Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).
Con la conversione del Decreto Legge n. 18 17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo) e che vengono in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.
In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.
Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.
Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).
Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.
Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:
“Fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb), numero 2), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo non può avere durata superiore a diciotto mesi.”
Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20 metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.
In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi. (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)
E’ stato pubblicato nella G.U. n. 83 dell’8/04/2020 il decreto 19 novembre 2019, n. 182 che disciplina il regime della cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) dei pneumatici fuori uso.
Vengono, pertanto, definiti per legge i criteri e le condizioni dettagliate affinchè possa essere applicata agli pneumatici la disciplina generale di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”.
Il settore del ricambio e della demolizione dei veicoli genera annualmente circa 400mila tonnellate di pneumatici fuori uso. Il sistema di raccolta uno contro uno consente una raccolta capillare degli stessi che possono essere utilmente reimpiegati, dopo il processo di recupero, nei settori della cantieristica stradale, dell’edilizia, dell’arredo urbano, etc.
Ricordiamo che l’aspetto virtuoso del concetto di end of waste consiste nella sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).
Leggi il D.M. 19 novembre 2019, n. 182 – Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Riportiamo qui di seguito la comunicazione della Provincia di Padova in merito alla proroga della scadenze degli adempimenti ambientali qui sotto specificati.
Vista l’emergenza provocata dal virus COVID-19, le scadenze dei seguenti adempimenti ambientali, disposte con atto della Provincia di Padova e successive al 22 febbraio 2020, sono differite al 15 giugno 2020:
• Piano Gestione Solventi 2019
• comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite
• trasmissione di relazioni e/o comunicazioni
• controlli periodici
• analisi connesse alla messa in esercizio degli impianti
• ogni altro adempimento disposto con atto provinciale di autorizzazione o prescrittivo, compresi quelli già prorogati e con esclusione degli atti emessi ai sensi della L. 689/81 e degli adempimenti che costituiscono presupposto per l’evasione di istanze.
La proroga non necessita di richiesta da parte delle imprese.
Per informazioni:
Provincia di Padova – Settore Ecologia – tel 049 8201811
Leggi la Determinazione dirigenziale di proroga delle scadenze ambientali
Riteniamo utile fare il punto in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di locali diversi dalle strutture sanitarie, quindi nelle aziende, negli enti e nelle private abitazioni.
A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti.
Le Regioni stanno provvedendo singolarmente con lo strumento delle Ordinanze contingibili ed urgenti.
In particolare la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020, prevedendo quanto segue.
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
Sugli altri contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto si veda il nostro articolo di approfondimento.
Rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti urbani del tipo qui indicato sono state emanate delle raccomandazioni dall’Istituto Superiore di Sanità .
Leggi anche come vanno trattati i rifiuti da DPI nelle strutture sanitarie.
Qui trovi anche l’Ordinanza della Regione Lombardia e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna.
Il presidente della Regione Veneto, ha ritenuto necessario introdurre, nella forma di una Ordinanza di carattere contingibile e urgente – modalità contemplata dall’art 191 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 – una serie di disposizioni conseguenti alle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.
Stante il presente rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo, si pone la necessità di aumentare in deroga la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.
Con tale provvedimento di urgenza vengono fornite delle disposizioni, in deroga alla vigente disciplina, sempre garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, valevoli per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima ed eventualmente prorogabili.
L’ordinanza fornisce, inoltre, un necessario chiarimento circa la gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati a scopo di prevenzione della trasmissione del contagio quali mascherine, guanti, tute, camici nei luoghi di lavoro o nelle private abitazioni.
Nel territorio della Regione Veneto sarà consentito ai soggetti titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti di qualunque tipo (ordinaria, semplificata, AIA):
I suddetti aumenti degli stoccaggi autorizzabili non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.
Nel provvedimento in parola sono citate le condizioni che i gestori degli impianti devono continuare a rispettare per l’esercizio dell’attività anche durante il regime in deroga.
Nel periodo di vigenza dello stato emergenziale (ovvero fino al 31 luglio 2020), il deposito temporaneo di rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., è soggetto alle seguenti limitazioni temporali e quantitative, alternative tra loro, a scelta del produttore:
L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.
Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 15 aprile 2020 – Bur n. 52 del 17/04/2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.
Con la Circolare n. 3 del 3 Marzo 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che per i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.
Leggi la circolare num. 3 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia relativo all’emergenza sanitaria COVID-19.
L’articolo citato reca: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’Albo ha precisato le condizioni di applicabilità di tali termini dilatori.
Leggi la Circolare n. 4 del 23-3-2020 Albo Nazionale Gestori Ambientali
(NOTA – Articolo aggiornato in data 22/04/2020 a seguito di disposizioni più recenti sull’argomento)
Premesso che a livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, riteniamo di poter riassumere come segue le modalità di trattamento di tali DPI.
I dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ecc.) utilizzati per la protezione dalla contaminazione da COVID-19 dei lavoratori o per i pazienti delle strutture sanitarie o assimilate, sono, quindi, da classificare come rifiuti potenzialmente infettivi (Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute).
Il codice CER da attribuire è il:
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
La caratteristica di pericolo è: HP9
Il trasporto dei rifiuti è soggetto alla normativa ADR.
I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR è:
UN 3291 rifiuti (bio)medicali n.a.s.
Classe: 6.2
Gruppo di imballaggio: II
Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).
Ricordiamo alcune delle disposizioni relative al deposito temporaneo e alle registrazioni dei rifiuti sanitari contenute nel D.P.R. 254/03, rinviando al testo completo della norma per ogni altra precisazione:
I locali dove hanno soggiornato persone positive al COVID-19 devono essere decontaminati secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. È comunque opportuno disinfettare periodicamente anche i locali degli ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di soggetti positivi al virus.
Novatech S.r.l. offre il servizio di disinfezione dei locali degli ambienti di lavoro.
Contattaci per ogni informazione.
Leggi la circolare del Ministero della Salute “COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti”, n. 5443 del 22/02/2020.
Il Consiglio di amministrazione di CONAI, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro.
I relativi contributi subiranno i seguenti aumenti:
Le motivazioni formulate da CONAI a fronte di tali aumenti sono:
Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno comunicati entro la fine di marzo.
Per ogni approfondimento: www.conai.org
Per effetto delle disposizioni contenute nel c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), conseguente all’emergenza COVID-19, vengono sospesi i termini di alcuni procedimenti amministrativi e prorogate le scadenze di provvedimenti autorizzativi di vario ordine e grado, compresi quelli aventi carattere ambientale.
Viene, inoltre, prorogato o differito il termine per la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.
L’art. 103 prevede:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.
Leggi anche l’articolo sulla proroga delle scadenze ambientali (MUD, A.N.G.A., RAEE, Pile/batterie).
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.