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Scadenze ambientali ottobre 2026

Scadenze ambientali di OTTOBRE 2026

  • 20 ottobre: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali
  • 31 ottobre –  RENTRI: entro l’ultimo del mese deve avvenire la trasmissione mensile dei dati del registro cronologico relativi al mese precedente

Norme pubblicate nel mese di settembre 2026

Gazzetta Ufficiale

  • GU Serie Generale n.208 del 08-09-2026
    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
    COMUNICATO
    Approvazione delle linee guida proposte da ISPRA per la redazione dei piani di monitoraggio o di gestione dell’impatto sulla qualita’ del suolo e sul carbonio nel suolo.
  • GU Serie Generale n.210 del 10-09-2026
    MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
    DECRETO 20 luglio 2026
    VII aggiornamento dell’elenco ufficiale delle aree protette.

 

Centri di raccolta: le nuove regole per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali

Dal 16 settembre 2026 sono in vigore nuovi criteri e requisiti per l’iscrizione, all’interno della categoria 1 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, delle attività di gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani.
A seguito dell’entrata in vigore della nuova disciplina nazionale di cui al D.M. n. 91 del 26/03/2026, con la Deliberazione n. 6/2026 l’A.N.G.A. ridefinisce i requisiti per i responsabili tecnici, le dotazioni necessarie  e le modalità di iscrizione.
Le nuove disposizioni si applicheranno alle nuove iscrizioni e ai rinnovi secondo le tempistiche previste dall’Albo.

Cosa cambia

La delibera ridefinisce i requisiti per i soggetti che gestiscono i centri di raccolta comunali, con l’obiettivo di uniformare i criteri di iscrizione su tutto il territorio nazionale.

Tra le principali novità:

  • aggiornamento dei requisiti per l’iscrizione in Categoria 1;
  • nuove regole per la nomina del Responsabile Tecnico;
  • definizione delle dotazioni minime di personale e delle competenze richieste;
  • revisione della documentazione da presentare per l’iscrizione, il rinnovo e le variazioni.

La delibera sostituisce integralmente la precedente disciplina del 2017.

 

Il Responsabile Tecnico assume un ruolo centrale

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda il Responsabile Tecnico del centro di raccolta.

La nuova disciplina specifica con maggiore dettaglio i requisiti professionali richiesti e le modalità con cui il Responsabile Tecnico può assumere l’incarico per uno o più centri di raccolta, distinguendo i casi di gestione diretta del Comune e quelli di affidamento a soggetti terzi iscritti all’Albo.

Per molti gestori sarà quindi necessario verificare che l’incarico e i requisiti del Responsabile Tecnico siano coerenti con le nuove disposizioni.

Chi è interessato

Le nuove regole riguardano:

  • Comuni che gestiscono direttamente i centri di raccolta;
  • aziende affidatarie del servizio di gestione dei centri di raccolta;
  • soggetti che richiedono una nuova iscrizione o il rinnovo dell’iscrizione in Categoria 1.

Cosa devono fare le imprese

L’aggiornamento rappresenta un adeguamento importante per tutti i gestori dei centri di raccolta e richiede una verifica preventiva per evitare criticità in fase di rinnovo dell’iscrizione.

Pertanto, è consigliabile verificare fin da subito:

  1. la propria posizione di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali;
  2. i requisiti del Responsabile Tecnico nominato;
  3. la documentazione che dovrà accompagnare le future istanze di rinnovo o variazione.

 

D.M. n. 91 del 26/03/2026 sulla disciplina i centri di raccolta di cui all’articolo 183, comma 1, lettera mm), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ne definisce le caratteristiche tecnico-strutturali, i requisiti per la gestione e il funzionamento, i rifiuti conferibili e le modalità di gestione.

 

Deliberazione n. 6 del 16 settembre 2026 Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione dei centri di raccolta di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 26 marzo 2026 (Sostituzione deliberazioni n. 2 del 20 luglio 2009 e n. 7 del 21 novembre 2018)

 

ISO 9001: pubblicata la nuova versione della norma.

