Gazzetta Ufficiale
GU Serie Generale n.210 del 10-09-2026
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 20 luglio 2026
VII aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree protette.
Dal 16 settembre 2026 sono in vigore nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione, all’interno della categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale di cui al D.M. n. 91 del 26/03/2026, con la Deliberazione n. 6/2026 l’A.N.G.A. ridefinisce i requisiti per i responsabili tecnici, le dotazioni necessarie e le modalità di iscrizione.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle nuove iscrizioni e ai rinnovi secondo le tempistiche previste dall’Albo.
La delibera ridefinisce i requisiti per i soggetti che gestiscono i centri di raccolta comunali, con l’obiettivo di uniformare i criteri di iscrizione su tutto il territorio nazionale.
Tra le principali novità:
La delibera sostituisce integralmente la precedente disciplina del 2017.
Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il Responsabile Tecnico del centro di raccolta.
La nuova disciplina specifica con maggiore dettaglio i requisiti professionali richiesti e le modalità con cui il Responsabile Tecnico può assumere l’incarico per uno o più centri di raccolta, distinguendo i casi di gestione diretta del Comune e quelli di affidamento a soggetti terzi iscritti all’Albo.
Per molti gestori sarà quindi necessario verificare che l’incarico e i requisiti del Responsabile Tecnico siano coerenti con le nuove disposizioni.
Le nuove regole riguardano:
L’aggiornamento rappresenta un adeguamento importante per tutti i gestori dei centri di raccolta e richiede una verifica preventiva per evitare criticità in fase di rinnovo dell’iscrizione.
Pertanto, è consigliabile verificare fin da subito:
D.M. n. 91 del 26/03/2026 sulla disciplina i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.
Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)
Dal 16 settembre 2026 è in vigore la nuova UNI EN ISO 9001:2026, la norma di riferimento per i sistemi di gestione per la qualità, che sostituisce la precedente ISO 9001:2015.
La revisione non cambia l’impostazione di fondo della norma, ma aggiorna il sistema di gestione per renderlo più coerente con l’evoluzione delle organizzazioni e dei mercati.
La nuova edizione della ISO 9001 è caratterizzata in particolare da:
Restano invece centrali i principi già alla base della ISO 9001: orientamento al cliente, approccio per processi, gestione dei rischi, valutazione delle prestazioni e miglioramento continuo.
Resta immutata anche la struttura in dieci capitoli e l’impostazione di alto livello (Annex SL/Harmonised Structure) condivisa con le altre norme di sistema di gestione ISO (come la 14001 e la 45001).
Le organizzazioni già certificate non devono ricostruire da zero il proprio sistema di gestione. È però consigliabile effettuare una gap analysis per verificare quali aspetti del sistema esistente devono essere aggiornati.
La transizione alla nuova norma dovrà essere pianificata e realizzata dalle organizzazioni nell’arco di 3 anni.
Dal 30 settembre 2029, con la fine del periodo di transizione, i certificati rilasciati ai sensi della ISO 9001:2015 cesseranno di essere validi.
La revisione può quindi rappresentare un’occasione per verificare non solo la conformità alla norma, ma anche quanto il sistema qualità sia realmente integrato nella gestione e nelle strategie dell’azienda.
Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è diventato obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Oltre alla guida al xFIR digitale che abbiamo già messo a disposizione, vogliamo riassumere in modo molto schematico e semplice cosa succede in caso di indisponibilità del RENTRI o di malfunzionamento dei propri sistemi informatici.
Quando il sistema RENTRI va in tilt, viene pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI un avviso con data/ora di inizio del non funzionamento e questo ha valore giuridico per tutti gli operatori coinvolti.
In base a quanto previsto dall’Allegato 1 del DM 25 del 2025, ecco la procedura di emergenza da adottare se viene emesso l’avviso ufficiale di non funzionamento del RENTRI:
Se la connessione internet dell’operatore è fuori uso, l’allegato 2 del DM 25 del 2025, prevede quanto segue:
1) Impossibilità per produttore/trasportatore di emettere l’xFIR
2) Impossibilità per l’autista di integrare l’xFIR durante il trasporto
3) Impossibilità per il destinatario di completare il formulario all’arrivo
Decreto Direttoriale n. 254/2026 “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale”
Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e introduce nuove regole per rendere più trasparenti le informazioni ambientali rivolte ai consumatori diviene pienamente operativo a partire dal 27 settembre 2026.
