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RENTRI e xFIR: la check-list per arrivare pronti al 15 settembre 2026

Dopo mesi di fase transitoria, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 15 settembre 2026 terminerà la possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili anche le sanzioni per irregolarità.

Essere iscritti al RENTRI, però, non significa essere realmente pronti a gestire il nuovo xFIR nella quotidianità operativa. Vediamo come arrivare preparati all’avvio del nuovo sistema.

Perché è indispensabile testare in anticipo il sistema

L’esperienza insegna che i cambiamenti organizzativi funzionano solo se vengono testati con anticipo. L’introduzione del formulario digitale coinvolge infatti non solo l’ufficio ambiente, ma una intera filiera di soggetti:

  • produzione;
  • magazzino;
  • logistica;
  • trasportatori;
  • impianti di destinazione;
  • intermediari

Una mancata preparazione rischia di rallentare le spedizioni dei rifiuti, creare disallineamenti con trasportatori e destinatari o generare errori nella compilazione dei formulari.

La check-list delle attività da completare prima del 15 settembre

Prima dell’avvio definitivo è consigliabile verificare almeno questi aspetti.

1. Verificare l’iscrizione al RENTRI

Accertarsi che l’azienda sia correttamente iscritta, che gli utenti siano abilitati e che siano disponibili le credenziali di accesso.

2. Scegliere come gestire l’xFIR

Ogni azienda dovrebbe aver già deciso quale modalità utilizzare:

  • portale RENTRI;
  • software gestionale integrato;
  • app RENTRI FIR digitale
  • servizi messi a disposizione dal proprio consulente o dal fornitore di software.

La scelta incide direttamente sulle procedure operative interne.

3. Formare il personale

Gli operatori che compilano o gestiscono i formulari devono conoscere:

  • la nuova procedura;
  • le responsabilità dei diversi soggetti;
  • la gestione delle eventuali anomalie.

Una breve formazione pratica  e la predisposizione di una apposita procedura può evitare molti errori operativi.

4. Aggiornare le procedure aziendali

Le procedure interne sulla gestione dei rifiuti dovrebbero essere aggiornate inserendo:

  • modalità di emissione e gestione del formulario digitale;
  • flussi documentali;
  • conservazione dei documenti informatici;
  • gestione delle emergenze o indisponibilità dei sistemi.

5. Effettuare prove operative

Prima del 15 settembre è consigliabile simulare alcune spedizioni, con la collaborazione dei propri partner nel settore rifiuti, per verificare che tutto il processo funzioni correttamente.

Le prove consentono di individuare eventuali criticità quando è ancora possibile intervenire senza compromettere le attività aziendali.

I punti da non dimenticare secondo i nostri esperti

1. Certificato di firma remota e abilitazione dei dispositivi

Per poter firmare digitalmente l’xFIR, è indispensabile emettere preventivamente il certificato di firma remota tramite l’apposita funzione sul portale rentri.gov.it. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo (smartphone o tablet) deve essere abilitato all’interno del RENTRI; a seguito dell’abbinamento, verrà rilasciato un codice PIN da utilizzare per l’apposizione della firma.

2. Non dimenticare di registrare l’operazione di scarico

Anche se il formulario viene emesso e gestito interamente in modalità digitale, l’operazione di scarico deve essere comunque registrata dall’operatore all’interno del registro cronologico di carico/scarico. La natura digitale del formulario non comporta, infatti, la compilazione automatica del registro.

3. Conservazione sostitutiva e trasmissione dei dati al RENTRI

Tutti gli xFIR (sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi) devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Per quanto riguarda i formulari digitali relativi ai soli rifiuti pericolosi: i dati vanno trasmessi al RENTRI da parte di produttore, trasportatore e destinatario, rispettando le tempistiche previste per l’annotazione sul registro:

  • 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori
  • 2 giorni lavorativi per i destinatari.

 

Domande frequenti (FAQ) sull’xFIR e il RENTRI

Da quando non sarà più possibile usare il FIR cartaceo?
Dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non potrà più essere utilizzato in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili le sanzioni per irregolarità.

Essere iscritti al RENTRI è sufficiente per essere operativi?
No. L’iscrizione al RENTRI è un requisito necessario ma non garantisce da sola la piena operatività: occorre verificare credenziali, abilitazioni utente, formazione del personale e procedure interne aggiornate.

