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RENTRI: dalla legge di bilancio alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione.

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, cambia il quadro normativo relativo all’iscrizione al Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
La legge ha infatti sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo puntuale i soggetti obbligati – e quelli esclusi – dall’iscrizione.

Chi deve iscriversi al RENTRI

Sono tenuti all’iscrizione al Registro elettronico nazionale:

  • gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
  • i produttori di rifiuti pericolosi;
  • gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale;
  • i soggetti che operano come commercianti o intermediari di rifiuti pericolosi;
  • per quanto riguarda i rifiuti non pericolosi, i soggetti indicati all’articolo 189, comma 3, del Testo Unico Ambientale.

I soggetti esclusi dall’obbligo

La norma chiarisce anche chi non è tenuto all’iscrizione al RENTRI. In particolare, sono esclusi:

  • i Consorzi e i sistemi di gestione individuali o collettivi di cui all’articolo 237, comma 1;
  • i produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

Entrando nel dettaglio, rientrano tra i soggetti dell’articolo 190, comma 5:

  • gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro;
  • le imprese che raccolgono e trasportano esclusivamente i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8);
  • limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali con non più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo.

Resta però un punto importante: gli enti e le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti sono comunque tenuti all’iscrizione quando obbligati in qualità di produttori, se ne ricorrono le condizioni.

Per quanto riguarda invece l’articolo 190, comma 6, sono esclusi:

  • gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
  • i soggetti che svolgono attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 (come parrucchieri, estetisti e attività affini) che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (aghi, siringhe e oggetti taglienti usati);
  • i produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in forma di ente o impresa.

Attenzione alle iscrizioni già effettuate

Gli operatori che rientrano nelle categorie ora escluse, ma che risultano già iscritti al RENTRI, dovranno presentare una pratica di cancellazione tramite l’area operatori del portale RENTRI.
In assenza di cancellazione, l’iscrizione sarà considerata volontaria.

FIR cartaceo: cosa devono fare i produttori non iscritti

Infine, si ricorda che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI possono registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.
Questa registrazione è necessaria per produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a partire dal 13 febbraio 2025. In alternativa possono delegare il trasportatore alla compilazione del FIR.

Norme pubblicate nel mese di gennaio 2026

GAZZETTA UFFICIALE

G.U. n. 10 del 14-01-2026

  • Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 26 novembre 2025. – Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

G.U. n. 11 del 15-01-2026

  • Decreto 16 dicembre 2025 – Istituzione dell’Osservatorio nazionale per l’adattamento ai cambiamenti climatici.
    Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

G.U. n. 15 del 20-01-2026

  • Legge 15 gennaio 2026, n. 4Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili.

G.U. n. 6 del 09-01-2026

  • Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 2Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 sulla gestione dei RAEE (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche).

G.U. n. 6 del 09-01-2026

  • Decreto legislativo 7 gennaio 2026, n. 3Attuazione della direttiva (UE) 2024/1711, che modifica alcune norme europee sul mercato dell’energia elettrica dell’Unione.

RENTRI: gli ultimi aggiornamenti.

Il RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti) è ormai entrato (quasi) appieno nella nostra quotidianità, ma diversi sono gli aggiornamenti ancora in corso sia a livello informatico che nei contenuti.

Ecco gli ultimi aggiornamenti su norme, scadenze e funzionalità operative, utili per operatori, imprese e soggetti pubblici.

Ultimi giorni per iscriversi

  • Dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026 si è aperta l’ultima finestra temporale per l’iscrizione al RENTRI dei produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi con fino a 10 dipendenti.
    Questi soggetti devono completare l’iscrizione entro tale termine e, successivamente, gestire registri di carico/scarico e FIR in formato digitale per i rifiuti pericolosi.