L’obiettivo è contrastare il greenwashing, cioè l’utilizzo di comunicazioni ambientali che possono risultare ingannevoli o non sufficientemente supportate da evidenze.
Le imprese dovranno prestare particolare attenzione a espressioni generiche come “sostenibile”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, “a impatto zero”, “carbon neutral”, “100% riciclabile”.
Non sarà sufficiente utilizzare un claim ambientale generico: le caratteristiche dichiarate dovranno essere verificabili e adeguatamente documentate.
Il decreto interviene, inoltre, sull’utilizzo di marchi e simboli ambientali, limitando quelli che non sono basati su sistemi di certificazione riconosciuti.
Le nuove disposizioni interessano anche le comunicazioni relative agli imballaggi. Dichiarazioni come “packaging sostenibile”, “riciclabile” o “compostabile” dovranno essere coerenti con le caratteristiche effettive dell’imballaggio e con la normativa applicabile.
Il tema assume particolare rilevanza con l’entrata in applicazione del PPWR, che introduce nuovi requisiti proprio in materia di riciclabilità, contenuto di riciclato, riutilizzabilità e minimizzazione degli imballaggi.
È quindi opportuno effettuare una verifica delle principali comunicazioni ambientali presenti su:
Per ogni dichiarazione ambientale è importante poter dimostrare da dove deriva e su quali dati o certificazioni si basa.
Il nuovo decreto segna quindi un ulteriore passo verso una comunicazione della sostenibilità più trasparente e verificabile: non basta più dichiarare che un prodotto è “green”, occorre poterlo dimostrare.
Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una circolare contenente le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.lgs. n. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e sulle nuove regole in materia di comunicazioni e asserzioni ambientali.
Vi si afferma, inoltre, che a breve sarà disponibile nella sezione FAQ del sito del MIMIT una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale relative all’applicazione della normativa.
Dal 2026 la ISO 14001 entra in una nuova fase. La nuova edizione della norma, pubblicata ad aprile, non introduce una rivoluzione, ma chiarisce e rafforza alcuni requisiti già presenti nella versione 2015. Tra questi, uno dei più discussi durante gli audit è la Life Cycle Perspective.
Molte aziende continuano a confonderla con uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) completo. In realtà la norma richiede qualcosa di diverso: dimostrare che l’organizzazione considera gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei propri prodotti o servizi nelle decisioni e nei processi del Sistema di Gestione Ambientale.
Life Cycle Perspective: cosa richiede davvero la ISO 14001
La norma chiede di valutare le fasi del ciclo di vita che l’organizzazione controlla o può influenzare, evitando di spostare gli impatti ambientali da una fase all’altra.
Le fasi normalmente considerate sono:
| Fase del ciclo di vita | Esempio di aspetti ambientali |
| Materie prime | Provenienza dei materiali, contenuto di riciclato, assenza di sostanze pericolose. |
| Progettazione | Riduzione del peso degli imballaggi, scelta di materiali riciclabili. |
| Produzione | Consumi energetici, acqua, emissioni, rifiuti. |
| Trasporto e distribuzione | Ottimizzazione dei trasporti e del packaging logistico. |
| Utilizzo del prodotto | Durabilità, riutilizzo, manutenzione. |
| Fine vita | Etichettatura ambientale, riciclabilità, istruzioni di raccolta, recupero dei materiali. |
La domanda tipica dell’auditor
“Mi mostri come avete considerato il ciclo di vita dei vostri prodotti?”
La risposta non dovrebbe essere un documento unico, ma un insieme di evidenze distribuite nel Sistema di Gestione Ambientale.
L’auditor non cerca uno studio LCA: cerca la prova che queste informazioni vengono considerate nelle decisioni aziendali.
