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SISTRI: non ci resta che piangere?

All’inizio erano le “telenovelas“, poi sono arrivate dall’America le  “soap opera“. Le prime produzioni italiane si chiamavano  “sceneggiati”, poi sostituiti dalle più evolute   “fiction” e  dai “serials“.

In qualsivoglia modo si decida di chiamarle si tratta di produzioni –  soprattutto le prime, di origine latino-americana, di scarsissimo valore artistico – rappresentanti le saghe intricate e surreali di famiglie quale la notissima e infinita serie “Beautiful”. Le telenovelas divennero negli anni ’80-’90 un fenomeno sociale e mediatico a livello planetario prima dell’avvento dei reality che ne hanno gradualmente rubato la scena.

Cosa c’entra tutto questo con il SISTRI?
Non è così difficile trovare le note in comune: ricco uso di colpi di scena, capovolgimenti imprevisti, indizi premonitori, rivelazioni clamorose e risolutive e utilizzo del meccanismo a puntate…
Con il SISTRI abbiamo assistito ad infiniti episodi sempre nuovi ma ripetitivi (sino alla noia), improvvisa morte e risurrezione, scarsissima qualità del “prodotto”,  indagini penali (con tanto di squadre di calcio di serie C misteriosamente finanziate dai dirigenti di Finmeccanica coinvolti nell’affare SISTRI); il tutto condito da continue fughe di notizie dai corridoi del Ministero e  da misteriose gole profonde che amano diffondere illazioni spesso senza capo nè coda.

Insomma gli ingredienti della telenovela ci sono tutti e in abbondanza: oltre ogni più sfrenata fantasia.

Non sono bastati due anni e passa di continui e inconcludenti  ritocchi alla disciplina normativa, di proroghe senza fine e di milioni di euro andati a finire chissà dove (!) e di due Ministri incaricati dell’Ambiente che si sono passati la patata bollente, per arrivare ad una puntata decisiva di questa triste e desolante telenovela.

Abbiamo tutti perso il conto di quale sia il numero degli episodi ormai messi in scena ma di certo non abbiamo scordato quanto ci sia costata sino ad oggi questa “innovazione tecnologica contro la lotta alla eco-criminalità mafiosa”.

Una delle prime telenovelas che ebbe diffusione in Italia si chiamava “Anche i ricchi piangono“. Oggi questo titolo risulta alquanto inadeguato a definire questa epopea visto che di ricchi forse  sono rimasti solo alcuni noti (e ignoti) signori che reggono i fili di questo teatrino dell’orrore.  E pare che non stiano piangendo…
Sarebbe forse più adatto un popolare “Non ci resta che piangere” se non fosse per il richiamo ad un mitico pezzo di cinema comico italiano che non merita di essere usato a paragone con la telenovela “sistriana”.

P.S. – L’unica notizia ufficiale ad oggi sul  SISTRI è che la data di avvio operativo è il 30 giugno 2012. Nei giorni scorsi si è rischiato il colpo di scena:  un disegno di legge che ne prevede il rinvio al 31 dicembre 2013:  non ci resta che ….attendere la prossima puntata!

Scadenze ambientali di giugno 2012

Scadenze di GIUGNO 2012

Scadenze periodiche CONAI:

  • 20 giugno –  Dichiarazione mensile  CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

 

Rifiuti: i criteri per stabilire la pericolosità

PREMESSA

Come è noto, l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo ad un rifiuto avviene attraverso l’assegnazione dei cosiddetti codici “H”, normalmente a seguito di un riscontro analitico sugli stessi.

Per l’attribuzione di tali caratteristiche, secondo quanto previsto dalla versione originaria del D. Lgs. n. 152/06, si faceva riferimento  al superamento di soglie di concentrazione che determinano la linea di confine per stabilire la pericolosità o meno del rifiuto.

Tali soglie di concentrazione sono definite a livello europeo anche se, a tutt’oggi, non sono presenti per tutti i codici H.

Con le modifiche dapprima introdotte al D. Lgs. n. 152/06 ai criteri per la caratterizzazione dei rifiuti come pericolosi – contenuti nell’allegato D alla parte IV, come modificato dal D. Lgs. n. 205/2010 – era stato eliminato il riferimento a tali soglie di concentrazione.

Le ulteriori modifiche introdotte di recente con il decreto “semplificazioni” hanno fatto un passo indietro, ritornando ad una versione praticamente uguale a quella originaria e introducendo una novità per quanto riguarda la determinazione della caratteristica di pericolo H14 “ecotossico”.