Aggiornamenti tecnici e digitali della piattaforma

  • La piattaforma RENTRI ha ricevuto numerosi aggiornamenti software tra il 2025 e l’inizio del 2026, con focus su:
    • nuova versione dell’App RENTRI FIR Digitale (in ambiente DEMO) con funzionalità per trasmissione dati, download di file digitale (xFIR) e miglioramenti di sicurezza e usabilità;
    • potenziamento dell’interoperabilità per integrazione con sistemi gestionali aziendali;
    • nuove aree del portale dedicate ai servizi, avvisi e aggiornamenti software

Formazione e supporto agli operatori

  • Continuano ad essere offerti corsi e webinar gratuiti rivolti a imprese, enti e operatori coinvolti nel RENTRI, organizzati con il supporto dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, Ecocerved e Unioncamere. Questi eventi illustrano modalità operative, utilizzo dei formulari digitali e aspetti pratici della tracciabilità: li trovi qui.

Esclusioni e modifiche normative

  • La Legge di Bilancio 2026 (Legge n. 199/2025) ha aggiornato alcune esclusioni dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per specifici soggetti, ridefinendo chi è tenuto ad aderire al registro.
  • il testo aggiornato dell’art. 188-bis del D.Lgs. 152/2006 ora prevede l’esclusione dall’obbligo di iscrizione al RENTRI per:
    • I consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all’art. 237, comma 1 del D.Lgs. 152/2006.

    • i produttori di rifiuti che rientrano nelle categorie già esonerate dalla tenuta del registro cronologico ai sensi dell’art. 190, commi 5 e 6 del D.Lgs. 152/2006. In pratica – se applicabile – tali soggetti non devono iscriversi al RENTRI e possono assolvere gli obblighi di tracciabilità con modalità semplificate alternative (come conservare i Formulari di Identificazione dei Rifiuti per il periodo previsto).

E il MUD?

È prevista l’integrazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale) con il sistema RENTRI a partire dal 2027. Il RENTRI dovrebbe infatti consentire la produzione di un MUD precompilato, riducendo adempimenti duplicati e semplificando la dichiarazione ambientale annuale.

La nostra guida operativa al RENTRI

Hai già letto la guida operativa al RENTRI di Novatech?

Qui trovi la versione aggiornata con le novità introdotte dall’ultima legge di bilancio.

Non perderla!

Non hai ancora risolto tutti i tuoi problemi con il RENTRI? Contattaci e ti aiuteremo con i nostri servizi di consulenza specializzata

Biometano e sostenibilità: energia rinnovabile certificata per la transizione ecologica

Nel difficile ed accidentato percorso verso la neutralità climatica, il biometano sta emergendo come uno dei protagonisti più concreti e promettenti della transizione energetica.
Quale fonte rinnovabile ed integrabile nelle infrastrutture già esistenti, il biometano rappresenta un perfetto esempio di economia circolare applicata all’energia.

Affinchè questo potenziale si traduca in benefici reali per il clima e l’ambiente, un elemento è fondamentale: la sostenibilità certificata.

Cos’è il biometano e perché è strategico

Il biometano è un gas rinnovabile ottenuto dalla raffinazione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica di matrici organiche, come scarti agricoli, rifiuti organici, reflui zootecnici e sottoprodotti agroindustriali.
Una volta purificato, il biometano ha caratteristiche chimiche quasi identiche a quelle del gas naturale fossile e può essere immesso nella rete, utilizzato per la produzione di energia o impiegato come carburante sostenibile nei trasporti.

Il suo valore ambientale è duplice:

  • Riduzione delle emissioni di gas serra, grazie alla sostituzione dei combustibili fossili e al recupero del metano che altrimenti verrebbe disperso in atmosfera.
  • Valorizzazione dei rifiuti e dei sottoprodotti, trasformando un problema ambientale in una risorsa energetica.

Tuttavia, non tutti i tipi di  biometano sono uguali dal punto di vista ambientale. È qui che entrano in gioco le certificazioni di sostenibilità.

