fbpx

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

Riportiamo di seguito un sunto delle importanti novità per gli operatori che hanno a che fare con attività di installazione, manutenzione, manipolazione di gas ad effetto serra.

La norma è di particolare rilievo per gli adempimenti che implica, quali l’iscrizione in un apposito registro e l’obbligo di certificarsi per gli operatori del settore.

Le CCIAA stanno organizzando degli incontri di approfondimento in vista della piena operatività dei registri previsti dalla norma.

 

LA NORMATIVA

L’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
LA CERTIFICAZIONE E LE ATTESTAZIONI DEGLI OPERATORI  (art. 9)
1.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.
4.  Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.
5.  Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

IL REGISTRO TELEMATICO (art. 13)

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica.

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
  • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
  • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
  • Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
  • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
  • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

Segnaliamo che le CCIAA stanno svolgendo degli incontri sul territorio per fornire  agli operatori coinvolti le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e procedere correttamente all’iscrizione al registro.

Questi gli incontri nelle sedi venete delle CCIAA:

PADOVA: Mercoledì 6 febbraio 2013 (ore 09.00 – 12.00) presso Centro Conferenze Piazza Zanellato, 21 35131

VERONA: Martedì 5 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Verona Mercato, nella Sala Convegni della palazzina Direzionale lato ovest, Via Sommacampagna, 63 d/e 37137

ROVIGO: Lunedì 18 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Polesine Innovazione via del Commercio, 43 45100 Rovigo

BELLUNO: Giovedì 28 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00), presso C.C.I.A.A. Belluno P.zza Santo Stefano n.15/17 32100

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgas.it dove è disponibile anche tutta la normativa sopra richiamata.

 

Articolo pubblicato il 24 Gennaio 2013

Facebook
LinkedIn