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Regolamento CLP: adeguamento al GHS terza edizione

Con la pubblicazione del Regolamento UE n. 286/2011 del 10 marzo 2011, il regolamento n. 1272/2008 (Regolamento CLP – classification, labeling and packaging) relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele viene adeguato alla terza edizione riveduta del GHS (Global Harmonized System).

Le principali modifiche riguardano l’etichettatura degli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.

Esso si applica alle sostanze a decorrere dal 1 dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1 giugno 2015.

Comunque prima di tali scadenze le sostanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 modificato dal presente regolamento.

Per le sostanze classificate, etichettate ed imballate in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del 1  dicembre 2012 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1 dicembre 2014.

Per le miscele classificate, etichettate ed imballate in conformità della direttiva 1999/45/CE o del regolamento (CE) n. 1272/2008 e immesse sul mercato prima del1o giugno 2015 non sussiste l’obbligo di rietichettarle e reimballarle in conformità del presente regolamento fino al 1o giugno 2017.

La terza edizione riveduta del GHS, approvata nel dicembre 2008, contiene modifiche riguardanti, tra l’altro, le disposizioni relative all’assegnazione delle indicazioni di pericolo e all’etichettatura dei piccoli imballaggi, nuove sottocategorie per la sensibilizzazione delle vie respiratorie e della pelle, la revisione dei criteri di classificazione per i pericoli a lungo termine (tossicità cronica) per l’ambiente acquatico e una nuova classe di pericolo per le sostanze e le miscele pericolose per lo strato di ozono.
Il Regolamento 286/2011 si applica alle sostanze a decorrere dal 1° dicembre 2012 e alle miscele a decorrere dal 1° giugno 2015.
Sono previste deroghe per quanto già immesso sul mercato prima di tali scadenze.

Pubblicate nuove modifiche al Regolamento REACH.

Con la pubblicazione del Regolamento 252/2011 del 15 marzo 2011 è stato modificato l’allegato I del regolamento Reach, relativo alle disposizioni generali sulla valutazione delle sostanze e all’elaborazione delle relazioni sulla sicurezza chimica,  adeguandolo ai criteri di classificazione e ad altre prescrizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1272/2008.

Con la pubblicazione del Regolamento 253/2011 del 15 marzo 2011 (G.U. dell’Unione Europea L69 del 16/03/2011) viene modificato l’allegato XIII del regolamento 1907/2006 (REACH), che contiene i criteri per l’identificazione delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche (PBT) e delle sostanze molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB).

E’ stato, inoltre, pubblicato in data 4 aprile 2011 il Regolamento (UE) n. 305/2011 del 9 marzo 2011 che fissa le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio.

Ai sensi  del suddetto regolamento le aziende che immettono i prodotti da costruzione sul mercato comunitario dovranno fornire, a partire dal 1° luglio 2013, le informazioni richieste dagli artt. 31 o 33 del regolamento REACH nella “dichiarazione di prestazione” relativa ad ogni prodotto.

Le informazioni richieste dagli artt. 31 e 33 del regolamento REACH e da fornire nella dichiarazione di prestazione sono, in sintesi, le seguenti:

Scheda Dati di Sicurezza ai sensi dall’Allegato II, aggiornato dal Regolamento n. 453/2010 per sostanze o miscele pericolose, per sostanza PBT o vPvB o per sostanza inclusa in candidate list redatta, eventualmente completata con l’Allegato contenente gli scenari espositivi per gli usi identificati;

Scheda Dati di Sicurezza per le  miscele non pericolose ma contenente:
– sostanze pericolose per la salute o l’ambiente, oppure
– sostanze PBT, vPvB o incluse in candidate list, oppure
– sostanze con limiti di esposizione sui luoghi di lavoro;

Informazioni concernenti le sostanze incluse in candidate list contenute negli articoli in concentrazione superiore allo 0,1% (peso sostanza/peso articolo); tali informazioni devono essere sufficienti a consentire la sicurezza d’uso dell’articolo e devono comprendere almeno il nome della sostanza.

Relazione annuale consulente ADR: posticipato il termine annuale di presentazione

Con la circolare Prot. n. 10898 DIV 3/E del 05/04/2011 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti viene ad essere posticipato al mese di febbraio il termine per la consegna della relazione annuale da parte del consulente ADR.
Secondo la precedente circolare A/9 del 6 marzo 2000 (prot. 513/4915/10) la relazione doveva essere consegnata entro il 31 dicembre di ogni anno, questo termine rendeva difficile la raccolta dai dati entro la scadenza fissata.

Il 24 marzo 2011 l’Islanda ha aderito all’accordo ADR, ora i paesi che hanno aderito all’accordo sono 47.

