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I reati ambientali e le sanzioni nel D. Lgs. n. 231/01

I reati ambientali e le sanzioni nel D. Lgs. n. 231/01

Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n.121/2011, avvenuta lo scorso 16 agosto, i reati ambientali sono entrati a far parte del D. Lgs n. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.

Tali illeciti, se commessi da un amministratore o da un dipendente di una società, implicano la responsabilità amministrativa della società che ne abbia tratto interesse o vantaggio oltre all’applicazione delle sanzioni penali a carico della persona imputata del reato.

La società può evitare di incorrere nelle sanzioni qualora abbia adottato ed implementato un efficace modello organizzativo che evidenzi l’idoneità a prevenire la perpetrazione di tali reati. L’applicazione del modello organizzativo deve essere sorvegliata da un organismo di vigilanza riconosciuto.

Riassumiamo qui di seguito le violazioni in campo penale che danno luogo a questa forma di responsabilità.

Da notare che il D. Lgs. n. 231/01 prevede un sistema sanzionatorio basato sul  meccanismo delle “quote” al fine di consentire all’autorità giudicante una certa elasticità nella commisurazione della pena alla fattispecie concreta.

Ogni quota va da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1549 euro.

REATO

SANZIONE PECUNIARIA 

INQUINAMENTO DELLE  ACQUE, DEL  SUOLO, DEL SOTTOSUOLO

Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze indicate nelle Tabelle 3 e 4 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in riferimento alle sostanze indicate nella Tabella 5 in concentrazioni superiori ai limiti o senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico in mare di sostanze per le quali è imposto il divieto assoluto di scarico

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Scarico di acque reflue industriali sul suolo o nel sottosuolo contenenti sostanze pericolose indicate nelle Tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 in concentrazioni superiori ai limiti

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Scarico di acque reflue non autorizzato sul suolo, negli strati superficiali del sottosuolo o nel sottosuolo

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con superamento delle concentrazioni soglia di rischio riferite a sostanze pericolose

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento colposo del mare provocato dalle navi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare provocato dalle navi e inquinamento colposo del mare con danni permanenti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Inquinamento doloso del mare con danni permanenti provocato dalle navi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

RIFIUTI

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali non pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Attività illecita di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti speciali pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività illecita di miscelazione di rifiuti

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti pericolosi

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

Predisposizione ed uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti

da 300 a 500 quote

(da Euro 77.400 ad Euro 774.500)

Attività organizzate per il traffico illecito di ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi

da 400 a 800 quote

(da Euro 103.200 ad Euro 1.239.200)

VIOLAZIONI IN MATERIA DI SISTRI

Trasporto di rifiuti pericolosi in assenza della copia cartacea della scheda SISTRI e della copia del certificato analitico ove prescritto

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti non pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata (punito con sanzione amministrativa da 51.600 a 464.700 €);

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

Trasporto di rifiuti pericolosi con scheda SISTRI fraudolentemente alterata

da 200 a 300 quote

(da Euro 51.600 ad Euro 464.700)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Superamento dei valori limite di emissione in atmosfera che provochi il superamento dei valori limite di qualità dell’aria

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Produzione o impiego di sostanze lesive dell’ozono stratosferico non ammesse

da 150 a 250 quote

(da Euro 38.700 ad Euro 387.250)

VIOLAZIONI VERSO SPECIE PROTETTE

Commercio, importazione, esportazione di esemplari di specie animali protette

fino a 250 quote

(fino ad Euro 387.250)

Articolo pubblicato il 28 Novembre 2011

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