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MUD: ancora in tempo fino al 3 luglio!

Quest’anno il termine per la presentazione del MUD 2026 è fissato al 3 luglio 2026.
Affida la tua dichiarazione ambientale a professionisti del settore

Chi è obbligato alla presentazione del MUD?

Il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale rappresenta un adempimento obbligatorio per numerose imprese ed enti coinvolti nella produzione, gestione, trasporto e smaltimento dei rifiuti.

Tra i soggetti interessati rientrano:

  • produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • imprese con più di 10 dipendenti che producono specifiche categorie di rifiuti non pericolosi;
  • trasportatori professionali di rifiuti;
  • intermediari e commercianti senza detenzione;
  • impianti di recupero e smaltimento;
  • consorzi e gestori del servizio pubblico.

Evita errori, ritardi e sanzioni

La scadenza del 3 luglio 2026 è stata definita a seguito della pubblicazione del DPCM in Gazzetta Ufficiale il 5 marzo 2026.

La compilazione del MUD richiede attenzione, verifica puntuale dei registri e corretta gestione dei dati ambientali relativi all’anno 2025, soprattutto perchè quest’anno le registrazioni per molte aziende sono avvenute attraverso supporti diversi: al tradizionale registro cartaceo, si è affiancato il RENTRI.

Affidarsi a professionisti esperti significa:

  • ridurre il rischio di errori nella dichiarazione;
  • rispettare le scadenze previste;
  • avere supporto tecnico e normativo aggiornato;
  • semplificare la gestione documentale aziendale.

Il nostro supporto per il MUD 2026

Novatech offre un servizio completo per la gestione delle pratiche MUD 2026:

✔ verifica documentale
✔ raccolta ed elaborazione dati
✔ compilazione e invio telematico

Non aspettare ulteriormente: prenota la gestione della tua dichiarazione ambientale ed evita le criticità dell’ultimo momento.

Contattaci

Il nostro team è a disposizione per verificare gli obblighi della tua azienda e predisporre correttamente tutta la pratica MUD 2026.

Contattaci per maggiori informazioni o per richiedere un preventivo personalizzato.

CONAI: aumento dei contributi plastica dal 1 ottobre 2026.

Sono in arrivo dal 1 ottobre 2026 ulteriori ritocchi in aumento al Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi in plastica.

Contributi in continua evoluzione e sistema plastica in crisi.

Così viene giustificato il provvedimento approvato in seno agli organi consortili: “La decisione fa seguito ai costanti aggiornamenti condotti negli ultimi mesi insieme al consorzio COREPLA per valutare l’evoluzione della situazione economica e industriale della filiera del riciclo delle plastiche, in un contesto che continua a essere caratterizzato da volatilità dei mercati, incremento dei costi di gestione e persistenti criticità nel mercato europeo delle materie plastiche riciclate.”

Ne avevamo parlato nel  nostro articolo sul tavolo di crisi sulla plastica.

I nuovi valori del CAC plastica da ottobre 2026.

Ecco i nuovi valori che entreranno in vigore a partire dal 1 ottobre 2026:

  • fascia A1.1: da 40 €/tonnellata a 51 €/tonnellata;
  • fascia A1.2: da 87 €/tonnellata a 92 €/tonnellata;
  • fascia A2: da 258 €/tonnellata a 264 €/tonnellata;
  • fascia B1.1: da 219 €/tonnellata a 260 €/tonnellata;
  • fascia B1.2: da 228 €/tonnellata a 304 €/tonnellata;
  • fascia B2.1: da 611 €/tonnellata a 639 €/tonnellata;
  • fascia B2.2: da 724 €/tonnellata a 856 €/tonnellata;
  • fascia B2.3: da 785 €/tonnellata a 917 €/tonnellata;
  • fascia C: da 790 €/tonnellata a 922 €/tonnellata.

Le variazioni nelle aliquote per import semplificate.

In conseguenza di tali aumenti, subiranno proporzionali variazioni anche le aliquote relative alle procedure forfettarie/semplificate per importazione di imballaggi pieni:

Procedura Dal 1  ottobre 2026
Forfettaria “per tara” – €/t 131,00
Semplificata “a valore” (prodotti alimentari) – % 0,25
Semplificata “a valore” (prodotti NON alimentari) – % 0,11

 

Conosci il nostro servizio di consulenza sul CONAI? Per qualsiasi difficoltà legata all’applicazione delle procedure CONAI, puoi contattarci qui.

