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Aggiornamento della Candidate List

Il 20 giugno 2013 sono state aggiunte sei nuove sostanze nella lista della sostanze candidate, prevista dall’articolo 57 del regolamento 1907/2006 (Reach). Tali sostanze sono candidate ad essere incluse nell’allegato XIV del regolamento Reach, che comprende le sostanze che saranno soggette ad autorizzazione per essere immesse nel mercato.

Le sei sostanza aggiunte nella lista sono le seguenti:

  • Cadmio (CAS 7440-43-9)
  • Ammonium pentadecafluorooctanoate (APFO) (CAS 3825-26-1)
  • Pentadecafluorooctanoic acid (PFOA) (CAS 335-67-1)
  • Dipentyl phthalate (DPP) (CAS 131-18-0)
  • 4-Nonylphenol, branched and linear, ethoxylated (CAS -)
  • Cadmium oxide (CAS 1306-19-0)
La lista aggiornata con le 144 sostanze si trova nel sito dell’Agenzia Chimica europea (ECHA).
Gli importatori e i produttori di articoli devono effettuare una notifica all’Agenzia ECHA se sono soddisfatte le due seguenti condizioni:
  • la sostanza della Candidate List  è contenuta negli articoli in quantità complessiva superiore a 1 tonnellata all’anno;
  • la sostanza è contenuta negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso.
A meno che non si possa escludere l’esposizione di persone o dell’ambiente in condizioni d’uso normali o ragionevolmente prevedibili, anche in fase di smaltimento.
La notifica deve essere effettuata entro sei mesi dall’inclusione della sostanza nella lista.
Inoltre il fornitore di un articolo che contiene una sostanza inclusa nella Candidate List in concentrazione superiori allo 0,1% in peso/peso deve fornire al destinatario dell’articolo informazioni sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e comprendenti quanto meno il nome della sostanza.

Deroghe per le terre e rocce da scavo

Con una deroga alla disciplina sulle terre e rocce da scavo il Governo ha snellito le disposizioni del regolamento di cui al DM 161/2012 prevedendo in sintesi che:

  •  Le disposizioni del DM 161/2012 si applicano solo alle terre e rocce da scavo prodotte nell’esecuzione di opere soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) o a valutazione di impatto ambientale (VIA);
  •  In merito ai materiali da scavo prodotti dai cantieri in quantità inferiore a 6000 mc ritorna ad applicarsi l’art. 186 del D.Lgs. 152/2006, in precedenza abrogato.

La norma non precisa cosa deve essere applicato ai cantieri dove si producono terre e rocce in quantitativi maggiori di 6000 mc che non sono però oggetto di VIA o AIA. E’ opportuno attendere i chiarimenti o le modifiche  che da quanto emerge, interverranno a breve.

Riferimenti normativi:

Art. 8-bis, comma 1 e 2, del Dl 43/2013 entrato in vigore il 26/6/2013 con la Legge 24 giugno 2013, n. 71 (Conversione in legge del Dl 43/2013 recante disposizioni urgenti di contrasto ad emergenze ambientali e a favore delle zone terremotate del maggio 2012).

Decreto legge 26 aprile 2013 n.43

 

Esclusione delle “matrici materiali di riporto” dalla normativa dei rifiuti e delle terre e roccia da scavo

Le disposizioni in materia ambientale dettate dall’art. 41 del Decreto Legge n.69 del 21/06/2013 (cd. Decreto Fare entrato in vigore il 22/06/2013) hanno determinato una modifica dei riferimenti al termine “suolo”, ampliando le esclusioni previste dall’art. 185 “Esclusioni dall’ambito di applicazione” del D.Lgs. 152/2006.

Questa importante modifica prevede che anche le “matrici materiali di riporto” (di cui all’All.2 del D.Lgs. 152/2006) costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri, rimangano escluse dal campo di applicazione della normativa “rifiuti”.

Dal punto di vista applicativo, la norma specifica che ai fini di tale esclusione, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell’articolo 9 del DM 5 febbraio 1998, per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

Nel caso risultino non conformi ai limiti del test di cessione le matrici sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi al test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovono i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentono di utilizzare l’area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute.

Link: Dl 69/2013 Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (cd. “Decreto Fare”) 

 

Scadenze ambientali di giugno 2013

Scadenze di  GIUGNO 2013

  • 20 giugno- Dichiarazione mensile  CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese di maggio 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU n. 111 del 14-5-2013

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra di cui all’articolo 16, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43/2012, recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra.

 

  • GU n.124 del 29-5-2013 – S. O. n. 42

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59
Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

 

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

  • BUR N. 43 del 21/05/2013

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 575 del 03/05/2013 
Adeguamento alla sopravvenuta normativa nazionale e regionale delle disposizioni applicative concernenti le procedure di valutazione di impatto ambientale di cui alla Dgr n. 1539 del 27 settembre 2011 e sua contestuale revoca. 

In Gazzetta Ufficiale il regolamento sull’Autorizzazione Unica Ambientale

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2013, il  Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 recante: “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale“,.

