Novità per il trasporto di merci pericolose in regime ADR: l’Italia ha sottoscritto l’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche consentendo di trasportarle in esenzione dall’ADR ad alcune condizioni.
A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.
Per permettere il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR, l’Italia ha sottoscritto l’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025, che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:
Queste leghe metalliche possono essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:
Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.
La scadenza dell’accordo è il 31/08/2027.
Leggi l’accordo Multilaterale M366
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Articolo pubblicato il 29 Agosto 2025