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Scadenze ambientali di giugno-luglio 2026

Scadenze ambientali di giugno 2026

  • 20 giugno: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 30 giugno: RENTRI/ANGA – obbligo geolocalizzazione mezzi di trasporto rifiuti (Te lo sei perso? Leggi qui)

 

Scadenze ambientali di luglio  2026

  • 3 luglio: MUD – scadenza per la presentazione della dichiarazione unica ambientale (hai bisogno di supporto? Ecco il nostro servizio per il MUD)
  • 20 luglio: CONAI – scadenza dichiarazioni mensili/trimestrali

Trasporto transfrontaliero di rifiuti: nuove disposizioni.

L’Unione Europea cambia passo sulla gestione del trasporto di rifiuti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti, introduce norme più severe per il trasporto, l’esportazione e il controllo dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE.

Il nuovo Regolamento per le spedizioni di rifiuti

Dal 21 maggio 2026 si applicano le nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti –  che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.

Tra gli obiettivi di questa nuova disciplina: rafforzare l’economia circolare europea, contrastare i traffici illegali e garantire che i rifiuti esportati vengano trattati in modo ambientalmente corretto.

Le principali novità del nuovo Regolamento per il trasporto transfrontaliero di rifiuti.

Tra le principali novità:

  • maggiori controlli sulle spedizioni di rifiuti verso Paesi extra UE;
  • digitalizzazione delle procedure e tracciabilità elettronica dei flussi (vedi sotto piattaforma DIWASS);
  • restrizioni più rigide per l’export verso Paesi non OCSE;
  • nuove misure contro le spedizioni illegali;
  • procedure semplificate per favorire il riciclo all’interno dell’Unione.

Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio le esportazioni verso Paesi non appartenenti all’OCSE: dal 2027 saranno consentite solo se il Paese destinatario dimostrerà di poter gestire i rifiuti in modo sostenibile e comunicherà formalmente la propria disponibilità a importarli.

Entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, mentre la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 21 maggio 2026, con alcune scadenze differite fino al 2027 e oltre.

Per imprese, operatori logistici e settore del recupero rifiuti si apre quindi una fase di adeguamento importante, che punta a rendere più trasparente e sostenibile la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera europea.

Il nuovo portale DIWASS e l’obbligo di registrazione per gli operatori.

In parallelo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, sempre dal 21 maggio 2026, è previsto l’obbligo per i soggetti coinvolti di registrarsi su DIWASS – Digital Waste Shipment System: piattaforma digitale ufficiale della Commissione Europea per la gestione, la trasmissione e lo scambio di documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

L’obbligo riguarda tutti i movimenti di rifiuti che richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte.

Come chiarito dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si segnala che per le spedizioni di rifiuti in lista verde (Allegato VII) è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare la documentazione cartacea, ferma restando la possibilità di ricorrere volontariamente alla piattaforma digitale.

Per approfondimenti, consultare la news dedicata in EcoCamere.

Per maggiori informazioni sul Reg. (UE) 2024/1157, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Stop al Greenwashing: come il D.Lgs. 30/2026 cambia le regole del gioco.

Quante volte vi è capitato di stringere tra le mani un prodotto con un bel packaging color cartone grezzo, una fogliolina verde in evidenza e la scritta altisonante “100% eco-friendly”, per poi scoprire che di ecologico c’era ben poco?

Quell’era sta per finire.

Un decreto sul Greenwashing.

 Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 30/2026, il decreto che recepisce la Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition). Le nuove regole sono già entrate formalmente in vigore il 24 marzo, ma diventeranno pienamente obbligatorie per il mercato a partire dal 27 settembre 2026.

L’obiettivo? Riscrivere il Codice del Consumo per proteggerci dalle false promesse ambientali e dare finalmente valore a chi la sostenibilità la fa sul serio.

Cosa cambia concretamente? I 4 pilastri della svolta.

