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Quadro sinottico degli adempimenti SISTRI

Il ministero dell’ambiente risponde alle domande sul SISTRI poste dalle associazioni di categoria degli operatori coinvolti e pubblica il quadro sinottico degli adempimenti.

Quadro sinottico

Dichiarazione PRTR 2013

Si avvisano gli utenti che la procedura informatica per la compilazione e la trasmissione delle dichiarazioni PRTR (di cui all’art.4 del DPR 157/2011) è disponibile nel sito  http://www.eprtr.it.

Rifacciamo il punto sulle terra e rocce da scavo

Come avevamo già segnalato nelle precedenti newsletter di AGOSTO e SETTEMBRE 2013, il Decreto Fare (D.L. n. 69/2013) recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia e convertito con Legge n. 98/2013, ha  dettato le nuove norme che regolamentano la gestione delle terre e rocce da scavo.

In particolare l’art. 41 bis  ha previsto l’applicazione di principi di semplificazione amministrativa per la gestione di detti materiali e le condizioni rispetto alle quali possono essere gestiti come sottoprodotti e non come rifiuti.

Il testo di legge conferma quindi che:

  • i materiali da scavo derivanti da opere e progetti sottoposti preventivamente a VIA o all’autorizzazione AIA sono soggetti alle procedure previste dal D.M. 161/2012;
  • in tutti gli altri casi è possibile utilizzare tali materiali come sottoprodotti (art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006) rispettando determinate condizioni e previo invio di una comunicazione all’ARPA competente di un’autocertificazione dichiarando l’utilizzo previsto, il rispetto delle CSC, e l’assenza di pericolo per le acque sotterranee;
  • non sono previsti documenti di trasporto delle terre salvo il normale DdT merci, né la tenuta di registri o altra documentazione;
  • nel caso in cui le terre vengano destinate ad essere utilizzate per reinterri, riempimenti sottofondi stradali e simili destinazioni, è fatto obbligo, da parte del produttore, di dimostrare la loro non contaminazione in relazione alla specifica destinazione urbanistica del sito (colonne A o B) dell’allegato 5, alla Parte IV, del D.lgs. n. 162/2006 e s.m.i.).

La Regione Veneto è intervenuta in materia con una propria Circolare esplicativa, Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013, al fine di rendere agevole l’applicazione delle nuove disposizioni.

Rispetto a quanto pubblicato dalla Circolare a cui si rimanda, si evidenzia la disponibilità di due modelli per le comunicazioni obbligatorie:

Modello 1, da utilizzare per la comunicazione all’ARPAV ai sensi dell’art. 41 bis, comma 2, della legge n. 98/2013 e per le eventuali modifiche. Il Modello 1 va trasmesso, prima dell’inizio dell’attività di scavo e in caso di modifiche relative alle condizioni iniziali, a:

  • ARPAV;
  • Comune interessato dall’attività di scavo.

Modello 2, da utilizzare per la comunicazione alle autorità competenti ai sensi dell’art. 41 bis, comma 3, della legge n. 98/2013, della conferma del completo utilizzo dei materiali di scavo. Il Modello 2, con il quale si conferma che i materiali da scavo sono stati utilizzati, va inviata a:

  • ARPAV;
  • Comune interessato dall’attività di scavo;
  • Comune ove avviene l’utilizzo dei materiali.

Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23-09-2013Modello 1, Modello 2.

 

SISTRI: ulteriori modifiche e chiarimenti in merito all’operatività e all’applicazione delle sanzioni

A seguito della modifica dei termini di operatività apportati dall’art. 11 “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” del Decreto Legge 101/2013 convertito in legge con la Legge del 30 ottobre 2013 n. 125, il 31 ottobre 2013 è stata pubblicata la nuova Circolare esplicativa SISTRI che sostituisce la precedente del 1° ottobre 2013.

La legge di conversione ha introdotto alcune novità, tra cui:

  • ha precisato che tra i trasportatori obbligati rientrano anche i vettori stranieri che effettuano trasporti esclusivamente nel territorio nazionale o  che effettuano trasporti transfrontalieri dal territorio nazionale a stati esteri;
  • ha incluso i terminalisti e gli altri operatori della fase intermedia del trasporto intermodale, entro 60 giorni è prevista l’adozione di un decreto ministeriale che stabilisca le modalità di applicazione;
  • non sono soggetti al SISTRI i raccoglitori e i trasportatori di rifiuti urbani pericolosi, (esclusi quelli della regione Campania), sono soggetti, invece, i gestori di rifiuti urbani pericolosi.

