L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.
Le principali modifiche riguardano:
Come preannunciato (leggi articolo), è divenuto operativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate, istituito ai sensi dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.
L’iscrizione al registro delle imprese e delle persone dovrà, pertanto, avvenire, ai sensi dell’art. 8 del DPR 43/2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (ossia entro il 12 aprile 2013).
L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale del registro www.fgas.it. L’accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso firma digitale
Sul medesimo sito è disponibile la normativa, le guide di presentazione e l’elenco degli operatori registrati.
Ricordiamo di seguito i soggetti obbligati all’iscrizione (imprese e persone):
I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.
Riassumiamo di seguito, le principali novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR:
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IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
GAZZETTA UFFICIALE
Legge 24 dicembre 2012, n. 231
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012
DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.
DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa.
BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2873 del 28 dicembre 2012
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV. Art. 6
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2872 DEL 28 DICEMBRE 2012
Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto ambientale, del Rapporto ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010.
Relazione amianto
Riportiamo di seguito un sunto delle importanti novità per gli operatori che hanno a che fare con attività di installazione, manutenzione, manipolazione di gas ad effetto serra.
La norma è di particolare rilievo per gli adempimenti che implica, quali l’iscrizione in un apposito registro e l’obbligo di certificarsi per gli operatori del settore.
Le CCIAA stanno organizzando degli incontri di approfondimento in vista della piena operatività dei registri previsti dalla norma.
LA NORMATIVA
L’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.
I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)
1. Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
2. Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:
IL REGISTRO TELEMATICO (art. 13)
A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.
La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica.
Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:
L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.
INCONTRI DI APPROFONDIMENTO
Segnaliamo che le CCIAA stanno svolgendo degli incontri sul territorio per fornire agli operatori coinvolti le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e procedere correttamente all’iscrizione al registro.
Questi gli incontri nelle sedi venete delle CCIAA:
PADOVA: Mercoledì 6 febbraio 2013 (ore 09.00 – 12.00) presso Centro Conferenze Piazza Zanellato, 21 35131
VERONA: Martedì 5 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Verona Mercato, nella Sala Convegni della palazzina Direzionale lato ovest, Via Sommacampagna, 63 d/e 37137
ROVIGO: Lunedì 18 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Polesine Innovazione via del Commercio, 43 45100 Rovigo
BELLUNO: Giovedì 28 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00), presso C.C.I.A.A. Belluno P.zza Santo Stefano n.15/17 32100
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgas.it dove è disponibile anche tutta la normativa sopra richiamata.
A partire dal 1 gennaio 2013 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, come previsto dal Dl 216/2011, convertito in legge 14/2012.
Tuttavia, il Governo venendo incontro alle richieste di molti operatori ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2013 (decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, in vigore dal 15 gennaio 2013).
Come già segnalato con notizia inviata durante lo scorso mese di dicembre, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW, in esercizio alla data del 29 aprile 2006, dovevano, entro la data del 31/12/2012, integrare il libretto di centrale previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiarava che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.
Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.
Il termine per l’invio all’autorità competente di tali integrazioni al libretto di centrale è di 30 giorni dalla scadenza del termine di compilazione di cui sopra, pertanto deve avvenire entro il 30/1/2013.
L’autorità competente per l’invio è la Provincia.
Riportiamo nuovamente, la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.
Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:
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