GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175
Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.
BUR VENETO
A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.
L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.
L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:
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I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?
Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!
Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.
Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:
Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).
Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.
Gestione del parco veicolare
Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.
Nuove istanze dal 2026
A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
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Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo è garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.
L’allegato 1) al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.
L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali .
Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.
Un secondo documento (Allegato 2) disciplina invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.
In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.
Ecco il testo del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025 n. 319.
A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di trasporto rifiuti (FIR) sarà digitale.
Novatech offre una roadmap sul funzionamento del nuovo sistema di tracciamento digitale e alcuni preziosi consigli su come prepararsi a questa importante novità.
Il FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale) è il documento elettronico che, tramite il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), consentirà di tracciare i rifiuti durante il trasporto dal produttore all’impianto di destinazione.
In pratica, sostituirà il tradizionale formulario cartaceo e permetterà la gestione digitale di tutte le informazioni relative ai rifiuti (origine, tipologia, quantità, trasportatore, destinatario), garantendo trasparenza, semplificazione e controllo lungo tutta la filiera.
Per non arrivare impreparati a questo importante cambiamento nella gestione dei documenti legati alle movimentazioni di rifiuti, Novatech ha predisposto una guida sintetica sulle novità che ci attendono.
La guida è messa a disposizione degli iscritti alla newsletter: scaricala qui!
Per ogni ulteriore informazione o dubbio, contattaci.
La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.
Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.
Nuove categorie di rischio delle infrazioni:
I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).
II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.
III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.
Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).
Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.
Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.
La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.
Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801