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ADR: accordo multilaterale M366 esenzione per leghe contenenti piombo.

ADR: accordo multilaterale M366 esenzione per leghe contenenti piombo.

Novità per il trasporto di merci pericolose in regime ADR: l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025 che si applica alle leghe metalliche consentendo di trasportarle in esenzione dall’ADR ad alcune condizioni.
L’accordo è stato pubblicato nel sito dell’UNECE ed è in attesa della sottoscrizione di almeno un altro Paese aderente all’accordo ADR per entrare in vigore.

Leghe metalliche pericolose per l’ambiente e soggette all’ADR

A partire dal 1° settembre 2025 entra in vigore il Regolamento Delegato (UE) 2024/197 (XXI ATP al Regolamento CLP (Reg. 1272/2008), che modifica la classificazione armonizzata delle leghe metalliche contenenti piombo sotto forma di polvere e di piombo massivo, rendendole pericolose per l’ambiente e quindi soggette alla normativa ADR.

Le esenzioni previste dall’accordo Multilaterale M366

Per permettere il trasporto di queste leghe metalliche senza l’applicazione della normativa ADR, l’Italia ha proposto la sottoscrizione dell’accordo Multilaterale M366 dell’8 agosto 2025, che si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

  • ≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
  • ≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potrebbero essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  2. le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
  3. sono trasportate:
    – in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l’omologazione) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua; oppure
    – alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2,
    VC1il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati,
    VC2, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.

Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

In caso di approvazione dell’accordo multilaterale, la relativa scadenza sarà il 31/08/2027.

Leggi l’accordo Multilaterale M366

 

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Articolo pubblicato il 29 Agosto 2025

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