Dal 16 settembre 2026 è in vigore la nuova UNI EN ISO 9001:2026, la norma di riferimento per i sistemi di gestione per la qualità, che sostituisce la precedente ISO 9001:2015.

La revisione non cambia l’impostazione di fondo della norma, ma aggiorna il sistema di gestione per renderlo più coerente con l’evoluzione delle organizzazioni e dei mercati.

Le principali novità

La nuova edizione della ISO 9001 è caratterizzata in particolare da:

  • Nuova terminologia più essenziale;
  • Conferma dei requisiti sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità che entrano a far parte del contesto dell’organizzazione;
  • Maggiore responsabilizzazione della Direzione;
  • Nuovi requisiti sulla diffusione della cultura della qualità, etica ed integrità;
  • Separazione dei rischi ed opportunità e delle relative azioni;
  • Riferimenti ad uso delle tecnologie innovative;
  • Il nuovo Allegato A che costituisce una inedita guida esplicativa per la comprensione dei nuovi requisiti

Restano invece centrali i principi già alla base della ISO 9001: orientamento al cliente, approccio per processi, gestione dei rischi, valutazione delle prestazioni e miglioramento continuo.

Resta immutata anche la struttura in dieci capitoli e l’impostazione di alto livello (Annex SL/Harmonised Structure) condivisa con le altre norme di sistema di gestione ISO (come la 14001 e la 45001).

Cosa devono fare le aziende certificate?

Le organizzazioni già certificate non devono ricostruire da zero il proprio sistema di gestione. È però consigliabile effettuare una gap analysis per verificare quali aspetti del sistema esistente devono essere aggiornati.

La transizione alla nuova norma dovrà essere pianificata e realizzata dalle organizzazioni nell’arco di 3 anni.
Dal 30 settembre 2029, con la fine del periodo di transizione, i certificati rilasciati ai sensi della ISO 9001:2015 cesseranno di essere validi.

La revisione può quindi rappresentare un’occasione per verificare non solo la conformità alla norma, ma anche quanto il sistema qualità sia realmente integrato nella gestione e nelle strategie dell’azienda.

RENTRI: cosa fare se qualcosa va storto? La procedura di emergenza e di degrado temporaneo.

Dal 16 settembre 2026 il FIR digitale è diventato obbligatorio per gli operatori iscritti al RENTRI.
Oltre alla guida al xFIR digitale che abbiamo già messo a disposizione, vogliamo riassumere in modo molto schematico e semplice cosa succede in caso di indisponibilità del RENTRI o di malfunzionamento dei propri sistemi informatici.

Cosa si intende per procedura di emergenza e come comportarsi?

Quando il sistema RENTRI va in tilt, viene pubblicato sul portale ufficiale del RENTRI un avviso con data/ora di inizio del non funzionamento e questo ha valore giuridico per tutti gli operatori coinvolti.

In base a quanto previsto dall’Allegato 1 del DM 25 del 2025, ecco la procedura di emergenza da adottare se viene emesso l’avviso ufficiale di non funzionamento del RENTRI:

  • Si torna temporaneamente al FIR cartaceo: il trasporto dovrà essere gestito interamente su carta; la gestione delle copie segue la vecchia prassi e la copia completa viene dunque restituita dal trasportatore.
  • I dati di questo FIR cartaceo non devono essere trasmessi al RENTRI neanche quando il sistema torna a funzionare.
  • Se il sistema si blocca a viaggio già iniziato (non si riesce ad aggiornare il FIR): in questo caso si utilizza la stampa dell’ xFIR (copia che dovrebbe sempre accompagnare il trasporto), si aggiornano i campi che servono direttamente su questa stampa e si firma a mano e da questo momento il documento diventa a tutti gli effetti cartaceo.
  • Il trasportatore dovrà avvisare il produttore di questo cambio di documento (con telefonata/e-mail) e questi dati non devono essere trasmessi al RENTRI.

Come fare se manca la connessione internet dell’operatore?

