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ADR: unico numero ONU per gli imballaggi vuoti contaminati non ripuliti

In data 22 settembre 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M268 in materia di trasporto in ADR.

L’accordo multilaterale M268, con riferimento alla sezione 1.5.1 del Regolamento ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), prevede l’importante disposizione che consente di classificare gli  imballaggi di scarto contaminati dalla presenza di merci pericolose delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9 e non ripuliti (codice CER 150110) con un unico numero ONU (3509), purchè siano rispettate le condizioni prescritte dal testo dell’accordo stesso.

Le disposizione contenute nell’accordo verranno inserite nella nuova versione dell’ADR 2015.

La disposizione contenuta nell’accordo semplifica notevolmente la gestione dal punto di vista dell’ADR (in particolare nelle fasi di confezionamento e trasporto), dei rifiuti di imballaggio contaminati da talune sostanze pericolose.

Il testo ufficiale dell’accordo è disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo sul sito www.unece.org.

APPROFONDIMENTO

Gli imballaggi, i grandi imballaggi o contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa (IBC) vuoti non ripuliti possono essere assegnati a:

numero ONU 3509 IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI
classe di pericolo: 9
numero di identificazione del pericolo: 90
categoria di trasporto: 4
codice di restrizione in galleria: E

Solamente a condizione che:

– siano trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali (ma non al fine del loro ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo);

– i residui di merci pericolose presenti negli imballaggi vuoti appartengano esclusivamente alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9, escluse:

  • materie assegnate al gruppo d’imballaggio I o che appartengono alla categoria di trasporto “0”, o
  • materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o
  • materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1, o
  • materie che presentano un rischio di radioattività, o
  • asbesto (UN 2212 e UN 2590), policlorobifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

Disposizioni di carico

  • gli imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti, sporchi di residui che presentano un rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati o caricati nello stesso container o veicolo con altri imballaggi vuoti non ripuliti;

Disposizioni d’imballaggio:

  • gli imballaggi autorizzati per il trasporto dell’UN 3509 sono quelli che soddisfano le istruzioni d’imballaggio P003, IBC08 o LP2;
  • non è richiesto che gli imballaggi siano omologati ONU;
  • gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi rispettivamente ai requisiti del 6.1.4, 6.5.5 o 6.6.4, realizzati a tenuta stagna o dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno e resistenti alla perforazione;
  • se i residui sono esclusivamente solidi, che non possono liquefarsi durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili. Se i residui sono liquidi gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi flessibili  possono essere utilizzati se dotati di mezzi di contenimento (ad esempio materiale assorbente);
  • prima del riempimento gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi devono essere controllati per assicurarsi che siano privi di corrosione, contaminazione o altri danni;
  • gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi che devono contenere residui della classe 5.1 devono essere costruiti in modo che i residui non vengano a contatto con legno o altro materiale combustibile.

Disposizioni concernenti il trasporto alla rinfusa

Il trasporto delle merci pericolose con UN 3509 è autorizzato:

  • in contenitori chiusi per trasporto alla rinfusa (codice BK2)
  • in veicoli telonati o contenitori chiusi,

che siano a tenuta o che siano dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno resistente alla perforazione e che siano dotati di mezzi di contenimento di liquido libero, ad esempio materiale assorbente.

Quando si trasportano imballaggi IBC o grandi imballaggi con residui di materie della classe 5.1, i container, veicoli o container per trasporto alla rinfusa devono essere costruiti in modo le merci pericolose non vengano a contatto con legno o altri materiali combustibili.

Disposizioni inerenti la documentazione

La denominazione ufficiale di trasporto deve essere completata con la dicitura “(CON RESIDUI DI …)”  seguita dai numeri delle classi e dai rischi sussidiari:

“UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI…)”

Ad esempio, se sono imballati insieme  imballaggi con residui di merci pericolose della classe 4.1 e imballaggi con residui di merci della classe 3 con rischio sussidiario della classe 6.1, nel documento di trasporto si dovrà scrivere:

UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1)

Inoltre, nel documento di trasporto si deve aggiungere la dicitura:

Trasporto in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 (M268)

Non è necessario scrivere la quantità totale della merce pericolosa con UN 3509.

Per tutti gli aspetti residui, si applicano tutte le altre disposizioni dell’ADR.

 

Per ogni consulenza sull’argomento contatta il nostro esperto di ADR.

Scadenze ambientali di ottobre 2014

  • 9 ottobre – RAEE – Scatta l’obbligo per il produttore di AEE di apporre il marchio di identificazione (leggi notizia)
  • 20 ottobre  – CONAI  – Dichiarazione trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) – (si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online)

AEE: scatta l’obbligo di apposizione del marchio di identificazione

A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo D. Lgs. n. 49/2014, che detta la nuova disciplina sui RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in data 9 ottobre 2014 scatta l’obbligo per il produttore delle apparecchiature di apporre un marchio di identificazione su tutte le AEE immesse sul mercato.

L’articolo 28 del citato decreto stabilisce che il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee; deve, quindi, essere costituito in alternativa da:

  • nome del produttore
  • logo, se registrato
  • numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee

La presenza del marchio attesta che le AEE sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Dalla medesima data entrano in vigore anche le sanzioni che prevedono per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del marchio di identificazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1000,00 euro.

Leggi il D. Lgs. n. 49/2014

Norme pubblicate nel mese di settembre 2014

  • GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n. 224 del 26-9-2014

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 luglio 2014

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2014/69/UE, 2014/70/UE, 2014/71/UE, 2014/72/UE, 2014/73/UE, 2014/74/UE, 2014/75/UE, 2014/76/UE del 13 marzo 2014 di modifica del decreto 4 marzo 2014 n. 27 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (RoHS).

