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Responsabile Tecnico Gestione Rifiuti: calendario delle verifiche per il 2023

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario per l’anno 2023 delle verifiche che abilitano all’esercizio del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti per le iscrizioni alle categorie dell’Albo che richiedono la presenza obbligatoria di tale requisito.

Le iscrizioni possono essere effettuate, a partire da 60 giorni prima della data dell’esame, nella Sezione ESAME RT sulla home page del sito.

Ecco il calendario delle verifiche 2023.

Qui il link al sito dell’A.N.G.A. ove iscriversi.

 

Scopri il servizio di Novatech per l’assunzione dell’incarico di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti.

Etichettatura ambientale imballaggi: dal 1 gennaio in vigore l’obbligo.

Ormai ci siamo: l’etichettatura ambientale degli imballaggi si è salvata quest’anno dalla scure del decreto milleproroghe ed è in partenza dal 1 gennaio 2023.

L’avvio dell’obbligo il 1 gennaio 2023

Dopo numerose false partenze e rinvii susseguitisi uno dopo l’altro, finalmente parte l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.

Dal 1 gennaio sarà obbligatorio apporre su tutti gli imballaggi le diciture di legge che sono necessarie a guidare il consumatore finale nella corretta raccolta differenziata dei materiali di imballaggio.

Ne abbiamo parlato numerose volte in questi ultimi due anni e ora riassumiamo in forma sintetica gli obblighi vigenti dal nuovo anno.

Gli obblighi in breve.

Come spiegato ed esemplificato in maniera esaustiva dalle linee guida di CONAI e da quelle ufficializzate dal Ministero dell’Ambiente, gli obblighi sono diversi a secondo del settore cui gli imballaggi sono destinati:

  • imballaggi destinati al settore industriale (BtoB): obbligatoria l’indicazione del materiale di cui è costituito l’imballo, utilizzando le diciture di cui alla Decisione n. 129/97/CE (es. “HDPE 2”)
  • imballaggi destinati dal settore domestico (BtoC): obbligatoria l’apposizione della sigla del materiale (come sopra) affiancata dall’indicazione della frazione della raccolta differenziata in cui conferire il rifiuto di imballaggio (es. “HDPE 2, raccolta plastica”).

La scelta digitale

Molto utile e pratica la scelta del Ministero dell’Ambiente di promuovere la possibilità di ottemperare agli obblighi di etichettatura obbligatoria degli imballaggi anche attraverso i canali digitali (sito web, qr-code, codice a barre, etc), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.

Le scorte di magazzino.

Molto corretta dal punto di vista ambientale anche la scelta di consentire alle aziende di esaurire le scorte di magazzino, ovvero gli imballaggi non ancora conformi ai requisiti di legge a partire dal 1 gennaio 2023.
Potranno, pertanto, essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.
In tali casi la data di approvvigionamento potrà essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce.

Ancora dubbi?

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ADR per speditori: una nota del Ministero dei Trasporti estende le esenzioni dalla nomina del consulente.

In una nota divulgata dal Ministero dei Trasporti, si afferma l’estensione delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR previste per i trasportatori anche agli speditori.

Fino a ieri sembrava non esserci alcuno spazio per estendere le esenzioni anche alla figura dello speditore, nemmeno occasionale di merci/rifiuti pericolosi; questo comporterebbe l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per minime e sporadiche spedizioni.

Tale estensione, seppur richiesta da più parti, interviene con lo strumento di una nota ministeriale che lascia alcuni dubbi rispetto alla sua efficacia essendo in palese contraddizione con il testo dell’ADR 2021 e 2023 e con il decreto sopracitato, che non prevedono la possibilità di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori.

Il contenuto della nota Ministeriale sull’ADR.

La nota Ministeriale 21 dicembre 2022, n. 40141 afferma che in Italia le esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, applicabili alle altre figure coinvolte nel trasporto, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La nota ministeriale prevede che anche per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare il consulente ADR se:

  • le attività di spedizione riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
  • nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (merci o rifiuti di categoria di trasporto 3 o 4). Per l’applicazione di questa esenzione è previsto l’invio della comunicazione alla Motorizzazione all’inizio di ogni anno solare.

Il regime ADR resta comunque vigente (anche senza nomina del consulente).

Rimane comunque l’obbligo per gli speditori e per tutti gli operatori coinvolti di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR, compreso l’obbligo di formazione del personale, anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza.

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Consulente ADR per speditori: le esenzioni dal 2025.

Entra in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR/RID per gli speditori, a partire dal 1 gennaio 2023, nonostante la  futura edizione dell’ADR già preveda l’estensione delle esenzioni a partire dal 2025.

L’obbligo per gli speditori.

Come avevamo già anticipato, a partire dal 1 gennaio 2023, gli speditori di merci (e rifiuti) soggetti al trasporto in regime ADR/RID, sono obbligati alla nomina di un consulente ADR/RID.
Le esenzioni previste per i trasportatori, non sono al momento estensibili anche alla figura dello speditore.

Ciò implica l’obbligo di nomina anche in casi di spedizioni occasionali e/o minimali di merci e rifiuti soggette al regime ADR/RID.

Accettata la modifica proposta da U.K.

Il gruppo di esperti del comitato europeo del trasporto merci pericolose ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito  che prevede i casi di esenzione dall’obbligo di nomina per gli speditori, ma con entrata in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166)

Il vuoto normativo verrà quindi colmato solo nella prossima edizione dell’accordo ADR del 2025.