Se la connessione internet dell’operatore è fuori uso, l’allegato 2 del DM 25 del 2025, prevede quanto segue:

  • Si passa al formulario cartaceo, si firma a mano e non si trasmettono i dati al RENTRI.
  • Bisogna però riportare nel campo “annotazioni” una dicitura precisa: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 2 al Decreto Direttoriale ECB n. 25 del 5.2.2026.”; Questa dicitura certifica che si sta operando secondo una procedura di emergenza per problemi di connessione.
  • Si deve poi compilare il modulo “dichiarazione di indisponibilità temporanea” e lo si dovrà inviare via PEC al RENTRI (all’indirizzo dit.rentri@pec.it) entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla cessazione dell’indisponibilità.

Cosa si intende per degrado temporaneo e come comportarsi?

  • Il cosiddetto degrado temporaneo del supporto RENTRI (Allegato 1 D.D. 254 del 2026) si verifica quando il portale  del RENTRI è ufficialmente funzionante (quindi non ci sono avvisi all’indirizzo rentri.gov.it/avvisi), ma il sistema è lento, inusabile,  dà messaggi di errore.
  • Il soggetto che ha riscontrato il problema, dovrà inviare una PEC all’indirizzo dit.rentri@pec.it ed allegare il modulo specifico di utilizzo delle misure di emergenza per degrado temporaneo dei servizi RENTRI previsto per questi casi.
  • La PEC deve essere inviata entro il primo giorno lavorativo successivo al ripristino dando evidenza del problema riscontrato.
  • Nel campo annotazioni del formulario cartaceo utilizzato durante l’emergenza, deve essere riportata la dicitura: “FIR emesso in modalità cartacea ai sensi di quanto previsto dall’Allegato 1 al decreto direttoriale n. 254 del 9 settembre 2026.”

Alcuni esempi di casi operativi

1) Impossibilità per produttore/trasportatore di emettere l’xFIR

  • In caso di impossibilità di creazione dell’xFIR, produttore e trasportatore, dovranno usare dei fogli bianchi vidimati che dovranno aver tenuto preventivamente di scorta.
  • I fogli bianchi vidimati vanno stampati preventivamente perché se il portale del RENTRI è down/ha un degrado temporaneo, anche la stampa dei fogli bianchi sarà inibita perché la loro vidimazione passa sempre tramite il portale del RENTRI.

2) Impossibilità per l’autista di integrare l’xFIR durante il trasporto

  • Nel caso di soste tecniche, trasbordi o situazioni analoghe, l’autista dovrà gestire tutto tramite la copia di cortesia che dovrà sempre essere disponibile a bordo del mezzo.
  • A questo punto il FIR diventerà cartaceo per tutti, non dovrà più essere firmato digitalmente, né inviato al RENTRI e in conservazione.
  • Il trasportatore dovrà però comunicare a produttore e destinatario l’accaduto tramite telefono/e-mail.

3) Impossibilità per il destinatario di completare il formulario all’arrivo

  • Se alla ricezione del rifiuto, il Destinatario fosse impossibilitato a completare/firmare il FIR digitale, dovrà firmare la copia di cortesia.
  • A quel punto il FIR diventerà cartaceo anche per il Produttore ed il Trasportatore che non dovranno più inviarlo al RENTRI/in conservazione.
  • Il destinatario dovrà comunicare al produttore e al trasportatore l’accaduto tramite telefono/email.

 

Decreto Direttoriale  n. 254/2026 “Modalità operative da adottare in caso di degrado temporaneo dei servizi RENTRI a supporto della gestione del formulario di identificazione del rifiuto in formato digitale”

Nuove regole contro il greenwashing: cosa cambia per le imprese.

Il Decreto Legislativo 20 febbraio 2026, n. 30, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 e introduce nuove regole per rendere più trasparenti le informazioni ambientali rivolte ai consumatori diviene pienamente operativo a partire dal 27 settembre 2026.

L’obiettivo è contrastare il greenwashing, cioè l’utilizzo di comunicazioni ambientali che possono risultare ingannevoli o non sufficientemente supportate da evidenze.

Attenzione ai “green claim” ambientali

Le imprese dovranno prestare particolare attenzione a espressioni generiche come “sostenibile”, “ecologico”, “rispettoso dell’ambiente”, “a impatto zero”, “carbon neutral”, “100% riciclabile”.

