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Siamo lieti di informare tutti i nostri Clienti che è stato rinnovato, nei termini previsti, il provvedimento di iscrizione di Novatech Srl all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).
Il rinnovo dell’iscrizione conferma il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ci consente di continuare a supportare le aziende nello svolgimento delle attività di intermediazione e consulenza nella gestione dei rifiuti, garantendo professionalità, competenza e piena conformità alle disposizioni di legge.
Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa informazione per opportuna conoscenza e per offrire ai nostri Clienti la certezza di poter continuare a contare su un partner qualificato e regolarmente autorizzato.
Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per approfondire le opportunità di supporto nella gestione dei rifiuti e negli adempimenti ambientali, il nostro team è a disposizione.
Provvedimento di iscrizione in categoria 8 – Novatech Srl
Inizio validità: 13/08/2026
Fine validità: 13/08/2031
Gazzetta Ufficiale
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 1° luglio 2026
Albo Nazionale Gestori Ambientali
Una recente modifica all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce un’importante novità per i liberi professionisti che, nell’esercizio della propria attività, effettuano interventi di manutenzione e producono rifiuti non pericolosi.
La nuova disposizione consente a tali soggetti di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per effettuare il trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti nell’ambito delle attività manutentive.
Per dare attuazione alla modifica normativa, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito una nuova sottocategoria dedicata, definendone requisiti, modalità e criteri di iscrizione.
È istituita la sottocategoria 2-quater riservata ai:
“liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.
Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti che svolgono attività manutentive previste dal rispettivo ordinamento professionale.
I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:
a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120:
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.
L’ANGA ha definito i nuovi modelli per l’iscrizione di tali soggetti alla nuova sottocategoria che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2026.
Il nostro team di consulenti è a disposizione per verificare i requisiti di accesso, predisporre la documentazione necessaria e gestire l’intera procedura di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentendoti di operare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Contattaci per informazioni e preventivi.
Dopo mesi di fase transitoria, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 15 settembre 2026 terminerà la possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili anche le sanzioni per irregolarità.
Essere iscritti al RENTRI, però, non significa essere realmente pronti a gestire il nuovo xFIR nella quotidianità operativa. Vediamo come arrivare preparati all’avvio del nuovo sistema.
L’esperienza insegna che i cambiamenti organizzativi funzionano solo se vengono testati con anticipo. L’introduzione del formulario digitale coinvolge infatti non solo l’ufficio ambiente, ma una intera filiera di soggetti:
Una mancata preparazione rischia di rallentare le spedizioni dei rifiuti, creare disallineamenti con trasportatori e destinatari o generare errori nella compilazione dei formulari.
Prima dell’avvio definitivo è consigliabile verificare almeno questi aspetti.
Accertarsi che l’azienda sia correttamente iscritta, che gli utenti siano abilitati e che siano disponibili le credenziali di accesso.
Ogni azienda dovrebbe aver già deciso quale modalità utilizzare:
La scelta incide direttamente sulle procedure operative interne.
Gli operatori che compilano o gestiscono i formulari devono conoscere:
Una breve formazione pratica e la predisposizione di una apposita procedura può evitare molti errori operativi.
Le procedure interne sulla gestione dei rifiuti dovrebbero essere aggiornate inserendo:
Prima del 15 settembre è consigliabile simulare alcune spedizioni, con la collaborazione dei propri partner nel settore rifiuti, per verificare che tutto il processo funzioni correttamente.
Le prove consentono di individuare eventuali criticità quando è ancora possibile intervenire senza compromettere le attività aziendali.
1. Certificato di firma remota e abilitazione dei dispositivi
Per poter firmare digitalmente l’xFIR, è indispensabile emettere preventivamente il certificato di firma remota tramite l’apposita funzione sul portale rentri.gov.it. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo (smartphone o tablet) deve essere abilitato all’interno del RENTRI; a seguito dell’abbinamento, verrà rilasciato un codice PIN da utilizzare per l’apposizione della firma.
2. Non dimenticare di registrare l’operazione di scarico
Anche se il formulario viene emesso e gestito interamente in modalità digitale, l’operazione di scarico deve essere comunque registrata dall’operatore all’interno del registro cronologico di carico/scarico. La natura digitale del formulario non comporta, infatti, la compilazione automatica del registro.
3. Conservazione sostitutiva e trasmissione dei dati al RENTRI
Tutti gli xFIR (sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi) devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Per quanto riguarda i formulari digitali relativi ai soli rifiuti pericolosi: i dati vanno trasmessi al RENTRI da parte di produttore, trasportatore e destinatario, rispettando le tempistiche previste per l’annotazione sul registro:
Da quando non sarà più possibile usare il FIR cartaceo?
Dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non potrà più essere utilizzato in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili le sanzioni per irregolarità.
Essere iscritti al RENTRI è sufficiente per essere operativi?
No. L’iscrizione al RENTRI è un requisito necessario ma non garantisce da sola la piena operatività: occorre verificare credenziali, abilitazioni utente, formazione del personale e procedure interne aggiornate.
Cosa serve per firmare digitalmente l’xFIR?
È necessario emettere in anticipo il certificato di firma remota sul portale rentri.gov.it. Se si utilizza l’app “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo va abilitato nel RENTRI, dopodiché viene rilasciato un PIN per la firma.
Il formulario digitale compila automaticamente il registro di carico/scarico?
No. L’operazione di scarico deve essere sempre registrata manualmente dall’operatore nel registro cronologico di carico/scarico, indipendentemente dalla natura digitale del formulario.
Ogni quanto va fatta la conservazione sostitutiva degli xFIR?
Tutti gli xFIR, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Quali sono i tempi di trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi?
Produttori e trasportatori hanno 10 giorni lavorativi, i destinatari 2 giorni lavorativi per l’annotazione sul registro.
Settembre è ormai vicino: questo è il momento giusto per verificare che ogni tassello sia al proprio posto e arrivare preparati all’avvio definitivo dell’xFIR digitale.
Hai ancora dubbi sulle modalità di gestione del xFIR digitale?
Contatta i nostri consulenti per non arrivare impreparato alla partenza del 15 settembre.
L’Italia continua a distinguersi in Europa per i risultati raggiunti nell’economia circolare. Ricicliamo molto, utilizziamo le risorse in modo efficiente e siamo tra i Paesi più virtuosi dell’Unione Europea. Tuttavia, esiste ancora un punto debole che rende il nostro sistema economico vulnerabile: la forte dipendenza dalle importazioni di materie prime.
È questo il principale messaggio emerso dall’8° Rapporto sull’Economia Circolare in Italia 2026, presentato durante la Conferenza Nazionale sull’Economia Circolare promossa dal Circular Economy Network, dalla Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e da ENEA.
L’Italia si conferma uno dei Paesi europei più avanzati nella gestione circolare delle risorse. Grazie agli elevati tassi di riciclo e a un utilizzo efficiente dei materiali, il nostro sistema produttivo riesce a recuperare valore da una quota significativa dei rifiuti, riducendo il consumo di materie prime vergini.
Questo rappresenta un importante vantaggio competitivo, soprattutto in un contesto in cui le risorse naturali diventano sempre più costose e difficili da reperire.
Nonostante questi risultati, quasi la metà delle materie prime utilizzate dall’industria italiana continua ad arrivare dall’estero.
Secondo il Rapporto, il 46,6% delle materie prime trasformate in Italia è importato, un valore molto superiore alla media europea, che si ferma al 22,4%.
Tra le principali economie dell’Unione Europea, l’Italia è quella maggiormente dipendente dalle importazioni di materiali.
Questa situazione espone le imprese ai rischi legati alle tensioni geopolitiche, alle restrizioni commerciali e all’aumento dei prezzi delle materie prime.
La dipendenza dalle importazioni non rappresenta soltanto un problema strategico, ma anche economico.
Nel 2025 la spesa italiana per l’acquisto di materiali dall’estero ha sfiorato 600 miliardi di euro, con un incremento di oltre il 23% rispetto al 2021. Particolarmente rilevante è l’aumento del costo dei metalli, come rame, nichel e acciaio, che oggi rappresentano circa il 40% del valore complessivo delle importazioni di materiali.
Rafforzare l’economia circolare significa ridurre questa dipendenza recuperando materiali già presenti nel sistema produttivo.
Ogni tonnellata di materiale riciclato che sostituisce una materia prima vergine consente infatti di:
Per questo motivo l’economia circolare non è più soltanto una scelta ambientale, ma rappresenta una vera strategia industriale.
Le aziende possono contribuire concretamente a questo percorso adottando soluzioni sempre più orientate alla circolarità, ad esempio:
Anche il nuovo Regolamento europeo sugli imballaggi (PPWR) è orientato proprio in questa direzione: rendere i materiali più riciclabili, favorire il loro riutilizzo e diminuire il consumo di risorse vergini.
Il 12 agosto 2026 rappresenta una delle prime scadenze operative previste dal Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR).
Da questa data, gli operatori economici coinvolti nella produzione e nell’immissione sul mercato degli imballaggi dovranno essere in grado di dimostrare la conformità dei propri imballaggi ai nuovi requisiti europei.Per molte imprese sarà necessario adeguare i prodotti ed organizzare documentazione, responsabilità e flussi informativi lungo tutta la filiera.
