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Ultimi aggiornamenti dal SISTRI

Riportiamo di seguito alcune novità afferenti il SISTRI:

  •  Il Dl 24 giugno 2014, n. 91 concede due mesi di tempo al Ministero dell’Ambiente per semplificare il Sistri, con priorità per l’applicazione dell’interoperabilità e la sostituzione dei dispositivi token usb.
  • E’ stata pubblicata pubblicata sul portale del SISTRI la nuova guida GESTIONE AZIENDA utile per le modifiche e gli aggiornamenti relativi all’anagrafica aziendale, alle richieste relative alle USB del SISTRI e per la verifica e comunicazione dei pagamento dei diritti annuali dovuti al SISTRI. 
  • Con una nota datata 24/06/2014, il Ministero dell’Ambiente ha comunicato che  i soggetti già  iscritti al SISTRI, che a seguito dell’entrata in vigore del decreto 24/04/2014 non sono più soggetti all’obbligo di iscrizione, non devono versare il contributo annuale di iscrizione al SISTRI dovuto entro il 30 giugno 2014.

Scadenze ambientali di giugno 2014

  • 20 giugno – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)
  • 30 giugno – Versamento diritti annuali SISTRI (leggi notizia)

Norme pubblicate nel mese di maggio 2014

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 54 del 27 maggio 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 622 del 29 aprile 2014

D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

Chiarimenti della regione Veneto sull’AUA

Con D.G.R.V. n. 622 del 29 aprile 2014 la Regione Veneto ha fornito ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.).

In particolare ha chiarito l’ambito di applicazione del provvedimento in materia di scarichi idrici specificando che:

–          Sono esenti da A.U.A.gli scarichi di acque reflue domestiche ed assimilate alle domestiche

–          Sono esenti da A.U.A.le acque di prima pioggia e di lavaggio

–          Sono soggette ad A.U.A.le acque meteoriche di dilavamento

 

Inoltre, la Delibera ha specificato che nel concetto di “impresa” rientra sia il soggetto privato che quello pubblico, pertanto l’A.U.A. è necessaria anche se l’attività di impresa, avente implicazioni per l’ambiente, è esercitata da un soggetto pubblico.

Leggi la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29 aprile 2014 (BURV n. 54 del 27/05/2014).

 

Procedure per imbarco e sbarco di merci pericolose

Nella Gazzetta Ufficiale del  7 maggio 2014 n. 104 è stato pubblicato il Decreto Dirigenziale 7 aprile 2014 n. 303/2014 relativo alle procedure per il rilascio dell’autorizzazione all’imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco e al reimbarco su altre navi (Transhipment) delle merci pericolose.

Successivamente è stata pubblicata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la Circolare della Serie Merci pericolose n. 29/2014 esplicativa sui contenuti del decreto.

Decreto dirigenziale n. 303 del 07/04/2014

Circolare n. 29/2014

Reach: restrizioni all’uso del diclorobenzene

Si segnala che in data 9 maggio 2014 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell’8 maggio 2014 che modifica l’allegato XVII del regolamento (CE) n.1907/2006 (Reach) per quanto riguarda le restrizioni all’uso della sostanza 1,4-diclorobenzene (n. CAS 106-46-7, n. CE 203-400-5) come deodorante per ambienti o tavoletta per WC in concentrazioni pari o superiori all’1% in peso.

 

Regolamento (UE) n. 474/2014

Autorizzazione Unica Ambientale: chi è obbligato e cosa fare.

Riteniamo utile riportare qui di seguito un breve sunto della disciplina relativa al rilascio e ai contenuti dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), sottolineando l’importanza di questo provvedimento che coinvolge tutte le aziende di ogni dimensione che siano in possesso di un titolo abilitativo di carattere ambientale tra quelli elencati di seguito (punto 3).

Consigliamo, pertanto, di provvedere ad una verifica delle date di scadenza di tali titoli abilitativi in quanto il loro rinnovo fa scaturire l’obbligo di presentazione dell’istanza di AUA.

 

1 -I riferimento normativi dell’AUA

Con Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35” è stata introdotta nel nostro ordinamento l’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA).

Si tratta di una semplificazione che intende fondere in un unico provvedimento autorizzativo diversi atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale che fino ad ora erano di competenza di enti diversi e che comportavano l’emanazione di atti diversi ognuno con un proprio regime, scadenza, ecc.

Sono seguite alla disciplina nazionale le seguenti:

Circolare del Ministero dell’Ambiente 7 novembre 2013, n. 49801 – Primi chiarimenti sulla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale (Aua)

Deliberazione della Giunta Regionale Veneta n. 1775 del 03 ottobre 2013 – D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.).

 

2 -Chi è soggetto all’AUA

Tutte le imprese, a prescindere dalle dimensioni, che non siano soggette alle disposizioni relative all’autorizzazione integrata ambientale (leggi elenco delle attività soggette all’AIA)

 

3 – Quando va presentata la domanda di AUA

L’istanza per il rilascio dell’AUA deve essere presentata all’atto del rilascio, rinnovo e/o di modifiche all’attività produttiva o all’impianto di almeno uno dei titolo abilitativi che essa comprende, ovvero:

  • autorizzazione agli scarichi di acque reflue (vedi precisazioni alla notizia)
  • comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende dedite all’agricoltura, all’allevamento o da piccole aziende agroalimentari
  • autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera
  • autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera
  • comunicazione o nulla osta relativi all’impatto acustico dell’attività produttiva
  • autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura
  • comunicazioni preventive per l’esercizio di attività di smaltimento e di recupero di rifiuti  in regime semplificato (art 215 e 216 D. Lgs .n 152/06)

Pertanto, non appena uno di questi titoli è in scadenza, o deve essere rilasciato per la prima volta o modificato, è necessario presentare istanza di AUA.

L’AUA rilasciata è comprensiva e sostitutiva di tutti i titoli abilitativi sopra indicati.

4- Come va presentata l’AUA e cos’è il SUAP

L’istanza di AUA deve obbligatoriamente essere presentata in formato telematico e con firma digitale attraverso lo Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Definizione di sportello unico per le attività produttive (SUAP): l’unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160;

5 -Esclusioni dall’AUA

La disciplina dell’AUA non si applica nei seguenti casi:

– progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale (VIA), nei casi in cui la normativa preveda che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale art. 1, comma 2 D. lgs n. 59/13

– impianti di smaltimento e recupero rifiuti, non soggetti a AIA e VIA ed autorizzati ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs n. 152/06, per i quali l’autorizzazione “sostituisce ad ogni effetto visti, pareri ed autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e d indifferibilità dei lavori”

– impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, non soggetti a AIA e VIA, in quanto già soggetti ad una autorizzazione unica ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. n. 387/03.

6 – Durata dell’AUA

L’AUA ha una durata di 15 anni dalla data del suo rilascio (art. 3 comma 6 D. Lgs n. 59/13)

 

 Novatech Srl offre un servizio di consulenza rivolto a tutte le aziende che necessitano di verificare il loro assoggettamento al campo di applicazione dell’AUA e predisporre le pratiche necessarie.

Al fine di agevolare la verifica, Vi invitiamo a compilare e restituirci la check-list allegata.

Per informazioni:

NOVATECH Srl
tel.  049 8936673
fax 049 8936702
consulenza@novatech-srl.it

Procedura di cancellazione dal SISTRI

Con riferimento alle recenti novità in merito al campo di applicazione del SISTRI (leggi notizia), tutti coloro che in passato si erano iscritti e, a seguito delle nuove esclusioni, risultano esonerati dall’iscrizione, possono procedere con la cancellazione dal SISTRI con le seguenti modalità.

Fino al 31 maggio 2014

La procedura di cancellazione dal Sistri prevede l’invio di una email all’indirizzo iscrizionemail@sistri.it  con oggetto: “Cancellazione Sistri” e in allegato un’autocertificazione a firma del Legale Rappresentante con la richiesta della cancellazione stessa.

Qualora l’azienda iscritta abbia dei veicoli con Black Box installate sarà necessario recarsi all’Albo per eseguire una Cancellazione dei Veicoli dal Sistri (con emissione di voucher per la disinstallazione delle Black Box) e restituire i dispositivi usb dei veicoli all’Albo, come previsto dalla cir. 250 del 28/02/11 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Solo successivamente alla cancellazione dei veicoli sarà possibile eseguire la cancellazione della pratica Sistri.
I dispositivi rilasciati dalla CCIAA andranno inviati, entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione di cancellazione, con raccomandata A/R a:

SISTRI – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
Via Cristoforo Colombo 44
00147 Roma.

Dal 1 giugno 2014

La procedura di cancellazione dovrà essere effettuata attraverso il form-online presente sul portale del SISTRI al seguente link: www.sistri.it

Sarà necessario allegare un’autocertificazione  a nome del legale rappresentante richiedendo la cancellazione dal SISTRI.


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