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Servizi Novatech in evidenza: l’Autorizzazione Unica Ambientale

Tra i servizi svolti dai professionisti che operano all’interno di Novatech segnaliamo l’assistenza nell’iter di ottenimento dell‘Autorizzazione Unica Ambientale.

Scopri di cosa si tratta, i contenuti, chi la rilascia e quanto dura.

Qui tutte le informazioni sull’Autorizzazione Unica Ambientale.

E per ogni dubbio residuo: contattaci!

Norme pubblicate nel mese di ottobre 2024

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2024, n. 153
Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico.

DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2024, n. 147
Attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all’obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell’economia dell’Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, nonche’ della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.

Decreto Legge Ambiente: i contenuti.

E’ stato pubblicato il Decreto legge 17 ottobre 2024, n. 153, noto come decreto ambiente 2024, che introduce disposizioni con carattere di urgenza per la tutela ambientale.

Si tratta di un provvedimento di ampio respiro che coinvolge vari aspetti quali la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare  con riferimento alla cura e manutenzione del paesaggio e verde pubblico, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati (semplifica gli interventi nei cosiddetti “siti orfani”) e dissesto idrogeologico (prevenzione eventi siccitosi) ed infine, il rafforzamento del ruolo dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In dettaglio si evidenziano aggiornamenti nei seguenti ambiti:

  • in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali – art.1 (con modifiche al Testo unico Ambiente (TUA – D.Lgs. n.152/2006) – art.8 in particolare)
  • per la salvaguardia degli approvvigionamenti (con modifiche al decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135)
  • per la gestione della crisi idrica (con modifiche al TUA – art.74 e 77 in particolare)
  • per l’economia circolare – art.4 e 5 (istituisce il Comitato ministeriale competente e il Piano per la gestione integrata e circolare dei rifiuti e materiali della Liguria)
  • in materia di bonifica dei siti orfani – art.6 (deroghe alla disciplina del TUA previste all’art.242 del D.lgs. n.152/2006);
  • difesa del suolo – art.8 (obblighi soggetti contributori della piattaforma ReNDiS per il monitoraggio degli interventi)
  • contrasto del dissesto idrogeologico – art.9 (norme sulla Programmazione e finanziamento degli interventi affidati ai Commissari di Governo – modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito).

 

Decreto Legge 17 ottobre 2024, n. 153  recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico” (c.d. DL Ambiente).

RENTRI: scopri i nuovi modelli di registro e FIR.

A partire dal 4 novembre saranno scaricabili i nuovi modelli di registro cronologico di carico e scarico rifiuti e di formulario di trasporto dei rifiuti.

Vediamo in anteprima cosa ci aspetta!

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

Eccolo! Questo è il nuovo format di registro per i rifiuti a cui dovremo abituarci tra breve.

Per il produttore di rifiuti non sono molte le differenze rispetto al vecchio modello di registro.

In particolare, tra le novità, evidenziamo:

  • causale dell’operazione di carico e scarico (punti 3-4)
  • l’operazione di rettifica (punto 6)
  • la provenienza del rifiuto urbano o speciale (punto 9)

Il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti

Questo invece il nuovo modello di formulario di trasporto rifiuti (FIR).

Anche in questo documento ci sono alcune novità:

  • campo “registro NO” da utilizzare per i soggetti non obbligati alla tenuta del registro di carico/scarico
  • la sezione 5 da compilare in presenza di intermediario/commerciante di rifiuti
  • sezione 12: alcune novità legate alla causali di respingimento del rifiuti da compilare da parte del destinatario
  • al foglio 2 del FIR sono state aggiunte le nuove sezioni nei casi “trasporto parziale”, “trasbordo totale”, “sosta tecnica”, “secondo destinatario”
  • sono presenti ulteriori sezioni utilizzabili nel caso di trasporto intermodale dei rifiuti

 

All’interno del portale del RENTRI sono presenti le linee guida che spiegano dettagliatamente come compilare ciascun singolo campo dei nuovi modelli di registro e FIR.

Le puoi consultare e scaricare qui.

RENTRI: dal 4 novembre il nuovo registro rifiuti scaricabile.

Dal 4 novembre 2024 inizia una nuova era per la tenuta del registro di carico e scarico rifiuti.

Da tale data sarà possibile scaricare il nuovo format di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti che dovrà essere utilizzato a partire dal 13 febbraio 2025.

Il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti

Le aziende che rientrano nel II° e III° scaglione dei soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, sono tenute all’utilizzo del nuovo modello di registro cronologico in versione cartacea a partire dal 13 febbraio 2025.

Per agevolare una diluizione dei flussi delle aziende obbligate alla vidimazione di tale registro presso il sistema camerale, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito la possibilità di accedere al portale RENTRI per scaricare il format di registro a partire dal 4 novembre 2024.

Da tale data, quindi, le aziende di cui sotto, dovranno accedere al portale, scaricare il nuovo format e stamparlo, provvedere alla vidimazione presso la CCIAA territorialmente competente, iniziare poi ad utilizzare il nuovo registro a partire dal giorno 13 febbraio 2025.
Da tale data il vecchio modello di registro di carico/scarico dei rifiuti non sarà più utilizzabile.

