Si avvisano gli utenti che la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni PRTR (di cui all’art.4 del DPR 157/2011) è disponibile nel sito http://www.eprtr.it.
Come avevamo già segnalato nelle precedenti newsletter di AGOSTO e SETTEMBRE 2013, il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito con Legge n. 98/2013, ha dettato le nuove norme che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo.
In particolare l’art. 41 bis ha previsto l’applicazione di principi di semplificazione amministrativa per la gestione di detti materiali e le condizioni rispetto alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti.
Il testo di legge conferma quindi che:
La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria Circolare esplicativa, Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, al fine di rendere agevole l’applicazione delle nuove disposizioni.
Rispetto a quanto pubblicato dalla Circolare a cui si rimanda, si evidenzia la disponibilità di due modelli per le comunicazioni obbligatorie:
Modello 1, da utilizzare per la comunicazione all’ARPAV ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche. Il Modello 1 va trasmesso, prima dell’inizio dell’attività di scavo e in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali, a:
Modello 2, da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo. Il Modello 2, con il quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata a:
Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, Modello 1, Modello 2.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 11 novembre 2013
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
A seguito della modifica dei termini di operatività apportati dall’art. 11 “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” del Decreto Legge 101/2013 convertito in legge con la Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, il 31 ottobre 2013 è stata pubblicata la nuova Circolare esplicativa SISTRI che sostituisce la precedente del 1° ottobre 2013.
La legge di conversione ha introdotto alcune novità, tra cui:
Nella Circolare ministeriale vengono chiarite le modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI:
In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore dell’impianto, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.
Sanzioni dal 1° agosto 2014: proroga “sistema binario” SCHEDA SISTRI e FORMULARI
Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e pertanto fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.
Il regolamento ADR disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada e si applica anche ai rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’ADR.
I criteri adottati per classificare un rifiuto pericoloso secondo la normativa ADR sono diversi da quelli presenti nel D. Lgs. 152/2006, per cui non sempre un rifiuto classificato con CER pericoloso è soggetto all’ADR e viceversa.
L’obbligo di adottare una corretta classificazione ADR del rifiuto spetta al produttore del rifiuto.
Obbligo di formazione del personale
Il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all’autorità competente su richiesta.
Quindi anche le aziende che effettuano l’imballaggio, il carico, il riempimento e la spedizione di rifiuti soggetti al regolamento ADR sono obbligate a formare il personale coinvolto nelle operazioni sopra citate.
Obbligo di nomina del consulente ADR
In generale il legale rappresentante di un’azienda che effettua il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento o lo scarico di rifiuti soggetti all’ADR ha l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, (D. Lgs. 35/2010).
Sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente, attualmente sono ancora in vigore le esenzioni previste dal D.Lgs. n.40/2000.
Se un’azienda effettua il carico e la spedizione dei rifiuti soggetti all’ADR è esentata dalla nomina del consulente se:
Un esempio pratico
Un rifiuto presente in molte aziende sono gli imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*, secondo il regolamento ADR, se le sostanze pericolose contenute sono soggette al regolamento ADR, anche il rifiuto di imballaggio lo è, senza la necessità di effettuare alcuna analisi di classificazione sull’imballaggio. L’imballaggio contaminato deve essere trasportato secondo le disposizioni previste per gli imballaggi vuoti non ripuliti.
GAZZETTA UFFICIALE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
Circolare Sistri n.1 del 31 ottobre 2013
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23/09/2013, Modello 1, Modello 2.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico scientifico, del Regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
La disciplina relativa al danno ambientale di cui alla Parte VI del Testo Unico ambientale viene rivista completamente a seguito dell’entrata in vigore (4 settembre 2013) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013) e in particolare dall’art. 25. Questo a seguito della procedura di infrazione che la Commissione UE aveva imposto all’Italia.
Non si parla più solamente di danno ambientale dovuto da un comportamento doloso o colposo, ma anche di danno ambientale causato da un comportamento scorretto da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle queste attività (aggiunto l’art. 298 bis al D.Lgs. 152/2006).
Importanza rilevante assume la modifica apportata all’art. 313, comma 2, che stabilisce che quando si verifica un danno ambientale i soggetti che hanno determinato il danno sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione. In precedenza era possibile risarcire il danno mediante il pagamento dell’equivalente, ora invece il ripristino è sempre obbligatorio. E aggiunge che “Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.
Il tempo impiegato presso il produttore, in questo specifico caso, è stato di 5 min.
N.B. Il produttore, per la stampa della scheda SISTRI, deve necessariamente identificarsi con il proprio dispositivo e non può più provvedere alla stampa mediante il dispositivo dell’autista.
Nel caso non sia possibile disporre dei mezzi informatici da parte del produttore e quindi non risulti possibile stampare la scheda SISTRI, sarà cura del soggetto tenuto alla compilazione della parte successiva (quindi il trasportatore in questo caso) essere in possesso della scheda movimentazione.
A tale proposito riportiamo nel link la domanda e la risposta data dal SISTRI.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 10 ottobre 2013
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI