È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell’11 settembre 2020, il D. Lgs. n. 116/2020 che apporta significative modifiche ed integrazioni al Testo Unico Ambientale (parte IV del D. Lgs. n. 152/06 “Gestione dei rifiuti” e relativi allegati).
Il provvedimento si pone come «Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio», facente parte del cosiddetto pacchetto per l’economia circolare.
Tra le novità introdotte, alcune sono di immediata operatività – l’entrata in vigore del provvedimento è il 26 settembre 2020 – altre richiedono successivi provvedimenti attuativi.
Analizziamo le più rilevanti sotto il profilo dell’immediata o imminente applicabilità e della rilevanza per i soggetti della filiera dei rifiuti (produttori, trasportatori, impianti di destinazione).
NUOVA DEFINIZIONE DI RIFIUTO URBANO
Nuova lettera b-ter)dell’art. 183: «rifiuti urbani:
1.i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composi-zione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies;
3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5».
In sintesi la modifica comporta che saranno definiti rifiuti urbani:
L’introduzione di questa nuova disposizione e dei relativi allegati, comporterà la modifica dei criteri di classificazione dei rifiuti qualificati urbani e di conseguenza anche di quelli considerati speciali.
Verrà meno la categoria dei rifiuti assimilati agli urbani che rientreranno appieno nella definizione di rifiuti urbani.
Viene specificato che le attività di produzione, l’agricoltura, la silvicoltura, la pesca, il trattamento delle acque reflue, le attività di costruzione e demolizione in nessun caso possono essere considerate attività simili a quelle espressamente elencate nell’allegato L-quinquies
Per le aziende ne deriva:
Questi ultimi potranno anche essere avviati a recupero attraverso gestori privati, dando luogo al diritto ad una riduzione della tariffa rifiuti laddove si dimostri il loro avvio a recupero.
La disposizione in parola non è di immediata applicazione bensì entrerà in vigore dal 1 gennaio 2021.
Restano da chiarire quali saranno le eventuali ripercussioni di questa modifica con riferimento alle categorie di iscrizione dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
RIFIUTI DELLE FOSSE SETTICHE E RETI FOGNARIE
Da sottolineare anche questa precisazione data dalla nuova lettera b-sexies) dell’art. 183:
«i rifiuti urbani non includono rifiuti della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione».
Risulta, di conseguenza, in maniera espressa l’esclusione dal novero dei rifiuti urbani dei rifiuti derivanti dallo spurgo delle fosse settiche e delle reti fognarie.
Ciò è particolarmente rilevante, in termini di corretta attribuzione della categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Il fatto di considerarli sempre e comunque rifiuti speciali determina che gli operatori del settore spurgo dovranno iscriversi nella categoria 4 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (relativa al trasporto di rifiuti speciali non pericolosi) e non sarà più la categoria 1 (raccolta e trasporto di rifiuti urbani) o 2-bis (trasporto di rifiuti prodotti in proprio) quella di loro pertinenza per queste attività.
Sul punto si attendono indicazioni dall’Albo medesimo per capire come procedere al cambio di categoria per i soggetti già operativi ed iscritti.
NUOVA DEFINIZIONE DI “DEPOSITO TEMPORANEO PRIMA DELLA RACCOLTA”
Nuova lettera bb) dell’art. 183: «deposito temporaneo prima della raccolta: il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell’articolo 185-bis».
Mentre la definizione “tradizionale” di deposito temporaneo (intesa come rifiuti derivanti dalle proprie lavorazioni) non subisce significative variazioni, vengono introdotte dal nuovo art. 185-bis due nuove deroghe alla necessità di autorizzazione allo stoccaggio di rifiuti prodotti da terzi:
– comma 1, lettera b) «esclusivamente per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita» (
– comma 1, lettera c) «per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti
ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO
Nuovo comma 5 dell’art. 188:
«Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell’allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario (…), abbiano ricevuto un’attestazione di avvenuto smaltimento resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell’impianto da cui risultino, almeno, i dati dell’impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata.».