Perché le certificazioni di sostenibilità sono fondamentali

Le certificazioni servono a garantire che il biometano sia prodotto nel rispetto di criteri ambientali, sociali ed economici rigorosi. In assenza di controlli e standard condivisi, il rischio è quello di pratiche poco sostenibili, come l’uso intensivo di colture dedicate o una gestione non ottimale delle risorse.

Le principali certificazioni di sostenibilità:

  • verificano l’origine delle materie prime,
  • misurano la riduzione effettiva delle emissioni di CO₂ lungo l’intero ciclo di vita,
  • assicurano il rispetto dei criteri di tutela del suolo, dell’acqua e della biodiversità,
  • garantiscono tracciabilità e trasparenza lungo la filiera.

A livello europeo, i sistemi di certificazione riconosciuti dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) sono diventati uno strumento chiave per l’accesso ai mercati e agli incentivi.

Novatech è operatore certificato nella filiera dei biocombustibili.

La certificazione riveste un valore di affidabilità e credibilità:  significa dimostrare in modo riconosciuto ed oggettivo il proprio impegno ambientale e rappresenta una garanzia di qualità e coerenza con gli obiettivi climatici.

Novatech ha conseguito nel corso del 2025, in veste di operatore economico trader, la certificazione di sostenibilità per bioliquidi e biocarburanti per i sottoprodotti di origine vegetale e per l’olio usato da cucina secondo il Sistema Nazionale di Certificazione dei Biocarburanti e Bioliquidi.

Con questo ulteriore investimento nel percorso di certificazione, Novatech rafforza la propria credibilità e si conferma un partner affidabile e allineato agli obiettivi della transizione energetica.

Certificato Novatech filiera biocombustibili e biocarburanti

Hai bisogno di ulteriori informazioni su questo argomento? Contattaci qui.

Picco di influenza: ma quanto ci costa in termini ambientali?

Quando si parla di influenza, l’attenzione si concentra quasi sempre sugli effetti sulla salute e sull’economia. Molto meno considerato è il costo ambientale che un’epidemia influenzale comporta. Anche se l’influenza stagionale è generalmente meno grave di altre emergenze sanitarie, il suo impatto ecologico è significativo, soprattutto perché si ripete ogni anno.

Un sistema sanitario più energivoro

Durante un’epidemia di influenza, ospedali, ambulatori e farmacie lavorano a pieno regime. Questo significa più consumo di energia e acqua per riscaldamento, elettricità, sterilizzazione degli strumenti e funzionamento continuo delle apparecchiature mediche. Aumenta anche l’uso di farmaci, test diagnostici e vaccini, la cui produzione richiede materie prime, processi chimici ed energia.

Rifiuti sanitari: un problema crescente

Uno degli impatti ambientali più evidenti riguarda i rifiuti. Mascherine, guanti, siringhe, flaconi di medicinali e materiali monouso diventano rifiuti sanitari. Questi materiali non possono essere riciclati e vengono in gran parte inceneriti, con conseguenti emissioni di gas serra e sostanze inquinanti.

L’effetto cumulativo dell’influenza stagionale

A differenza di grandi pandemie, l’influenza stagionale ha un impatto ambientale relativamente contenuto nel singolo evento. Tuttavia, il fatto che si ripresenti ogni anno fa sì che il suo costo ecologico si accumuli nel tempo. Piccoli aumenti di consumo e di rifiuti, ripetuti regolarmente, producono un effetto tutt’altro che trascurabile.

Si può ridurre l’impatto?

Ci siamo interrogati su come potere ridurre l’impatto ambientale dell’influenza.

Le strategie che ci sono venute in mente sono:

  • investire in prevenzione (come con la vaccinazione),
  • migliorare l’efficienza energetica delle strutture sanitarie, con benefici in ogni momento dell’anno,
  • ridurre l’uso di materiali monouso, compatibilmente con gli aspetti igienici,
  • sviluppare dispositivi di protezione e imballaggi più sostenibili, magari con contenuto di riciclato.