Prima di qualsiasi attività è fondamentale capire quale ruolo l’azienda ricopre nella catena di fornitura. Il PPWR distingue infatti diverse figure, fabbricante, fornitore, importatore, distributore e altri operatori, ciascuna con specifici obblighi.
Nella maggior parte dei casi, il fabbricante è l’azienda che:
Su questa figura ricadono gli oneri principali legati alla valutazione di conformità e predisposizione della dichiarazione di conformità dell’imballaggio.
È quindi essenziale identificare correttamente le responsabilità e definire quali informazioni devono essere scambiate con clienti e fornitori.
Un’attività preliminare consiste nel censire gli imballaggi che entrano ed escono dall’azienda.
Questa mappatura permette di associare ogni imballaggio al relativo fornitore, ai dati tecnici disponibili e alla documentazione necessaria per dimostrarne la conformità.
Gran parte delle informazioni richieste dal PPWR proviene dalla filiera.
Per questo motivo è opportuno richiedere ai fornitori:
Per ogni tipologia di imballaggio il fabbricante dovrà raccogliere la documentazione tecnica che dimostra il rispetto dei requisiti del Regolamento.
Il fascicolo costituisce la base per effettuare la valutazione di conformità prevista dal PPWR (allegato VII) e deve essere mantenuto aggiornato e disponibile in caso di controlli.
Dal 12 agosto 2026 gli imballaggi dovranno essere supportati da una dichiarazione di conformità al PPWR, predisposta dal fabbricante secondo quanto previsto dal Regolamento (allegato VIII).
La dichiarazione non deve necessariamente accompagnare fisicamente ogni prodotto, ma deve essere conservata e resa disponibile alle autorità competenti su richiesta.
Ogni imballaggio deve poter essere ricondotto alla propria documentazione tecnica.
Per questo motivo è opportuno adottare un sistema di identificazione attraverso:
Inoltre dovranno essere riportati il nome o il marchio del fabbricante e le informazioni di contatto, direttamente sull’imballaggio oppure tramite un supporto digitale (QR-code) o con documento a sè stante a corredo del prodotto imballato.
Sebbene moltissimi aspetti applicativi del PPWR siano ancora in fase di completamento attraverso atti delegati e di esecuzione, le attività preparatorie possono e devono essere avviate il prima possibile.
Le aziende che inizieranno tempestivamente a raccogliere la documentazione, coinvolgere i fornitori e organizzare i propri processi potranno godere del vantaggio di un sistema già strutturato, riducendo il rischio di ritardi, blocchi commerciali o contestazioni da parte delle autorità.
In sintesi, le azioni prioritarie sono:
Come possiamo aiutarti con il PPWR?
Novatech, come operatore del settore, è in prima linea nello studio e approfondimento del Regolamento n. 40/2025 (PPWR).
In questa prima fase, dove i dubbi sono molti, siamo al fianco delle aziende per offrire una lettura assistita degli obblighi aziendali e un supporto nella raccolta e redazione della documentazione necessaria.
La nuova edizione della norma ISO 14001:2026 è stata pubblicata il 15 aprile 2026 e segna l’avvio del periodo di transizione per tutte le organizzazioni certificate secondo la precedente versione risalente al 2015.
Gli organismi di accreditamento e gli enti di certificazione stanno già programmando il percorso di adeguamento, mentre le aziende avranno tempo fino al 30 aprile 2029 per completare l’aggiornamento del proprio Sistema di Gestione Ambientale.
Il percorso di transizione prevede alcune tappe fondamentali:
La revisione della norma mantiene la struttura ormai consolidata (High Level Structure), ma introduce aggiornamenti significativi per rispondere alle nuove sfide ambientali e agli sviluppi normativi.
Tra gli aspetti più rilevanti troviamo:
Per le organizzazioni già certificate, il passaggio alla nuova versione della norma rappresenta un’opportunità per aggiornare il proprio sistema di gestione e rafforzarne l’efficacia.
Le attività consigliate comprendono:
La ISO 14001:2026 non introduce soltanto nuovi requisiti, ma invita le organizzazioni a sviluppare una gestione ambientale sempre più integrata con la strategia aziendale, capace di creare valore, ridurre i rischi e rispondere alle aspettative di clienti, stakeholders e mercato.
Pianificare con anticipo la transizione consentirà alle aziende di affrontare il cambiamento in modo graduale, evitando criticità in prossimità della scadenza del 2029 e trasformando l’adeguamento normativo in un’occasione di crescita e competitività.