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End of waste: istituito il registro nazionale delle autorizzazioni.

Come previsto dalla disciplina nazionale, – art. 184-ter – comma 3-septies D. Lgs. n. 152/06, vedi sotto* – è stato istituito il Registro nazionale delle autorizzazioni end of waste.

Il registro – denominato REcer– risponde alla finalità di rendere disponibili, conformemente ai principi di trasparenza e pubblicità, tutti i provvedimenti autorizzatori (ordinari e semplificati) rilasciati dalle autorità nell’ambito della disciplina cessazione della qualifica del rifiuto.

Con D. M. 21/04/2020, G.U. 05/06/2020, recante e “Modalità di organizzazione e di funzionamento del registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e degli esiti delle procedure semplificate concluse per lo svolgimento di operazioni di recupero” , si aggiunge un tassello al regime che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto – c.d. end of waste.

Il registro verrà inserito in senso alla  piattaforma telematica Monitor Piani istituita dal Ministero presso l’Albo nazionale gestori ambientali, già operativa e finalizzata al monitoraggio dei piani regionali di gestione dei rifiuti.

Il REcer sarà interoperabile con il Catasto Rifiuti e con il Registro Elettronico Nazionale, e sarà costituito da due sezioni:

  1. Autorizzazioni ordinarie (provvedimenti ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della Parte seconda del D.lgs. 152/2006)
  2. Procedure semplificate (esiti delle procedure concluse ai sensi dell’articolo 184-ter “Cessazione della qualifica di rifiuto”).

I provvedimenti autorizzatori verranno inseriti direttamente dalle autorità competenti, contestualmente alla comunicazione al Ministero.

Ai dati del REcer avrà accesso anche l’ISPRA (o la delegata Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) ai fini dei controlli a campione sulla conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti (compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze o oggetti in uscita) agli atti autorizzatori rilasciati e alle condizioni generali di cessazione della qualifica di rifiuto definite dalla legge.

L’effettiva operatività del REcer sarà comunicata con apposito link sul sito web del Ministero dell’Ambiente.

 

* art. 184-ter – comma 3-septies.  “Al fine del rispetto dei princìpi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare il registro nazionale per la raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l’inizio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall’effettiva operatività del registro di cui al presente comma, la comunicazione di cui al comma 3-bis si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.”

Leggi il D.M. 21/04/2020

Vedi i precedenti articoli sulla disciplina dell’end of waste:

 

 

Guanti e mascherine: le indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità.

L’I.S.S. (Istituto Superiore di Sanità) ritorna a fornire chiarimenti in merito alla corretta gestione e smaltimento dei dispositivi di protezione individuale utilizzati per la prevenzione del contagio da COVID-19.

Oltre a quanto già indicato nei nostri precedenti articoli:

riportiamo anche queste utili indicazioni che riepilogano le modalità di trattamento dei DPI a seconda dei luoghi di provenienza delle stesse e forniscono indicazioni anche in merito al codice CER da attribuire nelle casistiche in cui debbano essere trattati come rifiuti speciali.

Leggi il Rapporto ISS COVID-19, n. 26/2020.

Criteri Ambientali Minimi: pubblicati i CAM dei servizi di verde pubblico e ristorazione.

Sono stati definiti, con D.M. del 10 marzo 2020, i c.d. CAM – Criteri Ambientali Minimi – relativi alla gestione e fornitura di servizi di verde pubblico e ristorazione.

I CAM sono definiti come i criteri minimi affinché un appalto possa essere definito verde in base alle indicazioni del PAN-GPP (Piano d’Azione Nazionale del Green Public Procurement) definito a livello nazionale nel 2011.

L’applicazione dei criteri ambientali minimi si pone l’intento di rispondere all’esigenza della pubblica amministrazione di razionalizzare i propri consumi, ridurre la spesa e contenere e ridurre gli impatti ambientali connessi alla proprie prestazioni.

Il Codice degli appalti (D. Lgs n. 50/2016) rende obbligatoria l’applicazione dei CAM da parte di tutte le stazioni appaltanti.

