L’Unione Europea cambia passo sulla gestione del trasporto di rifiuti transfrontalieri.
Il nuovo Regolamento europeo sulle spedizioni di rifiuti, introduce norme più severe per il trasporto, l’esportazione e il controllo dei rifiuti all’interno e all’esterno dell’UE.
Dal 21 maggio 2026 si applicano le nuove disposizioni previste dal Regolamento (UE) 2024/1157 relativo alle spedizioni di rifiuti – che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Tra gli obiettivi di questa nuova disciplina: rafforzare l’economia circolare europea, contrastare i traffici illegali e garantire che i rifiuti esportati vengano trattati in modo ambientalmente corretto.
Tra le principali novità:
Uno dei punti più rilevanti riguarda proprio le esportazioni verso Paesi non appartenenti all’OCSE: dal 2027 saranno consentite solo se il Paese destinatario dimostrerà di poter gestire i rifiuti in modo sostenibile e comunicherà formalmente la propria disponibilità a importarli.
Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2024, mentre la maggior parte delle disposizioni sarà applicabile dal 21 maggio 2026, con alcune scadenze differite fino al 2027 e oltre.
Per imprese, operatori logistici e settore del recupero rifiuti si apre quindi una fase di adeguamento importante, che punta a rendere più trasparente e sostenibile la gestione dei rifiuti lungo tutta la filiera europea.
In parallelo all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, sempre dal 21 maggio 2026, è previsto l’obbligo per i soggetti coinvolti di registrarsi su DIWASS – Digital Waste Shipment System: piattaforma digitale ufficiale della Commissione Europea per la gestione, la trasmissione e lo scambio di documenti relativi alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti.
L’obbligo riguarda tutti i movimenti di rifiuti che richiedono la procedura di notifica e autorizzazione preventiva scritte.
Come chiarito dalla Commissione europea e dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, si segnala che per le spedizioni di rifiuti in lista verde (Allegato VII) è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2026, durante il quale sarà ancora possibile utilizzare la documentazione cartacea, ferma restando la possibilità di ricorrere volontariamente alla piattaforma digitale.
Per approfondimenti, consultare la news dedicata in EcoCamere.
Per maggiori informazioni sul Reg. (UE) 2024/1157, consultare il sito della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Quante volte vi è capitato di stringere tra le mani un prodotto con un bel packaging color cartone grezzo, una fogliolina verde in evidenza e la scritta altisonante “100% eco-friendly”, per poi scoprire che di ecologico c’era ben poco?
Quell’era sta per finire.
Il 9 marzo 2026 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 30/2026, il decreto che recepisce la Direttiva UE 2024/825 (Empowering Consumers for the Green Transition). Le nuove regole sono già entrate formalmente in vigore il 24 marzo, ma diventeranno pienamente obbligatorie per il mercato a partire dal 27 settembre 2026.
L’obiettivo? Riscrivere il Codice del Consumo per proteggerci dalle false promesse ambientali e dare finalmente valore a chi la sostenibilità la fa sul serio.
Il nuovo decreto elimina le “zone grigie” del marketing creativo introducendo divieti stringenti e obblighi di trasparenza. Ecco i punti chiave da conoscere:
Termini come “green”, “eco-friendly”, “amico della natura” o “sostenibile” non potranno più essere usati con leggerezza. Da settembre, qualsiasi dichiarazione ambientale dovrà essere specifica, chiara e soprattutto dimostrabile attraverso dati scientifici e certificazioni verificate. Se non puoi provarlo, non puoi scriverlo.
Una delle novità più rivoluzionarie riguarda i prodotti spacciati come “a impatto zero” o “neutrali dal punto di vista climatico”. Il decreto vieta espressamente di dichiarare la neutralità climatica se questa si basa esclusivamente sulla compensazione delle emissioni (i famosi carbon credits). Comprare crediti per piantare alberi dall’altra parte del mondo non autorizza più un’azienda a definirsi “pulita” se non riduce l’impatto della propria filiera produttiva.
