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Dichiarazione PRTR: ancora un rinvio per le fasi 2 e 3.

Segnaliamo che, contrariamente a quanto indicato in precedenza da ISPRA, l’ente ha disposto un ulteriore rinvio delle scadenze relative alla registrazione utenti (richieste di accredito) e la successiva fase di inserimento dati nell’applicativo PRTR.

Rinvio della fase 2 e 3 dell’applicativo PRTR.

ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, aveva previsto di effettuare una raccolta dati, con la collaborazione delle imprese assoggettate all’obbligo di dichiarazione PRTR, entro le seguenti tempistiche, già prorogate una prima volta (vedi la nostra notizia):

  • fase 2: Entro il 15 giugno 2025 registrazione come utenti dell’applicativo
  • fase 3: Entro il 30 luglio 2025 inserimento dati 2024 nell’applicativo

Il primo posticipo dei termini non è stato, tuttavia, sufficiente per consentire la risoluzione dei problemi tecnici in cui è incorso l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Per tali ragioni, ISPRA ha deciso di rinviare lo svolgimento delle due fasi a una data ancora da definire. 

Le due fasi relative all’uso dell’applicativo PRTR non rappresentano un obbligo aggiuntivo di comunicazione dei dati 2024 e, pertanto, non sono associate all’applicazione di eventuali sanzioni per mancato adempimento da parte delle imprese.

Per aggiornamenti sulle future date consultare la pagina indicata qui in calce.

Fonte: www.isprambiente.gov.it

RENTRI: fino al 14 agosto l’iscrizione per il secondo scaglione.

Dal 15 giugno 2025 fino al 14 agosto 2025 le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi o non pericolosi, derivanti da attività industriali, artigianali, di trattamento acque e fanghi o abbattimento fumi, con più di 10 e fino a 50 dipendenti, sono tenute ad iscriversi al RENTRI.

Chi sono i soggetti del secondo scaglione RENTRI.

Dal 15 giugno al 14 agosto 2025, in conformità alla seconda scadenza stabilita dal D.M. 59/2023, dovranno iscriversi al RENTRI:

  • gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi e impiegano tra 11 e 50 dipendenti;
  • gli enti e le imprese che producono rifiuti non pericolosi, come indicato nelle lettere c), d) e g) dell’art. 184 del D.Lgs. 152/2006, con un numero di dipendenti compreso tra 11 e 50.

La gestione delle registrazioni dei rifiuti per i soggetti iscritti al RENTRI.

Dal giorno della loro iscrizione al RENTRI, questi enti ed imprese saranno obbligate alla tenuta digitale delle registrazioni di carico e scarico dei rifiuti.

Dovranno quindi istituire, contestualmente alla loro iscrizione, un registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti in formato digitale.
Potranno gestire tale registro o direttamente attraverso i servizi di supporto del RENTRI o attraverso un proprio software di gestione, interoperabile con il RENTRI.

I dati registrati dovranno essere trasmessi al RENTRI mensilmente (entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di registrazione) ed conservati attraverso un servizio di conservazione sostitutiva (fornito da un provider scelto liberamente dall’utente).

Le sanzioni per la mancata iscrizione

Sono previste sanzioni amministrative per i soggetti inadempienti per i casi di mancata iscrizione entro il termine di legge, per trasmissione dei dati incompleti o difformi rispetto alle modalità previste dai decreti sul RENTRI.
In particolare:

  • da 500 a 2.000 euro per rifiuti non pericolosi;
  • da 1.000 a 3.000 euro per rifiuti pericolosi.

Nell’ipotesi di iscrizione tardiva entro 60 giorni dalla scadenza, le sanzioni sono ridotte ad un terzo.

 

I consulenti di Novatech sono pronti ad aiutarti nella gestione del RENTRI con le informazioni necessarie e con un servizio di tenuta digitale dei registri.
Contattaci per un preventivo personalizzato.

CONAI: nuove fasce carta dal 1 luglio 2025.

A partire dal 1 luglio 2025, il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi in carta sarà articolato in otto fasce contributive.
Si amplia così la diversificazione contributiva sugli imballaggi in carta.

Le nuove fasce della carta.

