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ISO 14001: cos’è la Life Cycle Perspective e come dimostrarla in audit.

Dal 2026 la ISO 14001 entra in una nuova fase. La nuova edizione della norma, pubblicata ad aprile, non introduce una rivoluzione, ma chiarisce e rafforza alcuni requisiti già presenti nella versione 2015. Tra questi, uno dei più discussi durante gli audit è la Life Cycle Perspective.

Molte aziende continuano a confonderla con uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) completo. In realtà la norma richiede qualcosa di diverso: dimostrare che l’organizzazione considera gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei propri prodotti o servizi nelle decisioni e nei processi del Sistema di Gestione Ambientale.

Life Cycle Perspective: cosa richiede davvero la ISO 14001

La norma chiede di valutare le fasi del ciclo di vita che l’organizzazione controlla o può influenzare, evitando di spostare gli impatti ambientali da una fase all’altra.

Le fasi normalmente considerate sono:

Fase del ciclo di vita Esempio di aspetti ambientali
Materie prime Provenienza dei materiali, contenuto di riciclato, assenza di sostanze pericolose.
Progettazione Riduzione del peso degli imballaggi, scelta di materiali riciclabili.
Produzione Consumi energetici, acqua, emissioni, rifiuti.
Trasporto e distribuzione Ottimizzazione dei trasporti e del packaging logistico.
Utilizzo del prodotto Durabilità, riutilizzo, manutenzione.
Fine vita Etichettatura ambientale, riciclabilità, istruzioni di raccolta, recupero dei materiali.

La domanda tipica dell’auditor

“Mi mostri come avete considerato il ciclo di vita dei vostri prodotti?”

La risposta non dovrebbe essere un documento unico, ma un insieme di evidenze distribuite nel Sistema di Gestione Ambientale.
L’auditor non cerca uno studio LCA: cerca la prova che queste informazioni vengono considerate nelle decisioni aziendali.

Le evidenze documentali che un auditor si aspetta di trovare

Documento / evidenza Cosa dimostra
Analisi del contesto L’organizzazione considera impatti ambientali lungo la catena di produzione e fornitura
Analisi aspetti ambientali Gli aspetti sono valutati sia nelle fasi a monte e a valle
Procedura acquisti Presenza di criteri ambientali per fornitori e materiali
Specifiche di progettazione Valutazione di riciclabilità, riuso, contenuto riciclato
Valutazione fornitori Richiesta di dati ambientali dichiarazioni, certificazioni
Informazioni al cliente Etichettatura ambientale, istruzioni per la gestione del fine vita
Obiettivi ambientali Target collegati al miglioramento del ciclo di vita
Riesame della Direzione Monitoraggio dei risultati e delle opportunità di miglioramento

Esempio pratico: azienda che produce imballaggi in plastica

L’azienda produce flaconi in HDPE destinati al settore cosmetico.

Fase Evidenza da conservare
Materia prima Dichiarazioni dei fornitori sul contenuto riciclato e conformità REACH/PPWR.
Progettazione Scheda di eco-design con valutazione della riciclabilità del flacone.
Produzione Indicatori di consumo energetico e scarti di produzione.
Distribuzione Analisi dell’ottimizzazione dei colli e riduzione dei trasporti.
Fine vita Etichettatura ambientale e istruzioni di raccolta differenziata e riciclo.

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PPWR: il registro produttori in Italia e CONAI non sono la stessa cosa.

Il nuovo Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.

In Italia, però, questo tema sta generando molti dubbi. Vediamo cosa sappiamo oggi e quali sono le informazioni da interpretare con cautela.

Cos’è il Registro Produttori (EPR)

Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Perchè il registro EPR non è il CONAI?

Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.

Non è quindi possibile al momento affermare che tale Registro sarà gestito dal CONAI, nè che l’adesione al CONAI possa oggi considerarsi pari alla registrazione dei produttori al Registro EPR previsto dal PPWR (il codice socio CONAI non è il numero di iscrizione EPR!).

È importante distinguere i due organismi in base alle diverse funzioni svolte

CONAI

Registro EPR (PPWR)

È il Consorzio Nazionale Imballaggi previsto dal D.Lgs. 152/2006. È un registro pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)
Gestisce il flusso del Contributo Ambientale al settore degli imballaggi Serve a registrare i produttori soggetti agli obblighi EPR.
L’adesione è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. L’iscrizione deriva dagli articoli del PPWR dedicati alla registrazione dei produttori.
È un consorzio di diritto privato che coordina i consorzi di filiera. È uno strumento amministrativo di registrazione e controllo emanazione del MASE

Perché allora CONAI sta chiedendo l’aggiornamento dei dati?

Nel corso del 2026 CONAI ha inviato ai consorziati una comunicazione chiedendo di verificare e aggiornare i dati anagrafici e le categorie di appartenenza, spiegando che tali informazioni sono necessarie anche in vista dell’attuazione del RENAP.

L’aggiornamento dei dati serve a preparare l’integrazione tra le banche dati del sistema CONAI e il futuro registro nazionale, ma ad oggi non esiste un provvedimento che stabilisca che CONAI coincida con il Registro nazionale dei produttori di imballaggi previsto dal PPWR.

