fbpx

Archivio degli autori eva

ADR: nuove regole per i corsi di formazione dei conducenti.

Importante aggiornamento nel settore della formazione obbligatoria erogata attraverso corsi rivolti ai conducenti di veicoli abilitati al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

Nuove regole per i  percorsi formativi, per gli organismi di formazione e per i docenti.

Il Decreto 16 maggio 2025 del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce le nuove regole per la formazione, l’erogazione dei corsi, i docenti e gli uffici della motorizzazione con riferimento all’ADR.

Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità per gli utenti che spesso si rivolgevano a percorsi formativi erogati all’estero.

Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:

  • Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.

Per i docenti abilitati all’insegnamento sono previsti come titoli:

  • Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
  • Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.

GU Serie Generale n.120 del 26-05-2025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità  di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

Norme pubblicate nel mese di maggio

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 6 marzo 2025

REGIONE VENETO
COMUNICATO
Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Aggiornamento delle Regole applicative della misura Biometano per l’accesso ai benefici di cui al decreto 15 settembre 2022 Piano nazionale e ripresa e resilenza (PNRR) – M2C2 I 1.4. «Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita’ di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 02 maggio 2025
Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti, art. 20, comma 2, L.R. 12/01/2009, n. 1. Competenza annualità 2025.

Scadenze ambientali di giugno 2025

  • 15 giugno: PRTR – (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 15 maggio) registrazione come utenti dell’applicativo (leggi qui le indicazioni di ISPRA)
  • 20 giugno: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 28 giugno:  MUD  – ultimo giorno per la presentazione del MUD (leggi qui)
  • 1 luglio/31 dicembreRENTRI-ANGA: inizio del periodo per l’invio dell’attestazione relativa alla geolocalizzazione dei veicoli (leggi notizia)

Rifiuti di batterie: in arrivo nuovi codici EER.

A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.

I codici rifiuti vengono adeguati al progresso tecnologico nel settore delle batterie.

Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.

Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).

L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.

 

Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

MUD: FAQ risolte – episodio 2!

Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).

Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!

Il produttore deve inserire nel MUD il dato relativo all’intermediario, così come riportato nel formulario?

No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario

I produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti devono presentare la comunicazione rifiuti per l’attività di trasporto?

No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.

Enti ed imprese che non hanno prodotto, stoccato o trattato rifiuti devono compilare il MUD ” nullo”?

No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD  in bianco.

Come deve essere compilata la Comunicazione Rifiuti nel caso in cui, nel corso dell’anno, il dichiarante, abbia annotato un carico con un peso in partenza diverso dal quello verificato a destino?

Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.

 

fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD

 

Per ogni dubbio sul MUD o per una richiesta di preventivo da parte dei nostri tecnici esperti, contattaci!

RENTRI e Albo Gestori: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione.

Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Le precisazioni nella circolare dell’ANGA.

Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:

  • La presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
  • A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

 

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per le tue pratiche di iscrizione/variazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il RENTRI, chiedi supporto agli esperti di Novatech: contattaci qui.

RENTRI: hai mai provato la App RENTRI FIR Digitale?

A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il FIR (Formulario di trasporto rifiuti) in versione digitale, mandando definitivamente in pensione il vecchio modello cartaceo.

Una App per fare pratica con il FIR digitale.

Da alcuni mesi è scaricabile dagli store Google Play e Apple Store l’app gratuita RENTRI FIR Digitale in versione demo.
Questa versione dimostrativa dell’app consente di prendere confidenza con le principali funzionalità: vidimazione, compilazione del FIR digitale, sottoscrizione e condivisione con gli operatori della filiera, all’interno di un ambiente simulato.

L’app è realizzata a cura del Ministero dell’Ambiente e può essere utilizzata esclusivamente per scopi di prova, in vista dell’entrata in vigore del FIR in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.

L’uso dell’app è riservato agli operatori iscritti all’ambiente demo del RENTRI.

Scadenze ambientali di maggio 2025

  • 15 maggio: PRTR – iscrizione nel nuovo applicativo per dichiarazione PRTR (vedi notizia)
  • 20 maggio CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 31 maggio – Pneumatici fuori uso: scadenza dichiarazioni relative ai Pfu (leggi la notizia)
LinkedIn