Con questo provvedimento sono stati definiti in particolare i CAM relativi a:

  • servizio di progettazione di nuova area verde o riqualificazione di area già esistente;
  • servizio di gestione e manutenzione del verde;
  • fornitura di prodotti per la gestione del verde (materiale florovivaistico, prodotti fertilizzanti e impianti di irrigazione)

Per i servizi di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, i CAM riguardano in particolare:

  • la ristorazione scolastica,
  • la ristorazione per gli uffici, università e caserme;
  • la ristorazione per strutture ospedaliere, assistenziali, socio-sanitarie e detentive.

 

Leggi il DM del 10 marzo 2020 – Criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde.

Plastic tax: rinvio nel decreto Rilancio.

Tra le proroghe contenute nel provvedimento di rilancio dell’economia emanato dal Governo ( art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ) è contenuto anche il rinvio dell’operatività della  c.d. plastic tax.

La MACSI – imposta sui manufatti con singolo impiego – introdotta dall’ultima legge di bilancio, è uno strumento di tassazione sulle materie prime destinate alla produzione di prodotti monouso in plastica (leggi ns articolo). L’importo era stato stabilito in 0,45 €/kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

La nuova data di entrata in vigore della plastic tax è il 1 gennaio 2021.

 

Leggi l’art. 133, D.L. 19 maggio 2020, n. 34  – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

 

 

Albo Nazionale Gestori Ambientali: proroga delle scadenze.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con circolare n.  5 del 22 maggio 2020, ha chiarito che i provvedimenti di iscrizione nelle varie categorie dell’Albo con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, sono prorogati fino al 29 ottobre 2020.

Ciò in conseguenza di quanto disposto con il c.d. Decreto Cura Italia, art. 103, convertito in L. n. 27 del 24/04/2020.

La circolare precisa, inoltre, che le imprese dovranno in questo periodo:

a) rispettare le condizioni ed essere in possesso di tutti i requisiti previsti; l’accertata inosservanza può dare luogo all’apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni;
b) prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categorie 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9 e 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell’iscrizione e quella del 29 ottobre 2020;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione

Leggi la Circolare  n.  5 del 22 maggio 2020.

Decreto Cura-Italia: aumento del deposito temporaneo e ulteriori proroghe e sospensioni nella legge di conversione.

Il decreto “Cura Italia” è stato convertito in legge (L. n. 27 del 24-04-2020).

Con la conversione del  Decreto Legge n. 18  17/03/2020 – GU Serie Generale n. 70 del 17-03-2020), che già aveva disposto alcuni rinvi per le scadenze di carattere ambientale (leggi questo articolo e questo articolo)  e che vengono  in questa sede confermate, si dispongono ulteriori rinvii delle scadenze dei provvedimenti, l’ulteriore sospensione dei procedimenti amministrativi e il significativo aumento dei quantitativi e tempi concessi per il deposito temporaneo di rifiuti speciali.

Prorogata la validità dei provvedimenti.

In sede di conversione del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020 viene modificato l’art. 103 che già prevedeva la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza dovuto al Coronavirus.

Pertanto, tutti i provvedimenti di tal genere con scadenza dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020, conserveranno la loro validità per ulteriori 90 giorni dalla data che dichiarerà la cessazione dello stato di emergenza.

Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Viene, inoltre, ribadita la sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi per il periodo dal 23 febbraio al 15 aprile, con proroga al 15 maggio (ai sensi del D.L. n. 23/2020).

Ciò comporta che non si computa il periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio per il calcolo dei termini ordinatori, perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi che siano pendenti dalla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data.

Aumento del deposito temporaneo di rifiuti.

Viene, inoltre, introdotto con l’art. 113-bis l‘aumento dei quantitativi e dei termini di durata del deposito temporaneo di rifiuti:

“Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui all’articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  è consentito  fino  ad  un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non può avere durata superiore a diciotto mesi.”

Il deposito temporaneo sarà, pertanto, ammesso nel limite di 60 metri cubi di rifiuti (di cui 20  metri cubi di rifiuti pericolosi) e per un termine massimo di diciotto mesi.

In tal senso si era già espressa la Regione Veneto con propria ordinanza contingibile e urgente (leggi articolo).

LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi.  (GU Serie Generale n.110 del 29-04-2020 – Suppl. Ordinario n. 16)

End of waste: pubblicato il decreto per pneumatici fuori uso.

