Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/06 sono state stabilite delle disposizioni transitorie al fine di consentire ai gestori degli stabilimenti di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni del testo Unico Ambientale in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
L’art. 281 prevede una calendarizzazione di tali obblighi di adeguamento da parte degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
In particolare:
– Art. 281 comma 1: i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del vecchio D.P.R. n. 203/88 (salvo quelli dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272, comma 3) devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro i termini indicati dalla norma stessa (vedi tabella sotto)
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Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (*) |
Data di rilascio autorizzazione vigente |
Periodo in cui presentare domanda di aggiornamento |
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qualsiasi |
entro il 31/12/2011 |
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dal 01/07/1988 al 31/12/1999 |
dal 01/01/2012 al 31/12/2013 |
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dal 01/01/2000 al 28/04/2006 |
dal 01/01/2014 al 31/12/2015 |
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| (*) LEGENDA: – art 12: autorizzazioni alla continuazione delle emissioni per impianti esistenti al 1 luglio 1988 – art 6: autorizzazione per installazione di nuovi impianti – art 15 a) e 15 b): autorizzazioni per modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti |
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Non sono sottoposti alla procedura del comma 1 e quindi NON devono presentare domanda di aggiornamento dell’autorizzazione i seguenti stabilimenti:
– soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ( titolo II del D Lgs n. 152/06)
– che hanno aderito ad una autorizzazione di carattere generale
– che sono sottoposti ad una modifica sostanziale prima del termine previsto per il rinnovo in quanto l’autorità emette la nuova autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
– la cui autorizzazione è comunque stata predisposta/rinnovata ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
– Art 281 comma 3: riguarda i gestori di stabilimenti che erano in esercizio al 29 aprile 2006 ma non erano soggetti alla previgente normativa sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88) e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D. Lgs. n .152/06).
Questi si devono adeguare alle disposizioni del titolo I entro il 1/9/2013 o nel termine più breve eventualmente stabilito dall’autorizzazione.
Se soggetti ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata entro il 31/07/2012.
Rientrano in questa ipotesi a titolo esemplificativo:
– Gli impianti termici ad uso civile con potenza termica nominale superiore a 3 MW
– Le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno
– Le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque
Le conseguenze della mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati sono pesanti (pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1032 euro), in quanto gli stabilimenti risulterebbero in esercizio senza autorizzazione
Si segnala in proposito che la Provincia di Padova ha pubblicato un documento contenente le “Linee guida per l’aggiornamento/adeguamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.
Novatech S.r.l. è in grado di assistere le aziende nella pratica di aggiornamento/adeguamento.
Contatti:
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consulenza@novatech-srl.it
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 il decreto ministeriale 20 giugno 2011 che stabilisce gli importi e le modalità per la presentazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore del dello Stato da parte di coloro che svolgono l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali aveva provvisoriamente individuato gli importi delle garanzie fideiussorie (con circolare n. 442 del 16 marzo 2011) facendo riferimento agli ammontari stabiliti dal DM 8/10/1996 per le categorie previste per il trasporto di rifiuti. Tale disposizione aveva valore fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce gli importi delle fideiussioni specificatamente per la categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione).
Da notare che gli importi stabiliti con il nuovo decreto all’articolo 4 (commi 1 e 2) sono diversi da quelli di cui al DM 8/10/1996 e che possono essere ridotti notevolmente per le imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 (comma 4, art 4).
Leggi il DM 20 giugno 2011.
Leggi il testo ministeriale della fideiussione.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 la Legge di conversione del D.L. n. 138/2011, recante, tra le ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, anche il ripristino del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
La legge di conversione prevede in materia di SISTRI quanto segue:
– l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato al 9 febbraio 2012;
– la data di avvio per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti sarà decisa da un Decreto del Ministero dell’Ambiente, ma non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012;
– con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Semplificazione Amministrativa dovranno essere individuati i rifiuti considerati non critici per l’ambiente. Per questi ultimi, anche se pericolosi, non dovrà essere utilizzato il SISTRI bensì i registri, i formulari e il MUD;
– incarica il Ministero dell’Ambiente e il concessionario Selex ad eseguire una ulteriore verifica tecnica delle componenti software ed hardware, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Ciò dovrà essere realizzato entro e non oltre il 15 dicembre 2011.
Leggi il testo della L. 14 settembre 2011, n. 148
Leggi il testo del D.L. n. 138/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla L. 148/2011
Il 13 agosto ci aveva colti di stucco l’improvvisa abrogazione del SISTRI ad opera del decreto anti-crisi (D.L. 138/2011).
Ora, il ripristino del Sistema Informatico di Tracciabilità dei rifiuti, in sede di conversione del decreto legge, ci riporta con i piedi per terra e ci preannuncia una nuova data di avvio tra pochi mesi: 9 febbraio 2012.
Resta salva, invece, la partenza fissata al 1 giugno 2012 per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).
L’emendamento apportato dalla legge di conversione – già approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera dei Deputati – incarica il Ministero dell’Ambiente di eseguire una “verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini di dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti”.
Prevede, inoltre, che “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi”.
Attendiamo di conoscere quali semplificazioni il Ministero abbia in serbo per il tanto contestato SISTRI.
Il CONAI ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2012, oltre alle già programmate riduzioni dei contributi ambientali su alcune tipologie di imballaggi (si veda la newsletter n. 8 di agosto 2011), diverranno effettive anche ulteriori riduzioni dei contributi forfettari per le importazioni di imballaggi pieni.
