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REACH: modifiche all’Allegato XVII

L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.

Le principali modifiche riguardano:

  • la voce  6, relativa alle fibre di amianto, in cui si precisa che è vietato l’uso delle fibre anche nelle miscele;
  • la voce 42, relativa agli alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) è stata cancellata;
  • la voce 56, relativa al Diisocianato di metilendifenile (MDI), in cui sono stati inclusi degli isomeri;
  • la colonna “Note” dell’appendice 4, punto 29 sostanze mutagene di categoria 2, dove sono stati cancellati i riferimenti alle note E, H e S;
  • l’appendice 6, punto 30 sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2, dove è stata modificata la riga dell’acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare;
  • l’appendice 10, punto 43 coloranti azoici,  che è stata sostituita.

Gas fluorurati: operativo il registro telematico, obbligo di iscrizione entro il 12 aprile.

Come preannunciato (leggi articolo), è divenuto operativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35  dell’11 febbraio 2013, il Registro telematico nazionale delle  persone  e delle imprese  certificate,  istituito  ai  sensi  dell’art.  13  del decreto 27 gennaio 2012, n. 43 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

L’iscrizione al registro delle imprese e delle persone dovrà, pertanto, avvenire, ai sensi dell’art. 8 del DPR 43/2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (ossia entro il 12 aprile 2013).

L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale del registro www.fgas.it. L’accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso firma digitale

Sul medesimo sito è disponibile la normativa, le guide di presentazione e l’elenco degli operatori registrati.

Ricordiamo di seguito i soggetti obbligati all’iscrizione (imprese e persone):

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

 

 

ADR 2013: tutte le novità in breve.

L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.

Riassumiamo di seguito, le principali  novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR:

  • La proroga dell’utilizzo delle cisterne IMO (1, 2, 5 e 7), che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG;
  • La definizione dell’ADR come norma prevalente quando vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra una norma e le disposizioni dell’ADR;
  • La definizione dei recipienti a pressione di soccorso;
  • Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati sulle merci pericolose che deve spedire in una maniera tracciabile;
  • Le merci imballate in quantità limitate trasportate in quantità superiore a 8 ton sono soggette alla restrizione al trasporto nella Categoria di galleria E; ed inoltre è stato chiarito che quando si superano le 8 ton nell’automezzo non si può esporre il pannello arancione invece del marchio apposito a meno che il trasporto non sia in ADR per il trasporto di altre merci pericolose;
  • Nel capitolo della security vengono specificate le soglie di security per tutti i radionuclidi;
  • Nella classe 1 è stato inserito un nuovo paragrafo riguardante i criteri di esclusione della classe 1 e nel glossario è stata aggiunta la nuova definizione “cartucce a salve per utensili”;
  • Nella classe 2 sono stati definiti i prodotti chimici sotto pressione;
  • Nella classe 3 è stato aggiunto il codice di classificazione F3  “Oggetti contenenti liquidi infiammabili”;
  • Nella classe 6.2 è stata aggiunta la seguente sezione riguardante il materiale o le attrezzature mediche;
  • Nella classe 8 è stato aggiunto il codice di classificazione CT3 “Oggetti che comprende l’UN 3506 mercurio contenuto in manufatti”;
  • Sono state variate e introdotte numerose disposizioni speciali del capitolo 3.3;
  • Molte istruzioni d’imballaggio del capitolo 4.1 sono variate e ne sono  sono state introdotte alcune di nuove;
  • Sono state definite le dimensioni dell’iscrizione UN n. ONU sui colli;
  • Sono stati definiti 2 nuovi numeri d’identificazione del pericolo: 28 gas corrosivo e 238 gas infiammabile corrosivo, necessari per i numeri ONU 3503 e 3505;
  • È stata aggiunta la nuova sezione 5.5.3 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai colli, ai veicoli e ai container quando sono presenti materie che presentano un rischio d’asfissia utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento;
  • È stata definita la cassa 4N di metallo diverso dall’acciaio o dall’alluminio;
  • È stato ribadito che l’interno e l’esterno di un veicolo o container devono essere ispezionati prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei colli da caricare;
  • È stato aggiunto il punto 7.5.2.4 che proibisce il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei N. ONU 0161 e 0499;
  • Le prescrizioni del paragrafo che riguarda la movimentazione e lo stivaggio  si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma tecnica UNI EN 12195-1:2010 (Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali).

Per ogni ulteriore approfondimento contattaci

 

Norme pubblicate nel mese di gennaio 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 2 del 3-1-2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 231 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

  •   GU n. 2 del 3-1-2013

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».

  • GU n. 6 del 8-1-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012

  • GU n. 11 del 14-1-2013

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

  • GU n. 23 del 28-1-2013

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa.

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • BURV n. 7 del 18-01-2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2873 del 28 dicembre 2012
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV. Art. 6

  • Bur n. 9 del 22 gennaio 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2872 DEL 28 DICEMBRE 2012
Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto ambientale, del Rapporto ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010.

Scadenze ambientali di febbraio 2013

Scadenze periodiche CONAI:
  • 20 febbraio- Dichiarazione mensile CONAI, gennaio 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Relazione amianto

  • 28 febbraio – entro questa data le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle  Regione e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

 

 

Registro Nazionale Gas Fluorurati ad effetto serra

Riportiamo di seguito un sunto delle importanti novità per gli operatori che hanno a che fare con attività di installazione, manutenzione, manipolazione di gas ad effetto serra.

La norma è di particolare rilievo per gli adempimenti che implica, quali l’iscrizione in un apposito registro e l’obbligo di certificarsi per gli operatori del settore.

Le CCIAA stanno organizzando degli incontri di approfondimento in vista della piena operatività dei registri previsti dalla norma.

 

LA NORMATIVA

L’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 istituisce presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate.

