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RENTRI: formulario di trasporto rifiuti digitale, ci siamo!

A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR), uno dei documenti chiave per la tracciabilità dei rifiuti, entrerà ufficialmente in vigore in formato digitale (conosciuto come xFIR), gestito attraverso il RENTRI — Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Cos’è il FIR digitale (xFIR)?

Il Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale è un documento informatico che sostituisce le vecchie copie cartacee con un file digitale (.xfir) contenente tutte le informazioni relative al trasporto dei rifiuti speciali.

Il formato .xfir è strutturato secondo standard tecnici che ne garantiscono autenticità, integrità e interoperabilità.

Perché il FIR diventa digitale?

Gli obiettivi principali di questa trasformazione sono:

  • Migliorare la tracciabilità dei rifiuti: sarà possibile seguire informaticamente tutto il percorso dei rifiuti ed avere il riferimento di tutti i soggetti coinvolti;
  • Ridurre gli errori di compilazione frequenti nella gestione cartacea;
  • Snellire la gestione documentale, eliminando le copie fisiche e centralizzando la condivisione delle informazioni nel sistema RENTRI;
  • Agevolare le attività di controllo e di statistica da parte delle autorità competenti;
  • Consentire l’interoperabilità dei dati tra operatori e Pubblica Amministrazione.

Come funziona operativamente il FIR digitale

La procedura digitale mantiene la stessa logica delle modalità tradizionali ma con strumenti attuali:

  • Emissione e vidimazione digitale: il FIR viene creato e vidimato tramite il portale o i servizi del RENTRI;
  • Firme digitali: devono essere apposte in sequenza dal produttore/detentore, dal trasportatore prima dell’inizio del trasporto, e dal destinatario alla presa in carico del rifiuto;
  • Durante il trasporto: il trasportatore può aggiornare il FIR in caso di soste o trasbordi. Il documento può essere mostrato su dispositivi mobili (smartphone o tablet) o stampato come copia di cortesia (senza valore legale);
  • Conclusione e restituzione dati: il destinatario completa la firma digitale e invia il documento completo al RENTRI entro 2 giorni lavorativi.

Chi è obbligato e cosa cambia per le aziende

L’obbligo di utilizzare il FIR digitale riguarda principalmente:

  • Produttori di rifiuti pericolosi;
  • Produttori di rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti in settori industriali, artigianali o di trattamento di rifiuti;
  • Trasportatori, impianti e altri operatori della filiera che lavorano con produttori obbligati.

Se il produttore non è obbligato all’emissione digitale, l’intera filiera può continuare a usare il FIR cartaceo. Tuttavia, trasportatori e destinatari dovranno comunque essere in grado di gestire in forma ibrida entrambe le modalità (digitale e cartacea) in base alla richiesta del produttore.

Cosa fare per arrivare preparati all’avvio del FIR digitale.

Per adeguarsi al nuovo obbligo digitale dal 13 febbraio 2026, le aziende devono:

  • dotarsi di strumenti digitali e accessi operativi al sistema RENTRI;
  • utilizzare firme digitali valide per tutti i soggetti della filiera;
  • aggiornare procedure interne e formare il personale;
  • verificare che trasportatori e destinatari abbiano le competenze e le infrastrutture necessarie;
  • organizzare la conservazione digitale a norma del file .xfir per almeno tre anni.

Il RENTRI ha reso disponibile numeroso materiale informativo e strumenti di supporto per agevolare le imprese nella transizione e una app dedicata per il FIR digitale (scaricabile gratuitamente da Google Play Store o App Store).

Preparati al FIR digitale con Novatech!

Anche Novatech ha messo a disposizione uno strumento di studio ricco di descrizioni dettagliate sul funzionamento del xFIR digitale e su come prepararsi a questo importante passaggio.

Leggi qui la guida al xFIR digitale di Novatech  e se hai dubbi: contatta i nostri esperti!

Scadenze ambientali di febbraio 2026

  • 13 febbraio 2026 — Termine ultimo per l’iscrizione al RENTRI per le aziende del terzo scaglione (leggi il nostro articolo)
  • 13 febbraio 2026 — Entrata in vigore del FIR (Formulario di Identificazione dei Rifiuti) digitale (leggi la news)
  • 20 febbraio  – CONAI: Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 28 febbraio – CONAI: Richieste di esenzione ex ante e rimborso ex post sulle esportazioni di imballaggi (hai bisogno di aiuto? chiedi a noi!)
  • 28 febbraio – Relazione amianto – entro questa data le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle  Regione e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.
  • 28 febbraio – Relazione trasporto merci pericolose A.D.R. – entro questa data i consulenti per il trasporto di merci pericolose devono redigere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa.