Non sarà sufficiente utilizzare un claim ambientale generico: le caratteristiche dichiarate dovranno essere verificabili e adeguatamente documentate.

Il decreto interviene, inoltre, sull’utilizzo di marchi e simboli ambientali, limitando quelli che non sono basati su sistemi di certificazione riconosciuti.

Anche il packaging è coinvolto

Le nuove disposizioni interessano anche le comunicazioni relative agli imballaggi. Dichiarazioni come “packaging sostenibile”, “riciclabile” o “compostabile” dovranno essere coerenti con le caratteristiche effettive dell’imballaggio e con la normativa applicabile.

Il tema assume particolare rilevanza con l’entrata in applicazione del PPWR, che introduce nuovi requisiti proprio in materia di riciclabilità, contenuto di riciclato, riutilizzabilità e minimizzazione degli imballaggi.

Cosa dovrebbero fare le aziende?

È quindi opportuno effettuare una verifica delle principali comunicazioni ambientali presenti su:

  • etichette e confezioni;
  • sito web ed e-commerce;
  • cataloghi e brochure;
  • pubblicità e social media.

Per ogni dichiarazione ambientale è importante poter dimostrare da dove deriva e su quali dati o certificazioni si basa.

Il nuovo decreto segna quindi un ulteriore passo verso una comunicazione della sostenibilità più trasparente e verificabile: non basta più dichiarare che un prodotto è “green”, occorre poterlo dimostrare.

La circolare Ministeriale

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha pubblicato una circolare contenente le prime indicazioni operative sull’applicazione del D.lgs. n. 30/2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/825 sulla responsabilizzazione dei consumatori per la transizione verde e sulle nuove regole in materia di comunicazioni e asserzioni ambientali.

Vi si afferma, inoltre, che a breve sarà disponibile nella sezione FAQ del sito del MIMIT una pagina dedicata alle risposte ai quesiti di interesse generale relative all’applicazione della normativa.

Leggi la circolare del MIMIT.

ISO 14001: cos’è la Life Cycle Perspective e come dimostrarla in audit.

Dal 2026 la ISO 14001 entra in una nuova fase. La nuova edizione della norma, pubblicata ad aprile, non introduce una rivoluzione, ma chiarisce e rafforza alcuni requisiti già presenti nella versione 2015. Tra questi, uno dei più discussi durante gli audit è la Life Cycle Perspective.

Molte aziende continuano a confonderla con uno studio di Life Cycle Assessment (LCA) completo. In realtà la norma richiede qualcosa di diverso: dimostrare che l’organizzazione considera gli impatti ambientali lungo il ciclo di vita dei propri prodotti o servizi nelle decisioni e nei processi del Sistema di Gestione Ambientale.

Life Cycle Perspective: cosa richiede davvero la ISO 14001

La norma chiede di valutare le fasi del ciclo di vita che l’organizzazione controlla o può influenzare, evitando di spostare gli impatti ambientali da una fase all’altra.

Le fasi normalmente considerate sono:

Fase del ciclo di vita Esempio di aspetti ambientali
Materie prime Provenienza dei materiali, contenuto di riciclato, assenza di sostanze pericolose.
Progettazione Riduzione del peso degli imballaggi, scelta di materiali riciclabili.
Produzione Consumi energetici, acqua, emissioni, rifiuti.
Trasporto e distribuzione Ottimizzazione dei trasporti e del packaging logistico.
Utilizzo del prodotto Durabilità, riutilizzo, manutenzione.
Fine vita Etichettatura ambientale, riciclabilità, istruzioni di raccolta, recupero dei materiali.

La domanda tipica dell’auditor

“Mi mostri come avete considerato il ciclo di vita dei vostri prodotti?”

La risposta non dovrebbe essere un documento unico, ma un insieme di evidenze distribuite nel Sistema di Gestione Ambientale.
L’auditor non cerca uno studio LCA: cerca la prova che queste informazioni vengono considerate nelle decisioni aziendali.

