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MUD 2014

Sono stati pubblicati con il DPCM 12 dicembre 2013 i nuovi modelli per la dichiarazione dei rifiuti, MUD 2014 con riferimento ai dati 2013, che sostituiscono integralmente i moduli precedenti.

La dichiarazione va presentata alla Camera di Commercio territorialmente competente entro il 30 aprile 2014 Il MUD 2014 deve essere presentato da:

  • Chiunque effettua attività professionale di raccolta e trasporto rifiuti, operazioni di recupero e smaltimento;
  • Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione;
  • Imprese ed enti (quindi escludi i professionisti) che producono rifiuti pericolosi;
  • Imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari anno superiore a 8000 euro;
  • Imprese ed enti con più di 10 dipendenti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e trattamento delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi come previsto dall’art. 184 comma 3, lett. c), d) e g).

Novatech S.r.l. offre un servizio di consulenza, compilazione e presentazione del MUD con controllo di tutta la documentazione correlata (registri e formulari).

DPCM 12 dicembre 2013

Dal 1° gennaio 2014 vige l’end of waste per i rottami di rame

Come anticipato nella newsletter di agosto 2013, a partire dal 1° gennaio 2014 entra in vigore il Regolamento UE del 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201), recante i criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio. Si stabiliscono quindi le condizioni per le quali i rottami di RAME cessano di essere rifiuti.

In sintesi i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti quando all’atto del conferimento dal produttore (recuperatore) a un altro detentore, sono soddisfatte tutte le condizioni elencate ai punto 1 (Qualità dei rottami di rame ottenuti dall’operazione di recupero), 2 (Rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero) e 3 (Processi e tecniche di trattamento) dell’allegato I .

Anche in questo caso come per i regolamenti precedenti il produttore (recuperatore) deve predisporre una dichiarazione di conformità (art.4) per ciascuna partita di rottami di rame e trasmetterla al detentore successivo.

Inoltre deve adottare un Sistema di gestione (art.5) atto a dimostrare la conformità ai criteri sopra citati; il sistema di gestione viene verificato da parte di un ente di certificazione accreditato con cadenza triennale.

Regolamento 25 giugno 2013, n. 715/2013/Ue (Guue 26 luglio 2013 n. L 201)

Cancellazione/riallineamento al SISTRI

Le aziende iscritte al SISTRI prima del 31/12/2013 devono effettuare l’operazione di riallineamento dei dati inseriti al momento dell’iscrizione, tale operazione si può effettuare autonomamente entrando nel sito SISTRI con la propria USB.

Le aziende iscritte solo per produzione o trasporto di rifiuti non pericolosi,  categorie non più obbligate all’utilizzo del SISTRI secondo il DL 101/2013 e con la relativa legge di conversione,  devono provvedere a cancellarsi dal SISTRI per non pagare i diritti per l’anno 2014.

I produttori di rifiuti solo non pericolosi, per procedere alla cancellazione, devono, inviare all’indirizzo e-mail del SISTRI (iscrizionemail@sistri.it) un’autocertificazione in cui si richiede di procedere alla cancellazione allegando il documento di identità del legale rappresentante. Al ricevimento della comunicazione di avvenuta cancellazione si deve restituire il dispositivo USB secondo le modalità indicate.

I trasportatori di rifiuti solo non pericolosi devono recarsi alla sezione regionale dell’Albo Gestori Ambientali e consegnare i dispositivi USB, riceveranno un voucher e verranno chiamati dall’officina per la disinstallazione delle black box.

I trasportatori di rifiuti pericolosi e non pericolosi è consigliabile all’interno della propria posizione SISTRI togliere la spunta alla categoria dei rifiuti non pericolosi, per non pagare i diritti anche sulle quantità trasportate di rifiuti non pericolosi.

Per maggiori informazioni vi consigliamo di contattare il numero verde del SISTRI.

Il Conai premia la prevenzione dei Rifiuti da Imballaggio

CONAI premia la sostenibilità ambientale degli imballaggi immessi al consumo dai propri consorziati nel triennio 2011-2013, tramite l’emissione di un apposito Bando e destinando un importo complessivo pari a € 200.000,00.

