L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha pubblicato il calendario per l’anno 2023 delle verifiche che abilitano all’esercizio del ruolo di Responsabile Tecnico per la Gestione dei Rifiuti per le iscrizioni alle categorie dell’Albo che richiedono la presenza obbligatoria di tale requisito.
Le iscrizioni possono essere effettuate, a partire da 60 giorni prima della data dell’esame, nella Sezione ESAME RT sulla home page del sito.
Ecco il calendario delle verifiche 2023.
Qui il link al sito dell’A.N.G.A. ove iscriversi.
Ormai ci siamo: l’etichettatura ambientale degli imballaggi si è salvata quest’anno dalla scure del decreto milleproroghe ed è in partenza dal 1 gennaio 2023.
Dopo numerose false partenze e rinvii susseguitisi uno dopo l’altro, finalmente parte l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi.
Dal 1 gennaio sarà obbligatorio apporre su tutti gli imballaggi le diciture di legge che sono necessarie a guidare il consumatore finale nella corretta raccolta differenziata dei materiali di imballaggio.
Ne abbiamo parlato numerose volte in questi ultimi due anni e ora riassumiamo in forma sintetica gli obblighi vigenti dal nuovo anno.
Come spiegato ed esemplificato in maniera esaustiva dalle linee guida di CONAI e da quelle ufficializzate dal Ministero dell’Ambiente, gli obblighi sono diversi a secondo del settore cui gli imballaggi sono destinati:
La scelta digitale
Molto utile e pratica la scelta del Ministero dell’Ambiente di promuovere la possibilità di ottemperare agli obblighi di etichettatura obbligatoria degli imballaggi anche attraverso i canali digitali (sito web, qr-code, codice a barre, etc), che possono sostituire completamente o integrare le informazioni riportate direttamente sull’imballaggio.
Le scorte di magazzino.
Molto corretta dal punto di vista ambientale anche la scelta di consentire alle aziende di esaurire le scorte di magazzino, ovvero gli imballaggi non ancora conformi ai requisiti di legge a partire dal 1 gennaio 2023.
Potranno, pertanto, essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.
In tali casi la data di approvvigionamento potrà essere tracciata mediante i documenti di acquisto della merce.
Ancora dubbi?
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In una nota divulgata dal Ministero dei Trasporti, si afferma l’estensione delle esenzioni dalla nomina del consulente ADR previste per i trasportatori anche agli speditori.
Fino a ieri sembrava non esserci alcuno spazio per estendere le esenzioni anche alla figura dello speditore, nemmeno occasionale di merci/rifiuti pericolosi; questo comporterebbe l’obbligo di nomina del consulente ADR anche per minime e sporadiche spedizioni.
Tale estensione, seppur richiesta da più parti, interviene con lo strumento di una nota ministeriale che lascia alcuni dubbi rispetto alla sua efficacia essendo in palese contraddizione con il testo dell’ADR 2021 e 2023 e con il decreto sopracitato, che non prevedono la possibilità di esenzione dalla nomina del consulente ADR per gli speditori.
La nota Ministeriale 21 dicembre 2022, n. 40141 afferma che in Italia le esenzioni, disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, applicabili alle altre figure coinvolte nel trasporto, si applicano anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.
La nota ministeriale prevede che anche per gli speditori non sussiste l’obbligo di nominare il consulente ADR se:
Rimane comunque l’obbligo per gli speditori e per tutti gli operatori coinvolti di rispettare le prescrizioni sancite dall’Accordo ADR, compreso l’obbligo di formazione del personale, anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza.
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Entra in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR/RID per gli speditori, a partire dal 1 gennaio 2023, nonostante la futura edizione dell’ADR già preveda l’estensione delle esenzioni a partire dal 2025.
Come avevamo già anticipato, a partire dal 1 gennaio 2023, gli speditori di merci (e rifiuti) soggetti al trasporto in regime ADR/RID, sono obbligati alla nomina di un consulente ADR/RID.
Le esenzioni previste per i trasportatori, non sono al momento estensibili anche alla figura dello speditore.
Ciò implica l’obbligo di nomina anche in casi di spedizioni occasionali e/o minimali di merci e rifiuti soggette al regime ADR/RID.
Il gruppo di esperti del comitato europeo del trasporto merci pericolose ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito che prevede i casi di esenzione dall’obbligo di nomina per gli speditori, ma con entrata in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166)
Il vuoto normativo verrà quindi colmato solo nella prossima edizione dell’accordo ADR del 2025.
Fino a quando la nuova disposizione non verrà recepita nell’ADR 2025 e poi nella normativa italiana, rimane l’obbligo di nominare il consulente per gli speditori di quantitativi piccoli o occasionali di merci pericolose o di rifiuti pericolosi.
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IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Dal 1 gennaio 2023 diventano applicativi a tutti gli effetti gli adeguamenti nei contenuti delle schede dati di sicurezza introdotti dal Regolamento REACH versione 2020. Vediamo quali sono.
Le modifiche introdotte ai contenuti delle Scheda dati di Sicurezza previste dal Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) termineranno il loro periodo transitorio con il 31 dicembre 2022.
