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Formulari trasporto rifiuti: il via alla vidimazione online.

Basta code allo sportello per la vidimazione dei formulari di trasporto rifiuti!

 

A partire dall’8 marzo prenderà avvio il nuovo sistema di vidimazione telematica dei FIR istituito dal sistema camerale.

Il portale  EcoCamere, infatti, attiverà a partire dal primo marzo l’area vivifir.ecocamere.it, attualmente ancora non disponibile.

Cosa succede dall’otto marzo 2021 per i FIR

Per vidimare i FIR on line, sarà possibile stampare “in autonomia”   i FIR attraverso il portale vivifir.ecocamere.it

I FIR, quindi, saranno identificati da un  numero univoco, assegnato dal sistema online, e da un QR-code.

I FIR dovranno essere stampati  (su fogli A4 su format conforme al D.M. 1° aprile 1998, n. 145) e compilati in duplice copia.

Attenzione!
A breve, ci saranno dei chiarimenti da parte del Ministero sull’applicazione pratica di tutta la procedura

Le due copie prodotte dal sistema on line  saranno di pertinenza del produttore del rifiuto e del destinatario.
Gli altri soggetti della filiera (trasportatore, eventuale intermediario) dovranno dotarsi di fotocopie del FIR compilato.

Ad esse si applica il nuovo termine di conservazione dei FIR di 3 anni dalla data di effettuazione del trasporto (art. 193, comma 5, D. Lgs. n. 152/2006)

 

Cosa succede per i registri di carico e scarico dei rifiuti?

I Registri di carico e scarico dei rifiuti manterranno la normale apposizione del timbro a secco presso la CCIAA come tipologia di vidimazione.

 

Conosci i nostri servizi di consulenza e di tenuta informatica dei registri di carico e scarico dei rifiuti?

Puoi liberarti di questo peso affidandolo a noi!

End od Waste carta e cartone: in vigore il nuovo regolamento.

Entra in vigore il 24 febbraio 2021 il nuovo regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto nel settore della carta e cartone.

Il Regolamento n. 118 del 22/09/2020 è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U. 9/2/2021 n. 33) e diviene esecutivo dando risposta alle necessità di disciplina di questo importante settore di recupero.

La disciplina contiene i requisiti tecnici che devono essere presi a riferimento dagli operatori affinchè i residui di carta e cartone trattati cessino la loro qualifica di rifiuti e divengano cosiddetti End of Waste, ai sensi dell’art. 184-ter del D. Lgs n. 152/2006.

I criteri riguardano i requisiti di qualità che devono avere i rifiuti in ingresso ed i prodotti del processo di recupero e anche i controlli che devono essere effettuati, nonchè l’attestazione della loro conformità a quanto prescritto, rilasciata dall’operatore.

I titolari di impianti di recupero in questo settore hanno l’obbligo di presentare le richieste di adeguamento dei loro titoli autorizzativi alle competenti autorità entro il termine del 23 agosto 2021, affinchè vengano aggiornati alla nuova disciplina. Nelle more dell’adeguamento dovranno comunque già conformarsi ai criteri contenuti nella novella disciplina all’art 3.

 

Leggi il DECRETO 22 settembre 2020, n. 188
Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, ai sensi dell’articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Scadenze ambientali di marzo 2021

  • 20 marzo – CONAI  – Dichiarazione mensile (febbraio 2020) CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online
  • 31 marzo – CONAI  – forfetizzazione contributo per le etichette (mod. 6.14)
  • 31 marzo – CONAI  – forfetizzazione contributo imballaggi in sughero (mod. 6.17)
  • 31 marzo – CONAI  – procedura di dichiarazione del contributo per gli erogatori meccanici

 

CONOU: nuove regole per il contributo obbligatorio sugli oli lubrificanti.

Il Ministero delle Finanze ha disciplinato con D.M. 21 gennaio 2021 le nuove regole per l’accertamento, la riscossione ed il versamento del contributo obbligatorio sugli oli minerali lubrificanti (CONOU).

Il decreto ridefinisce le procedure per l’assolvimento degli obblighi di contribuzione al CONOU – Consorzio Nazionale per la Gestione, la Raccolta e il Trattamento degli oli minerali usati e inoltre le connesse attività di controllo e verifica.

