fbpx

ADR: approvato l’accordo multilaterale M366 sulle leghe metalliche contenenti piombo.

ADR: approvato l’accordo multilaterale M366 sulle leghe metalliche contenenti piombo.

È applicabile l’accordo multilaterale M366 relativo al trasporto in esenzione ADR delle leghe metalliche.

L’accordo multilaterale M366

In seguito alla sottoscrizione da parte della Slovenia dell’accordo multilaterale M366, è possibile il trasporto in esenzione dalla normativa ADR per le leghe metalliche che, secondo il Regolamento Delegato (UE) 2024/197, sarebbero classificate come sostanze pericolose per l’ambiente.

Come avevamo anticipato (leggi l’articolo), l’Italia ha predisposto un accordo multilaterale, grazie al quale sarà possibile derogare alle regole stringenti per il trasporto in ADR delle leghe metalliche.
Dopo la sottoscrizione da parte della Slovenia, l’accordo M366 è entrato in vigore a partire dall’11 settembre 2025 e con durata fino al 31/08/2027.

Le condizioni per la deroga

L’accordo M366 si applica alle leghe metalliche assegnate al numero ONU 3077 materia pericolosa per l’ambiente, solida, n.a.s., gruppo di imballaggio III, contenenti piombo nelle seguenti forme e concentrazioni:

≥0,25% di piombo massivo (diametro delle particelle ≥ 1 mm);
≥0,025% di piombo in polvere (diametro delle particelle < 1 mm).

Secondo i contenuti dell’accordo multilaterale, queste leghe metalliche potranno essere trasportate senza essere soggette all’accordo ADR, a condizione che siano soddisfatte le seguenti prescrizioni necessarie a garantire la sicurezza del trasporto e la salvaguardia dell’ambiente:

  • non soddisfano i criteri di alcuna classe diversa dalla Classe 9;
  • le leghe metalliche sono poco solubili in acqua;
  • sono trasportate:
    – in imballaggi, IBC e grandi imballaggi conformi alle disposizioni generali dei punti 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 (non è obbligatoria l’omologazione) e resistenti alle polveri e all’acqua o dotati di un rivestimento resistente alle polveri e all’acqua; oppure
    – alla rinfusa secondo i codici VC1 o VC2,
    VC1, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli telonati, in container telonati o in container per il trasporto alla rinfusa telonati,
    VC2, il trasporto alla rinfusa è autorizzato in veicoli chiusi, in container chiusi o in container per il trasporto alla rinfusa chiusi.

Una copia dell’accordo M366 deve essere tenuta a bordo dell’unità di trasporto.

Leggi l’accordo Multilaterale M366

Articolo pubblicato il 26 Settembre 2025

LinkedIn