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AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Importante aggiornamento nel settore della formazione obbligatoria erogata attraverso corsi rivolti ai conducenti di veicoli abilitati al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).
Il Decreto 16 maggio 2025 del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce le nuove regole per la formazione, l’erogazione dei corsi, i docenti e gli uffici della motorizzazione con riferimento all’ADR.
Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità per gli utenti che spesso si rivolgevano a percorsi formativi erogati all’estero.
Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:
Per i docenti abilitati all’insegnamento sono previsti come titoli:
GU Serie Generale n.120 del 26-05-2025
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 6 marzo 2025
REGIONE VENETO
COMUNICATO
Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Aggiornamento delle Regole applicative della misura Biometano per l’accesso ai benefici di cui al decreto 15 settembre 2022 Piano nazionale e ripresa e resilenza (PNRR) – M2C2 I 1.4. «Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita’ di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 02 maggio 2025
Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti, art. 20, comma 2, L.R. 12/01/2009, n. 1. Competenza annualità 2025.
A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.
Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.
Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).
L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.
La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.
Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie
Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE
Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).
Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!
No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario
No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.
No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD in bianco.
Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.
fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD
Per ogni dubbio sul MUD o per una richiesta di preventivo da parte dei nostri tecnici esperti, contattaci!
Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.
Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:
Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59
Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.
Per le tue pratiche di iscrizione/variazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il RENTRI, chiedi supporto agli esperti di Novatech: contattaci qui.
A partire dal 13 febbraio 2026 entrerà in vigore il FIR (Formulario di trasporto rifiuti) in versione digitale, mandando definitivamente in pensione il vecchio modello cartaceo.
Da alcuni mesi è scaricabile dagli store Google Play e Apple Store l’app gratuita RENTRI FIR Digitale in versione demo.
Questa versione dimostrativa dell’app consente di prendere confidenza con le principali funzionalità: vidimazione, compilazione del FIR digitale, sottoscrizione e condivisione con gli operatori della filiera, all’interno di un ambiente simulato.
L’app è realizzata a cura del Ministero dell’Ambiente e può essere utilizzata esclusivamente per scopi di prova, in vista dell’entrata in vigore del FIR in formato digitale per gli operatori iscritti al RENTRI.
L’uso dell’app è riservato agli operatori iscritti all’ambiente demo del RENTRI.
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