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RAEE e nuove caratteristiche di pericolosità (HP)

In conseguenza dei recenti provvedimenti in materia di classificazione dei rifiuti, i soggetti protagonisti della filiera di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) hanno definito di comune accordo quali caratteristiche di pericolosità attribuire alle principali categoria di RAEE domestici:

R1: Apparecchi di refrigerazione – CER 200123*: HP6, HP14.
R3: TV e Monitor – CER 200135*: HP5, HP6, HP14.
R5: Lampade Fluorescenti – CER 200121*: HP5, HP6, HP14.

Tali indicazioni sono basate su dati analitici di letteratura e su dati registrati dagli impianti di trattamento dei RAEE e considerata la peculiarità di tali rifiuti che determina l’impossibilità pratica ed economica ad effettuare le analisi previste (stato solido, composizione articolata con parti e componenti di natura differente in un solo manufatto).

Leggi il documento completo sosttoscritto da:
Centro di Coordinamento RAEE
FISE Assoambiente
FISE UNIRE Assoraee
UTILITALIA

Scadenze ambientali luglio 2015

  • 1 luglio – entrata in vigore ADR 2015 per i trasporti nazionali (leggi notizia)
  • 20 luglio – CONAI  – Dichiarazione mensile/trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 31 luglio – Tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi – Versamento II trimestre 2015

Norme pubblicate nel mese di giugno 2015

  • GAZZETTA UFFICIALE 

GU Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 8 maggio 2015 Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA.

  • ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI

Circolare n. 437 del 29 maggio 2015 
Articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Delibera n. 1 del 22/05/2015
Regolamento per lo svolgimento dei controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, rese ai fini dell’iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali
(La presente deliberazione entrerà in vigore dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo comunicato)

AUA – In vigore il modello unificato nazionale

A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto 8 maggio 2015 (G.U. Serie Generale n.149 del 30-6-2015 – Suppl. Ordinario n. 35), a partire dal giorno stesso è in vigore il modello unificato e semplificato per l’istanza di Autorizzazione Unica Ambientale.

In precedenza gli enti competenti avevano adottato ciascuno il proprio modello di domanda; dal 30 giugno il modello sarà solo quello unificato.

COS’E’ L’AUA- AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Istituita dal DPR 59/2013, l’AUA è un provvedimento autorizzatorio che incorpora in sè diverse altre autorizzazioni di carattere ambientale previste dalla normativa di settore.

In particolare, sono comprese nell’AUA:

  • autorizzazione agli scarichi in acqua (capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza D. Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; (art. 112 D. Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art. 269 D. Lgs. n. 152/2006);
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera (art. 272 D. Lgs. n. 152/2006);
  • comunicazione o nulla osta sul rumore esterno agli ambienti di lavoro (art. 8, commi 4 o comma 6, L. 447/ 1995);
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9 D. Lgs. n. 99/92);
  • comunicazioni in materia di rifiuti (artt. 215 e 216 D. Lgs. n. 152/2006).

CHI LA PUÒ CHIEDERE

Possono richiedere l’AUA le piccole e medie imprese, come definite dal Dm 18 aprile 2005, e gli impianti non soggetti alla disciplina dell’AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

QUANDO CHIEDERLA

La richiesta deve avvenire in occasione del rilascio, rinnovo per scadenza o aggiornamento di uno dei titoli abilitativi da essa sostituiti.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’AUA

L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

QUANDO NON SI PUÒ CHIEDERLA

L’AUA è esclusa se il progetto è sottoposto a valutazione di impatto ambientale (VIA) e le leggi statali o regionali stabiliscono che la Via sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale.

DURATA E RINNOVO

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

 

Leggi il decreto 8 maggio 2015.

Leggi la precedente notizia.

Novatech Srl offre un servizio di consulenza rivolto a tutte le aziende che necessitano di verificare il loro assoggettamento al campo di applicazione dell’AUA e predisporre le pratiche necessarie.

Per informazioni:

NOVATECH Srl
tel.  049 8936673
fax 049 8936702
consulenza@novatech-srl.it

ADR 2015: in vigore dal 1 luglio 2015 per i trasporti nazionali.

Dal 1 luglio 2015 entra in vigore l’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR per i trasporti nazionali.

Nella Gazzetta Ufficiale 3 aprile 2015, n. 78 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 2015 che recepisce la direttiva 2014/103/UE della Commissione del 21 novembre 2014 che adegua per la terza volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose.