Fino a quando la nuova disposizione non verrà recepita nell’ADR 2025 e poi nella normativa italiana, rimane l’obbligo di nominare il consulente per gli speditori di quantitativi piccoli o occasionali di merci pericolose o di rifiuti pericolosi.

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Scheda dati Sicurezza: da gennaio nuovi contenuti.

Dal 1 gennaio 2023 diventano applicativi a tutti gli effetti gli adeguamenti nei contenuti delle schede dati di sicurezza introdotti dal Regolamento REACH versione 2020. Vediamo quali sono.

Il 31 dicembre termina il periodo transitorio per le Scheda dati di Sicurezza non aggiornate al REACH 2020.

Le modifiche introdotte ai contenuti delle Scheda dati di Sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) termineranno il loro periodo transitorio con il 31 dicembre 2022.

Dopo il termine del 31 dicembre 2022 le Schede dati Sicurezza non conformi ai nuovi contenuti non potranno più essere utilizzate.

Le novità nei contenuti delle Schede dati di Sicurezza.

Il Regolamento REACH 2020/878 implica importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni e introduce nuove sottosezioni; mantiene invece la struttura in 16 parti delle SdS.

Gli adeguamenti dei contenuti delle SdS  si possono così sintetizzare:

– adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
– adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;
– inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI);
– adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
– adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.

 

Leggi il Reg. REACH ” Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” – (in GU L 203/28 del 26.06.2020).

Contatta il nostro servizio per una consulenza sul regolamento REACH e adeguamento delle Schede dati Sicurezza

Norme pubblicate nel mese di novembre 2022

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Riparto del contributo dovuto per l’anno 2019, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

BURV

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1291 del 18 ottobre 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno finalizzato alla costituzione della Dolomiti Low Emission Zone.

Scadenze ambientali di dicembre 2022

  • 20 dicembre  – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online.
  • 31 dicembre –  Termine finale di presentazione piano spostamenti casa lavoro (leggi notizia)
  • 31 dicembre – Termine per la nomina del consulente ADR-RID per gli speditori di merci/rifiuti pericolosi (leggi notizia)

 

Mobility manager: quali le novità?

Modificate alcune delle regole per la nomina del mobility manager, figura obbligatoria per le aziende con oltre 100 dipendenti con la funzione di ottimizzare i flussi di spostamenti casa-lavoro in chiave di sostenibilità.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del Mobility Manager.

Quando è obbligatoria la nomina del mobility manager?

In base all’art. 3 del DM 12 maggio 2021, le imprese e le pubbliche  amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager (ne avevamo parlato qui).

Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i  piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.

Quali sono le novità nella disciplina del mobility manager?

Premesso che i mobility manager possono essere nominati internamente alla realtà aziendale/pubblica amministrazione oppure si può ricorrere ad un mobility manager di area, ecco le modifiche e precisazioni introdotte dal citato decreto.

  • Il Decreto 16 settembre 2022 introduce un nuovo comma che specifica come calcolare i 100 dipendenti nel caso di società infragruppo ubicate nella stessa unità locale: in questo caso la soglia dei 100 dipendenti è calcolata sommando i dipendenti delle diverse società del raggruppamento.
  • Per quanto riguarda le Pubbliche Amministrazioni, invece, la normativa aggiornata specifica che i Comuni possono individuare i Mobility manager di area non solo rivolgendosi al loro personale di ruolo ma anche a quello di una società partecipata o dell’agenzia della mobilità.
  • Viene anche sottolineato, infine, che ai Mobility Manager di area e aziendali che svolgono la propria attività presso le PA può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute.

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».

GU Serie Generale n. 271 del 19-11-2022

Etichettatura ambientale imballaggi: ora ufficiali le linee guida ministeriali.

Sono finalmente ufficiali le linee guida redatte dal Ministero dell’Ambiente per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.

Conto alla rovescia alla scadenza del 1 gennaio 2023.

Poche settimane ci separano dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sul territorio nazionale.

Dal 1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere conformi a quanto previsto dalla disciplina nazionale in tema di etichettatura ambientale, ossia le indicazioni che devono essere comunicate al consumatore per guidarlo nella corretta differenziazione dei rifiuti di imballaggio.

Le linee guida di CONAI e quelle del Ministero dell’Ambiente.

L’adempimento, previsto dall’art. 219, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006, è stato oggetto di approfondita trattazione negli ultimi due anni soprattutto da parte di CONAI, che ha svolto un importante lavoro di diffusione attraverso webinar, un apposito sito tematico e con la redazione di linee guida generali e settoriali.

Tale attività tecnica è stata di supporto al Ministero dell’Ambiente nella redazione delle linee guida, ora rese ufficiali sul sito del dicastero.

Le linee guida ministeriali ricalcano quelle predisposte da CONAI, confermandone i principi e i contenuti tecnici.

Etichettatura digitale ed esaurimento scorte di magazzino.

Viene dato ampio spazio alla possibilità per le aziende di ottemperare agli obblighi di etichettatura attraverso i canali digitali, consentendo una linea più morbida e meno impattante per le aziende della filiera imballaggio che si devono ancora regolarizzare.

Importante anche la clausola di salvaguardia legata alla possibilità di “consumare” le scorte di magazzino.

“Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.”

Diventa importante a tale scopo poter dimostrare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022 potendo tracciare gli acquisti con idonea documentazione avente data antecedente l’entrata in vigore del 1 gennaio 2023.

Sono ancora molti sono i dubbi sull’argomento: parlane con l’esperto contattando i nostri uffici.

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