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RENTRI: al via le iscrizioni del terzo scaglione.

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026 è previsto l’obbligo di iscrizione al RENTRI da parte dei soggetti appartenenti al 3° scaglione: imprese, enti e liberi professionisti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.

Chi deve iscriversi nel 3° scaglione del RENTRI.

  • imprese e altri enti fino a 10 dipendenti che producono rifiuti pericolosi.
  • gli altri produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa (liberi professionisti e operatori economici autonomi). 

Questi soggetti, dopo l’iscrizione, dovranno utilizzare i registri digitali e dal 13/02/2026 emettere i formulari in formato elettronico, con trasmissione dei dati al RENTRI.

Le scadenze da ricordare.

  • periodo di iscrizione al RENTRI: dal 15/12/2025 al 13/02/2026;
  • registro cronologico di carico e scarico: dalla data di iscrizione;
  • FIR digitale: a partire dal 13/02/2026 per tutti i soggetti iscritti (hai già visto  la nostra guida gratuita sul FIR digitale?)
  • trasmissione dei dati: almeno una volta al mese i dati del registro di carico e scarico vanno inviati al RENTRI; i dati dei FIR pericolosi devono essere trasmessi nei tempi stabiliti dai decreti direttoriali.

Modalità di iscrizione e gestione

L’iscrizione avviene esclusivamente online, tramite il portale RENTRI.

L’accesso richiede SPID, CIE o CNS e comporta il pagamento di:

  • diritto di segreteria pari a € 10,00 € all’atto dell’iscrizione;
  • contributo annuale € 15,00 primo anno e € 10,00 per gli anni successivi.

Hai bisogno di aiuto per il passaggio al RENTRI? Contatta i nostri servizi per un’assistenza facile e puntuale.

RENTRI: Geolocalizzazione dei mezzi – scadenza il 31 dicembre 2025.

I tuoi mezzi di traporto di rifiuti pericolosi sono geolocalizzati?

Scopri insieme a noi cosa devi fare entro il 31 dicembre! Se non sei in regola chiamaci subito!

Entro il 31 dicembre le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) nella categoria 5 per il trasporto di rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI, devono provvedere a  certificare, entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

 

La geolocalizzazione dei mezzi di traporto rifiuti.

Come avevamo già anticipato negli scorsi mesi (vedi questo articolo e anche questo), il trasporto dei rifiuti pericolosi sarà monitorato attraverso sistemi di geolocalizzazione.

Riassumiamo e ricordiamo i principali obblighi e scadenze per le imprese di trasporto rifiuti pericolosi:

  • Attestazione obbligatoria tramite dichiarazione
    La presenza dei sistemi di geolocalizzazione deve essere certificata dal legale rappresentante attraverso una specifica  dichiarazione (allegato “A” della Deliberazione dell’ANGA).

  • Invio all’ANGA possibile fino al 31 dicembre 2025
    La dichiarazione sostitutiva dovrà essere trasmessa all’ANGA tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2025.

  • Gestione del parco veicolare
    Le imprese che dispongono di più autoveicoli possono inviare dichiarazioni distinte per ciascun mezzo dedicato al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, purché tutte inviate entro il 31 dicembre 2025.

  • Nuove istanze dal 2026
    A partire dal 1° gennaio 2026, l’attestazione della presenza dei sistemi di geolocalizzazione dovrà essere allegata direttamente alle istanze di iscrizione o di variazione del parco veicolare in categoria 5.

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per ogni dubbio contatta i nostri esperti che ti aiuteranno a metterti in regola!

RENTRI: come procedere in caso di indisponibilità dei servizi

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato un nuovo decreto che definisce le modalità operative da seguire in caso di mancata disponibilità dei servizi RENTRI, il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
L’obiettivo è garantire la continuità delle registrazioni e la sicurezza dei dati anche in situazioni di temporaneo blocco del sistema informatico.

Cosa prevede il decreto

L’allegato 1) al Decreto prevede le procedure alternative da adottare quando i servizi RENTRI non sono disponibili per cause diverse dalla manutenzione ordinaria o straordinaria.

L’attivazione di queste modalità “di emergenza” è comunicata ufficialmente tramite avviso pubblicato sul portale RENTRI e sul sito dell’Albo nazionale gestori ambientali .

Le procedure di emergenza restano valide fino al primo giorno lavorativo successivo alla comunicazione di ripristino del servizio.

Manutenzione programmata

Un secondo documento (Allegato 2) disciplina invece gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che saranno anch’essi segnalati nella sezione “Avvisi” del portale RENTRI.


In caso di temporanea indisponibilità del portale stesso, gli avvisi saranno pubblicati sul sito dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, che diventa quindi il riferimento alternativo ufficiale.

Ecco il testo del Decreto Direttoriale 30 ottobre 2025 n. 319.

Scadenze ambientali di novembre 2025

  • 20 novembre –   CONAI: scadenza dichiarazioni mensili
  • 30 novembreFGAS: versamento diritti annuali di segreteria per imprese certificate (www.fgas.it)

RENTRI: in arrivo il FIR digitale. Preparati con la guida gratuita di Novatech.

A partire dal 13 febbraio 2026 il Formulario di trasporto rifiuti (FIR) sarà digitale.

Novatech offre una roadmap sul funzionamento del nuovo sistema di tracciamento digitale e alcuni preziosi consigli su come prepararsi a questa importante novità.

Cos’è il FIR digitale?

Il FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti digitale) è il documento elettronico che, tramite il sistema RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti), consentirà di tracciare i rifiuti durante il trasporto dal produttore all’impianto di destinazione.

