettuata, via telematica, alla Banca Dati nazionale gestita dalle Camere di commercio via telematica, entro 30 giorni:

A.  dall’installazione delle apparecchiature;
B.  dal primo intervento di controllo delle perdite, manutenzione o riparazione di apparecchiature già installate;
C.  dallo smantellamento delle apparecchiature.

Non è prevista alcuna iscrizione, in quanto le imprese che opereranno sulla Banca Dati sono già iscritte al Registro ed in possesso di certificato.

Per la gestione e la tenuta della Banca dati, le imprese certificate, o nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, le persone fisiche certificate, versano annualmente, entro il mese di novembre, alle Camere di commercio competenti, secondo le procedure e le modalità stabilite dalle stesse, un diritto di segreteria annuale (non legato al numero di comunicazioni) pari a 21,00 €.

A partire dal 25 settembre 2019, l’obbligo di tenuta dei registri dell’apparecchiatura, previsto dal Regolamento 517/2014 sarà quindi rispettato mediante la comunicazione alla Banca dati.

Gli operatori (ovvero i proprietari , o comunque coloro che esercitano un controllo effettivo sulle apparecchiature) non dovranno più presentare la dichiarazione al vecchio portale Fgas (leggi notizia) e avranno, invece, la possibilità di scaricare da un’apposita area riservata i dati relativi agli interventi svolti sulle proprie apparecchiature.

La Banca Dati è raggiungibile dal sito: bancadati.fgas.it

 

Ministero dell’Ambiente: nasce la Direzione generale per l’economia circolare.

Nella nuova organizzazione del Ministero dell’Ambiente è istituita la nuova Direzione generale per l’economia circolare.

Il riassetto del dicastero dell’Ambiente della tutela del territorio e del mare, enfatizza l’importante ruolo del Ministero nel traghettare il Paese verso l’attuazione dei principi dell’economia circolare deferendo a questa nuova Direzione la promozione delle politiche per la transizione ecologica e l’economia circolare, la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, i programmi plastic free e rifiuti zero, l’implementazione dei criteri ambientali minimi (Cam), i rifiuti radioattivi e gli Ogm.

Oltre alla competenza sull’economia circolare il nuovo regolamento organizzativo assegna al ministero anche il compito di centro unico di coordinamento e di responsabilità politica per la bonifica dei siti inquinati.

Proprio per questo, è stata istituita con il nuovo regolamento anche la Direzione generale per il risanamento ambientale, che si occuperà della bonifica dei siti inquinati d’interesse nazionale (Sin) e del danno ambientale.

Inoltre, la Direzione clima ed energia assume anche le competenze sull’aria, sulla crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, sulle valutazioni d’impatto ambientale e autorizzazioni integrate ambientali.

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 giugno 2019, n. 97

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione. (GU Serie Generale n.201 del 28-08-2019)

CONAI: rimodulati i contributi su carta, legno e plastica dal 1 gennaio 2020

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime novità.

Segnaliamo qui di seguito alcune significative novità disciplinate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali con i seguenti provvedimenti.

Verifiche per l’abilitazione del Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: Delibera n. 3 e Delibera n. 4 del 25/09/2019

Circolare n. 6 del 10 luglio 2019
Attribuzione codice EER 20 03 07. Integrazione circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013

Circolare n. 7 del 24 luglio 2019
Disponibilità temporanea dei veicoli. Direttive tecnico-operative

Circolare n. 8 del 24 luglio 2019
Iscrizione all’Albo di imprese con disponibilità temporanea dei veicoli

End of waste: un emendamento salverà le autorizzazioni in essere?

Come noto (vedi notizia), il discusso contenuto della L. 55/2019 ha riportato la disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto” (c.d. End of Waste) indietro di circa vent’anni, stabilendo che i criteri per la concessione delle autorizzazioni per il trattamento dei rifiuti – al fine di farli cessare dalla qualifica di rifiuto – siano vincolati ai soli (limitati) casi previsti dal D. M. 5/2/98 escludendo tutte le casistiche che negli ultimi decenni la tecnologia ha sviluppato.

