Con D. Lgs. n. 163 del 5 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. del 2/1/2020, è stata introdotta la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi sui gas fluorurati a effetto serra, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
Tra le sanzioni previste sono comprese anche quelle riferite agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas.
Le sanzioni variano da 150 euro a 100.000 euro, in base alle violazioni, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della categoria M1 e N1, avvalendosi di personale non in possesso del prescritto attestato e se non hanno effettuato l’iscrizione dell’impresa o del personale nel Registro telematico nazionale Fgas.
Rinviamo per la lettura dell’intero provvedimento sia al testo in Gazzetta Ufficiale che a quanto riassunto all’interno del portale F-Gas stesso.
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2020, le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenute al versamento dei diritti annuali di iscrizione.
Per provvedere al pagamento, le aziende iscritte possono collegarsi al sito www.albonazionalegestoriambientali.it, all’interno della propria area personale, nella sezione “diritti”.
Le modalità ammesse per il versamento sono MAV elettronico bancario o carta di credito.
Gli uffici di Novatech Srl restano a disposizione per assistere le aziende nelle pratiche legate all’iscrizione, aggiornamenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per l’incarico di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.
Tel. 049 89336673
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Il MUD 2020 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, torna alla tradizionale scadenza del 30 aprile 2020.
Resta in vigore il modello utilizzato per la precedente dichiarazione, stabilito con D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (G.U. n. 45 del 22/02/2019, S.O. n. 8).
Ricordiamo, in proposito, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, definiti dall’articolo 189, comma 3, del D.lgs. 152/2006:
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, ai sensi dell’art. 69, comma 1, L. 28/12/2015, n. 221
Il modello è articolato in sei diverse comunicazioni, da compilare o meno a seconda dei soggetti obbligati.
Come ogni anno, Novatech Srl offre un servizio di compilazione del MUD e verifica accurata di tutta la documentazione correlata.
Per ogni ulteriore informazione ed un preventivo personalizzato, contattaci ai seguenti recapiti:
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Tra le disposizioni di legge contenute nella legge di bilancio 2020 (L. 27/12/ 2019, n. 160 – G.U. n. 304 del 30/12/19) è prevista l’istituzione dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (abbreviata con MACSI e già ribattezzata come c.d. plastic tax).
L’imposta andrà a colpire i prodotti costruiti con polimeri plastici destinati al contenimento, manipolazione, protezione o consegna di merci o prodotti alimentari.
La tassa ammonterà a 0,45 euro/kg di materia plastica e la sua applicazione è prevista a partire dal dal 1 luglio 2020.
Contestualmente, la manovra di bilancio prevede un credito d’imposta corrispondente al 10 % delle spese che verranno sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico degli impianti allo scopo di produrre manufatti compostabili e biodegradabili.
Questa misura fiscale viene vista positivamente dal presidente nazionale di Legambiente il quale la considera: “un intervento doppiamente utile per contrastare il problema della plastica in mare che, dopo i cambiamenti climatici, è la seconda emergenza globale ambientale, e per riconvertire la produzione in una chiave green”.
L’Europa produce 60 milioni di tonnellate di plastica, ma appena il 30% viene riciclato.
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 .
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha pubblicato una circolare a chiarimento delle richieste inerenti l’ambito di ammissibilità delle macchine operatrici nelle categorie dell’Albo legate al trasporto di rifiuti.
Ne deriva che le macchine operatrici possono essere iscritte all’Albo:
Definizione di “Macchine operatrici” da art 58 Codice della Strada:
“1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.”
Leggi il testo della circolare n. 11 del 17/12/2019
L’anno 2019 ha visto numerose iniziative che hanno avuto come protagonista il CONAI e il sistema di gestione della filiera di recupero degli imballaggi nei sei materiali sui quali si applica il contributo ambientale.
Ricordiamo che, da inizio 2019 è intervenuta la modificata del meccanismo di applicazione del contributo ambientale CONAI, variando il momento della cosiddetta “prima cessione” (leggi notizia).
I consorziati sono stati sempre più spesso chiamati a rispondere ad iniziative del CONAI volte a verificare la corretta applicazione dei meccanismi contributivi (ad es. con richieste di partecipazione sondaggi, questionari o con controlli diretti e indiretti).
Riportiamo qui di seguito le principali novità che avranno effetto dal 1 gennaio 2020.
NOVITÀ SUL CONTRIBUTO CONAI PLASTICA
Continua l’attività di ridefinizione da parte di CONAI delle fasce contributive sugli imballaggi in plastica coerentemente con l’evoluzione delle tecnologie a disposizione negli impianti di riciclo/recupero dei materiali di imballaggio.
Sono state pubblicate le liste aggiornate suddivise per fasce, in vigore dall’1.1.2020:
Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_2020.
Tutte le informazioni relative alla diversificazione del contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica sono riportate alla pagina: Contributo diversificato Plastica
È stata, inoltre, predisposta un’apposita sezione FAQ sul tema “Contributo diversificato plastica”: Domande Frequenti (FAQ).
NUOVE SOGLIE DI DICHIARAZIONE ED ALTRE NOVITÀ
Sono, inoltre, state pubblicate alcune circolari applicative inerenti:
Con legge n. 128/2019 – di conversione del D.l. n. 101/2019 (c.d. decreto “Crisi Aziendali”) – entrata in vigore il 3 novembre u.s., il legislatore, dando seguito alle richieste di più parti, ha introdotto una nuova disciplina sul regime del c.d. End of Waste, cessazione della qualifica di rifiuto.
