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ISO 14001: pubblicata la nuova edizione dello standard di certificazione ambientale.

È stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale.
Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un approccio ancora più integrato e strategico alla sostenibilità, in linea con le crescenti aspettative di mercato, stakeholder e contesto normativo globale.

Un aggiornamento atteso

La revisione della ISO 14001 arriva in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai temi ambientali, dal cambiamento climatico alla gestione responsabile delle risorse. L’obiettivo principale della nuova edizione è rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione ambientale come leva strategica per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.

Le principali novità

Tra gli aggiornamenti più rilevanti introdotti nella versione 2026 troviamo:

  • Maggiore enfasi sul cambiamento climatico: le organizzazioni sono chiamate a valutare in modo più strutturato gli impatti e i rischi legati al climate change, integrandoli nella pianificazione strategica.
  • Approccio basato sul rischio evoluto: viene rafforzata l’integrazione tra rischi ambientali e rischi aziendali complessivi, favorendo decisioni più consapevoli e strategiche.
  • Coinvolgimento degli stakeholder: maggiore attenzione all’identificazione e gestione delle aspettative delle parti interessate, incluse comunità locali e investitori.
  • Integrazione con altri sistemi di gestione: la norma facilita ulteriormente l’allineamento con altri standard ISO, rendendo più efficiente l’implementazione di sistemi integrati.
  • Digitalizzazione e dati: viene riconosciuto il ruolo crescente dei dati e delle tecnologie digitali nel monitoraggio delle performance ambientali.

Impatti per le organizzazioni certificate

Le aziende già certificate ISO 14001 dovranno avviare un processo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti entro i tempi stabiliti dagli organismi di certificazione. Questo rappresenta un’opportunità per rivedere i propri processi, migliorare le performance ambientali e rafforzare il posizionamento sul mercato.

Un’opportunità strategica

L’adozione della ISO 14001:2026 non deve essere vista solo come un obbligo di conformità, ma come un’opportunità per innovare e creare valore. Le organizzazioni che sapranno cogliere appieno le novità introdotte potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, riduzione dei rischi e miglioramento della reputazione.

Il supporto offerto da Novatech Srl.

Per ulteriori approfondimenti o supporto nell’adeguamento alla nuova ISO 14001:2026, il nostro team è a disposizione, contattaci!

Scadenze ambientali di maggio 2026

  • 15 maggio: PRTR – iscrizione nel nuovo applicativo per dichiarazione PRTR (accesso al portale)
  • 20 maggio CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 31 maggio – Pneumatici fuori uso: scadenza dichiarazioni relative ai Pfu (accesso al portale)

Oltre il nome: come classificare correttamente i rifiuti speciali.

 

“Pronto? Buongiorno, ho un’acqua di lavaggio da smaltire, potete occuparvene voi?”

Per chi opera come professionista del mondo dei rifiuti capita spesso di ricevere richieste generiche come questa da tradurre in prassi concrete e corrette.
Per arrivare ad una corretta classificazione di un rifiuto speciale, bisogna partire da alcune domande: da quale ciclo produttivo deriva? Quali sono le materie prime utilizzate? Ogni quanto tempo viene prodotto? I dettagli possono fare la differenza.

Cosa significa classificare correttamente un rifiuto speciale

La classificazione di un rifiuto speciale è il processo con cui si attribuisce a un rifiuto il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) corretto, si verificano le sue caratteristiche di pericolo (HP) e si stabiliscono le modalità legali di gestione. Non si tratta di una formalità: dalla classificazione dipendono il trasporto, lo stoccaggio, la documentazione obbligatoria e gli impianti autorizzati al trattamento.
La responsabilità della classificazione, per legge, è sempre in capo al produttore del rifiuto.

Da dove si parte per classificare un rifiuto speciale

Per classificare correttamente un rifiuto speciale occorre raccogliere informazioni precise sul processo produttivo che lo genera. Le domande fondamentali sono:

  • Da quale ciclo produttivo deriva il rifiuto?
  • Quali materie prime sono state utilizzate?
  • Con quale frequenza viene prodotto?
  • Sono presenti sostanze pericolose? In quali concentrazioni?

Anche un dettaglio apparentemente secondario — come la presenza di un additivo chimico in tracce — può cambiare completamente la classificazione e il regime applicabile.

