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Norme pubblicate nel mese di ottobre 2014

  • GAZZETTA UFFICIALE

GU Serie Generale n.232 del 6-10-2014

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 luglio 2014, n. 142

Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione.

 

  • BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE VENETO

Bur n. 95 del 03 ottobre 2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1754 del 29 settembre 2014

Approvazione del bando per la concessione di un contributo per la rottamazione di veicoli inquinanti e sostituzione con veicoli a basso impatto ambientale di nuova immatricolazione.

Scadenze ambientali di novembre 2014

  • 20 novembre – CONAI  – Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) – (si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online)

ADR 2015: le principali novità.

L’aggiornamento 2015 dell’accordo ADR entrerà in vigore per i trasporti internazionali il 1 gennaio 2015, mentre per i trasporti nazionali quando verrà emanato il decreto di recepimento e diverrà obbligatorio dal 1 luglio 2015.

Si riporta di seguito un elenco delle principali novità presenti nell’ADR 2015.

Esenzioni:

  • L’esenzione 1.1.3.1 c), riguardante i trasporti effettuati dalle imprese come completamento alla loro attività principale,  si applica anche ai contenitori per il trasporto alla rinfusa IBC e grandi imballaggi;
  • Nell’esenzione 1.1.3.3, relativa al trasporto di carburanti liquidi, viene aggiunta una terza condizione di esenzione per il carburante contenuto nei serbatoi di una macchina mobile non stradale che è trasportata come un carico;
  • Nell’esenzione 1.1.3.6 relativa alle quantità trasportate nell’unità di trasporto, per le merci pericolose liquide si deve considerare la quantità in litri e non più la capacità nominale del recipiente, invece per i gas compressi e i prodotti chimici sotto pressione, la capacità del recipiente in litri;
  • Al nuovo punto 1.1.3.10 viene introdotta l’esenzione per il trasporto delle lampade contenenti merci pericolose, purché non contengano materiale radioattivo o mercurio in quantità superiore a 1 kg.

Nuove definizioni:

  • Container chiuso per trasporto alla rinfusa, un container interamente chiuso per il trasporto alla rinfusa avente una copertura, pareti laterali, testate e fondo rigidi (compresi i fondi di tipo tramoggia);
  • Container telonato per trasporto alla rinfusa, un container a tetto aperto per il trasporto alla rinfusa con fondo (compresi i fondi di tipo tramoggia), pareti laterali e testate rigidi e copertura non rigida;
  • Grande imballaggio di soccorso;
  • Recipiente di piccola capacità contente gas (cartuccia di gas).

Nuove classificazioni:

  • Un’importante novità è l’introduzione per la rubrica relativa agli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti: gli imballaggi, i grandi imballaggi e gli IBC vuoti non ripuliti, o parti di essi, trasportati per lo smaltimento, il riciclaggio o il recupero del loro materiale, se non ai fini di ricondizionamento, di riparazione, di manutenzione ordinaria, di ricostruzione o di riutilizzo, possono assegnati al numero ONU 3509, se soddisfano le prescrizioni prescritte per questa rubrica; (leggi precedente notizia);
  • Classe 2, categoria dei gas adsorbiti;
  • Classe 7, UN 3507 esafluoruro di uranio, materiali radioattivi, colli esenti, meno di 0,1 kg per collo, non fissile o fissile esente; sono stati modificati: UN 2909, UN 2910, UN 2911;
  • Classe 9, sono stati modificati: UN 2212 amianto anfibolo (amosite, tremolite, actinolite, anotofillite, crocidolite), UN 2590 amianto, crisotilo, UN 3268 dispositivi di sicurezza azionati elettricamente; Sono stati introdotti: UN 3508 condensatore asimmetrico, UN 3509 imballaggi dismessi, vuoti, non ripuliti

Procedure di spedizione:

  • Per le iscrizioni “SOVRIMBALLAGGIO” e “IMBALLAGGIO DI SOCCORSO” viene fissata l’altezza minima del carattere a 12 mm.
  • Per gli imballaggi dismessi vuoti non ripuliti la designazione ufficiale di trasporto deve essere completata con le parole “CON RESIDUI DI …” seguita dai numeri delle classi di pericolo e dei rischi sussidiari che corrispondono ai residui, in ordine numerico, ad esempio se si trasportano insieme imballaggi con residui di classe 4.1 e imballaggi con residui di classe 3 e rischio sussidiario di classe 6.1: UN 3509 IMBALLAGGI DISMESSI, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1), 9
  • Le istruzioni scritte sono modificate, nella prima pagina, con l’introduzione del divieto di utilizzare, in caso di incidente o emergenza, sigarette elettroniche o dispositivi simili e nell’ultima con l’omissione, per l’indumento fluorescente, del riferimento alla norma EN 471 e, per il mezzo di protezione degli occhi, del riferimento agli occhiali protettivi. Le istruzioni scritte in vigore fino al 31 dicembre 2014 potranno essere utilizzate fino al 30 giugno 2017.

Disposizioni per il trasporto alla rinfusa:

  • Le disposizioni speciali per il trasporto alla rinfusa riferite alla colonna 17 della Tabella A, sono cambiate, sono presenti le disposizioni speciali  “VC” (VC1, VC2 e VC3) che specificano quale tipologia di veicolo, container o container per il trasporto alla rinfusa può essere usato,  e le disposizioni supplementari  “AP”, che specificano le disposizioni supplementari per ogni classe di pericolo.
  • Gli imballaggi dismessi  UN 3509 possono essere trasportati solo in container per trasporto alla rinfusa chiusi, veicoli chiusi o container chiusi, a tenuta o dotati di fodera o di un sacco sigillato resistente alla perforazione e devono essere provvisti di mezzi che permettano di trattenere il liquido libero.

Disposizioni relative al carico, scarico e movimentazione:

  • Il divieto di fumare si applica anche a sigarette elettroniche e dispositivi simili.
  • Disposizione speciale CV37 che si applica al trasporto dei sotto-prodotti della fabbricazione o rifusione dell’alluminio.

Misure per il contenimento dell’inquinamento atmosferico in Comune di Padova.

Si riportano per opportuna informazione le misure adottate dalle Amministrazioni Pubbliche del territorio di Padova allo scopo di contenere l’inquinamento atmosferico, di risanare la qualità dell’aria e, in particolare, di riduzione delle concentrazioni di PM10 nel territorio.

Le misure da applicare riguardano:

– limitazione alla circolazione dei veicoli

– riduzione della temperatura interna degli ambienti riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso.

LIMITAZIONE ALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

Di seguito le limitazioni alla circolazione dei veicoli imposte dal Tavolo Tecnico Zonale dell’Area Metropolitana di Padova.

E’ stabilito il divieto di circolazione per i veicoli:

• alimentati a benzina “No-Kat” (Euro 0);
• veicoli alimentati a gasolio Euro 0, Euro 1 e Euro 2
• motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell’01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC.

nei periodi:
dal 10 Novembre 2014 al 18 Dicembre 2014
dal 12  Gennaio   2015 al   3  Aprile 2015

nei giorni: da Lunedì a Venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali;

con orario:
 dalle ore 8:30 alle 12:00 e dalle 15:30 alle ore 18:00;

I Comuni presenti al Tavolo Tecnico Zonale che hanno aderito all’iniziativa, secondo le rispettive esigenze viabilistiche, sono: PADOVA, ALBIGNASEGO, CADONEGHE, CITTADELLA, ESTE, LEGNARO, LIMENA, MASERA’ DI PADOVA, MONSELICE, NOVENTA PADOVANA, PIOVE DI SACCO, PONTE SAN NICOLO’, SACCOLONGO, SAONARA, VEGGIANO, VIGODARZERE, VIGONZA, VILLAFRANCA PADOVANA.

Leggi le eccezioni al divieto.

 

ABBASSAMENTO DELLA TEMPERATURA INTERNA DI 1° C 

Con Ordinanza del 20/10/2014 il Sindaco del Comune di Padova ha stabilito che negli ambienti di vita, riscaldati da impianti termici alimentati a combustibile non gassoso, a partire dal  10/11/2014 la temperatura ammessa è di 19 °C  (e non più di 20° C). Lo scopo è di ridurre le emissione delle PM10.

Leggi l’ordinanza del Comune di Padova

Ecomondo alla 18° edizione: Rimini 5-8 novembre 2014.

Comunicato n° 1 del 22/10/2014 tratto da www.ecomondo.com

ECOMONDO PIATTAFORMA MEDITERRANEA DELLA GREEN ECONOMY

Torna dal 5 all´8 novembre 2014 a Rimini Fiera il grande appuntamento fieristico dedicato alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione del rifiuto in risorsa

Rimini, 22 ottobre 2014 – Da mercoledì 5 a sabato 8 novembre 2014, Rimini Fiera alzerà il sipario sul 18° ECOMONDO, fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile.

All´inaugurazione è atteso l´On. Gian Luca Galletti, Ministro dell´Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Nelle quattro giornate sono attesi oltre 90mila operatori da tutto il mondo, in particolare dell´area Euro-Mediterranea nella quale la manifestazione ha assunto un ruolo guida, diventando non solo la piattaforma tecnologica di riferimento sull’economia del futuro, con particolare attenzione alle principali strategie europee ed internazionali sull’ecoinnovazione e la trasformazione dei rifiuti in risorsa, ma anche hub qualificato di formazione e informazione.

Piattaforme internazionali di start-up, green jobs, trasporto sostenibile e veicoli ecologici, innovation tecnology, eco design industriale… Il settore ambientale è in continua evoluzione e solo ECOMONDO, la manifestazione espositiva leader del comparto, può raccoglierne le novità e presentarle in maniera organica.

´Abbiamo prodotto uno sforzo straordinario – commenta Lorenzo Cagnoni, presidente di Rimini Fiera – per innalzare il profilo internazionale della manifestazione. Ci siamo concentrati sui paesi emergenti per il business delle imprese e più in generale tutta la manifestazione è sviluppata intorno al bisogno concreto e attuale delle aziende, rendendo disponibili strumenti di business e di sviluppo, indicando percorsi e favorendo nuove relazioni´.

Impianti termici civili: scadenza del 24/12/2014

Le disposizioni di seguito riportate fanno riferimento agli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore a 35 kW in esercizio al 29/04/2006.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”.

Il suddetto decreto chiarisce alcuni aspetti degli adempimenti cui sono tenuti gli operatori in materia di impianti termici civili ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. che vengono qui di seguito riportati:

  1. l’art. 284 co. 2 del D. Lgs n. 152/06 prevede alcuni adempimenti  (la cui originaria scadenza era il 31/12/2012) che devono essere ottemperati dal Responsabile dell’esercizio e manutenzione dell’impianto termico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del sopra citato decreto-legge; si tratta, in particolare, di integrare il libretto di centrale con un atto in cui si dichiara che l’impianto è conforme alle caratteristiche tecniche di cui all’art. 285 ed è idoneo a rispettare i limiti di cui all’art. 286
  2. è ripristinato e pertanto vigente il contenuto dell’art. 285 sotto riportato (caratteristiche tecniche)
  3. è, inoltre, confermata la proroga al 1° settembre 2017 della scadenza riguardante l’adeguamento degli impianti termici civili, già autorizzati ai sensi del titolo I del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e successivamente assoggettati alle disposizioni del successivo Titolo II (art. 3, comma 32, del D.Lgs. n. 128/2010).

La provincia di Padova, settore ecologia, invita, pertanto,  i responsabili dell’esercizio e manutenzione degli impianti assoggettati all’art. 284 c.2, che non abbiano ancora espletato gli adempimenti ivi previsti, ad integrare il libretto di centrale nonché a trasmettere all’Amministrazione l’atto di dichiarazione sotto riportato, debitamente compilato, entro il 24 dicembre 2014.

Le sanzioni amministrative previste per chi non ottempera a quanto previsto dall’articolo 284, comma 2, ovvero non redige o redige in modo incompleto l’atto di cui all’articolo 284, comma 2, o non lo trasmette all’autorità competente nei termini prescritti vanno da € 516,00 a € 2.582,00 (art.  288 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i)

Artt. 284 co.2 – 285- 286 – 288 co. 1 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i.

Fac-simile della Provincia (atto di dichiarazione)

Leggi l’avviso della Provincia di Padova

PRECEDENTE SCADENZA 31/12/2012 – AVVISO per gli IMPIANTI TERMICI CIVILI di potenza termica nominale superiore a 35 kW

ADR: unico numero ONU per gli imballaggi vuoti contaminati non ripuliti

In data 22 settembre 2014 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M268 in materia di trasporto in ADR.

L’accordo multilaterale M268, con riferimento alla sezione 1.5.1 del Regolamento ADR (accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada), prevede l’importante disposizione che consente di classificare gli  imballaggi di scarto contaminati dalla presenza di merci pericolose delle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9 e non ripuliti (codice CER 150110) con un unico numero ONU (3509), purchè siano rispettate le condizioni prescritte dal testo dell’accordo stesso.

Le disposizione contenute nell’accordo verranno inserite nella nuova versione dell’ADR 2015.

La disposizione contenuta nell’accordo semplifica notevolmente la gestione dal punto di vista dell’ADR (in particolare nelle fasi di confezionamento e trasporto), dei rifiuti di imballaggio contaminati da talune sostanze pericolose.

Il testo ufficiale dell’accordo è disponibile in lingua inglese, francese e spagnolo sul sito www.unece.org.

APPROFONDIMENTO

Gli imballaggi, i grandi imballaggi o contenitori intermedi per trasporto alla rinfusa (IBC) vuoti non ripuliti possono essere assegnati a:

numero ONU 3509 IMBALLAGGI, DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI
classe di pericolo: 9
numero di identificazione del pericolo: 90
categoria di trasporto: 4
codice di restrizione in galleria: E

Solamente a condizione che:

– siano trasportati ai fini dello smaltimento, riciclaggio o recupero dei loro materiali (ma non al fine del loro ricondizionamento, riparazione, manutenzione ordinaria, ricostruzione o riutilizzo);

– i residui di merci pericolose presenti negli imballaggi vuoti appartengano esclusivamente alle classi 3, 4.1, 5.1, 6.1, 8 o 9, escluse:

  • materie assegnate al gruppo d’imballaggio I o che appartengono alla categoria di trasporto “0”, o
  • materie classificate come materie esplosive desensibilizzate della classe 3 o 4.1, o
  • materie classificate come materie autoreattive della classe 4.1, o
  • materie che presentano un rischio di radioattività, o
  • asbesto (UN 2212 e UN 2590), policlorobifenili (UN 2315 e UN 3432), difenili polialogenati o terfenili polialogenati (UN 3151 e UN 3152).

Inoltre, devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

Disposizioni di carico

  • gli imballaggi di scarto, vuoti, non ripuliti, sporchi di residui che presentano un rischio principale o sussidiario della classe 5.1 non devono essere imballati o caricati nello stesso container o veicolo con altri imballaggi vuoti non ripuliti;

Disposizioni d’imballaggio:

  • gli imballaggi autorizzati per il trasporto dell’UN 3509 sono quelli che soddisfano le istruzioni d’imballaggio P003, IBC08 o LP2;
  • non è richiesto che gli imballaggi siano omologati ONU;
  • gli imballaggi, IBC e grandi imballaggi devono essere conformi rispettivamente ai requisiti del 6.1.4, 6.5.5 o 6.6.4, realizzati a tenuta stagna o dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno e resistenti alla perforazione;
  • se i residui sono esclusivamente solidi, che non possono liquefarsi durante il trasporto, si possono utilizzare imballaggi, IBC e grandi imballaggi flessibili. Se i residui sono liquidi gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi flessibili  possono essere utilizzati se dotati di mezzi di contenimento (ad esempio materiale assorbente);
  • prima del riempimento gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi devono essere controllati per assicurarsi che siano privi di corrosione, contaminazione o altri danni;
  • gli imballaggi, IBC o grandi imballaggi che devono contenere residui della classe 5.1 devono essere costruiti in modo che i residui non vengano a contatto con legno o altro materiale combustibile.

Disposizioni concernenti il trasporto alla rinfusa

Il trasporto delle merci pericolose con UN 3509 è autorizzato:

  • in contenitori chiusi per trasporto alla rinfusa (codice BK2)
  • in veicoli telonati o contenitori chiusi,

che siano a tenuta o che siano dotati di guarnizioni a tenuta o sacco interno resistente alla perforazione e che siano dotati di mezzi di contenimento di liquido libero, ad esempio materiale assorbente.

Quando si trasportano imballaggi IBC o grandi imballaggi con residui di materie della classe 5.1, i container, veicoli o container per trasporto alla rinfusa devono essere costruiti in modo le merci pericolose non vengano a contatto con legno o altri materiali combustibili.

Disposizioni inerenti la documentazione

La denominazione ufficiale di trasporto deve essere completata con la dicitura “(CON RESIDUI DI …)”  seguita dai numeri delle classi e dai rischi sussidiari:

“UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI…)”

Ad esempio, se sono imballati insieme  imballaggi con residui di merci pericolose della classe 4.1 e imballaggi con residui di merci della classe 3 con rischio sussidiario della classe 6.1, nel documento di trasporto si dovrà scrivere:

UN 3509 IMBALLAGGI DI SCARTO, VUOTI, NON RIPULITI (CON RESIDUI DI 3, 4.1, 6.1)

Inoltre, nel documento di trasporto si deve aggiungere la dicitura:

Trasporto in conformità alle disposizioni della sezione 1.5.1 (M268)

Non è necessario scrivere la quantità totale della merce pericolosa con UN 3509.

Per tutti gli aspetti residui, si applicano tutte le altre disposizioni dell’ADR.

 

Per ogni consulenza sull’argomento contatta il nostro esperto di ADR.

Scadenze ambientali di ottobre 2014

  • 9 ottobre – RAEE – Scatta l’obbligo per il produttore di AEE di apporre il marchio di identificazione (leggi notizia)
  • 20 ottobre  – CONAI  – Dichiarazione trimestrale CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10) – (si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate online)

AEE: scatta l’obbligo di apposizione del marchio di identificazione

A seguito dell’introduzione nel nostro ordinamento del nuovo D. Lgs. n. 49/2014, che detta la nuova disciplina sui RAEE – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, in data 9 ottobre 2014 scatta l’obbligo per il produttore delle apparecchiature di apporre un marchio di identificazione su tutte le AEE immesse sul mercato.

L’articolo 28 del citato decreto stabilisce che il marchio deve consentire di individuare in maniera inequivocabile il produttore delle Aee; deve, quindi, essere costituito in alternativa da:

  • nome del produttore
  • logo, se registrato
  • numero di registrazione al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei Raee

La presenza del marchio attesta che le AEE sono state immesse sul mercato successivamente al 13 agosto 2005.

Dalla medesima data entrano in vigore anche le sanzioni che prevedono per ciascuna apparecchiatura immessa sul mercato priva del marchio di identificazione una sanzione amministrativa pecuniaria da 200,00 a 1000,00 euro.

Leggi il D. Lgs. n. 49/2014

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