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MUD 2023: la scadenza quest’anno è l’8 luglio.

La scadenza per la presentazione del MUD riferito ai rifiuti del 2022, sarà l’8 luglio 2023.

 

La tradizionale scadenza del 30 aprile per la presentazione del MUD ormai risale ad alcuni anni orsono: nelle ultime annualità abbiamo assistito a proroghe che hanno determinato la variazione di tale scadenza definita dalla L. n. 70/1994.

Quest’anno addirittura il termine è allungato fino a piena estate: l’8 luglio sarà l’ultimo giorno per la presentazione del MUD 2023, recante i dati dei rifiuti dell’anno 2022.

Cos’è il MUD?

Il Modello di Dichiarazione Unica Ambientale riepiloga tutti i movimenti dei rifiuti prodotti, trasportati, gestiti da aziende ed enti nell’anno precedente.

Deve essere presentato alla CCIAA territorialmente competente per ciascuna unità locale soggetta all’obbligo.

Chi è soggetto all’obbligo di presentazione del MUD?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD, per le sue diverse parti, sono:

–  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, compreso il trasporto in conto proprio di rifiuti pericolosi*;

–  Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione;

–  Imprese ed enti che effettuano operazioni di  recupero e smaltimento dei rifiuti**;

–  Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi,  con alcune eccezioni***;

–  Imprese ed enti produttori iniziali con più di 10 dipendenti che producono:

–  rifiuti nell’ambito delle lavorazioni industriali – art. 184 comma 3 lett. c),

–  rifiuti nell’ambito delle lavorazioni artigianali – art. 184 comma 3 lett. d),

–  rifiuti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie – art. 184 comma 3 lett. g ( come modificato dal D.Lgs. 116/2020 entrato in vigore il 26 settembre 2020).

* Obbligo di dichiarazione MUD anche per chi svolge attività di trasporto metalli ferrosi iscritti all’Albo in categoria 4 bis

** Obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico per i rifiuti pericolosi per i Centri di Raccolta (art. 190, comma 9 del D.Lgs. 152/2006)

*** Ai sensi dell’articolo 190 comma 6 ( come modificato dal D.Lgs. 116/2020):

– le imprese agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile;

– i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere; servizi degli istituti di bellezza; servizi di manicure e pedicure);

– produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di Ente o Impresa  assolvono all’obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto o del documento di conferimento rilasciato dal soggetto competente.

 

I soggetti esonerati dal MUD.

Sono, invece, espressamente esonerati dall’obbligo di presentazione:

    • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila;
    • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8, del D.Lgs. 152/2006;
    • per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
    • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g). 

Come fare per inviare il MUD?

Da alcuni anni la versione cartacea del MUD è stata sostituita da quella telematica che va inviata attraverso apposito portale messo a disposizione da Ecocamere per conto della CCIAA italiane.

Gli esperti di Novatech vantano una esperienza decennale su questo adempimento e sono in grado di assistere le aziende nella redazione ed invio del MUD.

Anche se la scadenza di quest’anno è più lontana, consigliamo di non attendere troppo: è possibile contattare già da ora i nostri consulenti per un preventivo per il MUD: contattaci.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 febbraio 2023 (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023)

REACH: nuove sostanze nella candidate list.

L’ECHA (Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche) ha aggiunto alcune nuove sostanze all’elenco di quelle candidate quali SVHC (Candidate List of Substances of Very High Concern).

La Candidate List delle sostanze ad alto rischio.

La candidate list delle sostanze ad alto rischio ora conta 233 voci (Candidate List completa) comprese le 9 di recente aggiunta (vedi l’elenco delle sostanze aggiunte).

Ai sensi del Regolamento REACH, i fornitori di sostanze incluse nell’elenco delle sostanze candidate, fornite da sole o in miscela, devono fornire ai loro clienti una scheda di sicurezza.