Centri raccolta rifiuti urbani: nuova disciplina.

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha introdotto una nuova disciplina per i centri di raccolta dei rifiuti urbani, con l’obiettivo di aggiornare un sistema fermo da oltre 15 anni.
La riforma si inserisce nel più ampio percorso europeo verso la riduzione dei rifiuti e il rafforzamento dell’economia circolare, puntando non solo sulla raccolta differenziata ma anche sulla prevenzione e sul riuso dei materiali.

Il nuovo decreto per i Centri di Raccolta.

Il nuovo decreto, 26/03/2023 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile 2026), sostituisce le precedenti norme e definisce in modo più preciso:

  • caratteristiche tecnico-strutturali dei centri di raccolta;
  • requisiti di gestione e funzionamento;
  • tipologie di rifiuti conferibili;
  • modalità operative e registri di tracciabilità.

Tra le principali novità emerge una maggiore attenzione al riutilizzo dei beni prima che diventino rifiuti.
Il decreto introduce infatti:

  • aree dedicate alla preparazione per il riuso;
  • centri per lo scambio e il riuso;
  • spazi per piccole riparazioni e recupero di oggetti ancora utilizzabili.

L’adeguamento alla nuova disciplina.

Il provvedimento coinvolge direttamente Comuni, enti territoriali e gestori ambientali, che dovranno aggiornare regolamenti e procedure operative.
I centri già esistenti avranno 12 mesi di tempo per adeguarsi alle nuove disposizioni.

Leggi il decreto 26 marzo 2026 
Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.
GU Serie Generale n.98 del 29-04-2026

Norme pubblicate nel mese di maggio 2026

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2026, n. 81
Attuazione della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 sulla tutela penale dell’ambiente che sostituisce le direttive 2008/99/CE e 2009/123/CE.

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

  • Circolare n. 3 del 21/05/2026
    Raccolta e trasporto dei rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico. Sono stati richiesti chiarimenti riguardanti le modalità di trasporto di taluni rifiuti abbandonati su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico con riferimento alla corretta categoria di iscrizione all’Albo per lo svolgimento di tale attività.
  • Deliberazione n. 2 del 20 maggio 2026
    Dotazioni minime per l’iscrizione all’Albo, con procedura ordinaria, nella categoria 1 delle imprese che intendono svolgere esclusivamente l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da mozziconi di prodotti da fumo (sostituzione deliberazione n. 5 del 24 luglio 2019)

Scadenze ambientali di giugno-luglio 2026

Scadenze ambientali di giugno 2026

  • 20 giugno CONAI – scadenza dichiarazioni mensili

 

Scadenze ambientali di luglio  2026

  • 3 luglio MUD – scadenza per la presentazione della dichiarazione unica ambientale (hai bisogno di supporto? Ecco il nostro servizio per il MUD)
  • 20 luglio CONAI – scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: nuove disposizioni.

L’Unione Europea cambia passo sulla gestione del trasporto di rifiuti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti, introduce norme più severe per il trasporto, l’esportazione e il controllo dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE.

Il nuovo Regolamento per le spedizioni di rifiuti

Dal 21 maggio 2026 si applicano le nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti –  che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Tra gli obiettivi di questa nuova disciplina: rafforzare l’economia circolare europea, contrastare i traffici illegali e garantire che i rifiuti esportati vengano trattati in modo ambientalmente corretto.

Le principali novità del nuovo Regolamento per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Tra le principali novità:

  • maggiori controlli sulle spedizioni di rifiuti verso Paesi extra UE;
  • digitalizzazione delle procedure e tracciabilità elettronica dei flussi (vedi sotto piattaforma DIWASS);
  • restrizioni più rigide per l’export verso Paesi non OCSE;
  • nuove misure contro le spedizioni illegali;
  • procedure semplificate per favorire il riciclo all’interno dell’Unione.

Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio le esportazioni verso Paesi non appartenenti all’OCSE: dal 2027 saranno consentite solo se il Paese destinatario dimostrerà di poter gestire i rifiuti in modo sostenibile e comunicherà formalmente la propria disponibilità a importarli.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, mentre la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 21 maggio 2026, con alcune scadenze differite fino al 2027 e oltre.