Il nuovo decreto elimina le “zone grigie” del marketing creativo introducendo divieti stringenti e obblighi di trasparenza. Ecco i punti chiave da conoscere:

1. Addio alle  asserzioni ambientali generiche.

Termini come “green”, “eco-friendly”, “amico della natura” o “sostenibile” non potranno più essere usati con leggerezza. Da settembre, qualsiasi dichiarazione ambientale dovrà essere specifica, chiara e soprattutto dimostrabile attraverso dati scientifici e certificazioni verificate. Se non puoi provarlo, non puoi scriverlo.

2. Stop ai crediti di carbonio facili.

Una delle novità più rivoluzionarie riguarda i prodotti spacciati come “a impatto zero” o “neutrali dal punto di vista climatico”. Il decreto vieta espressamente di dichiarare la neutralità climatica se questa si basa esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (i famosi carbon credits). Comprare crediti per piantare alberi dall’altra parte del mondo non autorizza più un’azienda a definirsi “pulita” se non riduce l’impatto della propria filiera produttiva.

3. Certificazioni serie, non “fai da te”

Le etichette di sostenibilità saranno ammesse solo se fondate su sistemi di certificazione trasparenti, basati su standard internazionali e verificati da organismi terzi e indipendenti.

4. Guerra all’obsolescenza programmata

La transizione verde passa inevitabilmente dalla circolarità. Il decreto impone alle aziende la massima trasparenza su:

  • durabilità e riparabilità: dovranno essere chiaramente indicati la disponibilità dei pezzi di ricambio, i manuali di manutenzione e gli indici di riparabilità.

  • aggiornamenti software: per i dispositivi digitali, i produttori dovranno dichiarare per quanto tempo i software verranno garantiti, evitando che un dispositivo perfettamente funzionante diventi un rifiuto tecnologico prima del tempo.

Le sanzioni per il Greenwashing.

Chi inquina il mercato con informazioni false rischia sanzioni pesantissime da parte dell’AGCM (l’Antitrust), che possono arrivare fino a 5 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per le violazioni su scala europea. Oltre, chiaramente, a un danno reputazionale.

Norme pubblicate nel mese di aprile 2026

GAZZETTA UFFICIALE

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 2 aprile 2026
Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

COMUNICATO
Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2024.

LEGGE 20 aprile 2026, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.

ISO 14001: pubblicata la nuova edizione dello standard di certificazione ambientale.

È stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale.
Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un approccio ancora più integrato e strategico alla sostenibilità, in linea con le crescenti aspettative di mercato, stakeholder e contesto normativo globale.

Un aggiornamento atteso

La revisione della ISO 14001 arriva in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai temi ambientali, dal cambiamento climatico alla gestione responsabile delle risorse. L’obiettivo principale della nuova edizione è rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione ambientale come leva strategica per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.

Le principali novità

Tra gli aggiornamenti più rilevanti introdotti nella versione 2026 troviamo:

  • Maggiore enfasi sul cambiamento climatico: le organizzazioni sono chiamate a valutare in modo più strutturato gli impatti e i rischi legati al climate change, integrandoli nella pianificazione strategica.
  • Approccio basato sul rischio evoluto: viene rafforzata l’integrazione tra rischi ambientali e rischi aziendali complessivi, favorendo decisioni più consapevoli e strategiche.
  • Coinvolgimento degli stakeholder: maggiore attenzione all’identificazione e gestione delle aspettative delle parti interessate, incluse comunità locali e investitori.
  • Integrazione con altri sistemi di gestione: la norma facilita ulteriormente l’allineamento con altri standard ISO, rendendo più efficiente l’implementazione di sistemi integrati.
  • Digitalizzazione e dati: viene riconosciuto il ruolo crescente dei dati e delle tecnologie digitali nel monitoraggio delle performance ambientali.

Impatti per le organizzazioni certificate

Le aziende già certificate ISO 14001 dovranno avviare un processo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti entro i tempi stabiliti dagli organismi di certificazione. Questo rappresenta un’opportunità per rivedere i propri processi, migliorare le performance ambientali e rafforzare il posizionamento sul mercato.

Un’opportunità strategica

L’adozione della ISO 14001:2026 non deve essere vista solo come un obbligo di conformità, ma come un’opportunità per innovare e creare valore. Le organizzazioni che sapranno cogliere appieno le novità introdotte potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, riduzione dei rischi e miglioramento della reputazione.

Il supporto offerto da Novatech Srl.

Per ulteriori approfondimenti o supporto nell’adeguamento alla nuova ISO 14001:2026, il nostro team è a disposizione, contattaci!

Scadenze ambientali di maggio 2026

  • 15 maggio: PRTR – iscrizione nel nuovo applicativo per dichiarazione PRTR (accesso al portale)
  • 20 maggio CONAI – scadenza dichiarazioni mensili
  • 31 maggio – Pneumatici fuori uso: scadenza dichiarazioni relative ai Pfu (accesso al portale)

Oltre il nome: come classificare correttamente i rifiuti speciali.

 

“Pronto? Buongiorno, ho un’acqua di lavaggio da smaltire, potete occuparvene voi?”

Per chi opera come professionista del mondo dei rifiuti capita spesso di ricevere richieste generiche come questa da tradurre in prassi concrete e corrette.
Per arrivare ad una corretta classificazione di un rifiuto speciale, bisogna partire da alcune domande: da quale ciclo produttivo deriva? Quali sono le materie prime utilizzate? Ogni quanto tempo viene prodotto? I dettagli possono fare la differenza.

Cosa significa classificare correttamente un rifiuto speciale

La classificazione di un rifiuto speciale è il processo con cui si attribuisce a un rifiuto il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) corretto, si verificano le sue caratteristiche di pericolo (HP) e si stabiliscono le modalità legali di gestione. Non si tratta di una formalità: dalla classificazione dipendono il trasporto, lo stoccaggio, la documentazione obbligatoria e gli impianti autorizzati al trattamento.
La responsabilità della classificazione, per legge, è sempre in capo al produttore del rifiuto.

Da dove si parte per classificare un rifiuto speciale

Per classificare correttamente un rifiuto speciale occorre raccogliere informazioni precise sul processo produttivo che lo genera. Le domande fondamentali sono:

  • Da quale ciclo produttivo deriva il rifiuto?
  • Quali materie prime sono state utilizzate?
  • Con quale frequenza viene prodotto?
  • Sono presenti sostanze pericolose? In quali concentrazioni?

Anche un dettaglio apparentemente secondario — come la presenza di un additivo chimico in tracce — può cambiare completamente la classificazione e il regime applicabile.

Cosa succede se la classificazione è sbagliata

Una classificazione errata di un rifiuto speciale produce conseguenze concrete e costose:

  •  l’impianto di destinazione può rifiutare il carico
  • il rifiuto torna indietro con costi aggiuntivi di trasporto e gestione
  • possono scattare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, penali
  • il produttore rimane esposto a responsabilità ambientale

Il rischio più grave è quello dei danni ambientali derivanti da una gestione non conforme.

Quali sono i passaggi tecnici per una classificazione corretta

Una classificazione corretta segue un percorso strutturato:

  1. Analisi dell’origine: identificare il processo produttivo e le materie prime coinvolte
  2. Valutazione della composizione chimica: verificare la presenza e la concentrazione di sostanze pericolose, con riferimento alle schede di sicurezza (SDS)
  3. Verifica delle caratteristiche di pericolo HP: infiammabilità (HP3), tossicità (HP6), cancerogenicità (HP7) e le altre caratteristiche previste dal Regolamento UE 1357/2014
  4. Attribuzione del codice CER: con particolare attenzione ai codici a specchio, che richiedono una valutazione analitica per determinare se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso
  5. Definizione delle modalità di gestione: stoccaggio, etichettatura, registro di carico e scarico, formulario di trasporto (FIR), iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali

Perché una classificazione corretta conviene anche economicamente

Una corretta classificazione permette di:

  • evitare sanzioni e blocchi operativi
  • accedere agli impianti di trattamento appropriati
  • pagare il costo reale di smaltimento, senza sovraccosti da errata attribuzione
  • ridurre i rischi legali e ambientali a carico dell’azienda

Non è un adempimento burocratico: è gestione strategica del rischio d’impresa.