RENTRI: dalla legge di bilancio alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.

Chi deve iscriversi al RENTRI

Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

I soggetti esclusi dall’obbligo

La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:

  • i Consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’articolo 237, comma 1;
  • i produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
  • limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo.

Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.

Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come parrucchieri, estetisti e attività affini) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
  • i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Attenzione alle iscrizioni già effettuate

Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

FIR cartaceo: cosa devono fare i produttori non iscritti

Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.

Norme pubblicate nel mese di gennaio 2026

GAZZETTA UFFICIALE

G.U. n. 10 del 14-01-2026

  • Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 26 novembre 2025. – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

G.U. n. 11 del 15-01-2026

  • Decreto 16 dicembre 2025 – Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
    Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

G.U. n. 15 del 20-01-2026

  • Legge 15 gennaio 2026, n. 4Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G.U. n. 6 del 09-01-2026

  • Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 sulla gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

G.U. n. 6 del 09-01-2026

  • Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica alcune norme europee sul mercato dell’energia elettrica dell’Unione.

RENTRI: gli ultimi aggiornamenti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.

Ultimi giorni per iscriversi

  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si è aperta l’ultima finestra temporale per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.
    Questi soggetti devono completare l’iscrizione entro tale termine e, successivamente, gestire registri di carico/scarico e FIR in formato digitale per i rifiuti pericolosi.

Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma

  • La piattaforma RENTRI ha ricevuto numerosi aggiornamenti software tra il 2025 e l’inizio del 2026, con focus su:
    • nuova versione dell’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente DEMO) con funzionalità per trasmissione dati, download di file digitale (xFIR) e miglioramenti di sicurezza e usabilità;
    • potenziamento dell’interoperabilità per integrazione con sistemi gestionali aziendali;
    • nuove aree del portale dedicate ai servizi, avvisi e aggiornamenti software

Formazione e supporto agli operatori

  • Continuano ad essere offerti corsi e webinar gratuiti rivolti a imprese, enti e operatori coinvolti nel RENTRI, organizzati con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ecocerved e Unioncamere. Questi eventi illustrano modalità operative, utilizzo dei formulari digitali e aspetti pratici della tracciabilità: li trovi qui.

Esclusioni e modifiche normative

  • La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha aggiornato alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per specifici soggetti, ridefinendo chi è tenuto ad aderire al registro.
  • il testo aggiornato dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ora prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
    • I consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

    • i produttori di rifiuti che rientrano nelle categorie già esonerate dalla tenuta del registro cronologico ai sensi dell’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006. In pratica – se applicabile – tali soggetti non devono iscriversi al RENTRI e possono assolvere gli obblighi di tracciabilità con modalità semplificate alternative (come conservare i Formulari di Identificazione dei Rifiuti per il periodo previsto).

E il MUD?

È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.

La nostra guida operativa al RENTRI

Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?

Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.

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Biometano e sostenibilità: energia rinnovabile certificata per la transizione ecologica

Nel difficile ed accidentato percorso verso la neutralità climatica, il biometano sta emergendo come uno dei protagonisti più concreti e promettenti della transizione energetica.
Quale fonte rinnovabile ed integrabile nelle infrastrutture già esistenti, il biometano rappresenta un perfetto esempio di economia circolare applicata all’energia.

Affinchè questo potenziale si traduca in benefici reali per il clima e l’ambiente, un elemento è fondamentale: la sostenibilità certificata.

Cos’è il biometano e perché è strategico

Il biometano è un gas rinnovabile ottenuto dalla raffinazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica di matrici organiche, come scarti agricoli, rifiuti organici, reflui zootecnici e sottoprodotti agroindustriali.
Una volta purificato, il biometano ha caratteristiche chimiche quasi identiche a quelle del gas naturale fossile e può essere immesso nella rete, utilizzato per la produzione di energia o impiegato come carburante sostenibile nei trasporti.

Il suo valore ambientale è duplice:

  • Riduzione delle emissioni di gas serra, grazie alla sostituzione dei combustibili fossili e al recupero del metano che altrimenti verrebbe disperso in atmosfera.
  • Valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti, trasformando un problema ambientale in una risorsa energetica.

Tuttavia, non tutti i biometani sono uguali dal punto di vista ambientale. È qui che entrano in gioco le certificazioni di sostenibilità.