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.
LA CERTIFICAZIONE E LE ATTESTAZIONI DEGLI OPERATORI  (art. 9)
1.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), devono essere in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1, a seguito del superamento di un esame teorico e pratico basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste negli allegati rispettivamente dei regolamenti (CE) n. 303/2008, n. 304/2008, n. 305/2008 e n. 306/2008.
2.  Le persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), in possesso di un certificato provvisorio di cui all’articolo 10, comma 1, devono conseguire, entro sei mesi dal rilascio del predetto certificato provvisorio, il certificato di cui al comma 1.
3. Le persone che svolgono l’attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettera e), devono essere in possesso di un attestato rilasciato da un organismo di attestazione di cui all’articolo 7, comma 1, a seguito del completamento di un corso di formazione basato sui requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze previste nell’allegato del regolamento (CE) n. 307/2008.
4.  Il certificato di cui al comma 1 ha una durata di dieci anni. Trascorso tale periodo, l’organismo di certificazione che ha rilasciato il certificato rinnova quest’ultimo su domanda dell’interessato.
5.  Le imprese possono svolgere le attività di cui all’articolo 8, comma 2, lettere a) e b), e prendere in consegna gas fluorurati ad effetto serra solo se in possesso del pertinente certificato rilasciato da un organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma 1.

IL REGISTRO TELEMATICO (art. 13)

A partire dalla data di istituzione del Registro, chiunque intenda svolgere le attività previste dalla norma deve preventivamente iscriversi al Registro.

La gestione del Registro è affidata alle Camere di Commercio competenti, capoluogo di regione e di provincia autonoma ove è iscritta la sede legale dell’impresa o ove risiede la persona fisica.

Il Registro è costituito dalle seguenti sezioni:

  • Sezione degli organismi di certificazione di cui all’articolo 5, nonché degli organismi di valutazione della conformità e di attestazione di cui all’articolo 7;
  • Sezione delle persone e delle imprese in possesso di un certificato provvisorio in base all’articolo 10;
  • Sezione delle persone e delle imprese certificate ai sensi dell’articolo 9, commi 1 e 5;
  • Sezione delle persone che hanno ottenuto l’attestato in base all’articolo 9, comma 3;
  • Sezione delle persone che non sono soggette ad obbligo di certificazione in base alle deroghe o esenzioni previste rispettivamente dagli articoli 11 e 12;
  • Sezione delle persone e delle imprese che hanno ottenuto la certificazione in un altro Stato membro e che hanno trasmesso copia del proprio certificato ai sensi dell’articolo 14.

L’avvenuta istituzione del Registro viene pubblicata sul sito web del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

L’iscrizione al Registro deve essere effettuata entro 60 giorni dalla sua istituzione ed è condizione necessaria per ottenere i certificati e gli attestati.

INCONTRI DI APPROFONDIMENTO

Segnaliamo che le CCIAA stanno svolgendo degli incontri sul territorio per fornire  agli operatori coinvolti le informazioni e gli strumenti necessari per comprendere e procedere correttamente all’iscrizione al registro.

Questi gli incontri nelle sedi venete delle CCIAA:

PADOVA: Mercoledì 6 febbraio 2013 (ore 09.00 – 12.00) presso Centro Conferenze Piazza Zanellato, 21 35131

VERONA: Martedì 5 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Verona Mercato, nella Sala Convegni della palazzina Direzionale lato ovest, Via Sommacampagna, 63 d/e 37137

ROVIGO: Lunedì 18 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00) presso Polesine Innovazione via del Commercio, 43 45100 Rovigo

BELLUNO: Giovedì 28 febbraio 2013 (ore 09.30 – 12.00), presso C.C.I.A.A. Belluno P.zza Santo Stefano n.15/17 32100

 

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.fgas.it dove è disponibile anche tutta la normativa sopra richiamata.

 

Divieto ammissibilità rifiuti in discarica: nuova proroga al 31 dicembre 2013

A partire dal 1 gennaio 2013 avrebbe dovuto entrare in vigore il divieto di conferimento in discarica dei rifiuti con PCI (potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg, come previsto dal Dl 216/2011, convertito in legge 14/2012.

Tuttavia, il Governo venendo incontro alle richieste di molti operatori ha ulteriormente prorogato la data di decorrenza del divieto di conferimento facendola slittare al 31 dicembre 2013 (decreto legge 14 gennaio 2013, n. 1, in vigore dal 15 gennaio 2013).

 

 

In scadenza: entro il 30/01/13 invio della documentazione degli impianti termici

Come già segnalato con notizia inviata durante lo scorso mese di dicembre, i responsabili dell’esercizio e della manutenzione degli impianti termici ad uso civile di potenza superiore a 35 kW,  in esercizio alla data del 29 aprile 2006, dovevano, entro la data del 31/12/2012,  integrare il libretto di centrale  previsto dall’art. 11 del DPR 26/8793, n. 412, con un atto in cui si dichiarava che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 del D. lgs. n. 152/06 ed è idoneo a rispettare i valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Inoltre, il libretto di centrale deve essere integrato con l’indicazione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie ad assicurare il rispetto dei valori limite di cui all’art. 286 del D. lgs. n. 152/06.

Il termine per l’invio all’autorità competente di tali integrazioni al libretto di centrale è di 30 giorni dalla scadenza del termine di compilazione di cui sopra, pertanto deve avvenire entro il 30/1/2013.

L’autorità competente per l’invio è la Provincia.

Riportiamo nuovamente, la nota pubblicata sul sito della Provincia di Padova e il fac-simile di atto di dichiarazione da allegare al libretto di centrale.

Lo stesso avviso è reperibile anche sui siti delle altre province:

Provincia di Vicenza

Provincia di Venezia

Provincia di Belluno

 

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