Newsletter di aggiornamento ambientale – n.12 dicembre 2013
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CONAI premia la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel triennio 2011-2013, tramite l’emissione di un apposito Bando e destinando un importo complessivo pari a € 200.000,00.
I casi presentati dovranno riguardare azioni realizzate nel triennio 2011‐2013 su imballaggi già immessi al consumo in Italia e adottare uno almeno dei criteri di prevenzione raccomandati e promossi da CONAI:
Riutilizzo, risparmio di materia prima, utilizzo di materiale riciclato, facilitazione delle attività di riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo. C’è tempo fino al 20.02.2014.
Amianto: mappatura regionale degli edifici aperti al pubblico entro il 15 dicembre 2013
Con la delibera n. 2016 del 08 ottobre 2012 la Regione Veneto ha avviato il progetto di realizzazione di una banca dati informatizzata degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private e degli edifici pubblici aperti al pubblico di Comuni e Province interessati dalla presenza di amianto.
ARPAV provvede alla raccolta dati, che devono essere trasmessi entro il 15 dicembre 2013, e a pubblicare l’aggiornamento costante. Lo scopo è quello di stabilire delle priorità di intervento di bonifica, partendo da una base informativa dettagliata. Link mappatura regionale amianto
Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: entro il 31 dicembre 2013 la presentazione della domanda per gli stabilimenti sorti dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000.
Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce all’art. 281 comma 1 che i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del DPR 203/88 (esclusi gli stabilimenti dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272 comma 3), devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro delle scadenze prefissate. Entro il termine del 31/12/2013 devono presentare domanda gli stabilimenti sorti dopo il 1988 e autorizzati alle emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione.
L’autorizzazione alle emissioni è oggi ricomprese tra le autorizzazioni rilasciate con l’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al DPR 59/20139. Per molte aziende potrebbe oggi risultare necessario presentare alla Provincia competente una richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale anziché la sola domanda di autorizzazione in atmosfera.
Nel sito www.sistri.it sono state aggiornate le risposte alle tante domande (FAQ) degli operatori in merito alla funzionalità del sistema e in particolare in merito alla movimentazione e all’utilizzo dei dispositivi USB.
Abbiamo scelto tra le tante la risposta sulla “Compilazione della Scheda per conto del produttore [rif. FAQ-103]”.
Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Veneto sono stati pubblicati per rendere agevole il processo di attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che a decorrere dal 13 giugno 2013, ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che accorpa le principali autorizzazioni ambientali.
Il regolamento è applicabile solamente alle piccole e medie imprese e agli impianti produttivi, anche se di una grande impresa, non soggetti ad AIA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 come chiarito dalla Circolare Ministero dell’Ambiente n. 49801 del 07/11/2013.
Come riportato nel testo della delibera regionale l’intento dell’AUA è quello di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, con ciò determinando un netto miglioramento, in termini di efficienza dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.
Con la Circolare n. 1192 del 5 novembre 2013 l’Albo Gestori Ambientali detta le regole per l’utilizzo dei dispositivi black box previsti dal SISTRI nei casi di compravendita, usufrutto, locazione senza conducente, comodato senza conducente che comportano una variazione dell’iscrizione all’Albo del parco veicoli a motore dell’azienda.
Vengono esplicitate le modalità di installazione e di disinstallazione di black box in caso di inserimento o di cancellazione di mezzi dal parco veicoli aziendale, così come in caso di variazioni societarie tra cui la cessione del ramo d’azienda che comportino la titolarità degli autoveicoli e dei relativi dispositivi USB.
Il ministero dell’ambiente risponde alle domande sul SISTRI poste dalle associazioni di categoria degli operatori coinvolti e pubblica il quadro sinottico degli adempimenti.
Si avvisano gli utenti che la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni PRTR (di cui all’art.4 del DPR 157/2011) è disponibile nel sito http://www.eprtr.it.
Come avevamo già segnalato nelle precedenti newsletter di AGOSTO e SETTEMBRE 2013, il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito con Legge n. 98/2013, ha dettato le nuove norme che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo.
In particolare l’art. 41 bis ha previsto l’applicazione di principi di semplificazione amministrativa per la gestione di detti materiali e le condizioni rispetto alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il testo di legge conferma quindi che:
La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria Circolare esplicativa, Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, al fine di rendere agevole l’applicazione delle nuove disposizioni.
Rispetto a quanto pubblicato dalla Circolare a cui si rimanda, si evidenzia la disponibilità di due modelli per le comunicazioni obbligatorie:
Modello 1, da utilizzare per la comunicazione all’ARPAV ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche. Il Modello 1 va trasmesso, prima dell’inizio dell’attività di scavo e in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali, a:
Modello 2, da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo. Il Modello 2, con il quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata a:
Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, Modello 1, Modello 2.