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Scadenze ambientali di giugno 2013

Scadenze di  GIUGNO 2013

  • 20 giugno- Dichiarazione mensile  CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di maggio 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 111 del 14-5-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

 

  • GU n.124 del 29-5-2013 – S. O. n. 42

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • BUR N. 43 del 21/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 575 del 03/05/2013 
Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca. 

In Gazzetta Ufficiale il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.

Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:

  1. autorizzazione agli scarichi idrici (capo II, titolo IV,  sezione II, Parte terza D. Lgs n. 152/2006);
  2. comunicazione preventiva  per l’utilizzazione  agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di vegetazione  dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112  D. Lgs n. 152/2006);
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269  D. Lgs n. 152/2006);
  4. autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272  D. Lgs n. 152/2006);
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (disposizioni in materia di impatto acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura di cui  all’articolo 9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs n. 152/2006.

L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.

Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 

Il SISTRI si rifà vivo con le aziende iscritte.

Segnaliamo che è partita la campagna del SISTRI per il riallineamento delle anagrafiche  dei soggetti coinvolti, che a suo tempo si sono iscritti.

Il call center del SISTRI, riattivato dai primi giorni del mese di maggio, sta contattando le aziende per procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel database che nel frattempo potrebbero essere variati.

In caso di variazione dei dati societari ed anagrafici, le aziende potranno comunicare i dati ai seguenti recapiti di SISTRI:

iscrizionemail@sistri.it

numero verde 800 00 38 36

E’  necessario comunicare il codice  pratica rilasciato all’epoca dell’iscrizione.

Dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra entro il 31 maggio.

A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra da presentare all’ISPRA entro il 31 maggio, il  Ministero dell’Ambiente pubblica il formato ufficiale per la comunicazione.

La denuncia deve riportare le  quantità di gas fluorurati a effetto serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio.

Si precisa, tuttavia, che i dati da dichiarare devono essere tratti dal registro delle apparecchiature e degli impianti, il cui modello è stato ufficializzato molto di recente (Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013); pertanto, per la dichiarazione di quest’anno non sono disponibili i dati delle quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nel 2012.

Ciò considerato il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la dichiarazione, con scadenza 31 maggio, dovrà riportare tutti i dati previsti nelle prime tre sezioni del modello ufficiale e in particolare quelli relativi:

  • sezione 1: dati identificativi dell’operatore e del luogo ove è installata l’apparecchiatura o l’impianto;
  • sezione 2: riferimenti della persona responsabile se diversa dall’operatore;
  • sezione 3: tipo e numero di apparecchiature o sistemi antincendio presenti nel luogo riportato nella sezione 1.

Nelle istruzioni di compilazione viene declinata in maniera piuttosto completa la definizione di operatore:

“il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
• libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).”

Per i contenuti della dichiarazione si rinvia alla consultazione dei seguenti allegati:

modello di dichiarazione
istruzioni per la compilazione della dichiarazione
registro delle apparecchiature
registro del sistema antincendio

Per la procedura online di presentazione della dichiarazione:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Si consiglia di consultare anche:

sito del Ministero dell’Ambiente

sito dell’ISPRA

 

Nuova circolare della Regione Veneto sull’applicazione del decreto “terre e rocce di scavo”

La disciplina nazionale delle terre e rocce di scavo contenuta nel D.M. n. 161/2012 contiene degli aspetti ed indicazioni che non permettono una chiara operatività per gli addetti ai lavori.

La Regione Veneto, in considerazione di ciò ha accolto alcune istanze volte a “fornire ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella materia della gestione delle terre e rocce di scavo, alcune modalità orientative volte ad assicurare una corretta ed omogenea applicazione sull’intero territorio regionale delle previsioni introdotte dal d.m. n. 161/2012”, emanando la Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230.

