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Sicurezza sul lavoro: nuova formazione obbligatoria

Sono stati approvati in data 21 dicembre 2011 gli Accordi Stato-Regioni che disciplinano i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi obbligatori in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro ai sensi del vigente D. Lgs. n. 81/2008.

Si tratta di due provvedimenti distinti, l’uno disciplinante la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti, l’altro la formazione dei datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di prevenzione protezione dai rischi.

I corsi obbligatori, pertanto, coinvolgeranno tutti questi soggetti e dovranno essere svolti entro i termini fissati dagli Accordi che spaziano dai 12 ai 18 mesi a seconda dei destinatari.

Il monte ore previsto varia da un minimo di 8 ore fino ad arrivare alle 24 ore a secondo del livello di rischio che riveste l’azienda sulla base della classificazione ATECO 2002 e 2007 (basso, medio, alto) e della qualifica che riveste il destinatario.

Leggi:

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Regolamento CLP: sanzioni in vigore dal 30 novembre 2011

Con il regolamento 1272/2008/Ce in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele pericolose, entrato in vigore il 20 gennaio 2009, l’Ue ha adattato il sistema comunitario di classificazione al sistema mondiale armonizzato delle Nazioni Unite (Ghs).

Con  D. Lgs. 27 ottobre 2011, n. 186 – “Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”  –  pubblicato in G.U. il 15 novembre 2011, n. 266, con entrata in vigore il 30 novembre 2011,  l’Italia ha fissato l’entità delle  sanzioni amministrative pecuniarie da applicare con riferimento alle violano delle disposizioni comunitarie (da un minimo di 3mila a un massimo di 90mila euro); è escluso dalle previsioni il pagamento in misura ridotta.

In caso di sperimentazione su esseri umani sono previste anche le sanzioni penali dell’arresto o l’ammenda fino a 150mila euro.

I reati ambientali e le sanzioni nel D. Lgs. n. 231/01

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all’applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato.

La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati. L’applicazione del modello organizzativo deve essere sorvegliata da un organismo di vigilanza riconosciuto.

Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità.

Da notare che il D. Lgs. n. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul  meccanismo delle “quote” al fine di consentire all’autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta.

Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

REATO

SANZIONE PECUNIARIA 

INQUINAMENTO DELLE  ACQUE, DEL  SUOLO, DEL SOTTOSUOLO

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

RIFIUTI

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività illecita di miscelazione di rifiuti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti

da 300 a 500 quote

(da Euro 77.400 ad Euro 774.500)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi

da 400 a 800 quote

(da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI

Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE

Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Pulizia reti fognarie: nota del Ministero dei Trasporti

Il Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture ha pubblicato una nota di chiarimenti relativa all’iscrizione all’Albo Nazionale Autotrasportatori per il trasporto di rifiuti derivanti da pulizia manutentiva delle reti fognarie.
Vi si afferma che tale trasporto deve essere eseguito con veicoli iscritti all’albo autotrasportatori per il trasporto di cose conto terzi qualora il committente del trasporto  sia diverso dal soggetto che effettua il trasporto stesso.

Resta necessaria l’iscrizione anche all’Albo Nazionale Gestori Ambientali prevista dall’art. 212 del D. Lgs. n. 152/2006.

Leggi la nota del Ministero

Direttiva RAEE: in attesa di restyling

E’ attesa per i prossimi mesi la pubblicazione di una nuova versione della direttiva sui rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) che prevede delle misure più severe in merito al contrasto allo smaltimento illegale dei RAEE e obiettivi più elevati del livello di raccolta delle AEE giunte a fine vita.

Com’è noto la direttiva RAEE prevede la gestione del fine vita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche garantendo un sistema di raccolta capillare attraverso i distributori e il loro avvio a processi di  recupero delle sostanze contenute.

Attualmente l’obiettivo forfetario previsto dalla normativa vigente prevede un quantitativo annuo di 4 kg pro-capite di RAEE raccolti e gestiti.

Tra gli obiettivi rivisti che la nuova Direttiva si propone c’è il raggiungimento della percentuale dell’85 % della raccolta dei rifiuti elettronici realmente prodotti entro il 2016. Anche il Consiglio Ue sostiene un obiettivo del 65%, ma basato sui beni messi in vendita e da realizzare progressivamente nella maggior parte dei Paesi Ue entro il 2020 e in altri Paesi entro il 2022.

 

Un autunno in verde. Gli appuntamenti “eco” dei prossimi mesi.

L’autunno è ricco di occasioni ed eventi legati alle tematiche dell’ambiente dello sviluppo sostenibile e della green economy.

Si seguito un riepilogo di alcune delle iniziative da segnare nel calendario per i prossimi mesi.

