Con la Circolare n. 3 del 3 Marzo 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito che per i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, che intendono svolgere in economia, con proprie risorse, le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, non sussiste l’obbligo di iscrizione all’Albo.
Leggi la circolare num. 3 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Con Circolare n. 4 del 23 marzo 2020, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. Decreto Cura Italia relativo all’emergenza sanitaria COVID-19.
L’articolo citato reca: “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque
denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020”.
L’Albo ha precisato le condizioni di applicabilità di tali termini dilatori.
Leggi la Circolare n. 4 del 23-3-2020 Albo Nazionale Gestori Ambientali
(NOTA – Articolo aggiornato in data 22/04/2020 a seguito di disposizioni più recenti sull’argomento)
Premesso che a livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, riteniamo di poter riassumere come segue le modalità di trattamento di tali DPI.
I dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ecc.) utilizzati per la protezione dalla contaminazione da COVID-19 dei lavoratori o per i pazienti delle strutture sanitarie o assimilate, sono, quindi, da classificare come rifiuti potenzialmente infettivi (Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute).
Il codice CER da attribuire è il:
18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
La caratteristica di pericolo è: HP9
Il trasporto dei rifiuti è soggetto alla normativa ADR.
I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).
La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR è:
UN 3291 rifiuti (bio)medicali n.a.s.
Classe: 6.2
Gruppo di imballaggio: II
Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).
Ricordiamo alcune delle disposizioni relative al deposito temporaneo e alle registrazioni dei rifiuti sanitari contenute nel D.P.R. 254/03, rinviando al testo completo della norma per ogni altra precisazione:
I locali dove hanno soggiornato persone positive al COVID-19 devono essere decontaminati secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. È comunque opportuno disinfettare periodicamente anche i locali degli ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di soggetti positivi al virus.
Novatech S.r.l. offre il servizio di disinfezione dei locali degli ambienti di lavoro.
Contattaci per ogni informazione.
Leggi la circolare del Ministero della Salute “COVID-19 Nuove indicazioni e chiarimenti”, n. 5443 del 22/02/2020.
Il Consiglio di amministrazione di CONAI, ha deliberato l’aumento del contributo ambientale per gli imballaggi in carta e in vetro.
I relativi contributi subiranno i seguenti aumenti:
Le motivazioni formulate da CONAI a fronte di tali aumenti sono:
Tali aumenti avranno effetti anche sulle procedure forfettarie/semplificate, i cui valori saranno comunicati entro la fine di marzo.
Per ogni approfondimento: www.conai.org
Per effetto delle disposizioni contenute nel c.d. decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020), conseguente all’emergenza COVID-19, vengono sospesi i termini di alcuni procedimenti amministrativi e prorogate le scadenze di provvedimenti autorizzativi di vario ordine e grado, compresi quelli aventi carattere ambientale.
Viene, inoltre, prorogato o differito il termine per la formazione del silenzio-assenso nei procedimenti amministrativi.
L’art. 103 prevede:
“1. Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell’amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall’ordinamento.
2. Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020“.
Leggi anche l’articolo sulla proroga delle scadenze ambientali (MUD, A.N.G.A., RAEE, Pile/batterie).
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
L’emergenza COVID-19 produce effetti anche nel campo degli adempimenti di carattere ambientale.
Slittano, infatti, anche alcune scadenze ambientali per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).
Scadenze prorogate:
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Novatech srl propone il corso di formazione per gli operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali, previsto dal decreto 8 aprile 2008, art. 2, comma 4, – “Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche”.
DESTINATARI
Operatori addetti agli ecocentri gestiti da società/cooperative incaricate della gestione dei centri di raccolta comunali/intercomunali.
CONTENUTI
Parte ambiente (8 ore)
Parte sicurezza (8 ore)
DURATA E OBBLIGO DI FREQUENZA:
Il corso è articolato in quattro giornate da 4 ore/cad., secondo il programma sopra specificato, per la durata complessiva di 16 ore.
La qualificazione degli operatori richiede la frequenza obbligatoria di almeno il 75% delle ore previste.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Iscrizioni attraverso l’allegato modulo da restituire a: info@novatech-srl.it
Alla fine del corso le slides proiettate saranno rese disponibili e sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
La scadenza per la presentazione del MUD 2020 (dati anno 2019) è stata prorogata dal Decreto Cura Italia dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (vedi notizia).
Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.
Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.
Evidenziamo che in alcuni casi anche le aziende/enti che non l’avessero presentato negli anni scorsi potrebbero essere obbligati all’invio qualora ricadenti nei soggetti obbligati. Invitiamo, pertanto, a contattare i nostri uffici in caso di incertezze rispetto a tale obbligo.
Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione da pagare va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, D. Lgs. n. 209/2003).
La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.
I nostri uffici sono disponibili per dare assistenza e formulare i preventivi in merito a tale importante adempimento.
Data l’ormai imminente scadenza, si richiede l’invio della documentazione nel più breve termine possibile.
Per ogni informazione:
mud@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
Con Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disciplinato le conseguenze derivanti dalle ipotesi di cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico.
La Delibera disciplina le procedure legate al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa per la gestione dei rifiuti, per qualunque causa (dimissione dall’incarico, recesso dell’impresa, venire meno dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).
Al verificarsi di tale evento è previsto un periodo transitorio di 90 gg, durante il quale le funzioni di R.T. sono svolte dal legale rappresentante dell’impresa, per consentire alla stessa di provvedere alla nomina di un nuovo incaricato e di svolgere le formalità richieste dall’Albo per la formalizzazione dell’incarico.
È previsto che l’impresa dia comunicazione alla Sezione regionale di appartenenza della cessazione dell’incarico nel termine di 30 giorni consecutivi dal verificarsi dell’evento.
Il Responsabile Tecnico stesso, in fase di cessazione, deve darne comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione Regionale a mezzo PEC. Prima di tali comunicazioni il R.T. non risulta esonerato dalla responsabilità derivante dall’incarico.
Da tale avvenuta comunicazione alla Sezione Regionale decorrono i 90 gg del periodo transitorio.
Qualora la perdita della qualifica sia dovuta al mancato aggiornamento dell’idoneità del R.T. previsto dall’art 13, comma 1, del D. M. n. 120/2014, l’Albo comunicherà all’impresa l’avvicinarsi di tale scadenza con due comunicazioni (60 giorni e 30 giorni prima). Scaduti tali termini comunicherà all’impresa la decadenza del R.T.
Dalla data di scadenza dell’idoneità del R.T. decorreranno i 90 giorni di periodo transitorio.
La mancata nomina di un nuovo R.T., trascorso il termine transitorio di 90 gg, è causa di sospensione dalle categorie dell’Albo a cui l’impresa è iscritta e di successiva cancellazione della stessa dalle categorie cui fa riferimento la nomina di R.T.
La data di entrata in vigore della Delibera è il 4 maggio 2020.
E’ disponibile la nuova guida CONAI edizione 2020.
Come sempre la guida è costituita da due volumi:
Le novità contenute nella guida sono riassunte qui.