Pochi giorni ci separano dall’importante scadenza del 13 febbraio 2025 relativa al nuovo Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti – RENTRI.
Il 13 febbraio è la data che segna la prima scadenza dell’obbligo di iscrizione per le aziende del primo scaglione (quali sono gli scaglioni di iscrizione al RENTRI? l’abbiamo scritto qui) e l’avvio del nuovo modello di registro di carico e scarico e formulario di trasporto e contestuale abrogazione dei vecchi modelli (qui trovi i dettagli).
Se ancora non hai avuto modo di verificare le modalità per procedere all’iscrizione al RENTRI ti consigliamo di consultare gli strumenti messi a disposizione nell’area di supporto del portale RENTRI, ricca di tutorial, FAQ, assistente virtuale e che include anche il materiale didattico utilizzato negli eventi formativi tenuti da Ecocerved in questo periodo antecedente l’entrata in funzione del RENTRI e le risposte ai quesiti emersi.
Sempre all’interno del portale del RENTRI è a disposizione di tutti i possessori di uno SPID un’area DEMO dove poter fare pratica sia con la procedura di iscrizione che con le modalità di inserimento dei dati nel registro cronologico di carico/scarico e del formulario di trasporto dei rifiuti, nonchè con le procedure di invio dei dati al RENTRI e di conservazione digitale.
Nell’area demo, quindi, è possibile simulare tutti gli adempimenti legati al RENTRI.
Come procurarsi il nuovo formato di registro rifiuti in vigore dal 13 febbraio.
Come già anticipato, il vecchio modello di registro di carico e scarico rifiuti (previsto dal D.M. 148/1998 che viene pertanto abrogato) andrà in pensione dal 13 febbraio.
Sarà necessario conservarlo per un periodo di 3 anni, come previsto dalla vigente normativa.
Le eventuali pagine inutilizzate devono essere annullate.
Il nuovo modello di registro (che sarà in continuità con il precedente) inizierà con il numero cronologico successivo rispetto a quello precedentemente tenuto.
Il nuovo format di registro è liberamente scaricabile dagli operatori dal portale RENTRI a questo link e deve essere vidimato presso la competente CCIAA prima di essere utilizzato.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 30 gennaio 2025, n. 5
Misure urgenti per il riesame dell’autorizzazione integrata ambientale per gli impianti di interesse strategico.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Bur n. 9 del 19 gennaio 2025
Regolamento Regionale n. 2 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VIA (articolo 13 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento Regionale n. 3 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VAS (articolo 7 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Regolamento Regionale n. 4 del 09 gennaio 2025 – Regolamento attuativo in materia di VINCA (articolo 17 della legge regionale 27 maggio 2024, n. 12).
Il Nuovo Regolamento Imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea: i primi effetti concreti tra 18 mesi.
Il Regolamento PPWR sostituisce la Direttiva 94/62/CE e introduce importanti novità nella gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili nel settore del packaging.
La nuova disciplina pone alle aziende obiettivi sfidanti orientati alla riduzione della produzione di rifiuti di imballaggio, stabilendo obblighi di riduzione al minimo del packaging utilizzato (riduzione degli spazi vuoti) e limitando l’utilizzo di imballaggi monouso.
Secondo la UE gli imballaggi dovranno obbligatoriamente essere progettati per il riciclaggio materiale. Dovranno poter essere raccolti separatamente, selezionati in flussi di rifiuti specifici senza pregiudicare la riciclabilità di altri flussi e riciclati su scala. I criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia per valutare se gli imballaggi sono riciclati su scala larga saranno stabiliti in atti delegati che saranno adottati dalla Commissione.
Anche il contenuto di materie prime da riciclo presenti negli imballaggi sarà disciplinato nel dettaglio.
Sono introdotti divieti di utilizzo di sostanze preoccupanti nella composizione dei materiali di imballaggio.
Il regolamento introduce una serie di misure preventive per evitare che gli imballaggi diventino rifiuti, concentrandosi in particolare sul riutilizzo e proponendo di imporre livelli minimi di imballaggi riutilizzabili da rendere disponibili in vari settori.