Le evidenze documentali che un auditor si aspetta di trovare

Documento / evidenza Cosa dimostra
Analisi del contesto L’organizzazione considera impatti ambientali lungo la catena di produzione e fornitura
Analisi aspetti ambientali Gli aspetti sono valutati sia nelle fasi a monte e a valle
Procedura acquisti Presenza di criteri ambientali per fornitori e materiali
Specifiche di progettazione Valutazione di riciclabilità, riuso, contenuto riciclato
Valutazione fornitori Richiesta di dati ambientali dichiarazioni, certificazioni
Informazioni al cliente Etichettatura ambientale, istruzioni per la gestione del fine vita
Obiettivi ambientali Target collegati al miglioramento del ciclo di vita
Riesame della Direzione Monitoraggio dei risultati e delle opportunità di miglioramento

Esempio pratico: azienda che produce imballaggi in plastica

L’azienda produce flaconi in HDPE destinati al settore cosmetico.

Fase Evidenza da conservare
Materia prima Dichiarazioni dei fornitori sul contenuto riciclato e conformità REACH/PPWR.
Progettazione Scheda di eco-design con valutazione della riciclabilità del flacone.
Produzione Indicatori di consumo energetico e scarti di produzione.
Distribuzione Analisi dell’ottimizzazione dei colli e riduzione dei trasporti.
Fine vita Etichettatura ambientale e istruzioni di raccolta differenziata e riciclo.

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PPWR: il registro produttori in Italia e CONAI non sono la stessa cosa.

Il nuovo Regolamento UE n. 40/2025 sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (PPWR) prevede l’istituzione per ogni stato membro di un Registro dei Produttori (art. 44) al quale dovranno essere registrati i produttori che immettono imballaggi sul mercato di quello Stato membro e con obblighi annuali di rendicontazione.

In Italia, però, questo tema sta generando molti dubbi. Vediamo cosa sappiamo oggi e quali sono le informazioni da interpretare con cautela.

Cos’è il Registro Produttori (EPR)

Il Registro Produttori (EPR) è uno strumento previsto dal PPWR per consentire alle autorità nazionali di identificare tutti i produttori di imballaggi e di verificare il corretto adempimento degli obblighi di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR).

Perchè il registro EPR non è il CONAI?

Il Registro Produttori in Italia rappresenterà uno strumento posto a supporto delle attività di controllo dell’Autorità competente che, per quanto riguarda gli imballaggi, è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), secondo quanto previsto dall’art. 178-ter del D.Lgs. 152/2006.

Non è quindi possibile al momento affermare che tale Registro sarà gestito dal CONAI, nè che l’adesione al CONAI possa oggi considerarsi pari alla registrazione dei produttori al Registro EPR previsto dal PPWR (il codice socio CONAI non è il numero di iscrizione EPR!).

È importante distinguere i due organismi in base alle diverse funzioni svolte

CONAI

Registro EPR (PPWR)

È il Consorzio Nazionale Imballaggi previsto dal D.Lgs. 152/2006. È un registro pubblico previsto dal Regolamento (UE) 2025/40 (PPWR)
Gestisce il flusso del Contributo Ambientale al settore degli imballaggi Serve a registrare i produttori soggetti agli obblighi EPR.
L’adesione è disciplinata dalla normativa nazionale vigente. L’iscrizione deriva dagli articoli del PPWR dedicati alla registrazione dei produttori.
È un consorzio di diritto privato che coordina i consorzi di filiera. È uno strumento amministrativo di registrazione e controllo emanazione del MASE

Perché allora CONAI sta chiedendo l’aggiornamento dei dati?

Nel corso del 2026 CONAI ha inviato ai consorziati una comunicazione chiedendo di verificare e aggiornare i dati anagrafici e le categorie di appartenenza, spiegando che tali informazioni sono necessarie anche in vista dell’attuazione del RENAP.

L’aggiornamento dei dati serve a preparare l’integrazione tra le banche dati del sistema CONAI e il futuro registro nazionale, ma ad oggi non esiste un provvedimento che stabilisca che CONAI coincida con il Registro nazionale dei produttori di imballaggi previsto dal PPWR.

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