GU Serie Generale n. 212 del 12-9-2014

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 133

Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita’ produttive.

 

  • BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 89 del 12 settembre 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1633 del 09 settembre 2014

D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Indicazioni sulle modalità applicative della disciplina in materia di Autorizzazioni integrate ambientali recata dal Titolo III-bis, alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. 04.03.2014, n. 46, nelle more dell’adozione di una circolare ministeriale.

 

REACH: nuovi metodi di prova

Con la pubblicazione del Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione del 15 luglio 2014, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 (Reach), sono stati inseriti 6 nuovi metodi di prova per la determinazione della tossicità  e di altri effetti negativi per la salute:

  • uno studio della neurotossicità nella fase dello sviluppo
  • uno studio esteso della tossicità per la riproduzione su una generazione
  • un saggio di mutagenesi in vivo su roditori transgenici
  • un test in vitro per la valutazione degli effetti sulla sintesi degli ormoni steroidei
  • due metodi in vivo per valutare gli effetti estrogenici e (anti)androgenici

 

REACH: nuove sostanze incluse nell’allegato XIV

Con la pubblicazione del regolamento (UE) n. 895/2014 nella GUUE L 244/6 del 19/08/2014 è stato aggiornato l’allegato XIV del regolamento Reach.

L’allegato include le sostanze soggette ad autorizzazione che, dopo la data di scadenza fissata al suo interno, non potranno essere immesse nel mercato senza autorizzazione.

Le nuove sostanze incluse nell’allegato XIV sono:

  • Formaldeide, prodotti di reazione oligomerica con anilina (MDA tecnico) (CAS 25214-70-4);
  • Acido arsenico (CAS 7778-39-4)
  • Bis(2-metossietil) etere (diglime) (CAS 111-96-6)
  • 1,2-dicloroetano (EDC) (CAS 107-06-2)
  • 2,2′-dicloro-4,4′-metilendianilina (MOCA) (CAS 101-14-4)
  • Tris(cromato) di dicromo (CAS 24613-89-6)
  • Cromato di stronzio (CAS 7789-06-2)
  • Idrossiottaossodizincatodicromato di potassio (CAS 11103-86-9)
  • Ottaidrossocromato di pentazinco (CAS 49663-84-5)

Regolamento UE 895/2014

Albo Nazionale Gestori Ambientali: pubblicate le prime delibere applicative del nuovo Regolamento.

A seguito della pubblicazione del nuovo Regolamento per la disciplina dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, il Comitato Nazionale ha pubblicato le prime delibere applicative che danno vita alle modifiche introdotte dal nuovo regolamento.

Le delibere susseguitesi in questi in giorni contengono la modulistica per provvedere all’iscrizione, al rinnovo e alla variazione dell’iscrizione (delibere n. 2, 3, 4 ,5 del 03/09/2014) anche se, con l’obbligo di utilizzo del sistema telematico, i modelli dovrebbero essere prodotti automaticamente dal sistema.

Da ultimo è stato pubblicato il modello di “attestazione dell’idoneità dei mezzi di trasporto” da compilarsi da parte del responsabile tecnico, in sostituzione della perizia giurata. (Delibera n° 6 del 09/09/2014)

Tutte le delibere sono a disposizione su www.albonazionalegestoriambientali.it

Novatech Srl è a disposizione per pratiche di iscrizione, rinnovo, variazione, incarico di Responsabile Tecnico ed ogni consulenza relativa all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Per ogni ulteriore approfondimento contattaci.

AIA: dalla Regione Veneto i primi indirizzi applicativi del D. Lgs. n. 46/14

Con D.lgs. 04 marzo 2014, n. 46 – Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), pubblicato sulla G.U. n. 72 del 27.03.2014 – Serie generale, entrato in vigore il 12 aprile 2014 – il legislatore ha apportato numerose e sostanziali modifiche ed integrazioni al D. Lgs. n. 152/06 nella parte che disciplina l’Autorizzazione Integrata Ambientale (Titolo III-Bis, della Parte II D. Lgs. n. 152/06).

Il decreto sopra citato ha introdotto le principali seguenti modifiche:

1.introduzione di  nuove installazioni (in precedenza definite tipologie progettuali) assoggettate ad AIA, inserite nell’Allegato VIII alla Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
2. definizione delle procedure per il rilascio delle nuove autorizzazioni;
3. nuove procedure per il riesame delle autorizzazioni in essere alla data dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 46/2014;
condizioni di applicazione delle conclusioni sulle BAT (migliori tecniche disponibili) alle autorizzazioni integrate
ambientali.

A seguito di tale provvedimento, la Regione Veneto ha recentemente fornito alcuni indirizzi orientativi per la prima applicazione del D.lgs. n. 46/2014  con riferimento alle Autorità competenti al loro rilascio, indicando anche quale documentazione e a quale Autorità deve essere presentata da parte dei soggetti interessati.

Tutto ciò è contenuto nella D.G.R.V. del 22 luglio 2014 pubblicata sul BURV del 1 agosto 2014, n. 75

Importante sottolineare che, per le nuove installazioni (tipologie progettuali che non erano precedentemente ricomprese nell’elenco di cui all’All. VIII della parte II del D. lgsg. n. 152/06) deve essere presentata istanza di rilascio dell’AIA entro l’8 settembre 2014.

Scadenze ambientali di settembre 2014

  • 8 settembreAIA scadenza per la presentazione istanza nuove installazione assoggettate ad AIA a seguito del D. Lgs. n. 46/14 (leggi notizia)
  • 20 settembre  – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) – (si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online)
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