Con tala nota si è chiarito, tra l’altro, quanto segue:

– con l’entrata in vigore del d.m. n. 161/2012 non ha più effetto la deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008, salvo il periodo di transitorio previsto dal decreto stesso

– le attività, che comportano la produzione di materiali da scavo, avviate fino alla data del 5 ottobre 2012 (le per le quali sono state seguite le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008) possono essere portate a termine secondo tali procedure ma in tal caso deve essere stata presentata prima di tale data almeno l’indagine ambientale prescritta dalla DGRV 2424/08

Per tutti gli altri aspetti si rinvia al testo della Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230

Aggiornamento garanzie finanziarie impianti di trattamento rifiuti.

Con D.G.R.V. n. 346 del 19 marzo 2013 –  BURV n. 30 del 02/04/2013 – è stata ripubblicata la disciplina della garanzie finanziarie a copertura dell’attività di smaltimento e recupero di rifiuti.

Questo provvedimento è un aggiornamento di precedenti provvedimenti regionali che già provvedevano a fissare gli importi delle garanzie finanziarie per la gestione dei rifiuti ed ha lo scopo di prevedere specifiche riduzioni per alcune tipologie di rifiuti (inerti e metalli).

Le imprese che effettuano attività di gestione dei rifiuti devono prestare garanzie finanziarie a favore delle province competenti per territorio (nelle varie forme previste a seconda della tipologia di impianti ed elencate nell’allegato A della D.G.RV. in parola).

Questa Delibera è motivata da alcune riduzioni introdotte e da una correzione ad un errore materiale contenuto nella precedente delibera:

  • riduzione delle garanzie per gli impianti di gestione di rifiuti inerti
  • riduzione delle garanzie per impianti di gestione di rifiuti  metallici
  • il numero di anni di validità che deve avere la fideiussione dopo la scadenza dell’autorizzazione è di 2 anni (e non di 6 mesi come erroneamente indicato nella precedente delibera)

NOTA BENE- TERMINE DI  ADEGUAMENTO PER GLI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI GIA’ IN ESERCIZIO

 Nel fissare quanto sopra indicato, la D.G.R.V. conferma anche il termine per l’adeguamento delle garanzie finanziarie in essere presso impianti già autorizzati ed in esercizio alla data di entrata in vigore della Delibera. Per tali impianti il termine per provvedere all’adeguamento delle garanzie finanziarie è il 21 agosto 2013 (come già stabilito dalla precedente D.G.R.V. n. 1543/2012, che fissava in un anno dalla data di pubblicazione del B.U.R.V. il termine per l’adeguamento).

Si invitano, pertanto, i gestori di impianti di recupero e smaltimento rifiuti a provvedere a tale adeguamento entro il termine del 21 agosto 2013.

E’ opportuno prendere contatto con l’autorità competente al rilascio del proprio provvedimento autorizzatorio (Provincia) per verificare le modalità e gli importi per l’adeguamento.

Per la Provincia di Padova, si veda: http://www.provincia.pd.it/index.php?page=rifiuti

 

Leggi:

Delibera Giunta Regione Veneto n. 346 del 19/03/2013

Allegato A

Allegato B

Norme pubblicate nel mese di aprile 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n.77 del 2-4-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013
Modifica dell’allegato X della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di utilizzo del combustibile solido secondario (CSS).

  • GU n.79 del 4-4-2013

DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2013, n. 30
Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra.

  • GU n.84 del 10-4-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 13 marzo 2013
Modifica del decreto 31 marzo 2009 relativo all’impiegabilita’ in mare di prodotti composti da materiali inerti di origine naturale o sintetica, ad azione assorbente, per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi.

  • GU n.88 del 15-4-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate di cui all’articolo 13 del D.P.R. n. 43/2012 recante attuazione del Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

  • GU n.92 del 19-4-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo del Sistri.

 

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

  • GUCE n. L 108 del 18-4-2013

REGOLAMENTO (UE) N. 348/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 aprile 2013 recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Scadenze ambientali di maggio 2013

Scadenze di  MAGGIO 2013

  • 20 maggio – Dichiarazione mensile  CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
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