Nella Circolare ministeriale vengono chiarite le modalità di coordinamento tra gli obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e gli obblighi dei soggetti non iscritti al SISTRI:

  • i produttori iniziali comunicano i propri dati, necessari per la compilazione della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, al delegato dell’impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore del rifiuto, inserendo le informazioni ricevute dal produttore stesso;
  • una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE”, firmata dal produttore del rifiuto, viene consegnata al conducente del mezzo di trasporto;
  • una copia della “Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE” rimane presso il produttore del rifiuto, che è tenuto a conservarla per cinque anni;
  • il gestore dell’impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in tali ipotesi è tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei rifiuti stessi la copia della Scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE completa, al fine di attestare l’assolvimento dell’obbligo.

In caso di temporanea indisponibilità del sistema da parte del trasportatore, la compilazione della scheda di movimentazione (area trasportatore ed area produttore) è a cura del gestore dell’impianto, che potrà utilizzare le schede di movimentazione numerate su carta dal trasportatore, se disponibili.

Sanzioni dal 1° agosto 2014: proroga “sistema binario” SCHEDA SISTRI e FORMULARI

Per i primi dieci mesi di operatività del SISTRI, a decorrere dal 1° ottobre 2013 e pertanto fino al 1° agosto 2014, nei confronti dei soggetti obbligati ad aderire al SISTRI non trovano applicazione le sanzioni previste dagli articoli 260-bis e 260-ter, del d.lgs. 152/2006, relative agli adempimenti del SISTRI.

Circolare SISTRI n.1 del 31 ottobre 2013

Regolamento ADR: a quali obblighi sono soggetti i produttori di rifiuti

Il regolamento ADR disciplina il trasporto delle merci pericolose su strada e si applica anche ai rifiuti che presentano una o più caratteristiche di pericolo elencate nell’ADR.

I criteri adottati per classificare un rifiuto pericoloso secondo la normativa ADR sono diversi da quelli presenti nel D. Lgs. 152/2006, per cui non sempre un rifiuto classificato con CER pericoloso è soggetto all’ADR e viceversa.

L’obbligo di adottare una corretta classificazione ADR del rifiuto spetta al produttore del rifiuto.

Obbligo di formazione del personale

Il regolamento ADR prevede che le aziende i cui operatori  effettuano operazioni di spedizione, imballaggio, carico, riempimento di cisterne, scarico e trasporto di merci pericolose devono avere una formazione adeguata alle responsabilità e funzioni  svolte. Tale formazione deve essere documentata e il datore di lavoro deve conservare la registrazione di tale formazione e renderla disponibile al dipendente o all’autorità competente su richiesta.

Quindi anche le aziende che effettuano l’imballaggio, il carico, il riempimento e la spedizione di rifiuti soggetti al regolamento ADR sono obbligate a formare il personale coinvolto nelle operazioni sopra citate.

Obbligo di nomina del consulente ADR

In generale il legale rappresentante di un’azienda che effettua il trasporto, l’imballaggio, il carico, il riempimento o lo scarico di rifiuti soggetti all’ADR ha l’obbligo di nominare il consulente per la sicurezza dei trasporti delle merci pericolose, (D. Lgs. 35/2010).

Sono previste delle esenzioni alla nomina del consulente, attualmente sono ancora in vigore le esenzioni previste dal D.Lgs. n.40/2000.

Se un’azienda effettua il carico e la spedizione dei rifiuti soggetti all’ADR è esentata dalla  nomina del consulente se:

  • effettua solo spedizioni di rifiuti secondo le modalità di esenzione previste dal paragrafo 1.1.3.6, ridotte quantità nell’unità di trasporto, o dal capitolo 3.4, in imballaggio in quantità limitate (D.Lgs. n.40/2000 art.3 c.6);
  • oppure se spedisce, in ambito nazionale, solo rifiuti di categoria di trasporto 3 (poco pericolosi).
    Questa esenzione vale solo se l’azienda effettua le spedizioni occasionalmente, non a titolo di attività principale od accessoria all’impresa, e si può applicare se l’azienda effettua un numero massimo di 24 operazioni all’anno, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, con un totale complessivo annuo di 180 tonnellate. Inoltre, l’azienda, all’inizio di ogni anno solare, deve fare una comunicazione scritta all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri in cui dichiara di avere intenzione di avvalersi di tale esenzione. Sulla copia della comunicazione va annotata la data, il tipo e la quantità di rifiuto movimentato ogni volta, tale copia deve accompagnare il rifiuto pericoloso in ogni operazione, (Decreto ministeriale 4 luglio 2000).

Un esempio pratico

Un rifiuto presente  in molte aziende sono gli imballaggi contenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze, CER 150110*, secondo il regolamento ADR, se le sostanze pericolose contenute sono soggette al regolamento ADR, anche il rifiuto di imballaggio lo è, senza la necessità di effettuare alcuna analisi di classificazione sull’imballaggio. L’imballaggio contaminato deve essere trasportato secondo le disposizioni previste per gli imballaggi vuoti non ripuliti.

Scadenze ambientali di novembre 2013

Scadenze di  NOVEMBRE 2013

  • 20 novembre –  Dichiarazione mensile CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.3; 6.10)

Norme pubblicate nel mese ottobre 2013

GAZZETTA UFFICIALE

  •  GU Serie Generale n.255 del 30-10-2013

Legge 30 ottobre 2013 n. 125

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

Circolare Sistri n.1 del 31 ottobre 2013

 

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE VENETO

Circolare Regione Veneto prot. 397711 del 23/09/2013, Modello 1, Modello 2.

 

GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA

  • GUCE n. L 261 del 03-10-2013

REGOLAMENTO (UE) N. 944/2013 DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 2013 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al processo tecnico scientifico, del Regolamento (CE) n.1272/2008  del Parlamento europeo  e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

 

Danno ambientale – Modifiche alle disposizioni della Parte VI del Testo Unico Ambientale

La disciplina relativa al danno ambientale di cui alla Parte VI del Testo Unico ambientale viene rivista completamente a seguito dell’entrata in vigore (4 settembre 2013) della Legge 6 agosto 2013, n. 97 (cd. legge europea 2013) e in particolare dall’art. 25. Questo a seguito della procedura di infrazione che la Commissione UE aveva imposto all’Italia.

Non si parla più solamente di danno ambientale dovuto da un comportamento doloso o colposo, ma anche di danno ambientale causato da un comportamento scorretto da una delle attività professionali elencate nell’allegato 5 alla stessa Parte VI e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle queste attività (aggiunto l’art. 298 bis al D.Lgs. 152/2006).

Importanza rilevante assume la modifica apportata all’art. 313, comma 2, che stabilisce che quando si verifica un danno ambientale i soggetti che hanno determinato il danno sono obbligati all’adozione delle misure di riparazione. In precedenza era possibile risarcire il danno mediante il pagamento dell’equivalente, ora invece il ripristino è sempre obbligatorio. E aggiunge che “Solo quando l’adozione delle misure di riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalità prescritti, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i costi delle attività necessarie a conseguirne la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti”.

Legge 6 agosto 2013 n.97

Articoli D.Lgs. 152/2006 modificati

UN CASO PRATICO: prime prove di utilizzo del SISTRI come intermediari

  1. L’intermediario ha avviato il SISTRI inserendo il proprio dispositivo USB, digitando pin, username e password per il login. In qualità di intermediari è possibile compilare la scheda per i produttori di rifiuti entrando in area MOVIMENTAZIONE  – COMPILA ALTRE SCHEDE SISTRI;
  2. Si sceglie il tipo di scheda che si vuole compilare (se per PRODUTTORE o per comune Campania ecc), quindi si seleziona “produttore” e quindi si presenta la scelta tra un produttore iscritto al Sistri oppure no. In questo specifico caso il produttore era iscritto e pertanto si è proceduto alla compilazione dei vari campi:  anagrafica produttore, informazioni sul rifiuto, altre informazioni del rifiuto, trasportatore e destinatario, intermediario.  Una volta compilati tutti i campi appare il riepilogo e poi si firma;
  3. A questo punto  la scheda sarà visibile dal trasportatore e dal destinatario che possono accedere per verificare  e/o aggiungere i dati relativi a quel servizio.
  4. Il produttore entra in gioco quando il trasportatore si reca presso di lui a ritirare il rifiuto; il produttore,  per “prendere in carico il rifiuto” deve accedere con il proprio dispositivo USB, inserendo pin e password; completata anche questa fase, il produttore deve stampare la scheda SISTRI in triplice copia (una rimane al produttore e 2 seguono il trasporto).
  5. A destino, quando l’impianto accetta il rifiuto, i “pallini“ diventano verdi e il servizio è concluso, rimane solamente da firmare il movimento nel registro cronologico.

Il tempo impiegato presso il produttore, in questo specifico caso,  è stato di 5 min.

N.B. Il produttore, per la stampa della scheda SISTRI, deve necessariamente identificarsi con il proprio dispositivo e non può più provvedere alla stampa mediante il dispositivo dell’autista.

Nel caso non sia possibile disporre dei mezzi informatici da parte del produttore  e quindi non risulti possibile stampare la scheda SISTRI, sarà cura del soggetto tenuto alla compilazione della parte  successiva (quindi il trasportatore in questo caso) essere in possesso della scheda movimentazione.

A tale proposito riportiamo nel link la domanda e la risposta data dal SISTRI.

Domanda Sistri

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