Ravenna 2011
Ravenna, 28-30 settembre 2011

Un festival su rifiuti, acqua, energia; tre giorni di incontri di tipo informativo – formativo dedicati alle tematiche tecnico-economiche; è previsto un ricco programma di eventi culturali.
http://www.ravenna2011.it/

 

Festival internazionale dell’ambiente
Milano, 19-22 ottobre 2011

Giunto alla IV Edizione, il Festival Internazionale dell’Ambiente propone un approfondimento
sulle opportunità offerte dalla green economy, attraverso un programma ricco di incontri, dibattiti,workshop, eventi, spettacoli, dimostrazioni e laboratori.

http://www.festival-ambiente.com/

 

Ecomondo

Rimini fiera, 9-12 novembre 2011

15° fiera internazionale del recupero di materia ed energia e dello sviluppo sostenibile
http://www.ecomondo.com/

 

Settimana europea per la riduzione dei rifiuti
Dal 19 al 27 novembre 2011

La settimana europea per la riduzione dei rifiuti ha lo scopo di:

– Promuovere le azioni di riduzione sostenibile dei rifiuti in Europa
– Incrementare la consapevolezza sulla prevenzione della produzione di rifiuti e sulle strategia di riduzione e politiche dell’Unione Europea e i suoi Stati membri
– Imprimere fermamente il concetto della riduzione dei rifiuti, sottolineando le azioni portate avanti da vari attori
– Motivare il maggior numero possibile di cittadini a diventare attivi fornendo informazioni concrete sulle giuste abitudini a comportamenti che possono essere realmente adottati
– Mostrare come i nostri consumi condizionano l’ambiente e i cambiamenti climatici ed enfatizzare i legami tra la riduzione dei rifiuti e lo sviluppo sostenibile

http://www.ecodallecitta.it/menorifiuti/
http://www.ewwr.eu/en/node/18

Il Veneto è il più virtuoso nella raccolta differenziata

La cosiddetta “ecotassa” è il tributo che i comuni devono pagare per il deposito in discarica di rifiuti urbani indifferenziati.

L’applicazione del tributo prevede un meccanismo premiante per i comuni che riescono a raggiungere e superare determinate soglie di raccolta differenziata.

La buona notizia è che tra i 581 comuni del Veneto quasi la totalità ha ottenuto nel 2010 le agevolazioni massime previste per il pagamento dell’ecotassa (solo 10 i comuni che non hanno raggiunto il massimo sconto applicabile).

Questi i dati emersi da quanto pubblicato dall’Osservatorio Regionale Rifiuti istituto presso l’ARPAV e così commentati dall’ assessore alle politiche ambientali del Veneto Maurizio Conte:
“Questa come altre analisi mettono in evidenza la maturità raggiunta dal Veneto, regione che ormai da anni si presenta come leader nel panorama italiano per quanto riguarda la gestione e il recupero dei rifiuti urbani. In ogni caso, l’osservatorio regionale fa rilevare anche la necessità di rivedere il metodo di calcolo per la certificazione relativa all’ecotassa, allo scopo di renderlo più efficace e aderente al raggiungimento degli obiettivi normativi. Valuteremo come procedere nell’ambito del lavoro di revisione della normativa regionale in materia, attualmente in corso”.

Nel 2010 il Veneto ha raggiunto il 58,3% di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un totale di 1.404.000 tonnellate.

In particolare il recupero della frazione organica – composta da scarti di cucina, sfalci e ramaglie – rappresenta il 45%, pari a 631.011 tonnellate. Il dato pro-capite di organico raccolto è di circa 128 kg annui per abitante, un valore di gran lunga superiore alla media nazionale (55,6 kg).
Questi dati portano il Veneto al primo posto a livello nazionale per recupero del cosiddetto “umido”.

I dati suddivisi per singolo comune sono disponibili su: www.arpa.veneto.it/rifiuti

 

I nuovi reati ambientali: quali conseguenze?

Il 16 agosto scorso è entrato in vigore il D. Lgs. 121/11 di recepimento della Dir. 2008/99/CE e 2009/123/CE che ha introdotto nel nostro codice penale alcuni reati derivanti da violazioni delle norme ambientali.

Il decreto n. 121 ha, da un lato introdotto due nuove fattispecie penali (art. 727-bis c.p. e art. 733-bis c.p.) implementando il sistema di repressione penale degli illeciti ambientali e, dall’altro, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche, prima assente per i reati contro l’ambiente, inserendola nel contesto del D.lgs. n. 231 del 2001.

La portata di tali modifiche nel nostro ordinamento non è affatto da sottovalutare.
Infatti, da ora in poi, la violazione di norme legate all’attività di gestione di rifiuti può comportare pesanti sanzioni di carattere penale quali: interdizione dai pubblici uffici, sospensione dell’autorizzazione, divieto di contrattare con la P.A., esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicità, oltre che sanzioni pecuniarie di ingente importo.