Come già anticipato da alcuni mesi, il contributo CONAI sugli imballaggi in carta verrà ulteriormente diversificato rispetto alle attuali fasce in vigore, giungendo ad una suddivisione in otto fasce con rispettivo contributo ambientale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La certificazione ATICELCA

La certificazione Aticelca 501, che consente l’applicazione di un contributo ambientale agevolato,  è un metodo volontario di valutazione della riciclabilità basato su un’analisi di laboratorio effettuata ai sensi della norma UNI 11743:2019, che simula le fasi del processo industriale di lavorazione della carta da riciclare e analizza i principali elementi che determinano la riciclabilità dei prodotti in carta e cartone.

Per approfondimenti e dettagli:

Le linee guida e le istruzioni operative

Per supportare le imprese nella corretta applicazione dei nuovi criteri, CONAI ha reso disponibili delle Linee guida operative.

È disponibile anche il fac-simile dell’attestazione che l’utilizzatore di imballaggi può trasmettere al produttore/commerciante per richiedere l’attribuzione della corretta fascia contributiva:

fonte: www.conai.org

ADR: nuove regole per i corsi di formazione dei conducenti.

Importante aggiornamento nel settore della formazione obbligatoria erogata attraverso corsi rivolti ai conducenti di veicoli abilitati al trasporto di merci pericolose su strada (ADR).

Nuove regole per i  percorsi formativi, per gli organismi di formazione e per i docenti.

Il Decreto 16 maggio 2025 del MIT ( Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) stabilisce le nuove regole per la formazione, l’erogazione dei corsi, i docenti e gli uffici della motorizzazione con riferimento all’ADR.

Il decreto si inserisce in un processo di armonizzazione con le norme europee e mira a elevare la qualità dei percorsi formativi, offrendo maggiori opportunità per gli utenti che spesso si rivolgevano a percorsi formativi erogati all’estero.

Una delle principali novità è l’ampliamento dei soggetti che possono erogare i corsi ADR. Accanto agli organismi già autorizzati, potranno accreditarsi anche:

  • Associazioni di esperti in trasporto merci pericolose, attive da almeno 10 anni nel campo della formazione, a condizione che rispettino i requisiti previsti dall’art. 5 del decreto 2006.

Per i docenti abilitati all’insegnamento sono previsti come titoli:

  • Laurea in chimica, ingegneria o equipollenti;
  • Certificato di consulente per la sicurezza nel trasporto di merci pericolose, valido e riferito alle stesse materie oggetto del corso.

GU Serie Generale n.120 del 26-05-2025

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalità  di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

Norme pubblicate nel mese di maggio

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 6 marzo 2025

REGIONE VENETO
COMUNICATO
Individuazione delle aree prioritarie a rischio radon nella Regione del Veneto.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Aggiornamento delle Regole applicative della misura Biometano per l’accesso ai benefici di cui al decreto 15 settembre 2022 Piano nazionale e ripresa e resilenza (PNRR) – M2C2 I 1.4. «Sviluppo biometano secondo criteri di promozione dell’economia circolare», elaborate e trasmesse dal GSE S.p.a.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 6 maggio 2025
Modifica del decreto 6 ottobre 2006, che regolamenta le modalita’ di erogazione dei corsi per la formazione professionale dei conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose su strada.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 02 maggio 2025
Approvazione del Bando per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati – contributi agli investimenti, art. 20, comma 2, L.R. 12/01/2009, n. 1. Competenza annualità 2025.

Scadenze ambientali di giugno 2025

  • 15 giugno: PRTR – (prorogato rispetto alla scadenza iniziale del 15 maggio) registrazione come utenti dell’applicativo (leggi qui le indicazioni di ISPRA)
  • 20 giugno: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 28 giugno:  MUD  – ultimo giorno per la presentazione del MUD (leggi qui)
  • 1 luglio/31 dicembreRENTRI-ANGA: inizio del periodo per l’invio dell’attestazione relativa alla geolocalizzazione dei veicoli (leggi notizia)

Rifiuti di batterie: in arrivo nuovi codici EER.

A breve verranno introdotti nuovi codici EER riferiti ai processi di produzione delle batterie e relativi ai rifiuti di batterie.

I codici rifiuti vengono adeguati al progresso tecnologico nel settore delle batterie.

Negli ultimi anni sono state introdotte nuove composizioni chimiche delle batterie, in particolare quelle a base di litio, di sodio e di nichel e sono mutati i processi di fabbricazione e riciclaggio delle batterie.

Il regolamento (UE) 2023/1542 ha introdotto, inoltre, una terminologia nuova e modificata applicabile ai rifiuti di batterie (vale a dire i rifiuti di fabbricazione delle batterie, i rifiuti di batterie e relative frazioni).

