Entro il 28 febbraio è possibile attivare le procedure previste da CONAI per il recupero del contributo ambientale sugli imballaggi destinati alle esportazioni.
Gli imballaggi che escono dal territorio nazionale a seguito di esportazione, che siano stati assoggettati al contributo ambientale CONAI, possono essere oggetto di una richiesta di esenzione o di rimborso nei riguardi del Consorzio Imballaggi.
Si tratta di procedure facoltative che devono essere attivate dall’ azienda interessata e che richiedono il mantenimento di una “contabilità” degli imballaggi per poter accedere alle istanze.
E’ possibile ottenere l’esenzione ex ante di una parte di contributo ambientale già all’atto dell’acquisto o importazione degli imballaggi; oppure richiedere il rimborso ex post sugli imballaggi assoggettati a contributo e poi esportati.
In alcuni casi può essere più conveniente attivare una procedura di compensazione tra import ed export che consente di liquidare solo il saldo a debito verso CONAI.
E’ utile una preventiva analisi dei flussi aziendali di imballaggi per capire quale sia la procedura più idonea per ogni azienda.
La tua azienda è esportatrice abituale? Verifica se hai diritto a una esenzione/rimborso da CONAI.
Consulta i nostri esperti di procedure CONAI per una verifica della tua situazione aziendale.
La scadenza è il 28 febbraio: contattaci subito.
GAZZETTA UFFICIALE
BOLLETTINO UFFICIAE REGIONE VENETO
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
L’appuntamento annuale con la guida CONAI si rinnova anche per il 2023. E’ online il volume che contiene le novità e gli aggiornamenti per la corretta applicazione del Contributo Ambientale CONAI sugli imballaggi.
Dopo una prima tranche di riduzioni entrata in vigore già dal 1 luglio scorso, ecco che dal 1 gennaio 2023 sono entrati in vigore i nuovi valori dei contributi ambientali, con ulteriori riduzioni quasi su tutti i materiali.
Qui un riepilogo dei valori in vigore dal 1 gennaio.
| – ACCIAIO | 5,00 €/ton |
| – ALLUMINIO | 7,00 €/ton |
| – CARTA | |
| fascia 1 | 5,00 €/ton |
| fascia 2 CPL | 25,00 €/ton |
| fascia 3 (composti tipo C) | 115,00 €/ton |
| fascia 4 (composti tipo D) | 245,00 €/ton |
| – LEGNO | 8,00 €/ton |
| – PLASTICA | |
| Fascia A1.1 | 20,00 €/ton |
| Fascia A1.2 | 60,00 €/ton |
| Fascia A2 | 150,0 €/ton |
| Fascia B1.1 | 20,00 €/ton |
| Fascia B1.2 | 20,00 €/ton |
| Fascia B2.1 | 350,00 €/ton |
| Fascia B2.2 | 410,00 €/ton |
| Fascia B2.3 | 550,00 €/ton |
| Fascia C | 560,00 €/ton |
| – PLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE | 170,00 €/ton |
| – VETRO | 23,00 €/ton |
Continua il progetto di diversificazione del contributo ambientale sugli imballaggi in plastica che ora contano addirittura 9 fasce diverse di contributo (alle quali si aggiunge il contributo specifico per gli imballi in plastica biodegradabile e compostabile).
La diversificazione del contributo ha la finalità di incentivare l’uso di imballaggi maggiormente riciclabili, collegando il livello contributivo all’impatto ambientale delle fasi di fine vita/nuova vita. Questo meccanismo complica un po’ la vita dei soggetti produttori ed utilizzatori coinvolti che devono destreggiarsi all’interno di un sistema sempre più complesso di classificazione degli imballaggi prodotti in questo materiale.
Ecco le 9 fasce in vigore dal 1 gennaio 2023 per gli imballaggi in plastica.
Interessante l’avvio da parte del Consorzio Imballaggi di una iniziativa volta a semplificare e ridurre le dichiarazioni periodiche da presentare da parte dei produttori e/o commercianti di imballaggi.
Grazie ai dati presenti nella fatturazione elettronica, CONAI ambisce a ridurre notevolmente il volume di dichiarazioni attualmente obbligatorie da presentare da parte di tali soggetti, estrapolando i dati direttamente da quanto transita per il sistema gestito dall’Agenzia delle Entrate (con l’aiuto di soggetti terzi incaricati da CONAI).
