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CONAI: dal 2015 aumentano i contributi su imballaggi in plastica e vetro

Il CONAI ha annunciato per l’anno 2015 l’aumento dei contributi ambientali sugli imballaggi in plastica e in vetro.

A decorrere dal 1 gennaio 2015 i contributi subiranno le seguenti variazioni in aumento:

  • contributo sugli imballaggi in plastica: passerà dagli attuali 40 euro/ton a 188 euro/ton
  • contributo gli imballaggi in vetro: passerà dagli attuali 17,82 euro/ton a 20,80 euro/ton

Gli aumenti avranno effetto anche su alcune procedure forfettarie.

Nei seguenti comunicati vengono illustrate le motivazioni degli aumenti:

comunicato COREVE

comunicato COREPLA

 

 

Definizione di imballaggio: introdotti nuovi esempi

Con D.M. 22 aprile 2014,  in vigore dal 14 giugno, è stato modificato l’allegato E, Parte IV, D.lgs. 152/2006 che specifica meglio gli esempi illustrativi dei criteri che definiscono cosa sia o cosa non sia “imballaggio” ai sensi della normativa.

L’intento è quello di evitare discrepanze interpretative tra i vari Stati Membri  dell’UE, secondo quanto indicato dalla direttiva 2013/2/Ue (recante modifiche alla direttiva “packaging” 94/62/Ce).

Secondo i nuovi esempi,  sono “imballaggio”, tra gli altri, le grucce per abiti (solo se vendute insieme all’abito), i rotoli per alluminio, pellicola o carta, le scatole di fiammiferi, piatti e tazze monouso, capsule per il caffè lasciate vuote dopo l’uso, la pellicola di plastica che ricopre gli abiti lavati in lavanderia.

Non sono “imballaggio” i budelli per salsicce, le bustine solubili per detersivi, le posate monouso, i lumini per tombe, i macinapepe ricaricabili.

Ovviamente, tali casistiche vanno ad incidere sull’applicazione del Contributo Ambientale CONAI per i soggetti coinvolti.

Sul tema della definizione di imballaggio si vedano anche queste precisazioni pubblicate sul sito del CONAI

REACH: nuove sostanze introdotte nella candidate list

L’Agenzia Europea delle sostanze chimiche (ECHA) ha introdotto quattro nuove sostanze nella candidate list del REACH. La lista delle sostanze candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach comprende adesso 155 sostanze.

La quattro nuove sostanze sono:

  • cloruro di cadmio (EC 233-296-7; CAS 10108-64-2), cancerogeno, mutageno, tossico per la riproduzione, tossico per ingestione ed inalazione a breve e lungo termine, causando gravi danni ad organi bersaglio (reni ed ossa);
  • perossometaborato di sodio (EC 231-556-4; CAS 7632-04-4), tossico per la riproduzione;
  • perborato di sodio (EC 239-172-9), sale sodico dell’acido perborico (EC 234-390-0), tossico per la riproduzione;
  • acido-1,2-benzendicarbossilico, diesil-estere, ramificato e lineare (EC 271-093-5; CAS 68515-50-4), tossico per la riproduzione.
I produttori o importatori di articoli contenti queste sostanze in concentrazione superiore a 0,1% in peso e in quantità complessiva superiore a 1 tonnellata all’anno devono effettuare la notifica all’Agenzia prevista dall’art. 7, par. 2 del regolamento Reach, inoltre, devono comunicare ai destinatari degli articoli informazioni di sicurezza sulle sostanze presenti secondo quanto previsto dall’art. 33 del medesimo regolamento.

Ultimi aggiornamenti dal SISTRI

Riportiamo di seguito alcune novità afferenti il SISTRI:

  •  Il Dl 24 giugno 2014, n. 91 concede due mesi di tempo al Ministero dell’Ambiente per semplificare il Sistri, con priorità per l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.
  • E’ stata pubblicata pubblicata sul portale del SISTRI la nuova guida GESTIONE AZIENDA utile per le modifiche e gli aggiornamenti relativi all’anagrafica aziendale, alle richieste relative alle USB del SISTRI e per la verifica e comunicazione dei pagamento dei diritti annuali dovuti al SISTRI. 
  • Con una nota datata 24/06/2014, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che  i soggetti già  iscritti al SISTRI, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto 24/04/2014 non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione, non devono versare il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dovuto entro il 30 giugno 2014.

Scadenze ambientali di giugno 2014

  • 20 giugno – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 30 giugno – Versamento diritti annuali SISTRI (leggi notizia)

Norme pubblicate nel mese di maggio 2014

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 54 del 27 maggio 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 29 aprile 2014

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Chiarimenti della regione Veneto sull’AUA

Con D.G.R.V. n. 622 del 29 aprile 2014 la Regione Veneto ha fornito ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

In particolare ha chiarito l’ambito di applicazione del provvedimento in materia di scarichi idrici specificando che:

–          Sono esenti da A.U.A.gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche

–          Sono esenti da A.U.A.le acque di prima pioggia e di lavaggio

–          Sono soggette ad A.U.A.le acque meteoriche di dilavamento

 

Inoltre, la Delibera ha specificato che nel concetto di “impresa” rientra sia il soggetto privato che quello pubblico, pertanto l’A.U.A. è necessaria anche se l’attività di impresa, avente implicazioni per l’ambiente, è esercitata da un soggetto pubblico.

Leggi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29 aprile 2014 (BURV n. 54 del 27/05/2014).

 

Procedure per imbarco e sbarco di merci pericolose

Nella Gazzetta Ufficiale del  7 maggio 2014 n. 104 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014 relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.

Successivamente è stata pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare della Serie Merci pericolose n. 29/2014 esplicativa sui contenuti del decreto.

Decreto dirigenziale n. 303 del 07/04/2014

Circolare n. 29/2014

Reach: restrizioni all’uso del diclorobenzene

Si segnala che in data 9 maggio 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell’8 maggio 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach) per quanto riguarda le restrizioni all’uso della sostanza 1,4-diclorobenzene (n. CAS 106-46-7, n. CE 203-400-5) come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in concentrazioni pari o superiori all’1% in peso.

 

Regolamento (UE) n. 474/2014

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