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Bonifica siti inquinati: nuovi requisiti per l’Albo.

Con Deliberazione 30 gennaio 2013, “Modifiche e integrazioni alla deliberazione 12 dicembre 2001, n. 5, recante criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 9 – bonifica dei siti.”, l’Albo Nazionale Gestori Ambientali  ha modificato i requisiti di iscrizione alla categoria 9, per le  imprese che eseguono la bonifica dei siti inquinati.

Il vecchio allegato B della Delibera n. 5 del 12 dicembre 2001, viene sostituito con questo nuovo provvedimento che ridetermina il requisito dell’importo delle opere eseguite che l’impresa che intende essere iscritta nella categoria 9, classe A deve dimostrare.

Per le altre classi della categoria 9 non è più richiesto, invece, il requisito della dimostrazione dei lavori svolti.

Leggi la Deliberazione 30 gennaio 2013 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Leggi la Deliberazione n. 5 del 12 dicembre 2001 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Terre e rocce di scavo: il Veneto disciplina le procedure per i piccoli cantieri.

Sono state pubblicate sul B.U.R.V. n. 20 del 26/02/2013 le “Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni come definiti dall’art. 266, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.)”.

Nella nota sulla trasparenza sottostante il titolo della Delibera si precisa che “Il provvedimento intende sopperire ad un momentaneo vuoto normativo in relazione alla gestione delle terre e rocce in quantitativi movimentati fino a 6.000 mc.“.

La Regione Veneto, ha quindi deciso di disciplinare in proprio, in attesa della disciplina nazionale,  le procedure operative per la gestione dei piccoli quantitativi di terre e rocce da scavo provenienti da singolo cantiere.

Nella Delibera si disciplinano anche le modalità per lo svolgimento dell’indagine ambientale, le indicazioni metodologiche di campionamento, analisi chimiche del terreno e test di cessione, le tabelle di riferimento-siti di possibile destinazione in riferimento ai limiti di concentrazione degli inquinanti ed infine la modulistica da adottarsi.

Leggi:

– testo della Delibera di Giunta Regionale n. 179 dell’11 febbraio 2013

– testo dell’Allegato A

Scadenze ambientali di marzo 2013

Scadenze periodiche CONAI:
  • 20 marzo- Dichiarazione mensile CONAI, gennaio 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 marzo:
    – Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2012 (mod. 6.6)
    – Richiesta di plafond di esenzione (sui dati 2012 per il 2013) (modulo 6.5)
    – Forfetizzazione del contributo per le etichette (sui dati 2012 per il 2013) (modulo 6.14)
    – Forfetizzazione del contributo per gli imballaggi in sughero (sui dati 2012 per il 2013) (modulo 6.17)
    – Particolare procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

 

MUD 2013: le principali novità

Con Dpcm 20 dicembre 2012 , pubblicato in  GU 29 dicembre 2012 n. 302, So n. 213, è stato approvato il nuovo modello del MUD – Modello Unico di dichiarazione Ambientale per l’anno 2013 (dati del 2012).

Riassumiamo di seguito le principali novità introdotte, i soggetti obbligati e le modalità di presentazione della dichirazione annuale per la sezione rifiuti speciali.

LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

  1. nella sezione anagrafica è obbligatorio indicare il codice ISTAT ATECO nella versione 2007 (fino all’anno scorso si usava la versione 2002)
  2. nella sezione anagrafica va indicata la presenza di eventuali certificazioni ambientali (ISO 14001 e EMAS)
  3. il MUD è stato reintrodotto per i trasportatori di rifiuti e gli intermediari senza detenzione
  4. dev’essere indicato il rifiuto pericoloso trasportato in proprio (l’articolo 189, comma 3 esonera infatti solo il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi)
  5. dev’essere indicata la quantità dei rifiuti in giacenza al 31/12/2012
  6.  sono stati inseriti due nuovi moduli relativi a rifiuti ricevuti (modulo RT-SP) o destinati (modulo DR-SP) a terzi all’estero (regolamento 1013/2006/Ce)
  7. nel modulo RT-SP vi è ora anche la possibilità di indicare che il rifiuto è stato ricevuto da privati (utile per coloro che prelevano rifiuti da una pluralità di soggetti privati)
  8. non è più necessario indicare lo stato fisico dei rifiuti;
  9. per le operazioni di recupero e smaltimento:
    — è stata introdotta la nuova classificazione delle discariche prevista dal Dlgs 36/2003
    — dev’essere indicato il dato relativo alla quantità di rifiuto per la quale il dichiarante ha svolto un’attività di
    preparazione per il riutilizzo, come previsto dalla direttiva 2008/98/Ce,
    — per le attività di messa in riserva e deposito preliminare dev’essere indicata la quantità complessiva gestita nel
    corso dell’anno, (per avere i dati degli impianti che hanno ricevuto autorizzazioni per queste sole attività).