I casi presentati dovranno riguardare azioni realizzate nel triennio 2011‐2013 su imballaggi già immessi al consumo in Italia e adottare uno almeno dei criteri di prevenzione raccomandati e promossi da CONAI:

Riutilizzo, risparmio di materia prima, utilizzo di materiale riciclato, facilitazione delle attività di riciclo, ottimizzazione della logistica, semplificazione del sistema imballo. C’è tempo fino al 20.02.2014.

Scadenze del mese di dicembre 2013

Amianto: mappatura regionale degli edifici aperti al pubblico entro il 15 dicembre 2013

Con la delibera n. 2016 del 08 ottobre 2012 la Regione Veneto ha avviato il progetto di realizzazione di una banca dati informatizzata degli edifici adibiti a scuole pubbliche e private e degli edifici pubblici aperti al pubblico di Comuni e Province interessati dalla presenza di amianto.

ARPAV provvede alla raccolta dati, che devono essere trasmessi entro il 15 dicembre 2013, e a pubblicare l’aggiornamento costante.  Lo scopo è quello di stabilire delle priorità di intervento di bonifica, partendo da una base informativa dettagliata. Link mappatura regionale amianto

 

Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: entro il 31 dicembre 2013 la presentazione della domanda per gli stabilimenti sorti dopo il 1988 e autorizzati per le emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000.

Il D.Lgs. 152/2006 stabilisce all’art. 281 comma 1 che i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del DPR 203/88 (esclusi gli stabilimenti dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272 comma 3), devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro delle scadenze prefissate. Entro il termine del 31/12/2013 devono presentare domanda gli stabilimenti sorti dopo il 1988 e autorizzati alle emissioni in atmosfera prima del 1 gennaio 2000. La mancata presentazione della domanda nei termini comporta la decadenza della precedente autorizzazione.

L’autorizzazione alle emissioni è oggi ricomprese tra le autorizzazioni rilasciate con l’Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al  DPR 59/20139. Per molte aziende potrebbe oggi risultare necessario presentare alla Provincia competente una richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale anziché la sola domanda di autorizzazione in atmosfera.

SISTRI, qualche chiarimento con la sezione aggiornata alle domande frequenti

Nel sito www.sistri.it sono state aggiornate le risposte alle tante domande (FAQ) degli operatori in merito alla funzionalità del sistema e in particolare  in merito alla movimentazione e all’utilizzo dei dispositivi USB.

Abbiamo scelto tra le tante la risposta sulla “Compilazione della Scheda per conto del produttore [rif. FAQ-103]”.

Autorizzazione unica ambientale (AUA)

Chiarimenti dal Ministero dell’Ambiente e dalla Regione Veneto sono stati pubblicati per rendere agevole il processo di attuazione del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, che a decorrere dal 13 giugno 2013, ha introdotto l’autorizzazione unica ambientale (A.U.A.), che accorpa le principali autorizzazioni ambientali.

Il regolamento è applicabile solamente alle piccole e medie imprese e agli impianti produttivi, anche se di una grande impresa, non soggetti ad AIA ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006 come chiarito dalla Circolare Ministero dell’Ambiente n.  49801 del 07/11/2013.

Come riportato nel testo della delibera regionale l’intento dell’AUA è quello di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori privati e pubblici, con ciò determinando un netto miglioramento, in termini di efficienza dell’intero sistema autorizzativo. In tale ottica, le principali novità introdotte dal nuovo regime autorizzativo riguardano gli aspetti procedurali ed amministrativi, restando viceversa inalterati i contenuti tecnici delle autorizzazioni per i quali continuano ad essere vigenti le normative di settore.

Link alla delibera regionale

Link alla circolare del ministero

Dispositivi Black box: procedure in caso di compravendita, usufrutto, locazione e comodato di mezzi

Con la Circolare n. 1192 del 5 novembre 2013 l’Albo Gestori Ambientali detta le regole per l’utilizzo dei dispositivi black box previsti dal SISTRI nei casi di compravendita, usufrutto, locazione senza conducente, comodato senza conducente che comportano una variazione dell’iscrizione all’Albo del parco veicoli a motore dell’azienda.

Vengono esplicitate le modalità di installazione e di disinstallazione di black box in caso di inserimento o di cancellazione di mezzi dal parco veicoli aziendale, così come in caso di variazioni societarie tra cui la cessione del ramo d’azienda che comportino la titolarità degli autoveicoli e dei relativi dispositivi USB.

Circolare n.1192 del 5-11-2013

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