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Imballaggi compostabili: nuove regole per alcuni imballi monouso.

Il 7 agosto 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 7 agosto 2026, n. 143, che introduce nuove disposizioni sulla compostabilità di alcune tipologie di imballaggi.

Quali sono gli imballaggi soggetti alle nuove regole di compostabilità?

Il decreto, che è entrato in vigore dall’8 agosto,  riguarda, in particolare, alcuni imballaggi monouso in plastica utilizzati per:

  • prodotti ortofrutticoli freschi preconfezionati di peso inferiore a 1,5 kg;
  • alimenti e bevande nel settore Ho.Re.Ca. (alberghiero, ristorazione,catering);
  • porzioni monouso di condimenti e prodotti analoghi ivi incluse conserve, salse, panna da caffè e zucchero (salvo alcune eccezioni);
  • cosmetici e prodotti per l’igiene destinati al settore ricettivo.

Per queste categorie, il decreto prevede specifici requisiti di biodegradabilità e compostabilità, che dovranno essere dimostrati attraverso certificazioni rilasciate da organismi accreditati, secondo la UNI EN 13432 o standard equivalenti riconosciuti a livello europeo.

Cosa devono verificare le aziende?

Produttori e utilizzatori degli imballaggi interessati dovrebbero verificare fin da subito:

  • quali imballaggi aziendali rientrano nelle categorie previste dal decreto;
  • la presenza di una certificazione di compostabilità valida;
  • la documentazione tecnica necessaria per dimostrare la conformità al Regolamento (UE) 2025/40 – PPWR.

Il provvedimento si inserisce nel nuovo quadro europeo sugli imballaggi e utilizza la possibilità prevista dal PPWR di introdurre, a determinate condizioni, obblighi nazionali di compostabilità.

D.L. 7 agosto 2026, n. 143 – G.U. n. 182 del 7 agosto 2026.

Norme pubblicate nel mese di agosto 2026

Gazzetta Ufficiale

DECRETO-LEGGE 7 agosto 2026, n. 143
Disposizioni urgenti in materia di obbligo di compostabilita’ di determinate tipologie di imballaggi.

  • GU Serie Generale n.177 del 01-08-2026

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO

 

Scadenze ambientali settembre 2026

Scadenze ambientali di SETTEMBRE 2026

  • 1 settembre: MUD – ultimo giorno per la presentazione tardiva con sanzione ridotta (leggi qui)
  • 15 settembre: entrata in vigore dell’XFIR digitale (leggi qui  e anche qui)
  • 20 settembre: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili

RENTRI: pubblicate le nuove istruzioni ufficiali per FIR e Registro di carico e scarico

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il Decreto Direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, che aggiorna le modalità di compilazione del Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR) e del Registro Cronologico di Carico e Scarico nell’ambito del RENTRI.

Il provvedimento fornisce indicazioni operative aggiornate in vista del completamento della digitalizzazione della tracciabilità dei rifiuti e sostituisce le precedenti istruzioni contenute nel Decreto Direttoriale n. 251/2023.
Le nuove modalità diventano il riferimento ufficiale per la compilazione dei documenti cartacei e digitali previsti dal sistema RENTRI. 

Quali sono le novità? 

Il decreto non introduce nuovi obblighi per le imprese, ma aggiorna e chiarisce le istruzioni di compilazione dei modelli, coerentemente alle funzionalità oggi disponibili nel portale RENTRI e negli applicativi disponibili per la gestione del FIR digitale (xFIR).

Tra le principali novità:

  • chiarimenti sulla compilazione dei campi del FIR, con indicazioni più precise sui dati del produttore, trasportatore e destinatario;
  • istruzioni aggiornate per la gestione delle quantità, delle rettifiche e delle annotazioni;
  • indicazioni operative per particolari casistiche (respingimenti, accettazioni parziali, variazioni durante il trasporto, ecc.);
  • aggiornamento delle modalità di compilazione del Registro Cronologico, con maggiore coerenza tra registrazioni e movimentazioni del FIR.

L’obiettivo è ridurre gli errori di compilazione e rendere più uniforme la gestione dei documenti da parte di tutti gli operatori della filiera.

Attenzione alla scadenza del 15 settembre 2026

Il decreto arriva in un momento particolarmente importante.
Infatti, a partire dal 15 settembre 2026:

  • il formulario digitale xFIR diventerà la modalità ordinaria prevista dal RENTRI per i soggetti interessati.
  • saranno applicabili le sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari di identificazione rifiuti.

Le tempistiche per la corretta gestione del RENTRI

In questa tabella riportiamo una sintesi delle scadenze e tempistiche per la corretta gestione delle registrazioni obbligatorie con il RENTRI:

 

Hai bisogno di supporto per le procedure RENTRI della tua azienda?

Contatti i nostri esperti per una consulenza personalizzata sul RENTRI.

Novatech srl: rinnovata l’scrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8.

Siamo lieti di informare tutti i nostri Clienti che è stato rinnovato, nei termini previsti, il provvedimento di iscrizione di Novatech Srl all’Albo Nazionale Gestori Ambientali – Categoria 8 (Intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione).