Accordo Multilaterale M222: novità relative ai rifiuti soggetti al Regolamento ADR

Il 14 gennaio 2011 l’Italia ha aderito ad accordo multilaterale per l’applicazione di alcune deroghe al Regolamento ADR nel trasporto di rifiuti.
L’accordo multilaterale M222 scadrà il 2 agosto 2015 e ad esso hanno aderito anche Austria, Liechtenstein e Repubblica Ceca.
Le parti principali dell’accordo sono le seguenti:

L’ accordo non potrà essere applicato al trasporto di rifiuti delle classi 1, 6.2 e 7.

Classificazione

– Se ad un rifiuto pericoloso a cui è assegnato un numero UN o ad un rifiuto non soggetto alle disposizioni dell’ADR, si aggiungono per sbaglio dei rifiuti con differenti classificazioni, l’aggiunta involontaria di tali rifiuti non deve essere considerata se non si prevede nessuna reazione pericolosa e nessuna variazione essenziale del grado di pericolo del carico totale.
– I rifiuti di prodotti farmaceutici anche se non più imballati per la vendita al dettaglio o la distribuzione non sono soggetti alle disposizioni dell’ADR (disposizione speciale 601 del capitolo 3.3).

Imballaggio

– In generale per ogni numero UN si devono usare gli imballaggi specificati nella Tabella A del capitolo 3.2.
– Gli imballaggi scaduti o che non sono stati testati possono essere usati per i seguenti rifiuti:
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio III;
– rifiuti pericolosi del gruppo d’imballaggio II che corrispondono a rifiuti elencati nella tabella
allegata all’accordo.

– Gli imballaggi possono avere deformazioni e ammaccature, però, la loro condizione e contenuto, come pure, il loro modo di trasporto devono rispettare i requisiti di sicurezza previsti al sezione 4.1.1.

Trasporto alla rinfusa

Si potranno applicare le seguenti deroghe per il trasporto alla rinfusa:

– I rifiuti di aerosol, UN1950 rifiuti aerosol, eccetto quelli che perdono o sono molto deformati, possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli chiusi o container chiusi. Non è necessario che siano protetti contro la perdita involontaria, premesso che siano state prese le misure per prevenire la formazione di pressioni e atmosfere pericolose. Deve essere assicurato dai requisiti di costruzione o da altre misure (come l’uso di assorbenti o vaschette a tenuta stagna) che non ci siano perdite durante il trasporto dai compartimenti di carico del veicolo o del contenitore. Prima del carico, i compartimenti di carico del veicolo e dei contenitori, incluso il loro equipaggiamento, devono essere ispezionati. I veicoli e i contenitori con i compartimento di carico danneggiati non devono essere caricati. I compartimenti di carico dei veicoli o dei contenitori non devono essere caricati a un livello superiore dell’altezza delle pareti.

– I rifiuti di UN 3175 possono essere trasportati alla rinfusa in veicoli e contenitori chiusi con adeguata ventilazione.

Marcatura degli imballaggi

Le disposizioni del capitolo 5.2 sulla marcatura degli imballaggi deve essere applicata con le seguenti deroghe:

– le etichette possono essere anche attaccate al collo anche con una targa o con ogni altro mezzo appropriato;
– il marchio previsto per le materie pericolose per l’ambiente non è richiesto per i rifiuti.

Informazioni nel documento di trasporto

Le disposizioni del capitolo 5.4.1 sulle informazioni nel documento di trasporto possono essere applicare con le seguenti deroghe:

– le quantità di merci pericolose può essere stimata;
– per i mezzi di contenimento vuoti non ripuliti è sufficiente indicare una descrizione generale del carico pericoloso senza indicare il numero di colli.
– La descrizione addizionale “pericoloso per l’ambiente” non è richiesta.
– Nel documento di trasporto deve essere indicata la seguente dicitura per i trasporti effettuati secondo le deroghe previste dell’accordo M222:
“Carico in accordo con i termini del 1.5.1 ADR (M222)”

Obbligo di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali per il trasporto transfrontaliero

Il D. Lgs. 205/2010 di modifica della parte IV del Testo Unico Ambientale, ha introdotto una nuova categoria di iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali per gli operatori che effettuano il solo trasporto transfrontaliero di rifiuti nel territorio italiano (art. 194, comma 3).

A seguito di tale novità l’Albo ha pubblicato, con deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 (“Prime disposizioni applicative per l’iscrizione all’Albo per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri nel territorio italiano di cui all’articolo 194, comma 3, come sostituito dall’articolo 17 del D. Lgs. 205/2010”), i modelli per l’iscrizione.

In tal modo è possibile per le imprese già operanti continuare la loro attività fino alla verifica da parte dell’Albo stesso della sussistenza dei requisiti prescritti e senza comunque obbligo di prestare garanzie finanziarie per coloro che svolgono solo il trasporto transfrontaliero.

Le imprese con sede legale all’estero e non dotate di sede secondaria in Italia possono scegliere la Sezione regionale alla quale iscriversi e dovranno adeguarsi a quanto stabilito dal Dm 406/1998 entro 120 giorni dalla presentazione della domanda di iscrizione.

Leggi qui il testo della deliberazione n. 3/2010

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