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Scadenze ambientali di gennaio 2013

  • Scadenze periodiche  CONAI

 

  • 20 gennaio – Dichiarazione annuale 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione trimestrale CONAI, 4° trimestre 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione mensile CONAI, dicembre 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

 

  • Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi – dichiarazione e versamento:


  • 31 gennaio – Scadenza dell’obbligo per i gestori di discariche di rifiuti solidi di produrre alla Regione la
    dichiarazione relativa alle quantità dei rifiuti conferiti ed ai versamenti effettuati per il 2012.
  • 31 gennaio – Entro lo stesso giorno deve avvenire anche il versamento del tributo relativo alle operazioni
    dell’ultimo trimestre del 2012.
Per la Regione Veneto: vedi Ecotassa

Norme pubblicate nel mese di dicembre 2012

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 284 del 5-12-2012 

DECRETO 17 ottobre 2012, n. 210
Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI).

  •  GU n. 294 del 18-12-2012 

 LEGGE 17 dicembre 2012, n. 221
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179
Testo del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 194/L alla Gazzetta Ufficiale 19 ottobre 2012, n. 245), coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 (in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 1), recante: «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese.».

 

  • GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213

Dpcm 20 dicembre 2012
Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (Mud) 2013

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • BUR N. 109 del 28/12/2012

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2633 del 18/12/2012 
Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 – articolo 5, comma 4. D.C.R. 15.06.2006, n. 76. “Programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da avviare in discarica” – Aggiornamento relativo all’annualità 2011.

Incentivi INAIL per la sicurezza sul lavoro

Segnaliamo questa importante opportunità di accesso ai contributi INAIL per interventi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’INAIL, concede contributi a fondo perduto fino a 100.000 euro alle imprese che intendono effettuare progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori e progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale.

La prenotazione delle risorse  a valere sul nuovo bando può essere effettuata a partire dal 15 gennaio 2013

In particolare, sono finanziabili interventi di:

  • Ristrutturazione o modifica strutturale e/o impiantistica degli ambienti di lavoro;
  • Installazione e/o sostituzione di macchine, dispositivi e/o attrezzature;
  • Modifiche del layout produttivo;
  • Interventi relativi alla riduzione/eliminazione di fattori di rischio. Ad esempio: esposizione ad agenti biologici, sostanze pericolose, agenti chimici, cancerogeni (amianto) e mutageni, agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti / non ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali), movimentazione manuale dei carichi e movimenti ripetuti, ecc.
  • Adozione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) di settore previsti da accordi INAIL- Parti Sociali;
  • Adozione ed eventuale certificazione di un Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
  • Adozione di un modello organizzativo e gestionale ex D.Lgs. 231/01 (c.d. responsabilità amministrativa delle persone giuridiche);
  • Adozione di un sistema certificato SA 8000 (responsabilità sociale d’impresa ed etica);
  • Modalità di rendicontazione sociale asseverata da parte terza indipendente.

 

Novatech Srl è in grado di supportare le aziende interessate ad aderire al bando  sia in termini di sviluppo del progetto che di iter formale per l’ottenimento dei contributi/finanziamenti.

Per ogni approfondimento contattateci ai seguenti recapiti:

tel. 049 8936673

e-mail: consulenza@novatech-srl.it

 

 

Albo Gestori Ambientali: ipotesi di cambio responsabile tecnico

Con circolare n. 94 del 14 dicembre 2012, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha chiarito come è necessario comportarsi in caso di modifica del responsabile tecnico.

In particolare, il Comitato Nazionale ha chiarito che, in caso di cessazione del rapporto con il responsabile tecnico, si debba provvedere come segue:

a) l’impresa comunica il fatto alla competente Sezione regionale nei due giorni lavorativi successivi al suo verificarsi;
b) in mancanza di nomina di un nuovo responsabile tecnico, l’attività oggetto dell’iscrizione può essere proseguita per un periodo di 60 giorni consecutivi (computando anche i giorni non lavorativi) a decorrere dalla data della comunicazione di cui alla precedente lettera a).

Decorso il periodo di 60 giorni, senza che l’impresa abbia comunicato il nominativo del nuovo responsabile tecnico, la Sezione regionale procede, alla cancellazione dall’Albo dell’impresa stessa.
A partire dalla data di cessazione del rapporto tra responsabile tecnico e impresa e fino al termine del procedimento di variazione dell’iscrizione o dell’eventuale procedimento di cancellazione, le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate dal legale rappresentante dell’impresa.

Leggi la circolare n. 94 del 14 dicembre 2012

Scadenza al 31/12/12 per impianti termici civili

Segnaliamo la scadenza del 31/12/2012 relativa alle emissioni derivanti da impianti termici civili di potenza superiore a 35 kW.

CHI RIGUARDA

I responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW  in esercizio alla data del 29 aprile 2006.

Da notare che anche gli impianti termici inseriti in un contesto aziendale possono rientrare nel presente obbligo qualora siano adibiti ad uso civile cioè per il riscaldamento/condizionamento degli ambienti di lavoro.

COSA FARE

Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici di cui sopra deve integrare il libretto di centrale  previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

IL TERMINE DI SCADENZA

La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2012.
L’invio degli atti integrativi all’autorità competente – la Provincia –  deve avvenire entro 30 giorni dalla redazione degli stessi.

 

Si segnala, inoltre, che le Province hanno diffuso in questi giorni una nota esplicativa contenente alcuni chiarimenti relativi a questo adempimento.

Tra questi si segnala la seguente precisazione:

“Le denunce trasmesse ai sensi dell’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 prima dell’entrata in vigore del presente decreto possono essere utilizzate ai fini dell’integrazione del libretto di centrale prevista dall’articolo 284, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal presente decreto.”

Ai fini della validità della denuncia presentata in passato ai sensi dell’art. 284 comma 2 del D.Lgs. 152/2006, ovvero il modello previsto dalla parte I dell’allegato IX (ora soppresso), si ritiene che la stessa possa assolvere anche all’obbligo determinato a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 128/2010, non ravvisando alla stato attuale specifici motivi ostativi.”

 

In allegato la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.

Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:

Provincia di Vicenza

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

 

In allegato anche gli estratti del D. Lgs. 152/06 sopra richiamati.

Cessazione della qualifica di rifiuto per i rottami di vetro

Dopo la disciplina sull’ end of waste relativa ai rottami ferrosi (Reg. UE 333/2011) è la volta dei rottami di vetro.

Il nuovo regolamento europeo – n. 1179/2012/UE – stabilisce le condizioni affinché i rottami di vetro, destinati a processi di rifusione, cessino di essere considerati rifiuti.

Il regolamento entrerà in vigore il 31 dicembre 2012, ma la piena operatività partirà dall’11 giugno 2013. 

Si tratta di un regolamento attuativo della direttiva 2008/98/Ce sui rifiuti, la quale prevede le condizioni generali per la cessazione della qualifica di rifiuto (cd. “end of waste”), rinviando a successivi regolamenti l’individuazione dei criteri specifici per le diverse tipologie di materiali.

L’art. 3 del Reg.  UE 1179/2012, stabilisce che i rottami di vetro cesseranno di essere considerati rifiuti quando all’atto della cessione dal produttore a un altro detentore, gli stessi soddisfino tutte le condizioni prestabilite dalla norma.

Tali condizioni, previste dall’allegato I,  hanno ad oggetto:

  • Punto 1. Qualità dei rottami di vetro ottenuti dall’operazione di recupero
  • Punto 2. Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero
  • Punto 3. Processi e tecniche di trattamento

 

Leggi il regolamento n. 1179/2012/UE

 

CONAI: riduzione contributo ambientale carta

Si segnala che a partire dal 1 aprile 2013 il contributo ambientale CONAI sugli imballaggi a base cellulosica (carta e cartone) subirà una riduzione passando dagli attuali 10 euro/tonn a 6 euro/tonn.

Come evidenziato nel comunicato stampa diffuso dal Consorzio si tratta della terza di riduzione del contributo sulla carta a partire in poco più di un anno per un decremento complessivo corrispondente al 73 %  (partendo da 20 euro/tonn).

Ulteriori informazioni su www.conai.org 

Trasporto conto proprio con autorizzazione conto terzi

La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito in maniera inequivocabile il principio che l’autorizzazione al trasporto conto terzi ricomprende anche la possibilità di trasportare in conto proprio.

Il punto era stato messo in dubbio in numerose occasioni dalle Sezioni dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali con riferimento al trasporto di rifiuti. Accadeva, infatti, che i veicoli in possesso del titolo abilitativo al trasporto conto terzi non venissero ammessi nella categoria specifica del trasporto conto proprio (212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06).

L’Albo Gestori Ambientali si è, di conseguenza, uniformato a quanto stabilito dalla Cassazione come evidenziato nella circolare n. 1463/Albo/Pres del 30/11/2012.

Riportiamo di seguito il disposto della Sentenza di Corte di Cassazione (Cass. Civ., Sez. II, n. 13725 del 30 maggio 2012, depositata il 31 luglio 2012):

“Per l’esercizio dei due tipi di attività (in conto proprio e per conto terzi n.d.r.) sono effettivamente previsti, dagli articoli 31 ss, della legge 6 giugno 1974, n. 298, provvedimenti abilitativi distinti. Tuttavia, come ha osservato il Giudice di pace, quello relativo al trasporto per conto di terzi ha contenuto più ampio ed è subordinato a condizioni e requisiti più rigorosi. Può quindi essere considerato senz’altro comprensivo anche del trasporto per conto proprio, che rappresenta un minus, sicché risulta ultroneo pretendere che chi ha già ottenuto il titolo ‘maggiore’ si debba munire anche dell’altro, per poter svolgere un’attività che l’articolo 31 lett. b) della legge citata, definisce come ‘complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale’”

 

 

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