 

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA PRESENTAZIONE DEL MUD SEZIONE RIFIUTI SPECIALI

  • Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione
  • Imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo superiore a Euro 8.000,00
  • Imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che:
    – hanno più di 10 dipendenti
    – i rifiuti derivano la lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi

SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE RIFIUTI SPECIALI SEMPLIFICATA
Coloro che rispettano tutte le seguenti condizioni:
– sono produttori iniziali di non più di 7 rifiuti
– i rifiuti sono prodotti nella propria unità locale (quindi non ad es. in cantieri esterni)
– per ogni rifiuto hanno utilizzato non più di 3 trasportatori e 3 destinatari.
La comunicazione, in questo caso, può avvenire anche tramite modulistica cartacea semplificata ed essere spedita per via postale a mezzo raccomandata senza avviso di ricevimento alla CCIAA di competenza. Non è più prevista la consegna a mano direttamente allo sportello della CCIAA.

COMUNICAZIONI CON OBBLIGO DI TRASMISSIONE TELEMATICA
Tutte le comunicazioni – salvo quella semplificata – devono essere presentate esclusivamente per via telematica (dal sito www.mudtelematico.it con utilizzo della firma digitale) utilizzando il software per produrre il file da inviare predisposto da Unioncamere o altri software che rispettino i requisiti tecnici indicati dalla norma.
Non sono più ammesse dichiarazioni inviate con altre modalità come ad esempio cd, dvd, floppy, né comunicazione su moduli cartacei (salvo quella semplificata).

 

LA SCADENZA
La scadenza per la presentazione è il 30 aprile 2013.

 

VERSAMENTO DIRITTO DI SEGRETERIA
Deve essere versato un diritto di segreteria per ogni unità locale che presenta la dichiarazione.
In caso di invio cartaceo (solo per la comunicazione semplificata) il diritto spettante alla CCIAA può essere versato con bollettino postale. L’importo in questo caso è di euro 15 per singola anagrafica.
In tutti gli altri casi di trasmissione telematica il pagamento va effettuato attraverso i sistemi di pagamento elettronici sicuri messi a disposizione dalle Camere di Commercio (carta di credito o Telemaco Pay).
L’importo in questo caso è di euro 10 per singola anagrafica.

SOGGETTI OBBLIGATI TIPOLOGIA DI DICHIARAZIONE MODALITÀ DI TRASMISSIONE DIRITTI DI SEGRETERIA
Produttori di non più di 7 rifiuti, prodotti nell’U.L., utilizzando per ciascuno non più di 3 trasportatori e 3 destinatari

Comunicazione rifiuti speciali semplificata

oppure

Comunicazione rifiuti speciali

Spedizione postale della modulistica cartacea

Trasmissione telematica

15 euro/anagrafica

10 euro/anagrafica

Tutti gli altri produttori di rifiuti obbligati

Comunicazione rifiuti speciali

Trasmissione telematica

10 euro/anagrafica

Gestori di impianti (recuperatori, smaltitori)
Trasportatori di rifiuti a titolo professionale
Intermediari e commercianti senza detenzione

 

REACH: modifiche all’Allegato XVII

L’allegato XVII al Regolamento (CE) n.1907/2006 relativo alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di alcune sostanze pericolose è stato modificato dal Regolamento (UE) n.126/2013 del 13 febbraio 2013.