Cosa serve per firmare digitalmente l’xFIR?
È necessario emettere in anticipo il certificato di firma remota sul portale rentri.gov.it. Se si utilizza l’app “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo va abilitato nel RENTRI, dopodiché viene rilasciato un PIN per la firma.

Il formulario digitale compila automaticamente il registro di carico/scarico?
No. L’operazione di scarico deve essere sempre registrata manualmente dall’operatore nel registro cronologico di carico/scarico, indipendentemente dalla natura digitale del formulario.

Ogni quanto va fatta la conservazione sostitutiva degli xFIR?
Tutti gli xFIR, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.

Quali sono i tempi di trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi?
Produttori e trasportatori hanno 10 giorni lavorativi, i destinatari 2 giorni lavorativi per l’annotazione sul registro.

 

Settembre è ormai vicino: questo è il momento giusto per verificare che ogni tassello sia al proprio posto e arrivare preparati all’avvio definitivo dell’xFIR digitale.

Hai ancora dubbi sulle modalità di gestione del xFIR digitale?

Contatta i nostri consulenti per non arrivare impreparato alla partenza del 15 settembre.

Economia circolare: l’Italia è tra i leader europei, ma resta troppo dipendente dalle materie prime estere

L’Italia continua a distinguersi in Europa per i risultati raggiunti nell’economia circolare. Ricicliamo molto, utilizziamo le risorse in modo efficiente e siamo tra i Paesi più virtuosi dell’Unione Europea. Tuttavia, esiste ancora un punto debole che rende il nostro sistema economico vulnerabile: la forte dipendenza dalle importazioni di materie prime.

È questo il principale messaggio emerso dall’8° Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026, presentato durante la Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare promossa dal Circular Economy Network, dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da ENEA.

Un primato che non basta

L’Italia si conferma uno dei Paesi europei più avanzati nella gestione circolare delle risorse. Grazie agli elevati tassi di riciclo e a un utilizzo efficiente dei materiali, il nostro sistema produttivo riesce a recuperare valore da una quota significativa dei rifiuti, riducendo il consumo di materie prime vergini.

Questo rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto in cui le risorse naturali diventano sempre più costose e difficili da reperire.

La dipendenza dall’estero resta molto elevata

Nonostante questi risultati, quasi la metà delle materie prime utilizzate dall’industria italiana continua ad arrivare dall’estero.

Secondo il Rapporto, il 46,6% delle materie prime trasformate in Italia è importato, un valore molto superiore alla media europea, che si ferma al 22,4%.
Tra le principali economie dell’Unione Europea, l’Italia è quella maggiormente dipendente dalle importazioni di materiali.

Questa situazione espone le imprese ai rischi legati alle tensioni geopolitiche, alle restrizioni commerciali e all’aumento dei prezzi delle materie prime.

Un costo sempre più pesante

La dipendenza dalle importazioni non rappresenta soltanto un problema strategico, ma anche economico.

Nel 2025 la spesa italiana per l’acquisto di materiali dall’estero ha sfiorato 600 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 23% rispetto al 2021. Particolarmente rilevante è l’aumento del costo dei metalli, come rame, nichel e acciaio, che oggi rappresentano circa il 40% del valore complessivo delle importazioni di materiali.

Perché l’economia circolare è sempre più importante

Rafforzare l’economia circolare significa ridurre questa dipendenza recuperando materiali già presenti nel sistema produttivo.

Ogni tonnellata di materiale riciclato che sostituisce una materia prima vergine consente infatti di:

  • diminuire la necessità di importazioni;
  • ridurre i costi di approvvigionamento;
  • limitare l’impatto ambientale;
  • aumentare la sicurezza delle filiere produttive.

Per questo motivo l’economia circolare non è più soltanto una scelta ambientale, ma rappresenta una vera strategia industriale.

Cosa devono fare le imprese

Le aziende possono contribuire concretamente a questo percorso adottando soluzioni sempre più orientate alla circolarità, ad esempio:

  • progettando prodotti facilmente riciclabili;
  • aumentando l’utilizzo di materie prime seconde;
  • riducendo gli sprechi di produzione;
  • migliorando la gestione dei rifiuti;
  • investendo in innovazione e simbiosi industriale.