Novatech Srl conferma la propria operatività nel mondo dei rifiuti

Il rinnovo dell’iscrizione conferma il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e ci consente di continuare a supportare le aziende nello svolgimento delle attività di intermediazione e consulenza nella gestione dei rifiuti, garantendo professionalità, competenza e piena conformità alle disposizioni di legge.

Un partner qualificato per la gestione dei rifiuti

Abbiamo ritenuto opportuno condividere questa informazione per opportuna conoscenza e per offrire ai nostri Clienti la certezza di poter continuare a contare su un partner qualificato e regolarmente autorizzato.

Per qualsiasi informazione sui servizi offerti o per approfondire le opportunità di supporto nella gestione dei rifiuti e negli adempimenti ambientali, il nostro team è a disposizione.

Provvedimento di iscrizione in categoria 8 – Novatech Srl
Inizio validità: 13/08/2026
Fine validità: 13/08/2031

 

Scadenze ambientali agosto-settembre 2026

Scadenze ambientali di AGOSTO 2026

Scadenze ambientali di SETTEMBRE 2026

  • 1 settembre: MUD – ultimo giorno per la presentazione tardiva con sanzione ridotta (leggi qui)
  • 20 settembre: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili

Norme pubblicate nel mese di luglio 2026

Gazzetta Ufficiale

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 3 del 1° luglio 2026

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Albo Gestori Ambientali: una nuova categoria per attività manutentive svolte da liberi professionisti.

Una recente modifica all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 introduce un’importante novità per i liberi professionisti che, nell’esercizio della propria attività, effettuano interventi di manutenzione e producono rifiuti non pericolosi.

La nuova disposizione consente a tali soggetti di iscriversi all’Albo Nazionale Gestori Ambientali (ANGA) per effettuare il trasporto dei rifiuti da essi stessi prodotti nell’ambito delle attività manutentive.

Per dare attuazione alla modifica normativa, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha istituito una nuova sottocategoria dedicata, definendone requisiti, modalità e criteri di iscrizione.

La nuova sottocategoria 2-quater dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali

È istituita la sottocategoria 2-quater riservata ai:

“liberi professionisti iscritti in albi professionali che, nell’ambito delle attività manutentive svolte, producono rifiuti non pericolosi e necessitano di effettuare operazioni di raccolta e trasporto dei soli rifiuti non pericolosi da essi prodotti”.

Possono richiedere l’iscrizione esclusivamente i liberi professionisti che svolgono attività manutentive previste dal rispettivo ordinamento professionale.

I requisiti per iscriversi alla nuova sottocategoria 2-quater

I liberi professionisti che intendono iscriversi ai sensi del comma 1 debbono:

a) essere iscritti in un albo professionale il cui ordinamento preveda lo svolgimento di attività manutentive connesse all’esercizio della professione;

b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), c), d), e i) del Decreto 3 giugno 2014, n. 120:

  • essere cittadino italiano, dell’UE o di uno Stato che garantisca analogo diritto ai cittadini italiani;
  • non essere interdetto o inabilitato né destinatario di provvedimenti di interdizione dagli uffici direttivi;
  • non aver riportato le condanne penali ostative previste dall’art. 10 del D.M. 120/2014;
  • non aver reso false dichiarazioni o prodotto documentazione falsa nelle procedure di iscrizione all’Albo.

c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di uno o più veicoli utilizzati per il trasporto.

Come procedere all’iscrizione

L’ANGA ha definito i nuovi modelli per l’iscrizione di tali soggetti alla nuova sottocategoria che entreranno in vigore dal 15 ottobre 2026.

Hai bisogno di aiuto?

Il nostro team di consulenti è a disposizione per verificare i requisiti di accesso, predisporre la documentazione necessaria e gestire l’intera procedura di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, consentendoti di operare nel pieno rispetto della normativa vigente.
Contattaci per informazioni e preventivi.

RENTRI e xFIR: la check-list per arrivare pronti al 15 settembre 2026

Dopo mesi di fase transitoria, il conto alla rovescia è ormai iniziato. Dal 15 settembre 2026 terminerà la possibilità di utilizzare il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) cartaceo in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili anche le sanzioni per irregolarità.

Essere iscritti al RENTRI, però, non significa essere realmente pronti a gestire il nuovo xFIR nella quotidianità operativa. Vediamo come arrivare preparati all’avvio del nuovo sistema.

Perché è indispensabile testare in anticipo il sistema

L’esperienza insegna che i cambiamenti organizzativi funzionano solo se vengono testati con anticipo. L’introduzione del formulario digitale coinvolge infatti non solo l’ufficio ambiente, ma una intera filiera di soggetti:

  • produzione;
  • magazzino;
  • logistica;
  • trasportatori;
  • impianti di destinazione;
  • intermediari

Una mancata preparazione rischia di rallentare le spedizioni dei rifiuti, creare disallineamenti con trasportatori e destinatari o generare errori nella compilazione dei formulari.