Le etichette di sostenibilità saranno ammesse solo se fondate su sistemi di certificazione trasparenti, basati su standard internazionali e verificati da organismi terzi e indipendenti.
La transizione verde passa inevitabilmente dalla circolarità. Il decreto impone alle aziende la massima trasparenza su:
durabilità e riparabilità: dovranno essere chiaramente indicati la disponibilità dei pezzi di ricambio, i manuali di manutenzione e gli indici di riparabilità.
aggiornamenti software: per i dispositivi digitali, i produttori dovranno dichiarare per quanto tempo i software verranno garantiti, evitando che un dispositivo perfettamente funzionante diventi un rifiuto tecnologico prima del tempo.
Chi inquina il mercato con informazioni false rischia sanzioni pesantissime da parte dell’AGCM (l’Antitrust), che possono arrivare fino a 5 milioni di euro o al 4% del fatturato annuo per le violazioni su scala europea. Oltre, chiaramente, a un danno reputazionale.
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
DECRETO 2 aprile 2026
Adeguamento del decreto 30 settembre 2022 ai nuovi regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Definizione delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) relative all’anno 2024.
LEGGE 20 aprile 2026, n. 50
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e in materia di politiche di coesione.
È stata ufficialmente pubblicata la nuova edizione della norma ISO 14001:2026, lo standard internazionale di riferimento per i sistemi di gestione ambientale.
Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo verso un approccio ancora più integrato e strategico alla sostenibilità, in linea con le crescenti aspettative di mercato, stakeholder e contesto normativo globale.
La revisione della ISO 14001 arriva in un momento storico caratterizzato da una crescente attenzione ai temi ambientali, dal cambiamento climatico alla gestione responsabile delle risorse. L’obiettivo principale della nuova edizione è rafforzare il ruolo dei sistemi di gestione ambientale come leva strategica per la resilienza e la competitività delle organizzazioni.
Tra gli aggiornamenti più rilevanti introdotti nella versione 2026 troviamo:
Le aziende già certificate ISO 14001 dovranno avviare un processo di transizione per adeguarsi ai nuovi requisiti entro i tempi stabiliti dagli organismi di certificazione. Questo rappresenta un’opportunità per rivedere i propri processi, migliorare le performance ambientali e rafforzare il posizionamento sul mercato.
L’adozione della ISO 14001:2026 non deve essere vista solo come un obbligo di conformità, ma come un’opportunità per innovare e creare valore. Le organizzazioni che sapranno cogliere appieno le novità introdotte potranno beneficiare di una maggiore efficienza operativa, riduzione dei rischi e miglioramento della reputazione.
Il supporto offerto da Novatech Srl.
Per ulteriori approfondimenti o supporto nell’adeguamento alla nuova ISO 14001:2026, il nostro team è a disposizione, contattaci!
“Pronto? Buongiorno, ho un’acqua di lavaggio da smaltire, potete occuparvene voi?”
Per chi opera come professionista del mondo dei rifiuti capita spesso di ricevere richieste generiche come questa da tradurre in prassi concrete e corrette.
Per arrivare ad una corretta classificazione di un rifiuto speciale, bisogna partire da alcune domande: da quale ciclo produttivo deriva? Quali sono le materie prime utilizzate? Ogni quanto tempo viene prodotto? I dettagli possono fare la differenza.
La classificazione di un rifiuto speciale è il processo con cui si attribuisce a un rifiuto il codice CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) corretto, si verificano le sue caratteristiche di pericolo (HP) e si stabiliscono le modalità legali di gestione. Non si tratta di una formalità: dalla classificazione dipendono il trasporto, lo stoccaggio, la documentazione obbligatoria e gli impianti autorizzati al trattamento.
La responsabilità della classificazione, per legge, è sempre in capo al produttore del rifiuto.
