Continua a far discutere la ripresa di operatività del SISTRI fissata per ottobre 2013. Il ministro Flavio Zanonato, al 58° Congresso nazionale degli Ingegneri a Brescia, ha messo in evidenza le difficoltà riscontrate dalle aziende nell’utilizzo del sistema e l’eccesso di burocrazia per recepire la direttiva sui rifiuti. Il ministro per lo sviluppo economico ritorna quindi sulle necessarie semplificazioni del Sistri, prevedendo l’esclusione per chi produce solo rifiuti non pericolosi.
In Parlamento il presidente della Commissione Ambiente della Camera Ermete Realacci ha depositato un’interrogazione parlamentare ai ministri dell’Ambiente e dello Sviluppo Economico, sottolineando le difficoltà incontrate dagli operatori . Tali conclusioni sono state approvate all’unanimità dai rappresentanti delle 31 organizzazioni delle imprese coinvolte lo scorso 20 giugno, definiscono il Sistri un sistema non idoneo perché comporta eccessivi sovraccarichi sia in termini organizzativi che di costi.
Interrogazione parlamentare del Presidente della Commissione Ambiente della Camera dei Deputati
Dopo i Regolamenti UE sui rottami di ferro e sui rottami di vetro, la Commissione UE ha pubblicato il nuovo Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti. Il Regolamento sarà pienamente applicabile dal 1 gennaio 2014.
In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .
Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve redigere una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.
Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) un sistema di gestione atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.
Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)
Rispetto a quanto pubblicato nella newsletter di Giungo 2013 comunichiamo che con il passaggio alla Camera dei Deputati sono subentrate ulteriori modifiche all’art. 41 del DL “Fare” (Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) in materia di terre e rocce da scavo.
La proposta ora al vaglio del Senato, Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R), detta all’art. 41bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo.
Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e mediante un’attestazione da inviare all’ARPA competente dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC e senza causare pericolo per le acque sotterranee.
Viste le numerose e continue modifiche sull’argomento attendiamo l’approvazione definitiva per tracciare il nuovo quadro per le terre e rocce da scavo.
Link al Disegno di Legge approvato il 26 luglio 2013 dalla Camera dei Deputati (N. 1248-A/R)
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 8 agosto 2013
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 7 luglio 2013
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
GAZZETTA UFFICIALE
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia
DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013 n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) N. 487/2013 DELLA COMMISSIONE del 8 maggio 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
Il Regolamento (UE) n.487/2013 costituisce il terzo adeguamento al progresso tecnico e scientifico del Regolamento n.1272/2008 (CLP) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele, è stato pubblicato il 1 giugno 2013 ed entra in vigore il 21 giugno 2013. A partire dal 1 dicembre 2014 si applicano le modifiche alle sostanze e a partire dal 1 giugno 2015 si applicano le modifiche alle miscele.
Le principali modifiche riguardano:
Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.
Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti: