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Scadenze ambientali di aprile 2026

  • 20 aprile – CONAI: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 30 aprile – versamento diritto annuale Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • 30 aprile – versamento contributo annuale di iscrizione RENTRI per i soggetti iscritti nel 2025;
  • 30 aprile – versamento dei diritti annuali Impianti di recupero rifiuti in regime semplificato;
  • 30 aprile – Dichiarazione annuale E- PRTR sulle emissioni significative di inquinanti

ADR: novità per i controlli su strada di merci pericolose

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto una nuova procedura per gestire le segnalazioni di irregolarità nel trasporto su strada di merci pericolose.

Questa novità nasce per adeguarsi alla Direttiva UE 2022/1999 e ha l’obiettivo di rendere più uniformi e organizzati i controlli su strada. In pratica, tutte le autorità coinvolte dovranno seguire le stesse modalità per raccogliere, trasmettere e archiviare i dati dei controlli.

Tra le principali novità c’è una nuova “lista di controllo”, un modulo che verrà utilizzato durante le ispezioni. Questo documento sarà compilato in formato digitale dagli organi di polizia stradale per registrare le verifiche effettuate sui veicoli che trasportano merci pericolose.

Le liste compilate dovranno poi essere inviate al Ministero con cadenza mensile, così da garantire un monitoraggio più efficace e continuo.

Per le aziende che si occupano di trasporto di merci pericolose — inclusi i rifiuti pericolosi in regime ADR — è importante conoscere questa lista. Può infatti essere uno strumento utile per verificare internamente le proprie procedure e assicurarsi di essere in regola.

Hai dubbi sul trasporto di merci o rifiuti pericolosi in ADR? Contattaci: possiamo aiutarti a operare in sicurezza e nel rispetto delle normative.

Procedura per i controlli su strada (Allegato 1).

Lista di controllo (Allegato 2)

Norme pubblicate nel mese di marzo 2026

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • Bollettino Ufficiale N. 28 del 06/03/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 25 febbraio 2026
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima Life 2021-2027. Partecipazione regionale alla “Call for proposal 2025”, secondo step. Progetto “Life ADaptation into ACTion in ITALY”.

  • Bollettino Ufficiale N. 34 del 20 marzo 2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 05 febbraio 2026
Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione del Veneto per l’attuazione dei “progetti esemplari” finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’art. 10 del Decreto Direttoriale MASE del 9 giugno 2025, n. 16.

MUD 2026: la scadenza è il 3 luglio.

È stato pubblicato il nuovo modello per la presentazione del MUD – Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2026, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2025 con scadenza il 3 luglio 2026.

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale è la comunicazione che enti e imprese presentano ogni anno, indicando quanti e quali rifiuti hanno prodotto e/o gestito durante il corso dell’anno precedente.

Quali sono i tipi di comunicazione inclusi nel MUD?

  • Rifiuti
  • Rifiuti Semplificata
  • Veicoli Fuori Uso
  • Imballaggi
  • RAEE
  • Rifiuti urbani e raccolti in convenzione
  • Produttori di Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del MUD – Rifiuti?

I soggetti tenuti alla presentazione del MUD – Comunicazione Rifiuti sono individuati dall’articolo 189, commi 3 e 4 del D.lgs. 152/2006 e successive modificazioni e  dall’articolo 4, comma 8, del D.lgs. 8 novembre 2021, n. 197:

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti.
  • Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione.
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) del D.Igs.152/2006 che hanno più di dieci dipendenti.
  • I Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, ad esclusione dei Consorzi e sistemi istituiti per il recupero e riciclaggio dei rifiuti di imballaggio che sono tenuti alla compilazione della Comunicazione Imballaggi.
  • I gestori del servizio pubblico di raccolta, del circuito organizzato di raccolta di cui all’articolo 183 comma 1 lettera pp) del D.lgs. 152/2006, con riferimento ai rifiuti conferitigli dai produttori di rifiuti speciali, ai sensi dell’articolo 189, comma 4, del D.lgs. 152/2006.

Chi sono i soggetti esclusi dal MUD?

  • gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,
  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 del D.lgs. 152/2006,
  • nonché per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.
  • le imprese e gli enti produttori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, diversi da quelli indicati alle lettere c), d) e g).

Come gestire il MUD per chi è iscritto al RENTRI?

Per coloro che nel corso del 2025 si sono iscritti al RENTRI ed hanno pertanto registrato in parte sul registro cartaceo ed in parte tramite RENTRI, la raccolta dati sarà fatta utilizzando tali supporti e dovrà comunque avvenire tramite le modalità classiche ovvero con il software messo a disposizione dal sistema delle Camere di Commercio ed invio telematico del file da esso generato.

– Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2026, il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 

Sintesi delle modifiche al MUD

Anche quest’anno devi presentare il MUD per la tua azienda?

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Industrie insalubri: importante semplificazione per le aziende in AIA e AUA.

Il Decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, attuativo del PNRR, prevede una importante semplificazione per le imprese  in possesso di AIA, AUA o autorizzazioni per emissioni/scarichi.

Tale decreto, all’art. 14, semplifica la disciplina delle industrie insalubri escludendo da tale classificazione le imprese autorizzate con provvedimenti di tipo ambientale.
Le nuove norme mirano a ridurre le autorizzazioni comunali, privilegiando il controllo ambientale integrato.

Novità principali del DL 19/2026.
  • Le attività produttive con AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), AUA (Autorizzazione Unica Ambientale) o titoli simili non sono più classificate come industrie insalubri, eliminando la necessità di procedure differenziate ex art. 216 TULS.
  • Viene limitato il potere di intervento dei Comuni e delle ASL, poiché il controllo ambientale si sostituisce alla valutazione sanitaria classica, specialmente per impianti complessi o soggetti ad AUA.

Queste disposizioni, entrate in vigore il 20 febbraio 2026, mirano ad accelerare la realizzazione di progetti del PNRR, semplificando gli iter amministrativi per le imprese.

–      DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 – art. 14

–        Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione. GU Serie Generale n.41 del 19-02-2026

RENTRI: geolocalizzazione e privacy degli autisti.

Con la nota n. 831 del 28 gennaio 2026, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro interviene su un tema che ha generato incertezza tra imprese e consulenti: l’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi deve rispettare anche la disciplina sui controlli a distanza dei lavoratori prevista dallo Statuto dei Lavoratori?

Il contesto normativo

Il chiarimento riguarda le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, in particolare in categoria 5 (trasporto di rifiuti speciali pericolosi conto terzi), chiamate ad adeguarsi al sistema di tracciabilità RENTRI introdotto dal Decreto ministeriale 59 del 2023, in attuazione dell’articolo 188-bis del Decreto legislativo 152 del 2006.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) prevede, per il trasporto di rifiuti pericolosi, l’installazione obbligatoria di sistemi di geolocalizzazione sui veicoli, come condizione per poter esercitare legittimamente l’attività.

Geolocalizzazione: serve l’accordo sindacale?

Secondo l’Ispettorato, quando il sistema GPS è installato esclusivamente per adempiere all’obbligo ambientale di tracciabilità, non si applica l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori (L. 300/1970).

In questo caso:

  • non è necessario stipulare un accordo sindacale;

  • non serve autorizzazione amministrativa;

  • il dispositivo è considerato un adempimento tecnico imposto dalla normativa ambientale.

La finalità pubblica di tracciabilità dei rifiuti pericolosi prevale quindi sulla disciplina dei controlli a distanza.

Quando è obbligatorio l’accordo sindacale?

Il perimetro di esenzione è però molto preciso.

Se il datore di lavoro utilizza i dati di geolocalizzazione anche per:

  • monitorare le soste,

  • organizzare i turni,

  • valutare la performance dei conducenti,

  • tutelare il patrimonio aziendale,

si rientra pienamente nella disciplina dell’articolo 4 della Legge 300/1970. In tali casi, è obbligatorio l’accordo sindacale o, in assenza, l’autorizzazione dell’Ispettorato.

Il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione a giugno 2026.

L’obbligo di dotare i veicoli di trasporto di rifiuti pericolosi di sistemi di geolocalizzazione è stato prorogato, attraverso la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe, al 30 giugno 2026  Da tale data la disponibilità  sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Leggi il chiarimento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro su geolocalizzazione  e tutela dei lavoratori

Leggi il rinvio dell’obbligo di geolocalizzazione nel Decreto Milleproroghe

RENTRI: nel milleproroghe il rinvio a settembre per l’xFIR.

Il formulario cartaceo continua a sopravvivere fino a settembre 2026 grazie al Decreto Milleproroghe.
In questo periodo si potrà continuare ad utilizzarlo in alternativa a quello digitale.

Cosa prevede il Decreto Milleproroghe con riferimento al formulario digitale?

È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2026 la Legge 27 febbraio 2026, n. 26: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, il cosiddetto “Decreto Milleproroghe”.

Per quanto riguarda l’xFIR, il decreto stabilisce che, fino al 15 settembre 2026:
– si può continuare ad utilizzare il FIR cartaceo (con tutte le modalità e regole già in vigore)
– non saranno applicate sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei xFIR digitali
– è comunque possibile utilizzare l’xFIR digitale

Pertanto, fino al 15 settembre 2026 si avrà un periodo di transizione in cui FIR cartaceo e xFIR digitale coesisteranno.