Il nuovo disposto, di immediata operatività, stabilisce la sostituzione del «certificato di avvenuto smaltimento» (le cui modalità di rilascio avrebbero dovuto essere definite con un decreto ministeriale mai intervenuto) con una «attestazione di avvenuto smaltimento”.
Ne consegue che per i rifiuti con destinazione a smaltimento D13, D14, D15 – ossia impianti di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare – il produttore sarà ritenuto liberato dalla propria responsabilità sul corretto smaltimento dei rifiuti solo quando avrà ricevuto tale attestazione, unitamente alla quarta copia del FIR.
NUOVO SISTEMA DI TRACCIABILITÀ DEI RIFIUTI
Tra le disposizioni di carattere programmatico previste dal D. Lgs. n. 116/2020 è incluso anche il richiamo ad uno nuovo Sistema di tracciabilità dei rifiuti», collegato al REN, Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
Il comma 1 dell’art. 188-bis, rimanda ad apposito decreto del Ministeriale la definizione di nuove modalità di adempimento degli obblighi relativi ai registri di carico e scarico dei rifiuti ed ai formulari di identificazione per il trasporto in connessione con il REN.
Nel frattempo continuano ad applicarsi le regole vigenti in tema di registro di carico e scarico e formulario di identificazione dei rifiuti, con le novità di seguito specificate.
NOVITÀ IN TEMA DI REGISTRI DI CARICO SCARICO RIFIUTI E FORMULARI DI TRASPORTO RIFIUTI
Alcune novità di immediata operatività riguardano le scritture amministrative dei rifiuti speciali:
SOSTA DEI VEICOLI IN CONFIGURAZIONE DI TRASPORTO
Degno di segnalazione anche il disposto dell’art 193 comma 15:“Gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, nonché le soste tecniche per le operazioni di trasbordo, ivi compresi quelli effettuati con cassoni e dispositivi scarrabili, o con altre carrozzerie mobili che proseguono il trasporto, non rientrano nelle attività di stoccaggio di cui all’articolo 183, comma 1, aa) , purché le stesse siano dettate da esigenze di trasporto e non superino le 72 ore, escludendo dal computo i giorni interdetti alla circolazione.”
La sosta dei veicoli di trasporto di rifiuti, motivata da ragioni tecniche o di trasbordo, viene consentita fino a 72 ore, diversamente dalla previgente disposizione che si limitava a 48 ore.
REGIME SANZIONATORIO
Interessanti le modifiche introdotte nel regime sanzionatorio della parte quarta del T.U. Ambientale in quanto oltre a prevedere delle riduzioni delle sanzioni economiche amministrative, includono una significativa novità relativa alle violazioni nella compilazione di registri e formulari.
La nuova formulazione dell’art 258 comma 13, prevede una esclusione dall’applicabilità delle sanzioni in caso di errori materiali o violazioni formali che non vadano ad inficiare la tracciabilità dei rifiuti.
(13. Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all’annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell’ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo.».)
Nuova anche la previsione del comma 9 relativa al caso di un’azione o omissione che viola diverse disposizioni contenute nel medesimo articolo oppure di più violazioni della stessa disposizione realizzate contestualmente o in tempi diversi. In tali casi è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa più grave, eventualmente aumentata fino al doppio, e non quindi l’applicazione della sanzione tante volte quante sono le violazioni commesse.
(9. Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.
Il Ministero dell’Ambiente ha approvato il nuovo decreto attuativo che regolamenta la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone.
Il regolamento disciplina i criteri e le condizioni in base ai quali, a seguito di specifiche operazioni, gli scarti di carta e cartone cessano di essere rifiuti e possono essere riutilizzati nella filiera.