Te ne vengono in mente altre? Riesci ad essere sostenibile anche quando hai l’influenza?

Buon anno e buona salute a tutti!

Scadenze ambientali di gennaio 2026

  • 20 gennaio – CONAI: Dichiarazione mensile, trimestrale, annuale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10)
  • 20 gennaio – CONAI: Modello 6.20 imballaggi riutilizzabili (procedura agevolata per gli
    imballaggi riutilizzabili impiegati in sistemi di restituzione particolarmente controllati, certificati/verificabili)
  • 31 gennaio – CBAM: presentazione relazione trimestrale importazioni
  • 31 gennaio – PFU: versamento tariffa annuale iscrizione al registro nazionale pneumatici fuori uso

RENTRI: le prossime scadenze per la tracciabilità dei rifiuti.

RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti): con l’avvio del FIR digitale sta per giungere a completamento il percorso di digitalizzazione della gestione dei rifiuti.

Un sistema che punta a una maggiore trasparenza, controlli più efficaci e responsabilità condivisa lungo tutta la filiera.

Le prossime scadenze di inizio 2026. 

A partire dal 15 dicembre 2025 fino al 13 febbraio 2026:

Periodo di iscrizione al RENTRI per i soggetti rientranti nel terzo scaglione (hai già letto il nostro articolo?):

  • Enti e imprese che producono rifiuti speciali pericolosi con meno di 10 dipendenti;
  • Produttori di rifiuti speciali pericolosi non organizzati in enti o imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti.

L’entrata in vigore del FIR digitale

  • Il 13 febbraio 2026 è la data di piena entrata in vigore dell’obbligo di FIR digitale (Formulario di Identificazione dei Rifiuti). Dopo questa data,  i FIR dovranno essere emessi in formato digitale tramite il RENTRI, salvo alcuni casi che potranno continuare ad utilizzare il FIR cartaceo.

FIR digitale e FIR cartaceo

  • Quando il FIR deve essere sicuramente digitale: tutti i rifiuti pericolosi e i rifiuti non pericolosi prodotti da imprese o enti “provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o derivanti dal trattamento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie”, che hanno più di 10 dipendenti
  • Il FIR cartaceo rimane un’opzione per i soli rifiuti non pericolosi prodotti da imprese, enti e altre organizzazioni che non ricadono nella categoria sopra (quindi attività diverse da: artigianali, industriali, di trattamento rifiuti) a prescindere dal numero dipendenti, e per le attività artigianali, industriali, di trattamento rifiuti che hanno al massimo 10 dipendenti.

Il supporto di Novatech sul RENTRI.

Sin dall’esordio del RENTRI, Novatech ha supportato le aziende in questo importante passaggio verso la  gestione digitale delle registrazioni dei rifiuti.

I servizi proposti da Novatech per il RENTRI, sono:

  • tenuta dei registri digitali da remoto con sistema interoperabile con il RENTRI
  • consulenza personalizzata per il RENTRI
  • formazione sui sistemi di supporto del RENTRI

Se non hai ancora letto la nostra guida gratuita del FIR digitale, eccola qui.

Per ogni informazione e consiglio, contatta i nostri esperti di RENTRI.

Responsabile Tecnico Gestione rifiuti: novità e riordino nella nuova Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Con la recente Delibera n. 6 del 26 novembre 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ha ridefinito in modo organico i requisiti, le verifiche di idoneità e le modalità di nomina del RT, con applicazione a partire dal 2 gennaio 2026.

Il ruolo del Responsabile Tecnico 

La figura del Responsabile Tecnico (RT) riveste un ruolo cruciale nella gestione dei rifiuti: non solo garantisce la conformità normativa delle imprese, ma assicura anche competenze tecniche adeguate per attività delicate come raccolta, trasporto, trattamento, recupero e smaltimento.

