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Apparecchiature e rifiuti elettronici: due le direttive in fase di recepimento da parte dell’Italia

E’ in dirittura di arrivo il recepimento della Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) e della Direttiva 2012/19/CE sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) attraverso due decreti legislativi.

Lo schema di decreto sulle Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE), intende imporre delle limitazioni sull’uso delle sostanze pericolose nella produzione di tali apparecchiature; le novità consistono soprattutto nello stabilire dei limiti di concentrazione per le sostanze pericolose quali Piombo, Mercurio, Cadmio, Cromo esavalente, PBB e PBDE, contenuti dei AEE e in molti casi delle cadenze temporali con cui dovranno essere ridotti i suddetti limiti.

Lo schema di decreto sui RAEE è volto al recepimento delle Direttiva 2012/19/UE, fissando degli obiettivi di raccolta e recupero più ambiziosi e allo stesso tempo sostituendo pressoché integralmente il D. Lgs. n. 151/2005.

Link allo schema di decreto sui RAEE

Oscillazione per prevenzione (OT24)

L’Inail premia con uno “sconto” sul tasso di premio applicabile all’azienda denominato “oscillazione per prevenzione” (OT24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

La riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno riduzione

fino a 10

30%

da 11 a 50

23%

da 51 a 100

18%

da 101 a 200

15%

da 201 a 500

12%

oltre 500

7%

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente con modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito www.inail.it dal 1° gennaio al 28 febbraio (29 febbraio in caso di anno-bisestile) dell’anno per il quale la riduzione è richiesta.

Il facsimile del modello di domanda, che deve essere compilata solo online, è disponibile al seguente link.

E’ necessario che l’azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa e sia in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro (pre-requisiti).

In aggiunta, è necessario che l’azienda abbia effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Scadenze ambientali di gennaio 2014

Scadenze di  GENNAIO 2014

  • 20 gennaio – Dichiarazione annuale 2013 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione trimestrale CONAI, 4° trimestre 2013 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 20 gennaio – Dichiarazione mensile CONAI, dicembre 2013 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di dicembre 2013

GAZZETTA UFFICIALE

 

GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA

Nuove restrizioni per gli IPA

E’ stato pubblicato il Regolamento (UE) n.1272/2013 del 6 dicembre 2013 recante modifica dell’allegato XVII relativo alle restrizioni all’immissione sul mercato di alcune sostanze pericolose. In questo regolamento viene vietata l’immissione in commercio per la vendita al pubblico di articoli contenenti componenti in gomma o plastica, che contengono oltre 1 mg/kg di uno degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) elencati, se tali componenti vengono a contatto con la pelle umana o con la cavità orale in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili. Per i giocattoli e gli altri articoli di puericultura il limite è di 0,5 mg/kg.

Regolamento n. 1272/2013

Aggiornata la candidate list

Il 16 dicembre 2013 sono state aggiunte sette sostanze della lista delle sostanze SVHC candidate all’inserimento nell’allegato XIV delle sostanze soggette ad autorizzazione. Tali sostanze sono:

  • Cadmium sulphide (CAS 1306-23-6)
  • Disodium 4-amino-3-[[4′-[(2,4-diaminophenyl)azo][1,1′-biphenyl]-4-yl]azo] -5-hydroxy-6-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate (CAS 1937-37-7)
  • Dihexyl phthalate (CAS 84-75-3)
  • Imidazolidine-2-thione; (2-imidazoline-2-thiol) (CAS 96-45-7) (CAS 96-45-7)
  • Trixylyl phosphate (CAS 25155-23-1)
  • Disodium 3,3′-[[1,1′-biphenyl]-4,4′-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalene-1-sulphonate) (CAS 573-58-0)
  • Lead di(acetate) (CAS 301-04-2)
I produttori ed importatori di articoli che contengono una delle elencate sostanze se sussistono entrambi i seguenti requisiti:
  1. la sostanza è contenuta in tali articoli in quantitativi superiori a una tonnellata all’anno per produttore o importatore
  2. la sostanza è contenuta in tali articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso
devono effettuare la notifica all’Echa entro il 16 giugno 2014, a meno che la sostanza non sia già stata registrata per quell’uso o si possa escludere l’esposizione.
Inoltre dovranno essere aggiornate le schede dati di sicurezza delle sostanze o di miscele che contengono tali sostanze.

Trasporto di imballaggi di scarto con residui di merci pericolose

La Francia,  con l’Accordo Multilaterale M268 a cui l’Italia non ha ancora aderito,  ha proposto di anticipare le disposizioni di trasporto dei rifiuti di imballaggi vuoti che entreranno in vigore con l’ADR 2015.