La check-list delle attività da completare prima del 15 settembre

Prima dell’avvio definitivo è consigliabile verificare almeno questi aspetti.

1. Verificare l’iscrizione al RENTRI

Accertarsi che l’azienda sia correttamente iscritta, che gli utenti siano abilitati e che siano disponibili le credenziali di accesso.

2. Scegliere come gestire l’xFIR

Ogni azienda dovrebbe aver già deciso quale modalità utilizzare:

  • portale RENTRI;
  • software gestionale integrato;
  • app RENTRI FIR digitale
  • servizi messi a disposizione dal proprio consulente o dal fornitore di software.

La scelta incide direttamente sulle procedure operative interne.

3. Formare il personale

Gli operatori che compilano o gestiscono i formulari devono conoscere:

  • la nuova procedura;
  • le responsabilità dei diversi soggetti;
  • la gestione delle eventuali anomalie.

Una breve formazione pratica  e la predisposizione di una apposita procedura può evitare molti errori operativi.

4. Aggiornare le procedure aziendali

Le procedure interne sulla gestione dei rifiuti dovrebbero essere aggiornate inserendo:

  • modalità di emissione e gestione del formulario digitale;
  • flussi documentali;
  • conservazione dei documenti informatici;
  • gestione delle emergenze o indisponibilità dei sistemi.

5. Effettuare prove operative

Prima del 15 settembre è consigliabile simulare alcune spedizioni, con la collaborazione dei propri partner nel settore rifiuti, per verificare che tutto il processo funzioni correttamente.

Le prove consentono di individuare eventuali criticità quando è ancora possibile intervenire senza compromettere le attività aziendali.

I punti da non dimenticare secondo i nostri esperti

1. Certificato di firma remota e abilitazione dei dispositivi

Per poter firmare digitalmente l’xFIR, è indispensabile emettere preventivamente il certificato di firma remota tramite l’apposita funzione sul portale rentri.gov.it. Se si sceglie di utilizzare l’applicazione “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo (smartphone o tablet) deve essere abilitato all’interno del RENTRI; a seguito dell’abbinamento, verrà rilasciato un codice PIN da utilizzare per l’apposizione della firma.

2. Non dimenticare di registrare l’operazione di scarico

Anche se il formulario viene emesso e gestito interamente in modalità digitale, l’operazione di scarico deve essere comunque registrata dall’operatore all’interno del registro cronologico di carico/scarico. La natura digitale del formulario non comporta, infatti, la compilazione automatica del registro.

3. Conservazione sostitutiva e trasmissione dei dati al RENTRI

Tutti gli xFIR (sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi) devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.
Per quanto riguarda i formulari digitali relativi ai soli rifiuti pericolosi: i dati vanno trasmessi al RENTRI da parte di produttore, trasportatore e destinatario, rispettando le tempistiche previste per l’annotazione sul registro:

  • 10 giorni lavorativi per produttori e trasportatori
  • 2 giorni lavorativi per i destinatari.

 

Domande frequenti (FAQ) sull’xFIR e il RENTRI

Da quando diviene obbligatorio il FIR digitale?
Per i soggetti obbligati, dal 15 settembre 2026 il FIR cartaceo non potrà più essere utilizzato in alternativa al formato digitale e diventeranno applicabili le sanzioni per irregolarità, salvo eccezioni (vedi punto seguente).

 

Chi userà solo l’xFIR digitale?

In quali casi potrà ancora essere utilizzato il FIR cartaceo?

Essere iscritti al RENTRI è sufficiente per essere operativi?
No. L’iscrizione al RENTRI è un requisito necessario ma non garantisce da sola la piena operatività: occorre verificare credenziali, abilitazioni utente, formazione del personale e procedure interne aggiornate.

Cosa serve per firmare digitalmente l’xFIR?
È necessario emettere in anticipo il certificato di firma remota sul portale rentri.gov.it. Se si utilizza l’app “RENTRI FIR digitale”, il dispositivo va abilitato nel RENTRI, dopodiché viene rilasciato un PIN per la firma.

Il formulario digitale compila automaticamente il registro di carico/scarico?
No. L’operazione di scarico deve essere sempre registrata manualmente dall’operatore nel registro cronologico di carico/scarico, indipendentemente dalla natura digitale del formulario.

Ogni quanto va fatta la conservazione sostitutiva degli xFIR?
Tutti gli xFIR, sia per rifiuti pericolosi che non pericolosi, devono essere inviati in conservazione sostitutiva almeno una volta all’anno.

Quali sono i tempi di trasmissione dei dati al RENTRI per i rifiuti pericolosi?
Produttori e trasportatori hanno 10 giorni lavorativi, i destinatari 2 giorni lavorativi per l’annotazione sul registro.

 

Settembre è ormai vicino: questo è il momento giusto per verificare che ogni tassello sia al proprio posto e arrivare preparati all’avvio definitivo dell’xFIR digitale.

Hai ancora dubbi sulle modalità di gestione del xFIR digitale?

Contatta i nostri consulenti per non arrivare impreparato alla partenza del 15 settembre.

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