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COVID-19: come gestire lo smaltimento di mascherine e guanti utilizzati nelle strutture sanitarie

COVID-19: come gestire lo smaltimento di mascherine e guanti utilizzati nelle strutture sanitarie

(NOTA – Articolo aggiornato in data 22/04/2020 a seguito di disposizioni più recenti sull’argomento)

Premesso che a livello nazionale non è stata emanata una disciplina univoca relativa alla gestione dei rifiuti costituiti da dispositivi di protezione individuale utilizzati quali presidi di prevenzione dalla contaminazione da COVID-19, con riferimento ai vari contesti di utilizzo, riteniamo di poter riassumere come segue le modalità di trattamento di tali DPI.

 

  • Strutture sanitarie e assimilate: i rifiuti costituti da DPI provenienti da strutture sanitarie o assimilate, vanno sempre gestiti come rifiuti sanitari (secondo la disciplina del D.P.R. n. 254/03).
  • Locali diversi da strutture sanitarie con accertata presenza di persone COVID positive: i rifiuti derivanti dalla sanificazione di tali locali vanno gestiti come rifiuti sanitari (D.P.R. n. 254/03).
  • Locali diversi da strutture sanitarie in assenza di persone accertate come COVID positive: i DPI utilizzati per la prevenzione del contagio, in imprese ed enti diversi dalle strutture sanitarie o presso le abitazioni possono essere conferiti alla raccolta indifferenziata degli urbani. In tal senso si sono espresse le regioni che hanno disciplinato questo tema con lo strumento delle ordinanze contingibili ed urgenti – come previsto dall’art. 191 del D. Lgs. n. 152/06 – tra le quali la Regione Veneto (oltre che Regione Lombardia ed Emilia Romagna).
    Leggi l’articolo sull’ordinanza emanata dalla Regione Veneto.

Classificazione, deposito, registrazione, smaltimento e trasporto dei rifiuti sanitari costituiti da DPI.

I dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, camici ecc.) utilizzati per la protezione dalla contaminazione da COVID-19 dei lavoratori o per i pazienti delle strutture sanitarie o assimilate, sono, quindi,  da classificare come rifiuti potenzialmente infettivi (Circolare n. 5443 del 22/02/2020 del Ministero della Salute).

Il codice CER da attribuire è il:

18 01 03* rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni

La caratteristica di pericolo è: HP9

Il trasporto dei rifiuti è soggetto alla normativa ADR.

I rifiuti devono essere confezionati negli imballaggi idonei a contenere i rifiuti infettivi rispondenti alla disposizione d’imballaggio P621: imballi omologati di tipo Y  – Fusti (1A2, 1B2, 1N2, 1H2, 1D, 1G); Casse/scatole (4A, 4B, 4N, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2).

La classificazione da utilizzare per il trasporto ADR  è:

UN 3291 rifiuti (bio)medicali n.a.s.
Classe: 6.2

Gruppo di imballaggio: II

Il limite per il trasporto in esenzione parziale, secondo la sezione 1.1.3.6 ADR, è di 333 kg (categoria di trasporto 2).

Ricordiamo alcune delle disposizioni relative al deposito temporaneo e alle registrazioni dei rifiuti sanitari contenute nel D.P.R. 254/03, rinviando al testo completo della norma per ogni altra precisazione:

  • Il deposito temporaneo dei  rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo può avere una durata massima di cinque giorni dal momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilità del produttore, tale termine è esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri.
  • La registrazione di carico deve avvenire entro cinque giorni dalla chiusura del contenitore; la registrazione dei scarico deve avvenire entro 5 giorni dall’inizio del trasporto.

I locali dove hanno soggiornato persone positive al COVID-19 devono essere decontaminati secondo le indicazioni date dal Ministero della Salute. È comunque opportuno disinfettare periodicamente anche i locali degli ambienti di lavoro a prescindere dalla presenza di soggetti positivi al virus.

Novatech S.r.l. offre il servizio di disinfezione dei locali degli ambienti di lavoro.
Contattaci per ogni informazione.

Leggi la circolare del Ministero della Salute “COVID-19  Nuove indicazioni e chiarimenti”, n. 5443 del 22/02/2020.

Articolo pubblicato il 26 Marzo 2020

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