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TIA: per la Cassazione non è soggetta all’IVA

TIA: per la Cassazione non è soggetta all’IVA

La Corte di Cassazione, con  sentenza 9 marzo 2012, n. 3756,  ha affermato che la tariffa di igiene ambientale (nella versione prevista e disciplinata dall’articolo 49, D. Lgs. n. 22/1997) non è assoggettabile a Iva considerata la sua natura di tributo.

La confusa situazione legata alla natura della tariffa è sorta a partire dall’introduzione  della “nuova” TIA, ad opera dell’articolo 238 del D. Lgs. n. 152/2006 che avrebbe dovuto abrogare e sostituire la TIA del decreto Ronchi.

La TIA ha sostituito nella maggior parte dei Comuni la vecchia Tarsu (Tassa sui rifiuti solidi urbani).

La vexata quaestio legata alla sua natura tributaria o alla natura di corrispettivo di una prestazione di servizi non è mai stata definitivamente risolta nei numerosi interventi normativi e giurisprudenziali che si sono succeduti in questi anni.

La recentissima sentenza della Suprema Corte non è tuttavia destinata a chiarire le eventuali possibilità di ottenere rimborsi da parte di tutte le utenze che hanno indebitamente pagato in questi anni l’IVA sulla TIA la cui natura di tributo viene ora riaffermata dalla Corte di Cassazione.

 

Articolo pubblicato il 29 Marzo 2012

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