L’emergenza COVID-19 produce effetti anche nel campo degli adempimenti di carattere ambientale.
Slittano, infatti, anche alcune scadenze ambientali per effetto dell’entrata in vigore del decreto “Cura Italia” (D.L. 17/03/2020 – GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020).
Scadenze prorogate:
DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Newsletter di aggiornamento ambientale – n. 3 marzo 2020
IN EVIDENZA
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
SCADENZE DEL MESE
APPROFONDIMENTI
A seguito della pubblicazione delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti pubblicate di recente dal SNPA (vedi ns articolo), riteniamo utile fornire alcune precisazioni rispetto alla corretta gestione dei rifiuti di imballaggio.
I rifiuti di imballaggio sono classificati facendo riferimento al sotto capitolo 15 01 dell’elenco europeo dei rifiuti:
15 01 01 imballaggi in carta e cartone
15 01 02 imballaggi in plastica
15 01 03 imballaggi in legno
15 01 04 imballaggi metallici
15 01 05 imballaggi compositi
15 01 06 imballaggi in materiali misti
15 01 07 imballaggi in vetro
15 01 09 imballaggi in materia tessile
15 01 10 * imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
15 01 11 * imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto),
compresi i contenitori a pressione vuoti
L’aspetto che deve esser in primo luogo valutato è se i rifiuti in esame siano effettivamente da classificare come imballaggi o se siano piuttosto da classificare in base al loro contenuto.
Ne deriva che:
Il codice 150105, imballaggi compositi, identifica gli imballaggi costituiti da poliaccoppiati, mentre il codice 150106, imballaggi in materiali misti, identifica tipologie diverse di imballaggi raccolti insieme.
Classificazione degli imballaggi pericolosi
Secondo le linee guida di classificazione dei rifiuti, emanate dal Sistema Nazionale di Protezione dell’Ambiente, le caratteristiche di pericolo degli imballaggi pericolosi, a meno che essi non siano pericolosi di per stessi (15 01 11*), sono attribuite in base alle sostanze originariamente contenute.
Il codice 150111* deve essere attribuito ad imballaggi metallici che all’interno hanno matrici pericolose oppure alle bombolette spray vuote (contenitore a pressione vuoti).
Il codice 150110* deve essere attribuito agli imballi che hanno residui anche minimi di sostanze pericolose all’interno o che sono contaminati esternamente da tali sostanze, quindi un imballo che ha contenuto sostanze pericolose e non è stato ripulito, non può essere mai classificato con un codice non pericoloso.
Ne consegue che non è sempre necessario effettuare un’analisi chimico-fisica di classificazione del rifiuto, ma è più corretto effettuare una classificazione del rifiuto sulla base delle informazioni presenti alla sezione 3 della scheda di sicurezza della sostanza/miscela che era contenuta nell’imballo.
Ovviamente nell’imballaggio non devono essere state introdotte altre sostanze oltre a quella originariamente contenuta.
Concludendo, gli imballaggi possono essere classificati secondo le seguenti modalità:
1) imballaggi etichettati non contenenti evidenti residui o contaminazioni da sostanze pericolose:
1a) imballaggi sottoposti a “particolari procedure ufficiali per la pulizia” (nota) dei residui di sostanze
pericolose: codice EER da 15 01 01 a 15 01 09 in funzione del materiale costitutivo
dell’imballaggio;
1b) imballaggi non sottoposti a procedure di pulizia: codice 150110*;
2) imballaggi contenenti residui minimi di sostanze pericolose o da esse contaminati: codice 150110*
Si fa presente che non sempre l’assenza delle etichette sull’imballo significa che l’imballo non è pericoloso, ad esempio se la sostanza/miscela è classificata con le indicazioni di pericolo H412 (nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata) o H413 (può essere nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata), non è previsto il pittogramma corrispondente a “pericoloso per l’ambiente” (GHS09) sull’imballo, però il rifiuto deve essere classificato pericoloso con caratteristica di pericolo HP14.
(nota) definizione contenuta nel paragrafo 3.5.1, pag. 107 punto 2)
Novatech srl ha implementato un servizio di caratterizzazione del rifiuto sulla base delle SDS, quando possibile, senza quindi la necessità di ricorrere a un’analisi chimico-fisica del rifiuto.
Per maggiori informazioni, contattaci.
Il Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente ha pubblicato in questi giorni le Linee Guida per la corretta applicazione della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, End of Waste.
A seguito delle modifiche introdotte alla disciplina contenuta nell’art 184 ter del D Lgs n. 152/06 sulla cessazione della qualifica di rifiuto, da parte della L.128 del 02 novembre 2019 – G.U. n.257 del 2/11/19, il SNPA ritiene utile pubblicare uno strumento per assicurare l’armonizzazione, l’efficacia e l’omogeneità dei controlli sul territorio nazionale.
Leggi le Linee Guida per l’applicazione della disciplina dell’End of Waste
Il 24 dicembre 2019 è stata pubblicata online la deliberazione del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA – formato da ISPRA, ARPA e APPA) che approva il manuale “Linee guida sulla classificazione dei rifiuti“.