Quando serve affidarsi a un consulente specializzato

La classificazione dei rifiuti speciali richiede competenze tecniche in chimica, normativa ambientale e analisi di processo. Un professionista specializzato è in grado di:

  • analizzare direttamente il ciclo produttivo dell’azienda
  • coordinare le analisi di laboratorio necessarie
  • attribuire il codice CER in modo documentato e difendibile
  • predisporre la documentazione richiesta dagli impianti autorizzati
  • aggiornare la classificazione in caso di modifiche normative o variazioni produttive

Hai dubbi sulla classificazione dei rifiuti prodotti dalla tua azienda? Contattaci per una prima analisi: valuteremo i tuoi processi e ti forniremo indicazioni chiare, documentate e conformi alla normativa vigente.

Contattaci per una prima analisi senza impegno.

 

CONAI: le capsule di caffe e tè diventano imballaggi

Le capsule, cialde e bustine di tè, caffè e altre bevande dal 12 agosto 2026 diventano imballaggi.

Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, c.d. PPWR) prevede questa inversione di rotta su tali prodotti che finora sono stati esclusi dalla definizione di imballaggio.

Assoggettamento al Contributo Ambientale CONAI anche se “pieni”.

Rientrando a pieno titolo nella definizione di imballaggio, tali articoli, nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti assieme al prodotto e pertanto “pieni”, rientreranno dal 12 agosto 2026 nel campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI.

Si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti in quanto tali articoli verranno considerati imballaggi anche se conferiti in raccolta differenziata insieme al loro contenuto, quindi anche se non svuotati.

L’applicazione avverrà secondo il materiale di cui sono composti tali articoli:

  • se in alluminio: CAC alluminio pari a € 12/tonn fino a settembre 2026, per poi essere assoggettati ad un extra-CAC pari a € 108,00/tonn a partire dal 1 ottobre 2026 per un totale di € 120,00/tonn
  • se in carta: rientreranno nella fascia 1 “monomateriali” o nelle altre fasce se in materiali compositi, secondo le vigenti regole
  • se in plastica: si applicherà la fascia B2.3 se monomateriali oppure la fascia C se poliaccoppiati a prevalenza plastica
  • se in plastica biodegradabile-biocompostabile: è necessaria la conformità alla norma EN 13432 per essere assoggettati al contributo previsto per questa tipologia di materiale.

Obbligo di etichettatura ambientale per capsule, cialde e bustine.

Ulteriore conseguenza della qualifica di imballaggi di tali articoli è l’obbligo di etichettatura ambientale secondo la vigente normativa:

  • le capsule, cialde, bustine andranno etichettate, in base al materiale di cui sono costituite, con le codifiche della Decisione 129/97/CE
  • sarà necessario indicare la frazione di raccolta differenziata ove conferirle (in caso di imballaggi destinati al settore domestico)
  • se presenti componenti separabili manualmente: andranno etichettata a sè
  • è possibile ricorrere all’utilizzo dei canali digitali per veicolare le informazioni di etichettatura (QR-code, codice a barre, link a sito web)

 

Servizio di consulenza CONAI.

Per ogni dubbio applicativo sul Contributo Ambientale CONAI: rivolgiti al nostro servizio di consulenza.

 

ANGA: geolocalizzazione dei veicoli, precisazioni per gli iscritti al RENTRI.

I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.

L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI  (leggi il nostro articolo in proposito).

L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.

Istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.

Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.

I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Cancellazione d’ufficio

A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.

 

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