Sono state pubblicate sul sito www.sistri.it nuove versioni delle guide destinate agli operatori coinvolti nel Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti.
Le guide contengono, in premessa, un riepilogo delle seguenti innovazioni e semplificazioni introdotte:
PER IL PRODUTTORE:
– Possibilità di indicare nella scheda SISTRI il volume di un rifiuto in alternativa al peso;
– Possibilità di effettuare la registrazione cronologica di scarico entro 10 giorni dalla data di presa in carico del Trasportatore;
– Possibilità di scegliere se mantenere il peso verificato a destino dall’impianto o modificarlo in fase di associazione della scheda SISTRI al registro cronologico;
PER IL TRASPORTATORE:
– Possibilità di firmare la presa in carico e le registrazioni cronologiche entro 10 giorni dal trasporto;
– Registrazioni cronologiche generate sempre in automatico dal SISTRI nel registro cronologico del Trasportatore;
– Possibilità di prendere in carico e/o consegnare il rifiuto senza la necessità di inserire il dispositivo USB veicolo nel computer del produttore e/o dell’impianto (utilizzando l’Area Conducente ad Accesso Pubblico ad inizio e fine giornata);
PER IL DESTINATARIO:
– Possibilità di effettuare e firmare la registrazione cronologica di carico entro 2 giorni dall’accettazione del rifiuto;
PER L’INTERMEDIARIO:
– Possibilità di compilare la scheda SISTRI per conto del Produttore;
In particolare sono disponibili:
– guida rapida produttori
– guida rapida trasportatori
– guida rapida recuperatori-smaltitori
– guida rapida intermediari
Inoltre, sono stati pubblicati anche i seguenti “casi d’uso” contenenti casistiche più dettagliate per alcuni dei soggetti coinvolti:
– caso d’uso: microraccolta
– caso d’uso: gestione arrivi
– caso d’uso: trasporto intermodale
– caso d’uso: trasporto transfrontaliero
Si ricorda che l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato per il 9 febbraio 2012, salvo per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).
Come già segnalato da Novatech Srl nei mesi scorsi (leggi l’articolo), le aziende iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il trasporto conto proprio dei rifiuti in data antecedente il 14 aprile 2008 devono provvedere all’aggiornamento della loro iscrizione.
Infatti, a seguito delle modifiche introdotte al testo unico ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010 tali iscrizioni devono essere uniformate a quanto previsto per le iscrizioni avvenute in data successiva al 14 aprile 2008 recando l’indicazione dei codici CER trasportabili e delle targhe dei mezzi utilizzati per il trasporto di rifiuti.
Le imprese che ricadono in tale obbligo devono ottemperare presentando domanda di aggiornamento della loro iscrizione entro il 25 dicembre 2011, pena la decadenza della loro iscrizione all’Albo e quindi la conseguente impossibilità di trasportare rifiuti.
Per ogni informazione in merito e per la presentazione della pratica di aggiornamento contattaci.
Tutto regolare secondo quanto dichiarato dal Ministero dell’Ambiente sul fronte dello svolgimento dei test di funzionalità del SISTRI. Associazioni sul piede di guerra per le ennesime richieste inascoltate dal Ministero.
Così come previsto dalla legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha reintrodotto il SISTRI , devono essere effettuati dei test per garantire l’efficienza del funzionamento del sistema con l’ausilio delle categorie interessate.
Sul sito del Ministero è apparso il 12 ottobre il seguente comunicato:
“Non hanno alcun fondamento le affermazioni secondo le quali sono fermi i test sulla funzionalità del Sistema di tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi (SISTRI). Non vi è alcun “impasse” ed i test proseguono per concludersi, come previsto dalla legge, entro il 15 dicembre. Come emerso nella riunione di ieri del Comitato di Vigilanza e Controllo sul Sistri (del quale fanno parte le categorie interessate ed il Ministero del’Ambiente), dal 24 ottobre in poi si svolgeranno 4 test su specifici aspetti, entro il 10 novembre un grande test con le aziende con oltre 50 dipendenti cui ne seguirà, entro novembre, un altro per le aziende da 11 a 50 dipendenti. L’obiettivo di testare, entro il termine fissato, tutti gli utenti Sistri per i quali il sistema entrerà in funzione in febbraio. Naturalmente è prevista la individuazione di eventuali correttivi ove si rendessero necessari in base agli esiti delle sperimentazioni.” (12/10/2011)
Il 25 ottobre l’associazione delle imprese di trasporto rifiuti Asstri, aderente a Conftrasporto, ha reso noto il “boicottaggio” ai test Sistri attraverso la mancata partecipazione dei propri aderenti al nuovo ciclo di prove, a causa del mancato accoglimento da parte del Ministero dell’Ambiente delle richieste di semplificazione presentate.
Finalmente le associazioni di categoria fanno sentire la loro voce in merito alla questione SISTRI.
Con una conferenza stampa indetta nei giorni scorsi, la Confcommercio ha dichiarato la propria intenzione di agire per vie legali dando vita ad un’azione risarcitoria collettiva nei confronti del Ministero dell’Ambiente per ottenere la restituzione dei contributi pagati nei due anni di mancato funzionamento del SISTRI.
Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente ed Energia di Confcommercio, Luigi Bianchi, ha dichiarato che, “le spese stimate sopportate dal mondo imprenditoriale per l’avvio del Sistri, unicamente riferite ai contributi versati, in un periodo, tra l’altro, di forte crisi economica e congiunturale, ammontano, secondo fonti ufficiali del Ministero dell’Ambiente, a oltre 70 milioni di euro a fronte di 325mila imprese iscritte. Per fare un esempio diretto dell’impatto economico, basti pensare che un trasportatore di medie dimensioni ha dovuto sostenere costi pari a 35.000 euro nei due anni di avvio del sistema tra contributi versati, costi per montaggio black box e danno stimato per il fermo automezzi”.
Con l’azione giudiziaria, viene chiesta la restituzione delle quote versate negli ultimi due anni e i maggior oneri sostenuti dalle imprese. In totale, a fronte di 325.000 imprese iscritte al Sistri, la cifra totale è stimata in «non meno di 150 milioni», 70 per i contributi e circa 80 per i costi a carico delle imprese
Per saperne di più: www.confcommercio.it
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/06 sono state stabilite delle disposizioni transitorie al fine di consentire ai gestori degli stabilimenti di adeguarsi gradualmente alle prescrizioni del testo Unico Ambientale in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.
L’art. 281 prevede una calendarizzazione di tali obblighi di adeguamento da parte degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.
In particolare:
– Art. 281 comma 1: i gestori degli stabilimenti autorizzati, anche in via provvisoria o in forma tacita, ai sensi del vecchio D.P.R. n. 203/88 (salvo quelli dotati di autorizzazione generale di cui all’art. 272, comma 3) devono presentare una domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 269 entro i termini indicati dalla norma stessa (vedi tabella sotto)
Tipologia di autorizzazione alle emissioni ai sensi del D.P.R. n. 203/88 (*) |
Data di rilascio autorizzazione vigente |
Periodo in cui presentare domanda di aggiornamento |
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qualsiasi |
entro il 31/12/2011 |
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dal 01/07/1988 al 31/12/1999 |
dal 01/01/2012 al 31/12/2013 |
dal 01/01/2000 al 28/04/2006 |
dal 01/01/2014 al 31/12/2015 |
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(*) LEGENDA: – art 12: autorizzazioni alla continuazione delle emissioni per impianti esistenti al 1 luglio 1988 – art 6: autorizzazione per installazione di nuovi impianti – art 15 a) e 15 b): autorizzazioni per modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti |
Non sono sottoposti alla procedura del comma 1 e quindi NON devono presentare domanda di aggiornamento dell’autorizzazione i seguenti stabilimenti:
– soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ( titolo II del D Lgs n. 152/06)
– che hanno aderito ad una autorizzazione di carattere generale
– che sono sottoposti ad una modifica sostanziale prima del termine previsto per il rinnovo in quanto l’autorità emette la nuova autorizzazione ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
– la cui autorizzazione è comunque stata predisposta/rinnovata ai sensi del D. Lgs. n. 152/06
– Art 281 comma 3: riguarda i gestori di stabilimenti che erano in esercizio al 29 aprile 2006 ma non erano soggetti alla previgente normativa sulle emissioni in atmosfera (D.P.R. n. 203/88) e che ora ricadono nel campo di applicazione del titolo I della parte V del D. Lgs. n .152/06).
Questi si devono adeguare alle disposizioni del titolo I entro il 1/9/2013 o nel termine più breve eventualmente stabilito dall’autorizzazione.
Se soggetti ad autorizzazione la relativa domanda deve essere presentata entro il 31/07/2012.
Rientrano in questa ipotesi a titolo esemplificativo:
– Gli impianti termici ad uso civile con potenza termica nominale superiore a 3 MW
– Le lavorazioni meccaniche con consumo complessivo di olio uguale o superiore a 500 kg/anno
– Le linee di trattamento fanghi degli impianti di trattamento acque
Le conseguenze della mancata presentazione della domanda di autorizzazione nei termini fissati sono pesanti (pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 258 euro a 1032 euro), in quanto gli stabilimenti risulterebbero in esercizio senza autorizzazione
Si segnala in proposito che la Provincia di Padova ha pubblicato un documento contenente le “Linee guida per l’aggiornamento/adeguamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera”.
Novatech S.r.l. è in grado di assistere le aziende nella pratica di aggiornamento/adeguamento.
Contatti:
049 8936673
consulenza@novatech-srl.it
E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2011 il decreto ministeriale 20 giugno 2011 che stabilisce gli importi e le modalità per la presentazione delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore del dello Stato da parte di coloro che svolgono l’attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali aveva provvisoriamente individuato gli importi delle garanzie fideiussorie (con circolare n. 442 del 16 marzo 2011) facendo riferimento agli ammontari stabiliti dal DM 8/10/1996 per le categorie previste per il trasporto di rifiuti. Tale disposizione aveva valore fino alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce gli importi delle fideiussioni specificatamente per la categoria 8 (commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione).
Da notare che gli importi stabiliti con il nuovo decreto all’articolo 4 (commi 1 e 2) sono diversi da quelli di cui al DM 8/10/1996 e che possono essere ridotti notevolmente per le imprese registrate EMAS o in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 (comma 4, art 4).
Leggi il DM 20 giugno 2011.
Leggi il testo ministeriale della fideiussione.
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16 settembre 2011 la Legge di conversione del D.L. n. 138/2011, recante, tra le ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, anche il ripristino del Sistema di Controllo della Tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
La legge di conversione prevede in materia di SISTRI quanto segue:
– l’avvio operativo obbligatorio del SISTRI è fissato al 9 febbraio 2012;
– la data di avvio per i produttori di rifiuti pericolosi che hanno fino a 10 dipendenti sarà decisa da un Decreto del Ministero dell’Ambiente, ma non potrà essere antecedente al 1 giugno 2012;
– con Decreto del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministero della Semplificazione Amministrativa dovranno essere individuati i rifiuti considerati non critici per l’ambiente. Per questi ultimi, anche se pericolosi, non dovrà essere utilizzato il SISTRI bensì i registri, i formulari e il MUD;
– incarica il Ministero dell’Ambiente e il concessionario Selex ad eseguire una ulteriore verifica tecnica delle componenti software ed hardware, in stretta collaborazione con le associazioni di categoria più rappresentative. Ciò dovrà essere realizzato entro e non oltre il 15 dicembre 2011.
Leggi il testo della L. 14 settembre 2011, n. 148
Leggi il testo del D.L. n. 138/2011 coordinato con le modifiche apportate dalla L. 148/2011
Il 13 agosto ci aveva colti di stucco l’improvvisa abrogazione del SISTRI ad opera del decreto anti-crisi (D.L. 138/2011).
Ora, il ripristino del Sistema Informatico di Tracciabilità dei rifiuti, in sede di conversione del decreto legge, ci riporta con i piedi per terra e ci preannuncia una nuova data di avvio tra pochi mesi: 9 febbraio 2012.
Resta salva, invece, la partenza fissata al 1 giugno 2012 per i piccoli produttori di rifiuti pericolosi (fino a 10 dipendenti).
L’emendamento apportato dalla legge di conversione – già approvato dal Senato ed è ora all’esame della Camera dei Deputati – incarica il Ministero dell’Ambiente di eseguire una “verifica tecnica delle componenti software e hardware, anche ai fini di dell’eventuale implementazione di tecnologie di utilizzo più semplice rispetto a quelle attualmente previste, organizzando in collaborazione con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, test di funzionamento con l’obiettivo della più ampia partecipazione degli utenti”.
Prevede, inoltre, che “con decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per la Semplificazione normativa, sentite le categorie interessate, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate specifiche tipologie di rifiuti, alle quali, in considerazione della quantità e dell’assenza di specifiche caratteristiche di criticità ambientale, sono applicate, ai fini del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le procedure previste per i rifiuti speciali non pericolosi”.
Attendiamo di conoscere quali semplificazioni il Ministero abbia in serbo per il tanto contestato SISTRI.
Il CONAI ha reso noto che a partire dal 1 gennaio 2012, oltre alle già programmate riduzioni dei contributi ambientali su alcune tipologie di imballaggi (si veda la newsletter n. 8 di agosto 2011), diverranno effettive anche ulteriori riduzioni dei contributi forfettari per le importazioni di imballaggi pieni.
Il contributo forfetario dovuto a CONAI per l’importazione di imballaggi pieni passerà dagli attuali 48,00 €/ton a 40,00 €/ton,
Le aliquote sul valore complessivo delle merci importate diluiranno dallo 0,13% a 0,10% per i prodotti alimentari e dallo 0,07% a 0,05% per i prodotti non alimentari.
Per ogni ulteriore informazione www.conai.org
A seguito delle modifiche apportate da parte del D. n. 205/2010 al Testo Unico Ambientale n. 152/2006 all’art 190, relativo all’obbligo di tenuta del registro di carico e carico dei rifiuti, era stata introdotto l’obbligo di tenuta dello stesso per coloro che effettuano il trasporto in contro proprio di rifiuti non pericolosi ( si veda la newsletter n. 6 di giugno 2011).
Tale obbligo, che prima di tale modifica non sussisteva, riguardava ad esempio anche tutti coloro che pur non essendo obbligati alla tenuta del registro come produttori di rifiuti, dovevano dotarsi di tale registro in quanto trasportatori dei propri rifiuti (ad es. la categoria degli edili).
Tale nuovo obbligo è stato ora abrogato con l’introduzione – ad opera del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, lettera b) del comma 1 dell’art. 4, (G.U.n. 177 del 1-8-2011) – del nuovo comma 1-bis dell’art. 190 del testo Unico Ambientale che prevede quanto segue:
Art. 190 D. Lgs. n. 152/2006
“1-bis. Sono esclusi dall’obbligo di tenuta di un registro di carico e scarico gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, nonché le imprese e gli enti che, ai sensi dell’art. 212, comma 8, raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettera b)”
Questa nuova disposizione, pertanto, ripristina l’esenzione dall’obbligo di tenuta del registro per chi effettua il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi derivanti dall’attività di costruzione e demolizione e scavo.
Da notare che il nuovo comma cita solo i rifiuti del settore edile, mantenendo quindi l’obbligo di tenuta del registro per rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio derivanti da altre attività.