Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene su un tema che ha generato incertezza tra imprese e consulenti: l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve rispettare anche la disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori?
Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi), chiamate ad adeguarsi al sistema di tracciabilità RENTRI introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.
Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede, per il trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come condizione per poter esercitare legittimamente l’attività.
Secondo l’Ispettorato, quando il sistema GPS è installato esclusivamente per adempiere all’obbligo ambientale di tracciabilità, non si applica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).
In questo caso:
non è necessario stipulare un accordo sindacale;
non serve autorizzazione amministrativa;
il dispositivo è considerato un adempimento tecnico imposto dalla normativa ambientale.
La finalità pubblica di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevale quindi sulla disciplina dei controlli a distanza.
Il perimetro di esenzione è però molto preciso.
Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per:
monitorare le soste,
organizzare i turni,
valutare la performance dei conducenti,
tutelare il patrimonio aziendale,
si rientra pienamente nella disciplina dell’articolo 4 della Legge 300/1970. In tali casi, è obbligatorio l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.
L’obbligo di dotare i veicoli di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è stato prorogato, attraverso la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, al 30 giugno 2026 Da tale data la disponibilità sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Leggi il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su geolocalizzazione e tutela dei lavoratori
Leggi il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione nel Decreto Milleproroghe
Il formulario cartaceo continua a sopravvivere fino a settembre 2026 grazie al Decreto Milleproroghe.
In questo periodo si potrà continuare ad utilizzarlo in alternativa a quello digitale.
È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.
Per quanto riguarda l’xFIR, il decreto stabilisce che, fino al 15 settembre 2026:
– si può continuare ad utilizzare il FIR cartaceo (con tutte le modalità e regole già in vigore)
– non saranno applicate sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei xFIR digitali
– è comunque possibile utilizzare l’xFIR digitale
Pertanto, fino al 15 settembre 2026 si avrà un periodo di transizione in cui FIR cartaceo e xFIR digitale coesisteranno.
Dal 16 settembre 2026, saranno in vigore tutti gli obblighi di utilizzo del xFIR digitale che già erano stati previsti per la precedente scadenza del 13 febbraio 2026.
Il Milleproroghe prevede anche lo slittamento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (leggi anche il nostro articolo sul chiarimento dell’ispettorato del lavoro su “privacy e geolocalizzazione”).
LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26 – (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.
L’Italia è storicamente uno dei Paesi europei più virtuosi nel riciclo degli imballaggi in plastica, grazie anche al sistema consortile guidato dall’asse CONAI-COREPLA. Negli ultimi anni, il tasso di riciclo degli imballaggi plastici è cresciuto in modo significativo, sostenuto dagli obiettivi europei del Green Deal.
Perchè allora si sente parlare di crisi della plastica ed è stato istituito un tavolo istituzionale per discuterne?
Negli ultimi due anni si è assistito ad una inversione di tendenza rispetto alle precedenti annualità, dovuta a vari fattori:
Il risultato è un forte stress finanziario per molte aziende della filiera: selezionatori, riciclatori e produttori di granulo riciclato.
Il tavolo di crisi sulla plastica
Di fronte alle difficoltà del comparto, il Governo ha istituito un tavolo di crisi sulla plastica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo imprese, associazioni di categoria, consorzi e rappresentanze sindacali.
Gli obiettivi principali del tavolo sono:
Il confronto si inserisce in un quadro europeo più ampio, dove la sfida è duplice: da un lato ridurre la produzione di plastica monouso, tra gli obiettivi primari del nuovo Regolamento Europeo Imballaggi (PPWR), dall’altro garantire la sostenibilità economica del riciclo.
Plastica vergine vs plastica riciclata
Uno dei problemi centrali è la forte correlazione tra prezzo della plastica vergine e prezzo del petrolio.
Quando il costo delle materie prime fossili diminuisce, la plastica vergine diventa più economica, mettendo fuori mercato il materiale riciclato, che ha costi di raccolta, selezione e trattamento più elevati.
Questo squilibrio evidenzia un limite strutturale: il mercato da solo non garantisce la transizione circolare. In assenza di politiche industriali mirate, di strumenti fiscali o regolatori e di obblighi di utilizzo di riciclato il rischio è che si blocchino investimenti in nuovi impianti e tecnologie avanzate.
Implicazioni ambientali
In aggiunta, la crisi del settore industriale, si traduce anche in una crisi ambientale.
Se gli impianti riducono la produzione o chiudono:
Quali prospettive?
Il 2026 potrebbe rappresentare un anno decisivo. Molto dipenderà da:
Per il mondo ambientale, la sfida è di riuscire a trasformare una crisi industriale in un’occasione per rafforzare la qualità del riciclo, l’eco-design e la responsabilità estesa del produttore.