Per classificare correttamente un rifiuto speciale occorre raccogliere informazioni precise sul processo produttivo che lo genera. Le domande fondamentali sono:
Anche un dettaglio apparentemente secondario — come la presenza di un additivo chimico in tracce — può cambiare completamente la classificazione e il regime applicabile.
Una classificazione errata di un rifiuto speciale produce conseguenze concrete e costose:
Il rischio più grave è quello dei danni ambientali derivanti da una gestione non conforme.
Una classificazione corretta segue un percorso strutturato:
Una corretta classificazione permette di:
Non è un adempimento burocratico: è gestione strategica del rischio d’impresa.
La classificazione dei rifiuti speciali richiede competenze tecniche in chimica, normativa ambientale e analisi di processo. Un professionista specializzato è in grado di:
Hai dubbi sulla classificazione dei rifiuti prodotti dalla tua azienda? Contattaci per una prima analisi: valuteremo i tuoi processi e ti forniremo indicazioni chiare, documentate e conformi alla normativa vigente.
Le capsule, cialde e bustine di tè, caffè e altre bevande dal 12 agosto 2026 diventano imballaggi.
Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi (Reg. UE 2025/40, c.d. PPWR) prevede questa inversione di rotta su tali prodotti che finora sono stati esclusi dalla definizione di imballaggio.
Rientrando a pieno titolo nella definizione di imballaggio, tali articoli, nonostante siano destinati ad essere utilizzati e smaltiti assieme al prodotto e pertanto “pieni”, rientreranno dal 12 agosto 2026 nel campo di applicazione del Contributo Ambientale CONAI.
Si tratta di un cambio di paradigma senza precedenti in quanto tali articoli verranno considerati imballaggi anche se conferiti in raccolta differenziata insieme al loro contenuto, quindi anche se non svuotati.
L’applicazione avverrà secondo il materiale di cui sono composti tali articoli:
Obbligo di etichettatura ambientale per capsule, cialde e bustine.
Ulteriore conseguenza della qualifica di imballaggi di tali articoli è l’obbligo di etichettatura ambientale secondo la vigente normativa:
Servizio di consulenza CONAI.
Per ogni dubbio applicativo sul Contributo Ambientale CONAI: rivolgiti al nostro servizio di consulenza.
I soggetti obbligati all’iscrizione al RENTRI che trasportano rifiuti speciali pericolosi in categoria 5 devono garantire la presenza sui propri autoveicoli di opportuni sistemi di geolocalizzazione basati sulle tecnologie disponibili sul mercato e garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica degli autoveicoli iscritti all’Albo in categoria 5.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, attraverso la Deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026, ha recepito le novità riferibili alla Legge “Milleproroghe” n. 26/2026, aventi ad oggetto il rinvio del termine al 30 giugno 2026 dell’obbligo di geolocalizzazione dei veicoli prescritto dal RENTRI (leggi il nostro articolo in proposito).
L’Albo ha quindi aggiornato le modalità e tempistiche per attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione sugli autoveicoli iscritti in categoria 5 dell’Albo e dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi. Inoltre, con la Circolare n. 2 del 27 marzo 2026, ha fornito chiarimenti in merito all’applicazione della Deliberazione n.1/2026 medesima.
Il requisito deve essere dimostrato attraverso la sottoscrizione di una istanza telematica da inviare entro il 30 giugno 2026.
I soggetti di cui alla Deliberazione sopra richiamata aventi un parco veicolare composto da più autoveicoli possono assolvere all’obbligo di attestare la presenza dei sistemi di geolocalizzazione, anche attraverso l’invio di più istanze distinte, relative ai diversi autoveicoli dedicati al trasporto di rifiuti speciali pericolosi, e comunque entro e non oltre il termine del 30 giugno 2026, così come modificato dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.
A partire dal 1° luglio 2026, le Sezioni regionali e provinciali dell’Albo provvederanno alla cancellazione d’ufficio, limitatamente alla categoria 5, degli autoveicoli che non risultano adeguati alle disposizioni contenute nella deliberazione n. 1 del 24 marzo 2026.