Il contributo forfetario dovuto a CONAI per l’importazione di imballaggi pieni passerà dagli attuali 48,00 €/ton a 40,00 €/ton,
Le aliquote sul valore complessivo delle merci importate diluiranno dallo 0,13% a 0,10% per i prodotti alimentari e dallo 0,07% a 0,05% per i prodotti non alimentari.
Per ogni ulteriore informazione www.conai.org
A seguito delle modifiche apportate da parte del D. n. 205/2010 al Testo Unico Ambientale n. 152/2006 all’art 190, relativo all’obbligo di tenuta del registro di carico e carico dei rifiuti, era stata introdotto l’obbligo di tenuta dello stesso per coloro che effettuano il trasporto in contro proprio di rifiuti non pericolosi ( si veda la newsletter n. 6 di giugno 2011).
Tale obbligo, che prima di tale modifica non sussisteva, riguardava ad esempio anche tutti coloro che pur non essendo obbligati alla tenuta del registro come produttori di rifiuti, dovevano dotarsi di tale registro in quanto trasportatori dei propri rifiuti (ad es. la categoria degli edili).
Tale nuovo obbligo è stato ora abrogato con l’introduzione – ad opera del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, lettera b) del comma 1 dell’art. 4, (G.U.n. 177 del 1-8-2011) – del nuovo comma 1-bis dell’art. 190 del testo Unico Ambientale che prevede quanto segue:
Art. 190 D. Lgs. n. 152/2006
“1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)”
Questa nuova disposizione, pertanto, ripristina l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro per chi effettua il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione e scavo.
Da notare che il nuovo comma cita solo i rifiuti del settore edile, mantenendo quindi l’obbligo di tenuta del registro per rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio derivanti da altre attività.
Alla vigilia di ferragosto il decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011 sulla manovra finanziaria (art. 6, commi 2 e 3) ha cancellato con un colpo di spugna e con effetto immediato il SISTRI.
Il provvedimento, che ha colto di sorpresa tutti gli operatori coinvolti, facendo saltare l’impianto costruito in questi ultimi quasi due anni per la tracciatura dei rifiuti, dovrà essere convertito in legge entro il prossimo 12 ottobre.
Entro tale data, potrebbe accadere che il Governo decida di far resuscitare il SISTRI assecondando le pressioni di alcune fonti politiche che ne stanno chiedendo la reintroduzione.
Restano vigenti, ovviamente, tutte le disposizioni di legge relative agli strumenti “tradizionali” di tracciatura dei rifiuti speciali: registro di carico e scarico e formulario di trasporto dei rifiuti.
Il decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 recante “ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” (pubblicato sulla Gu del 13 agosto 2011, n. 188 ed in vigore dallo stesso giorno) ha abrogato le disposizioni relative al sistema di tracciamento telematico dei rifiuti.
La cancellazione del Sistri è stabilita dall’articolo 6, comma 2, del Dl 138/2011 che recita ….” l’abrogazione immediata delle seguenti norme e provvedimenti: comma 2, lettera a) dell’articolo 188-bis del Dlgs 152/2006; articolo 188-ter del Dlgs 152/2006; articolo 260-bis del Dlgs 152/2006; comma 1, lettera b), dell’articolo 16 del Dlgs 205/2010; articolo 36 del Dlgs 205/2010 limitatamente al capoverso “articolo 260-bis”; Dm Ambiente 17 dicembre 2009; Dm Ambiente 18 febbraio 2011 n. 52″.
Successivamente l’articolo 20 ne stabilisce l’entrata in vigore: “Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e saràpresentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare”.
Si rammenta che il decreto legge dovrà essere convertito nel termine di legge di 60 giorni (entro il 12 ottobre 2011). In sede di conversione potrebbero essere apportati emendamenti in grado di incidere sul futuro del SISTRI.
Il CONAI ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2012 verrà ridotto il contributo ambientale su alcune tipologie di imballaggi e su alcuni contributi forfettari:
– l’alluminio passerà dagli attuali 52 euro alla tonnellata a 45 euro,
– la carta da 22 euro a tonnellata a 14 euro
– la plastica da 140 euro a tonnellata a 120 euro.
Una riduzione dei costi, fa sapere il CONAI, di cui potranno beneficiare circa 1,4 milioni di imprese produttrici e utilizzatrici di imballaggi
Dai dati dichiarati da CONAI, risulta che nel 2010 il recupero complessivo dei rifiuti di imballaggio in acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro ha raggiunto una percentuale del 74,9% pari a 8,5 milioni di tonnellate recuperate su 11,4 milioni di tonnellate immesse al consumo; il riciclo complessivo si è attestato al 64,6% del totale, di cui circa la metà garantita dal CONAI.
Per ogni ulteriore informazione www.conai.org
Attraverso una serie di modifiche al D.Lgs 231/2001 sulla responsabilità delle persone giuridiche, il nuovo D. Lgs. n. 121 (GU n. 177 dell’1/8/2011) estende a società ed enti la responsabilità, attualmente assente, per una serie di reati contro l’ambiente previsti dal D. Lgs. 152/2006 (tra cui gestione di rifiuti non autorizzata, traffico illecito di rifiuti, scarichi industriali non autorizzati, inquinamento causato da navi), dalla legge 150/1992, dalla legge 549/1993 e dal D. Lgs. 202/2007.
Il decreto, che entrerà in vigore il prossimo 16 agosto, provvede anche ad inserire nel codice penale due nuovi reati: uccisione cattura o possesso di animali o piante protette e danneggiamento di habitat all’interno di un sito protetto, anche in questo caso con responsabilità estesa alle persone giuridiche.