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Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): obbligo di comunicazione al database SCIP.

Sostanze estremamente preoccupanti (SVHC): obbligo di comunicazione al database SCIP.

Con riferimento all’adempimento costituito dalla comunicazione al database SCIP, consigliamo la rilettura dell’articolo già pubblicato e suggeriamo di contattare i nostri uffici per una opportuna verifica sulle sostanze qui considerate.

 

L’Unione Europea, tar le misure dirette a tutelare gli utilizzatori e consumatori finali dei prodotti e alla tutela dell’ambiente, prevede l’istituzione di un database europeo (SCIP – Substances of Concern In articles and Products) che raccolga i riferimenti degli articoli o insiemi di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC – substances of very high concern).

L’organo deputato alla raccolta di tali dati è l’ECHA – Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche – alla quale dovranno essere trasmesse, pertanto, le informazioni riguardanti tali articoli ed oggetti contenti le SVHC, a partire dal 5 gennaio 2021.

Tale obbligo di comunicazione era già previsto dall’art 33 del Regolamento REACh (Reg. CE n. 1907/2006) in capo ai fornitori di articoli contenenti SVHC  in concentrazione > 0,1% in peso.

Il database SCIP, risulterà uno strumento utile per gli addetti del settore rifiuti per una opportuna informazione sulla presenza di tali sostanze particolarmente pericolose e quindi per il loro adeguato trattamento. Sarà inoltre accessibile direttamente anche dagli utilizzatori degli articoli per trarne informazioni sull’uso sicuro e corretto smaltimento.

Sono soggetti all’obbligo di notifica allo SCIP i fornitori di articoli che contengono sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazione superiore a 0,1% in peso; nel dettaglio:

  • i produttori e gli assemblatori UE di articoli;
  • gli importatori UE di articoli (i fornitori extra UE non sono soggetti ad alcun obbligo);
  • i distributori UE di articoli e altri soggetti che immettono articoli sul mercato UE.
  • i rivenditori (ad eccezione di quelli che sono anche produttori/importatori) e gli altri attori della catena di approvvigionamento che forniscono articoli direttamente ai consumatori non devono invece ottemperare alla procedura di notifica.

 

L’elenco delle sostanze SVHC (cancerogene, mutagene, tossiche per la riproduzione ecc.) di cui all’art. 57 del Reg. CE n. 1907/2006 (Reg. REACh) e pubblicate, in conformità all’art. 59, paragrafo 10 dello stesso Reg. REACh, è presente nella c.d. “Candidate List” pubblicata sul sito di ECHA

Per ulteriori informazioni e per assistenza nell’adempimento dell’obbligo di comunicazione all’ECHA, si prega di contattare gli uffici di Novatech Srl.

 

Sito ECHA

Sito SCIP

Candidate list sostanze estremamente pericolose

 

Articolo pubblicato il 30 Ottobre 2020

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