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 19 gennaio 2026
Determinazione e ripartizione dell’ammontare complessivo del contributo dovuto, per l’anno 2022, da versare al MASE da parte dei consorzi e dei sistemi autonomi che gestiscono rifiuti, determinate ai sensi dell’articolo 206-bis, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Proroga del termine finale per la presentazione delle domande di agevolazione di cui all’articolo 9, comma 1, dell’avviso pubblico per la selezione di progetti per autoproduzione di energia da FER.
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È disponibile online l’edizione 2026 della Guida CONAI, lo storico documento di riferimento per tutte le aziende tenute alla partecipazione al Consorzio e/o agli adempimenti legati alla gestione del contributo ambientale sugli imballaggi.
Nelle prime pagine sono riepilogati i principali aggiornamenti e le novità per il 2026.
Il servizio di Novatech per il CONAI.
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L’atteso avvio del formulario nella versione digitale nel nuovo regime RENTRI, sta dando luogo, sin dal suo esordio, a disservizi e malfunzionamenti del sistema che si stanno protraendo da diversi giorni.
Con decreto direttoriale vengono definite le modalità da adottare in caso di indisponibilità dei servizi RENTRI o di mancata connessione internet da parte dell’operatore.
Con il Decreto Direttoriale n. 25 del 05 febbraio 2026 sono state approvate le “Modalità operative per la gestione del Formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale da adottare sia nel caso di verificarsi di mancanza di disponibilità dei servizi RENTRI non dovuta ad interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sia in caso di indisponibilità temporanea della connettività Internet o dei servizi di autenticazione digitale utilizzate dall’operatore per ragioni al di fuori del suo controllo e non dovute a scarsa manutenzione o negligenza”
Il decreto stabilisce quali sono le misure di emergenza o di mitigazione che gli operatori devono e possono adottare nei casi di mancato funzionamento dei servizi RENTRI.
La possibilità di utilizzare le modalità operative di sicurezza previste dall’Allegato 1 del Decreto decorre dall’apertura di un evento di mancata disponibilità di uno o più servizi RENTRI, comunicato mediante avviso pubblicato nella sezione “Avvisi” del portale del RENTRI.
Con le stesse modalità viene segnalato il ripristino delle regolari modalità operative e quindi il decadere delle modalità operative di sicurezza.
Quando il malfunzionamento dipende dal RENTRI si torna temporaneamente al FIR cartaceo, quindi si dovrà emettere il FIR in formato cartaceo, il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta, la gestione delle copie segue la vecchia prassi la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR) in questo caso si prende la stampa del fir digitale (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.
Attenzione: La data/ora di down sarà pubblicata direttamente dal RENTRI sul portale e avrà valore giuridico.
Come gestire l’xFIR quando non si dispone della connessione internet?
Nel caso in cui l’operatore sia impossibilitato all’utilizzo del RENTRI in quanto non dispone di connessione internet, bisogna utilizzare il formulario cartaceo, con firma a mano e non ci è obbligo di trasmissione dei dati al RENTRI.
Le istruzioni ministeriali specificano che in tali casi è necessario riportare nel campo annotazioni del FIR cartaceo la seguente dicitura:
“FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026”
Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione; si dovrà poi compilare il “modulo dichiarazione di indisponibilità temporanea” e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.
Ancora dubbi sul RENTRI? Contatta i nostri esperti per un supporto e una consulenza.
Viste le molte domande ricevute, riportiamo qual è la situazione attuale relativa all’operatività del RENTRI per l’emissione ed utilizzo dei formulario in versione digitale, xFIR.
Rinvio dell’xFIR con il decreto Milleproroghe?
Innanzitutto, precisiamo che il “Decreto Milleproroghe”, che secondo le bozze disponibili dovrebbe prorogare l’utilizzo del FIR in modalità cartacea fino al 15/09/2026, è ancora in attesa dell’approvazione finale e della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pertanto, al momento attuale, le proroghe non sono operative e restano pienamente vigenti le scadenze previste dal RENTRI.
Operatività dei formulari digitali.
Riguardo il xFIR digitale, ad oggi è ancora in vigore l’avviso di non disponibilità dei servizi RENTRI (inizialmente pubblicato il 13/02/2026 alle ore 09.00), ed è quindi valida la possibilità di utilizzare il formulario in formato cartaceo nei casi e secondo le modalità previste dalle misure emergenziali.
Aggiornamenti sull’operatività dei servizi Rentri per gli xFIR saranno pubblicati nella sezione “Avvisi” del portale Rentri: www.rentri.gov.it