L’art. 184-ter, comma 3, del D. Lgs. n. 152/2006, viene quindi riformulato introducendo una nuova disciplina della “cessazione della qualifica di rifiuto”, una inedita “procedura di controllo“, nonchè un Registro nazionale delle autorizzazioni al recupero.
Il legislatore ha, inoltre, fatto salve le autorizzazioni preesistenti per il recupero a fini di cessazione della qualifica di rifiuto rilasciate in precedenza “ad personam” dagli enti competenti.
Come già riportato nei precedenti articoli (leggi qui, qui, qui e qui) la sopravvivenza di questi provvedimenti – emanati dagli enti autorizzatori al di fuori delle casistiche previste dal D.M. 05/02/1998 – era stata messa a repentaglio dal c.d. decreto “sblocca cantieri”, provocando la possibile decadenza dei provvedimenti preesistenti.
Tutto ciò sempre in attesa dell’emanazione di specifici criteri stabiliti dalla normativa comunitaria o da appositi decreti ministeriali.
GU Serie Generale n. 257 del 02-11-2019
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 settembre 2019, n. 101
Testo del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – 207 del 4 settembre 2019), coordinato con la legge di conversione 2 novembre 2019, n. 128 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali».
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario delle date programmate per l’anno 2020, nelle varie sezioni regionali, per lo svolgimento delle verifiche che permettono di accedere alla professione di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.
Com’è noto, la verifica iniziale, come previsto dall’art. 13 del Regolamento sulla disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (D.M. n. 120/2014) è necessaria per poter svolgere l’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti nelle categorie che prevedono come obbligatoria questa figura professionale (cat. 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10)
Il ruolo del cosiddetto R.T. è così delineato dalla disciplina stabilita dall’A.N.G.A. (in particolare dalla Delibera n. 1 del 23/01/2019):
a) coordina l’attività degli addetti dell’impresa;
b) definisce, per quanto di competenza, le procedure per gestire eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o eventi imprevisti e per evitare l’eventuale ripetersi di dette circostanze;
c) vigila sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti d’iscrizione;
d) verifica la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti.
Riassumiamo qui di seguito le disposizioni che disciplinano i compiti, le modalità di accesso alle verifiche e i chiarimenti legati alla figura dell’R.T. pubblicate nel corso del 2019:
Come già riferito – leggi articolo – con il c.d. decreto “Sblocca Cantieri” (articolo 1, comma 19, legge n. n. 55/2019) sono state poste delle forti limitazioni al settore del recupero dei rifiuti attraverso la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, nota come End of Waste.
Dopo gli interventi della Regione Lombardia, anche la Regione Veneto ha chiarito, con una circolare, la propria posizione con riferimento, in particolare, a quelle “autorizzazioni caso per caso” che erano state legittimamente rilasciate dalle autorità competenti e che in prima battuta, sembrava dovessero decadere – hic et nunc o con specifici provvedimenti di revoca – per effetto del suddetto decreto.
La Regione Veneto, nella circolare del 04/10/2019, ritiene che:
– la disposizione contenuta nel cd. decreto “Sblocca Cantieri” si riferisca solo alle future autorizzazioni;
– le autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del citato decreto continuino ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza e non debbano essere riesaminate prima di tale data.
Infine, la circolare regionale prevede che «i provvedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo (futuro) testo dell’articolo 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali.».
Nel frattempo il nuovo Governo ha inserito un disposto sul tema, all’interno del disegno di legge del c.d. “decreto crisi industriali”, che mira a risolvere la questione con un provvedimento di rango nazionale (leggi la notizia).
Leggi la Circolare della Regione Veneto sull’end of waste
Nel Disegno di Legge di conversione del D.L. n. 101/2019 recante “Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e la risoluzione di crisi aziendali” è inserito un emendamento al testo che attribuisce alle Regioni il compito di rilasciare e rinnovare le autorizzazioni End of waste “caso per caso” rilasciate sulla base di criteri e condizioni definiti nell’ambito degli stessi processi autorizzatori.
L’emendamento, quindi, andrebbe a sciogliere la situazione di empasse originata dal c.d. decreto “Sblocca Cantieri“, che rinviando al vecchio D.M. 5/2/1998 per definire in quali casi sia possibile rilasciare una autorizzazione alla cessazione della qualifica di rifiuto, ha di fatto fortemente limitato il rilascio di autorizzazioni end of waste alle sole ipotesi ivi previste.
In tal modo, molte autorizzazioni in scadenza o per nuove attività di riciclo risultano bloccate, in netto contrasto con il raggiungimento degli obiettivi dell’economia circolare.
Secondo il nuovo emendamento – quindi, nelle ipotesi in cui la legislazione europea o nazionale vigente non preveda criteri specifici per la disciplina dell’End of waste e fino all’adozione di criteri generali estesi ai vari settori del recupero – saranno le Regioni a regolamentare il rilascio caso per caso delle autorizzazioni, ovviamente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della Dir. 2008/98/CE sulla cessazione della qualifica di rifiuto.
Tuttavia, c’è chi ritiene che questa disciplina sia ab origine caratterizzata da un difetto di incostituzionalità essendo la tutela ambientale materia di competenza esclusiva dello Stato (art. 117 comma 2 Costituzione) – questo quanto affermato dall’ex Magistrato Gianfranco Amendola.
Restiamo in attesa di scoprire l’epilogo di questa vexata quaestio.