Con la pubblicazione di questo decreto si possono applicare le edizioni 2015 dell’ADR, RID e ADN nei trasporti nazionali, l’obbligo di applicazione scatta dal 1 luglio 2015.

Le principali novità presenti nell’ADR 2015 sono elencate qui di seguito.

Esenzioni:

  • L’esenzione 1.1.3.1 c), riguardante i trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale,  si applica anche ai contenitori per il trasporto alla rinfusa IBC e grandi imballaggi;
  • Nell’esenzione 1.1.3.3, relativa al trasporto di carburanti liquidi, viene aggiunta una terza condizione di esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di una macchina mobile non stradale che è trasportata come un carico;
  • Nell’esenzione 1.1.3.6 relativa alle quantità trasportate nell’unità di trasporto, per le merci pericolose liquide si deve considerare la quantità in litri e non più la capacità nominale del recipiente, invece per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità del recipiente in litri;
  • Al nuovo punto 1.1.3.10 viene introdotta l’esenzione per il trasporto delle lampade contenenti merci pericolose, purché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1 kg.

Nuove definizioni:

  • Container chiuso per trasporto alla rinfusa, un container interamente chiuso per il trasporto alla rinfusa avente una copertura, pareti laterali, testate e fondo rigidi (compresi i fondi di tipo tramoggia);
  • Container telonato per trasporto alla rinfusa, un container a tetto aperto per il trasporto alla rinfusa con fondo (compresi i fondi di tipo tramoggia), pareti laterali e testate rigidi e copertura non rigida;
  • Grande imballaggio di soccorso;
  • Recipiente di piccola capacità contente gas (cartuccia di gas).

Nuove classificazioni:

  • Un’importante novità è l’introduzione per la rubrica relativa agli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti: gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non ai fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, possono assegnati al numero ONU 3509, se soddisfano le prescrizioni prescritte per questa rubrica;
  • Classe 2, categoria dei gas adsorbiti;
  • Classe 7, UN 3507 esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, colli esenti, meno di 0,1 kg per collo, non fissile o fissile esente; sono stati modificati: UN 2909, UN 2910, UN 2911;
  • Classe 9, sono stati modificati: UN 2212 amianto anfibolo (amosite, tremolite, actinolite, anotofillite, crocidolite), UN 2590 amianto, crisotilo, UN 3268 dispositivi di sicurezza azionati elettricamente; Sono stati introdotti: UN 3508 condensatore asimmetrico, UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti
Disposizioni speciali:
  • Per il trasporto delle pile e batterie al litio avviate allo smaltimento/riciclaggio è sempre  presente la disposizione speciale 636 (b), ma modificata, ed è stata inserita 377, mentre per il trasporto delle pile e batterie al litio danneggiate/difettose è stata aggiunta la disposizioni speciale 376, è stata soppressa la 661; Sono state modificate le istruzioni d’imballaggio.
  • Viene inserita la disposizione speciale 375 che si applica a UN 3077 e UN 3082, che introduce l’esenzione dall’ADR per le materie pericolose per l’ambiente trasportate in imballaggi semplici o combinati contenenti una quantità netta nell’imballaggio semplice o interno inferiore o uguale a 5 lt/kg purché gli imballaggi soddisfino le disposizioni generali del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e dal 4.1.1.4 al 4.1.1.8.

Procedure di spedizione:

  • Per le iscrizioni “SOVRIMBALLAGGIO” e “IMBALLAGGIO DI SOCCORSO” viene fissata l’altezza minima del carattere a 12 mm.
  • Per gli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con le parole “CON RESIDUI DI …” seguita dai numeri delle classi di pericolo e dei rischi sussidiari che corrispondono ai residui, in ordine numerico, ad esempio se si trasportano insieme imballaggi con residui di classe 4.1 e imballaggi con residui di classe 3 e rischio sussidiario di classe 6.1: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9
  • Le istruzioni scritte sono modificate, nella prima pagina, con l’introduzione del divieto di utilizzare, in caso di incidente o emergenza, sigarette elettroniche o dispositivi simili e nell’ultima con l’omissione, per l’indumento fluorescente, del riferimento alla norma EN 471 e, per il mezzo di protezione degli occhi, del riferimento agli occhiali protettivi. Le istruzioni scritte in vigore fino al 31 dicembre 2014 potranno essere utilizzate fino al 30 giugno 2017.

Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:

  • Le disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa riferite alla colonna 17 della Tabella A, sono cambiate, sono presenti le disposizioni speciali  “VC” (VC1, VC2 e VC3) che specificano quale tipologia di veicolo, container o container per il trasporto alla rinfusa può essere usato,  e le disposizioni supplementari  “AP”, che specificano le disposizioni supplementari per ogni classe di pericolo.
  • Gli imballaggi dismessi  UN 3509 possono essere trasportati solo in container per trasporto alla rinfusa chiusi, veicoli chiusi o container chiusi, a tenuta o dotati di fodera o di un sacco sigillato resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero.

Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:

  • Il divieto di fumare si applica anche a sigarette elettroniche e dispositivi simili.
  • Disposizione speciale CV37 che si applica al trasporto dei sotto-prodotti della fabbricazione o rifusione dell’alluminio.

 

 

SISTRI: il Ministero indice la gara per il nuovo gestore

Con comunicato stampa del 26 giugno 2015 il Ministero dell’Ambiente ha reso noto di aver indetto una procedura di gara per l’affidamento della gestione del SISTRI, stante la scadenza dell’attuale gestione SELEX  in data 31/12/2015.

La gara prevede l’affidamento in concessione di una serie di servizi operativi, tra i quali:

  • la gestione informatizzata dei registri di carico e scarico (produttore e smaltitore) e delle schede di movimentazione (produttore e trasportatore) in coerenza con l’attuale flusso cartaceo;
  • la registrazione dei percorsi in modalità offline, con un modello in grado di evolvere in funzione dell’evoluzione normativa europea, e attraverso strumenti di mercato;
  • la generazione in automatico del MUD (Modello Unico di Dichiarazione);
  • la gestione dei contributi attraverso il monitoraggio e la riconciliazione dei flussi finanziari relativi al versamento delle quote annuali di iscrizione dei soggetti iscritti al Sistema
  • le azioni finalizzate all’ampliamento dell’adesione al servizio da parte dei soggetti facoltizzati.

All’aggiudicatario viene anche richiesta la presa in carico del sistema attuale nonché lo sviluppo e gestione del nuovo sistema informatico.

Maggiori informazioni sul sito del Ministero dell’Ambiente.

Scadenze ambientali giugno 2015

  • 1 giugno:

– aggiornamento schede dati di sicurezza, etichette e classificazione delle sostanze secondo il regolamento CLP (leggi notizia)

– entrata in vigore dei nuovi Codici CER (nuovo elenco codici CER)

– entrata in vigore delle nuove caratteristiche di pericolo dei rifiuti (codici HP) –  Reg. UE 1357/2014

  • 20 giugno – CONAI  – Dichiarazione mensile (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Introdotti nel codice penale i delitti contro l’ambiente.

Con legge 22 maggio 2015 n. 68 (G.U. n. 122 del 28/05/2015)  è stato introdotto all’interno del codice penale (libro secondo) il titolo “VI-bis – Dei delitti contro l’ambiente”, in vigore dal 29 maggio 2015.

Con questa modifica al codice penale vengono introdotti cinque nuovi reati: inquinamento ambientale, disa­stro ambien­tale, impedimento dei con­trolli, omessa boni­fica e traf­fico di mate­riale radioat­tivo.

Ecco in breve alcuni stralci nella nuova disciplina penale dei reati ambientali.

Inquinamento ambientale 
E’ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversita’, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l’inquinamento e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.

Sono previste anche delle aggravanti con un aumento delle pene nel caso il reato di inquinamento abbia provocato delle lesioni o la morte di una o più persone. Le pene vengono aumentate in modo progressivo a seconda che ci sia stata lesione semplice, lesione grave, gravissima o morte. Se gli eventi lesivi derivati dal reato sono plurimi e a carico di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave aumentata fino al triplo: il limite massimo per la detenzione è 20 anni.

Disastro ambientale
“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale e’ punito con la reclusione da cinque a quindici anni.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;
2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con
provvedimenti eccezionali;
3) l’offesa alla pubblica incolumita’ in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi
effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro e’ prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico,
architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena e’ aumentata.”

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Commette questo reato «chiunque, abusivamente, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività ovvero, detenendo tale materiale, lo abbandona o se ne disfa illegittimamente». La legge, in questi casi, prevede pene da 2 a 6 anni di carcere e una multa da 10 mila a 50 mila euro.

Impedimento del controllo
«Chiunque, negando l’accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l’attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti» sarà punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Omessa bonifica

“Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un’autorita’ pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e’ punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000».

Il testo completo della LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 

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