E’ disponibile la nuova guida CONAI edizione 2020.
Come sempre la guida è costituita da due volumi:
Le novità contenute nella guida sono riassunte qui.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 2 febbraio 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
Con D. Lgs. n. 163 del 5 dicembre 2019, pubblicato sulla G.U. del 2/1/2020, è stata introdotta la disciplina sanzionatoria per la violazione degli obblighi sui gas fluorurati a effetto serra, di cui al regolamento (UE) n. 517/2014, e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea, attuati con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146.
Tra le sanzioni previste sono comprese anche quelle riferite agli obblighi connessi al Registro F-Gas e alla Banca Dati F-Gas.
Le sanzioni variano da 150 euro a 100.000 euro, in base alle violazioni, nei confronti delle imprese che svolgono l’attività di recupero dei gas fluorurati dagli impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore della categoria M1 e N1, avvalendosi di personale non in possesso del prescritto attestato e se non hanno effettuato l’iscrizione dell’impresa o del personale nel Registro telematico nazionale Fgas.
Rinviamo per la lettura dell’intero provvedimento sia al testo in Gazzetta Ufficiale che a quanto riassunto all’interno del portale F-Gas stesso.
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 1 del 02-01-2020
DECRETO LEGISLATIVO 5 dicembre 2019, n. 163 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006.
GAZZETTA UFFICIALE UNIONE EUROPEA
Decisione di esecuzione (UE) 2019/2010 della Commissione del 12 novembre 2019 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per l’incenerimento dei rifiuti
ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
Circolare n. 1 del 7 gennaio 2020
Quiz verifiche di idoneità del Responsabile tecnico
Ricordiamo che entro il 30 aprile 2020, le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, sono tenute al versamento dei diritti annuali di iscrizione.
Per provvedere al pagamento, le aziende iscritte possono collegarsi al sito www.albonazionalegestoriambientali.it, all’interno della propria area personale, nella sezione “diritti”.
Le modalità ammesse per il versamento sono MAV elettronico bancario o carta di credito.
Gli uffici di Novatech Srl restano a disposizione per assistere le aziende nelle pratiche legate all’iscrizione, aggiornamenti all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e per l’incarico di Responsabile Tecnico per la gestione dei rifiuti.
Tel. 049 89336673
consulenza@novatech-srl.it
Il MUD 2020 – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, torna alla tradizionale scadenza del 30 aprile 2020.
Resta in vigore il modello utilizzato per la precedente dichiarazione, stabilito con D.P.C.M. 24 dicembre 2018 (G.U. n. 45 del 22/02/2019, S.O. n. 8).
Ricordiamo, in proposito, i soggetti obbligati alla presentazione del MUD, definiti dall’articolo 189, comma 3, del D.lgs. 152/2006:
Sono esclusi dall’obbligo di presentazione del MUD, ai sensi dell’art. 69, comma 1, L. 28/12/2015, n. 221
Il modello è articolato in sei diverse comunicazioni, da compilare o meno a seconda dei soggetti obbligati.
Come ogni anno, Novatech Srl offre un servizio di compilazione del MUD e verifica accurata di tutta la documentazione correlata.
Per ogni ulteriore informazione ed un preventivo personalizzato, contattaci ai seguenti recapiti:
tel. 049 8936673
mud@novatech-srl.it
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 1 gennaio 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
Tra le disposizioni di legge contenute nella legge di bilancio 2020 (L. 27/12/ 2019, n. 160 – G.U. n. 304 del 30/12/19) è prevista l’istituzione dell’imposta sui manufatti in plastica monouso (abbreviata con MACSI e già ribattezzata come c.d. plastic tax).
L’imposta andrà a colpire i prodotti costruiti con polimeri plastici destinati al contenimento, manipolazione, protezione o consegna di merci o prodotti alimentari.
La tassa ammonterà a 0,45 euro/kg di materia plastica e la sua applicazione è prevista a partire dal dal 1 luglio 2020.
Contestualmente, la manovra di bilancio prevede un credito d’imposta corrispondente al 10 % delle spese che verranno sostenute nel 2020 per l’adeguamento tecnologico degli impianti allo scopo di produrre manufatti compostabili e biodegradabili.
Questa misura fiscale viene vista positivamente dal presidente nazionale di Legambiente il quale la considera: “un intervento doppiamente utile per contrastare il problema della plastica in mare che, dopo i cambiamenti climatici, è la seconda emergenza globale ambientale, e per riconvertire la produzione in una chiave green”.
L’Europa produce 60 milioni di tonnellate di plastica, ma appena il 30% viene riciclato.
LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 .
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
L’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ha pubblicato una circolare a chiarimento delle richieste inerenti l’ambito di ammissibilità delle macchine operatrici nelle categorie dell’Albo legate al trasporto di rifiuti.
Ne deriva che le macchine operatrici possono essere iscritte all’Albo:
Definizione di “Macchine operatrici” da art 58 Codice della Strada:
“1. Le macchine operatrici sono macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri, equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature. In quanto veicoli possono circolare su strada per il proprio trasferimento e per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere, nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.
2. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici si distinguono in:
a) macchine impiegate per la costruzione e la manutenzione di opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico;
b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia e simili;
c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose.
3. Le macchine operatrici semoventi, in relazione alle loro caratteristiche, possono essere attrezzate con un numero di posti, per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente.
4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocità di 15 km/h.”
Leggi il testo della circolare n. 11 del 17/12/2019