 

D. Lgs. n. 152/06

 All. D alla parte IV

Versione originaria Versione con le modifiche introdotte dal  D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 Versione modificata da comma 6 dell’art. 3, D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, come sostituito dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 
5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto “diverso” da quello pericoloso (“voce a specchio”), esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato III della direttiva 91/689/CEEdel Consiglio. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11 si applicano i valori limite di cui al punto 4, mentre le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14 non devono essere prese in considerazione, in quanto mancano i criteri di riferimento sia a livello comunitario che a livello nazionale, e si ritiene che la classificazione di pericolosità possa comunque essere correttamente effettuata applicando i criteri di cui al suddetto punto 4. La classificazione di un rifiuto identificato da una “voce a specchio” e la conseguente attribuzione del codice sono effettuate dal produttore/detentore del rifiuto. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. 5. Se un rifiuto è identificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico a sostanze pericolose, esso è classificato come pericoloso solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o più delle proprietà di cui all’allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all’allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del presente allegato. Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di cui all’allegato I, la decisione 2000/532/CE non prevede al momento alcuna specifica. Nelle more dell’adozione, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di uno specifico decreto che stabilisca la procedura tecnica per l’attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere dell’ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7.

CONSEGUENZE

La dizione della norma modificata dal D. lgs. n. 205/2010,  privandola del riferimento alle soglie di concentrazione che, qualora superate, determinano la pericolosità del rifiuto e quindi l’attribuzione dei relativi codici “H”  (nella prima versione del D. Lgs. n. 152/06 erano contenute nel punto 4 dell’allegato D), ha comportato conseguenze in termini di incertezza ed interpretazioni piuttosto restrittive in alcuni casi.

Un esempio noto è la questione nata con riferimento ai rifiuti caratterizzati da ph estremo.

A seguito delle modifiche introdotte al D. Lgs. n. 152/06 dal D. Lgs. n. 205/2010  si erano create delle posizioni piuttosto restrittive da parte di alcune ARPA regionali e dell’Istituto Superiore di Sanità soprattutto in merito alla classificazione dei rifiuti caratterizzati da ph estremo (< 2 o > 11,5).

In particolare, ARPA e Regioni avevano istituito un tavolo tecnico per i necessari approfondimenti su questo argomento  dando vita a pareri che specificavano tra l’altro quali metodiche analitiche dovessero essere utilizzate per la caratterizzazione dei rifiuti recanti un ph estremo e come tali suscettibili di essere classificati come corrosivi o irritanti e, pertanto, pericolosi.

Tutto ciò aveva dato vita ad incertezze interpretative e a difficoltà di definire e reperire le corrette metodologie per  le verifiche analitiche sui rifiuti che presentavano questi valori (in ultima si era ricorsi al costoso e poco diffuso skin-test).

Molto spesso la conseguenza diretta era la classificazione dei rifiuti con ph estremo quali rifiuti pericolosi.

 

LA NOVITÀ NEL DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Come anticipato in premessa, a seguito delle modifiche nuovamente introdotte all’allegato D alla parte IV del D. Lgs. n. 152/06,  la lettera della norma è ritornata ad essere analoga alla versione antecedente il D. Lgs. n. 205/2010.

E’ quindi ritornato il riferimento, per la classificazione dei cosiddetti codici a specchio,  alle concentrazioni soglia previste dall’allegato D al punto 3.4.

Viene quindi a decadere la questione legata alla presenza di ph cosiddetti estremi in quanto le soglie di concentrazione da prendere a riferimento tornano ad essere quelle previste al punto 3.4 dell’allegato D.

Inoltre, è stata introdotta una importante specifica per quanto riguarda l’attribuzione della caratteristica di pericolosità H14 “ecotossico” rispetto alla quale non era definito dalla legge alcun criterio per l’attribuzione nè alcuna concentrazione.

Come noto agli addetti ai lavori, questa caratteristica è spesso stata il “refugium peccatorum” utilizzato laddove il rifiuto presentasse un qualche elemento di pericolosità non meglio definibile.

Ora, il riferimento compiuto dalla disposizione di legge novellata, facendo espresso richiamo alla disciplina dell’ADR, non lascia margine ad interpretazioni.

Il rifiuto classificato come H14, a seguito di un’analisi che prenda in considerazione le prescrizioni contenute nell’ADR, rientra nel campo di applicazione del regolamento ADR e dovrà essere opportunamente trattato secondo le prescrizioni da questo disciplinate per la classe 9 – Materie ed oggetti pericolosi diversi – M6 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, liquide) e M7 (materie pericolose per l’ambiente acquatico, solide).

Il criterio dell’ADR,  si dovrà applicare fino all’emanazione del previsto decreto ministeriale.

Ne consegue che è opportuno, alla luce di queste nuove specifiche,  sottoporre i rifiuti ad una nuova analisi di caratterizzazione che prenda a riferimento i criteri di classificazione previsti dall’ADR.

Si sottolinea che l’attribuzione del codice H14 comporta necessariamente l’obbligatorietà di effettuare il trasporto in ADR con le conseguenze derivanti da tale obbligo.

 

 

Responsabile Tecnico categoria 8: nuovi requisiti.

Con Deliberazione n. 4 del 18 aprile 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha apportate importanti modifiche ai requisiti prescritti per lo svolgimento del ruolo di Responsabile Tecnico per la categoria 8  “Attività di intermediazione e commercio di rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi”.