Anche il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) e le altre iniziative del Green Deal europeo vanno proprio in questa direzione: rendere i materiali più riciclabili, favorire il loro riutilizzo e diminuire il consumo di risorse vergini.

 

PPWR: Regolamento Imballaggi, cosa fare entro il 12 agosto 2026?

Il 12 agosto 2026 rappresenta una delle prime scadenze operative previste dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Da questa data, gli operatori economici coinvolti nella produzione e nell’immissione sul mercato degli imballaggi dovranno essere in grado di dimostrare la conformità dei propri imballaggi ai nuovi requisiti europei.

Per molte imprese sarà necessario adeguare i prodotti ed organizzare documentazione, responsabilità e flussi informativi lungo tutta la filiera.

Il primo passo: individuare il proprio ruolo.

Prima di qualsiasi attività è fondamentale capire quale ruolo l’azienda ricopre nella catena di fornitura. Il PPWR distingue infatti diverse figure, fabbricante, fornitore, importatore, distributore e altri operatori, ciascuna con specifici obblighi.

Nella maggior parte dei casi, il fabbricante è l’azienda che:

  • commercializza un prodotto finito imballato con il proprio nome o marchio sull’imballaggio
  • fa realizzare da terzi l’imballaggio su sua indicazione/progettazione apponendo il proprio marchio
  • fornisce l’imballaggio ad una microimpresa (azienda che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro)
  • fornisce imballaggi neutri per il trasporto, per la produzione primaria o di servizio (riempiti nel punto vendita)

Su questa figura ricadono gli oneri principali legati alla valutazione di conformità e predisposizione della dichiarazione di conformità dell’imballaggio.

È quindi essenziale identificare correttamente le responsabilità e definire quali informazioni devono essere scambiate con clienti e fornitori.

Mappare tutti gli imballaggi utilizzati

Un’attività preliminare consiste nel censire gli imballaggi che entrano ed escono dall’azienda.

Questa mappatura permette di associare ogni imballaggio al relativo fornitore, ai dati tecnici disponibili e alla documentazione necessaria per dimostrarne la conformità.

Coinvolgere subito i fornitori

Gran parte delle informazioni richieste dal PPWR proviene dalla filiera.

Per questo motivo è opportuno richiedere ai fornitori:

  • schede tecniche aggiornate;
  • prove e rapporti di prova;
  • informazioni sul rispetto dei limiti relativi ai metalli pesanti;
  • dichiarazioni riguardanti le sostanze che destano preoccupazione;
  • per gli imballaggi destinati al contatto con alimenti, informazioni sulla presenza di PFAS o, almeno in una prima fase, una dichiarazione che tali sostanze non siano state aggiunte intenzionalmente.

Predisporre il fascicolo tecnico

Per ogni tipologia di imballaggio il fabbricante dovrà raccogliere la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti del Regolamento.

Il fascicolo costituisce la base per effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR (allegato VII) e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli.

Redigere la dichiarazione di conformità

Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere supportati da una dichiarazione di conformità al PPWR, predisposta dal fabbricante secondo quanto previsto dal Regolamento (allegato VIII).

La dichiarazione non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni prodotto, ma deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.

Garantire la tracciabilità degli imballaggi

Ogni imballaggio deve poter essere ricondotto alla propria documentazione tecnica.

Per questo motivo è opportuno adottare un sistema di identificazione attraverso:

  • codici articolo;
  • numeri di lotto;
  • altri sistemi di tracciabilità aziendali a scelta del fabbricante.

Inoltre dovranno essere riportati il nome o il marchio del fabbricante e le informazioni di contatto, direttamente sull’imballaggio oppure tramite un supporto digitale (QR-code) o con documento a sè stante a corredo del prodotto imballato.

Conviene iniziare subito

Sebbene moltissimi aspetti applicativi del PPWR siano ancora in fase di completamento attraverso atti delegati e di esecuzione, le attività preparatorie possono e devono essere avviate il prima possibile.

Le aziende che inizieranno tempestivamente a raccogliere la documentazione, coinvolgere i fornitori e organizzare i propri processi potranno godere del vantaggio di un sistema già strutturato, riducendo il rischio di ritardi, blocchi commerciali o contestazioni da parte delle autorità.