Maggiori dettagli nel provvedimento in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
“L’End of Waste è un tassello indispensabile per la valorizzazione del potenziale dei rifiuti e può dare un forte contributo allo sviluppo delle potenzialità del settore di riciclo – afferma il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa-. Una società del riciclo e del recupero diventa tale nel momento in cui i materiali possono essere reintrodotti sul mercato ed essere in grado di competere con le materie prime vergini, consentendo una riduzione del consumo di risorse naturali e materie prime, e la riduzione del quantitativo di rifiuti da destinare allo smaltimento”.
Il regolamento per l’End of Waste di carta e cartone si suddivide in 7 articoli (che definiscono gli ambiti di applicazione, i criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, gli scopi specifici di utilizzabilità), e 3 allegati:
– l’allegato 1 reca i criteri generali ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, con esplicito riferimento alla norma UNI EN 643.
– l’allegato 2 individua gli scopi specifici per cui sono utilizzabili la carta e cartone recuperati.
– l’allegato 3 riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della carta e cartone recuperati.
Fonte: www.minambiente.it
La UE annuncia l’introduzione di una nuova tassa imposta agli Stati membri che colpirà la produzione nazionale di rifiuti plastici non avviati a recupero.
Si tratta di una cosiddetta plastic tax europea, che per l’Italia potrebbe andare a sommarsi alla già annunciata plastic tax nazionale che dovrebbe colpire le materie prime plastiche secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio (L. n. 160/2019), misura la cui applicazione è stata rinviata al gennaio 2021 (leggi l’articolo).
L’introito della plastic tax europea andrà a confluire nelle misure di compensazione del Recovery Fund, il fondo speciale di sostegno alle economie nazionali, messo in campo di recente a causa della crisi pandemica.
La nuova tassa dovrebbe essere corrisposta direttamente da ciascuno stato membro con un meccanismo di calcolo €/tonn di rifiuti plastici non recuperati.
Se l’iter di approvazione non subirà intoppi, potrebbe entrare in vigore già dal 1 gennaio 2021.
È stato pubblicato con il D. Lgs. n. 102 del 30 luglio u.s. il provvedimento che integra e corregge la parte V del Testo Unico Ambientale relativa alla disciplina sulle emissioni in atmosfera da impianti di combustione.
Questa parte della normativa era già stata novellata dal D. Lgs. n. 183/2017 del 19/12/2017, avente come focus la disciplina dei medi impianti di combustione.
Il nuovo provvedimento interviene su alcuni punti della norma con l’intento di razionalizzare e semplificare le procedure autorizzatorie, rendere più efficaci i controlli, rivedere il regime sanzionatorio, sia con riferimento alle imprese, che ai privati gestori di impianti di combustione.
Interessante l’introduzione di alcune nuove definizioni all’art. 268, quali:
“f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena”;
“mm) solvente organico: qualsiasi COV usato da solo o in combinazione con altri agenti, senza subire trasformazioni chimiche, al fine di dissolvere materie prime, prodotti o rifiuti, o usato come agente di pulizia per dissolvere contaminanti oppure come dissolvente, mezzo di dispersione, correttore di viscosita’, correttore di tensione superficiale, plastificante o conservante”
Leggi il DECRETO LEGISLATIVO 30 luglio 2020, n. 102 – (GU Serie Generale n. 202 del 13-08-2020)
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche’ per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.
Com’è noto l’Unione Europea ha adottato, già da luglio 2018, un insieme di direttive orientate ai principi dell’economia circolare che si pongono un obiettivo di aumentare le percentuali di riciclo dei rifiuti urbani (almeno il 55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035) e di conseguente riduzione del ricorso all’uso delle discariche, che entro il 2035 dovrà essere inferiore al 10%.
Nel corso del mese di agosto, il Consiglio dei Ministri ha definitivamente approvato i quattro decreti di adozione nel nostro sistema normativo nazionale di tale Pacchetto normativo sull’economia circolare.
I quattro decreti legislativi approvati dal Governo prevedono:
I decreti attendono ora l’approvazione del Presidente della Repubblica e successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La categoria 2-bis dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali consente il trasporto dei rifiuti ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Si ricorda a tutte le imprese iscritte in categoria 2-bis che, come previsto dalla normativa vigente, la durata dell’iscrizione è decennale.