Dopo il termine del 31 dicembre 2022 le Schede dati Sicurezza non conformi ai nuovi contenuti non potranno più essere utilizzate.
Il Regolamento REACH 2020/878 implica importanti cambiamenti nei contenuti di diverse sezioni e introduce nuove sottosezioni; mantiene invece la struttura in 16 parti delle SdS.
Gli adeguamenti dei contenuti delle SdS si possono così sintetizzare:
– adeguamento per le prescrizioni sulle nanoforme delle sostanze previste dal regolamento (UE) 2018/1881, applicabile dal 1° gennaio 2020;
– adeguamento alla sesta e settima revisione del GHS;
– inserimento dell’identificatore unico di formula (UFI);
– adeguamento in relazione alle sostanze e le miscele aventi proprietà di interferenza con il sistema endocrino (interferenti endocrini);
– adeguamento per l’inserimento di Limiti di concentrazione specifici, fattori moltiplicatori e stime della tossicità acuta.
Leggi il Reg. REACH ” Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” – (in GU L 203/28 del 26.06.2020).
Contatta il nostro servizio per una consulenza sul regolamento REACH e adeguamento delle Schede dati Sicurezza
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Riparto del contributo dovuto per l’anno 2019, previsto dall’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
BURV
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1291 del 18 ottobre 2022
Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra il Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili, il Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale, la Regione del Veneto, la Provincia Autonoma di Bolzano, la Provincia Autonoma di Trento e la Provincia di Belluno finalizzato alla costituzione della Dolomiti Low Emission Zone.
Modificate alcune delle regole per la nomina del mobility manager, figura obbligatoria per le aziende con oltre 100 dipendenti con la funzione di ottimizzare i flussi di spostamenti casa-lavoro in chiave di sostenibilità.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale 16 settembre 2022 che interviene a modificare alcune delle condizioni per la nomina del Mobility Manager.
In base all’art. 3 del DM 12 maggio 2021, le imprese e le pubbliche amministrazioni con singole unità locali con più di 100 dipendenti ubicate in un capoluogo di regione, in una città metropolitana, in un capoluogo di provincia ovvero in un comune con popolazione superiore a 50.000 abitanti, sono tenute a nominare la figura del mobility manager (ne avevamo parlato qui).
I Mobility Manager provvedono a predisporre annualmente, entro il 31 dicembre, i piani degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) per definire misure alternative all’utilizzo delle auto private.
Premesso che i mobility manager possono essere nominati internamente alla realtà aziendale/pubblica amministrazione oppure si può ricorrere ad un mobility manager di area, ecco le modifiche e precisazioni introdotte dal citato decreto.
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA di concerto con MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
DECRETO 16 settembre 2022
Modifiche al decreto 12 maggio 2021, recante «Modalita’ attuative delle disposizioni relative alla figura del mobility manager».
Sono finalmente ufficiali le linee guida redatte dal Ministero dell’Ambiente per la corretta etichettatura ambientale degli imballaggi.
Poche settimane ci separano dalla data di entrata in vigore dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi sul territorio nazionale.
Dal 1 gennaio 2023 tutti gli imballaggi immessi sul mercato dovranno essere conformi a quanto previsto dalla disciplina nazionale in tema di etichettatura ambientale, ossia le indicazioni che devono essere comunicate al consumatore per guidarlo nella corretta differenziazione dei rifiuti di imballaggio.
L’adempimento, previsto dall’art. 219, comma 5, del D. Lgs n. 152/2006, è stato oggetto di approfondita trattazione negli ultimi due anni soprattutto da parte di CONAI, che ha svolto un importante lavoro di diffusione attraverso webinar, un apposito sito tematico e con la redazione di linee guida generali e settoriali.
Tale attività tecnica è stata di supporto al Ministero dell’Ambiente nella redazione delle linee guida, ora rese ufficiali sul sito del dicastero.
Le linee guida ministeriali ricalcano quelle predisposte da CONAI, confermandone i principi e i contenuti tecnici.
Viene dato ampio spazio alla possibilità per le aziende di ottemperare agli obblighi di etichettatura attraverso i canali digitali, consentendo una linea più morbida e meno impattante per le aziende della filiera imballaggio che si devono ancora regolarizzare.
Importante anche la clausola di salvaguardia legata alla possibilità di “consumare” le scorte di magazzino.
“Possono essere commercializzati gli imballaggi – anche se vuoti – che siano stati etichettati (che quindi già siano stampati, o per i quali sia già stata prodotta/apposta l’etichetta) prima del 31/12/2022; oppure gli imballaggi che siano stati acquistati da parte degli utilizzatori di imballaggio dai propri fornitori prima del 31/12/2022.”
Diventa importante a tale scopo poter dimostrare che la merce sia stata acquistata prima del 31/12/2022 potendo tracciare gli acquisti con idonea documentazione avente data antecedente l’entrata in vigore del 1 gennaio 2023.
Sono ancora molti sono i dubbi sull’argomento: parlane con l’esperto contattando i nostri uffici.