In sintesi, le azioni prioritarie sono:

  • individuare il ruolo dell’azienda secondo il PPWR;
  • mappare tutti gli imballaggi utilizzati;
  • raccogliere la documentazione tecnica dai fornitori;
  • predisporre il fascicolo tecnico degli imballaggi;
  • effettuare la valutazione di conformità;
  • redigere la dichiarazione di conformità;
  • implementare un sistema di identificazione e tracciabilità degli imballaggi e di marcatura.

Come possiamo aiutarti con il PPWR?

Novatech, come operatore del settore, è in prima linea nello studio e approfondimento del Regolamento n. 40/2025 (PPWR).

In questa prima fase, dove i dubbi sono molti, siamo al fianco delle aziende per offrire una lettura assistita degli obblighi aziendali e un supporto nella raccolta e redazione della documentazione necessaria.

Contattaci per fissare una consulenza personalizzata.

ISO 14001:2026: la transizione per le organizzazioni certificate

La nuova edizione della norma ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e segna l’avvio del periodo di transizione per tutte le organizzazioni certificate secondo la precedente versione risalente al 2015.

Gli organismi di accreditamento e gli enti di certificazione stanno già programmando il percorso di adeguamento, mentre le aziende avranno tempo fino al 30 aprile 2029 per completare l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.

Le principali scadenze

Il percorso di transizione prevede alcune tappe fondamentali:

  • entro il 30 ottobre 2026 gli enti di accreditamento dovranno essere pronti a gestire la nuova norma;
  • entro il 30 gennaio 2027 gli organismi di certificazione dovranno dimostrare la propria competenza nell’effettuare audit secondo la ISO 14001:2026;
  • entro il 30 aprile 2027 si completerà la transizione degli organismi di certificazione accreditati;
  • il 30 aprile 2029 rappresenta la scadenza definitiva: da quella data i certificati ISO 14001:2015 non saranno più validi.

Le novità della ISO 14001:2026

La revisione della norma mantiene la struttura ormai consolidata (High Level Structure), ma introduce aggiornamenti significativi per rispondere alle nuove sfide ambientali e agli sviluppi normativi.

Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:

  • un’attenzione ancora maggiore agli impatti del cambiamento climatico;
  • rafforzamento della tutela della biodiversità e dell’uso sostenibile delle risorse naturali;
  • approccio più strutturato alla valutazione dei rischi e delle opportunità ambientali;
  • integrazione più efficace della prospettiva del ciclo di vita di prodotti e servizi;
  • maggiore coinvolgimento della leadership nella definizione e nel monitoraggio delle strategie ambientali;
  • controllo più approfondito dei processi affidati a fornitori e partner esterni.

Come prepararsi alla transizione

Per le organizzazioni già certificate, il passaggio alla nuova versione della norma rappresenta un’opportunità per aggiornare il proprio sistema di gestione e rafforzarne l’efficacia.

Le attività consigliate comprendono:

  • effettuare una gap analysis rispetto ai nuovi requisiti;
  • aggiornare procedure, istruzioni operative e documentazione;
  • formare il personale coinvolto;
  • pianificare l’audit di transizione, preferibilmente in occasione della visita di sorveglianza o del rinnovo della certificazione.

Un’opportunità per migliorare le performance ambientali

La ISO 14001:2026 non introduce soltanto nuovi requisiti, ma invita le organizzazioni a sviluppare una gestione ambientale sempre più integrata con la strategia aziendale, capace di creare valore, ridurre i rischi e rispondere alle aspettative di clienti, stakeholders e mercato.

Pianificare con anticipo la transizione consentirà alle aziende di affrontare il cambiamento in modo graduale, evitando criticità in prossimità della scadenza del 2029 e trasformando l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita e competitività.

Norme pubblicate nel mese di giugno 2026

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 2 del 20 maggio 2026

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 15 aprile 2026
Modalita’ di adempimento all’obbligo di incremento di energia rinnovabile termica nelle forniture di energia.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 maggio 2026
Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2025/1802/UE, 2025/2363/UE e 2025/2364/UE dell’8 settembre 2025 mediante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Integrazione delle risorse destinate al finanziamento del bando approvato con Deliberazione di Giunta regionale n. 731 dell’08 luglio 2025 relativo alla concessione di contributi finalizzati alla sostituzione di impianti termici domestici alimentati a biomassa combustibile solida o gasolio con nuovi impianti termici con migliori prestazioni emissive oppure pompe di calore elettriche – Bando Stufe 2025.

