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Novità SISTRI

Continua a far discutere la ripresa di operatività del SISTRI fissata per ottobre 2013. Il ministro Flavio Zanonato,  al 58° Congresso nazionale degli Ingegneri a Brescia, ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dalle aziende nell’utilizzo del sistema e l’eccesso di burocrazia per recepire la direttiva sui rifiuti.  Il ministro per lo sviluppo economico ritorna quindi sulle necessarie semplificazioni del Sistri, prevedendo l’esclusione per chi produce solo rifiuti non pericolosi.

In Parlamento il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci ha depositato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, sottolineando le difficoltà incontrate dagli operatori . Tali conclusioni sono state approvate all’unanimità dai rappresentanti delle 31 organizzazioni delle imprese coinvolte lo scorso 20 giugno, definiscono il Sistri un sistema non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi che di costi.

Interrogazione parlamentare del Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati

END OF WASTE per i rottami di rame

Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti. Il Regolamento sarà pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

 Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

DL FARE: ancora modifiche con il passaggio alla Camera

Rispetto a quanto pubblicato nella newsletter di Giungo 2013 comunichiamo che con il passaggio alla Camera dei Deputati sono subentrate ulteriori modifiche all’art. 41 del DL “Fare” (Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) in materia di terre e rocce da scavo.

La proposta ora al vaglio del Senato, Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R), detta all’art. 41­bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo.

Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e mediante un’attestazione da inviare all’ARPA competente dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC e senza causare pericolo per le acque sotterranee.

Viste le numerose e continue modifiche sull’argomento attendiamo l’approvazione definitiva per tracciare il nuovo quadro per le terre e rocce da scavo.

Link al Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R)

Newsletter agosto 2013

Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 8 agosto 2013

IN EVIDENZA

AGGIORNAMENTO NORMATIVO

SCADENZE DEL MESE

APPROFONDIMENTI

Scadenze ambientali di agosto 2013

Scadenze di  AGOSTO  2013

  • 20 agosto –  Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 21 agosto 2013 – Scadenza obbligo aggiornamento garanzie finanziarie impianti di trattamento rifiuti (vedi notizia)

Scadenze ambientali di luglio 2013

Scadenze di  LUGLIO  2013

  • 20 luglio –  Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 luglio – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Versamento trimestrale

Norme pubblicate nel mese di giugno

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU Serie Generale n.144 del 21-6-2013 – Suppl. Ordinario n. 50
     

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia

 

  • GU n.97 del 26-4-2013

 DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013 n. 43

Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino,  di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.

 

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

  • GUCE n. L 149 del 01-06-2013

REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE del 8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Aggiornamento del Regolamento n.1272/2008 (CLP)

Il Regolamento (UE) n.487/2013 costituisce il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stato pubblicato il 1 giugno 2013 ed entra in vigore il 21 giugno 2013. A partire dal 1 dicembre 2014 si applicano le modifiche  alle sostanze e a partire dal 1 giugno 2015 si applicano le modifiche alle miscele.

Le principali modifiche riguardano:

  • l’introduzione di nuove categorie di pericolo di gas chimicamente instabili (un gas infiammabile in grado di reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria o di ossigeno), sull’etichetta non devono avere nessun pittogramma di pericolo, non deve avere l’avvertenza, devono essere indicate le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza,
  • l’introduzione della categoria 3 per gli aerosol non infiammabili, sull’etichetta non devono avere nessun pittogramma di pericolo, ma devono avere l’avvertenza “attenzione”,  l’indicazione di pericolo e i consigli di prudenza;
  • le sostanze o miscele classificate come corrosive per i metalli, ma non corrosive per la pelle e/o occhi che sono in forma finita per essere utilizzate dai consumatori non richiedono sull’etichetta il pittogramma di pericolo GHS05;
  • gli elementi dell’etichetta prescritti all’articolo 17 possono essere omessi se la quantità contenuta nell’imballaggio interno non è superiore a 10 ml, oppure la sostanza è fornita ad un utilizzatore a valle o distributore a fini di ricerca e sviluppo oppure l’imballaggio interno è contenuto in un imballaggio esterno che soddisfa le prescrizioni dell’articolo 17.

Aggiornamento della Candidate List

Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.

Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti:

  • Cadmio (CAS 7440-43-9)
  • Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) (CAS 3825-26-1)
  • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) (CAS 335-67-1)
  • Dipentyl phthalate (DPP) (CAS 131-18-0)
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (CAS -)
  • Cadmium oxide (CAS 1306-19-0)
La lista aggiornata con le 144 sostanze si trova nel sito dell’Agenzia Chimica europea (ECHA).
Gli importatori e i produttori di articoli devono effettuare una notifica all’Agenzia ECHA se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
  • la sostanza della Candidate List  è contenuta negli articoli in quantità complessiva superiore a 1 tonnellata all’anno;
  • la sostanza è contenuta negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
A meno che non si possa escludere l’esposizione di persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.
La notifica deve essere effettuata entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nella lista.
Inoltre il fornitore di un articolo che contiene una sostanza inclusa nella Candidate List in concentrazione superiori allo 0,1% in peso/peso deve fornire al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti quanto meno il nome della sostanza.
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