E’ stato pubblicato nella G.U. n. 83 dell’8/04/2020 il decreto 19 novembre 2019, n. 182 che disciplina il regime della cessazione della qualifica di rifiuto (c.d. end of waste) dei pneumatici fuori uso.

Vengono, pertanto, definiti per legge i criteri e le condizioni dettagliate affinchè possa essere applicata agli pneumatici la disciplina generale di cui all’art. 184-ter del D. Lgs. n. 152/2006 “Cessazione della qualifica di rifiuto”.

Il settore del ricambio e della demolizione dei veicoli genera annualmente circa 400mila tonnellate di pneumatici fuori uso. Il sistema di raccolta uno contro uno consente una raccolta capillare degli stessi  che possono essere utilmente reimpiegati, dopo il processo di recupero, nei settori della cantieristica stradale, dell’edilizia, dell’arredo urbano, etc.

Ricordiamo che l’aspetto virtuoso del concetto di end of waste consiste nella sottoposizione del rifiuto ad un’operazione di recupero il cui principale risultato è quello di permettere al rifiuto di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero altrimenti utilizzati per assolvere ad una particolare funzione all’interno dell’impianto o nell’economia in generale (Cass. Pen. n. 19211 del 21 aprile 2017).

 

Leggi il D.M. 19 novembre 2019, n. 182 – Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Provincia di Padova: proroga scadenze adempimenti ambientali.

Riportiamo qui di seguito la comunicazione della Provincia di Padova in merito alla proroga della scadenze degli adempimenti ambientali qui sotto specificati.

Vista l’emergenza provocata dal virus COVID-19, le scadenze dei seguenti adempimenti ambientali, disposte con atto della Provincia di Padova e successive al 22 febbraio 2020, sono differite al 15 giugno 2020:

• Piano Gestione Solventi 2019
• comunicazione dei dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’A.I.A., secondo le modalità e le frequenze ivi stabilite
• trasmissione di relazioni e/o comunicazioni
• controlli periodici
• analisi connesse alla messa in esercizio degli impianti
• ogni altro adempimento disposto con atto provinciale di autorizzazione o prescrittivo, compresi quelli già prorogati e con esclusione degli atti emessi ai sensi della L. 689/81 e degli adempimenti che costituiscono presupposto per l’evasione di istanze.

La proroga non necessita di richiesta da parte delle imprese.

Per informazioni:
Provincia di Padova – Settore Ecologia – tel 049 8201811
Leggi la Determinazione dirigenziale di proroga delle scadenze ambientali

COVID-19: gestione dei rifiuti costituiti da DPI nei luoghi di lavoro.

Riteniamo utile fare il punto in merito alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, prodotti all’interno di locali diversi dalle strutture sanitarie, quindi nelle aziende, negli enti e nelle private abitazioni.

A livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione di tali rifiuti.

Le Regioni stanno provvedendo singolarmente con lo strumento delle Ordinanze contingibili ed urgenti.

In particolare la Regione Veneto ha provveduto con Ordinanza n. 41 del 15 aprile 2020, prevedendo quanto segue.

Gestione dei rifiuti costituiti da mascherine, guanti e camici.

L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).

Sugli altri contenuti dell’Ordinanza della Regione Veneto si veda il nostro articolo di approfondimento.

Rispetto alle modalità di gestione dei rifiuti urbani del tipo qui indicato sono state emanate delle raccomandazioni dall’Istituto Superiore di Sanità .

Leggi anche come vanno trattati i rifiuti da DPI nelle strutture sanitarie.

Qui trovi anche l’Ordinanza della Regione Lombardia e l’Ordinanza della Regione Emilia Romagna.

Regione Veneto: ordinanza per la gestione dei rifiuti nell’emergenza COVID-19. Deroghe per impianti e per produttori.

Il presidente della Regione Veneto, ha ritenuto necessario introdurre, nella forma di una Ordinanza di carattere contingibile e urgente – modalità contemplata dall’art 191 del Testo Unico Ambientale, D. Lgs. n. 152/06 – una serie di disposizioni conseguenti alle criticità nella gestione dei rifiuti venutesi a creare per  effetto dell’emergenza epidemiologica COVID-19.