Le evidenze documentali che un auditor si aspetta di trovare
| Documento / evidenza | Cosa dimostra |
| Analisi del contesto | L’organizzazione considera impatti ambientali lungo la catena di produzione e fornitura |
| Analisi aspetti ambientali | Gli aspetti sono valutati sia nelle fasi a monte e a valle |
| Procedura acquisti | Presenza di criteri ambientali per fornitori e materiali |
| Specifiche di progettazione | Valutazione di riciclabilità, riuso, contenuto riciclato |
| Valutazione fornitori | Richiesta di dati ambientali dichiarazioni, certificazioni |
| Informazioni al cliente | Etichettatura ambientale, istruzioni per la gestione del fine vita |
| Obiettivi ambientali | Target collegati al miglioramento del ciclo di vita |
| Riesame della Direzione | Monitoraggio dei risultati e delle opportunità di miglioramento |
Esempio pratico: azienda che produce imballaggi in plastica
L’azienda produce flaconi in HDPE destinati al settore cosmetico.
| Fase | Evidenza da conservare |
| Materia prima | Dichiarazioni dei fornitori sul contenuto riciclato e conformità REACH/PPWR. |
| Progettazione | Scheda di eco-design con valutazione della riciclabilità del flacone. |
| Produzione | Indicatori di consumo energetico e scarti di produzione. |
| Distribuzione | Analisi dell’ottimizzazione dei colli e riduzione dei trasporti. |
| Fine vita | Etichettatura ambientale e istruzioni di raccolta differenziata e riciclo. |
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Il nuovo Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.
In Italia, però, questo tema sta generando molti dubbi. Vediamo cosa sappiamo oggi e quali sono le informazioni da interpretare con cautela.
Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).
L’obiettivo del registro è creare un’anagrafe ufficiale dei produttori di imballaggi che operano in ciascuno Stato membro, raccogliendo informazioni quali:
Il PPWR stabilisce inoltre un principio molto importante: la registrazione è nazionale, non europea.
Un produttore dovrà essere registrato in ogni Stato membro nel quale immette per la prima volta imballaggi o prodotti imballati sul mercato.
L’Italia ha già istituito il RENAP – Registro Nazionale dei Produttori, previsto dall’articolo 178-ter del D.Lgs. 152/2006, come piattaforma nazionale destinata a ospitare i registri EPR delle diverse filiere. Attualmente il RENAP comprende già alcuni registri (AEE, pile e accumulatori, pneumatici), mentre il registro dedicato agli imballaggi è previsto ma non è ancora operativo con modalità di iscrizione definite.
Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.
Non è quindi possibile al momento affermare che tale Registro sarà gestito dal CONAI, nè che l’adesione al CONAI possa oggi considerarsi pari alla registrazione dei produttori al Registro EPR previsto dal PPWR (il codice socio CONAI non è il numero di iscrizione EPR!).
È importante distinguere i due organismi in base alle diverse funzioni svolte
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CONAI |
Registro EPR (PPWR) |
| È il Consorzio Nazionale Imballaggi previsto dal D.Lgs. 152/2006. | È un registro pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR) |
| Gestisce il flusso del Contributo Ambientale al settore degli imballaggi | Serve a registrare i produttori soggetti agli obblighi EPR. |
| L’adesione è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. | L’iscrizione deriva dagli articoli del PPWR dedicati alla registrazione dei produttori. |
| È un consorzio di diritto privato che coordina i consorzi di filiera. | È uno strumento amministrativo di registrazione e controllo emanazione del MASE |
Nel corso del 2026 CONAI ha inviato ai consorziati una comunicazione chiedendo di verificare e aggiornare i dati anagrafici e le categorie di appartenenza, spiegando che tali informazioni sono necessarie anche in vista dell’attuazione del RENAP.
L’aggiornamento dei dati serve a preparare l’integrazione tra le banche dati del sistema CONAI e il futuro registro nazionale, ma ad oggi non esiste un provvedimento che stabilisca che CONAI coincida con il Registro nazionale dei produttori di imballaggi previsto dal PPWR.