Cosa succede se la classificazione è sbagliata

Una classificazione errata di un rifiuto speciale produce conseguenze concrete e costose:

  •  l’impianto di destinazione può rifiutare il carico
  • il rifiuto torna indietro con costi aggiuntivi di trasporto e gestione
  • possono scattare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali
  • il produttore rimane esposto a responsabilità ambientale

Il rischio più grave è quello dei danni ambientali derivanti da una gestione non conforme.

Quali sono i passaggi tecnici per una classificazione corretta

Una classificazione corretta segue un percorso strutturato:

  1. Analisi dell’origine: identificare il processo produttivo e le materie prime coinvolte
  2. Valutazione della composizione chimica: verificare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose, con riferimento alle schede di sicurezza (SDS)
  3. Verifica delle caratteristiche di pericolo HP: infiammabilità (HP3), tossicità (HP6), cancerogenicità (HP7) e le altre caratteristiche previste dal Regolamento UE 1357/2014
  4. Attribuzione del codice CER: con particolare attenzione ai codici a specchio, che richiedono una valutazione analitica per determinare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso
  5. Definizione delle modalità di gestione: stoccaggio, etichettatura, registro di carico e scarico, formulario di trasporto (FIR), iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Perché una classificazione corretta conviene anche economicamente

Una corretta classificazione permette di:

  • evitare sanzioni e blocchi operativi
  • accedere agli impianti di trattamento appropriati
  • pagare il costo reale di smaltimento, senza sovraccosti da errata attribuzione
  • ridurre i rischi legali e ambientali a carico dell’azienda

Non è un adempimento burocratico: è gestione strategica del rischio d’impresa.

Quando serve affidarsi a un consulente specializzato

La classificazione dei rifiuti speciali richiede competenze tecniche in chimica, normativa ambientale e analisi di processo. Un professionista specializzato è in grado di:

  • analizzare direttamente il ciclo produttivo dell’azienda
  • coordinare le analisi di laboratorio necessarie
  • attribuire il codice CER in modo documentato e difendibile
  • predisporre la documentazione richiesta dagli impianti autorizzati
  • aggiornare la classificazione in caso di modifiche normative o variazioni produttive

Hai dubbi sulla classificazione dei rifiuti prodotti dalla tua azienda? Contattaci per una prima analisi: valuteremo i tuoi processi e ti forniremo indicazioni chiare, documentate e conformi alla normativa vigente.

Contattaci per una prima analisi senza impegno.

 

CONAI: le capsule di caffe e tè diventano imballaggi

Le capsule, cialde e bustine di tè, caffè e altre bevande dal 12 agosto 2026 diventano imballaggi.

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, c.d. PPWR) prevede questa inversione di rotta su tali prodotti che finora sono stati esclusi dalla definizione di imballaggio.

Assoggettamento al Contributo Ambientale CONAI anche se “pieni”.

Rientrando a pieno titolo nella definizione di imballaggio, tali articoli, nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti assieme al prodotto e pertanto “pieni”, rientreranno dal 12 agosto 2026 nel campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

Si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti in quanto tali articoli verranno considerati imballaggi anche se conferiti in raccolta differenziata insieme al loro contenuto, quindi anche se non svuotati.

L’applicazione avverrà secondo il materiale di cui sono composti tali articoli:

  • se in alluminio: CAC alluminio pari a € 12/tonn fino a settembre 2026, per poi essere assoggettati ad un extra-CAC pari a € 108,00/tonn a partire dal 1 ottobre 2026 per un totale di € 120,00/tonn
  • se in carta: rientreranno nella fascia 1 “monomateriali” o nelle altre fasce se in materiali compositi, secondo le vigenti regole
  • se in plastica: si applicherà la fascia B2.3 se monomateriali oppure la fascia C se poliaccoppiati a prevalenza plastica
  • se in plastica biodegradabile-biocompostabile: è necessaria la conformità alla norma EN 13432 per essere assoggettati al contributo previsto per questa tipologia di materiale.

Obbligo di etichettatura ambientale per capsule, cialde e bustine.

Ulteriore conseguenza della qualifica di imballaggi di tali articoli è l’obbligo di etichettatura ambientale secondo la vigente normativa:

  • le capsule, cialde, bustine andranno etichettate, in base al materiale di cui sono costituite, con le codifiche della Decisione 129/97/CE
  • sarà necessario indicare la frazione di raccolta differenziata ove conferirle (in caso di imballaggi destinati al settore domestico)
  • se presenti componenti separabili manualmente: andranno etichettata a sè
  • è possibile ricorrere all’utilizzo dei canali digitali per veicolare le informazioni di etichettatura (QR-code, codice a barre, link a sito web)

 

Servizio di consulenza CONAI.