L’Accordo M268 prevede:

Classificazione

  • gli imballaggi vuoti, non ripuliti, i grandi imballaggi o i contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) o parti di questi, trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali che contengono solo residui di merci pericolose aderenti alle parti degli imballaggi possono essere classificati con UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI, classe 9, numero di identificazione del pericolo: 90, categoria di trasporto 4, codice di restrizione in galleria E. Sono esclusi gli imballaggi destinati a riparazione, ricondizionamento, manutenzione ordinaria , ricostruzione o riutilizzo che dovranno essere trasportati secondo le modalità già previste dall’ADR;
  • Possono essere classificati con UN 3509 solo gli imballaggi che contenevano merci delle classi 3, 4.1, 5.1,6.1, 8 o 9. Eccetto quelli che contenevano merci di gruppo d’imballaggio I o di categoria di trasporto “0”,o  materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o materie autoreattive della classe 4.1, o materie radioattive, o amianto (UN 2212 e UN 2590), policloro bifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).
Disposizioni di carico
  •  Gli IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI che contenevano materie della classe 5.1 non devono essere imballati insieme o caricati alla rinfusa insieme ad altri imballaggi. Nel sito dove avviene il carico dovranno essere messe in atto delle procedure di cernita documentate.
Disposizioni per l’ imballaggio
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi da utilizzare per i trasporto dell’UN 3509 devono soddisfare le istruzioni di imballaggio P003, IBC08 e  LP2 rispettivamente;
  • Non è richiesto che  gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi siano omologati;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi ai requisiti del 6.1.1, 6.5.5 o 6.6.4 dell’ADR, realizzati a tenuta stagna o contenuti in un involucro a tenuta e resistente alla perforazione;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono solidi, che non possono liquefarsi alle temperature che si possono avere durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili;
  • Se i residui attaccati alle pareti sono liquidi si devono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi rigidi con l’aggiunta di materiale assorbente all’interno;
  • Prima del riempimento e del carico gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere ispezionati per assicurarsi che siano privi di corrosione,  contaminazione o altri danneggiamenti (piccole, ammaccature o graffi non sono considerati segni di indebolimento);
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie della classe 5.1 devono essere costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale materiale combustibile.
Disposizioni per il trasporto alla rinfusa
  • Il trasporto alla rinfusa dell’UN 3509 è autorizzato in contenitori chiusi per il trasporto alla rinfusa BK2 e in veicoli telonati o contenitori chiusi (VC2+AP10 che entreranno in vigore del 01/01/2015). Sia i contenitori che i veicoli devono essere a tenuta stagna o equipaggiati con sacco interno o fodera resistenti alla perforazione e con la presenza di mezzi di ritenzione del liquido, ad  esempio materiale assorbente;
  • Gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi destinati al trasporto di imballaggi con residui di materie con rischio della classe 5.1 devono essere trasportati in container o veicoli costruiti o adattati in modo che le merci non vengano a contatto con legno o con qualsiasi altro materiale combustibile.
Disposizioni per la documentazione
  • Nel documento di trasporto la descrizione degli imballaggi vuoti con residui dovrà essere: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI […]) seguita dai numeri di classe e di rischio sussidiario presentati dai residui seguendo l’ordine di numero delle classi; esempio: UN 3509 IMBALLAGGI, SCARTATI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1) ;
  • non è richiesto di indicare la quantità di merci pericolose;
  • si dovrà aggiungere la dicitura: “TRASPORTO IN ACCORDO CON LA SEZIONE 1.5.1 DELL’ADR (M268)
L’accordo M268 è valido fino al 31 dicembre 2014.

Discarica: ancora una proroga per i rifiuti con PCI superiore a 13.000 kJ/Kg

A partire dal 1 gennaio 2014 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, divieto previsto dall’articolo 6, comma 1, lett. p)  del Dlgs 36/2003 .

Il Governo ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2014 come stabilito dall’art. 10 comma 1 del DL 30 dicembre 2013, n. 150 (cd. “Milleproroghe”) entrato in vigore il 31/12/2013.

DL 30 dicembre 2013 n.150

MUD 2014

Sono stati pubblicati con il DPCM 12 dicembre 2013 i nuovi modelli per la dichiarazione dei rifiuti, MUD 2014 con riferimento ai dati 2013, che sostituiscono integralmente i moduli precedenti.

La dichiarazione va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile 2014 Il MUD 2014 deve essere presentato da:

  • Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti, operazioni di recupero e smaltimento;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti (quindi escludi i professionisti) che producono rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari anno superiore a 8000 euro;
  • Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi come previsto dall’art. 184 comma 3, lett. c), d) e g).

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

DPCM 12 dicembre 2013

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