La precedente Deliberazione n. 2 del 15 dicembre 20120, prevedeva che un libero professionista potesse svolgere  il ruolo di Responsabile Tecnico  contemporaneamente per non più di 10 aziende iscritte all’Albo, con la nuova deliberazione è previsto che:

“un soggetto esterno all’organizzazione dell’impresa che ricopra lo stesso incarico contemporaneamente per non più di quaranta imprese iscritte all’Albo, delle quali:

non più di cinque iscritte nella classe a),

non più di dieci iscritte nella classe b),

non più di venti iscritte nella classe c)

e non più di trenta iscritte nella classe d)”

 

Deliberazione 18 aprile 2012.

Notte “verde” a Padova e nel Nordest

Avrà luogo sabato 5 maggio, nell’ambito della quinta edizione del Festival Città Impresa (dal 2 al 6 maggio),  la prima edizione della manifestazione “La Notte Verde del Nordest“, kermesse tematica sullo sviluppo sostenibile.

Il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige gli scenari di giorno e di notte di una serie di iniziative di approfondimento sui temi quali energia, mobilità, paesaggio, gestione dei rifiuti, nuovi stili di vita, ecc.

Il calendario delle manifestazioni cittadine prevede visite guidate, testimonianze aziendali, dibattiti e workshop, presentazione di progetti e prodotti, esibizioni  ed animazioni, degustazioni a km zero, laboratori per bambini e adulti che prenderanno vita, anche durante la notte, tra piazze e strade, ambienti naturali e impianti industriali.

Leggi il  programma dettagliato di tutte le interessanti manifestazioni organizzare nell’area di Padova.

Ogni ulteriore approfondimento sul sito www.festivaldellecittaimpresa.it

Scadenze ambientali di maggio 2012

Scadenze di MAGGIO 2012

Scadenze periodiche CONAI:

  • 20 maggio–  Dichiarazione mensile  CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

 


Norme pubblicate nel mese di aprile 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  • GU n. 82 del 6-4-2012 , S.O. n. 69 

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 

Testo del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35 .

 

  •  GU n. 93 del 20-4-2012

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 gennaio 2012, n. 43
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

 

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

 Deliberazione 18 aprile 2012.

Modifiche alla deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010, relativa ai criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 8.

Recupero rifiuti in regime semplificato: versamento diritti annuali di iscrizione al registro

Si segnala che entro il 30 aprile dovrà avvenire il versamento dei diritti annuali di iscrizione al registro provinciale delle imprese che effettuano attività di recupero rifiuti in regime semplificato.

Di seguito gli importi da versare a seconda della quantità annua di rifiuti recuperabili:

classe di attività
quantità annua di rifiuti recuperati
importi
classe 1
>200.000 tonn.
€ 774,69
classe 2
>60.000 tonn. e <200.000 tonn
€ 490,63
classe 3
>15.000 tonn. e <60.000 tonn.
€ 387,34
classe 4
>6.000 tonn. e <15.000 tonn.
€ 258,23
classe 5
>3.000 tonn. e <6.000 tonn.
€ 103,29
classe 6
< 3.000 tonnellate
€ 51,65

Il versamento dovrà essere effettuato all’amministrazione provinciale di riferimento, indicando nella causale del versamento quanto segue:

“diritti di iscrizione registro rifiuti art 216, anno 2012”

Per la Provincia di Padova il C/C postale è il n. 14791354, intestato a  Servizio di Tesoreria Provincia di Padova.

SISTRI: rinvio pagamento contributi a novembre 2012

Il Ministero dell’Ambiente ha reso noto, con uno scarno comunicato apparso sul sito del SISTRI, il rinvio del versamento dei contributi annuali di iscrizione al SISTRI al 30 novembre 2012.

In questo modo il Ministero ha recepito le istanze delle associazioni di categoria che si erano unite nella richiesta di non versare per l’anno in corso il contributo annuale di  iscrizione al SISTRI, stante la mancata effettiva operatività del sistema.

Di seguito quanto pubblicato sul sito del SISTRI:

“Il Ministero dell’Ambiente sta procedendo ad una revisione del sistema SISTRI in modo da semplificare e rendere più efficienti le procedure.

Nell’ambito di questo lavoro, d’accordo con la società che ha fornito il sistema, la Selex Elsag del gruppo Finmeccanica, è stato concordato un differimento al 30 novembre 2012 del termine per il pagamento dei contributi per l’anno in corso, che scadeva il 30 aprile prossimo.

Il ministro Corrado Clini ha proposto al nuovo presidente di Confindustria e ai presidenti delle associazioni delle categorie interessate di valutare insieme le modalità per rendere finalmente operativo il sistema, senza aggiungere oneri amministrativi alle già complesse procedure cui le imprese sono sottoposte per rispettare gli adempimenti ambientali ed in particolare quelli in materia di rifiuti.”

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