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Trasporto di rifiuti in conto proprio: importanti novità.

Trasporto di rifiuti in conto proprio: importanti novità.

Riportiamo nuovamente sunto di due importanti adempimenti che riguardano coloro che effettuano il trasporto in conto proprio dei rifiuti prodotti dalla propria attività, con iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ai sensi dell’art 212 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.

 1 – Aggiornamento iscrizioni all’albo nazionale gestori ambientali per il trasporto conto proprio dei rifiuti

Per effetto delle modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dal D. Lgs. n. 205/2010, tutte le aziende che sono iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella speciale sezione per il TRASPORTO CONTO PROPRIO DEI RIFIUTI (art. 212 co. 8 D. Lgs. n. 152/06) con iscrizione avvenuta in data anteriore al 14 aprile 2008, devono provvedere all’aggiornamento delle proprie iscrizioni presentando una nuova pratica all’Albo entro il 30 giugno 2011.

 L’iscrizione a questa sezione semplificata avveniva prima del 14 aprile 2008 senza l’indicazione dei codici CER trasportabili e senza indicazione dei mezzi di trasporto utilizzati. Lo scopo di questa disposizione è, pertanto, quello di uniformare le iscrizioni avvenute prima di tale data con quelle successive.

Ricordiamo che la produzione (e il trasporto) dei propri rifiuti pericolosi obbliga all’iscrizione al SISTRI. Pertanto, coloro che si iscrivono nella sezione 212 co. 8 con indicazione di codici CER pericolosi devono provvedere anche all’iscrizione al SISTRI.

L’aggiornamento dell’iscrizione è obbligatorio: il mancato aggiornamento nei termini prescritti comporta l’impossibilità di continuare a svolgere l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti

2 – Nuovo obbligo di tenuta del registro di carico/scarico rifiuti prodotti e trasportati in conto proprio

 A seguito delle modifiche introdotte al Testo Unico Ambientale dal decreto n. 205/2010, a partire al 1 giugno 2011 le aziende che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti sono obbligate alla tenuta di un registro di carico/scarico rifiuti per la registrazione dei rifiuti prodotti e trasportati.

Considerato che tra le aziende che effettuano il trasporto dei propri rifiuti alcune sono soggette all’obbligo di iscrizione al SISTRI ed altre non lo sono,  distinguiamo  i seguenti casi:

a. Aziende non obbligate ad iscriversi al SISTRI che effettuano il trasporto conto proprio di rifiuti non pericolosi: terranno un registro di carico/scarico dei rifiuti prodotti (se obbligate) e un registro distinto per i rifiuti prodotti e trasportati in proprio (con iscrizione all’Albo nell’apposita sezione)

b. Aziende iscritte al SISTRI per la produzione di rifiuti e che trasportano solo i propri rifiuti non pericolosi: effettueranno le registrazioni dei rifiuti prodotti tramite SISTRI e terranno un registro cartaceo per i rifiuti non pericolosi trasportati in conto proprio.

c. Aziende obbligate ad iscriversi al SISTRI per la produzione di rifiuti e per il trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi: terranno le scritture obbligatorie tramite SISTRI

Si consigliano coloro che rientrano nei casi a. e b. sopra descritti di dotarsi di un registro vidimato prima della data di entrata in vigore della disposizione 1 giugno 2011 e di provvedere alle registrazioni dei rifiuti trasportati in conto proprio a partire da tale data.

Articolo pubblicato il 1 Giugno 2011

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