Il contributo CONOU continuerà ad applicarsi sugli stessi prodotti  già assoggettati allo stesso. Ecco le novità più importanti:

  • assoggettamento ad IVA del contributo ambientale sugli oli minerali;
  • il versamento del  contributo dovrà essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui avviene l’immissione in consumo (a seguito di produzione o importazione);
  • istituzione di un sistema telematico per la trasmissione dei dati al Consorzio e di riscontro delle comunicazioni inviate

Le disposizione di cui sopra avranno effetto a partire dal  1 aprile 2021.

GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 gennaio 2021
Modalita’ e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

Altre informazioni su: www.conou.it

Norme pubblicate nel mese di gennaio 2021

GAZZETTA UFFICIALE 

GU Serie Generale n.2 del 04-01-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 9 dicembre 2020
Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria.

GU Serie Generale n.3 del 05-01-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 42 del 22 dicembre 2020.

GU Serie Generale n.11 del 15-01-2021

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 27 novembre 2020
Sostegno alle zone economiche ambientali.

GU Serie Generale n.23 del 29-01-2021

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 21 gennaio 2021
Modalità e termini di accertamento, riscossione e versamento del contributo dovuto dalle imprese partecipanti al Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati.

Scadenze ambientali di febbraio 2021

  • 20 febbraio – CONAI  – Dichiarazione mensile (gennaio 2021) CONAI (mod. 6.1; 6.2; 6.10) – si ricorda che le dichiarazioni vanno obbligatoriamente effettuate mediante la procedura online

 

  • 28 febbraio – CONAI – Richieste di rimborso
    • Richieste di rimborso per esportazioni del 2020 (mod. 6.6 ex post; mod. 6.6-bis)
    • Richiesta di rimborso per le esportazioni del 2020 di imballaggi pieni dichiarati in procedura semplificata import
    • Richiesta plafond di esenzione – sui dati 2020 per il 2021 (mod. 6.5)
    • Richiesta di rimborso compensazione import/export (mod. rimborso da 6.10)
    • Richiesta di rimborso per imballaggi primari di dispositivi medici e/o prodotti farmaceutici

 

  • 28 febbraio – Relazione amianto – entro questa data le imprese che svolgono attività di smaltimento e bonifica dell’amianto devono presentare alle  Regione e alle USL competenti una relazione annuale sull’attività svolta come previsto dall’art. 9, comma 1,  L. 27 marzo 1992, n. 257.

 

  • 28 febbraio – Relazione trasporto merci pericolose A.D.R. – entro questa data i consulenti per il trasporto di merci pericolose devono redigere la relazione annuale sulle attività svolte dall’impresa.

Sottoprodotti di origine animale: una risorsa per l’economia circolare.

In un tempo in cui ogni scarto della produzione può essere utilmente impiegato per altri scopi, è utile conoscere gli impieghi dei sottoprodotti delle lavorazioni alimentari nei quali Novatech Srl è particolarmente specializzata e assiste importanti aziende del settore.

Cosa sono i Sottoprodotti di Origine Animale (S.O.A.)?

La gestione e il trattamento dei  sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (S.O.A.) sono disciplinati dal regolamento 1069/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio “Recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale)”.

sottoprodotti di origine animale si ottengono prevalentemente:

  • durante la macellazione di animali destinati al consumo umano,
  • durante la produzione di prodotti di origine animale come i prodotti lattiero-caseari,
  • durante lo smaltimento dei cadaveri di animali e nell’ambito di provvedimenti di lotta alle malattie.

Perchè i S.O.A. vanno trattati in modo adeguato?

I SOA devono ricevere uno specifico trattamento perchè costituiscono un rischio potenziale per la salute pubblica e degli animali nonché per l’ambiente.

Questo rischio deve essere tenuto sotto controllo in modo adeguato.
Le modalità possono essere:

  • o destinare  tali prodotti a sistemi di smaltimento sicuri
  • oppure utilizzare i SOA a fini diversi, a condizione che trovino applicazione requisiti rigorosi che riducono al minimo i rischi sanitari connessi. Ad esempio, le farine animali utilizzate per l’alimentazione per gli animali.

Quali sono le categorie dei sottoprodotti di origine animale?