L’EER (Elenco Europeo dei Rifiuti) necessita quindi di un’opera di aggiornamento per adeguarlo alla mutata terminologia; ciò avviene con la Decisione delegata (UE) 2025/934 della Commissione, che modifica la Decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie.

La nuova Decisione entrerà in vigore il 9 giugno 2025 e si applicherà a decorrere dal 9 novembre 2026.

 

Decisione Delegata (UE) 2025/934 della Commissione del 5 marzo 2025 che modifica la decisione 2000/532/CE per quanto riguarda l’aggiornamento dell’elenco dei rifiuti in relazione ai rifiuti di batterie

Regolamento (UE) 2023/1542 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 2023 relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie, che modifica la direttiva 2008/98/CE e il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga la direttiva 2006/66/CE

MUD: FAQ risolte – episodio 2!

Continuiamo a riportare alcune delle domande frequenti relative al MUD – dichiarazione annuale rifiuti – con le risposte fornite direttamente dal sistema camerale (attraverso Ecocamere).

Se ti sei perso la prima puntata la trovi qui!

Il produttore deve inserire nel MUD il dato relativo all’intermediario, così come riportato nel formulario?

No, il produttore non deve inserire nel proprio MUD alcuna informazione relativa all’intermediario

I produttori di rifiuti non pericolosi che trasportano i propri rifiuti devono presentare la comunicazione rifiuti per l’attività di trasporto?

No. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’articolo 212, comma 8 sono esonerate dall’obbligo di presentazione del MUD.
Devono presentare il MUD come produttori se hanno più di 10 dipendenti e producono rifiuti non pericolosi che derivano da lavorazioni artigianali o industriali.

Enti ed imprese che non hanno prodotto, stoccato o trattato rifiuti devono compilare il MUD ” nullo”?

No, il MUD va presentato solamente se l’ente o l’impresa hanno svolto qualcuna delle suddette attività nell’anno solare cui si riferisce la dichiarazione. Quindi i soggetti che non hanno effettuato alcuna delle attività per le quali è previsto l’obbligo di presentazione della comunicazione rifiuti non devono presentare un MUD  in bianco.

Come deve essere compilata la Comunicazione Rifiuti nel caso in cui, nel corso dell’anno, il dichiarante, abbia annotato un carico con un peso in partenza diverso dal quello verificato a destino?

Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall’impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato non sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.

 

fonte: www.ecocamere.it/faqs/MUD

 

Per ogni dubbio sul MUD o per una richiesta di preventivo da parte dei nostri tecnici esperti, contattaci!

RENTRI e Albo Gestori: chiarimenti sull’obbligo di geolocalizzazione.

Come avevamo anticipato qui, le imprese che trasportano rifiuti pericolosi, iscritte al RENTRI ed alla categoria 5 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, dovranno certificare, a partire dal 1 luglio ed entro la scadenza del 31 dicembre 2025, la presenza, a bordo dei mezzi, di sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato.

Le precisazioni nella circolare dell’ANGA.

Il Comitato nazionale, con circolare n. 2 del 22 maggio 2025, fornisce indicazioni utili per l’applicazione della Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024, relativa ai sistemi di geolocalizzazione installati su autoveicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali pericolosi in categoria 5:

  • La presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli deve essere attestata mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante della dichiarazione di cui all’allegato “A” alla Deliberazione n. 3 del 19 dicembre 2024.
  • La dichiarazione sostitutiva, generata automaticamente tramite il sistema AGEST, deve essere inviata a partire dal 1° luglio 2025 ed entro il termine ultimo del 31 dicembre 2025.
  • Gli enti e le imprese aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2025.
  • A partire dal 1° gennaio 2026, gli enti e le imprese devono attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli contestualmente alla presentazione delle istanze di iscrizione o variazione del parco veicolare in categoria 5 per gli autoveicoli che trasportano rifiuti speciali pericolosi.

 

Leggi la Circolare n. 2 del 22 maggio 2025
Sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli per il trasporto in Categoria 5 dei rifiuti speciali pericolosi ai sensi degli art. 16 e 17 del decreto 4 aprile 2023 n. 59

Delibera n. 3 del 19 dicembre 2024.

 

Per le tue pratiche di iscrizione/variazione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per il RENTRI, chiedi supporto agli esperti di Novatech: contattaci qui.

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