Per ora il sistema è in fase di avvio sperimentale con un gruppo di aziende campione.
In fondo alla nuova guida è presente un’approfondita spiegazione dei criteri di transizione verso questa modalità (leggi qui).
Qui è riportata la sintesi degli appuntamenti con le scadenze CONAI per l’anno in corso.
La prossima importante scadenza è quella del 28 febbraio
Entro questa data devono essere presentare le richieste di esenzione ex ante o di rimborso ex post sulle esportazioni.
Contatta i nostri consulenti per verificare quali sono i tuoi obblighi e le possibilità di risparmio sul contributo ambientale CONAI.
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Anche nel settore degli eventi pubblici in vigore i Criteri Ambientali Minimi.
In G.U. n. 282 del 2 dicembre 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 19 ottobre 2022 recante “Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi”.
I Criteri Ambientali Minimi per gli eventi pubblici organizzati dalla Pubblica Amministrazione includono aspetti ambientali, etici e sociali associati al ciclo di vita dei servizi di organizzazione e gestione degli stessi.
Le misure previste nel CAM eventi sono state definite al fine di raggiungere gli obiettivi definiti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione (PAN GPP).
Sono soggetti all’applicazione dei CAM Eventi:
– Eventi culturali;
– Manifestazioni artistiche;
– Rievocazioni storiche;
– Eventi enogastronomici;
– Rassegne e festival musicali, teatrali, cinematografici;
– Mostre ed esposizioni;
– Eventi sportivi;
– Convegni, conferenze, seminari;
– Fiere.
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 282 del 02-12-2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 282 del 02-12-2022
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
DECRETO 19 ottobre 2022
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi.
GU Serie Generale n. 283 del 03-12-2022
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 7 del 16 novembre 2022
GU Serie Generale n. 283 del 03-12-2022
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 6 del 19 ottobre 2022
Nella Nuova Sabatini le misure di finanziamento degli investimenti green a basso impatto ambientale e sostenibili.
Con avviso del 6 dicembre il Ministero delle Imprese e del Made in Italy annuncia la pubblicazione della circolare n. 410223, con la quale vengono definite le istruzioni per la corretta attuazione dell’intervento anche noto come Nuova Sabatini, oltre che gli schemi di domanda e di dichiarazione e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura.
L’agevolazione “Beni strumentali” – cosiddetta “Nuova Sabatini “- ha l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, sostenendo gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.
In particolare, la Nuova Sabatini green è dedicata agli investimenti a basso impatto ambientale e nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.
Con la circolare ministeriale del 6 dicembre vengono fissati termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il MEF, del 22 aprile 2022, che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.
Le disposizioni della nuova circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
Leggi le condizioni per accedere ai benefici della Sabatini Green.
La tua azienda ha i requisiti ma necessita di una certificazione ambientale: chiedi ai nostri esperti di ISO 14001 e EMAS. Contattaci.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha modificato il requisito della capacità finanziaria richiesta alle imprese che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti.
Il requisito della capacità finanziaria che devono dimostrare le imprese che effettuano il solo esercizio di trasporto transfrontaliero di rifiuti viene ridotto, per ogni veicolo aggiuntivo al primo, da euro 5.000 a euro 900.
Così prevede la Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022
“Il requisito di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo nella categoria 6 si intende soddisfatto, per veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro cinquemila per ogni veicolo aggiuntivo e, per veicoli di massa fino a 3,5 tonnellate, con un importo di euro novemila per il primo autoveicolo e di euro novecento per ogni veicolo aggiuntivo. Tale requisito è dimostrato con le modalità di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto 3 giugno 2014, n. 120, ovvero mediante attestazione di affidamento bancario rilasciata da imprese autorizzate all’esercizio del credito secondo lo schema allegato sotto la lettera “C” alla Deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016.”
Deliberazione n. 8 del 15 dicembre 2022
Modifiche alla deliberazione n. 03 del 13 luglio 2016 “Criteri, requisiti e modalità per
l’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria 6 (imprese che effettuano il
solo esercizio dei trasporti transfrontalieri di rifiuti di cui all’articolo 194, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152)”. Adeguamento della capacità finanziaria.