Le principali modifiche riguardano:

  • la voce  6, relativa alle fibre di amianto, in cui si precisa che è vietato l’uso delle fibre anche nelle miscele;
  • la voce 42, relativa agli alcani C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) è stata cancellata;
  • la voce 56, relativa al Diisocianato di metilendifenile (MDI), in cui sono stati inclusi degli isomeri;
  • la colonna “Note” dell’appendice 4, punto 29 sostanze mutagene di categoria 2, dove sono stati cancellati i riferimenti alle note E, H e S;
  • l’appendice 6, punto 30 sostanze tossiche per la riproduzione di categoria 2, dove è stata modificata la riga dell’acido 1,2-benzendicarbossilico, dipentilestere, ramificato e lineare;
  • l’appendice 10, punto 43 coloranti azoici,  che è stata sostituita.

Gas fluorurati: operativo il registro telematico, obbligo di iscrizione entro il 12 aprile.

Come preannunciato (leggi articolo), è divenuto operativo a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 35  dell’11 febbraio 2013, il Registro telematico nazionale delle  persone  e delle imprese  certificate,  istituito  ai  sensi  dell’art.  13  del decreto 27 gennaio 2012, n. 43 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

L’iscrizione al registro delle imprese e delle persone dovrà, pertanto, avvenire, ai sensi dell’art. 8 del DPR 43/2012, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione del comunicato (ossia entro il 12 aprile 2013).

L’istanza di iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il sito ufficiale del registro www.fgas.it. L’accesso alla procedura avviene esclusivamente attraverso firma digitale

Sul medesimo sito è disponibile la normativa, le guide di presentazione e l’elenco degli operatori registrati.

Ricordiamo di seguito i soggetti obbligati all’iscrizione (imprese e persone):

I SOGGETTI OBBLIGATI (articolo 8)

1.  Le seguenti persone devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
            1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra e dalle applicazioni contenenti almeno 6 kg di gas fluorurati ad effetto serra dotate di sistemi ermeticamente sigillati, etichettati come tali;
             2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra;
             3)  installazione;
             4)  manutenzione o riparazione;
b)  persone che svolgono una o più delle seguenti attività su impianti fissi di protezione antincendio che contengono gas fluorurati ad effetto serra:
              1)  controllo delle perdite dalle applicazioni contenenti almeno 3 kg di gas fluorurati ad effetto serra;
              2)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra, anche per quanto riguarda gli estintori;
              3)  installazione;
              4)  manutenzione o riparazione;
c)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  persone addette al recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  persone addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE.

2.  Le imprese che svolgono le seguenti attività devono iscriversi al Registro entro 60 giorni dalla sua istituzione:

a)  installazione, manutenzione o riparazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
b)  installazione, manutenzione o riparazione di impianti fissi di protezione antincendio e di estintori contenenti gas fluorurati ad effetto serra;
c)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione;
d)  recupero di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono;
e)  recupero di gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore.

 

 

ADR 2013: tutte le novità in breve.

L’ADR 2013 è entrato in vigore il 1 gennaio 2013 e diventerà obbligatorio il 1 luglio 2013.

Riassumiamo di seguito, le principali  novità di rilievo presenti nell’aggiornamento 2013 dell’ADR:

  • La proroga dell’utilizzo delle cisterne IMO (1, 2, 5 e 7), che non soddisfano le disposizioni dei capitoli 6.7 o 6.8, ma che sono state costruite e approvate prima del 1° gennaio 2003 conformemente alle disposizioni del Codice IMDG;
  • La definizione dell’ADR come norma prevalente quando vi è un qualsiasi tipo di conflitto tra una norma e le disposizioni dell’ADR;
  • La definizione dei recipienti a pressione di soccorso;
  • Lo speditore deve fornire al trasportatore informazioni e dati sulle merci pericolose che deve spedire in una maniera tracciabile;
  • Le merci imballate in quantità limitate trasportate in quantità superiore a 8 ton sono soggette alla restrizione al trasporto nella Categoria di galleria E; ed inoltre è stato chiarito che quando si superano le 8 ton nell’automezzo non si può esporre il pannello arancione invece del marchio apposito a meno che il trasporto non sia in ADR per il trasporto di altre merci pericolose;
  • Nel capitolo della security vengono specificate le soglie di security per tutti i radionuclidi;
  • Nella classe 1 è stato inserito un nuovo paragrafo riguardante i criteri di esclusione della classe 1 e nel glossario è stata aggiunta la nuova definizione “cartucce a salve per utensili”;
  • Nella classe 2 sono stati definiti i prodotti chimici sotto pressione;
  • Nella classe 3 è stato aggiunto il codice di classificazione F3  “Oggetti contenenti liquidi infiammabili”;
  • Nella classe 6.2 è stata aggiunta la seguente sezione riguardante il materiale o le attrezzature mediche;
  • Nella classe 8 è stato aggiunto il codice di classificazione CT3 “Oggetti che comprende l’UN 3506 mercurio contenuto in manufatti”;
  • Sono state variate e introdotte numerose disposizioni speciali del capitolo 3.3;
  • Molte istruzioni d’imballaggio del capitolo 4.1 sono variate e ne sono  sono state introdotte alcune di nuove;
  • Sono state definite le dimensioni dell’iscrizione UN n. ONU sui colli;
  • Sono stati definiti 2 nuovi numeri d’identificazione del pericolo: 28 gas corrosivo e 238 gas infiammabile corrosivo, necessari per i numeri ONU 3503 e 3505;
  • È stata aggiunta la nuova sezione 5.5.3 relativa alle disposizioni speciali da applicare ai colli, ai veicoli e ai container quando sono presenti materie che presentano un rischio d’asfissia utilizzate per scopi di refrigerazione o condizionamento;
  • È stata definita la cassa 4N di metallo diverso dall’acciaio o dall’alluminio;
  • È stato ribadito che l’interno e l’esterno di un veicolo o container devono essere ispezionati prima del carico per assicurarsi che non sia presente alcun danneggiamento tale da compromettere la sua integrità o quella dei colli da caricare;
  • È stato aggiunto il punto 7.5.2.4 che proibisce il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con qualsiasi tipo di materie ed oggetti esplosivi, ad eccezione di quelli della divisione 1.4 e dei N. ONU 0161 e 0499;
  • Le prescrizioni del paragrafo che riguarda la movimentazione e lo stivaggio  si considerano rispettate se il carico viene stivato conformemente alla norma tecnica UNI EN 12195-1:2010 (Dispositivi di ancoraggio del carico su veicoli stradali).

Per ogni ulteriore approfondimento contattaci

 

Norme pubblicate nel mese di gennaio 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 2 del 3-1-2013

Legge 24 dicembre 2012, n. 231 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.

  •   GU n. 2 del 3-1-2013

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207
Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.».

  • GU n. 6 del 8-1-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012

  • GU n. 11 del 14-1-2013

DECRETO-LEGGE 14 gennaio 2013, n. 1
Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticita’ nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale.

  • GU n. 23 del 28-1-2013

DECRETO LEGISLATIVO 24 dicembre 2012, n. 250.
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita’ dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in Europa.

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

  • BURV n. 7 del 18-01-2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 2873 del 28 dicembre 2012
Approvazione delle modifiche ed integrazioni apportate al Tariffario delle prestazioni e dei servizi forniti dall’ARPAV. Art. 6

  • Bur n. 9 del 22 gennaio 2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 2872 DEL 28 DICEMBRE 2012
Aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell’Atmosfera. Adozione del Documento di Piano, del Rapporto ambientale, del Rapporto ambientale – sintesi non tecnica. D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i, D.Lgs 155/2010.

Scadenze ambientali di febbraio 2013

Scadenze periodiche CONAI:
  • 20 febbraio- Dichiarazione mensile CONAI, gennaio 2012 (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Relazione amianto

  • 28 febbraio – entro questa data le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle  Regione e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

 

 

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