Per ogni dubbio applicativo sul Contributo Ambientale CONAI: rivolgiti al nostro servizio di consulenza.

 

ANGA: geolocalizzazione dei veicoli, precisazioni per gli iscritti al RENTRI.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI  (leggi il nostro articolo in proposito).

L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.

Istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.

Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.

I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Cancellazione d’ufficio

A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

 

RENTRI: versamento diritti annuali di iscrizione entro il 30 aprile 2026.

Entro il 30 aprile deve essere corrisposto al RENTRI il diritto annuale di iscrizione.

La scadenza per il versamento del diritto annuale di iscrizione al RENTRI

Il contributo annuale dovuto per il mantenimento dell’iscrizione al RENTRI va versato entro il 30 aprile di ogni anno (a partire dall’anno successivo a quello di iscrizione).
Il versamento va effettuato direttamente dalla propria area riservata del RENTRI attraverso il servizio PagoPA (sezione “Pratiche/Contributo annuale”).

Quali sono gli importi da versare?

Gli importi variano a seconda della categoria e dimensione dell’impresa e sono riferiti a ciascuna unità locale:

  • 60 euro per ogni unità locale:
    • per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti,
      trasportatori a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti a prescindere dal numero dei dipendenti,
    • intermediari a prescindere dal numero dei dipendenti
  • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
  • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.

Ai soggetti obbligati arriverà direttamente dal RENTRI una PEC di pro-memoria di questa scadenza con brevi istruzioni per procedere al versamento.

Pagina del RENTRI su versamento diritti annuali

Scadenze ambientali di aprile 2026

  • 20 aprile – CONAI: Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 30 aprile – versamento diritto annuale Albo Nazionale Gestori Ambientali;
  • 30 aprile – versamento contributo annuale di iscrizione RENTRI per i soggetti iscritti nel 2025;
  • 30 aprile – versamento dei diritti annuali Impianti di recupero rifiuti in regime semplificato;
  • 30 aprile – Dichiarazione annuale E- PRTR sulle emissioni significative di inquinanti

ADR: novità per i controlli su strada di merci pericolose

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto una nuova procedura per gestire le segnalazioni di irregolarità nel trasporto su strada di merci pericolose.

Questa novità nasce per adeguarsi alla Direttiva UE 2022/1999 e ha l’obiettivo di rendere più uniformi e organizzati i controlli su strada. In pratica, tutte le autorità coinvolte dovranno seguire le stesse modalità per raccogliere, trasmettere e archiviare i dati dei controlli.

Tra le principali novità c’è una nuova “lista di controllo”, un modulo che verrà utilizzato durante le ispezioni. Questo documento sarà compilato in formato digitale dagli organi di polizia stradale per registrare le verifiche effettuate sui veicoli che trasportano merci pericolose.

Le liste compilate dovranno poi essere inviate al Ministero con cadenza mensile, così da garantire un monitoraggio più efficace e continuo.

Per le aziende che si occupano di trasporto di merci pericolose — inclusi i rifiuti pericolosi in regime ADR — è importante conoscere questa lista. Può infatti essere uno strumento utile per verificare internamente le proprie procedure e assicurarsi di essere in regola.

Hai dubbi sul trasporto di merci o rifiuti pericolosi in ADR? Contattaci: possiamo aiutarti a operare in sicurezza e nel rispetto delle normative.

Procedura per i controlli su strada (Allegato 1).

Lista di controllo (Allegato 2)

Norme pubblicate nel mese di marzo 2026

GAZZETTA UFFICIALE

DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 2026, n. 29
Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • Bollettino Ufficiale N. 28 del 06/03/2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 108 del 25 febbraio 2026
Programma per l’ambiente e l’azione per il clima Life 2021-2027. Partecipazione regionale alla “Call for proposal 2025”, secondo step. Progetto “Life ADaptation into ACTion in ITALY”.

  • Bollettino Ufficiale N. 34 del 20 marzo 2026

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 41 del 05 febbraio 2026
Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e la Regione del Veneto per l’attuazione dei “progetti esemplari” finalizzati all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile ai sensi dell’art. 10 del Decreto Direttoriale MASE del 9 giugno 2025, n. 16.

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