I fornitori di articoli contenenti una sostanza dell’Elenco delle sostanze candidate in concentrazione superiore allo 0,1% in peso devono, ai sensi del Regolamento REACH, fornire ai loro clienti e consumatori informazioni per poterli utilizzare in modo sicuro (i consumatori hanno il diritto di chiedere ai fornitori se i prodotti che acquistano contengono SVHC).

L’obbligo di notifica SCIP.

Inoltre, ai sensi della Direttiva Quadro sui Rifiuti (2008/98/EC), le aziende devono fare una notifica all’ECHA al fine di pubblicazione nel database dell’ECHA sulle sostanze che destano preoccupazione nei prodotti (SCIP) dove ad oggi si contano quasi nove milioni di voci.

Hai bisogno di aiuto per la notifica SCIP dei tuoi prodotti: scopri il nostro servizio e contatta i nostri esperti.

Scadenze ambientali del mese di marzo

  • 20 marzo– CONAI – dichiarazione mensile 6.1 – 6. 2
  • 31 marzo – Registro pile e accumulatori: comunicazione annuale dei produttori (www.registropile.it)

End of Waste inerti: la proroga.

Il decreto milleproroghe concede più tempo ai gestori degli impianti di trattamento dei rifiuti di costruzione e demolizione per adeguarsi a quanto previsto dal decreto “end of waste inerti”.

Il MASE ha concesso la proroga richiesta dagli stakeholders.

Il Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica ha accolto le istanze delle parti interessante concedendo un periodo di proroga per adeguarsi alle previsioni della disciplina tecniche dell’end of waste nel settore degli inerti. La proroga è fino al 4 maggio 2024.

Il MASE si è riservato invece un termine fino al 4 novembre 2023 per rivedere i contenuti del regolamento tenendo conto delle osservazioni avanzate nel tavolo di lavoro aperto con gli operatori del settore.

Prorogata anche la notifica per export rottami ferrosi

Nello stesso provvedimento, viene anche rinviato a fine 2023 l’obbligo di notifica preventiva per le esportazioni extra UE di rottami ferrosi introdotto con il decreto ‘Ucraina bis’, limitatamente ai carichi superiori alle 250 tonnellate.

 

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 27 settembre 2022, n. 152
Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14 – GU Serie Generale n.49 del 27-02-2023

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (conversione decreto “milleproroghe”)

Norme pubblicate nel mese di febbraio

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 16 gennaio 2023
Modifiche all’allegato IV del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, concernente l’attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 13 febbraio 2023

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 13 febbraio 2023

LEGGE 24 febbraio 2023, n. 14

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l’esercizio di deleghe legislative. (conversione decreto “milleproroghe”)

Albo Nazionale Gestori Ambientali: le ultime novità.

Riportiamo le novità pubblicate dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali nelle ultime settimane.

  • La delibera n. 1 del 13 febbraio 2023 introduce nuove modalità di dimostrazione dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali. – Pubblicata il 15/02/2023.
  • La delibera n. 2 del 13 febbraio 2023 introduce il modello di attestazione precompilata per Responsabili Tecnici di imprese extra UE. – Pubblicata il 15/02/2023.
  • La circolare n. 1 del 14 febbraio 2023 fornisce dei chiarimenti sulla raccolta e il trasporto dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi. – Pubblicata il 15/02/2023

In base a quest’ultimo provvedimento, in alternativa all’esibizione del provvedimento di iscrizione, le imprese e gli enti iscritti all’ANGA potranno dimostrare la loro iscrizione e rendere disponibili i contenuti della propria autorizzazione

all’Albo nazionale gestori ambientali esibendo l’apposito attestato – QR code (in formato digitale o
cartaceo) leggibile tramite applicazione per dispositivi mobili messa a disposizione per le pubbliche
amministrazioni e gli organi di controllo

CONAI: bando che premia l’eco-design degli imballaggi

Per il decimo anno CONAI premia le aziende che si impegnano nella progettazione di imballaggi eco-sostenibili.