Imballaggi compostabili: nuove regole per alcuni imballi monouso.

Il 7 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 7 agosto 2026, n. 143, che introduce nuove disposizioni sulla compostabilità di alcune tipologie di imballaggi.

Quali sono gli imballaggi soggetti alle nuove regole di compostabilità?

Il decreto, che è entrato in vigore dall’8 agosto,  riguarda, in particolare, alcuni imballaggi monouso in plastica utilizzati per:

  • prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg;
  • alimenti e bevande nel settore Ho.Re.Ca. (alberghiero, ristorazione,catering);
  • porzioni monouso di condimenti e prodotti analoghi ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero (salvo alcune eccezioni);
  • cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo.

Per queste categorie, il decreto prevede specifici requisiti di biodegradabilità e compostabilità, che dovranno essere dimostrati attraverso certificazioni rilasciate da organismi accreditati, secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Cosa devono verificare le aziende?

Produttori e utilizzatori degli imballaggi interessati dovrebbero verificare fin da subito:

  • quali imballaggi aziendali rientrano nelle categorie previste dal decreto;
  • la presenza di una certificazione di compostabilità valida;
  • la documentazione tecnica necessaria per dimostrare la conformità al Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR.

Il provvedimento si inserisce nel nuovo quadro europeo sugli imballaggi e utilizza la possibilità prevista dal PPWR di introdurre, a determinate condizioni, obblighi nazionali di compostabilità.

D.L. 7 agosto 2026, n. 143 – G.U. n. 182 del 7 agosto 2026.

Norme pubblicate nel mese di agosto 2026

Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita’ di determinate tipologie di imballaggi.

  • GU Serie Generale n.177 del 01-08-2026

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO

 

Scadenze ambientali settembre 2026

Scadenze ambientali di SETTEMBRE 2026

  • 1 settembre: MUD – ultimo giorno per la presentazione tardiva con sanzione ridotta (leggi qui)
  • 15 settembre: entrata in vigore dell’XFIR digitale (leggi qui  e anche qui)
  • 20 settembre: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili

RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni ufficiali per FIR e Registro di carico e scarico

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, che aggiorna le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico nell’ambito del RENTRI.

Il provvedimento fornisce indicazioni operative aggiornate in vista del completamento della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce le precedenti istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
Le nuove modalità diventano il riferimento ufficiale per la compilazione dei documenti cartacei e digitali previsti dal sistema RENTRI. 

Quali sono le novità? 

Il decreto non introduce nuovi obblighi per le imprese, ma aggiorna e chiarisce le istruzioni di compilazione dei modelli, coerentemente alle funzionalità oggi disponibili nel portale RENTRI e negli applicativi disponibili per la gestione del FIR digitale (xFIR).

Tra le principali novità:

  • chiarimenti sulla compilazione dei campi del FIR, con indicazioni più precise sui dati del produttore, trasportatore e destinatario;
  • istruzioni aggiornate per la gestione delle quantità, delle rettifiche e delle annotazioni;
  • indicazioni operative per particolari casistiche (respingimenti, accettazioni parziali, variazioni durante il trasporto, ecc.);
  • aggiornamento delle modalità di compilazione del Registro Cronologico, con maggiore coerenza tra registrazioni e movimentazioni del FIR.

L’obiettivo è ridurre gli errori di compilazione e rendere più uniforme la gestione dei documenti da parte di tutti gli operatori della filiera.

Attenzione alla scadenza del 15 settembre 2026

Il decreto arriva in un momento particolarmente importante.
Infatti, a partire dal 15 settembre 2026:

  • il formulario digitale xFIR diventerà la modalità ordinaria prevista dal RENTRI per i soggetti interessati.
  • saranno applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Le tempistiche per la corretta gestione del RENTRI

In questa tabella riportiamo una sintesi delle scadenze e tempistiche per la corretta gestione delle registrazioni obbligatorie con il RENTRI:

 

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Novatech srl: rinnovata l’scrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8.

Siamo lieti di informare tutti i nostri Clienti che è stato rinnovato, nei termini previsti, il provvedimento di iscrizione di Novatech Srl all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).

Novatech Srl conferma la propria operatività nel mondo dei rifiuti

Il rinnovo dell’iscrizione conferma il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ci consente di continuare a supportare le aziende nello svolgimento delle attività di intermediazione e consulenza nella gestione dei rifiuti, garantendo professionalità, competenza e piena conformità alle disposizioni di legge.

Un partner qualificato per la gestione dei rifiuti

Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa informazione per opportuna conoscenza e per offrire ai nostri Clienti la certezza di poter continuare a contare su un partner qualificato e regolarmente autorizzato.

Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per approfondire le opportunità di supporto nella gestione dei rifiuti e negli adempimenti ambientali, il nostro team è a disposizione.

Provvedimento di iscrizione in categoria 8 – Novatech Srl
Inizio validità: 13/08/2026
Fine validità: 13/08/2031

 

Scadenze ambientali agosto-settembre 2026

Scadenze ambientali di AGOSTO 2026

Scadenze ambientali di SETTEMBRE 2026

  • 1 settembre: MUD – ultimo giorno per la presentazione tardiva con sanzione ridotta (leggi qui)
  • 20 settembre: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
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