Tutto ciò può accadere anche solo come conseguenza del mancato rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il mantenimento del deposito temporaneo di rifiuti che, in quanto tale, configura il reato di attività di gestione di rifiuti non autorizzata.
Il decreto apporta modifiche anche al Codice dell’ambiente sanzionando i reati previsti dagli articoli 137, 256, 257, 259 e 260.
Per i reati commessi in violazione all’articolo 137 – relativi alla difesa del suolo, scarichi di liquami e violazioni su controlli – è prevista una sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote sulla base di quelle previste dal Codice dell’ambiente (le sanzioni vanno da 600 a 60 mila euro), quote che si raddoppiano ulteriormente se l’evento ha natura violenta e pericolosa.
Per i reati previsti dall’articolo 256 – “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” – la sanzione prevista va da cento a trecento quote nel caso di discarica abusiva o comunque non in regola, gestione non autorizzata e corretta di rifiuti ordinari, pericolosi e speciali. In questo caso il codice ambientale già prevede multe che vanno da 2.600 a 40 mila euro, la confisca di aree destinate a discarica e prevede pene detentive fino a due anni per i casi più gravi.
Per l’inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, così come previsto dall’articolo 257, la sanzione applicata va da 150 fino a 250 quote proporzionalmente alla gravità della violazione.
L’articolo 259 prevede per il reato di “traffico illecito di rifiuti” una sanzione pecuniaria da 150 a 250 quote, mentre per i reati di violazione dell’articolo 260, la multa è moltiplicata da 300 a 500 quote nel caso previsto dal comma 1° (rifiuti non pericolosi) e da 400 a 800 quote nel caso previsto dal comma 2, cioè nel caso di rifiuti radioattivi. In questo caso la detenzione prevista tra un minimo di 6 anni di reclusione e un massimo di 8. Oltre alla novità dell’introduzione di sanzioni pecuniarie e pene detentive c’è quella della “responsabilità per negligenza”.

Queste novità non solo rispondono a una richiesta dell’UE ma dovrebbero contribuire a creare una maggiore consapevolezza e attenzione delle imprese nelle scelte, che in questo modo si ripercuotono senz’altro non solo sull’immagine aziendale ma anche sul proprio casellario giudiziale.

Dal CONAI il decalogo per la raccolta differenziata di qualità

Riportiamo di seguito alcune utili indicazioni sulla raccolta differenziata, diramate dal CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi).

1) Separare correttamente gli imballaggi in base al materiale di cui sono fatti e metterli nell’apposito contenitore per la raccolta differenziata.

2) Ridurre sempre, se possibile, il volume degli imballaggi: schiacciare le lattine e le bottiglie di plastica richiudendole poi con il tappo, comprimere carta e cartone.

3) Dividere, quando è possibile, gli imballaggi composti da più materiali, ad esempio i contenitori di plastica delle merendine dalla vaschetta di cartone oppure i barattoli di vetro dal tappo di metallo.

4) Togliere gli scarti e i residui di cibo dagli imballaggi prima di metterli nei contenitori per la raccolta differenziata.

5) La carta sporca (di cibo come i cartoni della pizza, di terra, di sostanze velenose come solventi o vernici), i fazzoletti usati e gli scontrini non vanno nel contenitore della carta. Il loro conferimento peggiora la qualità della raccolta differenziata di carta e cartone.

6) Non mettere nel contenitore del vetro oggetti di ceramica, porcellana, specchi e lampadine. Inserire tali materiali rovina la raccolta del vetro.

7) Conferire correttamente gli imballaggi in alluminio. Oltre alle più note lattine per bevande, separare anche vaschette e scatolette per il cibo, tubetti, bombolette spray e il foglio sottile per alimenti.

8 ) Conferire correttamente gli imballaggi di acciaio, solitamente riportano le sigle Fe o Acc. Si trovano su barattoli per conserve, scatolette del tonno, lattine e bombolette, fustini e secchielli, tappi corona e chiusure di vario tipo per bottiglie e vasetti.

9) Introdurre nel contenitore per la raccolta differenziata della plastica tutte le tipologie di imballaggi. Attenzione a non introdurre altri oggetti, anche se di plastica, come giocattoli, vasi, piccoli elettrodomestici, articoli di cancelleria e da ufficio.

10) Gli imballaggi di legno vanno portati alle isole ecologiche comunali attrezzate. Cassette per la frutta e per il vino, piccole cassette per i formaggi, sono tutti imballaggi che possono essere riciclati.

Una nuova Authority per l’acqua

Il cosiddetto “decreto legge sviluppo” prevede l’istituzione di un nuovo organismo indipendente dal Governo con il compito di garantire l’osservanza dei principi in tema di risorse idriche contenuti nel Testo Unico Ambientale (D. Lgs. 152/2006): si tratta dell’Agenzia nazionale di vigilanza sulle risorse idriche (commi 11-26 dell’articolo 10 (servizi ai cittadini) del Dl 13 maggio 2011, n. 70) in vigore a partire dal 14 maggio 2011.

La nuova autorità rivestirà compiti legati alla tutela dell’interesse degli utenti e la promozione dell’efficienza del servizio idrico, la definizione degli standard minimi di qualità dell’acqua, la determinazione del metodo di calcolo della tariffa e l’emanazione delle direttive per la trasparenza del servizio.

L’Agenzia potrà comminare sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 50mila e 10 milioni di euro.

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