GAZZETTA UFFICIALE
D.lgs. 13 settembre 2013 n. 108
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
In occasione dell’avvio del SISTRI, è stata pubblicata la Circolare esplicativa con la quale sono stati chiariti alcuni dei dubbi sorti in questo periodo, quali:
– tra i soggetti obbligati ad utilizzare il SISTRI dal 1° ottobre 2013 ci sono “nuovi produttori di rifiuti”, cioè i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti diversi da quelli trattati, per natura o composizione; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del d.m. n. 52/2011 (quindi si tratta dei gestori di impianti da cui derivano a seguito di operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti pericolosi);
– restano esclusi dall’utilizzo del SISTRI fino al 3 marzo 2014 i “produttori iniziali di rifiuti pericolosi” intendendo i soggetti dalla cui attività primaria deriva la produzione di rifiuti speciali pericolosi, così come il trasporto in conto proprio dei propri rifiuti speciali pericolosi
Con la pubblicazione del decreto legge 31 agosto 2013 n.101 gli Enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi devono aderire al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) a partire dal 1 ottobre.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i Comuni e le imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione Campania il termine iniziale dell’operatività è fissato al 3 marzo 2014.
Il decreto è entrato in vigore il 1 settembre 2013.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 9 settembre 2013
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
Con la pubblicazione della Legge 9 agosto, n.98 viene approvato, con modificazioni, in modo definitivo il Decreto Fare, DL 21 giugno 2013, n. 69 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. La legge è entrata in vigore il 21 agosto 2013.
Gli articoli 41, 41bis, 41ter, 41 quater apportano modifiche sostanziali alla normativa ambientale, come già anticipato nelle newsletter di giugno e agosto.
In sintesi riportiamo i contenuti dei 4 articoli.
Art. 41 – Disposizioni in materia ambientale
Sostituzione dell’art. 243 del d.lgs. 152/2006 Gestione delle acque sotterranee emunte
Il primo comma sostituisce l’art. 243 del d.lgs. 152/2006 – Gestione delle acque sotterranee emunte – con un nuovo articolo che riguarda la bonifica delle acque di falda contaminate tenendo conto al contempo del risparmio idrico; vengono definite le diverse casiste per il trattamento, lo scarico in fognatura e in corpo idrico recettore, così come la reimmissione in falda previo trattamento delle acque nello stesso acquifero da cui sono emunte ai fini della bonifica anche con cicli ripetuti, sempre ai fini di garantire un’effettiva riduzione dei carichi inquinanti immessi nell’ambiente.
Integrato l’art. 184-bis del d.lgs. 152/2006 con il comma 2 bis
Si conferma l’applicazione del DM 161/2012 solamente alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a valutazione d’impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale.
Confermate le disposizioni per le “matrici materiali di riporto”
Con la modifica dei riferimenti al termine “suolo”, apportate dal comma 3, si amplia l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del d.lgs. 152/2006, riportata nell’art. 3 del DL 2/2012.
Di fatto tale interpretazione amplia le esclusioni previste dall’art.185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006 stabilendo che ”Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al “suolo” contenuti all’articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del d.lgs. 152/2006, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all’allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”
Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.
Art. 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo
Ad esclusione dei materiali da scavo di progetti sottoposti a VIA o ad autorizzazione AIA per cui vige il DM 161/2012, per tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, qualora si rispettino le 4 condizioni stabilite dalla norma, in breve riportate:
Tali condizioni valgono sia per i cantieri con una produzione di terre e rocce da scavo in quantità inferiori ai 6000 mc (comma 1 dell’art. 41-bis) che per quelli con produzione superiore ai 6000 mc (comma 5 dell’art.41-bis).
Inoltre il produttore o proponente dell’opera deve attestare il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 tramite dichiarazione resa all’ARPA.
Art. 41-ter Norme ambientali per gli impianti ad inquinamento scarsamente significativo
Sono state integrate le tipologie di attività che possono rientrare tra gli impianti ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati alle parti I e II dell’allegato IV alla Parte V del d.lgs. 152/2006. Si citano i sylos per materiali vegetali, gli impianti di essiccazione di materiali vegetali impiegati da imprese agricole o a servizio delle stesse, le cantine che trasformano uva nonché gli stabilimenti di produzione di aceto o altre bevande fermentate, frantoi.
Art. 41-quater Disciplina dell’utilizzo del pastazzo da agrumi
Il Parlamento delega il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ad adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, un decreto contenente disposizioni che consentano la produzione, la commercializzazione e l’uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico, sottraendolo in modo definitivo alla disciplina dei rifiuti.
GAZZETTA UFFICIALE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013 n.69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) N. 758/2013 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2013 recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele
In data 10 agosto 2013 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n.758/2013 della Commissione del 7 agosto 2013 recante modifiche all’allegato VI, parte 3, del Regolamento (CE) n.1272/2008, che era già stato modificato dal Regolamento (CE) n.790/2009.
Il Regolamento (UE) n.758/2013 comprende quattro allegati:
Il nuovo regolamento è entrato in vigore il 13 agosto 2013, solo le sostanze e le miscele che sono immesse nel mercato dopo tale data devono essere rietichettate.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del parlamento europeo e del consiglio