L’effetto più discutibile di questo atteso (ma deludente e contraddittorio) provvedimento è stato di impedire il rinnovo di tutte quelle autorizzazioni che erano state rilasciate negli ultimi anni ad personam ad impianti che avevano – nel pieno spirito dell’economia circolare – adottato metodi (anche innovativi e brevettati) di recupero di rifiuti che sarebbero altrimenti stati avviati a smaltimento.

Quanto sopra, destando anche un dubbio di legittimità rispetto ai principi stabiliti dal legislatore europeo in tema di gerarchia nella gestione dei rifiuti e suscitando l’attivazione di pressoché tutte le categorie economiche affinché il legislatore nazionale provveda quanto prima alle opportune modifiche necessarie per sbloccare il settore e per fare salve le autorizzazioni già in essere ante riforma.

È notizia di questi giorni che nel disegno di legge di recepimento delle direttive europee (Legge di delegazione europea) è presente un emendamento che fa salve le “autorizzazioni End of Waste” precedentemente rilasciate dalle competenti autorità.

Dovrebbe, quindi, trovarsi la clausola di salvezza delle autorizzazioni end of waste in essere compresa la possibilità di rinnovo, nelle more dell’adozione dei decreti di settore sull’EoW e nel rispetto dei criteri generali di cui all’art 184-ter del D. Lgs. n . 152/06.

Tuttavia i tempi di recepimento della direttiva europea sono decisamente dilatati e questo non risolverebbe la vexata quaestio delle autorizzazioni esistenti sull’EoW con l’urgenza che questa richiede.

 

 

 

End of Waste sui prodotti assorbenti: ecco la norma tecnica.

Con D. M. 15/05/2019 n. 62 (G.U. 08/07/2019 n. 158) l’Italia si è dotata della disciplina per il recupero ai fini di cessazione della qualifica di rifiuto dei prodotti assorbenti per la persona (c.d. PAP) ai sensi dell’art. 184-ter, D. Lgs. n. 152/06

Il decreto stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il decreto si compone di 7 articoli e dei seguenti allegati:

Allegato 1 – Criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 2 – Criteri specifici per le plastiche eterogenee a base di poliolefine ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 3 – Criteri specifici per il SAP ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 4 – Criteri specifici per la cellulosa ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto.

Allegato 5 – Scopi specifici per cui sono utilizzabili le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il polimero SAP ovvero la cellulosa, ad alto o a basso contenuto di SAP.

Allegato 6 – Dichiarazione di conformità (DDC)

 

Leggi il D. M. 15/05/2019 n. 62 (G.U. 08/07/2019 n. 158)

 

 

MUD – Le sanzioni per la presentazione in mora.

La data ultima per la presentazione del MUD – Modello Unico di dichiarazione ambientale – per l’anno 2019 è scaduta il 22 giugno scorso.

Ricordiamo, che l’eventuale presentazione tardiva, ma comunque entro il termine di 60 giorni dalla scadenza (quindi entro il 21 agosto 2019) comporta l’applicazione di una sanzione in misura ridotta di un importo che varia da € 26,00 a € 160,00.

La presentazione oltre tale termine è invece soggetta alla sanzione da € 2.600,00 a € 15.500,00 (così come prescritto dall’art 258, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006).

L’omissione o presentazione incompleta o inesatta della Comunicazione Veicoli fuori uso viene sanzionata dall’art. 13, c. 7, Dlgs 209/2003 “Chiunque non effettua la comunicazione prevista dall’articolo 11, comma 4, o la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro”.

 

La mancata, incompleta o inesatta presentazione della Comunicazione  apparecchiature elettriche ed elettroniche dei dati di cui al  D.lgs. 49/2014  è soggetta alle sanzioni di cui all’articolo 38 dello stesso Decreto legislativo che recita “Il produttore che,  entro il termine stabilito dall’articolo 29, comma 2, non effettua l’iscrizione al Registro nazionale o non effettua le comunicazioni delle informazioni ivi previste, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000″

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