Newsletter di aggiornamento ambientale – n.1 gennaio 2014
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GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA
E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n.1272/2013 del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII relativo alle restrizioni all’immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose. In questo regolamento viene vietata l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli contenenti componenti in gomma o plastica, che contengono oltre 1 mg/kg di uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) elencati, se tali componenti vengono a contatto con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Per i giocattoli e gli altri articoli di puericultura il limite è di 0,5 mg/kg.
Il 16 dicembre 2013 sono state aggiunte sette sostanze della lista delle sostanze SVHC candidate all’inserimento nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione. Tali sostanze sono:
La Francia, con l’Accordo Multilaterale M268 a cui l’Italia non ha ancora aderito, ha proposto di anticipare le disposizioni di trasporto dei rifiuti di imballaggi vuoti che entreranno in vigore con l’ADR 2015.
L’Accordo M268 prevede:
Classificazione
A partire dal 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, divieto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. p) del Dlgs 36/2003 .
Il Governo ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2014 come stabilito dall’art. 10 comma 1 del DL 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. “Milleproroghe”) entrato in vigore il 31/12/2013.
Sono stati pubblicati con il DPCM 12 dicembre 2013 i nuovi modelli per la dichiarazione dei rifiuti, MUD 2014 con riferimento ai dati 2013, che sostituiscono integralmente i moduli precedenti.
La dichiarazione va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile 2014 Il MUD 2014 deve essere presentato da:
Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).
Come anticipato nella newsletter di agosto 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.
In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .
Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve predisporre una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.
Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.
Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)
Le aziende iscritte al SISTRI prima del 31/12/2013 devono effettuare l’operazione di riallineamento dei dati inseriti al momento dell’iscrizione, tale operazione si può effettuare autonomamente entrando nel sito SISTRI con la propria USB.
Le aziende iscritte solo per produzione o trasporto di rifiuti non pericolosi, categorie non più obbligate all’utilizzo del SISTRI secondo il DL 101/2013 e con la relativa legge di conversione, devono provvedere a cancellarsi dal SISTRI per non pagare i diritti per l’anno 2014.
I produttori di rifiuti solo non pericolosi, per procedere alla cancellazione, devono, inviare all’indirizzo e-mail del SISTRI (iscrizionemail@sistri.it) un’autocertificazione in cui si richiede di procedere alla cancellazione allegando il documento di identità del legale rappresentante. Al ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione si deve restituire il dispositivo USB secondo le modalità indicate.
I trasportatori di rifiuti solo non pericolosi devono recarsi alla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali e consegnare i dispositivi USB, riceveranno un voucher e verranno chiamati dall’officina per la disinstallazione delle black box.
I trasportatori di rifiuti pericolosi e non pericolosi è consigliabile all’interno della propria posizione SISTRI togliere la spunta alla categoria dei rifiuti non pericolosi, per non pagare i diritti anche sulle quantità trasportate di rifiuti non pericolosi.
Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare il numero verde del SISTRI.