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Consulente ADR per speditori: le esenzioni dal 2025.

Consulente ADR per speditori: le esenzioni dal 2025.

Entra in vigore l’obbligo di nomina del consulente ADR/RID per gli speditori, a partire dal 1 gennaio 2023, nonostante la  futura edizione dell’ADR già preveda l’estensione delle esenzioni a partire dal 2025.

L’obbligo per gli speditori.

Come avevamo già anticipato, a partire dal 1 gennaio 2023, gli speditori di merci (e rifiuti) soggetti al trasporto in regime ADR/RID, sono obbligati alla nomina di un consulente ADR/RID.
Le esenzioni previste per i trasportatori, non sono al momento estensibili anche alla figura dello speditore.

Ciò implica l’obbligo di nomina anche in casi di spedizioni occasionali e/o minimali di merci e rifiuti soggette al regime ADR/RID.

Accettata la modifica proposta da U.K.

Il gruppo di esperti del comitato europeo del trasporto merci pericolose ha accettato la proposta di modifica da parte del Regno Unito  che prevede i casi di esenzione dall’obbligo di nomina per gli speditori, ma con entrata in vigore con l’edizione 2025 dell’ADR (documento ECE/TRANS/WP.15/AC.1/166)

Il vuoto normativo verrà quindi colmato solo nella prossima edizione dell’accordo ADR del 2025.

Fino a quando la nuova disposizione non verrà recepita nell’ADR 2025 e poi nella normativa italiana, rimane l’obbligo di nominare il consulente per gli speditori di quantitativi piccoli o occasionali di merci pericolose o di rifiuti pericolosi.

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Articolo pubblicato il 20 Dicembre 2022

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