I S.O.A. si suddividono in:

  • materiali di categoria 1: tutte le parti di animali sospettati di essere affetti da BSE (encefalopatia spongiforme bovina) o che devono essere abbattuti per eradicazione BSE; animali da compagnia, da giardino zoologico e da circo; animali selvatici che si sospetta siano affetti da malattie trasmissibili all’uomo;
  • materiali di categoria 2 : tutti i sottoprodotti diversi dalla categoria 1 e i prodotti di origine animale contenenti residui di farmaci o agenti contaminati oltre i limiti comunitari; lo stallatico e il contenuto del tubo digerente;
  • materiali di categoria 3: tutti i sottoprodotti derivanti da animali idonei al consumo umano ma ad esso non destinati per motivi commerciali o problemi di lavorazione o difetti di imballaggi o perchè scaduti.

Che servizi offre Novatech Srl per i Sottoprodotti di Origine Animale?

Per la gestione dei S.O.A.Novatech S.r.l. si appoggia ad operatori ed impianti specializzati, autorizzati al trasporto degli stessi ed al loro appropriato trattamento.

Contatta i nostri uffici per ogni informazione a riguardo.

Merci pericolose: dal 1 febbraio la nuova disciplina per la vendita dei precursori di esplosivi.

Il primo febbraio entra in vigore il Regolamento (UE) 2019/1148 – che abroga il precedente Reg. (UE) 98/2013 – relativo all’immissione sul mercato di precursori di esplosivi ovvero di sostanze o miscele che potrebbero essere impropriamente utilizzate per la fabbricazione illecita di esplosivi.

Il regolamento prevede:

  • il divieto di commercializzazione dei precursori ai soggetti privati salvo il possesso di una licenza;
  •  la messa a disposizione degli utilizzatori professionali o degli operatori economici alle seguenti condizioni:
    –    identificazione obbligatoria dell’acquirente;
    –    valutazione dell’uso dichiarato;
    –    acquisizione di una dichiarazione da parte del cliente destinatario
  • la conservazione della documentazione per almeno 18 mesi dalla avvenuta transazione commerciale.
  • una formazione adeguata sulle disposizioni del regolamento per tutto il personale impegnato nella vendita dei precursori di esplosivi;
  • l’obbligo di segnalare entro 24 ore le transazioni sospette, sparizioni e furti di precursori disciplinati al punto di contatto nazionale presso il Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Direzione centrale della Polizia Criminale.

I precursori degli esplosivi soggetti a restrizione sono:

I precursori degli esplosivi soggetti a segnalazione sono:Tra le sanzioni previste per le violazioni degli obblighi disciplinati:  arresto fino a 18 mesi  e ammende fino a 1.000 €.

Leggi il Regolamento (UE) 2019/1148 relativo all’immissione sul mercato e all’uso di precursori di esplosivi, che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006 e che abroga il regolamento (UE) n. 98/2013.

Miscele pericolose: obbligo di etichettatura con Codice UFI

Il primo gennaio 2021 è entrato in vigore l’obbligo di inviare la notifica UFI (Unique Formula Identifier) all’Agenzia Europea delle sostanze Chimiche (ECHA) per le miscele pericolose immesse sul mercato destinate ad uso professionale e da parte dei consumatori.

Le miscele notificate dovranno avere sull’etichetta un codice identificativo della miscela, codice UFI – Unique Formula Identifier (codice alfanumerico di 16 caratteri e il corrispondente codice a barre).

Dal codice UFI i centri antiveleni potranno ottenere alle informazioni necessarie sulla composizione della miscela per poter intervenire in caso di emergenza.
La notifica UFI sostituisce la notifica all’Istituto Superiore di Sanità in vigore fino al 31 dicembre 2020.

La data di decorrenza dell’obbligo di effettuare la notifica UFI dipende dalla destinazione d’uso della miscela:

  • 1 gennaio 2021, per l’uso professionale e per l’uso da parte dei consumatori
  • 1 gennaio 2024, per l’uso industriale
  • 1 gennaio 2025 per le miscele già notificata all’Istituto Superiore di Sanità prima del 1 gennaio 2021 a meno che non subiscano variazioni quali:
    • il cambio di identificatore del prodotto
    • la modifica di classificazione
    • la modifica di composizione

In questi ultimi casi devono essere notificate entro le scadenze sopra indicate in dipendenza dell’uso.

Per ogni ulteriore informazione contatta il nostro servizio di consulenza per le sostanze pericolose.

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