Scadenze ambientali di luglio-agosto 2026

Scadenze ambientali di luglio  2026

  • 3 luglio: MUD – scadenza per la presentazione della dichiarazione unica ambientale (hai bisogno di supporto? Ecco il nostro servizio per il MUD)
  • 20 luglio: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali

Scadenze ambientali di agosto 2026

  • 20 agosto: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili

Caldo estremo: come possiamo difenderci in modo sostenibile?

Le ondate di calore non sono più eventi eccezionali. Negli ultimi anni, complici i cambiamenti climatici, gli episodi di caldo estremo sono diventati più frequenti, intensi e prolungati.

Difendersi è necessario — ma farlo in modo sostenibile è oggi la vera sfida.

La buona notizia? Ridurre l’impatto ambientale e proteggersi dal caldo possono andare nella stessa direzione.

Raffrescare la casa in modo intelligente.

Il primo impulso è accendere il condizionatore. Funziona, ma ha un costo energetico e climatico importante, soprattutto se usato in modo intensivo.

Alternative più sostenibili:

  • Schermare le finestre con tende chiare, persiane o pellicole riflettenti
  • Arieggiare solo nelle ore più fresche (notte e mattino presto)
  • Usare ventilatori: consumano fino a 10 volte meno di un climatizzatore
  • Inserire piante su balconi e davanzali: riducono la temperatura percepita

Il condizionatore? Meglio usarlo in modo intelligente: non sotto i 26°C e ovviamente con porte e finestre chiuse.

Ripensare i materiali, anche nell’abbigliamento.

Quello che indossiamo fa una differenza enorme. Tessuti sintetici trattengono calore e sudore, mentre fibre naturali permettono al corpo di respirare.

Scelte più sostenibili:

  • Cotone biologico o riciclato, lino (uno dei materiali più sostenibili disponibili oggi), canapa (poco utilizzata nell’industria dell’abbigliamento ma un’ottima scelta come impatto ambientale)
  • Colori chiari che riflettono la luce
  • Abiti larghi che favoriscono la ventilazione naturale

Meno lavaggi inutili e meno capi “usa e getta” aiutano anche a ridurre l’impatto complessivo.

Idratarsi… senza plastica

Bere è fondamentale, ma spesso lo facciamo aumentando i rifiuti.

Alternative semplici:

  • Borracce riutilizzabili
  • Acqua del rubinetto (dove sicura)
  • Infusi freddi fatti in casa invece di bevande confezionate

Alcune semplici attenzioni quotidiane possono evitare decine di bottiglie di plastica durante l’estate.

Alimentazione leggera e a basso impatto

Il caldo cambia anche ciò che mangiamo. Piatti freschi e semplici sono migliori per il corpo — e spesso anche per l’ambiente.

Preferire:

  • Frutta e verdura di stagione
  • Alimenti poco trasformati
  • Piatti freddi che non richiedono lunghe cotture

Ridurre l’uso di forno e fornelli nelle ore più calde significa anche abbassare la temperatura in casa.

Città più fresche: il ruolo degli spazi verdi

Sostenere politiche di riforestazione urbana e progettazione sostenibile è parte della soluzione.

Alberi, parchi e superfici verdi:

  • Abbassano la temperatura urbana
  • Migliorano la qualità dell’aria
  • Offrono rifugi naturali durante le ore più calde

Cambiare abitudini per adattarsi al clima e vivere meglio.

Difendersi dal caldo estremo non significa necessariamente consumare di più. Al contrario, spesso le soluzioni più efficaci sono anche le più semplici e sostenibili.

Adattarsi al clima che cambia richiede nuove abitudini, ma offre anche un’opportunità: vivere meglio, consumando meno.

Microplastiche: le nuove regole UE e cosa cambia per le imprese

Negli ultimi anni, le microplastiche sono diventate uno dei temi centrali nelle politiche ambientali europee. L’Unione Europea ha infatti intensificato le iniziative per limitarne la dispersione nell’ambiente, introducendo misure sempre più stringenti che impattano direttamente anche sulle imprese.

Cosa sono le microplastiche

Le microplastiche sono particelle di materiale plastico di dimensioni inferiori a 5 mm.