L’obiettivo delle linee guida è di diffondere un approccio metodologico utile ad uniformare la procedura di classificazione dei rifiuti a livello nazionale, utile ad imprese ed enti.
In allegato il testo completo delle Linee Guida sulla classificazione dei rifiuti
GAZZETTA UFFICIALE
GU Serie Generale n. 46 del 24-02-2020
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
COMUNICATO
Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali n. 1 del 30 gennaio 2020
La scadenza per la presentazione del MUD 2020 (dati anno 2019) è stata prorogata dal Decreto Cura Italia dal 30 aprile al 30 giugno 2020 (vedi notizia).
Novatech S.r.l., come ogni anno, assiste le aziende nella pratica di raccolta dati, analisi, compilazione e presentazione del MUD.
Il servizio offerto da Novatech è sempre comprensivo di un’attenta verifica sulla correttezza delle modalità di tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto dei rifiuti, quindi è anche un importante momento di controllo dell’attività svolta nell’anno.
Evidenziamo che in alcuni casi anche le aziende/enti che non l’avessero presentato negli anni scorsi potrebbero essere obbligati all’invio qualora ricadenti nei soggetti obbligati. Invitiamo, pertanto, a contattare i nostri uffici in caso di incertezze rispetto a tale obbligo.
Se il MUD non è presentato, o è presentato in modo incompleto o inesatto, è dovuta la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Per i soggetti obbligati alla comunicazione veicoli fuori uso la sanzione da pagare va da 3.000 a 18.000 euro (articolo 13, comma 7, D. Lgs. n. 209/2003).
La sanzione è compresa fra i 26 e 160 euro, se l’invio avviene entro i 60 giorni successivi alla scadenza.
I nostri uffici sono disponibili per dare assistenza e formulare i preventivi in merito a tale importante adempimento.
Data l’ormai imminente scadenza, si richiede l’invio della documentazione nel più breve termine possibile.
Per ogni informazione:
mud@novatech-srl.it
tel. 049 8936673
Nel corso delle ultime settimane sono state pubblicate due circolari da parte dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
Una relativa all’aggiornamento dei quiz per le verifiche di idoneità del Responsabile Tecnico, che elimina alcuni quesiti considerati superati.
L’altra relativa ad un chiarimento circa le attività di spazzamento meccanizzato svolte in aree private e successivo trasporto dei rifiuti generati dalle stesse.
Il Comitato Nazionale dell’Albo ha in questo caso chiarito che non sussiste l’obbligo di iscrizione per la suddetta attività e che il trasporto del relativo rifiuto, effettuato dall’impresa produttrice stessa, dovrà avvenire previa iscrizione nella categoria 2-bis.
Leggi la Circolare n. 1 del 07/01/2020
Leggi la Circolare n. 2 del 13/02/2020
Con Delibera n. 1 del 30 gennaio 2020 l’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha disciplinato le conseguenze derivanti dalle ipotesi di cessazione dell’incarico di Responsabile Tecnico.
La Delibera disciplina le procedure legate al verificarsi della cessazione dell’incarico di responsabile tecnico dell’impresa per la gestione dei rifiuti, per qualunque causa (dimissione dall’incarico, recesso dell’impresa, venire meno dei requisiti di idoneità previsti dall’art. 13, comma 1, del D.M. n. 120/2014).
Al verificarsi di tale evento è previsto un periodo transitorio di 90 gg, durante il quale le funzioni di R.T. sono svolte dal legale rappresentante dell’impresa, per consentire alla stessa di provvedere alla nomina di un nuovo incaricato e di svolgere le formalità richieste dall’Albo per la formalizzazione dell’incarico.
È previsto che l’impresa dia comunicazione alla Sezione regionale di appartenenza della cessazione dell’incarico nel termine di 30 giorni consecutivi dal verificarsi dell’evento.
Il Responsabile Tecnico stesso, in fase di cessazione, deve darne comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione Regionale a mezzo PEC. Prima di tali comunicazioni il R.T. non risulta esonerato dalla responsabilità derivante dall’incarico.
Da tale avvenuta comunicazione alla Sezione Regionale decorrono i 90 gg del periodo transitorio.
Qualora la perdita della qualifica sia dovuta al mancato aggiornamento dell’idoneità del R.T. previsto dall’art 13, comma 1, del D. M. n. 120/2014, l’Albo comunicherà all’impresa l’avvicinarsi di tale scadenza con due comunicazioni (60 giorni e 30 giorni prima). Scaduti tali termini comunicherà all’impresa la decadenza del R.T.
Dalla data di scadenza dell’idoneità del R.T. decorreranno i 90 giorni di periodo transitorio.
La mancata nomina di un nuovo R.T., trascorso il termine transitorio di 90 gg, è causa di sospensione dalle categorie dell’Albo a cui l’impresa è iscritta e di successiva cancellazione della stessa dalle categorie cui fa riferimento la nomina di R.T.
La data di entrata in vigore della Delibera è il 4 maggio 2020.