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Norme pubblicate nel mese di settembre 2011

> Gazzetta Ufficiale

G.U. n. 224 del 26-9-2011 – Suppl. Ordinario n.212

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2011, n. 157
Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all’istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE.

G.U. n. 221 del 22-9-2011

DECRETO 20 giugno 2011
Modalita’ e importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dai commercianti e intermediari dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi.

G.U. n. 216 del 16 settembre 2011

Legge 14 settembre 2011, n. 148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Testo coordinato del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138

Testo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 188 del 13 agosto 2011), coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo.».

G.U. n. 206 del 5 settembre 2011 

Accordo 27 luglio 2011
Accordo fra Governo, Regioni e Autonomie locali in merito alla gestione delle informazioni sulla tracciabilita’ dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. (Repertorio atti n. 78/CU).

 

> Bollettino Ufficiale Regione Veneto

Bur n. 67 del 06/09/2011

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1305 del 03 agosto 2011
Approvazione di uno Schema di accordo tra la regione del Veneto, ARPAV e il CONAI per ottimizzare le attività di riduzione e recupero dei rifiuti urbani.

Scadenze ambientali di ottobre 2011

> 20 ottobre– Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Un autunno in verde. Gli appuntamenti “eco” dei prossimi mesi.

L’autunno è ricco di occasioni ed eventi legati alle tematiche dell’ambiente dello sviluppo sostenibile e della green economy.

Si seguito un riepilogo di alcune delle iniziative da segnare nel calendario per i prossimi mesi.

Ravenna 2011
Ravenna, 28-30 settembre 2011

Un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche; è previsto un ricco programma di eventi culturali.
http://www.ravenna2011.it/

 

Festival internazionale dell’ambiente
Milano, 19-22 ottobre 2011

Giunto alla IV Edizione, il Festival Internazionale dell’Ambiente propone un approfondimento
sulle opportunità offerte dalla green economy, attraverso un programma ricco di incontri, dibattiti,workshop, eventi, spettacoli, dimostrazioni e laboratori.

http://www.festival-ambiente.com/

 

Ecomondo

Rimini fiera, 9-12 novembre 2011

15° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
http://www.ecomondo.com/

 

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Dal 19 al 27 novembre 2011

La settimana europea per la riduzione dei rifiuti ha lo scopo di:

– Promuovere le azioni di riduzione sostenibile dei rifiuti in Europa
– Incrementare la consapevolezza sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulle strategia di riduzione e politiche dell’Unione Europea e i suoi Stati membri
– Imprimere fermamente il concetto della riduzione dei rifiuti, sottolineando le azioni portate avanti da vari attori
– Motivare il maggior numero possibile di cittadini a diventare attivi fornendo informazioni concrete sulle giuste abitudini a comportamenti che possono essere realmente adottati
– Mostrare come i nostri consumi condizionano l’ambiente e i cambiamenti climatici ed enfatizzare i legami tra la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile

http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/
http://www.ewwr.eu/en/node/18

Intermediazione di rifiuti: pubblicato il decreto sulle garanzie finanziarie.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 il decreto ministeriale 20 giugno 2011 che stabilisce gli importi e le modalità per la presentazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore del dello Stato da parte di coloro che svolgono l’attività di commercio e  intermediazione di rifiuti senza detenzione.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali aveva provvisoriamente individuato gli importi delle garanzie fideiussorie (con circolare n. 442 del 16 marzo 2011) facendo riferimento agli ammontari stabiliti dal DM 8/10/1996 per le categorie previste per il trasporto di rifiuti. Tale disposizione aveva valore fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce gli importi delle fideiussioni specificatamente per la categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione).

Da notare che gli importi stabiliti con il nuovo decreto all’articolo 4 (commi 1 e 2) sono diversi da quelli di cui al DM 8/10/1996 e che possono essere ridotti notevolmente per le imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 (comma 4, art 4).

Leggi il DM 20 giugno 2011.

Leggi il testo ministeriale della fideiussione.

 

Il Veneto è il più virtuoso nella raccolta differenziata

La cosiddetta “ecotassa” è il tributo che i comuni devono pagare per il deposito in discarica di rifiuti urbani indifferenziati.