Il Regolamento contiene la disciplina della nuova AUA “Autorizzazione Unica Ambientale”, che andrà a sostituire con il rilascio di un unico provvedimento le seguenti autorizzazioni, che fino ad oggi dovevano essere ottenute singolarmente:

  1. autorizzazione agli scarichi idrici (capo II, titolo IV,  sezione II, Parte terza D. Lgs n. 152/2006);
  2. comunicazione preventiva  per l’utilizzazione  agronomica degli effluenti di  allevamento, delle acque di vegetazione  dei frantoi oleari e delle acque reflue  provenienti dalle aziende ivi previste (art. 112  D. Lgs n. 152/2006);
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269  D. Lgs n. 152/2006);
  4. autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera (art. 272  D. Lgs n. 152/2006);
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (disposizioni in materia di impatto acustico);
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal  processo di depurazione in agricoltura di cui  all’articolo 9  del  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del D. Lgs n. 152/2006.

L’autorizzazione unica ambientale può essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.

La data di entrata in vigore del decreto è il 13 giugno 2013.

Leggi il testo del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 

Il SISTRI si rifà vivo con le aziende iscritte.

Segnaliamo che è partita la campagna del SISTRI per il riallineamento delle anagrafiche  dei soggetti coinvolti, che a suo tempo si sono iscritti.

Il call center del SISTRI, riattivato dai primi giorni del mese di maggio, sta contattando le aziende per procedere all’aggiornamento dei dati contenuti nel database che nel frattempo potrebbero essere variati.

In caso di variazione dei dati societari ed anagrafici, le aziende potranno comunicare i dati ai seguenti recapiti di SISTRI:

iscrizionemail@sistri.it

numero verde 800 00 38 36

E’  necessario comunicare il codice  pratica rilasciato all’epoca dell’iscrizione.

Dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra entro il 31 maggio.

A pochi giorni dalla scadenza del termine per l’obbligo di presentazione della dichiarazione sui gas fluorurati ad effetto serra da presentare all’ISPRA entro il 31 maggio, il  Ministero dell’Ambiente pubblica il formato ufficiale per la comunicazione.

La denuncia deve riportare le  quantità di gas fluorurati a effetto serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio.

Si precisa, tuttavia, che i dati da dichiarare devono essere tratti dal registro delle apparecchiature e degli impianti, il cui modello è stato ufficializzato molto di recente (Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013); pertanto, per la dichiarazione di quest’anno non sono disponibili i dati delle quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nel 2012.

Ciò considerato il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che la dichiarazione, con scadenza 31 maggio, dovrà riportare tutti i dati previsti nelle prime tre sezioni del modello ufficiale e in particolare quelli relativi:

  • sezione 1: dati identificativi dell’operatore e del luogo ove è installata l’apparecchiatura o l’impianto;
  • sezione 2: riferimenti della persona responsabile se diversa dall’operatore;
  • sezione 3: tipo e numero di apparecchiature o sistemi antincendio presenti nel luogo riportato nella sezione 1.

Nelle istruzioni di compilazione viene declinata in maniera piuttosto completa la definizione di operatore:

“il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi; inoltre l’ “effettivo controllo sul funzionamento tecnico” di un’apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
• libero accesso all’impianto, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l’accesso a terzi;
• controllo sul funzionamento e la gestione ordinari (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
• il potere (compreso il potere finanziario) di decidere in merito a modifiche tecniche (ad esempio, la sostituzione di un componente, l’installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell’apparecchiatura o nell’impianto, e all’esecuzione di controlli (ad esempio, controlli delle perdite) o riparazioni.

Pertanto, se il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto ha delegato completamente ad una società esterna (tramite un contratto scritto) l’effettivo controllo dell’apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dalla società suddetta.
Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l’assistenza ad una società esterna, l’operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all’obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata alla società di manutenzione).”

Per i contenuti della dichiarazione si rinvia alla consultazione dei seguenti allegati:

modello di dichiarazione
istruzioni per la compilazione della dichiarazione
registro delle apparecchiature
registro del sistema antincendio

Per la procedura online di presentazione della dichiarazione:

http://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas

Si consiglia di consultare anche:

sito del Ministero dell’Ambiente

sito dell’ISPRA

 

Nuova circolare della Regione Veneto sull’applicazione del decreto “terre e rocce di scavo”

La disciplina nazionale delle terre e rocce di scavo contenuta nel D.M. n. 161/2012 contiene degli aspetti ed indicazioni che non permettono una chiara operatività per gli addetti ai lavori.

La Regione Veneto, in considerazione di ciò ha accolto alcune istanze volte a “fornire ai soggetti pubblici e privati a vario titolo coinvolti nella materia della gestione delle terre e rocce di scavo, alcune modalità orientative volte ad assicurare una corretta ed omogenea applicazione sull’intero territorio regionale delle previsioni introdotte dal d.m. n. 161/2012”, emanando la Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230.

Con tala nota si è chiarito, tra l’altro, quanto segue:

– con l’entrata in vigore del d.m. n. 161/2012 non ha più effetto la deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008, salvo il periodo di transitorio previsto dal decreto stesso

– le attività, che comportano la produzione di materiali da scavo, avviate fino alla data del 5 ottobre 2012 (le per le quali sono state seguite le procedure previste dalla deliberazione della Giunta Regionale n. 2424/2008) possono essere portate a termine secondo tali procedure ma in tal caso deve essere stata presentata prima di tale data almeno l’indagine ambientale prescritta dalla DGRV 2424/08

Per tutti gli altri aspetti si rinvia al testo della Circolare 21 marzo 2013 prot. n. 124230

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