Per alcune tipologie di imballaggi di bevande monouso in plastica e metallo è prevista anche l’introduzione di sistemi di deposito cauzionale e restituzione a partire dal 1 gennaio 2029.
Il Regolamento prevede anche disposizione per l’etichettatura ambientale armonizzata degli imballaggi, privilegiando il formato digitale.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del Regolamento, la Commissione dovrà adottare un atto di esecuzione per stabilire un’etichetta armonizzata e le specifiche sui requisiti e i formati dell’etichettatura.
Il Regolamento che entrerà in vigore a febbraio 2025, sarà applicabile al termine di un periodo transitorio di 18 mesi, ovvero da agosto 2026.
Leggi il testo del nuovo Regolamento Europeo sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio.
E’ disponibile la guida CONAI – Consorzio Nazionale Imballaggi – aggiornata, edizione 2025.
Come ogni inizio anno, viene ripubblicata con gli opportuni aggiornamenti la Guida CONAI agli adempimenti e scadenze del Consorzio Nazionale Imballaggi.
Segnaliamo le già annunciate variazioni degli importi del Contributo Ambientale CONAI in parte già operative dal 1 gennaio 2025 e con ulteriori revisioni dal prossimo 1 luglio 2025 (leggi qui).
Leggi qui la Guida CONAI 2025.
Per ogni dubbio o necessità di formazione sul CONAI contatta i nostri esperti.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano i rifiuti speciali pericolosi, iscritti nella categoria 5 dell’Albo, dovranno garantire la presenza sugli autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il RENTRI introduce l’obbligo di geolocalizzazione
Con decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica 4 aprile 2023 n. 59, che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti e il registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, in particolare l’articolo 16, è stato introdotto per i soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI, che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5, l’obbligo di presenza sui propri veicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
In seguito a questa disposizione l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha, pertanto, disciplinato le modalità con le quali le aziende devono ottemperare a tale obbligo.
A partire dal 1 luglio 2025 e comunque entro il 31 dicembre 2025, le imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) che trasportano rifiuti speciali pericolosi, dovranno dotare i propri autoveicoli di sistemi di geolocalizzazione e attestarlo tramite autodichiarazione sul portale dell’Albo stesso (AGEST) che dovrà includere targa e telaio dei veicoli.
La presenza dei sistemi di cui sopra diverrà, a tutti gli effetti, requisito di idoneità tecnica per l’iscrizione o permanenza nella categoria 5 dell’ANGA.
Qualora le imprese già iscritte in categoria 5 (o in corso di iscrizione in tale categoria alla data di entrata in vigore della deliberazione, 19/12/2024) non provvedano entro il termine del 31 dicembre 2025 a dichiarare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, saranno sottoposte a procedimento disciplinare.
Sono esclusi dall’obbligo i motoveicoli, nonché gli autoveicoli iscritti nella categoria 5 dell’Albo autorizzati al trasporto dei soli rifiuti non pericolosi.
Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024 “Integrazione dei requisiti di idoneità tecnica per l’iscrizione all’Albo nella categoria 5 relativa ai sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi dell’articolo 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59”
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Il MASE ha pubblicato una nota di chiarimento relativa alla disciplina del contenuto di riciclato nelle bottiglie in PET con riferimento all’entrata in vigore dell’obbligo prevista per febbraio 2025.
La cosiddetta Direttiva SUP, 2019/904/UE, stabilisce i requisiti specifici di contenuto di riciclato, gli obiettivi di raccolta differenziata per le bottiglie per bevande con capacità fino a 3 litri e relativi tappi e coperchi nonchè l’obbligo di rendicontazione di tali prodotti.
La direttiva prevede che il contenuto minimo di riciclato deve essere garantito da ciascuno Stato Membro.
Nel nostro ordinamento la Direttiva SUP è stata recepita con il D. Lgs. n.196/2021 che all’art. 6, commi 4 e 5 stabilisce quanto segue:
Le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’Allegato:
a) a partire dal 2025, fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET»), devono contenere almeno il 25 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale;
b) a partire dal 2030, devono contenere almeno il 30 per cento di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale.