L’applicazione del tributo prevede un meccanismo premiante per i comuni che riescono a raggiungere e superare determinate soglie di raccolta differenziata.

La buona notizia è che tra i 581 comuni del Veneto quasi la totalità ha ottenuto nel 2010 le agevolazioni massime previste per il pagamento dell’ecotassa (solo 10 i comuni che non hanno raggiunto il massimo sconto applicabile).

Questi i dati emersi da quanto pubblicato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti istituto presso l’ARPAV e così commentati dall’ assessore alle politiche ambientali del Veneto Maurizio Conte:
“Questa come altre analisi mettono in evidenza la maturità raggiunta dal Veneto, regione che ormai da anni si presenta come leader nel panorama italiano per quanto riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti urbani. In ogni caso, l’osservatorio regionale fa rilevare anche la necessità di rivedere il metodo di calcolo per la certificazione relativa all’ecotassa, allo scopo di renderlo più efficace e aderente al raggiungimento degli obiettivi normativi. Valuteremo come procedere nell’ambito del lavoro di revisione della normativa regionale in materia, attualmente in corso”.

Nel 2010 il Veneto ha raggiunto il 58,3% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un totale di 1.404.000 tonnellate.

In particolare il recupero della frazione organica – composta da scarti di cucina, sfalci e ramaglie – rappresenta il 45%, pari a 631.011 tonnellate. Il dato pro-capite di organico raccolto è di circa 128 kg annui per abitante, un valore di gran lunga superiore alla media nazionale (55,6 kg).
Questi dati portano il Veneto al primo posto a livello nazionale per recupero del cosiddetto “umido”.

I dati suddivisi per singolo comune sono disponibili su: www.arpa.veneto.it/rifiuti

 

SISTRI. E’ ufficiale: si parte il 9 febbraio 2012

E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 la Legge di conversione del D.L. n. 138/2011, recante, tra le ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, anche il ripristino del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

La legge di conversione prevede in materia di SISTRI quanto segue:

– l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato al 9 febbraio 2012;

– la data di avvio per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti sarà decisa da un Decreto del Ministero dell’Ambiente, ma non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012;

– con  Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Semplificazione Amministrativa dovranno essere individuati i rifiuti considerati non critici per l’ambiente. Per questi ultimi, anche se pericolosi, non dovrà essere utilizzato il SISTRI bensì i registri, i formulari e il MUD;

– incarica il  Ministero dell’Ambiente e il concessionario Selex  ad eseguire una ulteriore verifica tecnica delle componenti software ed hardware, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Ciò dovrà essere realizzato entro e non oltre il 15 dicembre 2011.

Leggi il testo della L. 14 settembre 2011, n. 148

Leggi il testo del D.L. n. 138/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla L. 148/2011

 

 

 

Il SISTRI ritorna dalle vacanze! Si parte a febbraio 2012

Il 13 agosto ci aveva colti di stucco l’improvvisa abrogazione del SISTRI ad opera del decreto anti-crisi (D.L. 138/2011).

Ora, il ripristino del Sistema Informatico di Tracciabilità dei rifiuti, in sede di conversione del decreto legge,  ci riporta con i piedi per terra e ci preannuncia una nuova data di avvio tra pochi mesi: 9 febbraio 2012.

Resta salva, invece, la partenza fissata al 1 giugno 2012 per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).

L’emendamento apportato dalla legge di conversione – già approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera dei Deputati – incarica il Ministero dell’Ambiente di eseguire una “verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini di dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti”.

Prevede, inoltre, che “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi”.

Attendiamo di conoscere quali semplificazioni il Ministero abbia in serbo per il tanto contestato SISTRI.

 

I nuovi reati ambientali: quali conseguenze?

Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.

Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.

La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.

Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.

Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.

Scadenze di settembre 2011

> 20 settembre Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di agosto 2011

> Gazzetta Ufficiale


GU del 13 agosto 2011, n. 188
Decreto legge n. 138 del 13 agosto 2011
Ulteriori disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo

> Gazzetta Ufficiale Unione Europea


GUUE L215 del 20 agosto 2011
Regolamento (UE) n. 834/2011 della Commissione
del 19 agosto 2011, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose

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