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I Gestori degli stabilimenti italiani soggetti all’obbligo di trasmettere le informazioni relative alle emissioni in acqua, aria, suolo degli inquinanti e trasferimenti di rifiuti (impianti soggetti ad AIA) dovranno quest’anno provvedere in tre fasi.
Ai sensi dell’art. 4 DPR 157/2011 (in attuazione del Regolamento CE 166/2006) la comunicazione dei dati 2024 avverrà mediante la compilazione e la trasmissione di un modulo in formato excel, predisposto e aggiornato a tale scopo nonchè attraverso l’inserimento degli stessi dati 2024 nel nuovo applicativo online che sarà rilasciato prossimamente, secondo le seguenti tempistiche:
Dettagli circa le tre fasi sono reperibili in questa pagina dedicata del sito ISPRA, da tenere monitorata per gli aggiornamenti sulle prossime scadenze.
Anche se abbiamo a che fare con il MUD da molti anni, non mancano mai i dubbi e le domande su questo adempimento che coinvolge tutti gli operatori del mondo dei rifiuti.
Vediamo alcune delle domande più frequenti con riferimento all’edizione del MUD 2025.
Ecocamere, la società delle CCIAA italiane che si occupa degli aspetti formali di raccolta delle dichiarazioni MUD, dedica una pagina specifica alla risoluzione delle cosiddette FAQ, i dubbi più comuni degli utenti.
Ne riportiamo alcuni di significativi e ti invitiamo a visitare la pagina dedicata.
Quali sono le novità del MUD 2025?
Le modifiche apportate nel MUD 2025 sono di seguito elencate:
1) Allegato 1 – “Istruzioni per la compilazione del modello unico dichiarazione ambientale” sono state aggiornate le seguenti parti:
2) Nella Scheda Materiali Secondari (Scheda MAT) è stato inserito il campo Ammendante compostato con fanghi (acf), in relazione al fatto che tale tipologia è espressamente prevista dal D. Lgs n. 75/2010 tra gli ammendanti prodotti a partire da rifiuti attraverso processi di tipo biologico;
3) Comunicazione rifiuti Urbani e raccolti in convenzione
Nella Scheda CG sono state apportate alcune integrazioni e corretti alcuni refusi al fine di allineare il contenuto a quanto previsto dalle delibere ARERA e sono state introdotti i nuovi riferimenti normativi subentrati (Deliberazione 389/2023/R/RIF; Determina 06 novembre 2023, n.1/DTAC/2023; Deliberazione 7/2024/R/RIF ).
Si segnala infine che sono state apportate alcune integrazioni e aggiornamenti alle ISTRUZIONI rivolti alla correzione di errori formali o di errori nelle procedure di compilazione.
Sono esclusi dalla presentazione della Comunicazione enti ed imprese che:
1) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni diverse da quelle industriali, artigianali e dal trattamento dei rifiuti, delle acque e dei fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie (lettere c), d) e g).
Rientrano in questa classificazione imprese ed enti che svolgono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
– attività agricole e agro industriali: quali aziende agricole o aziende di trasformazione di prodotti agricoli di propria produzione.
– attività di servizio quali: Istituti di credito, Società Finanziarie, Assicurazioni, Istituti di ricerca, poste e telecomunicazioni, società immobiliari,
– attività commerciali quali: Ristoranti, Bar, alberghi, commercio al dettaglio e all’ingrosso, farmacie,
– attività di demolizione e costruzione quali imprese di costruzioni
– attività sanitarie, quali ambulatori, cliniche, ospedali, aziende sanitarie
– enti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nel settore dell’istruzione, della difesa, della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico.
2) producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, ma hanno fino a 10 dipendenti.
3) producono rifiuti non pericolosi derivanti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie e hanno fino a 10 dipendenti ( art. 184 comma 3 lett.g, D.Lgs. 152/2006).
L’impresa deve presentare una dichiarazione per ogni Unità Locale ove ha svolto l’attività che genera l’obbligo di presentazione del MUD.
Nella sezione anagrafica dovrà indicare i mesi nei quali l’attività è stata svolta in ciascuna unità locale.
Ci siamo anche noi ad aiutarti a risolvere i tuoi dubbi!
Contatta i nostri esperti per essere supportato nella presentazione del MUD 2025!