Stante il presente rischio di una completa saturazione degli impianti di trattamento a causa della chiusura di molte destinazioni delle frazioni non riciclabili e, in taluni settori, anche l’interruzione delle attività produttive che utilizzano i prodotti del riciclo, si pone la necessità di aumentare in deroga la capacità di stoccaggio degli impianti autorizzati alla messa in riserva (R13) o al deposito preliminare di rifiuti (D15), nonché aumentare i quantitativi e il limite temporale per i rifiuti sottoposti a deposito temporaneo ai sensi dell’art. 183, comma 1, lett bb), punto 2 del d.lgs 152/2006 e s.m.i.

Con tale provvedimento di urgenza vengono fornite delle disposizioni, in deroga alla vigente disciplina, sempre garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente, valevoli per il periodo di sei mesi dalla pubblicazione dell’ordinanza medesima ed eventualmente prorogabili.

L’ordinanza fornisce, inoltre, un necessario chiarimento circa la gestione dei rifiuti costituiti da DPI usati  a scopo di prevenzione della trasmissione del contagio quali mascherine, guanti, tute, camici nei luoghi di lavoro o nelle private abitazioni.

Deroghe per impianti di trattamento di rifiuti.

Nel territorio della Regione Veneto sarà consentito ai soggetti  titolari di autorizzazione alla gestione rifiuti di qualunque tipo (ordinaria, semplificata, AIA):

  • l’aumento della capacità annua e istantanea di stoccaggio nel limite massimo del 20%, a condizione comunque che detto limite rappresenti una modifica non sostanziale ai sensi del d. lgs. 152/2006;
  • l’invio di apposita autodichiarazione ai sensi del DPR 445/2000, accompagnata da una relazione tecnica, all’Autorità competente, alla Prefettura, all’ARPAV e ai Vigili del Fuoco.

I suddetti aumenti degli stoccaggi autorizzabili non comportano un adeguamento delle garanzie finanziarie ai sensi della DGR n. 2721/2014.

Nel provvedimento in parola sono citate le condizioni che i gestori degli impianti devono continuare a rispettare  per l’esercizio dell’attività anche durante il regime in deroga.

Deroghe in tema di deposito temporaneo di rifiuti presso le aziende.

Nel periodo di vigenza dello stato emergenziale (ovvero fino al 31 luglio 2020), il deposito temporaneo di rifiuti, ex art. 183, comma 1, lett bb) del d.lgs n. 152/2006 e s.m.i., è soggetto alle seguenti limitazioni temporali e quantitative, alternative tra loro, a scelta del produttore:

  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento con cadenza almeno semestrale (invece che trimestrale), indipendentemente dalle quantità in deposito;
  • i rifiuti in deposito temporaneo devono essere avviati ad operazioni di recupero o smaltimento quando i quantitativi in deposito raggiungono i 60 metri cubi  (invece dell’ordinario limite di 30 metri cubi) di cui al massimo 20 metri  cubi di rifiuti pericolosi (invece dell’ordinario limite di 10 metri cubi);
  • in ogni caso il limite temporale massimo di deposito non può avere durata superiore ai 18 mesi nel caso in cui i quantitativi descritti non vengano raggiunti nell’arco temporale di un anno.

Gestione dei rifiuti costituiti da mascherine, guanti, camici.

L’ordinanza chiarisce, inoltre, che i rifiuti rappresentati da DPI (mascherine, guanti, camici, etc) utilizzati come presidi di prevenzione al contagio da COVID-19 da privati cittadini o da lavoratori di aziende produttive, siano conferiti nel rifiuto urbano non differenziato e raccolti nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto, in conseguenza di questo necessario chiarimento, deriva che i DPI che devono essere trattati come rifiuti sanitari pericolosi a potenziale rischio infettivo siano da considerare espressamente quelli provenienti da strutture sanitarie o simili ove vi sia la presenza di soggetti COVID positivi o derivanti dalla sanificazione degli ambienti potenzialmente infetti (si veda in tal senso quanto indicato nel nostro precedente articolo).

 

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 15 aprile 2020 – Bur n. 52 del 17/04/2020
Disposizioni urgenti in material di gestione rifiuti a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID -19. Art. 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ss.mm.ii.

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