Per imprese, operatori logistici e settore del recupero rifiuti si apre quindi una fase di adeguamento importante, che punta a rendere più trasparente e sostenibile la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera europea.

Il nuovo portale DIWASS e l’obbligo di registrazione per gli operatori.

In parallelo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, sempre dal 21 maggio 2026, è previsto l’obbligo per i soggetti coinvolti di registrarsi su DIWASS – Digital Waste Shipment System: piattaforma digitale ufficiale della Commissione Europea per la gestione, la trasmissione e lo scambio di documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

L’obbligo riguarda tutti i movimenti di rifiuti che richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte.

Come chiarito dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si segnala che per le spedizioni di rifiuti in lista verde (Allegato VII) è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare la documentazione cartacea, ferma restando la possibilità di ricorrere volontariamente alla piattaforma digitale.

Per approfondimenti, consultare la news dedicata in EcoCamere.

Per maggiori informazioni sul Reg. (UE) 2024/1157, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Stop al Greenwashing: come il D.Lgs. 30/2026 cambia le regole del gioco.

Quante volte vi è capitato di stringere tra le mani un prodotto con un bel packaging color cartone grezzo, una fogliolina verde in evidenza e la scritta altisonante “100% eco-friendly”, per poi scoprire che di ecologico c’era ben poco?

Quell’era sta per finire.

Un decreto sul Greenwashing.

 Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 30/2026, il decreto che recepisce la Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition). Le nuove regole sono già entrate formalmente in vigore il 24 marzo, ma diventeranno pienamente obbligatorie per il mercato a partire dal 27 settembre 2026.

L’obiettivo? Riscrivere il Codice del Consumo per proteggerci dalle false promesse ambientali e dare finalmente valore a chi la sostenibilità la fa sul serio.

Cosa cambia concretamente? I 4 pilastri della svolta.

Il nuovo decreto elimina le “zone grigie” del marketing creativo introducendo divieti stringenti e obblighi di trasparenza. Ecco i punti chiave da conoscere:

1. Addio alle  asserzioni ambientali generiche.

Termini come “green”, “eco-friendly”, “amico della natura” o “sostenibile” non potranno più essere usati con leggerezza. Da settembre, qualsiasi dichiarazione ambientale dovrà essere specifica, chiara e soprattutto dimostrabile attraverso dati scientifici e certificazioni verificate. Se non puoi provarlo, non puoi scriverlo.

2. Stop ai crediti di carbonio facili.

Una delle novità più rivoluzionarie riguarda i prodotti spacciati come “a impatto zero” o “neutrali dal punto di vista climatico”. Il decreto vieta espressamente di dichiarare la neutralità climatica se questa si basa esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (i famosi carbon credits). Comprare crediti per piantare alberi dall’altra parte del mondo non autorizza più un’azienda a definirsi “pulita” se non riduce l’impatto della propria filiera produttiva.

3. Certificazioni serie, non “fai da te”

Le etichette di sostenibilità saranno ammesse solo se fondate su sistemi di certificazione trasparenti, basati su standard internazionali e verificati da organismi terzi e indipendenti.

4. Guerra all’obsolescenza programmata

La transizione verde passa inevitabilmente dalla circolarità. Il decreto impone alle aziende la massima trasparenza su:

  • durabilità e riparabilità: dovranno essere chiaramente indicati la disponibilità dei pezzi di ricambio, i manuali di manutenzione e gli indici di riparabilità.

  • aggiornamenti software: per i dispositivi digitali, i produttori dovranno dichiarare per quanto tempo i software verranno garantiti, evitando che un dispositivo perfettamente funzionante diventi un rifiuto tecnologico prima del tempo.

Le sanzioni per il Greenwashing.

Chi inquina il mercato con informazioni false rischia sanzioni pesantissime da parte dell’AGCM (l’Antitrust), che possono arrivare fino a 5 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per le violazioni su scala europea. Oltre, chiaramente, a un danno reputazionale.

Norme pubblicate nel mese di aprile 2026

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 2 aprile 2026
Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNICATO
Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2024.

LEGGE 20 aprile 2026, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

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