Sono stati aggiornati i Criteri Ambientali Minimi relativi ad alcuni settori degli acquisti e servizi della Pubblica Amministrazione.
Con D.M. 9 aprile 2025 vengono aggiornate le specifiche tecniche, per la parte di Criteri Ambientali Minimi, degli appalti relativi ai seguenti servizi:
I CAM hanno lo scopo di ridurre al minimo, in questi servizi, la produzione di rifiuti e gli sprechi e di promuovere la filiera corta, il biologico e il fresco.
Il nuovo decreto abroga il previgente DM del 6/11/2023.
Qui il testo del D.M. 9 aprile 2025
Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023
Anche nel settore degli appalti di affidamento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, vi è un aggiornamento dei Criteri Ambientali Minimi
Il decreto 7 aprile 2025, pubblicato lo scorso 19 aprile in Gazzetta Ufficiale, entrerà in vigore il prossimo 18 giugno e andrà a sostituire il previgente decreto del 3 dicembre 2022.
Il campo di applicazione del decreto copre tutte le procedure pubbliche per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e per il servizio di pulizia e spazzamento, con l’obiettivo di:
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 7 aprile 2025
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, del servizio di pulizia e spazzamento stradale, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 9 aprile 2025
Aggiornamento dei «Criteri ambientali minimi per gli affidamenti relativi ai servizi di ristoro e alla distribuzione di acqua di rete a fini potabili», di cui al decreto 6 novembre 2023.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali introduce la possibilità per le imprese di effettuare l’attività di raccolta e trasporto di capsule di caffè e di altri infusi esausti in forma semplificata e con dotazioni minime.
Tra una pausa caffè e l’altra sono davvero molti i rifiuti costituiti da capsule di caffè e altri infusi, prodotti quotidianamente nel nostro Paese e quindi i relativi residui da gestire.
Volendo promuovere il processo di raccolta e avvio a recupero di tali rifiuti, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha stabilito, con apposita Delibera, delle procedure agevolate per gli operatori che vogliano intraprendere tale attività.
Per favorire il recupero e riciclo di tali frazioni esauste (identificate dal codice EER 20 01 99) all’interno di circuiti organizzati di raccolta differenziata, e quindi in un’ottica di economia circolare, l’Albo consente di avviare tale attività di raccolta e trasporto con dotazioni minime e requisiti semplificati. Tali sono quelli individuati dall’allegato D, Tab. D2, alla deliberazione n. 5 del 3 novembre 2016 (alla quale viene aggiunto il EER 20 01 99) che consentono alle imprese in possesso di piccoli mezzi con portata limitata di poter comunque effettuare questa particolare attività di raccolta e trasporto.
I requisiti sono specificati nella Delibera n. 3 del 14/04/2025.
Nell’ambito delle attività di supporto tecnico operativo il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, l’Albo Nazionale gestori ambientali, con il supporto di Ecocerved ed Unioncamere, avvia un quarto percorso formativo rivolto alle imprese e agli enti che utilizzano i servizi di supporto messi a disposizione gratuitamente dal RENTRI.
Il link per la registrazione a ciascun evento verrà reso disponibile una settimana prima su questa pagina del portale RENTRI.
Il Consiglio dei Ministri ha approvato recentemente una proroga dell’obbligo di stipula delle polizze contro le calamità naturali.
Si tratta di un obbligo per le aziende di assicurarsi contro i danni causati da calamità ed eventi catastrofali.
Coinvolge tutte le imprese con sede legale in Italia o con una stabile organizzazione sul territorio nazionale, con l’eccezione delle imprese agricole, con riferimenti ai danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali.
Ne avevamo parlato qui con riferimento alla scadenza del 31 marzo 2025.
La proroga prevede termini diversi a seconda delle dimensioni aziendali:
Trattandosi di un decreto-legge, seguirà l’iter di conversione entro il termine di 60 gg.
La definizione di micro, piccola, media e grande impresa è riferibile alla direttiva delegata UE 2023/2775.
Come disposto nel decreto legge n.39/2025, la differenziazione avviene in base a diversi parametri:
Microimprese
Piccole Imprese
Medie Imprese
Grandi Imprese
DECRETO-LEGGE 31 marzo 2025, n. 39
Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali.
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