Il “Bando CONAI per l’ecodesign degli imballaggi nell’economia circolare – Valorizzare la sostenibilità ambientale degli imballaggi” , istituisce premi in denaro per le aziende che progettano e realizzano  soluzioni di packaging innovative ed ecosostenibili.

Possono partecipare al bando le aziende che nel biennio 2021-2022 hanno effettuato interventi di miglioramento dei loro imballaggi, agendo su almeno una delle leve di prevenzione considerate da CONAI come indicatori di eco-sostenibilità:

riutilizzo, facilitazione delle attività di riciclo, utilizzo di materie provenienti da riciclo, risparmio di materia prima, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema di imballo e ottimizzazione dei processi produttivi.

La partecipazione al bando deve avvenire entro il 28 aprile 2023, attraverso il form online disponibile sul sito www.ecotoolconai.org – Area Bando.

I casi verranno valutati tramite lo strumento Eco Tool CONAI che permette di calcolare, attraverso un’analisi LCA semplificata, gli effetti delle azioni di prevenzione attuate dalle aziende sui propri imballaggi attraverso il calcolo dei benefici ambientali in termini di risparmio energetico, idrico e di riduzione delle emissioni di CO2.

Il montepremi messo a disposizione da CONAI per la edizione numero 10 è pari a 600.000 Euro.

Consulta il Bando CONAI per l’eco-design degli imballaggi nell’economia circolare 2023

Greenwashing: in cantiere una direttiva europea.

100% ecologico! Prodotto eco-sostenibile, azienda rispettosa dell’ambiente…
A breve questi slogan dovranno essere usati con cautela e saranno oggetto di una specifica disciplina in arrivo dall’Unione Europea.

Una direttiva per combattere il greenwashing

La diffusa pratica di vantare qualità di eco-sostenibilità di prodotti o servizi da parte delle aziende subirà un giro di vite grazie ad una regolamentazione europea.

La direttiva in cantiere, che dovrebbe essere conclusa entro quest’anno, disciplinerà il cosiddetto “greenwashing”, il marketing in chiave ambientale diffuso tra le aziende che consiste nel definire un proprio prodotto, servizio come genericamente “sostenibile”, “ecologico” o “rispettoso dell’ambiente” senza alla base dati oggettivi che possano dimostrare la veridicità di quanto dichiarato.

E’ stato rilevato dalle istituzioni europee, che la maggior parte dei claim utilizzati in tema di sostenibilità risulta infondato e teso a carpire l’attenzione del consumatore senza un riscontro reale in termini di ecologia, tutela dell’ambiente o risparmio delle risorse.

Cosa dovranno fare le aziende.

Al fine di tutelare i consumatori, la norma proposta dalla Commissione prevede che le aziende che fanno “dichiarazioni ecologiche” dovranno fornire una valutazione dei propri prodotti utilizzando la metodologia dell’impronta ambientale di prodotto o applicando metodologie alternative attualmente al vaglio dei tecnici UE.

Questi argomenti sono raggruppati nell’acronimo ESG: una sigla che richiama i tre pilastri “ambiente, società e governance“. Il rating ESG è sempre più importante e vincolante nelle organizzazioni e costituisce uno dei metri di misura analizzati dagli investitori.

L’obiettivo degli interventi in programma nelle istituzioni europee è di portare la trasparenza in un settore attualmente caratterizzato da incongruenze sulla qualità dei dati, sugli standard di rendicontazione e sui metodi utilizzati per generare i rating ESG.

In tre passi la UE porterà chiarezza nel settore delle ESG.

La nuova normativa Ue imporrà un uso appropriato delle ESG in tre step:

  • definendo degli standard di sostenibilità obbligatori imposti dall’Ue, un aspetto che dovrebbe introdurre maggiore qualità e coerenza in fase di rendicontazione;
  • sottoponendo a revisione le informazioni riportate dalle organizzazioni;
  • introducendo obblighi di certificazione delle informazioni sulla sostenibilità e requisiti più stringenti nella comunicazione degli impatti sull’ambiente, sulla società e sulla governance.
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