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, i sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 9, comma 1, assicurano il rientro in possesso del materiale post-consumo ai produttori per bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, definendo la quota percentuale da restituire e le relative modalità di restituzione.
In relazione ai richiamati obblighi, si forniscono, pertanto, i seguenti chiarimenti:
1. Calcolo del contenuto di riciclato
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 all’articolo 2 punto 1, stabilisce che “la quota di plastica riciclata presente nelle bottiglie per bevande è calcolata dividendo il peso della plastica riciclata [..] per il peso delle parti in plastica di tali bottiglie” includendo quindi tutte le componenti delle bottiglie (corpo, tappi ed etichette). Ciò implica che il computo e il relativo reporting devono essere fatti per singola componente. Il 25% di contenuto minimo di R-PET deve essere quindi ottenuto considerando il peso complessivo delle parti in plastica della bottiglia, anche se non in PET (tappi ed etichette incluse). L’articolo 5 comma 3 della Decisione prevede inoltre quanto segue: “La percentuale di contenuto riciclato di una parte della bottiglia è quella indicata nella dichiarazione di conformità di cui all’allegato III, parte B, campo 2.1.4, del regolamento (UE) 2022/1616.”
2. Calcolo degli obiettivi di contenuto di riciclato
L’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP stabilisce che ciascuno Stato membro “garantisce” il rispetto del contenuto minimo di riciclato, che assume quindi carattere vincolante.
La Decisione della Commissione Europea 2023/2683 nell’allegato 3, punto 3.1, offre diverse opzioni distinte per la definizione degli obiettivi: “«[..] Per esempio gli obiettivi potrebbero configurarsi come requisiti obbligatori per ciascuna bottiglia per bevande immessa sul mercato, come media per le bottiglie per bevande immesse sul mercato da ciascun operatore economico o come media per tutte le bottiglie per bevande immesse sul mercato nello Stato membro».
Nell’ordinamento nazionale, come ricordato sopra, il D.Lgs. 196/2021, art. 6 c. 4, stabilisce che, a partire dal 2025, le bottiglie per bevande “«[..] devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale”. Si tratta comunque di un obiettivo vincolante e di una media il cui raggiungimento, come previsto dall’articolo 6, paragrafo 5, della direttiva SUP, lo Stato deve “garantire” nei confronti dell’UE.
Il 16 dicembre il Consiglio Europeo ha formalmente adottato il Regolamento Imballaggi (PPWR) che verrà quindi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Europea, ai fini dell’entrata in vigore e applicato entro i 18 mesi successivi. Detto regolamento introduce anche nuove specifiche in materia di contenuto riciclato e gestione degli imballaggi, imponendo ulteriori obblighi ai produttori. Nello specifico, l’art 7 sul Contenuto riciclato minimo negli imballaggi di plastica riporta: “[..] tutte le parti di plastica di un imballaggio immesso sul mercato contengono la seguente percentuale minima di contenuto riciclato recuperato da rifiuti di plastica post-consumo, per tipo e formato di imballaggio quali elencati nella tabella 1 dell’allegato II, calcolata come media per impianto di produzione e per anno”.
Sul punto, tenendo conto della necessità di garantire e accompagnare l’adeguamento alle disposizioni di nuova introduzione, appare necessario che entro il 2025 ciascun operatore economico garantisca l’utilizzo della quota minima del 25% di R-PET sul peso totale delle bottiglie in plastica immesse al consumo sul territorio nazionale, in modo da rendere effettivo il contributo all’obiettivo medio nazionale vincolante, per poi supportare la graduale transizione al calcolo per impianto di produzione previsto dal regolamento PPWR.
3. Obblighi dei sistemi EPR
Con riferimento agli obblighi dei sistemi EPR, si chiede ai consorzi e ai sistemi autonomi di filiera di assicurarne l’adempimento, in coordinamento con gli operatori industriali che, per detta finalità nonché per garantire gli obblighi di reporting nazionale, dovranno assicurare la puntuale trasmissione e la completezza dei dati per la successiva validazione da parte di ISPRA.
Fonte: conai.org