Dal 16 settembre 2026, saranno in vigore tutti gli obblighi di utilizzo del xFIR digitale che già erano stati previsti per la precedente scadenza del 13 febbraio 2026.

 

Più tempo anche per adeguarsi all’obbligo di  geolocalizzazione dei mezzi di trasporto.

Il Milleproroghe prevede anche lo slittamento al 30 giugno 2026 del termine a decorrere dal quale la disponibilità di sistemi di geolocalizzazione sui mezzi di trasporto dei rifiuti pericolosi è requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (leggi anche il nostro articolo sul chiarimento dell’ispettorato del lavoro su “privacy e geolocalizzazione”).

 

LEGGE 27 febbraio 2026, n. 26 – (GU Serie Generale n. 49 del 28-02-2026)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi.

Un tavolo di crisi per la plastica: perchè?

L’Italia è storicamente uno dei Paesi europei più virtuosi nel riciclo degli imballaggi in plastica, grazie anche al sistema consortile guidato dall’asse CONAI-COREPLA. Negli ultimi anni, il tasso di riciclo degli imballaggi plastici è cresciuto in modo significativo, sostenuto dagli obiettivi europei del Green Deal.
Perchè allora si sente parlare di crisi della plastica ed è stato istituito un tavolo istituzionale per discuterne?

Un settore colpito da vari fattori.

Negli ultimi due anni  si è assistito ad una inversione di tendenza rispetto alle precedenti annualità, dovuta a vari fattori:

  • Crollo dei prezzi del polimero riciclato, spesso meno competitivo rispetto alla plastica vergine importata.
  • Aumento dei costi energetici e logistici, che incide soprattutto sugli impianti di selezione e riciclo meccanico.
  • Concorrenza extra-UE, con flussi di materiali a basso costo provenienti da mercati meno regolati.
  • Domanda stagnante da parte dei trasformatori, in particolare nei settori edilizia, automotive e packaging non alimentare.

Il risultato è un forte stress finanziario per molte aziende della filiera: selezionatori, riciclatori e produttori di granulo riciclato.

Il tavolo di crisi sulla plastica

Di fronte alle difficoltà del comparto, il Governo ha istituito un tavolo di crisi sulla plastica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, coinvolgendo imprese, associazioni di categoria, consorzi e rappresentanze sindacali.

Gli obiettivi principali del tavolo sono:

  1. Monitorare la situazione economico-finanziaria delle aziende del settore.
  2. Valutare misure di sostegno temporanee, anche sul fronte energetico.
  3. Rafforzare la domanda di materiale riciclato, ad esempio tramite:
    • obblighi di contenuto minimo riciclato,
    • criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici,
    • incentivi fiscali per l’uso di plastica riciclata.
  4. Contrastare fenomeni di dumping e concorrenza sleale.

Il confronto si inserisce in un quadro europeo più ampio, dove la sfida è duplice: da un lato ridurre la produzione di plastica monouso, tra gli obiettivi primari del nuovo Regolamento  Europeo Imballaggi (PPWR),  dall’altro garantire la sostenibilità economica del riciclo.

Plastica vergine vs plastica riciclata

Uno dei problemi centrali è la forte correlazione tra prezzo della plastica vergine e prezzo del petrolio.
Quando il costo delle materie prime fossili diminuisce, la plastica vergine diventa più economica, mettendo fuori mercato il materiale riciclato, che ha costi di raccolta, selezione e trattamento più elevati.

Questo squilibrio evidenzia un limite strutturale: il mercato da solo non garantisce la transizione circolare. In assenza di politiche industriali mirate, di strumenti fiscali o regolatori e di obblighi di utilizzo di riciclato il rischio è che si blocchino investimenti in nuovi impianti e tecnologie avanzate.

Implicazioni ambientali

In aggiunta, la crisi del settore industriale, si traduce anche in una crisi ambientale.

Se gli impianti riducono la produzione o chiudono:

  • aumenta il rischio di esportazione dei rifiuti plastici,
  • cresce la quota di avvio a recupero energetico,
  • si rallenta il raggiungimento degli obiettivi europei di riciclo e contenuto minimo riciclato.

Quali prospettive?

Il 2026 potrebbe rappresentare un anno decisivo. Molto dipenderà da:

  • attuazione concreta degli obblighi europei sul contenuto riciclato;
  • stabilità dei prezzi energetici;
  • capacità del tavolo di crisi di tradurre il confronto in misure operative.

Per il mondo ambientale, la sfida è di riuscire a trasformare una crisi industriale in un’occasione per rafforzare la qualità del riciclo, l’eco-design e la responsabilità estesa del produttore.

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