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Esenzione dal registro di carico/scarico per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio

Esenzione dal registro di carico/scarico per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio

A seguito delle modifiche apportate da parte del D. n. 205/2010 al Testo Unico Ambientale n. 152/2006 all’art 190, relativo all’obbligo di tenuta del registro di carico e carico dei rifiuti, era stata introdotto l’obbligo di tenuta dello stesso per coloro che effettuano il trasporto in contro proprio di rifiuti non pericolosi ( si veda la newsletter n. 6 di giugno 2011).
Tale obbligo, che prima di tale modifica non sussisteva, riguardava ad esempio anche tutti coloro che pur non essendo obbligati alla tenuta del registro come produttori di rifiuti, dovevano dotarsi di tale registro in quanto trasportatori dei propri rifiuti (ad es. la categoria degli edili).

Tale nuovo obbligo è stato ora abrogato con l’introduzione – ad opera del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, lettera b) del comma 1 dell’art. 4, (G.U.n. 177 del 1-8-2011) – del nuovo comma 1-bis dell’art. 190 del testo Unico Ambientale che prevede quanto segue:

Art. 190 D. Lgs. n. 152/2006
“1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)”

Questa nuova disposizione, pertanto, ripristina l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro per chi effettua il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione e scavo.
Da notare che il nuovo comma cita solo i rifiuti del settore edile, mantenendo quindi l’obbligo di tenuta del registro per rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio derivanti da altre attività.

Articolo pubblicato il 1 Settembre 2011

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