Perché le certificazioni di sostenibilità sono fondamentali

Le certificazioni servono a garantire che il biometano sia prodotto nel rispetto di criteri ambientali, sociali ed economici rigorosi. In assenza di controlli e standard condivisi, il rischio è quello di pratiche poco sostenibili, come l’uso intensivo di colture dedicate o una gestione non ottimale delle risorse.

Le principali certificazioni di sostenibilità:

  • verificano l’origine delle materie prime,
  • misurano la riduzione effettiva delle emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita,
  • assicurano il rispetto dei criteri di tutela del suolo, dell’acqua e della biodiversità,
  • garantiscono tracciabilità e trasparenza lungo la filiera.

A livello europeo, i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) sono diventati uno strumento chiave per l’accesso ai mercati e agli incentivi.

Novatech è operatore certificato nella filiera dei biocombustibili.

La certificazione riveste un valore di affidabilità e credibilità:  significa dimostrare in modo riconosciuto ed oggettivo il proprio impegno ambientale e rappresenta una garanzia di qualità e coerenza con gli obiettivi climatici.

Novatech ha conseguito nel corso del 2025, in veste di operatore economico trader, la certificazione di sostenibilità per bioliquidi e biocarburanti per i sottoprodotti di origine vegetale e per l’olio usato da cucina secondo il Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi.

Con questo ulteriore investimento nel percorso di certificazione, Novatech rafforza la propria credibilità e si conferma un partner affidabile e allineato agli obiettivi della transizione energetica.

Certificato Novatech filiera biocombustibili e biocarburanti

Hai bisogno di ulteriori informazioni su questo argomento? Contattaci qui.

Picco di influenza: ma quanto ci costa in termini ambientali?

Quando si parla di influenza, l’attenzione si concentra quasi sempre sugli effetti sulla salute e sull’economia. Molto meno considerato è il costo ambientale che un’epidemia influenzale comporta. Anche se l’influenza stagionale è generalmente meno grave di altre emergenze sanitarie, il suo impatto ecologico è significativo, soprattutto perché si ripete ogni anno.

Un sistema sanitario più energivoro

Durante un’epidemia di influenza, ospedali, ambulatori e farmacie lavorano a pieno regime. Questo significa più consumo di energia e acqua per riscaldamento, elettricità, sterilizzazione degli strumenti e funzionamento continuo delle apparecchiature mediche. Aumenta anche l’uso di farmaci, test diagnostici e vaccini, la cui produzione richiede materie prime, processi chimici ed energia.

Rifiuti sanitari: un problema crescente

Uno degli impatti ambientali più evidenti riguarda i rifiuti. Mascherine, guanti, siringhe, flaconi di medicinali e materiali monouso diventano rifiuti sanitari. Questi materiali non possono essere riciclati e vengono in gran parte inceneriti, con conseguenti emissioni di gas serra e sostanze inquinanti.

L’effetto cumulativo dell’influenza stagionale

A differenza di grandi pandemie, l’influenza stagionale ha un impatto ambientale relativamente contenuto nel singolo evento. Tuttavia, il fatto che si ripresenti ogni anno fa sì che il suo costo ecologico si accumuli nel tempo. Piccoli aumenti di consumo e di rifiuti, ripetuti regolarmente, producono un effetto tutt’altro che trascurabile.

Si può ridurre l’impatto?

Ci siamo interrogati su come potere ridurre l’impatto ambientale dell’influenza.

Le strategie che ci sono venute in mente sono:

  • investire in prevenzione (come con la vaccinazione),
  • migliorare l’efficienza energetica delle strutture sanitarie, con benefici in ogni momento dell’anno,
  • ridurre l’uso di materiali monouso, compatibilmente con gli aspetti igienici,
  • sviluppare dispositivi di protezione e imballaggi più sostenibili, magari con contenuto di riciclato.

Te ne vengono in mente altre? Riesci ad essere sostenibile anche quando hai l’influenza?

Buon anno e buona salute a tutti!

Scadenze ambientali di gennaio 2026

  • 20 gennaio – CONAI: Dichiarazione mensile, trimestrale, annuale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 20 gennaio – CONAI: Modello 6.20 imballaggi riutilizzabili (procedura agevolata per gli
    imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili)
  • 31 gennaio – CBAM: presentazione relazione trimestrale importazioni
  • 31 gennaio – PFU: versamento tariffa annuale iscrizione al registro nazionale pneumatici fuori uso
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