Una disciplina più chiara e semplificata

La Delibera n. 6/2025 ha l’obiettivo di sostituire e abrogare sette precedenti provvedimenti normativi relativi al Responsabile Tecnico, creando un quadro unico e coerente che razionalizza le regole e semplifica le procedure, pur mantenendo un elevato livello di tutela ambientale.

Legale rappresentante come Responsabile Tecnico.

Una delle principali novità riguarda i requisiti richiesti ai legali rappresentanti delle imprese iscritte all’Albo per assumere l’incarico di RT.

I legali rappresentanti con almeno tre anni di esperienza continuativa nel ruolo possono assumere l’incarico senza effettuare la verifica di idoneità, purché siano in possesso di un diploma di scuola superiore di secondo grado. Questa disposizione si applica solo alle nomine successive al 2 gennaio 2026.

Verifiche di idoneità e aggiornamento

La Delibera introduce anche importanti modifiche alle procedure di verifica:

  • La verifica di aggiornamento quinquennale per i Responsabili Tecnici è stata semplificata: sarà costituita da un unico modulo specialistico, integrato da alcuni quesiti del modulo generale, anziché dai precedenti moduli separati.
  • Per consentire una transizione ordinata verso il nuovo sistema, l’Albo ha pubblicato nuovi quiz aggiornati alle novità normative, che saranno utilizzati a partire dalle sessioni d’esame organizzate dal 14 luglio 2026.

Queste semplificazioni sono pensate per rendere più efficiente la verifica delle competenze, focalizzando l’attenzione su aspetti più specialistici e coerenti con le attività svolte nella gestione rifiuti.

Entrata in vigore e applicazione

La Delibera n. 6/2025 entra in vigore il 2 gennaio 2026: da questa data tutte le nomine di Responsabili Tecnici e le verifiche di idoneità dovranno essere conformi alle nuove regole.

Leggi la Deliberazione n. 6 del 26 novembre 2025
Requisiti e modalità attuative del ruolo del responsabile tecnico di cui agli artt. 12 e 13 del decreto 3
giugno 2014, n. 120

Un nuovo anno, nuove scelte: piccoli gesti per un futuro più sostenibile

L’inizio di un nuovo anno è il momento perfetto per fare spazio a buone abitudini.
Tra i buoni propositi più importanti, c’è sicuramente quello di vivere in modo più sostenibile: non serve stravolgere la propria vita, basta partire da piccoli gesti quotidiani che, messi insieme, fanno una grande differenza.

Ripensare i consumi

Prima di acquistare qualcosa, chiediamoci: ne ho davvero bisogno? Ridurre gli acquisti impulsivi è uno dei modi più efficaci per abbassare il nostro impatto ambientale. Preferiamo prodotti durevoli, riparabili e, quando possibile, di seconda mano. Ogni oggetto usato è una risorsa salvata.

Ridurre gli sprechi, a partire da casa

Lo spreco alimentare è ancora un grande problema. Pianificare i pasti, conservare correttamente il cibo e valorizzare gli avanzi sono ottime strategie.
Anche in bagno e in cucina possiamo fare la differenza scegliendo prodotti sfusi, ricaricabili o con imballaggi minimi.

Muoversi in modo più sostenibile

Quando possibile, scegliamo di camminare, andare in bici o usare i mezzi pubblici. Anche alternare l’auto con modalità di trasporto più sostenibili solo alcuni giorni a settimana può ridurre notevolmente le emissioni e migliorare il nostro benessere.

Risparmiare energia ogni giorno

Spegnere le luci inutili, scollegare i caricabatterie, usare elettrodomestici efficienti e abbassare di un grado il riscaldamento sono azioni semplici ma efficaci. Meno energia consumata significa meno emissioni e bollette più leggere.

Scegliere di informarsi ed essere di ispirazione per gli altri.

Seguire progetti ambientali, leggere notizie affidabili, libri di ispirazione e condividere buone pratiche aiuta a creare una comunità più consapevole.
Il cambiamento è contagioso: parlare di sostenibilità con amici e familiari è già un atto concreto e che non costa nulla!

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