In pratica, sostituirà il tradizionale formulario cartaceo e permetterà la gestione digitale di tutte le informazioni relative ai rifiuti (origine, tipologia, quantità, trasportatore, destinatario), garantendo trasparenza, semplificazione e controllo lungo tutta la filiera.

La guida sintetica gratuita di Novatech.

Per non  arrivare impreparati a questo importante cambiamento nella gestione dei documenti legati alle movimentazioni di rifiuti, Novatech ha predisposto una guida sintetica sulle novità che ci attendono.

La guida è messa a disposizione degli iscritti alla newsletter: scaricala qui!

Per ogni ulteriore informazione o dubbio, contattaci.

ADR: novità per i controlli su strada per trasporto di merci pericolose.

La Commissione Europea ha pubblicato la Direttiva delegata (UE) 2025/1801, che aggiorna le norme sui controlli stradali del trasporto di merci pericolose (ADR).
L’obiettivo è migliorare sicurezza, uniformità e trasparenza dei controlli in tutta l’Unione.

Le principali novità per i trasporti su strada in ADR.

  • Nuova lista di controllo obbligatoria per le ispezioni su strada, con criteri uniformi per verificare veicoli, cisterne, documenti e dotazioni di sicurezza.

  • Nuove categorie di rischio delle infrazioni:

    • I (alto rischio): violazioni gravi con fermo immediato del veicolo (es. perdite, mancanza documenti).

    • II (medio rischio): errori che richiedono correzione immediata.

    • III (basso rischio): irregolarità minori sanabili successivamente.

  • Responsabilità più chiare per tutti gli attori della catena logistica (spedizionieri, trasportatori, destinatari, caricatori, ecc.).

  • Documentazione a bordo: tutti i certificati e le istruzioni ADR devono essere disponibili, eventualmente anche in formato digitale.

  • Aggiornamento per le imprese: serve rivedere procedure interne, formazione del personale e obblighi del consulente ADR.

La direttiva si allinea alle novità dell’ADR 2025, con nuovi numeri ONU e soglie aggiornate per materiali come batterie al litio e composti di piombo.

Le scadenze della nuova Direttiva.

  • Entrata in vigore: 2 novembre 2025
  • Recepimento nazionale entro: 23 giugno 2026
  • Applicazione effettiva: dal 24 giugno 2026

Leggi la Direttiva delegata (UE) 2025/1801

Norme pubblicate nel mese di ottobre 2025

GAZZETTA UFFICIALE

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

RENTRI: formazione gratuita in vista del FIR digitale.

Segnaliamo alcuni eventi formativi gratuiti promossi dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali aventi ad oggetto il RENTRI e con focus soprattutto

  • sull’avvio del sistema di gestione digitale del FIR – formulario di trasporto rifiuti che avrà luogo a partire dal 13 febbraio 2026.
  • sull’iscrizione al RENTRI da parte del terzo scaglione di soggetti obbligati dal 15 dicembre 2025.

Qui il calendario di tutti gli eventi in programma.

Decreto “terra dei fuochi”: è legge.

Il Decreto-Legge n. 116 del 2025, denominato Decreto Terra dei Fuochi, che ha introdotto misure urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, è  stato convertito in Legge n. 147/2025, in vigore dal 8 ottobre 2025.

 

Obiettivi principali

Tra gli obiettivi del provvedimento, di cui avevamo già parlato qui,  sono di grande rilievo:

  • l’intento di rafforzare la lotta contro la gestione illegale dei rifiuti e i roghi tossici.
  • la necessità di accelerare le bonifiche ambientali e la rimozione dei rifiuti abbandonati.
  • il recepimento delle indicazioni della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, che ha condannato l’Italia per inadempienze nella tutela sanitaria e ambientale del territorio, proprio con riferimento ai trascorsi relativi alla cosiddetta terra dei fuochi.

Disposizioni e novità normative

Il decreto, intervenendo nel corpus del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale), del Codice Penale, del D.Lgs. 231/2001 (responsabilità amministrativa degli enti) e della legislazione antimafia, implica un robusto rafforzamento del quadro penale e sanzionatorio nelle violazioni di carattere ambientale.

Il decreto non si limita all’ambito territoriale della “Terra dei Fuochi” – area tra le province di Napoli e Caserta, nota per l’inquinamento causato dall’interramento e dallo smaltimento illegale di rifiuti tossici e pericolosi – bensì produce effetti su scala nazionale, ridefinendo l’approccio del legislatore al contrasto dei crimini ambientali.

In particolare, comporta:

  • Introduzione di nuove fattispecie di reato in materia di abbandono di rifiuti:
    • Rifiuti non pericolosi;
    • Rifiuti non pericolosi in circostanze aggravate;
    • Rifiuti pericolosi.
  • Aggravamento delle pene per traffico illecito di rifiuti, combustione illecita e disastro ambientale: la maggioranza dei reati contravvenzionali previsti dal testo unico ambientale in materia di rifiuti sono stati trasformati in delitti, alcuni dei quali sono punibili anche a titolo di colpa (nuovo art. 259-ter D. Lgs n 152/06).

  • Possibilità di arresto in flagranza differita per reati ambientali gravi.
  • Estensione delle sanzioni accessorie: sospensione patente, fermo amministrativo del veicolo, esclusione dall’Albo Gestori Ambientali.

 

GU Serie Generale n. 233 del 07-10-2025

LEGGE 3 ottobre 2025, n. 147
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 116, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attivita’ illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell’area denominata Terra dei fuochi, nonche’ in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi.

 

 

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