 

Il nuovo modello di Formulario di trasporto rifiuti (FIR)

Lo stesso passaggio intermedio, cioè il nuovo modello in versione cartacea, avverrà anche per il formulario di trasporto rifiuti (FIR) a partire dal 13 febbraio 2025.

Il FIR, che dovrà essere stampato e vidimato attraverso il sito del RENTRI, potrà essere emesso dal produttore oppure dal trasportatore con il nuovo modello in formato cartaceo a partire dal 13 febbraio 2025.

Tale modello cartaceo verrà utilizzato, per tutti i soggetti obbligati, fino al 13/02/2026, data dalla quale si utilizzeranno i FIR digitali.

 

www.rentri.gov.it

Scadenze ambientali di novembre 2024

  • 4 novembre – RENTRI: da questa data è possibile scaricare il nuovo format di registro cronologico di carico/scarico rifiuti da portare a vidimare in CCIAA (leggi la notizia)
  • 20 novembre –   CONAI: scadenza dichiarazioni mensili

RENTRI: registro di carico e scarico a breve il format scaricabile.

Sul portale RENTRI sono state riportate alcune precisazioni relative alla stampa e vidimazione del registro cronologico di carico/scarico rifiuti relative ai soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI (in fondo alla pagina gli scaglioni di iscrizione).

Il vecchio registro di carico/scarico rifiuti va in pensione dal 13/02/2025.

Premesso che, per tutte le aziende obbligate alla tenuta del registro di carico/scarico, secondo la vigente normativa, il modello da utilizzare, a partire dal 13/02/2025, non sarà più quello attuale ma un nuovo format utilizzabile e/o scaricabile dal portale RENTRI.

Riepiloghiamo qui di seguito, per ciascuno scaglione di soggetti obbligati, le modalità di tenuta e le  scadenze che li riguardano.

Il registro per i soggetti del primo scaglione di aziende

I soggetti che rientrano nel primo gruppo di aziende obbligate all’iscrizione a RENTRI (periodo di iscrizione dal 15/12/2024 al 13/02/2025) e che dovranno tenere il registro di carico e scarico in formato digitale a partire dal 13/02/2025, non sono tenute alla stampa del registro su carta.
Il registro digitale dovrà, invece,  essere messo in conservazione sostitutiva secondo quanto previsto dalle norme dell’amministrazione digitale.

Potranno, invece, scaricare e vidimare digitalmente dal sito di RENTRI i FIR a partire dal 23/01/ 2025.

Il registro per i soggetti del secondo e terzo scaglione

I soggetti che rientrano nel secondo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/06/25 al 14/08/25) e terzo gruppo (obbligo di iscrizione dal 15/12/25 al 13/02/2026) di aziende obbligate, dovranno utilizzare il nuovo format di registro di carico e scarico a partire dal 13/02/2025, tenendolo in formato cartaceo e vidimato dalla CCIAA, fino al momento in cui sarà perfezionata la loro iscrizione a RENTRI (momento a partire dal quale dovranno tenere il registro in modalità digitale).

Il FIR sarà tenuto in formato cartaceo vidimato digitalmente e scaricato dal RENTRI a partire dal 23/01/2025.

Il formulario di trasporto rifiuti con il RENTRI

A partire dal 13 febbraio 2025 il formulario di identificazione dovrà essere stampato e vidimato digitalmente dal sito di RENTRI e dovrà essere utilizzato da parte di tutti gli operatori anche da quelli non obbligati all’iscrizione.
La funzionalità di stampa e vidimazione del formulario sarà disponibile a partire dal 23 gennaio 2025, fermo restando che fino al 12 febbraio 2025 si dovranno utilizzare i modelli di formulario attualmente in uso.

Come scaricare e vidimare il registro cronologico

Le imprese dovranno, quindi, accedere al portale RENTRI (www.rentri.gov.it), scaricare il modello di registro cronologico da stampare su carta e farlo vidimare presso la CCIAA (la vidimazione digitale sarà possibile, invece, a partire dal 23 gennaio 2025).

Per agevolare le imprese, il MASE ha reso noto in questi giorni che a partire dal 4 novembre 2024, sarà possibile accedere al portale per scaricare il format del registro cronologico di carico/scarico (da far vidimare e poi utilizzare dal 13 febbraio 2025).

Si attendono comunque maggiori informazioni sulle modalità di accesso e scarico del registro cronologico.

Portale RENTRI

Norme pubblicate nel mese di settembre 2024

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Avviso di avvenuta pubblicazione del decreto 19 giugno 2024, recante: «Incentivazione degli impianti a fonte rinnovabile innovativi o con costi di generazione elevati che presentino caratteristiche di innovazione e ridotto impatto sull’ambiente e sul territorio».

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2024, n. 125
Attuazione della direttiva 2022/2464/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022, recante modifica del regolamento 537/2014/UE, della direttiva 2004/109/CE, della direttiva 2006/43/CE e della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilita’.

DECRETO 28 giugno 2024, n. 127
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006.

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