Con una deroga alla disciplina sulle terre e rocce da scavo il Governo ha snellito le disposizioni del regolamento di cui al DM 161/2012 prevedendo in sintesi che:
La norma non precisa cosa deve essere applicato ai cantieri dove si producono terre e rocce in quantitativi maggiori di 6000 mc che non sono però oggetto di VIA o AIA. E’ opportuno attendere i chiarimenti o le modifiche che da quanto emerge, interverranno a breve.
Riferimenti normativi:
Art. 8-bis, comma 1 e 2, del Dl 43/2013 entrato in vigore il 26/6/2013 con la Legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge del Dl 43/2013 recante disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012).
Decreto legge 26 aprile 2013 n.43
Le disposizioni in materia ambientale dettate dall’art. 41 del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) hanno determinato una modifica dei riferimenti al termine “suolo”, ampliando le esclusioni previste dall’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006.
Questa importante modifica prevede che anche le “matrici materiali di riporto” (di cui all’All.2 del D.Lgs. 152/2006) costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri, rimangano escluse dal campo di applicazione della normativa “rifiuti”.
Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
Link: Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. “Decreto Fare”)
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 575 del 03/05/2013
Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca.
E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.
Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:
L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.
La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.
Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59
Segnaliamo che è partita la campagna del SISTRI per il riallineamento delle anagrafiche dei soggetti coinvolti, che a suo tempo si sono iscritti.
Il call center del SISTRI, riattivato dai primi giorni del mese di maggio, sta contattando le aziende per procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel database che nel frattempo potrebbero essere variati.
In caso di variazione dei dati societari ed anagrafici, le aziende potranno comunicare i dati ai seguenti recapiti di SISTRI:
iscrizionemail@sistri.it
numero verde 800 00 38 36
E’ necessario comunicare il codice pratica rilasciato all’epoca dell’iscrizione.
A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra da presentare all’ISPRA entro il 31 maggio, il Ministero dell’Ambiente pubblica il formato ufficiale per la comunicazione.
La denuncia deve riportare le quantità di gas fluorurati a effetto serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio.
Si precisa, tuttavia, che i dati da dichiarare devono essere tratti dal registro delle apparecchiature e degli impianti, il cui modello è stato ufficializzato molto di recente (Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013); pertanto, per la dichiarazione di quest’anno non sono disponibili i dati delle quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nel 2012.
Ciò considerato il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la dichiarazione, con scadenza 31 maggio, dovrà riportare tutti i dati previsti nelle prime tre sezioni del modello ufficiale e in particolare quelli relativi:
Nelle istruzioni di compilazione viene declinata in maniera piuttosto completa la definizione di operatore:
“il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
• libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.
Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).”
Per i contenuti della dichiarazione si rinvia alla consultazione dei seguenti allegati:
– modello di dichiarazione
– istruzioni per la compilazione della dichiarazione
– registro delle apparecchiature
– registro del sistema antincendio
Per la procedura online di presentazione della dichiarazione:
http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas
Si consiglia di consultare anche:
sito del Ministero dell’Ambiente
La disciplina nazionale delle terre e rocce di scavo contenuta nel D.M. n. 161/2012 contiene degli aspetti ed indicazioni che non permettono una chiara operatività per gli addetti ai lavori.
La Regione Veneto, in considerazione di ciò ha accolto alcune istanze volte a “fornire ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella materia della gestione delle terre e rocce di scavo, alcune modalità orientative volte ad assicurare una corretta ed omogenea applicazione sull’intero territorio regionale delle previsioni introdotte dal d.m. n. 161/2012”, emanando la Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230.
Con tala nota si è chiarito, tra l’altro, quanto segue:
– con l’entrata in vigore del d.m. n. 161/2012 non ha più effetto la deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008, salvo il periodo di transitorio previsto dal decreto stesso
– le attività, che comportano la produzione di materiali da scavo, avviate fino alla data del 5 ottobre 2012 (le per le quali sono state seguite le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008) possono essere portate a termine secondo tali procedure ma in tal caso deve essere stata presentata prima di tale data almeno l’indagine ambientale prescritta dalla DGRV 2424/08
Per tutti gli altri aspetti si rinvia al testo della Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230
Con D.G.R.V. n. 346 del 19 marzo 2013 – BURV n. 30 del 02/04/2013 – è stata ripubblicata la disciplina della garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti.
Questo provvedimento è un aggiornamento di precedenti provvedimenti regionali che già provvedevano a fissare gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti ed ha lo scopo di prevedere specifiche riduzioni per alcune tipologie di rifiuti (inerti e metalli).
Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio (nelle varie forme previste a seconda della tipologia di impianti ed elencate nell’allegato A della D.G.RV. in parola).
Questa Delibera è motivata da alcune riduzioni introdotte e da una correzione ad un errore materiale contenuto nella precedente delibera:
NOTA BENE- TERMINE DI ADEGUAMENTO PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI GIA’ IN ESERCIZIO
Nel fissare quanto sopra indicato, la D.G.R.V. conferma anche il termine per l’adeguamento delle garanzie finanziarie in essere presso impianti già autorizzati ed in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera. Per tali impianti il termine per provvedere all’adeguamento delle garanzie finanziarie è il 21 agosto 2013 (come già stabilito dalla precedente D.G.R.V. n. 1543/2012, che fissava in un anno dalla data di pubblicazione del B.U.R.V. il termine per l’adeguamento).
Si invitano, pertanto, i gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti a provvedere a tale adeguamento entro il termine del 21 agosto 2013.
E’ opportuno prendere contatto con l’autorità competente al rilascio del proprio provvedimento autorizzatorio (Provincia) per verificare le modalità e gli importi per l’adeguamento.
Per la Provincia di Padova, si veda: http://www.provincia.pd.it/index.php?page=rifiuti
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