Il 25 dicembre 2020 scadranno tutte le iscrizioni rilasciate dal 15 aprile 2008 al 25 dicembre 2010 (data di entrata in vigore del D.lgs. 205/2010).
E’ opportuno, pertanto, verificare la validità del proprio provvedimento di iscrizione e provvedere alla presentazione dell’istanza di rinnovo dell’iscrizione laddove necessario.
La domanda di rinnovo può essere inviata a partire da 5 mesi prima della scadenza, come previsto dal regolamento dell’Albo (D.M. 120/2014).
In tale sede è necessario verificare i dati della propria iscrizione (targhe veicoli, attività svolta e codici rifiuto autorizzati) in modo da comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute.
Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza e predisposizione delle pratiche di iscrizione e rinnovo all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Per ogni informazione e preventivo contattaci.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha reso noto il calendario con le sedi e le date di svolgimento delle nuove verifiche per l’abilitazione al ruolo di responsabile tecnico per la gestione dei rifiuti (artt. 12 e 13 D.M. n. 120/2014), che si avranno luogo da settembre a dicembre 2020.
Cliccare qui per scaricare il calendario.
Le sedute di esame rinviate nel periodo dell’emergenza COVID-19 con iscrizioni già chiuse, saranno recuperate nei mesi di luglio e settembre 2020. I candidati già iscritti saranno contattati dalle Sezioni regionali almeno 20 giorni prima della seduta.
Per ulteriori informazioni si prega di fare riferimento alla Sezione regionale presso la quale è stata effettuata l’iscrizione. Cliccare qui per l’accesso diretto ai contatti delle Sezioni regionali e provinciali.
Sono state pubblicate nelle ultime settimane alcune circolari da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali:
Circolare n. 7 del 29 giugno 2020 – Chiarimenti sulla validità dei procedimenti disciplinari.
Il CONAI ha annunciato con un circolare inviata ai consorziati l’avvio di una fase sperimentale di diversificazione del Contributo Ambientale applicato agli imballaggi poliaccoppiati, come già effettuato per gli imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta idonei al contenimento di liquidi (CPL).
Ai fini del Contributo ambientale Conai, per imballaggi poliaccoppiati a prevalenza carta (o imballaggi accoppiati con altri materiali) si intendono gli imballaggi costituiti in modo strutturale da due o più materiali non separabili manualmente, in cui il materiale prevalente in termini di peso è la carta e il peso del materiale non cellulosico è comunque superiore al 5% del peso complessivo dell’imballaggio.
Gli imballaggi poliaccoppiati saranno classificati in base alla percentuale della componente cellulosica presente ed alla corrispondente resa in termini di riciclo, come segue:
Il percorso prevede una fase sperimentale che partirà da ottobre 2020 (con introduzione nella modulistica delle distinzioni tra le varie tipologie di imballaggi oggetto di diversificazione) e l’entrata a regime non prima di ottobre 2021.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 182 del 21 luglio 2020 il D.M. n. 78/2020 contenente la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuti per il settore della gomma riciclata proveniente da pneumatici fuori uso.
Un altro provvedimento si aggiunge alla disciplina dell’End of Waste, frontiera per l’avanzamento dell’economia circolare in Italia.
In particolare il provvedimento stabilisce:
Leggi la nota di Ecopneus – società senza scopo di lucro per il rintracciamento, la raccolta, il trattamento e il recupero dei Pneumatici Fuori Uso (PFU), costituita dai principali produttori di pneumatici operanti in Italia –
sul “Decreto End of Waste per la gomma vulcanizzata granulare da pneumatici fuori uso e lo scenario italiano”.
Leggi il D.M. n. 78/2020 – Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto della gomma vulcanizzata derivante da pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU Serie Generale n.182 del 21-07-2020)