Possono essere:

  • primarie, cioè intenzionalmente aggiunte ai prodotti (ad esempio in cosmetici, detergenti, fertilizzanti);
  • secondarie, derivanti dalla degradazione di oggetti plastici più grandi.

Il nuovo quadro normativo europeo

Il principale intervento normativo è rappresentato dal regolamento adottato nell’ambito del sistema REACH (Regolamento UE 2023/2055, voce 78 dell’Allegato XVII del Regolamento REACH), che introduce una restrizione sull’immissione sul mercato di microplastiche aggiunte intenzionalmente.

La misura:

  • vieta la vendita di prodotti contenenti microplastiche intenzionalmente aggiunte, salvo specifiche deroghe;
  • prevede periodi transitori differenziati (fino a 8–12 anni in alcuni settori);
  • introduce obblighi di etichettatura e informazione per i prodotti che continuano a essere immessi sul mercato durante la fase transitoria;
  • richiede, in alcuni casi, la rendicontazione annuale delle quantità utilizzate.

Implicazioni per le aziende

Le nuove regole hanno impatti trasversali su numerosi settori:

  • cosmetico e detergenza, tra i più direttamente coinvolti;
  • fertilizzanti, vernici, adesivi e prodotti industriali, dove le microplastiche possono avere funzioni tecniche;
  • filiere plastiche e packaging, in particolare per il tema della dispersione secondaria.

Le imprese sono chiamate a:

  • verificare la presenza di microplastiche nei propri prodotti e nelle materie prime;
  • valutare alternative tecniche;
  • adeguare etichette, schede tecniche e comunicazioni lungo la catena di fornitura;
  • monitorare gli sviluppi normativi, ancora in evoluzione.

La guida esplicativa dell’UE sulle microplastiche.

La Commissione europea ha reso disponibile una guida esplicativa sulla restrizione delle microparticelle di polimeri sintetici (microplastiche) allo scopo di chiarire le disposizioni e facilitare l’attuazione della restrizione sulle microplastiche prevista dal regolamento (UE) 2023/2055.

La guida è stata predisposta dai servizi tecnici della Commissione europea in collaborazione con ECHA e gli Stati membri.

La guida è composta da:
– una sezione descrittiva (Parte I) che descrive in termini semplici le disposizioni e l’attuazione della restrizione, disponibile anche in italiano;
– una serie di “domande e risposte” (parte II) che raccoglie le risposte fornite alle domande dei paesi dell’UE e delle parti interessate, disponibile solo in inglese;
– allegati (Parte III) con alberi decisionali ed esempi di casi limite, disponibile solo in inglese.

Qui puoi consultare la guida della Commissione Europea sulle microplastiche.

 

MUD: presentazione in ritardo, cosa comporta?

Il 3 luglio 2026 è l’ultima data utile per la presentazione “tempestiva” del MUD.

Cosa succede se, per qualche motivo, viene presentato oltre tale data?

La scadenza ordinaria del MUD.

L’obbligo e le modalità di presentazione del MUD sono state definite per l’anno in corso attraverso il DPCM 30/01/2026 («Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2026- MUD» – Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026); tale provvedimento ha definito la scadenza per la presentazione del MUD il giorno 3 luglio 2026.

Cosa succede se presento il MUD dopo il 3 luglio?

La presentazione tardiva del MUD comporta l’applicazione di una sanzione ridotta da € 26,00 a € 160,00  purchè il ritardo sia contenuto entro i 60 giorni dalla scadenza ordinaria.

Quindi nel periodo dal 4 luglio fino al 1 settembre 2026 è applicabile questa sanzione amministrativa ridotta.

Oltre tale data la sanzione per ritardata presentazione sarà da € 2.000 a € 10.000.

Quali sono le sanzioni per le altre sezioni del MUD?

Possono essere applicate anche sanzioni accessorie di altro tipo qualora la mancata o ritardata presentazione riguardi altre sezioni del MUD:

  • MUD veicoli fuori uso
  • MUD sezione AEE
  • MUD Consorzi Imballaggi
  • MUD Comuni, Consorzi di Comuni, Comunità Montane

Si vedano a tal proposito le FAQ disponibili sul sito di EcoCamere.

 

Non farti trovare impreparato: affida ai nostri esperti il tuo MUD!

Se sei in ritardo e non sai come cavartela non aspettare oltre: contatta i nostri uffici per un supporto alla presentazione del MUD.

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